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Ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Condotta vietata: contraffazione, alterazione o spostamento abusivo delle marche di bordo libero apposte sullo scafo delle navi.
  • Clausola di riserva: la norma si applica solo se il fatto non costituisce un più grave reato, operando come fattispecie residuale rispetto al codice penale.
  • Rinvio all'art. 469 c.p.: le pene sono quelle previste per la contravvenzione di alterazione di segni destinati a fare prova.
  • Marche di bordo libero: segnaletica obbligatoria imposta dalla Convenzione internazionale sulle linee di carico (Londra 1966) che indica il massimo carico ammissibile per garantire la stabilità e la sicurezza della nave.
  • Nota di aggiornamento: la L. 5 giugno 1962, n. 616, art. 36, condiziona l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'emanazione di norme regolamentari attuative.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1131-bis Codice della Navigazione

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un più grave reato, a norma dell'articolo 469 del Codice penale . 11 ———— AGGIORNAMENTO La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."

In sintesi

  • Condotta vietata: contraffazione, alterazione o spostamento abusivo delle marche di bordo libero apposte sullo scafo delle navi.
  • Clausola di riserva: la norma si applica solo se il fatto non costituisce un più grave reato, operando come fattispecie residuale rispetto al codice penale.
  • Rinvio all'art. 469 c.p.: le pene sono quelle previste per la contravvenzione di alterazione di segni destinati a fare prova.
  • Marche di bordo libero: segnaletica obbligatoria imposta dalla Convenzione internazionale sulle linee di carico (Londra 1966) che indica il massimo carico ammissibile per garantire la stabilità e la sicurezza della nave.
  • Nota di aggiornamento: la L. 5 giugno 1962, n. 616, art. 36, condiziona l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'emanazione di norme regolamentari attuative.
Ratio e oggetto della tutela

L'articolo 1131-bis del Codice della navigazione tutela l'integrità delle marche di bordo libero, comunemente dette 'linea di Plimsoll' (dal nome dell'ingegnere britannico che ne propugnò l'adozione nel XIX secolo). Queste marche — incise o impresse sullo scafo della nave — indicano il livello massimo di immersione consentito in relazione al tipo di acqua (dolce, salata, tropicale) e alla stagione dell'anno. Il rispetto di tali limiti è essenziale per la sicurezza della navigazione: un carico eccessivo compromette la stabilità del mezzo, aumenta il rischio di naufragio e di perdita di vite umane. La falsificazione o lo spostamento di tali marche consente di caricare illegalmente tonnellate in eccesso, con vantaggi economici immediati per l'armatore ma con gravissimi rischi per la sicurezza.

Disciplina internazionale di riferimento

Le marche di bordo libero sono disciplinate dalla Convenzione internazionale sulle linee di carico (Londra, 5 aprile 1966), entrata in vigore nel 1968 e recepita dall'Italia, che sostituisce la precedente Convenzione del 1930. La Convenzione del 1966 stabilisce i criteri tecnici per la determinazione del bordo libero minimo e impone agli Stati parti di effettuare ispezioni e di rilasciare il relativo certificato internazionale. L'UNCLOS (Montego Bay 1982) rinvia alle convenzioni tecniche dell'IMO per la determinazione degli standard di sicurezza applicabili alle navi. La manipolazione delle marche, pertanto, costituisce non solo un reato interno ma anche una violazione degli obblighi internazionali dello Stato di bandiera.

La clausola di sussidiarietà e il rinvio all'art. 469 c.p.

La norma è strutturata come fattispecie sussidiaria: si applica solo se il fatto 'non costituisce un più grave reato'. Il rinvio all'art. 469 c.p. (alterazione di segni destinati a fare prova, nella rubrica originaria; oggi la disposizione è rimasta nell'originario testo con alcune integrazioni) inquadra la condotta tra le contravvenzioni in materia di falsità. Si tratta di una scelta tecnica che consente di sanzionare le condotte meno gravi (es. semplice spostamento della marca senza falso documentale) con le pene contravvenzionali, riservando i delitti di falso del codice penale alle ipotesi più offensive (es. alterazione del certificato internazionale di bordo libero).

Le tre condotte tipiche

L'art. 1131-bis descrive tre modalità alternative: la contraffazione (creazione ex novo di marche false, incompatibili con quelle certificate), l'alterazione (modifica di marche esistenti per indicare un bordo libero inferiore a quello reale, consentendo così un carico maggiore) e lo spostamento abusivo (ridislocazione fisica della marca lungo lo scafo per modificarne la lettura in abbassamento). Tutte e tre le condotte confluiscono nella medesima fattispecie e sono punite con la stessa sanzione.

Profili applicativi e nota sull'aggiornamento normativo

La norma riporta un aggiornamento relativo alla L. 5 giugno 1962, n. 616, il cui art. 36 subordina l'entrata in vigore delle disposizioni che richiedono norme regolamentari attuative all'effettiva emanazione di tali norme. Tale clausola sospensiva riguarda le disposizioni tecniche di dettaglio, non il nucleo sanzionatorio dell'art. 1131-bis, che rimane operativo nel suo rinvio all'art. 469 c.p. In sede ispettiva, la Port State Control (PSC) prevede specifici controlli sulle marche di bordo libero nell'ambito del regime del Paris MOU, e la rilevazione di marche alterate può comportare il fermo della nave nel porto di approdo.

Casi pratici

Caso 1: Spostamento abusivo della linea di carico per imbarcare più merce

Tizio, armatore di un cargo, ordina al cantiere di spostare fisicamente verso il basso le marche di bordo libero di 15 centimetri per poter caricare ulteriori 200 tonnellate di merce senza risultare formalmente fuori norma durante le ispezioni portuali. Integra la fattispecie dello spostamento abusivo di cui all'art. 1131-bis cod. nav.

Caso 2: Alterazione della marca con nuova pitturazione

Caio, comandante di una petroliera, fa ridipingere la linea di Plimsoll abbassandola di alcuni centimetri per consentire l'imbarco di un quantitativo di greggio superiore al limite certificato. L'ispezione della Guardia Costiera rileva la discrepanza con il certificato internazionale di bordo libero e contesta il reato di cui all'art. 1131-bis.

Caso 3: Contraffazione della marca su imbarcazione priva di certificato

Sempronio acquista una nave da carico priva del certificato internazionale di bordo libero e fa incidere sullo scafo marche di libero bordo false, incompatibili con le reali caratteristiche dello scafo, allo scopo di superare i controlli portuali. La condotta integra la contraffazione sanzionata dall'art. 1131-bis, ferma restando la clausola di riserva per i reati più gravi.

Domande frequenti

Cosa sono le marche di bordo libero disciplinate dall'art. 1131-bis?

Sono le marche (la cosiddetta linea di Plimsoll) incise sullo scafo della nave che indicano il livello massimo di immersione consentito in relazione al carico, all'acqua e alla stagione. Sono obbligatorie in base alla Convenzione di Londra del 1966 sulle linee di carico.

Qual è la pena prevista dall'art. 1131-bis cod. nav.?

La norma rinvia all'art. 469 del codice penale (alterazione di segni destinati a fare prova), applicabile in via contravvenzionale, a condizione che il fatto non costituisca un più grave reato secondo il codice penale o altre norme speciali.

La clausola 'se il fatto non costituisce un più grave reato' quando si applica?

Quando la medesima condotta integra anche una fattispecie più grave del codice penale (es. falso in certificati pubblici), si applica il reato più grave e l'art. 1131-bis rimane assorbito. In assenza di fattispecie più grave, si applica l'art. 1131-bis con il rinvio all'art. 469 c.p.

Lo spostamento della marca è punito allo stesso modo della contraffazione?

Sì. L'art. 1131-bis equipara le tre condotte (contraffazione, alterazione, spostamento abusivo) senza distinzioni di pena, demandando al rinvio all'art. 469 c.p. la determinazione concreta della sanzione.

Quali autorità controllano le marche di bordo libero?

In Italia, la Capitaneria di Porto e la Guardia Costiera effettuano i controlli. A livello internazionale, il regime Port State Control (Paris MOU) consente ispezioni nei porti europei e il fermo della nave in caso di irregolarità rilevanti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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