In sintesi
- Prima condotta: chi è abilitato alla costruzione presta il proprio nome a persona non autorizzata, consentendole di operare sotto le proprie credenziali; pena: multa da 1.000 a 10.000 lire.
- Seconda condotta: chi si vale del nome altrui per costruire nave, galleggiante, aeromobile o relativi apparati; stessa pena.
- Aggravante: se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.
- Bene tutelato: la certezza e la trasparenza nelle abilitazioni alla costruzione di mezzi di trasporto, con riflessi sulla sicurezza della navigazione.
- Ambito: comprende navi, galleggianti, aeromobili e i relativi apparati (motori, strutture, impianti), con ampia estensione dell'oggetto materiale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1132 Codice della Navigazione — Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire mille a diecimila. Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui. Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio della norma e bene giuridico protetto
L'articolo 1132 del Codice della navigazione sanziona un fenomeno noto anche in altri settori regolamentati: il cd. 'prestanome', ovvero il soggetto in possesso di un'abilitazione professionale o amministrativa che la mette a disposizione di terzi non autorizzati, consentendo loro di svolgere attività riservate. Nel settore della costruzione navale e aeronautica, la posta in gioco è particolarmente alta: le navi e gli aeromobili sono mezzi che trasportano persone e merci in ambienti ad alto rischio, e la loro costruzione è soggetta a rigidi standard tecnici e a procedure di collaudo e certificazione. Consentire a soggetti non abilitati di costruire tali mezzi — celati sotto il nome di un abilitato — vanifica tali garanzie e pone in pericolo la sicurezza della navigazione.
Le due condotte tipiche
La norma punisce due soggetti distinti che concorrono nel medesimo illecito: il prestante (l'abilitato che cede il proprio nome) e il fruitore (il non autorizzato che si vale del nome altrui). Entrambi sono puniti con la medesima pena, a conferma della valutazione di pari disvalore delle due condotte. Il termine 'presta il suo nome' indica qualunque accordo mediante il quale l'abilitato consente al non autorizzato di far figurare nei contratti, nelle autorizzazioni, nei certificati o nei registri il nome del primo come costruttore effettivo, quando il lavoro è in realtà eseguito dal secondo.
L'aggravante dell'inizio della costruzione
La previsione dell'aggravante per il caso in cui la costruzione venga 'iniziata' riflette la logica del diritto penale della navigazione: l'avvio concreto del cantiere trasforma il pericolo astratto in un rischio concreto e diretto per la sicurezza. Prima dell'inizio, la condotta rimane nella sfera dell'accordo illecito; una volta avviata la costruzione, il soggetto non abilitato è già operativamente impegnato e i rischi diventano reali. L'aumento fino a un terzo della pena (multa) è una risposta proporzionata a tale incremento di pericolosità.
Ambito oggettivo: navi, galleggianti, aeromobili e apparati
La norma estende la propria applicazione non solo alle navi complete e agli aeromobili, ma anche ai galleggianti (piattaforme, pontoni, boe) e ai relativi apparati, vale a dire ai sistemi tecnici che compongono il mezzo (motori, impianti di propulsione, apparati di navigazione, strutture portanti). L'estensione agli apparati è particolarmente significativa: un motore navale o un impianto di combustibile costruito da un soggetto non abilitato può essere altrettanto pericoloso quanto l'intera imbarcazione mal progettata.
Coordinamento con la disciplina amministrativa e penale
L'abilitazione alla costruzione di navi e aeromobili è disciplinata da normative settoriali specifiche (regolamenti RINA per le navi, regolamenti EASA/ENAC per gli aeromobili). Il reato dell'art. 1132 si affianca alle sanzioni amministrative previste da tali normative per la costruzione senza autorizzazione. In caso di infortunio o sinistro causato dalla costruzione irregolare, potranno concorrere reati colposi (lesioni, omicidio colposo) a carico dei soggetti responsabili, con le relative aggravanti del settore della navigazione.
Casi pratici
Caso 1: Cantiere navale non autorizzato che opera sotto il nome del titolare abilitato
Tizio, ingegnere navale abilitato, stipula un accordo con Caio — privo di qualsiasi autorizzazione — consentendogli di costruire un galleggiante industriale intestando i contratti e i certificati a nome di Tizio. Entrambi commettono il reato di cui all'art. 1132, comma 1; poiché la costruzione viene effettivamente avviata, scatta l'aggravante del comma 2 con aumento della multa fino a un terzo.
Caso 2: Costruzione di apparati motori aeronautici senza abilitazione
Caio, sprovvisto della certificazione EASA Part-21 richiesta per la produzione di componenti aeronautici, fa figurare nei documenti di conformità il nome della società di Tizio (abilitata) per commercializzare motori per aeromobili ultraleggeri da lui prodotti. Si applica l'art. 1132 a carico di entrambi; se la produzione è già iniziata, scatta l'aggravante.
Caso 3: Utilizzo abusivo del nome di uno studio navale per aggiudicazione di appalto
Sempronio, interessato ad aggiudicarsi un contratto di costruzione di un pontone portuale, usa senza consenso il nome di uno studio navale abilitato nella documentazione di gara, presentandosi come erede del suo portafoglio tecnico. La condotta integra la seconda fattispecie dell'art. 1132 (valersi del nome altrui) e, qualora la costruzione inizi, comporta l'aggravante del comma 2.
Domande frequenti
Chi viene punito dall'art. 1132 cod. nav.: solo chi presta il nome o anche chi lo usa?
Entrambi. La norma punisce sia l'abilitato che presta il proprio nome sia il non autorizzato che se ne vale, con la medesima pena (multa da 1.000 a 10.000 lire, aumentabile se la costruzione inizia).
Quando scatta l'aggravante dell'art. 1132, comma 2?
Quando la costruzione viene effettivamente iniziata. In quel momento il rischio per la sicurezza diventa concreto e la pena può essere aumentata fino a un terzo rispetto alla multa base.
La norma si applica solo alle navi complete o anche ai singoli componenti?
Si applica anche ai galleggianti, agli aeromobili e ai relativi apparati (motori, impianti, strutture). Qualunque costruzione di componenti significativi rientra nell'ambito della norma se effettuata con il nome di un abilitato da parte di un non autorizzato.
Il reato può concorrere con altri illeciti?
Sì. Se la costruzione irregolare causa un sinistro, possono concorrere reati colposi (lesioni, omicidio colposo). Se il nome viene usato senza il consenso dell'abilitato, possono concorrere reati contro la fede pubblica (falsità in documenti).
Quali enti controllano le abilitazioni alla costruzione navale e aeronautica in Italia?
Per le navi: il Registro Italiano Navale (RINA) e il Ministero delle Infrastrutture. Per gli aeromobili: l'ENAC e, per i requisiti di produzione, l'EASA (European Union Aviation Safety Agency) ai sensi del regolamento (UE) 748/2012.