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Art. 1132 c.c. Dissenso dei condomini rispetto alle liti
In vigore
Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il dissenso del condomino rispetto alle liti condominiali
L'art. 1132 c.c. tutela il condomino in minoranza che non condivide la scelta dell'assemblea di intraprendere o resistere a una controversia giudiziaria, permettendogli di dissociarsi dalle conseguenze economiche della lite.
Presupposti e modalità del dissenso
Presupposto necessario è una delibera assembleare che abbia deciso di promuovere o resistere a una lite. Il condomino deve manifestare il proprio dissenso con atto notificato all'amministratore entro 30 giorni da quando ha avuto notizia della deliberazione. Il termine è perentorio: la comunicazione tardiva è inefficace.
Effetti in caso di soccombenza
Se il condominio perde la causa, il condomino dissenziente che abbia correttamente notificato il proprio dissenso è esonerato dal pagamento delle spese che il condominio deve corrispondere alla parte vittoriosa. Egli conserva però l'obbligo di contribuire alle spese di gestione ordinaria. Ha inoltre diritto di rivalsa nei confronti del condominio per quanto eventualmente abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Effetti in caso di esito favorevole
Il meccanismo opera in modo simmetrico: se la lite si conclude favorevolmente per il condominio, il condomino dissenziente che abbia tratto vantaggio dall'esito positivo è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente. Non si può beneficiare del risultato positivo senza partecipare ai relativi costi.
Coordinamento con l'art. 1136 c.c.
Il diritto di dissenso presuppone una delibera valida ai sensi dell'art. 1136 c.c. Una delibera nulla o annullabile non può costituire il presupposto del dissenso ex art. 1132, il condomino avrebbe in tal caso interesse a impugnarla nei termini di cui all'art. 1137 c.c.
Domande frequenti
Entro quando deve essere notificato il dissenso alla lite?
Entro 30 giorni dalla notizia della deliberazione assembleare. Il termine è perentorio: un dissenso notificato oltre tale scadenza è inefficace e il condomino risponde come gli altri delle spese in caso di soccombenza.
Il condomino dissenziente deve comunque pagare le spese condominiali ordinarie?
Sì. Il dissenso ex art. 1132 c.c. riguarda esclusivamente le conseguenze economiche della specifica lite deliberata. Il condomino dissenziente continua a essere obbligato per le spese di gestione ordinaria delle parti comuni.
Se il condominio vince la causa, il condomino dissenziente deve contribuire alle spese legali?
Sì, ma solo per la quota delle spese di giudizio che non è stato possibile recuperare dalla parte soccombente. Il condomino dissenziente che ha tratto vantaggio dall'esito favorevole non può sottrarsi a questa contribuzione.
Il dissenso deve essere motivato?
No. L'art. 1132 c.c. non richiede che l'atto di dissenso contenga una motivazione. È sufficiente che sia notificato all'amministratore entro il termine di 30 giorni dalla notizia della deliberazione.
Il condomino assente all'assemblea può fare dissenso rispetto alla lite deliberata?
Sì. Il termine di 30 giorni decorre dal momento in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione, non dalla data dell'assemblea. Anche il condomino assente o astenuto può quindi esercitare il diritto di dissenso entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale.