Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1133 c.c. – Provvedimenti presi dall’amministratore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.

In sintesi

  • I provvedimenti adottati dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per tutti i condomini.
  • Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso interno all'assemblea condominiale.
  • Il ricorso all'assemblea non esclude il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nei termini previsti dall'art. 1137 c.c.

I provvedimenti dell'amministratore e i rimedi dei condomini

L'art. 1133 c.c. sancisce il carattere vincolante dei provvedimenti adottati dall'amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni e indica i rimedi a disposizione dei condomini che ritengano tali provvedimenti illegittimi o inopportuni.

Obbligatorietà dei provvedimenti

I provvedimenti dell'amministratore adottati nell'ambito dei suoi poteri, quelli cioè rientranti nelle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c. o nei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea, sono vincolanti per tutti i condomini. Il singolo condomino non può rifiutarsi di ottemperarvi adducendo il proprio disaccordo.

Ricorso all'assemblea

Il primo rimedio è il ricorso interno all'assemblea. Il condomino può chiedere all'assemblea di riesaminare il provvedimento dell'amministratore. L'assemblea può confermare, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Questo strumento è più rapido e meno costoso del ricorso giudiziario.

Ricorso all'autorità giudiziaria

Il ricorso all'assemblea non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria, che rimane esperibile «nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137». L'art. 1137 c.c. prevede che le deliberazioni assembleari possano essere impugnate entro 30 giorni (dalla data della delibera per i condomini presenti, dalla comunicazione per gli assenti). Il rinvio all'art. 1137 estende tale disciplina anche ai provvedimenti dell'amministratore.

Provvedimenti ultra vires

Se l'amministratore adotta provvedimenti che eccedono le proprie attribuzioni, i condomini non sono tenuti ad eseguirli. In tal caso il rimedio più appropriato è il ricorso giudiziario, eventualmente accompagnato dalla richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c.

Domande frequenti

I provvedimenti dell'amministratore sono vincolanti?

Sì: quelli adottati nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per tutti i condomini (art. 1133 c.c.).

Quali rimedi ha il condomino contro un provvedimento?

Il ricorso all'assemblea, che può confermare, modificare o annullare il provvedimento; in alternativa o in aggiunta, il ricorso all'autorità giudiziaria.

Il ricorso all'assemblea esclude quello al giudice?

No: il ricorso all'assemblea non pregiudica il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137 c.c.

Qual è il termine per il ricorso giudiziario?

30 giorni, dalla data del provvedimento per i presenti e dalla comunicazione per gli assenti, per il rinvio all'art. 1137 c.c.

Cosa accade se l'amministratore agisce oltre i suoi poteri?

I provvedimenti ultra vires non vincolano i condomini allo stesso modo: la vincolatività riguarda gli atti adottati nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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