Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1133 c.c. – Provvedimenti presi dall’amministratore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.

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In sintesi

  • I provvedimenti adottati dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per tutti i condomini.
  • Contro i provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso interno all'assemblea condominiale.
  • Il ricorso all'assemblea non esclude il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nei termini previsti dall'art. 1137 c.c.

I provvedimenti dell'amministratore e i rimedi dei condomini

L'art. 1133 c.c. sancisce il carattere vincolante dei provvedimenti adottati dall'amministratore nell'esercizio delle sue attribuzioni e indica i rimedi a disposizione dei condomini che ritengano tali provvedimenti illegittimi o inopportuni.

Obbligatorietà dei provvedimenti

I provvedimenti dell'amministratore adottati nell'ambito dei suoi poteri, quelli cioè rientranti nelle attribuzioni di cui all'art. 1130 c.c. o nei maggiori poteri conferitigli dal regolamento o dall'assemblea, sono vincolanti per tutti i condomini. Il singolo condomino non può rifiutarsi di ottemperarvi adducendo il proprio disaccordo.

Ricorso all'assemblea

Il primo rimedio è il ricorso interno all'assemblea. Il condomino può chiedere all'assemblea di riesaminare il provvedimento dell'amministratore. L'assemblea può confermare, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Questo strumento è più rapido e meno costoso del ricorso giudiziario.

Ricorso all'autorità giudiziaria

Il ricorso all'assemblea non preclude il ricorso all'autorità giudiziaria, che rimane esperibile «nei casi e nel termine previsti dall'articolo 1137». L'art. 1137 c.c. prevede che le deliberazioni assembleari possano essere impugnate entro 30 giorni (dalla data della delibera per i condomini presenti, dalla comunicazione per gli assenti). Il rinvio all'art. 1137 estende tale disciplina anche ai provvedimenti dell'amministratore.

Provvedimenti ultra vires

Se l'amministratore adotta provvedimenti che eccedono le proprie attribuzioni, i condomini non sono tenuti ad eseguirli. In tal caso il rimedio più appropriato è il ricorso giudiziario, eventualmente accompagnato dalla richiesta di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell'art. 1129 c.c.

Casi pratici

Caso 1: il provvedimento vincolante

L'amministratore, nell'ambito dei suoi poteri (art. 1130 c.c.), adotta un provvedimento sulla gestione delle parti comuni. È obbligatorio per tutti i condomini (art. 1133 c.c.): il singolo non può rifiutarsi adducendo il proprio disaccordo.

Caso 2: i rimedi del condomino

Tizio ritiene illegittimo un provvedimento dell'amministratore. Può ricorrere all'assemblea, che può confermarlo, modificarlo o annullarlo; resta salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine dell'art. 1137 c.c. (30 giorni).

Domande frequenti

I provvedimenti dell'amministratore sono vincolanti?

Sì: quelli adottati nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per tutti i condomini (art. 1133 c.c.).

Quali rimedi ha il condomino contro un provvedimento?

Il ricorso all'assemblea, che può confermare, modificare o annullare il provvedimento; in alternativa o in aggiunta, il ricorso all'autorità giudiziaria.

Il ricorso all'assemblea esclude quello al giudice?

No: il ricorso all'assemblea non pregiudica il ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137 c.c.

Qual è il termine per il ricorso giudiziario?

30 giorni, dalla data del provvedimento per i presenti e dalla comunicazione per gli assenti, per il rinvio all'art. 1137 c.c.

Cosa accade se l'amministratore agisce oltre i suoi poteri?

I provvedimenti ultra vires non vincolano i condomini allo stesso modo: la vincolatività riguarda gli atti adottati nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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