In sintesi
- L'art. 1113 punisce chiunque, richiesto dall'autorità competente, omette di cooperare al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo.
- L'obbligo si riferisce ai casi previsti dagli artt. 70, 107 e 726 del Codice della navigazione, che disciplinano l'assistenza e il soccorso in mare e in aria.
- La cooperazione deve avvenire con i mezzi di cui si dispone: non è richiesto uno sforzo impossibile, ma l'utilizzo delle risorse effettivamente disponibili.
- La pena è la reclusione da uno a tre anni, a conferma della gravità attribuita dal legislatore all'omissione in ambito di navigazione.
- Il reato presuppone la richiesta dell'autorità: senza tale richiesta formale, la norma non opera, pur sussistendo altri obblighi di soccorso nell'ordinamento.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1113 Codice della Navigazione — Omissione di soccorso
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Chiunque, nelle condizioni previste negli articoli 70, 107, 726, richiesto dall'autorità competente, omette di cooperare con i mezzi dei quali dispone al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo ovvero all'estinzione di un incendio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e collocazione nel sistema del soccorso in mare e in aria
L'art. 1113 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) sanziona penalmente il rifiuto di cooperare ai soccorsi quando richiesto dall'autorità competente. La norma si inscrive nel più ampio sistema di obblighi solidaristici che il Codice pone a carico di chiunque si trovi nelle condizioni di prestare aiuto in ambito di navigazione. L'obbligo di soccorso in mare è un principio radicato nel diritto internazionale della navigazione: la Convenzione SOLAS (Safety of Life at Sea) del 1974, la Convenzione SAR (Search and Rescue) di Amburgo del 1979 e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 impongono agli Stati e alle navi di prestare soccorso alle persone in pericolo in mare. L'art. 1113 costituisce il presidio penale interno di tale obbligo, nel caso specifico della cooperazione sollecitata dall'autorità.
Il presupposto della richiesta dell'autorità
Un elemento caratterizzante dell'art. 1113, che lo distingue dalle fattispecie di omesso soccorso previste dall'art. 1158 del codice della navigazione e dall'art. 593 c.p., è la necessaria previa richiesta dell'autorità competente. Non è quindi un reato di pura omissione spontanea: il soggetto deve essere stato specificamente sollecitato a cooperare dall'autorità — Capitaneria di porto, Centro di coordinamento dei soccorsi marittimi (MRCC), autorità aeronautica competente o analoga autorità designata — e aver rifiutato o omesso di ottemperare. Questa struttura riflette un modello organizzativo del soccorso in cui l'autorità coordina le risorse disponibili, anche private, e può legittimamente impegnarle. Il privato che non viene richiesto non incorre nel reato, anche se avrebbe potuto prestare soccorso.
Il rinvio agli artt. 70, 107 e 726
La norma richiama le condizioni previste dagli artt. 70, 107 e 726. L'art. 70 disciplina l'obbligo del comandante della nave di prestare soccorso a chiunque sia trovato in pericolo in mare, nei limiti del possibile e senza grave pericolo per la nave e le persone a bordo. L'art. 107 prevede l'obbligo del comandante di aeromobile di prestare soccorso analogamente. L'art. 726 regola più in generale l'assistenza e il soccorso tra navi. Il richiamo a questi articoli circoscrive le situazioni in cui può sorgere il dovere di cooperare su richiesta dell'autorità: deve trattarsi di situazioni di pericolo effettivo per un mezzo di navigazione, per un galleggiante, per un aeromobile o per una persona, non di semplici operazioni di servizio ordinario.
L'oggetto del soccorso e la misura dell'obbligo
L'art. 1113 prevede che l'obbligo di cooperazione si estenda al soccorso di una nave, di un galleggiante, di un aeromobile o di una persona in pericolo, nonché all'estinzione di un incendio. La casistica è quindi ampia e include situazioni eterogenee. La misura dell'obbligo è parametrata ai «mezzi dei quali si dispone»: il soggetto richiesto non è tenuto a uno sforzo inesigibile o a esporre sé stesso o i propri collaboratori a un pericolo grave. L'obbligo è proporzionale alla dotazione effettiva di mezzi e alle capacità concrete del soggetto. Chi dispone di un'imbarcazione da diporto è tenuto a cooperare con quella; chi ha un elicottero deve mettere a disposizione l'elicottero se l'autorità lo richiede, salvo impedimento oggettivo.
Profili pratici e coordinamento con le norme penali generali
Il reato è doloso: richiede la consapevolezza della richiesta dell'autorità e la volontà di non ottemperarvi. L'omissione colposa non è punita dall'art. 1113. Il soggetto che, pur volendo cooperare, non riesce a farlo per cause indipendenti dalla sua volontà non commette il reato. La pena della reclusione da uno a tre anni colloca il reato tra i delitti di media gravità, con l'importante conseguenza che si applicano le misure cautelari personali previste dal codice di procedura penale. La norma si affianca all'art. 1158 cod. nav., che punisce l'omissione di soccorso spontaneo da parte del comandante, e all'art. 593 c.p. sull'omissione di soccorso comune, costruendo un sistema graduato di obblighi e sanzioni.
Casi pratici
Caso 1: Rifiuto di cooperazione durante operazioni SAR
Tizio, comandante di un rimorchiatore portuale dotato di attrezzatura antincendio, viene contattato dalla Capitaneria di porto e invitato a intervenire nell'estinzione di un incendio su una motonave in difficoltà nei pressi del porto. Tizio rifiuta, adducendo genericamente impegni di servizio, ma senza fornire un impedimento oggettivo verificabile. Viene denunciato per omissione di soccorso ai sensi dell'art. 1113, essendo stato formalmente richiesto dall'autorità competente.
Caso 2: Omessa cooperazione nel soccorso a persona in mare
Caio, skipper di un'imbarcazione privata di grandi dimensioni in navigazione a poca distanza da un naufragio, viene contattato via radio dal Centro di coordinamento dei soccorsi marittimi e invitato a cooperare al recupero di una persona caduta in mare. Caio ignora la richiesta e prosegue la rotta. Il tribunale accerta il dolo del soggetto e lo condanna per omissione di soccorso ex art. 1113, rilevando che il mezzo a sua disposizione era idoneo e la cooperazione era concretamente praticabile.
Caso 3: Mancato intervento di elisoccorso privato su richiesta
Sempronio, operatore di un servizio di elicotteri privati con sede in un aeroporto costiero, viene contattato dall'autorità aeronautica per partecipare alle operazioni di ricerca di un aeromobile disperso in mare. Sempronio risponde che l'elicottero è disponibile ma si rifiuta di metterlo a disposizione dell'operazione. L'autorità giudiziaria valuta se l'omissione integri il reato di cui all'art. 1113, accertando la ritualità della richiesta e la disponibilità effettiva del mezzo.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra l'art. 1113 e l'art. 593 c.p. sull'omissione di soccorso?
L'art. 593 c.p. punisce chi omette spontaneamente di soccorrere una persona in pericolo. L'art. 1113 cod. nav. richiede invece che l'omissione segua a una specifica richiesta dell'autorità competente (Capitaneria, MRCC, ecc.) in contesti di navigazione marittima o aerea.
Chi è l'autorità competente a richiedere la cooperazione?
Per la navigazione marittima, la Capitaneria di porto e il Centro di coordinamento dei soccorsi marittimi (MRCC); per la navigazione aerea, l'autorità aeronautica designata per le operazioni SAR. La richiesta deve provenire da un soggetto istituzionalmente preposto al coordinamento dei soccorsi.
Cosa succede se il soggetto richiesto non ha i mezzi adeguati per cooperare?
L'obbligo è proporzionale ai mezzi effettivamente disponibili. Chi non dispone di mezzi idonei o si trova in una situazione di impossibilità oggettiva non commette il reato. Tuttavia, l'impossibilità deve essere reale e non pretestuosa.
La norma si applica anche al soccorso di aeromobili?
Sì. L'art. 1113 richiama espressamente l'art. 107 cod. nav. (che disciplina il soccorso in ambito aereo) e prevede esplicitamente tra gli oggetti del soccorso anche gli aeromobili in pericolo.
Qual è la pena prevista per questo reato?
La reclusione da uno a tre anni. Si tratta di una pena piuttosto severa, che riflette l'importanza attribuita dal legislatore all'obbligo di solidarietà nel settore della navigazione.
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