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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1116 punisce il comandante che, senza necessità, lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali da affidarla a persona priva dei requisiti per sostituirlo.
  • La pena base è la reclusione fino a un anno o la multa da lire duemila a cinquemila (nella formulazione originale del 1942).
  • L'aggravante — pena aumentata fino a un terzo — si applica se l'abbandono avviene nei casi in cui il comandante abbia l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.
  • La norma tutela la catena di comando e la sicurezza nautica, garantendo che le funzioni di direzione siano sempre affidate a soggetti tecnicamente abilitati.
  • Il presupposto è l'assenza di necessità: l'abbandono giustificato da una causa cogente non integra il reato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1116 Codice della Navigazione — Abbandono abusivo di comando

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell'aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunto da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a en anno ovvero con la multa da lire duemila a cinquemila. La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra.

Commento

Ratio e oggetto della tutela

L'art. 1116 del Codice della navigazione (R.D. 327/1942) sanziona una forma specifica di abbandono della direzione nautica che si caratterizza per l'elemento del trasferimento della conduzione a un soggetto inidoneo. La norma presidia la continuità e la qualità del comando a bordo, che rappresenta una condizione fondamentale di sicurezza della navigazione sia marittima che aerea. Il comandante — figura al vertice della gerarchia di bordo, dotata di amplissimi poteri e corrispondenti responsabilità — non può abdicare alle sue funzioni di direzione affidandole a chi non abbia i requisiti tecnici e giuridici per sostituirlo.

Presupposti della fattispecie

Il reato richiede tre elementi concorrenti. In primo luogo, il soggetto attivo deve essere il comandante della nave o dell'aeromobile: si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo da chi riveste tale posizione formale e sostanziale di vertice della struttura di bordo. In secondo luogo, l'abbandono della direzione nautica deve avvenire «senza necessità»: il codice esclude dall'area del penalmente rilevante i casi in cui la cessazione del comando sia imposta da cause esterne cogenti, come un malore improvviso, una situazione di pericolo per la vita del comandante stesso, o un'altra causa di forza maggiore. In terzo luogo, la direzione deve essere assunta da una persona che non abbia i requisiti per sostituire il comandante: il semplice passaggio del comando a un ufficiale debitamente abilitato e in grado di sostituire il comandante non integra la fattispecie.

Il concetto di 'requisiti per la sostituzione'

Il requisito centrale è che il soggetto che assume la direzione nautica al posto del comandante sia privo delle qualificazioni necessarie per svolgere tale funzione. I requisiti di sostituzione sono definiti dalla normativa primaria e secondaria in materia di titoli professionali della gente di mare e dei piloti di aeromobili. Per le navi, l'ufficiale che sostituisce il comandante deve possedere un titolo abilitativo adeguato al tonnellaggio e alla rotta della nave; per gli aeromobili, il copilota deve avere le abilitazioni richieste per il tipo di aeromobile. Se il comandante lascia la plancia o la cabina di pilotaggio affidando la conduzione a un membro dell'equipaggio che non abbia i titoli richiesti — ad esempio un marinaio comune invece dell'ufficiale abilitato — si realizza la condotta tipica.

L'aggravante: obbligo di direzione personale della manovra

La pena è aumentata fino a un terzo quando l'abbandono avviene «nei casi in cui il comandante della nave ha l'obbligo di dirigere personalmente la manovra». Questo richiamo si riferisce alle situazioni individuate dalla normativa di settore in cui la presenza e la direzione personale del comandante sono obbligatorie: tipicamente l'ingresso e l'uscita dal porto, l'attraversamento di canali stretti, le operazioni di attracco e disattracco, le manovre in presenza di pilota portuale, le situazioni di pericolo per la nave. In tali contesti, l'abbandono della direzione rappresenta una violazione di un preciso e specifico obbligo di legge, il che giustifica il trattamento sanzionatorio più severo.

Profili pratici e coordinamento con altre norme

L'art. 1116 si coordina con le disposizioni del Codice sui doveri del comandante (artt. 185 e segg. per la navigazione marittima) e con la normativa aeronautica in materia di conduzione degli aeromobili. La responsabilità del comandante non viene meno per il fatto che la nave o l'aeromobile non abbia subito danni: il reato si consuma nel momento in cui l'abbandono avviene nelle condizioni descritte dalla norma, indipendentemente dall'esito della navigazione. In caso di incidente derivato dall'abbandono abusivo di comando, il comandante potrebbe rispondere anche di fattispecie colpose più gravi in concorso o alternativamente con l'art. 1116. Si noti che il testo originale del codice contiene un refuso tipografico ('en anno' invece di 'un anno') che non ha rilevanza applicativa.

Casi pratici

Caso 1: Comandante che lascia il ponte al marinaio comune

Tizio, comandante di una motonave adibita al trasporto passeggeri, durante la navigazione notturna abbandona la plancia per scendere in cabina, affidando la conduzione della nave a un marinaio comune privo dei titoli necessari per sostituire il comandante. Un'ispezione della Guardia Costiera rileva la situazione e procede alla denuncia ai sensi dell'art. 1116, in assenza di qualunque causa di necessità che giustificasse l'abbandono.

Caso 2: Abbandono del comando durante l'ingresso in porto

Caio, comandante di una petroliera, durante la manovra di ingresso nel porto — momento in cui ha l'obbligo di dirigere personalmente le operazioni — abbandona la plancia lasciando un ufficiale di guardia che, pur possedendo un titolo di secondo ufficiale, non ha le abilitazioni specifiche richieste per la classe della nave. Il tribunale applica l'aggravante di cui all'art. 1116, secondo comma, aumentando la pena di un quarto per l'omissione dell'obbligo di direzione personale della manovra.

Caso 3: Abbandono giustificato: caso escluso dal reato

Sempronio, comandante di un aeromobile commerciale, viene colto da un improvviso malessere fisico durante il volo e affida i comandi al copilota abilitato per il tipo di velivolo. Sempronio viene portato a sedere e monitorato dall'assistente di volo. Il pubblico ministero non procede: l'abbandono della conduzione è stato imposto da necessità documentata e la direzione è stata assunta da un soggetto pienamente abilitato alla sostituzione, escludendo entrambi i presupposti dell'art. 1116.

Domande frequenti

Quando il comandante può legittimamente lasciare la direzione della nave?

Il comandante può trasferire la direzione nautica quando ciò avvenga per necessità (malore, emergenza personale) e purché chi assume la direzione abbia i requisiti tecnici e giuridici per sostituirlo. In assenza di entrambe queste condizioni, può configurarsi il reato di cui all'art. 1116.

Chi ha i 'requisiti' per sostituire il comandante?

Il sostituto deve possedere i titoli professionali abilitativi adeguati al tipo di nave o aeromobile e alla rotta. Per le navi, in genere il primo ufficiale di navigazione con le abilitazioni richieste; per gli aeromobili, il copilota con le abilitazioni per il tipo di velivolo.

Cosa si intende per 'obbligo di dirigere personalmente la manovra'?

Si tratta dei casi previsti dalla normativa di settore in cui la presenza e la conduzione diretta del comandante sono obbligatorie: ingresso e uscita dal porto, attraversamento di canali stretti, manovre di attracco e disattracco, situazioni di pericolo. In tali casi l'abbandono comporta l'aggravante del secondo comma.

Il reato si consuma anche se la nave non subisce danni?

Sì. Il reato si consuma nel momento dell'abbandono nelle condizioni descritte dalla norma, indipendentemente dall'esito della navigazione. Non occorre che l'abbandono determini un danno o un pericolo concreto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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