← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Due condotte omissive punite: la mancata assistenza al superiore aggredito e la mancata azione per sciogliere la riunione ammutinata.
  • Soggetto attivo: qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, presente sul posto.
  • Elemento essenziale: la presenza fisica del componente dell'equipaggio nel momento e nel luogo del fatto; chi è assente non risponde.
  • Pena: reclusione fino a un anno oppure multa fino a lire cinquemila (sanzioni alternative, non cumulative).
  • La norma sancisce un obbligo di intervento attivo a bordo, più severo rispetto al dovere generico di soccorso del codice penale comune.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1107 Codice della Navigazione — Mancato intervento per impedire un reato

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.

Commento

Ratio e fondamento dell'obbligo di intervento

L'art. 1107 del Codice della navigazione codifica un obbligo positivo di azione per i componenti dell'equipaggio che assistono a determinati reati a bordo. La ratio è strettamente connessa alla struttura gerarchica della navigazione: a bordo di una nave o di un aeromobile, il comandante e i suoi superiori sono l'unico baluardo contro il disordine; se l'equipaggio assiste passivamente agli atti di violenza o minaccia contro i superiori, o al formarsi di un ammutinamento, la situazione può degenerare rapidamente con conseguenze potenzialmente letali per tutti. La norma trasforma l'indifferenza passiva in un illecito penale autonomo, distinguendosi nettamente dalla struttura del codice penale comune, che punisce l'omissione di soccorso solo in presenza di un pericolo per la vita (art. 593 c.p.).

Prima condotta: mancata assistenza al superiore

Il primo comma dell'art. 1107 punisce il componente dell'equipaggio che, trovandosi presente ad atti di minaccia o violenza commessi contro un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto. I presupposti sono cumulativi: occorre che il componente sia fisicamente presente al fatto, che la violenza o minaccia sia diretta contro il superiore in ragione delle sue funzioni, e che il componente ometta qualunque forma di assistenza. L'obbligo di assistenza non significa necessariamente interporsi fisicamente tra l'aggressore e il superiore: può includersi nell'obbligo anche l'allertare il resto dell'equipaggio, contattare le autorità esterne (guardia costiera, radio) o compiere qualunque azione nei propri poteri per far cessare il fatto. L'incapacità fisica o l'assoluta impossibilità di agire può escludere il reato per inesigibilità della condotta.

Seconda condotta: mancata azione contro l'ammutinamento

Il secondo comma dell'art. 1107 estende l'obbligo di intervento al caso in cui il componente dell'equipaggio assista al fatto previsto dall'art. 1105 (ammutinamento): anche in questo caso, chi è presente deve usare «i mezzi che sono in suo potere» per sciogliere la riunione o impedire la manifestazione. L'espressione «mezzi che sono in suo potere» è rilevante: il legislatore non richiede un eroismo irragionevole, ma l'impiego delle risorse concrete a disposizione del soggetto nel momento del fatto. Un marinaio di bassa stazza fisica non è tenuto a caricare fisicamente un gruppo di colleghi ammutinati, ma è tenuto a usare i mezzi comunicativi, a chiamare aiuto, a segnalare la situazione al comandante o alle autorità esterne.

Il requisito della presenza e le sue implicazioni

Il requisito della presenza è centrale in entrambe le condotte: chi non è sul posto non può essere chiamato a rispondere per omissione. La presenza deve essere effettiva e contemporanea al fatto: non basta saperlo per sentito dire. Questo requisito differenzia l'art. 1107 dal complotto (art. 1108), che invece punisce chi «avendo notizia dell'accordo» non avvisa il comandante. Il requisito di presenza esclude anche la responsabilità di chi sia a bordo ma fisicamente impossibilitato a raggiungere il luogo del fatto in tempo utile.

Profili sanzionatori e coordinamento normativo

La pena prevista — reclusione fino a un anno oppure multa — è alternativa, non cumulativa: il giudice può scegliere la sanzione più adeguata alla gravità concreta del caso. La modestia della pena rispetto ad altre fattispecie del codice riflette il fatto che l'omissione dell'art. 1107 non è essa stessa una condotta attiva di aggressione all'autorità, ma una passività colpevole. La norma deve essere coordinata con l'art. 1105 (ammutinamento), di cui presuppone la sussistenza per la seconda condotta, e con gli artt. 1097 e 1100 per la prima, che definiscono i reati di violenza contro il comandante e contro le navi da guerra di cui l'art. 1107 può essere la fattispecie omissiva complementare.

Domande frequenti

Chi è tenuto a intervenire ai sensi dell'art. 1107?

Qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che si trovi fisicamente presente al momento del fatto; i passeggeri non rientrano nell'ambito della norma.

L'obbligo di intervento significa interporsi fisicamente tra l'aggressore e il superiore?

No: la norma richiede di usare 'i mezzi che sono in suo potere', il che include avvertire il comandante, contattare le autorità esterne o compiere qualunque azione possibile per far cessare il fatto.

Cosa succeede se il marinaio era a bordo ma non era presente sul posto?

Non risponde del reato: il requisito della presenza fisica contestuale al fatto è essenziale; chi è assente o non raggiunge il luogo in tempo non è punibile ai sensi dell'art. 1107.

Le pene dell'art. 1107 sono cumulative o alternative?

Alternative: il giudice può applicare la reclusione fino a un anno oppure la multa fino a lire cinquemila, scegliendo la sanzione più adeguata al caso concreto.

L'art. 1107 si applica anche agli aeromobili?

Sì: la norma menziona espressamente sia i componenti dell'equipaggio della nave sia quelli dell'aeromobile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.