Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1092 Codice della Navigazione – Circostanze aggravanti

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

La pena è aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso: 1) per fine politico; 2) con violenza o minaccia; 3) all'estero; 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile; 5) collettivamente da tre o più persone dell'equipaggio. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi è aumentata da un terzo alla metà.

In sintesi

  • L'art. 1092 prevede un aumento di pena fino a un terzo per la diserzione (art. 1091) quando ricorrono specifiche circostanze aggravanti.
  • Le circostanze sono: fine politico, uso di violenza o minaccia, commissione all'estero, ruolo di comando o direzione del macchinario, e partecipazione collettiva di tre o più persone.
  • Nel caso di diserzione collettiva la pena per promotori, organizzatori e capi è aumentata da un terzo alla metà.
  • Le aggravanti operano sulla pena-base del reato di diserzione e si computano secondo le regole del bilanciamento ex art. 69 c.p.
  • L'art. 1093 può escludere la punibilità anche quando ricorrono queste aggravanti, purché il soggetto raggiunga la nave nei termini prescritti.
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Ratio e struttura della norma

L'art. 1092 del Codice della navigazione individua cinque circostanze aggravanti della diserzione disciplinata dall'art. 1091, sancendo un aumento di pena fino a un terzo. Per i promotori, organizzatori e capi della diserzione collettiva l'aumento è più severo, da un terzo alla metà. La ratio della norma è quella di graduare la risposta sanzionatoria in funzione della maggiore pericolosità oggettiva o soggettiva del fatto: alcune delle ipotesi aggravate rendono il fatto più idoneo a compromettere la sicurezza della navigazione o a destabilizzare l'ordine interno del mezzo.

Le singole circostanze aggravanti

Il fine politico (n. 1) aggrava il fatto quando la diserzione è strumentale al perseguimento di un obiettivo politico - si pensi a un sabotaggio organizzato o a una protesta con abbandono del mezzo coordinata da un'organizzazione. La violenza o minaccia (n. 2) aggrava il fatto quando il componente dell'equipaggio abbandona il posto usando forza fisica o intimidazione nei confronti di superiori o colleghi. La commissione all'estero (n. 3) aggrava la condotta in ragione delle maggiori difficoltà operative e di soccorso che la diserzione in porto straniero o in acque internazionali può comportare, nonché delle complicazioni sul piano della cooperazione giudiziaria internazionale. Il ruolo di comando o direzione delle macchine della nave o di comando, guida o pilotaggio dell'aeromobile (n. 4) aggrava il fatto perché il soggetto che abbandona ha una responsabilità tecnica essenziale: la sua assenza crea un vuoto di competenza difficilmente colmabile nell'immediato. La diserzione collettiva di tre o più persone (n. 5) aggrava il fatto per l'effetto moltiplicativo del pericolo: l'abbandono simultaneo di più componenti dell'equipaggio può rendere impossibile la navigazione in sicurezza.

Il regime della diserzione collettiva e la posizione dei capi

Quando la diserzione è commessa collettivamente da tre o più persone, la norma distingue la posizione dei partecipanti ordinari da quella dei promotori, degli organizzatori e dei capi. Per questi ultimi l'aumento di pena è più severo - da un terzo alla metà - in ragione del ruolo attivo nell'ideazione e nel coordinamento dell'abbandono collettivo. La distinzione richiama quella già prevista nel codice penale per le fattispecie associative (artt. 416 e 416-bis c.p.) e per le circostanze aggravanti comuni (art. 61 n. 9 c.p.). L'identificazione del «promotore» o del «capo» è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice sulla base degli elementi probatori acquisiti.

Coordinamento con le norme generali sulle circostanze

Le circostanze aggravanti dell'art. 1092 si calcolano sulla pena-base del reato di diserzione, che è la reclusione da uno a tre anni per l'ipotesi penalmente rilevante ex art. 1091 primo comma. In caso di concorso con circostanze attenuanti, il giudice procede al bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p. Le aggravanti specifiche del Codice della navigazione non si sottraggono a tale bilanciamento, salvo diversa previsione legislativa. È opportuno ricordare che l'aggravante del fine politico può interagire con le disposizioni in materia di delitti politici di cui agli artt. 8 e 9 c.p. ai fini dell'estradizione.

Interazione con la causa di non punibilità ex art. 1093

L'art. 1093 prevede espressamente che la causa di non punibilità - il raggiungimento della nave prima della partenza e nei termini stabiliti - operi «ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092». Ciò significa che anche il promotore di una diserzione collettiva all'estero, commessa con violenza, può beneficiare della non punibilità se raggiunge la nave nei tempi previsti. Questa scelta legislativa è coerente con la ratio del sistema: incentivare il ritorno a bordo per ripristinare la sicurezza della navigazione, prescindendo dalla valutazione morale della condotta pregressa.

Casi pratici

Caso 1: Il secondo ufficiale Tizio che diserta all'estero

Tizio, secondo ufficiale di navigazione di una nave mercantile, abbandona volontariamente la nave in un porto straniero senza comunicarlo al comandante, rendendo impossibile la manovra di uscita dal porto per carenza di personale abilitato. La circostanza che la diserzione avvenga all'estero (n. 3) e che Tizio rivesta un ruolo direttivo nella navigazione (n. 4) comporta un doppio aumento della pena base, secondo le regole del concorso di circostanze.

Caso 2: Diserzione collettiva organizzata da Caio

Caio, capo reparto macchine su un traghetto, organizza l'abbandono collettivo del mezzo da parte di quattro colleghi durante uno scalo, nel tentativo di forzare la rinegoziazione del contratto. Come organizzatore della diserzione collettiva, Caio risponde dell'aggravante di cui al n. 5 con aumento da un terzo alla metà, mentre i quattro colleghi subiscono l'aumento ordinario fino a un terzo.

Caso 3: Il pilota Sempronio che usa minacce per abbandonare l'aeromobile

Sempronio, primo ufficiale di un volo charter, abbandona l'aeromobile minacciando il comandante di riferire presunte irregolarità all'autorità di vigilanza se non viene autorizzato a sbarcare. La condotta integra l'aggravante della violenza o minaccia (n. 2), con conseguente inasprimento della pena rispetto alla diserzione semplice.

Domande frequenti

Quante circostanze aggravanti prevede l'art. 1092?

L'art. 1092 ne prevede cinque: fine politico, violenza o minaccia, commissione all'estero, ruolo di comando o di direzione tecnica, e partecipazione collettiva di tre o più persone dell'equipaggio.

Qual è la pena per i promotori della diserzione collettiva?

Per i promotori, organizzatori e capi della diserzione collettiva (tre o più persone) l'aumento di pena è da un terzo alla metà, più severo rispetto all'aumento ordinario fino a un terzo applicato agli altri partecipanti.

Le aggravanti dell'art. 1092 si possono bilanciare con le attenuanti?

Sì. Salvo disposizione contraria, le circostanze aggravanti previste dall'art. 1092 si bilanciamo con eventuali circostanze attenuanti secondo le regole generali dell'art. 69 del codice penale.

Chi rientra nella categoria di 'preposto al comando o alla direzione delle macchine'?

Vi rientra chi riveste un ruolo tecnico essenziale per la navigazione: il direttore di macchina, il motorista capo, il pilota automatico e, per gli aeromobili, il comandante e il primo ufficiale. Si tratta di figure la cui assenza può rendere impossibile o pericolosa la conduzione del mezzo.

Un disertore con aggravanti può beneficiare della causa di non punibilità?

Sì. L'art. 1093 stabilisce espressamente che la non punibilità si applica 'ancorché ricorrano le aggravanti previste nell'art. 1092', purché il soggetto raggiunga la nave prima che lasci il porto e nei termini prescritti.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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