← Torna a Codice della Navigazione (R.D. 327/1942)
Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Due figure soggettive speciali: la norma disciplina l'espropriazione promossa contro il proprietario non esercente e contro il terzo proprietario dell'aeromobile.
  • Creditori privilegiati dell'esercente: se l'esercente non è il proprietario, i suoi creditori privilegiati possono comunque aggredire l'aeromobile applicando le disposizioni dell'art. 670 cod. nav.
  • Terzo proprietario: chi ha prestato il proprio aeromobile come garanzia per un debito altrui risponde dell'esecuzione nei limiti del valore del bene.
  • Rinvio all'art. 670: la norma richiama le disposizioni già previste per le navi, estendendo alle procedure aeronautiche la medesima disciplina.
  • Dissociazione proprietà-esercizio: la norma riflette la frequente separazione, nel settore aeronautico, tra chi è proprietario del velivolo e chi lo esercita commercialmente.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1070 Codice della Navigazione — Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Quando l'espropriazione dell'aeromobile o di quote di aeromobile è promossa dai creditori privilegiati dell'esercente non proprietario, ovvero è promossa contro il terzo proprietario dell'aeromobile, si applicano le disposizioni dell'articolo 670.

Commento

Ratio e contesto sistematico

L'articolo 1070 disciplina due ipotesi speciali di espropriazione che si discostano dallo schema ordinario, in cui il debitore esecutato è al contempo proprietario e responsabile del debito. La prima ipotesi riguarda l'aeromobile esercitato da un soggetto diverso dal proprietario (esercente non proprietario): i creditori privilegiati dell'esercente — che vantano cioè un diritto di prelazione sull'aeromobile in forza di un privilegio aeronautico speciale — possono agire esecutivamente sull'aeromobile anche quando esso appartiene a un terzo. La seconda ipotesi riguarda il terzo proprietario che ha concesso l'aeromobile a garanzia di un debito altrui: in tal caso, l'esecuzione si svolge nei confronti del proprietario, che non è personalmente debitore ma risponde con il bene concesso in garanzia. In entrambi i casi, la norma richiama le disposizioni dell'art. 670 cod. nav., dettato per le navi, estendendo al settore aeronautico la medesima disciplina.

La dissociazione proprietà-esercizio nella realtà aeronautica

La figura dell'esercente non proprietario è estremamente comune nel settore aeronautico contemporaneo. Le strutture societarie dei gruppi aeronautici prevedono frequentemente che la proprietà degli aeromobili sia concentrata in una società holding o in una società veicolo (special purpose vehicle), mentre l'esercizio commerciale — inteso come l'utilizzo dell'aeromobile per il trasporto di persone o merci — è affidato a una diversa società operativa. Questa separazione risponde a esigenze di ottimizzazione fiscale, di gestione del rischio e di accesso al finanziamento. Dal punto di vista giuridico, il Codice della navigazione distingue tra l'armatore/esercente (soggetto che utilizza l'aeromobile in nome proprio, assumendo le obbligazioni dell'esercizio) e il proprietario (titolare del diritto reale). I privilegi aeronautici speciali — per debiti di equipaggio, rifornimento, manutenzione, tasse aeroportuali — sorgono in capo all'esercente e gravano sull'aeromobile, a prescindere da chi ne sia proprietario. L'art. 1070 consente pertanto ai titolari di questi privilegi di agire esecutivamente sull'aeromobile anche quando il debitore principale è l'esercente e il proprietario è un soggetto diverso.

I privilegi aeronautici e la loro opponibilità al proprietario

La possibilità di procedere esecutivamente contro il proprietario non esercente presuppone l'esistenza di un privilegio speciale aeronautico che gravi sull'aeromobile indipendentemente dalla titolarità. I privilegi speciali aeronautici — disciplinati dagli artt. 1022 e ss. cod. nav. — hanno natura reale e si trasmettono con l'aeromobile: chi acquista un aeromobile gravato da privilegi deve tenerli presenti. La norma dell'art. 1070 assicura che i creditori privilegiati dell'esercente possano soddisfarsi sull'aeromobile anche nell'ipotesi in cui l'esercente non abbia beni propri sufficienti, purché il privilegio esista e sia opponibile al proprietario secondo le regole del codice. Questa estensione dell'esecuzione al patrimonio del proprietario non debitore è una deroga significativa al principio per cui il creditore può agire solo sui beni del proprio debitore: la deroga è giustificata dalla natura reale del privilegio, che vincola il bene indipendentemente dalla titolarità.

Il terzo proprietario: responsabilità reale limitata al bene

La seconda figura disciplinata dall'art. 1070 è quella del terzo proprietario dell'aeromobile. Si tratta del soggetto che, pur non essendo debitore del credito azionato in via esecutiva, ha concesso il proprio aeromobile a garanzia del debito altrui. La responsabilità del terzo proprietario è limitata al valore del bene concesso in garanzia: egli non risponde col proprio patrimonio personale, ma solo con l'aeromobile specificamente vincolato. Questa figura è analoga a quella del terzo datore di ipoteca nel diritto comune: il codice civile prevede che chi costituisce ipoteca su un proprio bene a garanzia del debito altrui sia esposto all'esecuzione nei limiti del valore di quel bene (art. 2854 e ss. c.c.). Nel diritto aeronautico, l'ipoteca sull'aeromobile costituita da un terzo proprietario a garanzia del debito dell'esercente è lo strumento tipico di questa fattispecie. Il terzo proprietario, convenuto nell'esecuzione, ha la facoltà di liberare il bene pagando il debito del debitore principale (c.d. diritto di riscatto), oppure di abbandonare l'aeromobile ai creditori, limitando così la propria perdita al valore del bene.

Il rinvio all'art. 670 e le sue implicazioni procedurali

Il rinvio alle disposizioni dell'art. 670 cod. nav. — norma che disciplina l'espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario per le navi — comporta l'applicazione per analogia della medesima disciplina procedurale al settore aeronautico. Le norme richiamate regolano tipicamente: la legittimazione passiva dell'azione esecutiva nei confronti di questi soggetti speciali; le forme della notificazione dell'atto di pignoramento; i diritti del proprietario non esercente e del terzo proprietario nel corso della procedura; la possibilità di intervento dei creditori ipotecari iscritti sull'aeromobile; le modalità di soddisfazione dei crediti nell'ambito del ricavato della vendita forzata. L'estensione analogica dell'art. 670 alle procedure aeronautiche è giustificata dalla sostanziale identità delle problematiche giuridiche sottostanti, nonostante le differenze tecniche tra navi e aeromobili.

Casi pratici

Caso 1: Privilegio del fornitore di carburante contro il proprietario

Una compagnia di rifornimento aeroportuale vanta un credito privilegiato nei confronti di Tizio, esercente un aeromobile di proprietà di Caio (società holding). Tizio è insolvente e non ha beni propri. La compagnia creditrice, invocando il proprio privilegio aeronautico speciale ai sensi degli artt. 1022 e ss. cod. nav. e le disposizioni dell'art. 1070, pignora l'aeromobile di proprietà di Caio, il quale subisce l'esecuzione nei limiti del valore del velivolo, pur non essere debitore diretto dei fornitori di carburante.

Caso 2: Terzo proprietario e riscatto dell'aeromobile

Sempronio ha concesso il proprio aeromobile in ipoteca a garanzia del debito contratto da Caio verso una banca. Caio è inadempiente e la banca avvia l'esecuzione sull'aeromobile di Sempronio. Quest'ultimo, per non perdere il velivolo, esercita il proprio diritto di riscatto pagando il residuo debito di Caio verso la banca, subentrando così nel credito nei confronti di Caio con diritto di rivalersi su di lui per l'importo versato.

Caso 3: Conflitto tra privilegio dell'esercente e ipoteca del proprietario

Tizio, esercente non proprietario, ha contratto debiti per manutenzione ordinaria dell'aeromobile, che generano un privilegio speciale aeronautico. Caio, proprietario dell'aeromobile, aveva precedentemente iscritto ipoteca sul velivolo a favore di un istituto di credito. I creditori di Tizio avviano l'esecuzione sull'aeromobile ai sensi dell'art. 1070; il giudice è chiamato a stabilire l'ordine di prelazione tra il privilegio speciale aeronautico dei creditori di Tizio e l'ipoteca iscritta a favore della banca di Caio, applicando le regole di graduazione dell'art. 1022 e ss. cod. nav.

Domande frequenti

Chi è il 'proprietario non esercente' di un aeromobile?

È il soggetto che è titolare del diritto di proprietà sull'aeromobile ma non lo utilizza commercialmente: l'esercizio è affidato a un altro soggetto (l'esercente), che assume le obbligazioni dell'attività aeronautica.

I creditori dell'esercente possono pignorare un aeromobile che non appartiene all'esercente?

Sì, se vantano un privilegio aeronautico speciale che grava sull'aeromobile a prescindere dalla titolarità: in tal caso possono procedere esecutivamente contro il proprietario non esercente ai sensi dell'art. 1070.

Chi è il 'terzo proprietario' dell'aeromobile nell'esecuzione forzata?

È il soggetto che ha concesso il proprio aeromobile a garanzia del debito altrui (ad esempio mediante ipoteca aeronautica) senza essere personalmente debitore: risponde dell'esecuzione solo nei limiti del valore del bene.

Il terzo proprietario può liberare l'aeromobile dall'esecuzione?

Sì: può esercitare il diritto di riscatto pagando il debito del debitore principale, subentrando nel credito e acquistando il diritto di rivalersi sul debitore per l'importo versato.

Quali norme si applicano a queste procedure esecutive speciali?

Le disposizioni dell'art. 670 del Codice della navigazione, dettate per le navi e richiamate dall'art. 1070 in via analogica per gli aeromobili.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.