In sintesi
- Autorizzazione ai viaggi: il capo dell'ufficio giudiziario competente può autorizzare l'aeromobile pignorato, intero o per quote, a intraprendere uno o più viaggi su istanza di chi vi abbia interesse.
- Audizione dei creditori ipotecari: prima di emettere l'ordinanza, il giudice deve sentire i creditori ipotecari, a tutela delle loro ragioni di prelazione.
- Cautele e garanzie: l'ordinanza deve prescrivere le garanzie e le cautele ritenute opportune, tra cui obbligatoriamente la stipula di un'adeguata assicurazione.
- Rinvio all'art. 652: l'amministrazione complessiva dell'aeromobile pignorato segue le disposizioni dell'art. 652, secondo a quinto comma, applicabili in via analogica.
- Conservazione del valore: la norma mira a evitare la svalutazione dell'aeromobile durante la pendenza dell'esecuzione, consentendo un uso produttivo del bene sotto controllo giudiziario.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1063 Codice della Navigazione — Amministrazione dell’aeromobile pignorato
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione
Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell'articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione. Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si applicano le disposizioni dell'articolo 652, secondo a quinto comma.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio e finalità della norma
L'articolo 1063 affronta uno dei problemi più delicati del processo esecutivo su beni produttivi di reddito: la gestione del bene pignorato durante la pendenza della procedura. Un aeromobile fermo in hangar per i mesi, talvolta anni, necessari al completamento dell'esecuzione forzata subisce un duplice pregiudizio: la svalutazione per obsolescenza e il mancato sfruttamento della sua capacità reddituale. Il legislatore del codice della navigazione ha risolto questo problema con una soluzione pragmatica, consentendo al giudice di autorizzare l'uso produttivo del bene sotto controllo giudiziario, analogamente a quanto previsto per le navi dall'art. 652. La norma tutela contemporaneamente gli interessi del debitore — che potrebbe utilizzare i proventi dei viaggi per ridurre il debito — e quelli dei creditori, che vedono preservato il valore del bene destinato a soddisfarli.
Presupposti per l'autorizzazione ai viaggi
L'autorizzazione all'impiego dell'aeromobile pignorato non è automatica: richiede un'istanza da parte di 'chi vi ha interesse', locuzione ampia che comprende il debitore proprietario, l'esercente, i creditori ipotecari e i creditori intervenuti nella procedura. La legittimazione è pertanto allargata a tutti i soggetti che abbiano un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del valore del bene. Prima di emettere il provvedimento, il capo dell'ufficio giudiziario competente — individuato secondo i criteri dell'art. 1055 — deve sentire i creditori ipotecari: l'audizione è obbligatoria e non meramente facoltativa, posto che la ripresa dell'attività di volo comporta rischi per il bene su cui essi vantano prelazione. Il mancato rispetto di questa formalità renderebbe l'ordinanza viziata per violazione del contraddittorio.
Contenuto dell'ordinanza: garanzie e assicurazione
L'ordinanza del capo dell'ufficio giudiziario ha contenuto necessariamente prescrittivo: deve indicare le garanzie e le cautele ritenute opportune e deve disporre obbligatoriamente la stipula di un'adeguata assicurazione. L'obbligatorietà dell'assicurazione è significativa: il legislatore ha voluto che il rischio tipico dell'esercizio aeronautico — danni a terzi, perdita o avaria dell'aeromobile — non ricada sul patrimonio del debitore in misura tale da pregiudicare le ragioni dei creditori. L'assicurazione deve coprire almeno i rischi normalmente assicurati in relazione all'impiego del bene: responsabilità civile verso terzi, casco aeromobile, rischi di volo. Il giudice può stabilire i massimali minimi e i soggetti che devono risultare beneficiari, inclusi eventualmente i creditori ipotecari. Ulteriori garanzie possono consistere nel deposito cauzionale, nella fideiussione bancaria o in qualsiasi altro strumento che il giudice ritenga adeguato alle circostanze del caso concreto.
Rinvio all'art. 652: disciplina dell'amministrazione
Per tutto quanto attiene all'amministrazione ordinaria dell'aeromobile pignorato, la norma rinvia ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'art. 652, dettato per le navi. Tale rinvio analogico è tecnico e preciso: il legislatore ha ritenuto che i problemi gestionali dell'aeromobile pignorato siano analoghi a quelli della nave pignorata, e ha perciò esteso la medesima disciplina. I commi richiamati dell'art. 652 regolano tipicamente la nomina del custode, le modalità di rendiconto dei proventi, la destinazione degli utili dell'esercizio e le modalità di controllo giudiziario sull'operato dell'amministratore. Il custode nominato dal giudice esercita le sue funzioni sotto la vigilanza del giudice dell'esecuzione e risponde dei danni cagionati per colpa nell'amministrazione del bene.
Coordinamento con la procedura esecutiva e profili pratici
L'autorizzazione ai viaggi si inserisce nella procedura esecutiva senza interruperla: il pignoramento rimane valido ed efficace durante i viaggi autorizzati, e l'ordinanza non sospende né proroga i termini per la domanda di vendita previsti dall'art. 1064. Vi è tuttavia un'importante eccezione: l'art. 1065 dispone che, se l'autorizzazione a intraprendere uno o più viaggi è stata seguita dagli adempimenti dell'art. 652, secondo comma, la stima dell'aeromobile non si effettua prima di dieci e non oltre trenta giorni dal compimento del viaggio. Questo termine di attesa consente di valutare l'aeromobile dopo il viaggio, quando il suo stato di manutenzione è meglio verificabile. In pratica, l'uso produttivo del bene durante l'esecuzione è strumento di gestione dell'attivo del debitore, funzionale a massimizzare il ricavo della vendita forzata nell'interesse di tutti i creditori.
Casi pratici
Caso 1: Autorizzazione al viaggio su istanza dei creditori
L'aeromobile di Tizio, vettore privato insolvente, è stato pignorato dai suoi creditori. Caio, principale creditore ipotecario, presenta istanza al capo dell'ufficio giudiziario chiedendo che l'aeromobile venga autorizzato a effettuare un viaggio charter programmato, i cui proventi andrebbero a incrementare il ricavato dell'esecuzione. Il giudice, sentiti gli altri creditori ipotecari, emette ordinanza prescrivendo la stipula di una polizza casco e responsabilità civile per un massimale adeguato e nomina un custode che sorveglia le operazioni di volo.
Caso 2: Mancata assicurazione e responsabilità del custode
Sempronio, nominato custode dell'aeromobile pignorato di Caio, trascura di stipulare l'assicurazione prescritta dall'ordinanza del giudice. Durante il viaggio autorizzato, l'aeromobile subisce un'avaria e deve effettuare un atterraggio di emergenza riportando danni significativi. Il giudice dell'esecuzione, su istanza dei creditori, chiama Sempronio a rispondere dei danni cagionati dalla sua colpa nell'amministrazione del bene, riducendosi il valore ricavabile dalla vendita forzata.
Caso 3: Rinvio della stima dopo il viaggio
L'aeromobile pignorato di Tizio è autorizzato a compiere due viaggi intercontinentali. La procedura di vendita è avviata, ma la stima richiesta all'ENAC non viene effettuata immediatamente: ai sensi dell'art. 1065, il giudice attende che siano trascorsi almeno dieci giorni dal rientro dell'aeromobile dall'ultimo viaggio, così da poter valutare lo stato reale del velivolo dopo l'utilizzo e determinarne un valore di stima più accurato.
Domande frequenti
Chi può chiedere l'autorizzazione a far viaggiare l'aeromobile pignorato?
L'istanza può essere presentata da chiunque vi abbia interesse: il debitore proprietario, l'esercente, i creditori ipotecari o i creditori intervenuti nella procedura esecutiva.
Il giudice deve obbligatoriamente sentire i creditori ipotecari prima di autorizzare il viaggio?
Sì: l'audizione dei creditori ipotecari è obbligatoria; l'ordinanza emessa senza tale formalità sarebbe viziata per violazione del contraddittorio.
L'assicurazione è obbligatoria per il viaggio dell'aeromobile pignorato?
Sì: l'art. 1063 dispone che il giudice deve obbligatoriamente ordinare la stipula di un'adeguata assicurazione, la cui omissione costituisce inadempimento dell'ordinanza e fonte di responsabilità per il custode.
L'autorizzazione al viaggio sospende la procedura esecutiva?
No: il pignoramento rimane valido durante i viaggi autorizzati, ma l'art. 1065 prevede che la stima non avvenga prima di dieci giorni dal compimento del viaggio.
Come è regolata l'amministrazione ordinaria dell'aeromobile pignorato?
Si applicano i commi secondo a quinto dell'art. 652 cod. nav., dettato per le navi, che disciplinano la nomina del custode, il rendiconto dei proventi e le modalità di controllo giudiziario.
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