Autore: Andrea Marton

  • Art. 51-bis D.Lgs. 159/2011 – Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

    Art. 51-bis D.Lgs. 159/2011 – Iscrizione di provvedimenti al registro delle imprese

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti al registro delle imprese, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo a quello della loro esecuzione , con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell' articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente si applica l'articolo 8, comma 6-ter, della citata legge n. 580 del 1993 .

    1-bis. Il tribunale o l'Agenzia iscrivono nel registro delle imprese, senza oneri, ogni modifica riguardante le imprese sequestrate e confiscate derivante dalla loro amministrazione ai sensi del presente codice, comprese quelle relative alla loro destinazione .

  • Art. 88 T.U. Stupefacenti – Destinazione dei campioni sequestrati

    Art. 88 T.U. Stupefacenti – Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorita' giudiziaria, se la quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalita' della consegna. Torna al sommario

  • Art. 46-decies D.Lgs. 209/2005 – (Standard di qualità statistica)

    Art. 46-decies D.Lgs. 209/2005 – (Standard di qualità statistica)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa assicura che il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità prevista (probability distribution forecast) ad esso sottostante, sia conforme ai criteri di cui al presente articolo.

    2. L'impresa utilizza, ai fini del calcolo della distribuzione di probabilità prevista, metodi basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti, nonché coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche. I metodi per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche. L'impresa giustifica all'IVASS, laddove richiesto, le ipotesi sottese al modello interno.

    3. L'impresa utilizza per il modello interno dati accurati, completi e adeguati ed aggiorna almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista.

    4. Indipendentemente dal metodo scelto per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista, l'impresa assicura che la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a garantire che tale modello sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governo societario, in particolare nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonché nell'allocazione del capitale conformemente all'articolo 46-novies.

    5. Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali l'impresa è esposta ed almeno i rischi di cui all'articolo 45-ter, comma 5.

    6. Ai fini degli effetti di diversificazione, l'impresa può tenere conto nel proprio modello interno delle interdipendenze all'interno e tra le categorie di rischio, purché l'IVASS giudichi adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.

    7. L'impresa può tenere pienamente conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio nel proprio modello interno, nella misura in cui il rischio di credito e altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche di mitigazione del rischio siano adeguatamente riflessi nel proprio modello interno.

    8. L'impresa valuta accuratamente nel proprio modello interno i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano significativi. L'impresa valuta altresì i rischi connessi alle opzioni esistenti per i contraenti per le imprese di assicurazione e riassicurazione. A tal fine l'impresa tiene conto dell'impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull'esercizio di tali opzioni.

    9. L'impresa può tenere conto, nel proprio modello interno, delle future azioni gestionali che prevede ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche, prendendo in considerazione anche i tempi necessari per l'attuazione di tali azioni.

    10. L'impresa tiene conto nel proprio modello interno di tutti i pagamenti che prevede di effettuare a favore di contraenti, beneficiari, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti.

    ))

  • Art. 34 D.P.R. 115/2002

    Art. 34 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Il diritto unico è dovuto nella seguente misura: a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 2,58; b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 7,75; c) per gli atti aventi oltre i sei destinatari: euro 12,39.

  • Art. 40 D.Lgs. 159/2011 – Gestione dei beni sequestrati

    Art. 40 D.Lgs. 159/2011 – Gestione dei beni sequestrati

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

    1-bis. Se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, è accertata la sussistenza di abusi non sanabili, il giudice delegato, con il provvedimento di confisca, ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento e il bene non è acquisito al patrimonio dell'Erario. L'area di sedime è acquisita al patrimonio indisponibile del comune territorialmente competente. Si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici .

    2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell' articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

    2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

    3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

    3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

    3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

    3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

    4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell' articolo 127 del codice di procedura penale

    5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

    5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c).

    5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.

    5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all' articolo 2, comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 , nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

    5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 .

  • Periodo di prova CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Periodo di prova nel CCNL UNEBA: durata, regole e recesso

    Il CCNL UNEBA disciplina il periodo di prova per tutto il personale delle istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative, con durate differenziate per livello. La forma scritta è obbligatoria e il recesso è libero per entrambe le parti.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA prevede un periodo di prova da 1 mese (livelli 5-6) fino a 6 mesi (livello Q). Deve risultare da atto scritto; in assenza, il rapporto si intende confermato senza prova. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di preavviso né indennità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025
    Riferimento normativo
    Art. 2096 c.c. + testo CCNL UNEBA sull'assunzione e prova

    Tabella riepilogativa

    Durata indicativa del periodo di prova per livello nel CCNL UNEBA
    Livello Durata ordinaria Profilo tipo
    Q, 1° 6 mesi Direttore, coordinatore generale
    2°, 3S, 3° 3-4 mesi Assistente sociale, educatore, psicologo
    4S, 4°, 5S 2-3 mesi OSS, operatore assistenziale
    5°, 6S, 6° 1-2 mesi Ausiliario, addetto pulizie

    Avviso: le durate indicate sono indicative e rispecchiano i principi generali del CCNL. Le durate precise per ciascun livello sono stabilite nel testo contrattuale vigente. Per i valori esatti si rimanda al testo del CCNL UNEBA disponibile sul sito www.uneba.org o presso le organizzazioni sindacali di categoria.

    Forma scritta: obbligatoria e mai presunta

    Il periodo di prova nel CCNL UNEBA deve essere espressamente previsto dalla lettera di assunzione o dal contratto individuale scritto. La forma scritta è obbligatoria: se manca, il rapporto si considera a tempo indeterminato dall'inizio, senza alcun periodo di valutazione. Il documento deve indicare:

    • la durata in mesi o giorni del periodo di prova;
    • il livello di inquadramento e la qualifica assegnata;
    • le mansioni concretamente affidate al lavoratore.

    Una clausola generica del tipo «periodo di prova ai sensi del CCNL» senza indicazione della durata specifica può essere contestata. È buona prassi indicare sempre la durata in cifre.

    Retribuzione durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena corrispondente al livello di inquadramento, comprensiva del minimo tabellare e di tutte le voci proporzionabili (rateo tredicesima, quattordicesima, scatti maturati). Non è ammessa una retribuzione inferiore al minimo contrattuale, nemmeno per accordo individuale.

    In caso di malattia durante la prova, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto dal CCNL (vedi articolo dedicato alla malattia), e il periodo di prova viene sospeso e prolungato di altrettanti giorni.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti — datore di lavoro e lavoratore — possono recedere liberamente e senza obbligo di preavviso. Non è necessaria alcuna motivazione. Il rapporto si estingue al momento della comunicazione del recesso.

    Limiti invalicabili al recesso datoriale anche durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, gravidanza).
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver segnalato una violazione normativa o esercitato un diritto).
    • La lavoratrice in gravidanza gode del divieto di licenziamento ex d.lgs. 151/2001 anche durante la prova, salvo giusta causa non connessa alla gravidanza.

    Superamento della prova e computo nell'anzianità

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti esercita il recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di ulteriori comunicazioni. Da quel momento:

    • Il periodo di prova si computa nell'anzianità di servizio ai fini di scatti, ferie, comporto, preavviso e TFR.
    • Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori.
    • Eventuali successivi licenziamenti seguono le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo, preavviso contrattuale).

    Casi pratici

    Tizio — OSS, prova senza forma scritta
    Tizio viene assunto verbalmente come OSS (livello 4S) e inizia a lavorare in una casa di riposo. Dopo 40 giorni il datore lo informa che non supera la prova. Tizio contesta il recesso poiché la lettera di assunzione non prevedeva alcun periodo di prova (era stata omessa la clausola). Il rapporto si intende quindi a tempo indeterminato dall'inizio e il licenziamento segue le regole ordinarie, compreso l'obbligo di preavviso o indennità sostitutiva.
    Caia — Educatrice, malattia durante la prova
    Caia è in periodo di prova di 3 mesi come educatrice (livello 3S). Al secondo mese si ammala per 15 giorni con certificato medico. Il periodo di prova si sospende durante la malattia e si prolunga di 15 giorni: la prova termina quindi 15 giorni dopo la data originariamente prevista. Caia ha diritto al trattamento economico per malattia durante l'assenza, secondo il CCNL UNEBA.
    Sempronio — Coordinatore, prova di 6 mesi
    Sempronio viene assunto come responsabile di struttura (livello Q) con periodo di prova di 6 mesi previsto per iscritto. Al quinto mese decide di dimettersi per una migliore opportunità: essendo ancora in prova, può recedere senza preavviso né obblighi economici. La cessazione avviene il giorno in cui comunica le dimissioni, salvo diverso accordo con il datore.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un OSS nel CCNL UNEBA?
    Per i livelli 4S e 4 (operatori socio-sanitari) il periodo di prova è indicativamente di 2-3 mesi, secondo le declaratorie contrattuali. La durata esatta va verificata sul testo del CCNL UNEBA vigente disponibile su www.uneba.org.
    Il periodo di prova deve essere in forma scritta?
    Sì, il periodo di prova deve risultare da atto scritto (lettera di assunzione o contratto individuale). In assenza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall'inizio, senza periodo di prova.
    Durante la prova si può licenziare senza preavviso?
    Sì, durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione, preavviso o indennità sostitutiva. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, nulli e impugnabili.
    La malattia sospende il periodo di prova nel CCNL UNEBA?
    Sì. Le assenze per malattia, infortunio, maternità e ogni altra causa di sospensione del rapporto sospendono il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore.
    Il periodo di prova si computa nell'anzianità di servizio?
    Sì. Una volta superato il periodo di prova senza recesso, il periodo di prova è computato nell'anzianità, rilevante per ferie, scatti, comporto, preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16-ter D.Lgs. 502/1992 – Commissione nazionale per la formazione continua

    Art. 16-ter D.Lgs. 502/1992 – Commissione nazionale per la formazione continua

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, è nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della riabilitazione di cui all’ art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell’area tecnico-sanitaria di cui all’art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell’area della prevenzione di cui all’art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della commissione.

    2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonché gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione, in conformità agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla durata della sperimentazione, individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali. La Commissione definisce altresì i requisiti per l’accreditamento delle società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

    3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attività form- ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua.

  • Art. 48 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 48 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Occhialeria: periodo di prova durata e regole 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: periodo di prova durata e regole 2026

    Il periodo di prova nel CCNL Occhialeria dura da 1 a 6 mesi in base al livello di inquadramento. Deve essere fissato in forma scritta e si sospende in caso di malattia o infortunio. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, nel rispetto dei limiti posti dalla legge.

    In sintesi

    Nel CCNL Occhialeria (Anfao) il periodo di prova varia da 1 mese (livelli operativi 1-3) a 6 mesi (livelli tecnico-dirigenziali 5S-Q). Deve essere stipulato in forma scritta: senza scrittura il rapporto si considera confermato senza prova. Malattia e infortunio sospendono il computo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2096 c.c. (patto di prova); art. 42 d.lgs. 81/2015 (apprendistato)

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Occhialeria
    Livello Area professionale Durata ordinaria Profilo esempio
    1, 2, 3 Operativa 1 mese Operatore di produzione, addetto imballaggio/pulizia
    3S, 4 Qualificata (gradini inferiori) 2 mesi Operatore specializzato montaggio, tecnico galvanica
    4S, 5 Qualificata consolidato / Tecnica 3 mesi Tecnico qualificato senior, impiegato tecnico
    5S, 6 Tecnica consolidato / Specialistica 4 mesi Responsabile qualità, capo reparto, responsabile funzione
    Q Specialistica/Dirigenziale consolidato 6 mesi Quadro, direttore di stabilimento

    Nota: le durate indicate sono quelle previste dal testo contrattuale storico del CCNL Occhialeria e dalle prassi del settore. Il rinnovo 2026 non ha modificato la disciplina del periodo di prova. Per i lavoratori apprendisti la durata massima è di 30 giorni lavorativi per legge (d.lgs. 81/2015).

    Forma scritta: un requisito inderogabile

    Il patto di prova deve risultare da atto scritto, come richiesto sia dall’art. 2096 c.c. sia dal CCNL. In assenza di forma scritta il patto è nullo e il rapporto di lavoro si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova, con immediata applicazione di tutte le tutele contrattuali e di legge.

    La clausola di prova inserita nella lettera di assunzione deve specificare:

    • la durata in mesi;
    • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
    • la data di inizio del rapporto.

    Come si calcola il periodo di prova

    Il CCNL fa riferimento a mesi di lavoro effettivo. Le assenze che sospendono il computo del periodo di prova sono:

    • malattia e infortunio;
    • congedo di maternità/paternità;
    • aspettativa;
    • ferie (se godute durante la prova, su richiesta del datore).

    In pratica, il periodo di prova si prolunga di tanti giorni quanti sono quelli di assenza, così da garantire al datore un effettivo periodo di valutazione della prestazione lavorativa.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso ha effetto immediato al momento della comunicazione.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 L. 300/1970): è nullo se fondato su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, iscrizione sindacale.
    • Il recesso non può essere ritorsivo: è nullo se conseguente a denunce di irregolarità, segnalazioni di sicurezza o esercizio di diritti sindacali.
    • Se il lavoratore non ha potuto svolgere concretamente la prova (es. è rimasto in malattia per tutto il periodo), il recesso al termine può configurare un abuso del diritto.

    Dopo la prova: conferma automatica e anzianità

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti comunica il recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna formalità aggiuntiva.

    Conseguenze della conferma:

    • Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio ai fini di ferie, TFR, comporto, preavviso e scatti di anzianità.
    • Si applicano da subito tutte le tutele previste dal CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970).
    • Il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica di assunzione indicata nella lettera.

    Casi pratici

    Tizio – Prima assunzione nel settore, prova di 1 mese
    Tizio viene assunto al livello 2 (area operativa, centrato) da un’azienda di montature di Longarone. La prova è di 1 mese: inizia il 1° aprile 2026 e scade il 30 aprile 2026. Tizio non presenta assenze. Al 1° maggio, non avendo ricevuto comunicazione di recesso, il rapporto è automaticamente confermato a tempo indeterminato e il mese di aprile viene computato nell’anzianità.
    Caia – Malattia durante la prova
    Caia, assunta al livello 4 (area qualificata, centrato), ha una prova di 2 mesi che inizia il 1° marzo 2026 (scadenza naturale 30 aprile). Al 15 marzo si ammala e rimane assente 12 giorni. La prova si prolunga di 12 giorni: la nuova scadenza diventa il 12 maggio 2026. Il datore deve comunicare un eventuale recesso entro tale data, altrimenti il rapporto è confermato.
    Sempronio – Recesso datoriale contestato
    Sempronio (livello 5, tecnico) è in prova da 2 mesi quando, dopo aver segnalato alla RSU un problema di sicurezza sul macchinario CNC, riceve la comunicazione di recesso per «mancato superamento della prova». Sempronio impugna il recesso davanti al Giudice del Lavoro, sostenendo che sia ritorsivo. La cronologia – segnalazione il 10 giugno, recesso il 15 giugno – è un elemento grave e preciso che il giudice potrà valorizzare per dichiarare la nullità del recesso.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Occhialeria per un operaio?
    Per i lavoratori dei livelli operativi (1, 2, 3) la durata è di 1 mese. Per i livelli dell’area qualificata (3S, 4) è di 2 mesi. Per il livello 4S e 5 è di 3 mesi. Per 5S e 6 è di 4 mesi. Per il Quadro (Q) è di 6 mesi.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, la forma scritta è obbligatoria (art. 2096 c.c.). Senza atto scritto il patto di prova è nullo e il rapporto è immediatamente a tempo indeterminato con tutte le tutele.
    La malattia allunga il periodo di prova?
    Sì. Malattia, infortunio, ferie e ogni altra sospensione del rapporto interrompono il computo del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore.
    Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
    Sì, il recesso durante la prova è libero e senza preavviso. Sono però vietati recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli indipendentemente dal periodo di prova.
    Cosa succede se la prova finisce senza che nessuno dica niente?
    Il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Nessuna comunicazione è necessaria. Il periodo di prova viene calcolato nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026 e tredicesima, PPVA e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. Le durate del periodo di prova per livello riportate nella tabella si basano sulla struttura contrattuale storica del settore; per la versione integrale aggiornata consultare il testo ufficiale del CCNL presso i sindacati di categoria. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 46 D.Lgs. 198/2006 – Rapporto sulla situazione del personale

    Art. 46 D.Lgs. 198/2006 – Rapporto sulla situazione del personale ( legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto… ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo

    2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. L’accesso attraverso l’identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un’apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l’elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l’elenco di quelle che non lo hanno trasmesso

    3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1: a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell’anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l’inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l’importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee; b) l’obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l’accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera; c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell’azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto 3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell’elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all’obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno

    4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’ articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda. 4-bis. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1034 Codice della Navigazione – Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

    Art. 1034 Codice della Navigazione – Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti, nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nel registro e le annotazioni sul certificato d'immatricolazione, si applica il disposto dell'articolo 871.