Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 1007 Codice della Navigazione – Abbandono delle merci

    Art. 1007 Codice della Navigazione – Abbandono delle merci

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

    a) quando le merci sono andate totalmente perdute;

    b) quando l'aeromobile si presume perito;

    c) quando, nei casi previsti dalla lettera a dell'articolo precedente, sono trascorsi dalla data della perdita o della innavigabilità quindici giorni per le merci deperibili, o trenta giorni per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate e fatte proseguire a destinazione;

    d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

  • Art. 1008 Codice della Navigazione – Abbandono del nolo

    Art. 1008 Codice della Navigazione – Abbandono del nolo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

    a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;

    b) quando l'aeromobile si presume perito.

  • Art. 1009 Codice della Navigazione – Forma dell’abbandono dell’aeromobile

    Art. 1009 Codice della Navigazione – Forma dell’abbandono dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La dichiarazione di abbandono dell'aeromobile e quella con la quale l'assicuratore dichiara di non voler acquistare la proprietà dell'aeromobile medesimo debbono essere fatte nella forma prescritta nell'articolo 864 e rese pubbliche ai sensi degli articoli 865 e seguenti. Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto Sezione I Assicurazione obbligatoria della responsabilità per danni a terzi sulla superficie

  • Art. 1011 Codice della Navigazione – Danni coperti

    Art. 1011 Codice della Navigazione – Danni coperti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 e 971 .

  • Art. 1013 Codice della Navigazione – Mutamento della persona dell’esercente

    Art. 1013 Codice della Navigazione – Mutamento della persona dell’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di mutamento della persona dell'esercente, che ha contratto l'assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente. Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato avviso del mutamento all'assicuratore. Ricevuto l'avviso l'assicuratore può, entro quindici giorni, disdire il contratto con preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo esercente dal giorno del mutamento. L'assicuratore ed il nuovo esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne comunicazione al ministro per l'aeronautica. Nel caso di mancato avviso all'assicuratore, l'assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest'ultimo è tenuto solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un terzo del premio convenuto, quando non sia provato che l'assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il contratto nei termini e con le modalità sopra stabilite

  • Art. 1015 Codice della Navigazione – Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore

    Art. 1015 Codice della Navigazione – Diritti del terzo danneggiato verso l’assicuratore

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il terzo danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito. L'assicuratore non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo. In ogni altro caso di scioglimento del contratto, l'assicuratore è tenuto verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal ministero per l'aeronautica, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale l'assicuratore ha notificato al ministero l'avvenuto scioglimento. L'assicuratore è inoltre tenuto a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso ai sensi del terzo comma dell'articolo 1012. Al di fuori delle eccezioni previste nei comma precedenti, l'assicuratore può opporre al terzo tutte le eccezioni opponibili all'esercente, nonché quelle che l'esercente medesimo può opporre al danneggiato.

  • Art. 1017 Codice della Navigazione – Rischio

    Art. 1017 Codice della Navigazione – Rischio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono però esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste nel secondo comma dell'articolo 1012 . Sono altresì a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.

  • Art. 1018 Codice della Navigazione – Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto

    Art. 1018 Codice della Navigazione – Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'assicuratore non risponde dei danni arrecati dall'aeromobile a terzi sulla superficie.

  • Art. 1019 Codice della Navigazione – Durata del rischio

    Art. 1019 Codice della Navigazione – Durata del rischio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il rischio comincia dall'inizio delle manovre per l'involo e finisce al termine di quelle di approdo. Disposizioni comuni

  • Art. 1020 Codice della Navigazione – Prescrizione

    Art. 1020 Codice della Navigazione – Prescrizione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione si applicano le disposizioni dell'articolo 547. Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.

  • Art. 1021 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 1021 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538. DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA Dei privilegi

  • Art. 1022 Codice della Navigazione – Preferenza dei privilegi

    Art. 1022 Codice della Navigazione – Preferenza dei privilegi

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti ad ogni altro privilegio generale o speciale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.