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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Esclusione espressa: nei casi di urto previsti dall'art. 1017, l'assicuratore per danni da urto non risponde dei danni arrecati dall'aeromobile a terzi sulla superficie.
  • Separazione delle coperture: i danni a terzi sulla superficie in seguito a urto sono coperti solo dalla polizza obbligatoria per danni a terzi (Sezione I), non da quella per l'urto (Sezione II).
  • Evitare duplicazioni: la norma impedisce che un singolo sinistro (urto) dia luogo a un doppio indennizzo da due diverse coperture per lo stesso tipo di danno.
  • Coordinamento con l'art. 1011: l'art. 1011 prevede già che l'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie copra anche i danni causati in seguito ad urto.
  • Rilevanza pratica: l'esercente deve stipulare entrambe le polizze per essere coperto sia verso i terzi sulla superficie sia verso gli altri aeromobili.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1018 Codice della Navigazione — Danni a terzi sulla superficie in seguito ad urto

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'assicuratore non risponde dei danni arrecati dall'aeromobile a terzi sulla superficie.

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 1018 del Codice della navigazione svolge una funzione di delimitazione e coordinamento tra le due sezioni che disciplinano le assicurazioni aeronautiche di responsabilità civile. La disposizione stabilisce con chiarezza che l'assicurazione per danni da urto (Sezione II, art. 1017) non si estende ai danni subiti dai terzi sulla superficie in conseguenza dell'urto, i quali rimangono coperti esclusivamente dall'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie (Sezione I).

La norma risponde all'esigenza di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di coperture: se la polizza per l'urto coprisse anche i danni a terzi sulla superficie, si creerebbe un'indesiderabile concorrenza tra le due polizze per il medesimo tipo di danno, con possibili complicazioni nella liquidazione dei sinistri e dispute sull'assicuratore tenuto a rispondere. La separazione netta tra i due ambiti semplifica la gestione dei sinistri complessi che coinvolgono simultaneamente danni tra aeromobili e danni a terzi al suolo.

Il problema sistematico: un sinistro, due tipi di danno

Un urto aeronautico può produrre, contestualmente, due categorie di danni: i danni agli aeromobili coinvolti nell'urto (o alla nave colpita) e i danni ai terzi sulla superficie (causati dai detriti o da altri effetti dell'incidente). L'art. 1018 risolve la questione di quale polizza copra i danni al suolo con una risposta netta: la polizza per l'urto copre i danni al velivolo antagonista, ma i danni ai terzi sulla superficie rimangono di esclusiva pertinenza della polizza obbligatoria prevista dalla Sezione I.

Questa impostazione è logicamente coerente: l'assicurazione per l'urto è calibrata sul rischio di collisione tra aeromobili e tiene conto dei parametri tecnici dei velivoli coinvolti; quella per i terzi sulla superficie è calibrata sulla probabilità statistica di danni al suolo durante le operazioni di volo e non comprende il rischio specifico dell'urto tra aeromobili nella sua dimensione terrestre.

Coordinamento con l'art. 1011

La norma si coordina con l'art. 1011, che disciplina i danni coperti dalla polizza per danni a terzi sulla superficie. Tale articolo prevede espressamente che la copertura si estende ai danni subiti dai terzi sulla superficie anche in seguito ad urto: la menzione esplicita dell'urto nell'art. 1011 è funzionalmente collegata all'esclusione dell'art. 1018, formando un sistema coerente in cui i danni a terzi al suolo sono coperti dalla polizza obbligatoria in tutti i casi, inclusi quelli derivanti da urto.

In tal modo il legislatore assicura che i terzi sulla superficie non rimangano privi di copertura in nessuno scenario: che il danno derivi da un aeromobile in volo normale, da detriti in caso di urto, o da qualunque altro evento connesso all'attività aerea, la polizza obbligatoria ex Sezione I garantisce il risarcimento entro i limiti degli artt. 965 e 971.

Implicazioni per l'esercente e pianificazione assicurativa

La distinzione tra le due coperture impone all'esercente di valutare attentamente il proprio portafoglio assicurativo. L'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie è imposta dalla legge e la sua assenza determina conseguenze sanzionatorie e l'impossibilità di operare legalmente. L'assicurazione per danni da urto è di norma volontaria (salvo obbligo derivante da specifiche normative per determinate categorie di operatori), ma la sua assenza espone l'esercente alla responsabilità personale per i danni causati agli altri aeromobili o navi in caso di urto.

Un esercente che stipuli solo la polizza obbligatoria per danni a terzi sulla superficie sarà coperto per i danni al suolo, ma non per i danni all'aeromobile antagonista in caso di urto. Un esercente che stipuli solo quella per l'urto non sarà coperto per i danni ai terzi sulla superficie, che rimangono a suo esclusivo carico (con le sanzioni previste per l'esercizio senza polizza obbligatoria). La copertura completa richiede la stipula di entrambe le polizze.

Profili pratici nella gestione dei sinistri da urto

Nella pratica liquidatoria, il sinistro da urto che coinvolga anche danni a terzi sulla superficie richiede l'attivazione di due diversi rapporti assicurativi. L'assicuratore per danni da urto gestirà i danni agli aeromobili coinvolti, mentre l'assicuratore per i danni a terzi sulla superficie (che potrebbe essere la stessa compagnia in regime di polizza combinata) gestirà le pretese dei terzi al suolo. La corretta identificazione della polizza applicabile è essenziale per evitare ritardi nella liquidazione e dispute tra assicuratori.

Casi pratici

Caso 1: Urto con danni separati: aeromobile e terzi al suolo

Tizio e Caio subiscono un urto in volo nei pressi di un centro abitato: l'aeromobile di Caio viene danneggiato e alcuni detriti cadono su autovetture parcheggiate al suolo. I danni all'aeromobile di Caio sono coperti dalla polizza per danni da urto di Tizio (art. 1017); i danni alle autovetture dei terzi sul suolo sono coperti esclusivamente dalla polizza obbligatoria per danni a terzi sulla superficie di Tizio (art. 1011), non dalla polizza per l'urto, come stabilisce l'art. 1018.

Caso 2: Esercente privo di polizza obbligatoria per i terzi

Sempronio è assicurato solo per i danni da urto ma non ha stipulato la polizza obbligatoria per danni a terzi sulla superficie. A seguito di un urto con un altro aeromobile, alcuni frammenti del suo velivolo danneggiano un edificio sottostante. L'assicuratore per l'urto di Sempronio rifiuta di coprire i danni all'edificio applicando l'esclusione dell'art. 1018, e Sempronio deve rispondere personalmente dei danni ai terzi sulla superficie, oltre a incorrere nelle sanzioni per la mancanza della polizza obbligatoria.

Caso 3: Polizza combinata e separazione interna delle coperture

Tizio ha stipulato con un'unica compagnia una polizza combinata che include sia la copertura per danni a terzi sulla superficie sia quella per danni da urto. A seguito di un urto con l'aeromobile di Caio che provoca danni sia all'aeromobile di Caio sia a persone al suolo, la compagnia di Tizio gestisce internamente la separazione: la sezione 'urto' copre i danni all'aeromobile di Caio, la sezione 'terzi sulla superficie' copre i danni alle persone al suolo, ciascuna entro i propri massimali e condizioni contrattuali.

Domande frequenti

Se un aeromobile urta un altro e i detriti danneggiano persone al suolo, quale polizza interviene?

Interviene la polizza obbligatoria per danni a terzi sulla superficie (Sezione I, art. 1011), non quella per danni da urto. L'art. 1018 esclude espressamente dalla copertura per l'urto i danni ai terzi sulla superficie.

Un esercente assicurato solo per i danni da urto è coperto per i danni ai terzi al suolo?

No. La polizza per danni da urto copre i danni agli altri aeromobili o navi coinvolti nell'urto. Per i danni ai terzi sulla superficie serve la polizza obbligatoria separata prevista dalla Sezione I del codice.

Perché la norma distingue i danni da urto dai danni ai terzi sulla superficie?

Per evitare sovrapposizioni di coperture e semplificare la liquidazione dei sinistri. Le due polizze hanno ambiti di rischio distinti, parametri tariffari differenti e massimali separati: la distinzione garantisce chiarezza su quale assicuratore risponde per ciascun tipo di danno.

I danni ai terzi sulla superficie causati da urto sono comunque coperti dall'assicurazione obbligatoria?

Sì. L'art. 1011 prevede espressamente che l'assicurazione obbligatoria copra i danni a terzi sulla superficie anche in seguito ad urto. Il sistema è progettato per garantire la copertura dei terzi in tutti i casi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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