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Ultimo aggiornamento: 18 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Abbandono del nolo all'assicuratore: l'assicurato può cedere all'assicuratore il diritto al nolo da guadagnare e pretendere l'indennità per perdita totale.
  • Primo caso: il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato.
  • Secondo caso: l'aeromobile si presume perito, rendendo irrealizzabile il nolo.
  • Effetto: l'abbandono consente all'assicurato di ottenere l'indennità come se si trattasse di perdita totale, trasferendo il rischio residuo all'assicuratore.
  • Natura giuridica: istituto specifico del diritto aeronautico delle assicurazioni, analogo all'abbandono marittimo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1008 Codice della Navigazione — Abbandono del nolo

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

L'assicurato può abbandonare all'assicuratore il nolo da guadagnare ed esigere l'indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato;

b) quando l'aeromobile si presume perito.

In sintesi

  • Abbandono del nolo all'assicuratore: l'assicurato può cedere all'assicuratore il diritto al nolo da guadagnare e pretendere l'indennità per perdita totale.
  • Primo caso: il diritto al nolo è totalmente perduto per l'assicurato.
  • Secondo caso: l'aeromobile si presume perito, rendendo irrealizzabile il nolo.
  • Effetto: l'abbandono consente all'assicurato di ottenere l'indennità come se si trattasse di perdita totale, trasferendo il rischio residuo all'assicuratore.
  • Natura giuridica: istituto specifico del diritto aeronautico delle assicurazioni, analogo all'abbandono marittimo.
Ratio e collocazione normativa

L'art. 1008 del Codice della navigazione disciplina l'istituto dell'abbandono del nolo nell'ambito delle assicurazioni aeronautiche. Il nolo da guadagnare rappresenta il corrispettivo atteso dall'esercente o dal vettore per la prestazione di trasporto: quando tale prospettiva di guadagno viene irrimediabilmente compromessa, la norma consente all'assicurato di operare una cessione formale del diritto all'assicuratore, ottenendo in cambio l'indennità per perdita totale.

L'istituto si inserisce nella tradizione del diritto della navigazione, comune sia alla navigazione marittima sia a quella aerea, e risponde all'esigenza di liquidare in modo rapido e definitivo situazioni in cui il nolo è diventato economicamente irrealizzabile. La norma è costruita su un meccanismo di abbandono volontario: non si tratta di un trasferimento coattivo, bensì di una facoltà che l'assicurato può esercitare al verificarsi delle condizioni tipizzate.

Presupposti per l'esercizio della facoltà

Il legislatore individua due distinte ipotesi al verificarsi delle quali l'assicurato può procedere all'abbandono. La prima riguarda la perdita totale del diritto al nolo: in tale caso l'assicurato ha definitivamente perso ogni aspettativa di percepire il corrispettivo atteso, sia per cause attinenti all'aeromobile sia per ragioni connesse al contratto di trasporto. La seconda ipotesi riguarda la presunzione di perimento dell'aeromobile: quando l'aeromobile risulta disperso o non dà più notizie di sé, e la legge o le circostanze consentono di presumerne la perdita, il nolo diventa in ogni caso irrecuperabile.

L'elemento comune a entrambe le fattispecie è l'impossibilità definitiva o presunta di realizzare il nolo. Non è dunque sufficiente una difficoltà temporanea o reversibile: occorre che la perdita sia totale o che la situazione dell'aeromobile sia tale da far ragionevolmente presumere la sua distruzione o scomparsa.

Meccanismo dell'abbandono e indennità

L'abbandono si configura come un atto unilaterale dell'assicurato che trasferisce all'assicuratore il diritto al nolo cedendone la titolarità. In cambio, l'assicurato ha diritto all'indennità prevista per la perdita totale, ossia alla somma assicurata pattuita in polizza per tale tipologia di sinistro. Questo meccanismo tutela l'assicurato dal rischio di subire un danno patrimoniale definitivo senza poter ottenere il ristoro assicurativo.

L'assicuratore, per parte sua, acquisisce il diritto al nolo, che potrebbe avere un valore residuo nel caso in cui la perdita non fosse poi definitivamente accertata (ad esempio, se l'aeromobile presunto perito riemergesse). Il bilanciamento degli interessi è dunque strutturato in modo che l'assicurato si garantisca certezza e immediata liquidazione, mentre l'assicuratore assume il rischio e le eventuali prospettive di recupero.

Coordinamento con le altre disposizioni del codice

La norma va letta in coordinamento con le disposizioni generali in materia di assicurazioni aeronautiche contenute nel libro terzo del Codice della navigazione, e in particolare con le norme che regolano l'assicurazione del corpo dell'aeromobile e le condizioni per la dichiarazione di perdita totale. Occorre altresì considerare il coordinamento con l'art. 1009, che disciplina la forma della dichiarazione di abbandono dell'aeromobile, applicabile in quanto compatibile anche all'abbandono del nolo per quanto attiene agli aspetti procedurali e di pubblicità.

L'istituto dell'abbandono trova riscontro anche nelle assicurazioni marittime (artt. 546 e ss. cod. nav. per la navigazione marittima), dalle quali le corrispondenti norme aeronautiche traggono ispirazione, pur con gli adattamenti necessari alle peculiarità del trasporto aereo.

Profili pratici e operativi

Dal punto di vista operativo, l'assicurato che intende esercitare la facoltà di abbandono deve verificare che ricorra effettivamente una delle due condizioni previste dalla norma, e deve procedere con le modalità formali indicate nelle disposizioni di rinvio. È opportuno che la dichiarazione di abbandono sia tempestiva e corredata dalla documentazione attestante la perdita del diritto al nolo o le circostanze che giustificano la presunzione di perimento dell'aeromobile.

Il rischio di abuso dell'istituto è contenuto dalla tipizzazione tassativa delle ipotesi: l'abbandono non può essere operato per mera convenienza economica dell'assicurato, ma solo in presenza delle condizioni normativamente previste. L'assicuratore ha pertanto interesse a verificare che i presupposti siano effettivamente integrati prima di riconoscere l'indennità per perdita totale.

Casi pratici

Caso 1: Perdita totale del diritto al nolo per sinistro

Tizio, esercente di un aeromobile adibito al trasporto merci, aveva stipulato una polizza assicurativa comprensiva del nolo da guadagnare per un volo da Milano a Palermo. A seguito di un grave incidente in fase di decollo, l'aeromobile viene dichiarato inservibile e il contratto di trasporto risolto: Tizio perde definitivamente il diritto al nolo. Ricorrendo la prima ipotesi dell'art. 1008, Tizio notifica all'assicuratore la dichiarazione di abbandono del nolo e ottiene l'indennità per perdita totale prevista in polizza.

Caso 2: Abbandono per presunta perdita dell'aeromobile

Caio opera una compagnia di voli charter e uno dei suoi aeromobili, in missione su rotte oceaniche, scompare senza lasciare tracce per oltre trenta giorni. Decorso il periodo sufficiente a integrare la presunzione di perimento, Caio esercita la facoltà di abbandono del nolo da guadagnare nei confronti della propria assicurazione, ottenendo l'indennità per perdita totale e potendo così far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla perdita del velivolo e dei contratti di trasporto.

Caso 3: Verifica dei presupposti e rifiuto dell'indennità

Sempronio tenta di esercitare l'abbandono del nolo sostenendo una perdita parziale dei corrispettivi attesi a causa di ritardi operativi. L'assicuratore contesta che la perdita non sia totale e che l'aeromobile sia pienamente operativo: non ricorrendo nessuna delle ipotesi dell'art. 1008, il tentativo di abbandono è inefficace e Sempronio non ha diritto all'indennità per perdita totale, potendo al più azionare le coperture ordinarie per i danni specificamente subiti.

Domande frequenti

Quando l'assicurato può abbandonare il nolo all'assicuratore?

Può farlo in due casi: quando il diritto al nolo è totalmente perduto oppure quando l'aeromobile si presume perito. Non basta una perdita parziale o una difficoltà temporanea.

Cosa ottiene l'assicurato con l'abbandono del nolo?

L'assicurato ottiene l'indennità per perdita totale prevista in polizza, cedendo contestualmente all'assicuratore il diritto al nolo da guadagnare.

È possibile abbandonare il nolo per convenienza economica?

No. L'abbandono è ammesso solo nei due casi tassativamente previsti dall'art. 1008: perdita totale del diritto al nolo o presunzione di perimento dell'aeromobile. Non può essere utilizzato come strumento speculativo.

L'abbandono del nolo è diverso dall'abbandono dell'aeromobile?

Sì. L'abbandono del nolo riguarda la cessione del diritto al corrispettivo del trasporto, mentre l'abbandono dell'aeromobile (art. 1009) riguarda la cessione della proprietà del velivolo. Sono istituti distinti con disciplina separata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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