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Ultimo aggiornamento: 30 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Continuazione automatica dell'assicurazione: in caso di mutamento dell'esercente, l'assicurazione continua di diritto nei confronti del nuovo esercente senza necessità di nuova stipula.
  • Obbligo di avviso immediato: sia il precedente sia il nuovo esercente devono dare immediato avviso del mutamento all'assicuratore.
  • Diritto di recesso: ricevuto l'avviso, l'assicuratore può disdire il contratto entro 15 giorni con preavviso di 15 giorni; analogo diritto spetta al nuovo esercente.
  • Comunicazione obbligatoria all'autorità: chi dà disdetta deve comunicarla immediatamente al ministro per l'aeronautica.
  • Sanzione per mancato avviso: in caso di omissione, l'assicurazione continua ma il nuovo esercente è tenuto solidalmente con il precedente al pagamento penale di un terzo del premio convenuto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1013 Codice della Navigazione — Mutamento della persona dell’esercente

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 — Codice della navigazione

In caso di mutamento della persona dell'esercente, che ha contratto l'assicurazione, questa continua nei confronti del nuovo esercente. Il precedente ed il successivo esercente devono dare immediato avviso del mutamento all'assicuratore. Ricevuto l'avviso l'assicuratore può, entro quindici giorni, disdire il contratto con preavviso di quindici giorni. Uguale diritto spetta al nuovo esercente dal giorno del mutamento. L'assicuratore ed il nuovo esercente, che danno la disdetta, devono immediatamente farne comunicazione al ministro per l'aeronautica. Nel caso di mancato avviso all'assicuratore, l'assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente, ma quest'ultimo è tenuto solidalmente con il precedente al pagamento a titolo penale di un terzo del premio convenuto, quando non sia provato che l'assicuratore, a conoscenza del mutamento, non ha disdetto il contratto nei termini e con le modalità sopra stabilite

Commento

Ratio e funzione della norma

L'art. 1013 del Codice della navigazione disciplina le conseguenze del mutamento della persona dell'esercente sul contratto di assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie. La norma risponde a un'esigenza di continuità della copertura assicurativa, che riveste carattere pubblico in quanto tutela i terzi che potrebbero subire danni dall'attività aeronautica. Il cambio dell'esercente non può quindi determinare automaticamente una lacuna nella copertura: l'assicurazione prosegue di diritto in capo al nuovo esercente, con meccanismi di informazione e di exit regolati in modo da tutelare tutte le parti coinvolte.

La disciplina si inserisce nel più ampio sistema delle assicurazioni obbligatorie della navigazione aerea e riflette la scelta del legislatore di privilegiare la continuità della protezione assicurativa rispetto agli interessi contrattuali delle singole parti, lasciando a queste ultime strumenti di uscita dal rapporto subordinati a procedure di avviso e preavviso.

La continuazione dell'assicurazione nei confronti del nuovo esercente

Il primo comma stabilisce la regola cardine: il contratto di assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente anche in assenza di qualunque accordo espresso. Il nuovo esercente subentra nella posizione dell'assicurato con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, incluso quello di pagare i premi. Questa soluzione tutela i terzi potenzialmente danneggiati, che in caso di mutamento dell'esercente non si trovano esposti al rischio di una copertura assente.

Il mutamento dell'esercente può derivare da atti diversi: compravendita dell'aeromobile, successione, fusione o acquisizione societaria, contratto di lease o dry lease che comporti il trasferimento dell'esercizio. In tutti questi casi la regola si applica in modo uniforme.

L'obbligo di avviso e le conseguenze del recesso

L'obbligo di avviso immediato grava su entrambi gli esercenti: il cedente e il cessionario devono comunicare tempestivamente il mutamento all'assicuratore. La finalità è consentire all'assicuratore di valutare il profilo di rischio del nuovo esercente e decidere se proseguire il contratto o recedere.

Ricevuto l'avviso, l'assicuratore dispone di quindici giorni per esercitare il diritto di disdetta, con un preavviso di ulteriori quindici giorni prima che la disdetta abbia effetto. In questo arco temporale la copertura rimane attiva, assicurando continuità alla tutela dei terzi. Analogo diritto di disdetta spetta al nuovo esercente dal giorno del mutamento, se il contratto in essere non corrisponde alle sue esigenze o se le condizioni sono per lui svantaggiose.

Chi esercita la disdetta — sia l'assicuratore sia il nuovo esercente — deve darne immediata comunicazione al ministro per l'aeronautica. Questo obbligo di informazione pubblica è coerente con il carattere obbligatorio dell'assicurazione: l'autorità deve essere informata delle variazioni nella copertura per poter eventualmente intervenire e garantire che l'esercente si procuri una nuova polizza prima di continuare l'attività.

La sanzione per l'omissione dell'avviso

In caso di mancato avviso all'assicuratore del mutamento dell'esercente, l'assicurazione continua nei confronti del nuovo esercente, ma questi è tenuto solidalmente con il precedente al pagamento di un terzo del premio convenuto a titolo penale. Questa sanzione ha natura di clausola penale legale: non è necessario dimostrare un danno effettivo, poiché la penale scatta automaticamente al verificarsi dell'omissione.

La solidarietà tra precedente e nuovo esercente nella penale riflette la responsabilità comune di entrambi nell'inadempimento dell'obbligo di avviso. L'unica esimente prevista è la prova che l'assicuratore era già a conoscenza del mutamento e non ha comunque esercitato la disdetta nei termini: in tal caso, l'acquiescenza dell'assicuratore equivale a una rinuncia tacita alla penale.

Profili pratici e coordinamento normativo

Nel contesto delle operazioni di cessione di aeromobili o di cambio di esercente, è prassi opportuna inserire nei contratti di trasferimento clausole specifiche che disciplinino l'adempimento dell'obbligo di avviso all'assicuratore. La mancata regolamentazione contrattuale espone entrambe le parti al rischio della penale solidale. Dal punto di vista dell'assicuratore, il diritto di disdetta deve essere esercitato nei termini perentori previsti dalla norma, a pena di decadenza.

Casi pratici

Caso 1: Cessione dell'aeromobile e prosecuzione della polizza

Tizio vende il proprio elicottero da lavoro aereo a Caio, che intende continuare a esercitarlo per attività di fotogrammetria. Entrambi comunicano immediatamente il mutamento all'assicuratore, che entro quindici giorni non esercita la disdetta: la polizza per danni a terzi sulla superficie prosegue automaticamente in capo a Caio, che può operare senza interruzioni nella copertura assicurativa.

Caso 2: Disdetta dell'assicuratore a seguito di avviso

Sempronio acquista un aeromobile da un operatore professionale e subentra come nuovo esercente. L'assicuratore, ricevuto l'avviso del mutamento, ritiene che il profilo di rischio di Sempronio sia significativamente diverso da quello del precedente esercente e decide di disdire il contratto entro i quindici giorni previsti, con preavviso di ulteriori quindici giorni. Sempronio riceve anche la comunicazione dell'avvenuta disdetta al ministero per l'aeronautica e provvede a stipulare una nuova polizza prima della scadenza del preavviso.

Caso 3: Omissione dell'avviso e penale solidale

Tizio cede il proprio aeromobile da turismo a Caio senza che nessuno dei due dia avviso all'assicuratore del cambio di esercente. Tre mesi dopo, l'assicuratore viene a conoscenza del mutamento e non esercita la disdetta nei quindici giorni successivi: l'assicurazione continua nei confronti di Caio, ma sia Caio sia Tizio sono tenuti solidalmente al pagamento di un terzo del premio annuale a titolo di penale per l'omissione dell'avviso.

Domande frequenti

Cosa succede all'assicurazione se l'aeromobile cambia esercente?

L'assicurazione continua automaticamente nei confronti del nuovo esercente. Non è necessaria una nuova stipula, ma entrambi gli esercenti devono dare immediato avviso del mutamento all'assicuratore.

Entro quanto tempo l'assicuratore può disdire il contratto dopo il cambio di esercente?

Ricevuto l'avviso del mutamento, l'assicuratore ha quindici giorni per disdire il contratto, con un preavviso di ulteriori quindici giorni prima che la disdetta abbia effetto. Decorso tale termine senza disdetta, il contratto prosegue.

Qual è la sanzione per chi non comunica il cambio di esercente all'assicuratore?

Il nuovo e il precedente esercente sono tenuti solidalmente al pagamento di un terzo del premio convenuto a titolo penale. L'unica esimente è provare che l'assicuratore era già a conoscenza del mutamento e non ha esercitato la disdetta nei termini.

Chi deve essere informato della disdetta oltre all'altra parte contrattuale?

Chi esercita la disdetta — sia l'assicuratore sia il nuovo esercente — deve comunicarla immediatamente al ministro per l'aeronautica, che deve essere informato di ogni variazione nella copertura assicurativa obbligatoria.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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