Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1012 Codice della Navigazione – Danni esclusi

R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151 . Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni

In sintesi

  • Esclusione territoriale: l'assicuratore non risponde dei danni fuori dai limiti territoriali della nota di assicurazione, salvo tre eccezioni: forza maggiore, assistenza o salvataggio, errore di pilotaggio/condotta/navigazione.
  • Comma abrogato: un comma è stato abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151.
  • Esclusione per dolo: sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi abbiano agito nell'esercizio delle funzioni e nei limiti delle attribuzioni.
  • Deroghe all'esclusione territoriale: l'errore di pilotaggio è equiparato alla forza maggiore ai fini dell'estensione della copertura oltre i limiti territoriali.
  • Bilanciamento degli interessi: la norma tutela l'assicuratore dal rischio di coperture illimitate, ma protegge i terzi nei casi in cui lo sconfinamento sia involontario.
Indice dei contenuti

Struttura della norma e ratio

L'art. 1012 del Codice della navigazione disciplina le esclusioni dalla copertura assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per danni a terzi sulla superficie, introducendo due distinte tipologie di esclusione: quella territoriale, che opera in via generale con specifiche eccezioni, e quella soggettiva per dolo dell'esercente o dei suoi preposti.

La norma mira a delimitare il rischio assicurativo entro confini ragionevolmente prevedibili dall'assicuratore al momento della stipula del contratto. I due tipi di esclusione rispondono a logiche diverse: l'esclusione territoriale è funzionale alla determinazione del premio (che è calcolato in relazione ai rischi del territorio di operatività), mentre l'esclusione per dolo risponde al principio generale che nessuno possa assicurarsi contro le conseguenze del proprio comportamento intenzionalmente illecito.

L'esclusione territoriale e le sue eccezioni

Il primo profilo riguarda i danni verificatisi fuori dai limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione. L'estensione territoriale è un elemento essenziale della polizza, determinato dalle parti in sede di stipula e certificato nella nota vistata dall'autorità aeronautica. I danni prodotti al di fuori di tale perimetro sono in linea di principio esclusi dalla copertura.

Tuttavia, la norma prevede tre eccezioni che reintroducono la copertura nonostante lo sconfinamento territoriale. La prima è la forza maggiore: quando l'aeromobile si trova fuori dai limiti territoriali per eventi imprevedibili e irresistibili (ad esempio condizioni meteo estreme che lo deviino), la copertura permane. La seconda è l'assistenza o salvataggio: se l'aeromobile opera fuori zona per soccorrere un altro aeromobile o nave in difficoltà, l'attività di salvataggio giustifica l'estensione della copertura. La terza, particolarmente significativa, è l'errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione: anche lo sconfinamento dovuto a errore del pilota - purché involontario - non fa scattare l'esclusione territoriale.

Quest'ultima eccezione è di notevole rilievo pratico: riconosce che gli errori di navigazione sono un rischio intrinseco all'attività aeronautica e non possono ragionevolmente essere utilizzati per privare i terzi della tutela assicurativa. In questo modo la norma bilancia l'interesse dell'assicuratore a non essere esposto a rischi illimitati con l'interesse dei terzi a ricevere il risarcimento anche nei casi in cui il danno derivi da un errore del pilota.

Il comma abrogato

Il testo riporta che un comma è stato abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Tale decreto delegato ha effettuato un riordino normativo del settore, e il comma abrogato conteneva presumibilmente ulteriori esclusioni o condizioni che il legislatore del 2006 ha ritenuto superate o incompatibili con la disciplina comunitaria in materia di assicurazioni aeronautiche.

L'esclusione per dolo: presupposti e portata

Il secondo blocco di esclusioni riguarda i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti. Il dolo, inteso come comportamento intenzionalmente diretto a causare il danno, è un'esclusione tipica dei contratti assicurativi (cfr. art. 1900 cod. civ. in materia assicurativa generale), fondata sul principio che la funzione assicurativa è quella di garantire contro i rischi e non contro le conseguenze di comportamenti dolosamente illeciti.

La norma precisa che l'esclusione per dolo dei dipendenti e preposti opera solo quando questi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni. La clausola ha una duplice portata: da un lato, delimita l'esclusione ai danni causati nell'ambito del rapporto di preposizione; dall'altro, implica che i danni causati dal preposto al di fuori delle proprie mansioni non integrano l'esclusione e rimangono coperti dall'assicurazione.

Profili pratici e coordinamento sistematico

L'art. 1012 va letto in coordinamento con le disposizioni sull'azione diretta del terzo danneggiato e con le regole sull'azione di rivalsa dell'assicuratore (art. 1016): nei casi di esclusione, l'assicuratore che abbia eventualmente già corrisposto il risarcimento al terzo (ad esempio per evitare contestazioni processuali) potrà rivalersi sull'esercente. È inoltre fondamentale la verifica delle condizioni della nota di assicurazione, dato il ruolo centrale che i limiti territoriali svolgono nella struttura dell'art. 1012.

Casi pratici

Caso 1: Sconfinamento per errore di navigazione

Tizio pilota un aereo da lavoro aereo autorizzato a operare su territorio italiano, ma a causa di un errore strumentale nella navigazione sconfina in territorio svizzero, dove causa danni a terzi sulla superficie. Nonostante l'evento sia avvenuto fuori dai limiti territoriali della nota di assicurazione, si applica l'eccezione per errore di pilotaggio: la compagnia assicurativa non può rifiutare la copertura adducendo lo sconfinamento involontario.

Caso 2: Dolo del preposto nell'esercizio delle funzioni

Caio, esercente di una compagnia charter, ha un pilota dipendente che, in una crisi personale, deliberatamente manovra l'aeromobile in modo da colpire un'area aeroportuale provocando danni ingenti. L'assicuratore eccepisce l'esclusione per dolo del preposto agendo nell'esercizio delle proprie funzioni: trattandosi di atto doloso compiuto nell'ambito delle mansioni di pilota, la copertura assicurativa è esclusa e l'esercente dovrà rispondere direttamente dei danni.

Caso 3: Sconfinamento per assistenza a nave in difficoltà

Sempronio, con un elicottero autorizzato a operare solo su zona costiera nazionale, si allontana per assistere una nave in difficoltà nelle acque internazionali adiacenti. Durante le operazioni di soccorso, un oggetto si stacca dall'elicottero e danneggia l'imbarcazione. L'assicuratore non può invocare l'esclusione territoriale: lo sconfinamento è avvenuto per ragioni di assistenza e salvataggio, rientrando nella seconda eccezione prevista dall'art. 1012.

Domande frequenti

L'assicurazione copre i danni causati da un aeromobile che ha sconfinato fuori dal territorio indicato nella nota?

In via generale no, ma ci sono tre eccezioni: forza maggiore, assistenza o salvataggio, errore di pilotaggio o navigazione. In questi casi lo sconfinamento non fa scattare l'esclusione territoriale.

Il dolo del pilota dipendente esclude sempre la copertura assicurativa?

Esclude la copertura solo se il pilota ha agito nell'esercizio delle sue funzioni e nei limiti delle sue attribuzioni. I danni causati dal preposto al di fuori del proprio ambito di competenza rimangono coperti.

Cosa prevede il D.Lgs. 151/2006 in relazione all'art. 1012?

Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha abrogato uno dei commi dell'art. 1012, effettuando un riordino della disciplina delle assicurazioni aeronautiche in attuazione di direttive europee. Il testo vigente riporta l'indicazione del comma abrogato.

L'errore del pilota che causa danni fuori dalla zona autorizzata è coperto dall'assicurazione?

Sì. La norma equipara l'errore di pilotaggio, condotta o navigazione alla forza maggiore ai fini dell'esclusione territoriale, garantendo che i terzi danneggiati ricevano il risarcimento anche in caso di sconfinamento involontario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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