Autore: Andrea Marton

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: periodo di prova per livello

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: periodo di prova per livello

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha ridefinito il periodo di prova esprimendo le durate in giorni di calendario anziché in settimane o mesi, rendendo il calcolo più preciso e trasparente per lavoratori e datori di lavoro artigiani.

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato varia da circa 30 giorni di calendario per i livelli operai di base fino a 180 giorni per i quadri (7° livello). Deve essere pattuito per iscritto nella lettera di assunzione; senza tale forma non ha validità. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, ma non può essere discriminatorio né ritorsivo.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato (Chimica, Ceramica) · CNA · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Durate espresse in giorni di calendario (non più settimane/mesi)

    Tabella riepilogativa

    Durata orientativa del periodo di prova per livello – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato (rinnovo 16 luglio 2024)
    Livello Giorni di calendario Profilo tipo
    1° – 2° circa 30 Operaio generico / qualificato di base
    3° – 3° Super circa 60 Operaio qualificato / specializzato
    circa 60 Operaio altamente qualificato / impiegato d’ordine
    5° – 5° Super circa 90-120 Impiegato qualificato / tecnico
    circa 120-180 Impiegato di concetto / responsabile
    180 Quadro

    Nota: i valori indicati sono orientativi sulla base delle disposizioni generali del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato dopo il rinnovo del 16 luglio 2024, che ha ridefinito le durate in giorni di calendario. Per i valori esatti fare riferimento alle tabelle allegate al testo contrattuale ufficiale, disponibili presso Confartigianato, CNA, Casartigiani e organizzazioni sindacali di categoria.

    Forma scritta: un requisito inderogabile

    Il periodo di prova è valido soltanto se risulta da atto scritto. La prassi corretta prevede che la lettera di assunzione (o un allegato contestuale firmato da entrambe le parti) indichi espressamente:

    • La durata del periodo di prova in giorni di calendario;
    • Il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
    • La data di inizio del rapporto e quindi di decorrenza della prova.

    Se la lettera di assunzione non contiene il patto di prova, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova, con piena applicazione di tutte le tutele contrattuali e di legge sin dal primo giorno.

    Come si calcola il periodo di prova

    Con il rinnovo del 2024 i termini sono espressi in giorni di calendario. Il computo si effettua dalla data di prima prestazione, includendo tutti i giorni (lavorativi, festivi, domenicali). Tuttavia:

    • Malattia e infortunio: sospendono il decorso del periodo di prova. Il lavoratore ha diritto al trattamento economico di malattia ma la prova riprende al rientro, aggiungendosi i giorni di assenza.
    • Congedo di maternità/paternità obbligatorio: sospende la prova per tutta la sua durata.
    • Ferie: non possono essere imposte durante il periodo di prova se ne compromettono lo svolgimento effettivo.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivare la decisione. Il rapporto cessa nel momento in cui la comunicazione di recesso perviene all’altra parte.

    Esistono tuttavia limiti al recesso datoriale che la legge rende inderogabili anche durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (motivato da sesso, età, gravidanza, religione, orientamento sessuale, origine etnica, opinioni politiche o sindacali).
    • Il recesso non può essere ritorsivo (motivato dal fatto che il lavoratore ha esercitato un diritto, presentato un esposto o segnalato una violazione).
    • La lavoratrice in gravidanza non può essere licenziata, nemmeno durante la prova, per tutta la durata della gravidanza e fino al compimento del primo anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001), salvo il caso di colpa grave.

    Conferma automatica e decorrenza dell’anzianità

    Al termine del periodo di prova, in assenza di comunicazione di recesso da parte di entrambe le parti, il rapporto di lavoro si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non occorre alcuna dichiarazione esplicita. Il periodo di prova decorso viene computato integralmente nell’anzianità di servizio ai fini di: scatti di anzianità, maturazione delle ferie, calcolo del comporto per malattia, termini di preavviso e maturazione del TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio al 3° livello, prova senza forma scritta
    Tizio viene assunto verbalmente come operaio miscelatore al 3° livello in una piccola azienda artigiana di detergenti. Nessun documento firmato fa menzione del periodo di prova. Dopo 45 giorni il datore lo congeda dicendo che «non ha superato la prova». Tizio si rivolge al sindacato Filctem-CGIL: l’assenza di patto scritto rende il recesso equiparabile a un licenziamento ordinario, con obbligo di preavviso o relativa indennità sostitutiva, oltre alle tutele di legge applicabili.
    Caia – Impiegata tecnica al 5° livello, prova sospesa per malattia
    Caia è assunta al 5° livello con 90 giorni di prova decorrenti dal 1° marzo 2026. Dal 20 marzo al 4 aprile (16 giorni) è in malattia certificata. Il periodo di prova si sospende e riprende al suo rientro il 5 aprile: la prova si concluderà quindi il 26 giugno 2026 (90 + 16 giorni). Il datore non può abbreviarla unilateralmente invocando il fatto che Caia era assente.
    Sempronio – Quadro al 7° livello, recesso durante la prova
    Sempronio è assunto come responsabile di produzione al 7° livello con 180 giorni di prova. Al 90° giorno il datore comunica il recesso «per mancato superamento della prova». Sempronio valuta se il recesso sia genuino o ritorsivo (aveva segnalato internamente alcune problematiche di sicurezza). Con il supporto di Uiltec-UIL verifica la cronologia delle comunicazioni interne: non emergono elementi di ritorsione, quindi il recesso risulta legittimo – senza obbligo di preavviso né indennità.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha ridefinito i periodi in giorni di calendario. Orientativamente: circa 30 giorni per i livelli 1°-2°; 60 giorni per i livelli 3°-4°; 90-120 giorni per i livelli 5°-6°; 180 giorni per il 7° livello. Per i valori esatti consultare il testo contrattuale.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, obbligatoriamente. Senza un atto scritto che lo preveda, il periodo di prova non esiste: il rapporto si considera a tempo indeterminato con piena tutela dal primo giorno.
    Durante il periodo di prova si può essere licenziati senza motivo?
    Sì, il recesso è libero senza preavviso né motivazione. Tuttavia restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, e la tutela della lavoratrice in gravidanza si applica anche durante la prova.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì. Malattia, infortunio, maternità e altri eventi sospensivi prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni, garantendo al datore una effettiva valutazione della prestazione.
    Cosa succede al termine del periodo di prova?
    In assenza di recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Le durate del periodo di prova indicate sono orientative: per i valori esatti fare riferimento al testo contrattuale ufficiale. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 52 T.U. Espropriazione – L’espropriazione di beni culturali

    Art. 52 T.U. Espropriazione – L’espropriazione di beni culturali

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: periodo di prova

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: periodo di prova

    Il periodo di prova nel settore orafo varia per categoria e livello: poche settimane per gli operai comuni, fino a sei mesi per i quadri e i livelli più elevati. Forma scritta obbligatoria, sospensione per malattia, recesso libero ma con limiti precisi.

    In sintesi

    Nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri il periodo di prova dura da 4 settimane (operai liv. 4-5) a 6 mesi (impiegati liv. 6-7). Deve risultare da atto scritto. Malattia e infortunio sospendono il computo. Il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso, salvo divieti di legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Riferimento normativo
    Art. 2096 c.c.; CCNL Orafi Argentieri Industria

    Tabella riepilogativa delle durate

    Durata del periodo di prova per livello e categoria – CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri
    Livello Categoria Durata operai Durata impiegati
    2, 3 Comune / qualificato base 3 settimane 2 mesi
    4, 5 Qualificato / specializzato 4 settimane 3 mesi
    5S, 6 Specializzato superiore 6 settimane 3 mesi
    7, 7Q Alta specializzazione / quadro 6 settimane 6 mesi

    Per gli apprendisti la durata massima del periodo di prova è di 6 settimane, computata in giorni lavorativi effettivi. La distinzione tra operai e impiegati segue le declaratorie del contratto: prevale la mansione svolta, non la qualifica formale.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, tipicamente una clausola inserita nella lettera di assunzione. L’art. 2096 del codice civile impone la forma scritta a pena di inefficacia della clausola stessa: in mancanza di documento scritto il rapporto si considera costituito a tempo indeterminato senza prova, con piena applicazione di tutte le tutele contrattuali e di legge già dal primo giorno.

    L’atto scritto deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in settimane o mesi);
    • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
    • la decorrenza (data di inizio del rapporto).

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova si riferisce a giorni di lavoro effettivo: ogni evento che sospende la prestazione lavorativa prolunga la prova di un numero equivalente di giorni. Sono cause di sospensione:

    • Malattia: il lavoratore in prova che si ammala mantiene il diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto, ma i giorni di malattia non contano ai fini del decorso della prova.
    • Infortunio sul lavoro: come la malattia, sospende la prova.
    • Ferie (se concordate durante la prova): anch’esse non computate.
    • Altre cause di sospensione concordate tra le parti.

    Esempio pratico: un impiegato al livello 5 assume il 1° marzo 2026 con prova di 3 mesi (scadenza teorica 31 maggio). Se si ammala 10 giorni a marzo, la prova scade il 10 giugno 2026.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente e senza obbligo di preavviso, né di motivazione. Il recesso può avvenire con comunicazione verbale o scritta e produce effetti immediati.

    Il recesso datoriale durante la prova incontra però limiti inderogabili:

    • Divieto di licenziamento discriminatorio: è nullo il recesso fondato su sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale o altri motivi protetti dalla legge.
    • Divieto di recesso ritorsivo: il licenziamento in risposta a una segnalazione legittima (whistleblowing, denuncia di violazioni di sicurezza) è nullo.
    • Protezione della lavoratrice in gravidanza: il divieto di licenziamento durante la gravidanza (D.Lgs. 151/2001) si applica anche durante il periodo di prova.

    Conferma al termine della prova

    Se nessuna delle parti recede prima della scadenza, il rapporto di lavoro si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione esplicita. Il periodo di prova trascorso si computa integralmente nell’anzianità di servizio ai fini di:

    • Calcolo del TFR.
    • Maturazione degli scatti di anzianità biennali.
    • Computo del periodo di comporto in caso di malattia futura.
    • Termine di preavviso in caso di successivo licenziamento o dimissioni.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio specializzato (liv. 5), prova piena
    Tizio viene assunto il 2 marzo 2026 come operaio specializzato al livello 5, con clausola di prova di 4 settimane scritta nella lettera di assunzione. La prova scade il 30 marzo 2026. Non si verificano assenze. Il 31 marzo, non avendo ricevuto comunicazione di recesso, Tizio è automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il datore non deve rilasciare alcuna comunicazione di conferma.
    Caia — Impiegata tecnica (liv. 6), prova sospesa da malattia
    Caia è assunta il 1° febbraio 2026 come impiegata tecnica al livello 6, con prova di 3 mesi (scadenza teorica 30 aprile). A metà marzo si ammala per 15 giorni consecutivi. La prova viene sospesa per 15 giorni e riprende al rientro: la nuova scadenza è il 15 maggio 2026. Durante la malattia Caia ha diritto al trattamento economico di malattia come qualsiasi altro lavoratore, anche in prova.
    Sempronio — Recesso datoriale contestato come discriminatorio
    Sempronio è in prova (livello 3, 3 settimane) e dopo 10 giorni segnala al responsabile una violazione delle norme di sicurezza sulla manipolazione di sostanze chimiche usate nella lavorazione dei metalli. Il giorno successivo riceve comunicazione di recesso per «mancato superamento della prova». Sempronio si rivolge alla FIOM-CGIL: il recesso potrebbe configurarsi come ritorsivo e dunque nullo, con diritto alla reintegrazione o al risarcimento del danno.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un orafo specializzato (liv. 5)?
    Per gli operai ai livelli 4 e 5 la durata ordinaria del periodo di prova è di 4 settimane. Per i livelli 3 e inferiori la durata è di circa 3 settimane. Per i livelli 6 e superiori la durata è di 6 settimane.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. In assenza di clausola scritta nel contratto di assunzione, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore già dal primo giorno.
    La malattia interrompe o sospende il periodo di prova?
    La malattia, l’infortunio e altre cause di sospensione del rapporto sospendono il computo del periodo di prova. La prova riprende e si completa per il residuo al rientro del lavoratore.
    Posso essere licenziato senza motivo durante il periodo di prova?
    Sì, durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
    Cosa succede al termine del periodo di prova se nessuno recede?
    Il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione scritta. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio ai fini di TFR, scatti, preavviso e ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14 L. 68/1999 – Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

    Art. 14 L. 68/1999 – Fondo regionale per l’occupazione dei disabili

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

    2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

    3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge non versati al Fondo di cui all’articolo 13, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

    4. Il Fondo eroga: a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: orario di lavoro, turni e straordinari

    Il lavoro a bordo e il lavoro in banchina hanno ritmi radicalmente diversi: i turni di guardia marittima e i turni portuali h24 seguono logiche contrattuali e normative distinte, con limiti di legge internazionale per i marittimi e specifiche maggiorazioni per i portuali.

    In sintesi

    Il personale navigante segue turni 4-ore-di-lavoro / 8-ore-franche, con limiti MLC 2006 di 14 ore ogni 24 e 72 ore ogni 7 giorni. Il CCNL Porti fissa l’orario a 38 ore settimanali (36 per turnisti h24); le maggiorazioni per straordinario vanno dal 25% al 75% a seconda dell’orario e del tipo di giornata.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica, Fise-Uniport, Ancip / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    MLC 2006 (ratif. L. 113/2013) · D.Lgs. 108/2005 (orario lavoro marittimo) · D.Lgs. 66/2003 (orario lavoro terrestre)

    I turni di guardia nel lavoro marittimo

    La sicurezza della navigazione impone la presenza continua di personale qualificato in plancia e in sala macchine, 24 ore su 24, per tutta la durata della traversata. Il sistema tradizionale è il turno 4 ore di guardia / 8 ore franche: ogni ufficiale o sottufficiale presta servizio per quattro ore consecutive, poi ha otto ore libere, poi riprende la guardia.

    Su una nave con tre ufficiali di coperta, le guardie si distribuiscono su tre turni: 00-04 e 12-16, 04-08 e 16-20, 08-12 e 20-24. Il CCNL Armatoriale prevede espressamente questa struttura, e ammette che su navi con meno di tre ufficiali per dipartimento i turni siano diversamente distribuiti, purché equamente ripartiti e nel rispetto dei limiti di legge.

    I limiti di orario della MLC 2006

    La Convenzione sul Lavoro Marittimo del 2006 (Maritime Labour Convention, MLC 2006), adottata dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e ratificata dall’Italia con Legge 23 marzo 2013 n. 113, fissa limiti inderogabili:

    • Massimo 14 ore di lavoro in qualsiasi periodo di 24 ore.
    • Massimo 72 ore di lavoro in qualsiasi periodo di 7 giorni.
    • Minimo 10 ore di riposo in qualsiasi periodo di 24 ore.
    • Minimo 77 ore di riposo in qualsiasi periodo di 7 giorni.

    Questi limiti prevalgono su qualsiasi disposizione contrattuale meno favorevole. Il comandante può derogarli temporaneamente in caso di emergenza o per esigenze di sicurezza della navigazione, ma deve registrare le deroghe nel giornale di bordo e ripristinare i riposi appena possibile.

    Il D.Lgs. 108/2005 (attuazione della Direttiva 1999/63/CE sull’accordo relativo all’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare) disciplina ulteriormente la materia per il personale navigante italiano.

    L’orario nel CCNL Porti

    I lavoratori portuali operano in un contesto diverso: il porto funziona tipicamente sette giorni su sette, h24, con operazioni che dipendono dagli arrivi delle navi e dai turni di lavoro organizzati dalle imprese. Il CCNL Porti disciplina l’orario come segue:

    • Orario normale: 38 ore settimanali per il personale con orari spezzati, misti o similari, distribuiti su cinque o sei giorni.
    • Turnisti h24: 36 ore settimanali per i lavoratori in turno continuativo che coprono le 24 ore, distribuiti su cinque o sei giorni. Il rinnovo 2024 ha previsto l’aggiunta di due notti supplementari per il passaggio graduale verso le 36 ore per alcune categorie.

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni straordinario — CCNL Porti
    Tipo di prestazione Maggiorazione Note
    Straordinario feriale diurno 25% Ore oltre le 38/36 settimanali in giorno feriale
    Lavoro notturno feriale Maggiorazione specifica (verif. testo CCNL) Ore notturne nei giorni feriali
    Lavoro domenicale / festivo Maggiorazione specifica (verif. testo CCNL) Prestazione in giorno di riposo settimanale o festivo
    Straordinario festivo notturno Fino a 75% Combinazione festivo + notturno
    Limite annuo straordinario ~300 ore Indicativo; confrontare con testo contrattuale

    Nota: le percentuali esatte di maggiorazione per le fasce notturne e festive sono definite nel testo integrale del CCNL Porti. I dati indicati sono basati sulle fonti disponibili (rinnovo 2024). Verificare sempre il testo aggiornato.

    Flessibilità e orario multiperiodale

    Le imprese portuali possono organizzare l’orario di lavoro in modo flessibile, adottando regimi di orario multiperiodale (la media settimanale si calcola su un arco di più settimane) per fare fronte ai picchi di traffico portuale legati all’arrivo delle navi. Il CCNL Porti disciplina le condizioni di attivazione di questo regime, che richiede accordo con le rappresentanze sindacali.

    Casi pratici

    Tizio — Ufficiale di turno in plancia

    Tizio è secondo ufficiale di coperta su una portacontainer. Svolge la guardia 00-04 e 12-16. In totale presta 8 ore di lavoro ogni 24 ore: nei limiti MLC. In porto, durante le operazioni di carico, il comandante lo chiama per due ore aggiuntive fuori turno: si tratta di straordinario a bordo, remunerato secondo le previsioni del CCNL Armatoriale per la sezione navi da carico.

    Caio — Operatore di banchina in turno notturno

    Caio lavora in un terminal container con turni su tre fasce (06-14, 14-22, 22-06). Nella settimana in cui presta il turno notturno, percepisce la maggiorazione contrattuale per il lavoro nelle ore notturne, che si aggiunge alla retribuzione ordinaria. Il sabato, quando è chiamato a lavorare straordinario nella fascia 22-06, percepisce la maggiorazione più alta prevista dal CCNL Porti.

    Sempronia — Gruista e il limite delle 300 ore di straordinario

    Sempronia ha già effettuato 280 ore di straordinario entro ottobre. L’impresa le chiede di farne altre 30 entro fine anno. Sempronia verifica con la RSU che il CCNL Porti prevede un tetto annuo alle ore di straordinario: potrà effettuare le ore richieste solo se non si supera il limite. In caso contrario ha diritto a rifiutare senza conseguenze disciplinari.

    Domande frequenti

    Come funzionano i turni di guardia per i marittimi?
    Il CCNL Armatoriale prevede turni di guardia di 4 ore di lavoro continuativo e 8 ore franche. Su navi con meno di tre ufficiali per dipartimento, i turni possono essere diversamente distribuiti purché proporzionali e nel rispetto dei limiti MLC 2006.
    Quante ore lavora un lavoratore portuale?
    Il CCNL Porti fissa l’orario normale a 38 ore settimanali per il personale con orari spezzati o misti, e a 36 ore per i turnisti h24. L’orario è distribuito su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze operative.
    Qual è il limite massimo di ore di lavoro per i marittimi?
    La MLC 2006 fissa il limite a 14 ore di lavoro in qualsiasi periodo di 24 ore e 72 ore in qualsiasi periodo di 7 giorni. Questi limiti sono inderogabili e prevalgono sul CCNL.
    Come vengono retribuiti gli straordinari nel CCNL Porti?
    Il CCNL Porti prevede maggiorazioni dal 25% (straordinario feriale diurno) fino al 75% (straordinario festivo notturno). Il limite annuo è indicativamente di 300 ore. Verificare le percentuali esatte nel testo contrattuale aggiornato.
    I turni di navigazione si contano come straordinario?
    Nel lavoro marittimo l’indennità di navigazione giornaliera remunera forfettariamente la disponibilità a bordo. Le ore oltre i turni di guardia ordinari sono remunerate come straordinario o compensate con riposi, secondo le previsioni del CCNL Armatoriale per il tipo di nave.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni

    Art. 29 Codice Civile: Divieto di nuove operazioni

    Art. 29 c.c. – Divieto di nuove operazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

  • Art. 167 RD 12/1941

    Art. 167 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CNLG 2026: praticantato, accesso alla professione giornalistica e tipologie contrattuali

    CCNL Giornalisti

    In sintesi

    Il praticantato giornalistico di 18 mesi e il principale canale di accesso all’albo dei professionisti. Il CNLG disciplina anche il contratto a termine per sostituzioni e picchi editoriali, il co.co.co. giornalistico (con soglie di reddito oltre le quali scatta l’obbligo di assunzione) e la possibilita di apprendistato professionalizzante in alcune realta editoriali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali) · FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana)
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2021-2024 (trattative per il nuovo ciclo in corso a maggio 2026)
    Vigenza
    Prorogato nelle more del rinnovo; minimi indicativi aggiornati a maggio 2026
    Platea
    ~15.000 giornalisti dipendenti (professionisti e pubblicisti) di quotidiani, periodici, agenzie, testate online, emittenti radio-tv

    Tabella riepilogativa

    Tipologie contrattuali dei giornalisti – quadro sintetico
    Tipologia Disciplina Note principali
    Praticantato (contratto tipico) 18 mesi; CNLG art. 33 e L. 69/1963 Minimo ~1.900 €/mese; accesso esame di Stato OdG
    Contratto a tempo indeterminato Forma ordinaria dopo esame di Stato Piena applicazione CNLG; redattore con anzianita
    Contratto a termine D.Lgs. 81/2015; limiti 24 mesi + proroghe Causali redazionali specifiche; stessa retribuzione del TD
    Co.co.co. giornalistico Art. 2 D.Lgs. 81/2015 + accordi FIEG/FNSI Soglie di reddito e di collaborazione oltre le quali scatta obbligo di assunzione
    Apprendistato professionalizzante D.Lgs. 81/2015 art. 44; max 3 anni Poco diffuso; possibile in alcune testate locali
    Contratto a progetto (abrogato) Abrogato dal D.Lgs. 81/2015 Residui co.co.co. regolati dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015

    Il praticantato: l'unica via ordinaria alla professione

    Il praticantato giornalistico di 18 mesi e disciplinato dall’art. 33 della L. 69/1963 e dal CNLG. Puo svolgersi presso: testate registrate con redazione di almeno 6 professionisti, agenzie di stampa, emittenti radio-tv, testate online riconosciute, scuole di giornalismo riconosciute dall’OdG (Ordine dei Giornalisti).

    Al termine, il praticante sostiene l’esame di Stato davanti a una commissione mista. Il superamento consente l’iscrizione all’albo dei professionisti e l’acquisizione della qualifica contrattuale di redattore. L’accesso via scuola di giornalismo e sempre piu diffuso, poiche garantisce formazione strutturata e spesso una migliore preparazione all’esame.

    Il contratto a termine in editoria

    Gli editori possono assumere giornalisti con contratto a tempo determinato per esigenze temporanee documentate: sostituzione di redattori assenti, picchi editoriali stagionali, progetti speciali (elezioni, eventi, supplementi). Il CNLG non deroga alle regole generali del D.Lgs. 81/2015: durata massima 24 mesi (proroghe incluse), stessa retribuzione del tempo indeterminato, periodo di comporto proporzionale all’anzianita.

    Co.co.co. giornalistico e obbligo di assunzione

    Il collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) giornalistico e una figura ibrida diffusissima nel settore, specie nelle testate locali, online e nei periodici. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 prevede che, in presenza di determinati requisiti (etero-organizzazione, continuita, superamento di soglie di reddito o di volume di collaborazioni), il rapporto sia ricondotto al lavoro subordinato con piena applicazione del CNLG.

    Gli accordi FIEG/FNSI definiscono soglie specifiche per il settore: il superamento comporta l’obbligo dell’editore di procedere all’assunzione con contratto subordinato.

    Casi pratici

    Tizio – Praticante in una scuola di giornalismo riconosciuta
    Tizio si iscrive a una scuola di giornalismo biennale riconosciuta dall’OdG. I 18 mesi di praticantato si svolgono in parte in aula e in parte in redazioni convenzionate. Al termine supera l’esame di Stato e viene assunto da una testata online a tempo indeterminato come redattore a zero anni di anzianita, con minimo tabellare di circa 2.600 euro lordi mensili.
    Caia – Co.co.co. oltre la soglia e obbligo di assunzione
    Caia collabora con un settimanale da 3 anni, invia mediamente 15 articoli al mese e percepisce 2.200 euro mensili dall’editore. L’accordo FIEG/FNSI prevede che, oltre determinate soglie di collaborazione continuativa e di reddito, il rapporto si presuma subordinato. Caia, con l’assistenza del sindacato FNSI, ottiene il riconoscimento della subordinazione e l’assunzione a tempo indeterminato con il CNLG.
    Sempronio – Contratto a termine non prorogabile
    Sempronio e assunto a tempo determinato per 18 mesi per coprire la redazione economia durante un ampliamento editoriale. Alla scadenza l’editore vorrebbe prorogare ulteriormente, ma i 18 mesi gia consumati piu eventuali proroghe non possono superare i 24 mesi totali senza convertire il rapporto in tempo indeterminato (o senza causale giustificativa ai sensi del D.Lgs. 81/2015).

    Domande frequenti

    Dove si puo svolgere il praticantato giornalistico?
    Presso testate registrate con almeno 6 professionisti in redazione, agenzie di stampa, emittenti radio-tv, testate online riconosciute, scuole di giornalismo riconosciute dall’OdG.
    Un co.co.co. giornalistico puo chiedere di essere assunto?
    Si, se supera le soglie di continuita e di reddito previste dagli accordi FIEG/FNSI e/o dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015 in termini di etero-organizzazione. Il FNSI assiste i collaboratori in queste vertenze.
    Il contratto a termine del giornalista paga lo stesso stipendio del tempo indeterminato?
    Si: il CNLG impone la stessa retribuzione tabellare sia per i contratti a termine che per quelli a tempo indeterminato. Non sono ammesse retribuzioni ridotte per i rapporti temporanei.
    E possibile l'apprendistato giornalistico?
    Si, e previsto dal D.Lgs. 81/2015 come apprendistato professionalizzante (max 3 anni), ma e poco diffuso nel settore. La via ordinaria resta il praticantato ex L. 69/1963.
    Esiste ancora il contratto a progetto per i giornalisti?
    No: il contratto a progetto e stato abrogato dal D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act). I residui co.co.co. giornalistici sono regolati dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015 che prevede la riconduzione alla subordinazione in presenza di etero-organizzazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi mensili per qualifica e anzianita, preavviso, dimissioni e licenziamento del giornalista dipendente, ferie, permessi retribuiti e festivita del giornalista dipendente, maternita, paternita e congedi parentali del giornalista dipendente, malattia, infortunio e periodo di comporto del giornalista dipendente e TFR e indennita di fine rapporto del giornalista dipendente.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Giornalisti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: periodo di prova

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Periodo di prova nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Durata, forma scritta, recesso e sospensioni: tutto quello che lavoratori e datori devono sapere sul periodo di prova nel settore cemento, calce e gesso.

    In sintesi

    Il periodo di prova varia da 1 mese (Area Qualificata ed Esecutiva) a 6 mesi (Area Direttiva) e deve risultare da atto scritto. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente; malattia e infortunio sospendono il decorso del periodo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Base legale
    Art. 2096 c.c.; art. 7 D.Lgs. 104/2022

    Tabella riepilogativa della durata per area professionale

    Periodo di prova – durata massima per area (CCNL Cemento, Calce e Gesso)
    Area professionale Livelli Durata massima Esempi di profilo
    Direttiva AD1, AD2, AD3 6 mesi Responsabile di stabilimento, capo impianto
    Concettuale AC1, AC2, AC3 4 mesi Tecnico di laboratorio, impiegato amministrativo senior
    Specialistica AS1, AS2, AS3 3 mesi Conduttore forni, meccanico manutentore
    Qualificata AQ1, AQ2 1 mese Operaio qualificato, magazziniere
    Esecutiva AE1 1 mese Manovale, addetto pulizie impianto
    Apprendistato Max 2 mesi Apprendisti di ogni qualifica

    Il computo della durata si basa sul servizio effettivo. Le assenze per qualsiasi motivo (malattia, ferie, infortunio) non si contano ai fini del raggiungimento del termine.

    Forma scritta: obbligo e conseguenze

    L’art. 2096 del Codice Civile impone che il periodo di prova risulti da atto scritto. Il CCNL ribadisce questo obbligo: la clausola di prova deve essere inserita nella lettera di assunzione o nel contratto individuale sottoscritto dal lavoratore prima o contestualmente all’inizio del rapporto.

    La lettera deve indicare espressamente:

    • La durata del periodo di prova;
    • Il livello di inquadramento assegnato e le mansioni da svolgere;
    • La data di decorrenza del rapporto.

    Se la clausola di prova manca, o è apposta dopo l’inizio del rapporto, la prova è nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato con piena applicazione delle tutele dal primo giorno.

    Sospensione del periodo di prova

    La logica del periodo di prova è consentire la valutazione reciproca tra datore e lavoratore. Qualunque evento che impedisca lo svolgimento effettivo della prestazione sospende il computo del periodo:

    • Malattia: i giorni di assenza per malattia certificata non si contano; la prova riprende al rientro.
    • Infortunio sul lavoro: analogamente, i giorni di inabilità non si calcolano.
    • Ferie: le ferie eventualmente godute durante la prova sospendono il computo.
    • Congedo di maternità/paternità: per legge (D.Lgs. 151/2001) la maternità sospende il periodo di prova.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza indennità sostitutiva. Il contratto cessa nel momento della comunicazione del recesso. Il datore non è tenuto a motivare il recesso, ma il recesso non può essere:

    • Discriminatorio (sesso, razza, religione, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale — art. 15 L. 300/1970);
    • Ritorsivo (per aver segnalato irregolarità, esercitato un diritto sindacale, denunciato molestie);
    • In violazione del divieto di licenziamento per lavoratrici madri (nei 300 giorni dalla nascita) o per altri casi di divieto legale.

    Il recesso nullo per uno di questi motivi espone il datore al reintegro o al risarcimento secondo le norme generali.

    Dopo la prova: conferma e anzianità

    Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione formale di conferma.

    Il periodo di prova si computa integralmente nell’anzianità aziendale ai fini di: scatti biennali di anzianità, ferie, comporto per malattia, preavviso in caso di successivo licenziamento e calcolo del TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio AQ1 e malattia durante la prova
    Tizio viene assunto come manovale specializzato (AQ1) con prova di 1 mese dal 1° giugno 2026. Il 20 giugno si ammala per 10 giorni. La prova non scade il 30 giugno ma viene prorogata di 10 giorni, terminando il 10 luglio. Il datore lo informa per iscritto della proroga; Tizio rientra, completa la prova e viene confermato il 10 luglio.
    Caio – Tecnico AS2 con clausola di prova mancante
    Caio inizia a lavorare come conduttore forni (AS2) il 1° settembre 2026, ma la lettera di assunzione non contiene alcuna clausola di prova. Dopo 2 mesi l’azienda comunica verbalmente il mancato superamento della prova. Caio si rivolge al sindacato: la prova era nulla per mancanza di forma scritta, quindi il recesso equivale a un licenziamento a tutti gli effetti, con obbligo di preavviso e rispetto delle procedure di legge.
    Sempronia – Responsabile AD2 che recede durante la prova
    Sempronia è assunta come responsabile di reparto (AD2) con 6 mesi di prova. Dopo 3 mesi decide di accettare un’altra offerta più vantaggiosa. Comunica il recesso per iscritto: poiché è ancora in prova, non deve rispettare alcun preavviso né pagare indennità sostitutiva. Il rapporto cessa il giorno stesso della comunicazione, salvo diverso accordo con il datore.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    La durata varia per area: 6 mesi per l’area Direttiva, 4 mesi per la Concettuale, 3 mesi per la Specialistica, 1 mese per la Qualificata e l’Esecutiva. Per l’apprendistato il massimo è 2 mesi.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione, con indicazione di durata, livello e mansioni. In assenza di forma scritta il rapporto è a tempo indeterminato senza prova.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì. Malattia, infortunio e ogni altra causa che impedisca lo svolgimento effettivo della prestazione sospendono il decorso del periodo di prova, che riprende alla ripresa del servizio.
    Il datore può licenziare senza motivo durante la prova?
    Sì, durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso e senza motivazione. Sono tuttavia vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, che sono nulli.
    Dopo il superamento della prova il periodo pregresso conta per anzianità?
    Sì. Il periodo di prova, una volta superato, si computa integralmente nell’anzianità di servizio ai fini di scatti, preavviso, ferie, comporto e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato: periodo di prova

    CCNL Alimentari e Panificazione (Artigianato)

    Periodo di prova nel CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato

    Il periodo di prova permette a entrambe le parti di valutare la compatibilità del rapporto di lavoro. Nel CCNL artigianato alimentare la durata dipende dal livello di inquadramento e deve obbligatoriamente risultare per iscritto.

    In sintesi

    Nel CCNL Alimentari Panificazione Artigianato il periodo di prova varia da 1 mese (livello 6°/B4) a 6 mesi (livello 1°S). Deve essere pattuito per iscritto. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti. La prova si considera già espletata se il lavoratore è stato riassunto entro 24 mesi con la stessa qualifica.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Alimentazione · CNA Agroalimentare · Casartigiani · CLAAI · Flai-Cgil · Fai-Cisl · Uila-Uil
    Rinnovo
    6 giugno 2024 (CCNL base: 6 dicembre 2021)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Fonte normativa
    Art. 2096 cod. civ. (patto di prova) + CCNL art. relativo al periodo di prova

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – Settore Alimentare Artigiano e Panificazione
    Settore Livello Durata Profilo tipico
    Alimentare 1°S – 1° 6 mesi Quadri, impiegati direttivi
    Alimentare 5 mesi Impiegati tecnico/amm. autonomi
    Alimentare 3°A 4 mesi Operaio autonomo su indicazioni generiche
    Alimentare 3 mesi Operaio qualificato
    Alimentare 2 mesi Operaio specializzato
    Alimentare 1 mese e mezzo Operaio comune specializzato
    Alimentare 1 mese Operaio generico
    Panificazione A1S 5 mesi Capo panificatore/responsabile ciclo
    Panificazione A1 4 mesi Panificatore specializzato senior
    Panificazione A2 2 mesi e mezzo Panificatore qualificato
    Panificazione A3 – A4 1 mese e mezzo Operaio qualificato / generico produzione
    Panificazione B1 5 mesi Gerente / responsabile vendita
    Panificazione B2 – B3S 3 mesi Commesso, cassiere, addetto vendita
    Panificazione B3 – B4 1 mese e mezzo Aiuto commesso, fattorino

    I periodi indicati si intendono in mesi di calendario. Per i contratti a tempo determinato, in via transitoria, la durata della prova è ridotta della metà rispetto alle durate ordinarie sopra indicate.

    Forma scritta: obbligo e conseguenze

    Il patto di prova è nullo se non risulta da atto scritto. La pattuizione deve essere contenuta nella lettera di assunzione o in un atto separato firmato da entrambe le parti prima o contestualmente all’inizio del rapporto. L’atto scritto deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in mesi, coerente con il livello);
    • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • la decorrenza del rapporto.

    In assenza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova dal primo giorno: il lavoratore gode di piena tutela contro il licenziamento ingiustificato sin dall’inizio.

    Il computo del periodo: mesi di calendario e sospensioni

    Il CCNL precisa che i mesi di prova si intendono come mesi di calendario. Alcuni eventi sospendono il decorso del periodo, prolungandolo di tanti giorni quanti sono quelli di assenza:

    • Malattia e infortunio (documentati dal certificato medico);
    • Congedo di maternità o paternità obbligatori (ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001);
    • Ogni altro evento che impedisce la prestazione effettiva della prova.

    L’obiettivo è garantire al datore di lavoro un effettivo periodo di valutazione della prestazione, non puramente formale.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso (salvo diverso accordo individuale). Il rapporto si risolve nel momento in cui la comunicazione di recesso viene portata a conoscenza dell’altra parte.

    Limiti al libero recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori) né ritorsivo.
    • Il recesso durante il periodo di maternità o di congedo parentale può configurarsi come licenziamento nullo ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
    • Se il lavoratore non ha potuto svolgere effettivamente la prova (es. è stato assente per tutta la sua durata), il recesso potrebbe essere considerato abusivo dalla giurisprudenza.

    Riassunzione: la prova già espletata

    Il CCNL prevede una tutela specifica per i lavoratori riassunti: in caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova si considera già espletato e non può essere reimposto. Questa norma tutela i lavoratori stagionali e intermittenti del settore alimentare (es. gelaterie con personale ripreso ogni anno) dalla reiterazione del periodo di prova.

    Al termine della prova: conferma automatica

    Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di comunicazione esplicita. Da quel momento:

    • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, TFR, scatti, comporto).
    • Per qualsiasi successivo licenziamento si applicano le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo, preavviso).

    Casi pratici

    Tizio – Panettiere (A2), prima assunzione con malattia durante la prova
    Tizio viene assunto il 1° marzo in un panificio artigianale al livello A2: periodo di prova 2,5 mesi (fino al 15 maggio). A metà aprile si ammala per 10 giorni. La prova non scade il 15 maggio, ma il 25 maggio (10 giorni in più). Il datore di lavoro deve comunicare l’eventuale recesso entro il 25 maggio; se non lo fa, Tizio è automaticamente confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Addetta alla vendita (B2), riassunta dopo stagione estiva
    Caia ha lavorato come commessa B2 in un panificio artigianale nella stagione estiva 2024. La titolare la richiama nell’estate 2025, entro 24 mesi. Il CCNL stabilisce che, avendo già svolto le stesse mansioni con la stessa qualifica nello stesso punto vendita, la prova si considera già espletata: Caia viene assunta direttamente senza periodo di prova e con piena tutela.
    Sempronio – Impiegato amministrativo 2° livello, recesso tardivo
    Sempronio è impiegato in una grande gelateria artigianale al 2° livello (periodo di prova 5 mesi). Il titolare decide di non confermarlo ma dimentica di comunicarglielo entro la scadenza dei 5 mesi. Il giorno successivo alla scadenza il rapporto è già automaticamente confermato. Il consulente del lavoro ricorda al datore che la comunicazione di recesso deve avvenire entro i 5 mesi: dopo, occorre procedere con un licenziamento ordinario e le relative tutele.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Alimentari Artigianato?
    La durata varia da 1 mese (livello 6°) a 6 mesi (livello 1°S) nel settore alimentare artigiano. Nel settore panificazione: da 1,5 mesi (livelli A3, A4, B3, B4) a 5 mesi (livello A1S). Per i contratti a tempo determinato la durata è ridotta della metà rispetto ai valori ordinari.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, il patto di prova deve risultare dalla lettera di assunzione o da un atto scritto separato. In assenza di forma scritta, il periodo di prova si considera inesistente e il rapporto è a tempo indeterminato con piena tutela dal primo giorno.
    La malattia durante la prova interrompe il computo?
    Sì, la malattia, l’infortunio e il congedo di maternità/paternità obbligatorio sospendono il decorso della prova. Il periodo si prolunga di tanti giorni quanti sono quelli di assenza per questi eventi.
    Se sono stato già assunto dallo stesso datore devo rifare la prova?
    No. In caso di riassunzione di personale già occupato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda con identica qualifica e mansione, il periodo di prova si considera già espletato e non può essere reimposto.
    Durante il periodo di prova si maturano ferie e TFR?
    Sì, il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: maturano ferie, ROL, TFR e scatti di anzianità. Se il rapporto cessa durante la prova, questi istituti vengono liquidati proporzionalmente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Alimentari e Panificazione Artigianato del 6 dicembre 2021, rinnovato il 6 giugno 2024 (vigenza 2023-2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 45 D.Lgs. 504/1995 – Circostanze aggravanti

    Art. 45 D.Lgs. 504/1995 – Circostanze aggravanti

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell’amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa.

    2. Il personale dell’amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L’applicazione della presente disposizione esclude quella dell’ art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141.

  • CCNL Energia e Petrolio: periodo di prova per livello

    CCNL Energia e Petrolio

    Periodo di prova nel CCNL Energia e Petrolio: durata, recesso e regole

    Il periodo di prova consente a entrambe le parti di valutare la compatibilità del rapporto di lavoro prima della sua stabilizzazione. Nel CCNL Energia e Petrolio la durata varia in base al livello di inquadramento, con regole specifiche su forma, sospensione e recesso.

    In sintesi

    Nel CCNL Energia e Petrolio il periodo di prova va da 1,5 mesi per il livello 6 a 6 mesi per i livelli 1-3. Deve essere concordato per iscritto nel contratto di assunzione. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso. Malattia e infortunio sospendono il computo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Riferimento normativo
    Art. 2096 c.c.; CCNL Energia e Petrolio, sezione periodo di prova

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello — CCNL Energia e Petrolio
    Livello Durata Profili tipo
    Livelli 1-3 (quadri, specialisti, tecnici) 6 mesi Responsabili, ingegneri, geologi, quadri gestionali
    Livelli 4-5 (operatori qualificati, impiegati) 3 mesi Operatori di impianto, autisti cisternisti, tecnici strumentisti
    Livello 6 (inserimento) 1,5 mesi Neoassunti in mansioni esecutive di base

    Le assenze per malattia, infortunio, ferie o altre cause di sospensione del rapporto non si computano nel periodo di prova e lo prolungano di altrettanti giorni. Il periodo di prova non può in nessun caso superare 6 mesi (limite di legge ex art. 10, D.Lgs. 368/2001, richiamato anche per i contratti a tempo indeterminato).

    Forma scritta: obbligo e conseguenze

    Il patto di prova deve risultare da atto scritto, inserito nel contratto di assunzione o in lettera separata contestuale all’assunzione. Il documento deve indicare:

    • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
    • la durata del periodo di prova;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    Se il patto di prova non è redatto per iscritto, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova a partire dal primo giorno di lavoro, con piena applicazione di tutte le tutele contrattuali e di legge. Non è sufficiente il richiamo orale o implicito.

    Come si calcola il periodo di prova

    Il computo avviene in mesi di calendario con riferimento ai soli giorni di effettiva prestazione lavorativa. Cause di sospensione del decorso:

    • Malattia e infortunio: i giorni di assenza per malattia o infortunio non rientrano nel computo; la prova si estende di altrettanti giorni.
    • Maternità e congedi obbligatori: l’astensione obbligatoria per maternità (D.Lgs. 151/2001) sospende la prova; alla ripresa, il periodo riprende dal punto in cui si era interrotto.
    • Aspettativa e sospensione concordata: ogni altra sospensione concordata o prevista dalla legge produce analogo effetto.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti — datore di lavoro e lavoratore — possono recedere liberamente e senza preavviso. Non è necessaria alcuna motivazione. Il trattamento economico in caso di recesso comprende:

    • retribuzione per i giorni effettivamente lavorati;
    • rateo di tredicesima e quattordicesima maturato;
    • rateo di ferie non godute;
    • TFR maturato fino alla data di recesso.

    Il recesso del datore di lavoro durante la prova incontra tuttavia limiti precisi:

    • È nullo il recesso motivato da ragioni discriminatorie (sesso, razza, opinioni politiche o sindacali, religione: L. 300/1970, D.Lgs. 216/2003).
    • È nullo il recesso ritorsivo (es. dopo segnalazione di violazioni di sicurezza o molestie).
    • Può configurare abuso del diritto il recesso esercitato quando il lavoratore non ha potuto concretamente svolgere la prestazione (es. malattia per l’intero periodo).

    Specificità del settore: prova in impianti a rischio elevato

    Nel settore energia e petrolio la prova ha un rilievo particolare in relazione alla sicurezza degli impianti. I lavoratori assegnati a raffinerie, impianti di stoccaggio carburanti o postazioni di estrazione devono completare prima dell’inizio operativo un percorso obbligatorio di formazione HSE (salute, sicurezza, ambiente) stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e dagli accordi aziendali. Tale formazione non è sovrapponibile al periodo di prova ai fini del computo, ma si svolge tipicamente nei primi giorni del rapporto. L’idoneità alla mansione su impianti a ciclo continuo può essere verificata anche tramite affiancamento operativo, che rientra a pieno titolo nella valutazione durante la prova.

    Superamento della prova: effetti

    Se al termine del periodo nessuna parte recede, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza bisogno di comunicazione scritta. Gli effetti sono:

    • il periodo di prova si computa integralmente nell’anzianità di servizio (rilevante per scatti, ferie, comporto, preavviso, TFR);
    • si applicano le tutele del CCNL Energia e Petrolio in materia di licenziamento, preavviso e comporto;
    • la retribuzione globale mensile può essere integrata da eventuali indennità legate all’anzianità maturata.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di raffineria in prova al livello 5
    Tizio viene assunto come operatore di processo al livello 5/4. Il contratto scritto prevede 3 mesi di prova a decorrere dal 1° marzo 2026 (scadenza: 31 maggio 2026). A metà aprile Tizio si assenta 10 giorni per malattia. Il periodo di prova si estende di 10 giorni: la scadenza slitta al 10 giugno 2026. Se al 10 giugno nessuna delle parti ha comunicato recesso, il rapporto è automaticamente confermato a tempo indeterminato.
    Caia — Ingegnera in prova al livello 2, recesso del datore
    Caia è ingegnera chimica assunta al livello 2/4 con 6 mesi di prova. Al quarto mese il responsabile comunica recesso per «mancato superamento della prova», senza ulteriori spiegazioni. Caia sospetta il recesso sia collegato alla sua segnalazione di un’irregolarità su un impianto. Si rivolge a Filctem-Cgil, che valuta un ricorso al giudice del lavoro per nullità del recesso ritorsivo. Il recesso libero durante la prova non copre le fattispecie discriminatorie o ritorsive.
    Sempronio — Neoassunto al livello 6, prova brevissima
    Sempronio è assunto come addetto alle operazioni di base in un deposito carburanti. L’inquadramento è al livello 6 con 1,5 mesi di prova. Dopo 40 giorni, l’azienda non esercita il recesso: il rapporto è confermato. Al termine del periodo di inserimento (12 mesi dal livello 6), Sempronio viene reinquadrato al livello 5/4 con il corrispondente minimo contrattuale. I 12 mesi a livello 6 restano utili ai fini dell’anzianità.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Energia e Petrolio?
    La durata varia per livello: 1,5 mesi per il livello 6; 3 mesi per i livelli 4-5; 6 mesi per i livelli 1-3. Le assenze per malattia o infortunio non si computano e prolungano il periodo di altrettanti giorni.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, il CCNL impone la forma scritta. In assenza di accordo scritto, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
    Si può essere licenziati senza motivo durante la prova?
    Sì, durante la prova il recesso è libero e non richiede preavviso né motivazione. Rimangono vietati i recessi discriminatori e quelli ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al giudice del lavoro.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì, le assenze per malattia, infortunio e ogni altra causa di sospensione del rapporto non si computano nel periodo di prova. La durata si estende di tanti giorni quanti sono quelli di assenza.
    Dopo il periodo di prova il rapporto si consolida automaticamente?
    Sì, se nessuna delle parti recede entro la scadenza, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza bisogno di comunicazione scritta. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.