Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. I trattamenti economici previsti dagli articoli 64 e 64-bis sono erogati prescindendo dall’effettivo versamento dei contributi da parte del committente o associante, purché la lavoratrice abbia percepito almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il congedo di maternità.
Dichiara il proprietario, non chi usa la casa: il comodatario (chi riceve l’immobile in prestito gratuito) non compila il quadro B.
Codice ’10’: per il comodato a un familiare che ci dimora abitualmente (la residenza anagrafica lo conferma).
Codice ‘2’: per il comodato a persone diverse dai propri familiari (amici, conoscenti, terzi).
IMU sostituisce l’IRPEF sugli immobili non locati, compresi quelli in comodato. L’immobile va però comunque dichiarato nel quadro B.
Riduzione IMU al 50% per il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che usano l’immobile come abitazione principale: non si indica il codice 1 nella colonna 12.
Locazioni brevi da parte del comodatario: il proprietario dichiara nel quadro B solo la rendita catastale; il reddito da locazione va dichiarato dal comodatario nel quadro D come reddito diverso.
Chi deve compilare il quadro B per un immobile in comodato
Il comodato gratuito è il caso in cui presti un immobile a qualcuno senza ricevere nulla in cambio: un appartamento dato a un figlio, a un genitore, a un amico. Chi riceve l’immobile in uso gratuito (il comodatario) non deve dichiararlo: l’obbligo spetta sempre al proprietario.
Nel quadro B, il proprietario indica la rendita catastale dell’immobile e sceglie il codice di utilizzo corretto in base a chi usa la casa. La scelta del codice è importante perché determina se l’IMU assorbe anche l’IRPEF o se invece ci sono eccezioni da segnalare.
In generale, sugli immobili non locati (compresi quelli in comodato) l’IMU sostituisce l’IRPEF: questo significa che non pagherai una seconda imposta sul reddito fondiario. Tuttavia l’immobile va comunque inserito nel quadro B: non dichiararlo sarebbe un errore.
Attenzione a una situazione particolare: se il comodatario (chi usa la casa) la affitta per brevi periodi (locazioni brevi fino a 30 giorni), il reddito da quell’affitto non è del proprietario ma del comodatario stesso, che lo dichiara nel quadro D. Il proprietario, nel suo quadro B, indica solo la rendita catastale.
Codici di utilizzo per immobili in comodato
Situazione
Codice col. 2
Effetto IMU/IRPEF
Comodato a familiare convivente che usa l'immobile come abitazione principale
10
IMU sostituisce IRPEF; possibile riduzione IMU al 50% per parenti in linea retta 1° grado
Comodato a persone non familiari (terzi, amici, ecc.)
2
IMU sostituisce IRPEF
Comodato ad abitante regione Abruzzo colpito da sisma 6 aprile 2009
Tizio è proprietario di un appartamento che ha prestato gratuitamente a sua figlia (parente in linea retta di primo grado), che vi abita come abitazione principale e risulta iscritta all’anagrafe. Tizio indica nel quadro B: colonna 1 = rendita catastale (es. 500 euro), colonna 2 = codice ’10’, colonna 3 = 365 giorni, colonna 4 = 100%. La colonna 12 rimane vuota perché il comodato a parenti di primo grado non dà diritto all’esenzione totale IMU, ma solo alla riduzione al 50%. L’IRPEF sul reddito fondiario non è dovuta perché sostituita dall’IMU.
Documenti necessari
Visura catastale dell’immobile (per la rendita e la categoria catastale)
Contratto di comodato scritto (consigliato, anche se non sempre obbligatorio)
Certificato di residenza anagrafica del comodatario nella casa (necessario per il codice ’10’)
Atto di acquisto o altra documentazione della quota di possesso
Caso 1 – Tizio presta la casa al figlio che vi abita
Scenario. Tizio ha un appartamento libero che cede in comodato gratuito al figlio. Il figlio è iscritto all’anagrafe in quell’indirizzo e ci vive come abitazione principale.
Come si applica. Il codice corretto è ’10’: comodato a familiare che vi dimora abitualmente con iscrizione anagrafica. L’IMU è ridotta al 50% (agevolazione legge n. 208/2015), ma Tizio non indica il codice 1 nella colonna 12 perché non c’è esenzione totale. L’IRPEF non si paga: è sostituita dall’IMU.
IMU: ridotta al 50% dal Comune. IRPEF: non dovuta.
Caso 2 – Caio presta la casa a un amico
Scenario. Caio possiede un secondo appartamento che non usa e lo cede gratuitamente a un amico (non un familiare). L’amico non lo affitta e ci vive stabilmente.
Come si applica. Il codice corretto è ‘2’: immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione o dato in uso gratuito a persone diverse dai familiari. Anche qui l’IMU sostituisce l’IRPEF. Caio non paga IRPEF sul reddito fondiario, ma deve comunque compilare il quadro B.
In pratica
Colonna 2 (Utilizzo): codice ‘2’.
L’IMU è dovuta per intero (nessuna riduzione per comodato a terzi).
Colonna 12: lasciare vuota. IRPEF: non dovuta, sostituita da IMU.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. L’immobile non va dichiarato dal comodatario nel quadro B. Solo il proprietario (o l’usufruttuario) compila il quadro B. Fa eccezione il caso in cui il comodatario effettui locazioni brevi: in quel caso lui dichiara il reddito nel quadro D.
Se presto la casa a mio figlio ho sconti sull'IMU?
Sì. Per il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che usano l’immobile come abitazione principale è prevista la riduzione dell’IMU al 50% (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10). Non si tratta di esenzione totale.
Devo registrare il contratto di comodato?
La legge non impone la registrazione obbligatoria del comodato gratuito verbale, ma per beneficiare della riduzione IMU al 50% molti Comuni richiedono un contratto scritto e registrato. Conviene verificare le regole del proprio Comune.
Cosa succede se il comodatario affitta la casa (locazione breve)?
Il proprietario dichiara nel quadro B solo la rendita catastale (codice ‘9’ nella colonna 2, senza indicare canoni). Il reddito dell’affitto è dichiarato dal comodatario nel quadro D come reddito diverso.
Se l'immobile in comodato si trova nello stesso comune della mia abitazione principale, cambia qualcosa?
In linea generale no, perché il comodato rientra tra i fabbricati non locati coperti dall’IMU. La regola del 50% (reddito imponibile ai fini IRPEF ridotto) si applica agli immobili abitativi non locati assoggettati a IMU situati nello stesso comune dell’abitazione principale, ma riguarda la tassazione ordinaria, non il comodato coperto da IMU.
Posso usare il codice '1' per un comodato al coniuge?
No. Il codice ‘1’ (abitazione principale) si usa solo per l’immobile in cui dimori tu o i tuoi familiari, e la deduzione per abitazione principale spetta solo per una unità immobiliare. Se l’immobile è in comodato al coniuge che ci vive, il codice corretto per il proprietario è ’10’.
Neutralità a doppia sospensione: il conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR non genera plusvalenze tassabili nell’immediato.
Continuità dei valori: la conferitaria prende in carico i beni ai valori fiscali originari, non al valore di mercato.
Partecipazione al costo storico: il conferente iscrive la partecipazione ricevuta al valore fiscale dell’azienda conferita, non al suo valore attuale.
Alternativa realizzativa: si può scegliere il regime ordinario, che tassa la plusvalenza emergente, ma riconosce valori più alti alla conferitaria.
Affrancamento possibile: i maggiori valori iscritti dalla conferitaria possono essere affrancati con imposta sostitutiva.
Come funziona la neutralità del conferimento d'azienda
Conferire un’azienda significa trasferirla a una società (già esistente o appositamente costituita) ricevendo in cambio quote o azioni di quella società. È un’operazione molto comune quando un imprenditore individuale o un socio vogliono «societarizzare» l’attività, oppure quando si vuole trasferire un ramo d’azienda a una newco. La domanda fiscale di fondo è sempre la stessa: «Devo tassare la plusvalenza latente dell’azienda al momento del conferimento?».
L’art. 176 del TUIR prevede un regime di neutralità a doppia sospensione: non emerge nessuna plusvalenza tassabile al momento del conferimento. Il meccanismo si chiama «doppio binario» perché coinvolge due soggetti. Il conferente (chi cede l’azienda) iscrive le quote ricevute al medesimo valore fiscale che aveva l’azienda conferita – non al valore di mercato. La conferitaria (la società che riceve l’azienda) subentra nei valori fiscali originari dei singoli beni: anche lei non rivaluta nulla. La plusvalenza è «sospesa» su entrambi i fronti e verrà tassata solo in futuro, quando il conferente cederà le partecipazioni oppure quando la conferitaria cederà i beni.
Esiste però un’alternativa: il regime realizzativo. In questo caso il conferimento viene trattato come una cessione ordinaria, la plusvalenza viene tassata subito, ma la conferitaria può iscrivere i beni al valore di mercato – con conseguenti ammortamenti fiscali più alti. La scelta tra i due regimi va ponderata con attenzione in base alla situazione concreta.
Conferimento d'azienda: confronto tra regime neutro e regime realizzativo
Aspetto
Regime neutro (art. 176 TUIR)
Regime realizzativo
Plusvalenza al momento del conferimento
Non tassata – sospesa
Tassata subito
Valore fiscale partecipazione in capo al conferente
Pari all'ultimo valore fiscale dell'azienda
Pari al valore di mercato ricevuto
Valori fiscali beni in capo alla conferitaria
Continuità – stessi della conferente
Valori di mercato – ammortamenti più alti
Affrancamento dei maggiori valori
Possibile con imposta sostitutiva
Non necessario (già a valori di mercato)
Convenienza tipica
Rinvio della tassazione – liquidità preservata
Subito costoso ma benefici fiscali futuri per la conferitaria
Esempio pratico
Tizio è titolare di un’azienda individuale con valore fiscalmente riconosciuto di 200.000 euro e valore di mercato di 800.000 euro. Conferisce l’azienda in Alfa SRL e riceve il 100% delle quote. Con il regime neutro: Tizio iscrive le quote a 200.000 euro (nessuna tassazione immediata); Alfa SRL iscrive i beni ai valori fiscali originari (200.000 euro complessivi). La plusvalenza di 600.000 euro è «sospesa»: emergerà quando Tizio venderà le quote di Alfa SRL o quando Alfa SRL cederà i beni. Con il regime realizzativo: Tizio tassa subito la plusvalenza di 600.000 euro; Alfa SRL iscrive i beni a 800.000 euro e può ammortizzarli su questa base più alta.
Documenti necessari
Atto notarile di conferimento d’azienda
Perizia giurata di stima dell’azienda (obbligatoria per i conferimenti in SRL ex art. 2465 c.c.)
Inventario dei beni aziendali con valori fiscali originari
Registro dei beni ammortizzabili aggiornato
Documentazione della scelta del regime (neutro o realizzativo) da indicare in dichiarazione
Prospetto di continuità dei valori fiscali firmato dagli amministratori della conferitaria
Caso 1: Caio conferisce l'officina e sceglie la neutralità
Scenario. Caio gestisce da anni un’officina meccanica come ditta individuale. Vuole trasformarla in una SRL per poi cedere le quote a un investitore esterno. Il valore fiscale dell’azienda è inferiore al valore di mercato, ma Caio non vuole pagare imposte adesso.
Come si applica. Caio sceglie il regime neutro ex art. 176 TUIR. Conferisce l’officina in Gamma SRL e riceve il 100% delle quote. Le quote vengono iscritte nel suo patrimonio personale al valore fiscale dell’azienda (non al valore di mercato): nessuna tassazione immediata. Gamma SRL subentra nei valori fiscali originari dei macchinari, delle attrezzature e delle scorte. Quando tra qualche anno Caio cederà le quote all’investitore, la plusvalenza emergerà e sarà tassata con l’aliquota applicabile alle plusvalenze da partecipazioni (per il socio persona fisica: imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza). Ha rinviato la tassazione, non la ha eliminata.
In pratica
Con il regime neutro non si paga nulla al momento del conferimento: la tassazione è rinviata.
La plusvalenza «sospesa» emerge quando si cedono le quote o quando la conferitaria cede i beni.
Conservare tutta la documentazione sui valori fiscali originari: sarà necessaria al momento della futura cessione.
Caso 2: Sempronio affranca i maggiori valori per ridurre le imposte future
Scenario. Sempronio ha conferito due anni fa il suo magazzino in Beta SRL con il regime neutro. Il magazzino aveva un valore fiscale di 100.000 euro e un valore di mercato di 400.000 euro. Beta SRL lo ha iscritto a 100.000 euro. Sempronio e il commercialista di Beta SRL valutano se afrancare i maggiori valori per avere ammortamenti più alti.
Come si applica. L’affrancamento consente a Beta SRL di «riconoscere» fiscalmente la differenza tra il valore di mercato (400.000) e il valore fiscale (100.000), pagando un’imposta sostitutiva sul disallineamento (300.000 euro). In questo modo, Beta SRL può ammortizzare il bene su una base più alta: nei prossimi anni avrà deduzioni fiscali maggiori. La convenienza dipende dal confronto tra il costo dell’imposta sostitutiva pagata oggi e il risparmio fiscale sugli ammortamenti futuri. Non è sempre vantaggioso: va calcolato caso per caso considerando l’aliquota IRES applicabile e gli anni di vita utile residua del bene.
In pratica
L’affrancamento è una scelta opzionale della conferitaria, non un obbligo.
Conviene se il risparmio sugli ammortamenti futuri supera il costo dell’imposta sostitutiva pagata oggi.
Va deciso con il supporto di un commercialista che calcola la convenienza caso per caso.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il conferimento di un'azienda in una SRL è tassato?
Non necessariamente. Con il regime di neutralità dell’art. 176 TUIR non emerge nessuna plusvalenza tassabile al momento del conferimento. La tassazione è rinviata al futuro, quando si cedono le partecipazioni o i beni.
Cos'è la doppia sospensione del conferimento neutro?
Significa che sia il conferente sia la conferitaria ‘congelano’ i valori fiscali: il conferente iscrive le quote ricevute al valore fiscale dell’azienda ceduta, la conferitaria iscrive i beni ai valori fiscali originari. La plusvalenza è sospesa su entrambi i fronti.
Quando conviene scegliere il regime realizzativo invece di quello neutro?
Il regime realizzativo tassa subito la plusvalenza ma permette alla conferitaria di iscrivere i beni a valori di mercato più alti, con ammortamenti fiscali maggiori. Può convenire se la conferitaria ha bisogno di deduzioni elevate nei prossimi anni e se la tassazione immediata è sostenibile.
Cosa succede se in futuro cedo le quote della società a cui ho conferito l'azienda?
Emerge la plusvalenza ‘sospesa’: la differenza tra il prezzo di vendita delle quote e il valore fiscale a cui le avevi iscritte (che nel regime neutro è il valore fiscale dell’azienda al momento del conferimento). Quella plusvalenza sarà tassata nel periodo in cui cedi le quote.
La perizia di stima è obbligatoria per conferire un'azienda in una SRL?
Sì, ai sensi dell’art. 2465 del codice civile, il conferimento di beni in natura in una SRL richiede una perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale. È un requisito di forma, non solo fiscale.
Cosa si intende per affrancamento dei maggiori valori?
È la possibilità per la conferitaria di pagare un’imposta sostitutiva per ‘riconoscere’ fiscalmente la differenza tra il valore di mercato e il valore fiscale dei beni ricevuti. In questo modo può ammortizzarli su una base più alta nei periodi successivi.
Regime forfettario: imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni) su un reddito calcolato in modo semplificato, senza detrarre i costi reali.
SRL: l’utile societario paga l’IRES al 24%; quando distribuisci i soldi come dividendo paghi un ulteriore 26% di imposta sostitutiva.
Il forfettario è conveniente se hai pochi costi deducibili e resti sotto gli 85.000 euro di ricavi o compensi annui.
La SRL diventa interessante quando i costi aziendali sono elevati (personale, attrezzature, uffici) perché si deducono integralmente prima di calcolare l’IRES.
Con la SRL puoi scegliere di non distribuire l’utile e tenerlo in azienda per investirlo, rinviando la tassazione sul dividendo.
Attenzione: se sei forfettario non puoi controllare una SRL che svolge la stessa attività, pena l’uscita dal regime agevolato.
Come funziona la tassazione nei due regimi
Se sei un libero professionista o un piccolo imprenditore, prima o poi ti chiedi se conviene restare da solo – con il regime forfettario – oppure aprire una SRL. Non esiste una risposta universale: dipende dai tuoi ricavi, dai tuoi costi e da quanta liquidità vuoi prelevare ogni anno.
Nel regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se sei in regola con i requisiti) su un reddito calcolato in modo forfettario: si applica ai tuoi incassi un ‘coefficiente di redditività’ stabilito per legge in base al tuo settore ATECO. Per i professionisti (attività scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari) il coefficiente è del 78%, quindi se incassi 70.000 euro il reddito tassabile è 54.600 euro e l’imposta è 8.190 euro. Non puoi detrarre i costi reali.
Nella SRL invece l’utile societario – cioè i ricavi meno tutti i costi effettivi, inclusi stipendi, affitti, ammortamenti – paga l’IRES al 24%. Quando vuoi ‘portare a casa’ i soldi come dividendo, paghi un’ulteriore imposta sostitutiva del 26% sulla somma distribuita. In pratica una parte dell’utile viene tassata due volte: prima in capo alla società (IRES 24%) e poi in capo a te (26% sul dividendo).
Forfettario vs SRL: confronto testa a testa
Aspetto
Forfettario
SRL
Imposta sul reddito/utile
15% (o 5% primi 5 anni) sul reddito forfettario
IRES 24% sull'utile societario
Tassazione sul prelievo personale
Nessuna aggiuntiva (già inclusa nel 15%)
26% sul dividendo distribuito
Costi reali deducibili
No – si usa il coefficiente ATECO
Sì – tutti i costi inerenti e documentati
IVA
Non applicata in fattura, non recuperata
Applicata e recuperata normalmente
Limite di ricavi/compensi
85.000 euro annui (fuoriuscita a 100.000)
Nessun limite
Contabilità
Super-semplificata
Ordinaria obbligatoria
IRAP
Esente
Dovuta (aliquota ordinaria 3,9%)
Esempio pratico
Esempio numerico. Tizio, consulente IT, incassa 80.000 euro l’anno con costi reali di 20.000 euro (ufficio, software, telefonia). Coefficiente di redditività forfettario: 78%.
Forfettario: reddito imponibile = 80.000 × 78% = 62.400 euro. Imposta sostitutiva = 62.400 × 15% = 9.360 euro. Tizio porta a casa circa 70.640 euro lordi (al netto dell’imposta), senza aver dedotto i 20.000 euro di costi reali.
SRL: ricavi 80.000, costi 20.000, utile societario 60.000. IRES 24% = 14.400. Utile netto in società 45.600. Se Tizio distribuisce tutto come dividendo: 45.600 × 26% = 11.856. Totale imposte = 14.400 + 11.856 = 26.256 euro. Tizio porta a casa 33.744 euro.
In questo scenario il forfettario è nettamente più conveniente. La SRL guadagna terreno solo se Tizio lascia gran parte dell’utile reinvestito in azienda senza distribuirlo, oppure se i costi reali superassero di molto il forfait implicito (80.000 × 22% = 17.600 euro), cosa che qui non avviene in modo significativo.
Documenti necessari
Partita IVA e codice ATECO (per identificare il coefficiente di redditività forfettario)
Registro degli incassi e delle spese (contabilità forfettaria)
Atto costitutivo e statuto della SRL (se si valuta la trasformazione)
Bilancio d’esercizio della SRL con conto economico
Modello Redditi PF quadro LM (per la dichiarazione del forfettario)
Delibera assembleare di distribuzione degli utili (per i dividendi SRL)
Caso 1 – Tizio resta forfettario: i numeri lo confermano
Scenario. Tizio è un grafico freelance con ricavi di 60.000 euro e costi reali bassi (abbonamento software 2.000 euro, telefono 500 euro). Coefficiente ATECO ‘altre attività economiche’: 67%.
Come si applica. Reddito forfettario: 60.000 × 67% = 40.200 euro. Imposta sostitutiva 15%: 6.030 euro. I costi reali (2.500 euro) sono ben sotto la quota forfettariamente già esclusa (60.000 × 33% = 19.800 euro): il forfait è più generoso della realtà. Aprire una SRL significherebbe pagare IRES 24% su un utile di 57.500 euro (60.000 − 2.500) = 13.800 euro, poi 26% sul dividendo. La scelta forfettaria è chiara.
In pratica
Se i tuoi costi reali sono molto inferiori alla ‘quota forfettariamente esentata’ (ricavi × complemento del coefficiente), il forfettario ti conviene quasi sempre.
Finché non superi 85.000 euro di incassi, non c’è motivo economico di aprire una SRL solo per ragioni fiscali.
Verifica però anche i contributi previdenziali: nel forfettario puoi optare per il regime contributivo agevolato INPS.
Caso 2 – Caio apre la SRL: i costi fanno la differenza
Scenario. Caio gestisce un piccolo laboratorio artigianale con ricavi di 150.000 euro (fuori forfettario) e costi reali di 90.000 euro (materie prime, un dipendente, affitto). Ha bisogno di reinvestire la maggior parte degli utili.
Come si applica. Con ricavi oltre 85.000 euro il forfettario non è applicabile: Caio è già fuori. Con la SRL, utile societario = 60.000 euro. IRES 24% = 14.400 euro. Se Caio non distribuisce dividendi e reinveste i 45.600 euro netti, la tassazione si ferma qui. Se invece preleva solo 20.000 euro come compenso amministratore (deducibile per la SRL), quella somma riduce l’utile societario e viene tassata a IRPEF progressiva in capo a Caio. La SRL con elevati costi e reinvestimento degli utili è la struttura più efficiente.
In pratica
Superare la soglia di 85.000 euro di incassi esclude automaticamente dal forfettario: la SRL (o la ditta individuale in ordinaria) diventa obbligatoria o comunque necessaria.
Con costi elevati la SRL permette di dedurli tutti prima di calcolare l’IRES, abbassando significativamente la base imponibile.
Se pianifichi di non distribuire l’utile ogni anno, l’imposizione si limita al solo 24% IRES, rimandando il 26% sul dividendo.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual è il limite di ricavi per restare nel forfettario?
Il limite è 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Se superi 100.000 euro nel corso dell’anno, esci dal regime già da quell’anno e non puoi aspettare quello successivo.
Posso essere forfettario e avere anche una SRL?
No, se controlli direttamente o indirettamente una SRL che svolge un’attività riconducibile alla tua, non puoi applicare il regime forfettario. Devi rimuovere la causa ostativa nell’anno precedente.
Quanto paga di tasse una SRL su 50.000 euro di utile?
L’IRES è il 24% di 50.000 = 12.000 euro. Se distribuisci tutto come dividendo, paghi un altro 26% su 38.000 euro = 9.880 euro. In totale circa 21.880 euro di imposte, pari a un’aliquota effettiva del 43,8%.
Il forfettario paga l'IVA?
No: chi è in regime forfettario non addebita l’IVA in fattura e non la recupera sugli acquisti. Per i clienti privati è un vantaggio (prezzi più bassi); per i clienti business l’IVA è neutra, ma loro non potranno scaricarla.
Cosa succede se supero 85.000 euro a metà anno nel forfettario?
Se superi 85.000 ma non 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo e torni al regime ordinario. Se superi 100.000 euro, esci già nell’anno in corso e devi ricalcolare il reddito con le regole ordinarie per tutto l’anno.
La SRL è sempre più costosa del forfettario?
Non sempre. Dipende dal livello dei costi aziendali, dalla necessità di prelevare liquidità e dal piano di reinvestimento. Con costi elevati e utili lasciati in azienda, la SRL può essere più efficiente del regime ordinario IRPEF, anche se quasi mai batte il forfettario sotto gli 85.000 euro.
Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le disposizioni dell’articolo 64 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale, con le modalità di cui all’articolo 26.
Quadro RQ: sezione dedicata alle imposte ‘diverse’ dall’IRES ordinaria del quadro RN.
Vi rientrano addizionali di settore, maggiorazioni per società di comodo e imposte sostitutive su rivalutazioni e affrancamenti.
La maggiorazione per le società non operative si applica quando la società non supera il test di operatività previsto dalla legge.
Le imposte sostitutive permettono di rivalutare beni o affrancare riserve in sospensione d’imposta pagando un’aliquota fissa alternativa all’IRES.
Il quadro RQ si compila insieme al quadro RN: i due quadri si integrano per determinare il carico fiscale complessivo della società.
I versamenti relativi al quadro RQ seguono le stesse scadenze dell’IRES, con saldo entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.
A cosa serve il quadro RQ nella dichiarazione delle società
Quando una società di capitali presenta la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC 2026), il quadro RN raccoglie l’IRES ordinaria calcolata sul reddito imponibile. Ma accanto all’IRES ‘base’ esistono altre imposte che colpiscono le società in situazioni particolari: addizionali di settore, maggiorazioni per le società considerate non operative, imposte sostitutive su rivalutazioni. Tutte queste voci trovano posto nel quadro RQ.
In altre parole, il quadro RQ è il contenitore delle imposte ‘diverse’: quelle che si affiancano all’IRES perché la legge ha previsto un trattamento fiscale speciale per certe operazioni o per certi tipi di società. Se la tua azienda non rientra in nessuna di queste situazioni, il quadro RQ resterà vuoto.
I principali casi in cui il quadro RQ va compilato sono: la maggiorazione IRES per le società non operative (le cosiddette ‘società di comodo’), l’addizionale IRES prevista per alcuni settori specifici, le imposte sostitutive applicate in caso di rivalutazione di beni aziendali o di affrancamento di riserve in sospensione d’imposta, e la tassazione agevolata di determinati regimi opzionali.
Principali voci del quadro RQ
Tipo di imposta
Quando si applica
Riferimento normativo
Maggiorazione IRES per società di comodo
Società che non superano il test di operatività (art. 30, L. 724/1994)
Art. 2, c. 36-quinquies, D.L. 138/2011
Addizionale IRES settoriale
Società operanti in settori specifici individuati dalla legge
Art. 1, c. 65, L. 208/2015
Imposta sostitutiva su rivalutazioni
Rivalutazione di beni d'impresa o partecipazioni con legge di rivalutazione
Leggi speciali di rivalutazione
Imposta sostitutiva su affrancamenti
Affrancamento di riserve o saldi attivi in sospensione d'imposta
Leggi speciali di affrancamento
Tassazione agevolata regimi opzionali
Regimi speciali con aliquota sostitutiva (es. patent box, tonnage tax)
Norme di settore
Esempio pratico
Alfa SRL ha attivi immobilizzati per 500.000 euro e nel 2025 ha conseguito ricavi per soli 8.000 euro. Applicando il test di operatività dell’art. 30 L. 724/1994, i ricavi presunti calcolati sugli attivi superano i ricavi effettivi: la società risulta non operativa. Nel quadro RS viene calcolato il reddito minimo presunto. Alfa SRL deve versare l’IRES ordinaria sul reddito minimo (quadro RN) e, in aggiunta, la maggiorazione IRES prevista per le società di comodo, che va indicata nel quadro RQ.
Documenti necessari
Bilancio approvato relativo al periodo d’imposta 2025
Prospetto di operatività (test ricavi presunti vs ricavi effettivi) compilato nel quadro RS
Delibere assembleari di rivalutazione o affrancamento, se applicabili
Perizia di stima per rivalutazione di beni, se richiesta dalla legge speciale
Modello F24 per i versamenti delle imposte sostitutive o delle maggiorazioni
Caso 1: Alfa SRL è considerata società di comodo
Scenario. Alfa SRL possiede un immobile commerciale e poche altre attività. Nel 2025 registra ricavi minimi, insufficienti a superare la soglia di ricavi presunti calcolata sugli attivi secondo l’art. 30 L. 724/1994. La società risulta non operativa per il terzo anno consecutivo.
Come si applica. Quando una società non supera il test di operatività, scatta la disciplina delle ‘società di comodo’. Nel quadro RS si calcola il reddito minimo presunto: se il reddito effettivo (quadro RN) è inferiore, la società deve adeguarsi dichiarando almeno il reddito minimo. In aggiunta, il quadro RQ deve essere compilato per calcolare e versare la maggiorazione IRES prevista per le società non operative (art. 2, c. 36-quinquies, D.L. 138/2011). Se la situazione di non operatività dipende da circostanze oggettive (ad esempio crisi di mercato documentata), la società può presentare istanza di disapplicazione tramite interpello all’Agenzia delle Entrate.
In pratica
Verificare il test di operatività nel quadro RS prima di compilare il quadro RQ.
In caso di non operatività, il quadro RQ si compila per la maggiorazione IRES.
Se sussistono cause di esclusione o disapplicazione, indicarle nel quadro RS (casella ‘Esclusione’ o ‘Disapplicazione’) ed eventualmente presentare interpello.
Caso 2: Beta Srl rivaluta un immobile con legge speciale
Scenario. Beta Srl possiede un capannone acquistato nel 2010 al costo storico di 300.000 euro. Nel 2025 entra in vigore una legge speciale che consente la rivalutazione dei beni d’impresa pagando un’imposta sostitutiva. Il valore di mercato attuale del capannone è 500.000 euro.
Come si applica. Beta Srl può scegliere di rivalutare il capannone portando il suo valore fiscale da 300.000 a 500.000 euro. Questa operazione non produce un’entrata nel quadro RN (non è reddito ordinario), ma genera un obbligo nel quadro RQ: va indicata l’imposta sostitutiva calcolata sul maggior valore rivalutato (200.000 euro) all’aliquota prevista dalla legge speciale. Il vantaggio è che le future quote di ammortamento saranno calcolate sul valore rivalutato, riducendo il reddito imponibile negli anni successivi. Il quadro RQ traccia questa imposta sostitutiva e permette all’Agenzia di verificare la coerenza tra rivalutazione iscritta in bilancio e imposta versata.
In pratica
La rivalutazione volontaria dei beni richiede la compilazione del quadro RQ per l’imposta sostitutiva.
L’importo dell’imposta sostitutiva si versa con il modello F24 usando l’apposito codice tributo.
La riserva da rivalutazione iscritta nel patrimonio netto va poi monitorata nel prospetto capitale e riserve del quadro RS.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Il quadro RN calcola l’IRES ordinaria sul reddito d’impresa. Il quadro RQ raccoglie le imposte ‘aggiuntive’ o ‘sostitutive’: addizionali, maggiorazioni per società di comodo, imposte sostitutive su rivalutazioni. I due quadri si integrano per determinare il totale delle imposte dovute.
Tutte le società devono compilare il quadro RQ?
No. Il quadro RQ si compila solo se la società si trova in una delle situazioni previste: è non operativa, rientra in un settore soggetto ad addizionale IRES, ha effettuato una rivalutazione o un affrancamento con imposta sostitutiva, oppure aderisce a un regime opzionale con tassazione separata.
Cosa succede se una società non compila il quadro RQ pur essendo non operativa?
Omettere il quadro RQ quando dovuto costituisce un errore dichiarativo. La società può correggersi presentando una dichiarazione integrativa. Se l’omissione viene rilevata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo, si applicano le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, riducibili con il ravvedimento operoso.
Le maggiorazioni IRES si versano con le stesse scadenze dell'IRES ordinaria?
Sì. Le imposte del quadro RQ seguono le stesse scadenze dell’IRES: saldo e primo acconto entro l’ultimo giorno del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio (30 giugno per i solari), con possibilità di proroga di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto va versato entro il 30 novembre.
Un'imposta sostitutiva su rivalutazione può essere rateizzata?
Dipende dalla legge speciale che ha introdotto la rivalutazione: alcune norme consentono il versamento rateale dell’imposta sostitutiva in due o tre rate annuali. Verificare sempre le disposizioni della specifica legge di rivalutazione applicata.
Come si evita la disciplina delle società di comodo?
Ci sono cause di esclusione automatica (ad es. primo anno di attività, più di 50 soci) elencate nell’art. 30 L. 724/1994 e da indicare nel quadro RS. In alternativa, se esistono circostanze oggettive che giustificano i bassi ricavi, si può presentare interpello disapplicativo all’Agenzia delle Entrate.
Art. 64 D.Lgs. 151/2001 – Maternità per iscritte alla gestione separata
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assoggettate ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi.
2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche nei casi di adozione e affidamento, con le modalità di cui all’articolo 26.
3. L’indennità è commisurata al reddito ed è erogata dall’INPS.
Art. 63 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro in agricoltura e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici agricole a tempo determinato e indeterminato spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Perdita superiore a 1/3 del capitale: gli amministratori devono convocare l’assemblea senza indugio per esaminare la situazione.
Se la perdita non si riduce entro l’esercizio successivo, l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alla perdita accertata.
Capitale sotto il minimo legale (art. 2482-ter): l’assemblea deve deliberare la riduzione e il contestuale aumento al minimo, oppure la trasformazione in altro tipo societario, oppure lo scioglimento.
Sospensioni emergenziali: alcune norme temporanee hanno sospeso o rinviato questi obblighi in periodi specifici; verificare la vigenza per l’anno d’imposta in esame.
Nessun effetto fiscale immediato sulla perdita in sé: la riduzione del capitale non genera reddito né per la società né per i soci.
Quando una SRL perde capitale: cosa dice la legge
Le perdite fanno parte del rischio d’impresa, ma il codice civile impone regole precise quando erodono in misura significativa il capitale sociale di una SRL. L’obiettivo è proteggere i creditori e segnalare tempestivamente ai soci una situazione che richiede decisioni concrete. Chi amministra la società ha l’obbligo di attivarsi: ignorare le perdite non è un’opzione legalmente praticabile.
L’art. 2482-bis c.c. regola il caso in cui la perdita supera un terzo del capitale sociale. In questa situazione gli amministratori – o il consiglio di gestione – devono convocare l’assemblea dei soci senza indugio, presentando una relazione sulla situazione patrimoniale. L’assemblea esamina la perdita e può decidere di attendere fino all’esercizio successivo, sperando che l’attività riduca l’ammontare della perdita sotto la soglia critica.
Se però all’esercizio successivo la perdita rimane superiore a un terzo del capitale, l’assemblea non ha più alternative: deve deliberare la riduzione del capitale in misura corrispondente alla perdita accertata. Ignorare questo obbligo espone gli amministratori a responsabilità civile e penale.
Il caso più grave è quello previsto dall’art. 2482-ter: quando la perdita porta il capitale sotto il minimo legale (1 euro per le SRL ‘ordinarie’ che lo hanno fissato più alto, ma soprattutto sotto la soglia di legge per le SRL a capitale non simbolico). In questa ipotesi l’assemblea deve deliberare obbligatoriamente una delle tre soluzioni previste dalla norma, senza possibilità di rinvio.
Obblighi in base all'entità della perdita
Situazione
Norma applicabile
Obbligo dell'assemblea
Termine
Perdita > 1/3 del capitale (non sotto il minimo)
Art. 2482-bis c.c.
Convocare l'assemblea; attendere l'esercizio successivo
Senza indugio dalla constatazione
Perdita > 1/3 ancora presente all'esercizio successivo
Art. 2482-bis c.c.
Ridurre il capitale in proporzione alla perdita
Entro approvazione del bilancio
Perdita porta il capitale sotto il minimo legale
Art. 2482-ter c.c.
Riduzione + aumento al minimo, oppure trasformazione, oppure scioglimento
Senza indugio
Esempio pratico
Alfa SRL ha un capitale sociale di 50.000 euro. Al termine dell’esercizio 2025 registra una perdita di 20.000 euro: la perdita (20.000) supera 1/3 del capitale (16.667 euro). Scatta l’obbligo ex art. 2482-bis: gli amministratori convocano l’assemblea. I soci Tizio e Caio decidono di attendere l’esercizio 2026. Se a fine 2026 la perdita accumulata è ancora superiore a 16.667 euro, l’assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale. Se invece le perdite cumulate portassero il capitale sotto il minimo legale, scatterebbe immediatamente l’art. 2482-ter con l’obbligo di scegliere tra ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento.
Documenti necessari
Situazione patrimoniale aggiornata redatta dagli amministratori (art. 2482-bis c.c.)
Verbale di assemblea straordinaria con delibera adottata
Bilancio di esercizio con evidenza delle perdite
Atto notarile di modifica dello statuto (per riduzione del capitale)
Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di riduzione o aumento
Eventuale piano di risanamento o business plan per la ricapitalizzazione
Caso 1 – Perdita oltre un terzo, attesa e poi riduzione obbligatoria
Scenario. Alfa SRL ha un capitale di 30.000 euro. Al 31 dicembre 2024 registra una perdita di 12.000 euro, superiore a 1/3 del capitale (10.000 euro). Gli amministratori convocano l’assemblea. Tizio e Caio decidono di attendere l’esercizio successivo nella speranza di recuperare.
Come si applica. Al 31 dicembre 2025 la perdita accumulata è ancora 11.000 euro: rimane superiore a 10.000 euro (un terzo di 30.000). In sede di approvazione del bilancio 2025, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale da 30.000 a 19.000 euro (30.000 meno 11.000 euro di perdita). La delibera richiede atto notarile e iscrizione nel Registro delle Imprese. La riduzione del capitale non è tassabile: non è un reddito per la società né per i soci.
In pratica
La riduzione del capitale ex art. 2482-bis non restituisce denaro ai soci: annulla le perdite contabili senza movimentazione di cassa.
Gli amministratori che omettono la convocazione dell’assemblea sono responsabili per i danni ai creditori.
Dopo la riduzione, la società può continuare a operare normalmente se il capitale residuo è almeno pari al minimo legale.
Caso 2 – Perdite che portano il capitale sotto il minimo legale
Scenario. Alfa SRL aveva un capitale di 15.000 euro. Le perdite degli ultimi due esercizi hanno ridotto il patrimonio netto a meno di 1.000 euro, portando il capitale sotto il minimo legale. Gli amministratori lo scoprono redigendo la situazione patrimoniale aggiornata.
Come si applica. Scatta immediatamente l’art. 2482-ter c.c. L’assemblea deve riunirsi senza indugio e deliberare una delle tre soluzioni: (a) riduzione del capitale alle perdite e contestuale aumento fino al minimo legale – soluzione che richiede nuovi conferimenti da parte dei soci Tizio e Caio; (b) trasformazione della società in un tipo che non richieda un capitale minimo (ad esempio una società di persone); (c) scioglimento volontario e apertura della liquidazione. Se l’assemblea non delibera nessuna di queste opzioni, la società si scioglie di diritto.
In pratica
Le tre strade sono tassative: non esistono alternative legali al di fuori di ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento.
La trasformazione in società di persone è fiscalmente neutra (art. 170 TUIR) ma cambia radicalmente il regime di responsabilità dei soci.
Alcune norme emergenziali hanno temporaneamente sospeso questi obblighi: verificare sempre la vigenza delle eventuali proroghe per l’anno d’imposta in esame.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Cosa rischia un amministratore che non convoca l'assemblea dopo le perdite?
L’amministratore che omette di convocare l’assemblea in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale risponde civilmente dei danni causati ai creditori. In caso di successivo fallimento, l’omissione può rilevare anche ai fini della responsabilità per bancarotta.
La riduzione del capitale per perdite restituisce soldi ai soci?
No. La riduzione del capitale per copertura perdite è una partita puramente contabile: annulla le perdite riducendo il capitale nominale, senza alcun flusso di cassa verso i soci. Non è reddito né per la società né per i soci.
Quali norme si applicano alle SpA invece che alle SRL?
Per le società per azioni valgono gli artt. 2446 e 2447 c.c., che hanno contenuto analogo agli artt. 2482-bis e 2482-ter ma con alcune differenze procedurali. Le regole per le SRL sono appunto quelle degli artt. 2482-bis e 2482-ter.
Le sospensioni emergenziali degli obblighi di ricapitalizzazione sono ancora in vigore?
Alcune norme emergenziali (legate al Covid-19 e ad altri eventi) hanno temporaneamente sospeso o rinviato gli obblighi degli artt. 2482-bis e 2482-ter. La vigenza di queste sospensioni va verificata anno per anno: per il periodo d’imposta 2025, controllare se le proroghe siano ancora attive o siano scadute.
La riduzione del capitale per perdite ha effetti sull'IRES o sull'IRPEF?
No. La riduzione del capitale per copertura perdite non genera reddito imponibile né in capo alla società né in capo ai soci. È un’operazione di riequilibrio contabile-patrimoniale priva di effetti fiscali immediati.
Dopo la riduzione, la società può fare nuovi investimenti?
Sì. Una volta deliberata la riduzione e iscritto l’atto nel Registro delle Imprese, la società torna a operare con il nuovo capitale ridotto. Se il capitale residuo è sufficiente per l’attività, non ci sono ulteriori ostacoli operativi. I soci possono anche deliberare un aumento di capitale contestuale per rafforzare la struttura patrimoniale.
Art. 62 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro domestico e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento del salario convenzionale giornaliero, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 61 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a domicilio e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Alle lavoratrici a domicilio, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che risultino iscritte all’INPS da almeno ventisei settimane nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per tale categoria di lavoratori.
Art. 60 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a tempo parziale e maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In caso di lavoro a tempo parziale, l’indennità di maternità è calcolata in proporzione alle ore di lavoro pattuite nel contratto individuale.
2. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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