Autore: Andrea Marton

  • Nuda proprieta – Glossario giuridico

    Nuda proprieta: titolarita di un bene il cui godimento e attribuito ad altri in virtu di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).

    Significato giuridico

    La nuda proprieta deriva dallo scorporo della proprieta in due distinte posizioni giuridiche: la titolarita formale (nuda proprieta) e il godimento concreto (usufrutto). Il nudo proprietario conserva la titolarita del bene, puo disporne (venderlo, ipotecarlo, donarlo) ma non puo goderne fino alla cessazione del diritto reale del terzo. Alla scadenza dell’usufrutto, la nuda proprieta si riespande in piena proprieta automaticamente (consolidamento). Il valore economico della nuda proprieta e inferiore a quello della piena proprieta in proporzione alla durata residua dell’usufrutto: la legge fissa coefficienti tabellari per il calcolo fiscale (art. 46 dpr 131/1986, tariffa imposta registro).

    Esempio pratico

    Caio acquista per 100.000 euro la nuda proprieta di un appartamento il cui usufrutto vitalizio appartiene a Tizio, settantenne. Caio paga meno del valore pieno della casa (es. 60% del prezzo di mercato), ma non potra abitarci ne locarla finche vive Tizio. Alla morte di Tizio, Caio diventera pieno proprietario senza ulteriori adempimenti. Strumento spesso usato per pianificazione successoria.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla piena proprieta per la temporanea privazione del godimento. Diversamente dal diritto di superficie (art. 952 c.c.), che separa la proprieta del suolo da quella delle costruzioni, la nuda proprieta riguarda l’intero bene. Diverge dal diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 c.c.) per la natura del diritto sottostante: gli eredi sono nudi proprietari finche vive il coniuge titolare del diritto di abitazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 832 c.c. – contenuto del diritto di proprieta
    • art. 978 c.c. – usufrutto (scorporo della proprieta)
    • art. 1014 c.c. – consolidamento della nuda proprieta con l’usufrutto
    • art. 46 dpr 131/1986 – calcolo fiscale della nuda proprieta
  • Art. 15-octies D.Lgs. 28/2010 – Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato

    Art. 15-octies D.Lgs. 28/2010 – Determinazione, liquidazione e pagamento dell’onorario e delle spese dell’avvocato

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206 , sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità. (9) 10

  • Art. 49 T.U. Espropriazione – L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

    Art. 49 T.U. Espropriazione – L’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio

    D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità

    1. L’autorità espropriante può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell’articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.

    2. Al proprietario del fondo è notificato, nelle forme degli atti processuali civili, un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione dell’ordinanza che dispone l’occupazione temporanea.

    3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.

    4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

    5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.

  • CCNL Edilizia Cooperative: periodo di prova per operai e impiegati

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: periodo di prova per operai e impiegati

    Il periodo di prova nell’edilizia ha caratteristiche peculiari rispetto ad altri settori, soprattutto per gli operai: durata breve, stretto legame con le giornate di lavoro effettivo e sospensione automatica per intemperie e malattia.

    In sintesi

    Nel CCNL Edilizia Cooperative il periodo di prova varia: per gli operai è breve (da pochi giorni a 30 giorni lavorativi), per gli impiegati da 1 a 6 mesi in base al livello. Deve essere stabilito per iscritto; in mancanza il rapporto si intende confermato a tempo indeterminato. Malattia e infortunio sospendono il computo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per categoria e livello – CCNL Edilizia Cooperative
    Categoria Livello Durata massima Note
    Operaio comune Fino a 10 giorni lavorativi Breve per la natura discontinua del lavoro edile
    Operaio qualificato Fino a 15 giorni lavorativi Valutazione della competenza specifica
    Operaio specializzato / 4° livello 3°-4° Fino a 30 giorni lavorativi Per figure più qualificate con responsabilità
    Impiegati I-III livello I-III 1-2 mesi Proporzionale alla complessità delle mansioni
    Impiegati IV-VI livello IV-VI 3-4 mesi Figure tecniche con autonomia operativa
    Quadri / Impiegati VII-VIII VII-VIII Fino a 6 mesi Massima per figure direttive

    Attenzione: le durate indicate per gli operai si riferiscono a giorni di lavoro effettivo, non di calendario. Le giornate di intemperie, malattia, infortunio o ferie non si contano. Per gli impiegati la durata è invece in mesi di calendario. Verificare sempre il testo contrattuale vigente e l’eventuale accordo territoriale.

    La forma scritta: obbligatoria e sostanziale

    Il patto di prova è valido solo se risulta da atto scritto. La clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione o in un documento allegato e sottoscritto. La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il patto di prova orale sia nullo, con la conseguenza che il rapporto si considera privo di prova fin dalla stipula.

    La lettera di assunzione deve indicare:

    • La durata del periodo di prova (in giorni lavorativi per gli operai, in mesi per gli impiegati);
    • Il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • La decorrenza del rapporto di lavoro.

    L’omissione di uno di questi elementi non necessariamente invalida il patto, ma può dar luogo a contestazioni. È buona prassi dettagliare le mansioni in modo specifico.

    Sospensione del periodo di prova nel settore edile

    Il settore edile presenta una particolarità rilevante: le intemperie e le relative sospensioni del cantiere non si computano nel periodo di prova. Così come:

    • Malattia e infortunio sul lavoro: il periodo di prova è sospeso e riprende dalla data di ripresa effettiva del lavoro.
    • Ferie: le giornate di ferie eventualmente fruite durante la prova non si calcolano nel computo.
    • Sospensione per intemperie o forza maggiore: tipica del lavoro in cantiere all’aperto; non contribuisce al maturare della prova.

    Questo significa che in pratica la durata reale del periodo di prova per un operaio edile può essere significativamente più lunga in termini di calendario, specialmente nei periodi invernali con frequenti stop per maltempo.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione scritta e senza preavviso né indennità sostitutiva, salvo la retribuzione per il periodo già lavorato. Il recesso è immediato.

    Limiti al recesso datoriale riconosciuti dalla giurisprudenza:

    • Non può essere discriminatorio (per sesso, origine, religione, opinioni sindacali, stato di gravidanza);
    • Non può essere ritorsivo (es. per aver denunciato violazioni di sicurezza in cantiere);
    • Non può avvenire quando il lavoratore non ha avuto la possibilità concreta di essere valutato (es. è rimasto in malattia per tutta la durata della prova).

    Conferma automatica e tutele post-prova

    Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non serve alcuna comunicazione. Da quel momento:

    • Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio (rileva per scatti APE, ferie, comporto, preavviso, TFR);
    • Le ore denunciate alla Cassa Edile durante la prova valgono per le prestazioni bilaterali (ferie, gratifica natalizia, APE);
    • Si applicano tutte le tutele del CCNL e della legge (Statuto dei Lavoratori, Jobs Act).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato con prova di 15 giorni
    Tizio viene assunto come muratore (2° livello) con periodo di prova di 15 giorni lavorativi. Nei primi 5 giorni piove e il cantiere viene sospeso per intemperie; in altri 3 giorni Tizio è in malattia. La prova si estende: i 15 giorni lavorativi effettivi maturano solo dopo quasi un mese di calendario. Al termine, non ricevendo alcuna comunicazione di recesso, Tizio è confermato automaticamente.
    Caia – Impiegata di IV livello, prova di 3 mesi
    Caia viene assunta come impiegata tecnica (IV livello) con un periodo di prova di 3 mesi, come previsto dal CCNL. Al termine del secondo mese la cooperativa le comunica per iscritto il recesso per mancato superamento della prova. Caia può richiedere chiarimenti sulle motivazioni ma, trattandosi di prova non discriminatoria, il recesso è legittimo. Le vengono liquidate le competenze per i 2 mesi lavorati, incluse le quote di TFR maturate.
    Sempronio – Prova non scritta, rapporto confermato
    Sempronio viene assunto verbalmente come operaio specializzato (3° livello). Nella lettera di assunzione non vi è alcun riferimento al periodo di prova. Dopo 20 giorni la cooperativa tenta di interrompere il rapporto «durante la prova». Sempronio, assistito dal sindacato FILLEA-CGIL, contesta la validità del patto orale: senza forma scritta, il rapporto è privo di prova e la cooperativa deve rispettare le tutele ordinarie del licenziamento.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un operaio comune edile?
    Per gli operai il CCNL Edilizia prevede un periodo di prova molto contenuto, generalmente dai 3 ai 30 giorni lavorativi in funzione del livello. Per l’operaio comune (1° livello) la durata è tipicamente intorno ai 5-10 giorni lavorativi. La brevità riflette la natura discontinua del lavoro edile.
    Deve essere scritto il patto di prova?
    Sì, il patto di prova deve risultare dalla lettera di assunzione o da un atto scritto allegato. In mancanza di forma scritta, la giurisprudenza considera il rapporto privo di periodo di prova, con conseguente piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
    La malattia durante la prova prolunga il periodo?
    Sì. La malattia, l’infortunio e ogni altra causa di sospensione del rapporto (es. intemperie nel cantiere) non si computano nel periodo di prova, che riprende a decorrere dalla ripresa del lavoro.
    Durante la prova il datore può licenziare senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il recesso non può però essere discriminatorio o ritorsivo; in quel caso è nullo e impugnabile.
    Cosa succede se il lavoratore supera la prova senza comunicazione?
    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione esplicita. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 131 bis T.U.B.: Abusiva emissione di moneta elettronica

    Art. 131 bis T.U.B.: Abusiva emissione di moneta elettronica

    Art. 131 bis T.U.B. – Abusiva emissione di moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 2

    “1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione della riserva prevista dall’articolo 114-bis senza essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 o in quello previsto dall’articolo 114-bis, comma 2, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.”

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  • Art. 159 RD 12/1941

    Art. 159 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 45 D.Lgs. 79/2011 – Obbligo di prestare assistenza

    Art. 45 D.Lgs. 79/2011 – Obbligo di prestare assistenza

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.

    2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. articolo precedente articolo successivo

  • Silenzio assenso – Glossario giuridico

    Silenzio assenso: istituto giuridico per cui, decorso inutilmente il termine fissato per la conclusione del procedimento amministrativo, l’inerzia della pubblica amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza del privato.

    Significato giuridico

    Il silenzio assenso e disciplinato dall’art. 20 della l. 241/1990, generalizzato dal d.lgs. 80/2005 e successive riforme. Regola generale: si applica al silenzio della PA su istanza del privato, salvo i casi espressamente esclusi (cd. provvedimenti discrezionali a tutela di interessi sensibili: ambiente, salute, sicurezza, beni culturali, immigrazione, art. 20 co. 4 l. 241/1990). Termini: il termine per la formazione del silenzio assenso coincide con quello previsto per la conclusione del procedimento (di regola 30 giorni, salvo regolamenti specifici). Effetto: il provvedimento di accoglimento si considera adottato e produce gli effetti tipici. La PA puo successivamente esercitare autotutela (annullamento d’ufficio entro 18 mesi, art. 21-nonies l. 241/1990) ma con limiti rigorosi (sussistenza di ragioni di interesse pubblico, ponderate con l’affidamento del privato). Il privato puo agire in giudizio per accertare la formazione del silenzio assenso (rito speciale art. 31 c.p.a.).

    Esempio pratico

    Tizio presenta al Comune istanza per la conferma di un’autorizzazione commerciale. Trascorrono 30 giorni senza risposta. Si forma il silenzio assenso: la conferma si considera concessa. Tizio puo iniziare/proseguire l’attivita. Diverso: Tizio chiede al Soprintendente l’autorizzazione paesaggistica per ampliare una casa in zona vincolata: non opera il silenzio assenso (eccezione tutela beni culturali), serve provvedimento espresso.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal silenzio rifiuto, dove l’inerzia della PA equivale a rigetto dell’istanza, attivando il potere di impugnazione. Diverge dal silenzio rigetto, espressione concettualmente analoga al silenzio rifiuto. Si distingue dal silenzio devolutivo, ipotesi in cui l’inerzia di un organo trasferisce la competenza ad altro. La SCIA (art. 19 l. 241/1990) opera in regime diverso: l’attivita inizia subito senza titolo espresso, non occorre silenzio.

    Riferimenti normativi

    • art. 20 l. 7 agosto 1990 n. 241 – silenzio assenso
    • art. 20 co. 4 l. 241/1990 – esclusioni
    • art. 2 co. 1 l. 241/1990 – obbligo di concludere il procedimento
    • art. 21-nonies l. 241/1990 – autotutela entro 18 mesi
    • art. 31 c.p.a. – azione contro il silenzio
  • Art. 108 Codice del Processo Amministrativo – Casi di opposizione di terzo

    Art. 108 Codice del Processo Amministrativo – Casi di opposizione di terzo

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Un terzo può fare opposizione contro una sentenza del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di Stato pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, quando pregiudica i suoi diritti o interessi legittimi.

    2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando questa sia effetto di dolo o collusione a loro danno.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Calzaturiero (Industria): causali e durata

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Calzaturiero (Industria): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 18 D.Lgs. 28/2010 – Organismi presso i tribunali

    Art. 18 D.Lgs. 28/2010 – Organismi presso i tribunali

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

  • Art. 37 D.Lgs. 159/2011 – Compiti dell’amministratore giudiziario

    Art. 37 D.Lgs. 159/2011 – Compiti dell’amministratore giudiziario

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile , tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

    2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

    3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all' articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

    4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

    5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.