Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Airdrop e rendimenti DeFi: come si dichiarano

    In sintesi

    • Airdrop e staking generano proventi tassabili nel periodo d’imposta in cui li percepisci.
    • Il valore da dichiarare è quello di mercato della cripto-attività al momento in cui la ricevi.
    • I proventi da detenzione di cripto-attività (staking, yield) si tassano senza alcuna deduzione di spese.
    • Le plusvalenze dalla successiva vendita delle cripto ricevute si tassano nel quadro RT: 26% per le cessioni fino al 31 dicembre 2025, 33% dal 1° gennaio 2026.
    • La soglia di 2.000 euro per le plusvalenze riguardava solo le cessioni fino al 31 dicembre 2024; dal 2025 non esiste.
    • Monitoraggio RW: le cripto in portafoglio vanno dichiarate con imposta del 2 per mille annuo sul valore.

    Airdrop e DeFi: perché il fisco li vuole sapere

    Gli airdrop sono distribuzioni gratuite di token che alcuni protocolli blockchain inviano ai propri utenti, spesso in cambio di attivita’ passate sul network o come forma di promozione. Lo staking consiste nel bloccare le proprie cripto-attività per contribuire alla sicurezza della rete e ricevere una ricompensa periodica. Il yield farming e i rendimenti DeFi (finanza decentralizzata) sono invece proventi generati da liquidity pool o protocolli di prestito decentralizzati.

    In Italia, tutte queste forme di provento rientrano nella categoria delle cripto-attività regolata dall’art. 67 del TUIR, introdotto nella forma attuale dalla Legge di Bilancio 2023. Le istruzioni ufficiali al Modello Redditi PF 2026 chiariscono che ‘i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione’. Questo vale per airdrop, staking reward, yield e qualsiasi altro provento che non derivi da una vendita.

    La distinzione fondamentale da tenere a mente e’ questa: i proventi che ricevi (airdrop, staking) sono tassati come redditi nel momento in cui li percepisci, al valore di mercato di quel momento. La successiva vendita di quelle stesse cripto genera invece una plusvalenza (o minusvalenza), tassata separatamente come reddito diverso di natura finanziaria: 26% per le cessioni fino al 2025, 33% dal 1° gennaio 2026.

    Airdrop e DeFi: trattamento fiscale per tipo di provento
    Tipo di provento Momento della tassazione Regime e aliquota
    Airdrop (token ricevuti gratuitamente) Al momento dell'accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
    Staking reward (ricompense staking) Al momento di ogni accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
    Yield / rendimenti DeFi in cripto Al momento dell'accredito Reddito tassabile IRPEF; proventi cripto senza deduzione
    Vendita delle cripto ricevute (plusvalenza) Al momento della cessione Imposta sostitutiva 26% fino al 2025, 33% dal 2026 (quadro RT Sezione V-A)
    Imposta patrimoniale su cripto detenute Al 31 dicembre di ogni anno 2 per mille sul valore (quadro RW)

    Esempio pratico

    • Caio riceve un airdrop di 500 token il 15 aprile 2025. Il valore di mercato di quel giorno e’ di 2 euro per token, quindi percepisce un reddito di 1.000 euro, tassabile IRPEF senza possibilita’ di dedurre spese. A settembre 2025 vende 300 di quei token a 3 euro l’uno, incassando 900 euro. Il costo di carico (valore al momento dell’airdrop) era 600 euro (300 x 2 euro), quindi la plusvalenza e’ 300 euro. Poiche’ la cessione avviene dal 1° gennaio 2025, non c’e’ soglia di franchigia: Caio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 300 euro, pari a 78 euro, nel quadro RT Sezione V-A del Modello Redditi PF.

    Documenti necessari

    • Report della piattaforma o del wallet con data e quantita’ di ogni airdrop/reward ricevuto
    • Valore di mercato della cripto-attività al momento di ogni accredito (da exchange o sito specializzato)
    • Estratto conto delle vendite successive con data, quantita’ e prezzi di cessione
    • Documentazione del wallet o dell’exchange che certifica le operazioni
    • Eventuale documentazione per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025 (se applicata)

    Caso 1 – Tizio: ha ricevuto un airdrop da un protocollo DeFi

    Scenario. Tizio era utente attivo di un protocollo di swap decentralizzato. A marzo 2025 il protocollo distribuisce automaticamente 1.000 token agli utenti storici (airdrop). Il valore al momento dell’accredito e’ 0,50 euro per token, quindi Tizio riceve token per 500 euro.

    Come si applica. Tizio deve dichiarare 500 euro come reddito nel Modello Redditi PF (non puo’ usare il 730 per questo tipo di reddito). I 500 euro si sommano al suo reddito complessivo e vengono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Se successivamente Tizio vende parte dei token, il costo di carico e’ 0,50 euro per token: qualsiasi prezzo di vendita superiore genera una plusvalenza tassata al 26% nel quadro RT.

    In pratica

    • Salva screenshot o esporta il report della piattaforma: prova la data e il valore dell’airdrop.
    • I token ricevuti come airdrop diventano il tuo ‘magazzino’ a costo documentato: non dichiarare quel costo equivale a pagare piu’ tasse alla vendita.
    • Anche i token che non hai ancora venduto vanno indicati nel quadro RW e scontano l’imposta del 2 per mille.

    Caso 2 – Caio: ha messo in staking le sue ETH su un exchange centralizzato

    Scenario. Caio detiene 2 ETH su un exchange italiano che offre staking. Nel 2025 ha ricevuto 0,06 ETH come reward di staking, accreditati mensilmente. Il valore medio di ETH durante l’anno era circa 2.000 euro per unita’.

    Come si applica. I 0,06 ETH di reward, valorizzati al momento di ciascun accredito mensile, costituiscono redditi tassabili senza deduzione. Se l’exchange italiano applica una ritenuta, questa e’ a titolo di acconto e va dichiarata. In assenza di ritenuta, Caio deve dichiarare i proventi in autonomia. Se poi vende gli ETH di reward, il costo di carico e’ il valore al momento di ogni accredito mensile.

    In pratica

    • Verifica se l’exchange applica ritenuta: in tal caso trovi il dato nella certificazione rilasciata dalla piattaforma.
    • Se non c’e’ ritenuta, annota il valore di ETH per ogni data di accredito del reward: ti serve per calcolare l’imponibile.
    • Lo staking su exchange straniero richiede anche la compilazione del quadro RW se il custode non e’ residente in Italia.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un airdrop che non ho richiesto e' comunque tassabile?

    Si. Il fisco tassa i proventi da cripto-attività nel momento in cui li percepisci, indipendentemente da come li hai ottenuti. Anche un airdrop automatico e inatteso va dichiarato al valore di mercato del giorno di accredito.

    Se non riesco a trovare il valore di un token al momento dell'airdrop, come mi comporto?

    Devi fare del tuo meglio per ricostruire il valore: cerca dati storici su siti come CoinGecko o CoinMarketCap. Se il token era illiquido o non quotato e non c’e’ documentazione, il valore e’ difficile da determinare; in tal caso il costo fiscalmente riconosciuto potrebbe essere considerato pari a zero, il che aumenta la plusvalenza alla vendita.

    Lo yield farming in cripto e' trattato come lo staking?

    Si. Tutti i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività – inclusi i rendimenti da liquidity pool, lending decentralizzato e yield farming – sono tassati senza deduzione di spese nel periodo d’imposta in cui li percepisci.

    Posso compensare le perdite da DeFi con le plusvalenze da vendita?

    Le minusvalenze da cessione di cripto-attività (quadro RT Sezione V-A) si compensano con le plusvalenze della stessa sezione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo. I proventi da detenzione (airdrop, staking) non sono plusvalenze e non si compensano con le minusvalenze.

    Devo compilare il quadro RW per i token in un wallet non custodial?

    Si. Il quadro RW si compila per tutte le cripto-attività detenute attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, inclusi i wallet non custodial. L’imposta sul valore e’ 2 per mille annuo calcolato sul valore al 31 dicembre 2025.

    Se ricevo token DeFi che valgono pochissimo al momento dell'airdrop, devo comunque dichiarare?

    Si, anche se il valore e’ irrisorio. Non esiste una soglia di esenzione per i proventi da detenzione di cripto-attività. Tuttavia, se il valore e’ praticamente zero, l’imponibile sara’ minimo o nullo.

  • Art. 187 Cod. Amb.: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

    Art. 187 Cod. Amb.: Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) 1.

    È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

    La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

    In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che: a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211; c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn). 2-bis.

    Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 , restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

    Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4. 3-bis.

    Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge 108

    Fonte: Normattiva.it.

  • Società semplice o SNC: che differenza c’è

    In sintesi

    • L’oggetto sociale discrimina tutto: la società semplice non può svolgere attività commerciale; la SNC può fare qualsiasi attività economica compresa quella commerciale.
    • Tassazione per trasparenza in entrambi i casi: sia la società semplice sia la SNC imputano il reddito ai soci che lo tassano con l’IRPEF progressiva (23-43%).
    • La società semplice per attività agricole e di mero godimento: è la forma tipica per gestire terreni agricoli, partecipazioni in altre società o immobili non in affitto commerciale.
    • Responsabilità illimitata in entrambe: i soci rispondono con il patrimonio personale; nella SNC tutti i soci sono illimitatamente responsabili, nella semplice almeno un socio lo deve essere.
    • Adempimenti ridotti nella società semplice: non è obbligata alla tenuta dei libri contabili commerciali né all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro Imprese.
    • La SNC è soggetta a fallimento; la società semplice no: solo le imprese commerciali (come la SNC) possono essere dichiarate fallite (oggi: sottoposte a liquidazione giudiziale).

    La differenza fondamentale: attività commerciale sì o no

    Società semplice e SNC (società in nome collettivo) sono entrambe società di persone e condividono la tassazione per trasparenza: il reddito prodotto viene imputato ai soci in proporzione alle quote e ciascuno paga l’IRPEF progressiva. Ma il confine tra le due forme è netto e di legge: la società semplice non può avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. La SNC, al contrario, è nata proprio per svolgere attività commerciale.

    La società semplice si usa quando l’attività non è commerciale: gestione di beni immobili, attività agricola, detenzione di partecipazioni in altre società, esercizio di arti e professioni tra soci. Non è iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese (bensì nella sezione speciale) e non è soggetta alle procedure concorsuali (fallimento, oggi liquidazione giudiziale). La SNC invece è pienamente commerciale, deve tenere i libri contabili obbligatori per le imprese e può essere dichiarata in liquidazione giudiziale in caso di insolvenza.

    La scelta tra le due forme non è quindi una questione di convenienza fiscale – la tassazione è identica nel meccanismo – ma di natura dell’attività che si vuole svolgere.

    Società semplice vs SNC: confronto testa a testa
    Aspetto Società semplice SNC
    Attività esercitabile Solo attività NON commerciale: agricoltura, gestione immobili, partecipazioni, professioni Qualsiasi attività economica, compresa quella commerciale (commercio, artigianato, servizi)
    Tassazione del reddito Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) sui soci in proporzione alle quote Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) sui soci in proporzione alle quote
    Responsabilità dei soci Illimitata per almeno un socio (i soci accomandanti possono avere responsabilità limitata per patto sociale) Illimitata e solidale per tutti i soci: nessuna distinzione possibile
    Iscrizione Registro Imprese Sezione speciale (non sezione ordinaria) Sezione ordinaria obbligatoria
    Assoggettabilità a procedure concorsuali No: non è imprenditore commerciale Sì: può essere soggetta a liquidazione giudiziale (ex fallimento)
    Quando si usa Holding familiare, gestione terreni agricoli, studio professionale associato Imprese commerciali con due o più soci: bottega, negozio, studio tecnico commerciale

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio possiedono insieme un terreno agricolo che affitta a terzi e produce un reddito agrario annuo di 20.000 euro. Scelgono la società semplice: ciascuno dichiara 10.000 euro di reddito agrario per trasparenza e paga l’IRPEF nella fascia del 23%. Se invece volessero trasformare il terreno in un agriturismo con attività ricettiva e ristorazione commerciale, dovrebbero costituire una SNC (o altra forma commerciale), perché la società semplice non può esercitare tale attività. Con 40.000 euro di reddito SNC pro-quota ciascuno, l’IRPEF salirebbe: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 12.000 € (3.960 €) = 10.400 € a testa.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo della società semplice o della SNC (scrittura privata autenticata o atto pubblico)
    • Iscrizione al Registro delle Imprese: sezione speciale per la società semplice, sezione ordinaria per la SNC
    • Codice fiscale della società e partita IVA (se svolta attività imponibile IVA)
    • Modello REDDITI SP (dichiarazione della società con prospetto redditi imputati ai soci)
    • Modello REDDITI PF di ciascun socio (per dichiarare la quota di reddito imputata)
    • Scritture contabili obbligatorie per la SNC (libro giornale, libro inventari)

    Caso 1 – Tizio gestisce una proprietà agricola con la famiglia

    Scenario. Tizio e sua sorella Caio (nome fittizio) hanno ereditato dei terreni agricoli. Li coltivano parzialmente e affittano il resto a un agricoltore. Vogliono strutturare la gestione comune in forma societaria.

    Come si applica. La società semplice è la forma ideale. L’attività è agricola e non commerciale: rientra perfettamente nell’oggetto ammesso per la società semplice. Non è obbligatorio iscriversi nella sezione ordinaria del Registro Imprese, non ci sono obblighi di contabilità commerciale, non c’è rischio di procedure concorsuali. Il reddito agrario viene imputato ai soci per trasparenza e tassato con l’IRPEF. Se i terreni fossero invece adibiti a un’attività commerciale (es. vendita diretta al pubblico con struttura organizzata stabile), occorrerebbe passare a una SNC.

    In pratica

    • La società semplice è la forma giuridica corretta per gestire patrimoni non commerciali tra più persone: terreni agricoli, immobili, partecipazioni. Semplice, economica, senza obblighi contabili commerciali.
    • Se anche una sola attività svolta dalla società ha natura commerciale, la forma ‘semplice’ non è più ammessa: bisogna passare a SNC, SAS o società di capitali.

    Caso 2 – Caio apre un negozio di ferramenta con un socio

    Scenario. Caio e un amico vogliono aprire insieme un negozio di ferramenta. Si chiedono se possono usare la società semplice per risparmiare sugli adempimenti.

    Come si applica. No: il negozio di ferramenta è un’attività commerciale. La società semplice non può avere ad oggetto attività commerciale: sarebbe giuridicamente non valida per quello scopo. La forma corretta è la SNC (o una società di capitali come la SRL). La SNC va iscritta nella sezione ordinaria del Registro Imprese, deve tenere i libri contabili previsti per le imprese commerciali ed è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione giudiziale. Il reddito sarà tassato per trasparenza in capo ai soci con l’IRPEF progressiva.

    In pratica

    • Qualsiasi attività commerciale – vendita al dettaglio, ristorazione, artigianato, servizi – richiede la SNC (o altra forma commerciale): la società semplice non è ammessa.
    • La SNC porta con sé la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci: ogni socio risponde per l’intero debito della società, indipendentemente dalla sua quota.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra società semplice e SNC?

    La differenza fondamentale è l’oggetto sociale: la società semplice può svolgere solo attività non commerciale (agricoltura, gestione immobili, professioni); la SNC può svolgere qualsiasi attività economica, compresa quella commerciale. La tassazione per trasparenza con IRPEF progressiva è identica in entrambe.

    Si paga la stessa IRPEF in una società semplice e in una SNC?

    Sì. Entrambe imputano il reddito ai soci per trasparenza, e ciascun socio paga l’IRPEF progressiva sulla propria quota di reddito: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro, 43% oltre. Il meccanismo è identico.

    La società semplice può fare fallimento?

    No. La società semplice non è un’imprenditrice commerciale e quindi non è soggetta alla liquidazione giudiziale (ex fallimento). La SNC invece, essendo una società commerciale, può essere assoggettata alla procedura concorsuale in caso di insolvenza.

    Posso usare una società semplice per gestire appartamenti in affitto?

    Dipende. Se l’affitto è di tipo non commerciale (locazione abitativa ordinaria, non struttura ricettiva), la società semplice è ammessa e spesso usata per la gestione patrimoniale familiare. Se invece si gestisce una struttura ricettiva o un bed and breakfast con carattere commerciale, occorre una forma commerciale (SNC, SRL).

    La società semplice deve tenere la contabilità?

    Non è soggetta agli obblighi contabili previsti per le imprese commerciali (libro giornale, inventari). Deve comunque tenere una contabilità interna adeguata alla determinazione del reddito da imputare ai soci. L’iscrizione è nella sezione speciale del Registro Imprese, non in quella ordinaria.

    Quale forma scegliere tra società semplice e SNC per uno studio professionale?

    Uno studio associato tra professionisti (avvocati, medici, commercialisti) è tradizionalmente gestito come associazione professionale o società semplice, perché l’attività professionale non è qualificata come commerciale. La SNC è più adatta quando l’attività ha effettivamente carattere commerciale. Tuttavia con le STP (società tra professionisti) sono oggi possibili anche forme di capitali.

  • SRL o ditta individuale: cosa conviene davvero

    In sintesi

    • Tassazione diversa: la ditta individuale paga IRPEF progressiva (23-43%); la SRL paga IRES al 24% sul reddito societario.
    • Doppia imposizione nella SRL: sugli utili distribuiti come dividendo il socio paga un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.
    • Responsabilità: il titolare di ditta individuale risponde con il patrimonio personale; nella SRL la responsabilità è limitata alle quote versate.
    • Costi e adempimenti: la SRL richiede sempre contabilità ordinaria, bilancio e notaio per l’atto costitutivo; la ditta può stare in contabilità semplificata.
    • Compenso amministratore: prelevare denaro dalla SRL come compenso riduce l’IRES (è deducibile), ma l’importo è poi tassato a IRPEF sul percettore.
    • Forfettario alternativo: con ricavi sotto 85.000 euro la ditta individuale può accedere al regime forfettario con imposta sostitutiva al 15%.

    Le due strade per fare impresa: come funziona la tassazione

    Quando si avvia un’attività economica, la prima decisione è la forma giuridica. La ditta individuale è la scelta più semplice: sei tu l’impresa, il reddito che generi viene sommato agli altri tuoi redditi e tassato con l’IRPEF progressiva. La SRL – società a responsabilità limitata – è invece una persona giuridica autonoma: paga le proprie imposte (l’IRES, cioè l’imposta sul reddito delle società) e, se vuoi incassare gli utili, devi ‘distribuirli’ sotto forma di dividendo o prelevare un compenso come amministratore.

    La differenza fondamentale è che l’IRPEF è progressiva: più guadagni, più l’aliquota sale. L’IRES è invece proporzionale al 24%: la società paga sempre il 24% del suo reddito imponibile, indipendentemente dall’importo. Questo fa sì che, superata una certa soglia di reddito, la tassazione della SRL possa risultare più bassa di quella della ditta. Ma attenzione: quando gli utili della SRL vengono distribuiti al socio come dividendo, scatta un’altra imposta sostitutiva del 26%, generando quella che si chiama ‘doppia imposizione economica’.

    Non esiste una risposta valida per tutti: la scelta dipende dal livello di reddito atteso, dalla necessità di proteggere il patrimonio personale, dalla volontà di reinvestire gli utili in azienda e dai costi di gestione che si è disposti a sostenere. Nei paragrafi che seguono trovi un confronto sistematico tra le due forme.

    SRL vs ditta individuale: confronto testa a testa
    Aspetto Ditta individuale SRL
    Tassazione del reddito IRPEF progressiva: 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.000 a 50.000 € (dal 2026), 43% oltre 50.000 € IRES 24% sul reddito della società (proporzionale)
    Distribuzione degli utili N/A: il reddito è già del titolare (tassato per trasparenza) Dividendo tassato al 26% come imposta sostitutiva in capo al socio persona fisica
    Responsabilità patrimoniale Illimitata: risponde con tutto il patrimonio personale Limitata alle quote versate: il patrimonio personale è separato
    Regime contabile Semplificata possibile sotto le soglie di ricavi; forfettario se ricavi ≤ 85.000 € Sempre contabilità ordinaria con bilancio annuale
    Costi di avvio e gestione Minimi: iscrizione CCIAA, nessun notaio, nessun capitale minimo Notaio per atto costitutivo, iscrizione CCIAA, commercialista per bilancio
    Quando conviene Redditi bassi o medi, attività in avvio, regime forfettario, basso rischio di credito Redditi elevati da reinvestire, rischio di credito alto, più soci, espansione futura

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito d’impresa di 60.000 euro. Come ditta individuale paga: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 22.000 € (7.260 €) + 43% su 10.000 € (4.300 €) = circa 18.000 € di IRPEF (più addizionali). Come SRL con lo stesso imponibile, la società paga 24% × 60.000 = 14.400 € di IRES. Se Tizio poi vuole incassare tutto come dividendo, paga altri 26% su (60.000 − 14.400) = 45.600 €, cioè circa 11.856 €: totale complessivo circa 26.256 €, più della ditta. Ma se reinveste l’utile in azienda e non lo distribuisce, il carico si ferma a 14.400 €, nettamente inferiore.

    Documenti necessari

    • Visura camerale aggiornata (se si trasforma una ditta in SRL)
    • Atto costitutivo e statuto della SRL (rogito notarile)
    • Bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea (per la SRL)
    • Libro giornale e libro degli inventari (contabilità ordinaria SRL)
    • Modello REDDITI SC (dichiarazione IRES della SRL)
    • Modello REDDITI PF o 730 (dichiarazione del titolare/socio)

    Caso 1 – Tizio, artigiano con reddito medio

    Scenario. Tizio è idraulico e fattura circa 40.000 euro l’anno con costi di 10.000 euro: reddito netto 30.000 euro. Lavora da solo e non ha dipendenti.

    Come si applica. Con 30.000 euro di reddito, la ditta individuale è quasi certamente la scelta migliore. Tizio paga il 23% sui primi 28.000 € e il 33% sui restanti 2.000 €: IRPEF totale circa 7.100 €. Se stesse sotto gli 85.000 € di ricavi potrebbe anche valutare il regime forfettario, che applica un’imposta sostitutiva fissa del 15% sul reddito determinato con coefficiente ATECO, con zero IVA e zero IRAP. La SRL, con i suoi costi fissi di notaio, commercialista e bilancio, sarebbe uno spreco per il livello di attività di Tizio.

    In pratica

    • Con redditi netti sotto i 30-35.000 euro la ditta individuale (e ancor più il forfettario) batte quasi sempre la SRL sul piano fiscale e dei costi.
    • La SRL diventa interessante quando si vuole proteggere il patrimonio personale da rischi di credito importanti, anche con redditi modesti.

    Caso 2 – Caio, consulente con reddito elevato da reinvestire

    Scenario. Caio gestisce uno studio di consulenza informatica che genera 150.000 euro di ricavi e 80.000 euro di reddito imponibile. Ha intenzione di reinvestire circa 50.000 euro in attrezzature e assumere un collaboratore.

    Come si applica. Con 80.000 euro di reddito, la ditta individuale comporterebbe un’IRPEF pesante (aliquota marginale al 43%). La SRL paga l’IRES al 24% (19.200 €) e Caio può prelevare come compenso amministratore solo la parte necessaria alle sue spese personali, deducendola dalla base imponibile societaria: il compenso sarà tassato a IRPEF su di lui, ma la quota reinvestita in azienda sconta solo il 24%. Questo meccanismo riduce sensibilmente il carico fiscale complessivo rispetto alla ditta individuale con lo stesso reddito.

    In pratica

    • Quando si prevede di reinvestire una parte rilevante degli utili, la SRL può essere molto più efficiente della ditta individuale grazie all’aliquota IRES fissa al 24%.
    • Il compenso amministratore, deducibile dalla SRL per cassa (art. 95 c.5 TUIR), abbatte l’IRES societaria; il socio lo tassa a IRPEF solo sulla parte che preleva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SRL e ditta individuale?

    La ditta individuale è il titolare stesso: tutto il reddito è tassato con l’IRPEF progressiva (23-43%) direttamente in capo a lui. La SRL è una persona giuridica separata che paga l’IRES al 24%; solo quando gli utili escono come dividendo il socio paga un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.

    Quando conviene passare dalla ditta individuale alla SRL?

    In linea generale, quando il reddito netto supera stabilmente i 50.000-60.000 euro e si ha intenzione di reinvestire una parte degli utili in azienda. Con redditi più bassi i costi fissi della SRL (notaio, bilancio, commercialista) spesso non si ripagano.

    Nella SRL pago sempre sia l'IRES che il 26% sul dividendo?

    No. Il 26% si paga solo quando gli utili vengono effettivamente distribuiti come dividendo. Se li lasci in azienda o li reinvesti, paghi solo l’IRES del 24%. In alternativa, puoi prelevarli come compenso amministratore: è deducibile per la SRL ma tassato a IRPEF su di te.

    La ditta individuale mi espone a rischi patrimoniali maggiori?

    Sì. Il titolare di ditta individuale risponde delle obbligazioni dell’impresa con tutto il suo patrimonio personale (casa, conti, risparmi). Nella SRL invece la responsabilità del socio è limitata alle quote versate: il patrimonio personale è in linea di principio al riparo dai creditori sociali.

    Posso usare il regime forfettario con una SRL?

    No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche (ditte individuali e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro annui. Le società, comprese le SRL, ne sono escluse per legge.

    Quali sono i costi fissi di una SRL rispetto alla ditta individuale?

    La SRL richiede l’atto costitutivo davanti a un notaio, l’iscrizione al Registro Imprese, la tenuta della contabilità ordinaria, la redazione del bilancio annuale e spesso un commercialista dedicato. La ditta individuale ha costi di avvio minimi (iscrizione CCIAA) e, se in regime forfettario, quasi nessun adempimento contabile.

  • Art. 74 D.Lgs. 151/2001 – Assegno di maternità di base

    Art. 74 D.Lgs. 151/2001 – Assegno di maternità di base

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per ogni figlio nato, adottato o affidato, è concesso un assegno di maternità di base alle madri che non beneficiano dell’indennità di maternità di cui al presente testo unico ovvero che beneficiano di un’indennità di maternità di importo inferiore all’assegno di cui al presente articolo.

    2. L’assegno è corrisposto dal comune di residenza della madre e poi rimborsato dall’INPS.

    3. L’assegno è concesso a condizione che la famiglia abbia un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del lavoro.

  • Art. 73 D.Lgs. 151/2001 – Indennità per interruzione gravidanza professioniste

    Art. 73 D.Lgs. 151/2001 – Indennità per interruzione gravidanza professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gestazione, le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità limitatamente al periodo di congedo successivo alla data dell’evento.

  • Quadro RH 2026: redditi da partecipazione in società di persone

    In sintesi

    • Chi usa il quadro RH: soci di società di persone (snc, sas), collaboratori di imprese familiari, coniuge partecipante ad azienda coniugale, soci di società a ristretta base azionaria in regime di trasparenza ex art. 116 TUIR, e membri di GEIE.
    • Imputazione per trasparenza: il reddito (o la perdita) viene attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dal fatto che sia stato effettivamente incassato.
    • Azienda coniugale: al coniuge non titolare viene imputato il 50 per cento del reddito (o la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 c.c.).
    • Impresa familiare: i collaboratori partecipano agli utili ma non alle perdite. Se l’imprenditore è in regime forfettario, i collaboratori sono esonerati da dichiarazione e versamenti.
    • Concordato preventivo biennale (CPB): se la società ha aderito al CPB, il limite minimo di reddito di 2.000 euro è ripartito tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione.
    • Socio IAP agricolo: la quota di reddito fondiario non imponibile imputata da società agricole agevolate non può superare 12.500 euro complessivi.

    Come funziona la tassazione per trasparenza nel quadro RH

    Se fai parte di una società di persone (snc, sas, società semplice), di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale, non dichiari il reddito come se avessi uno stipendio: lo dichiari come ‘quota di partecipazione’. Il meccanismo si chiama tassazione per trasparenza, e significa che il reddito della società viene diviso tra i soci e ciascuno lo porta in dichiarazione nella propria quota, anche se quei soldi non sono stati distribuiti. Il quadro RH del Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025) serve esattamente a questo.

    La regola di base è semplice: la quota di reddito (o di perdita) imputata a ciascun socio è proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, e si considera ‘percepita’ alla data di chiusura del periodo d’imposta della società, non quando effettivamente i soldi arrivano in tasca. Questo significa che potresti dover pagare imposte su utili che la società ha prodotto ma non ha ancora distribuito.

    Il quadro RH si divide in quattro sezioni. La Sezione I riguarda i soci di società di persone ordinarie, imprese familiari e aziende coniugali. La Sezione II riguarda la trasparenza fiscale delle srl a ristretta base (art. 116 TUIR). La Sezione III serve per calcolare il reddito complessivo da partecipazione. La Sezione IV riepiloga ritenute, crediti e oneri detraibili imputati dalla società.

    Chi compila il quadro RH e con quale codice
    Tipo di partecipazione Codice colonna 2 Nota
    Società di persone, GEIE, impresa familiare in contabilità semplificata o ordinaria 1 Reddito d'impresa imputato per quota
    Associazione fra artisti e professionisti 2 Reddito di lavoro autonomo per quota
    Società semplice con reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS 3 Codice specifico per soc. semplici professionali
    Società semplice (altri casi) 4 Redditi vari imputati per quota
    Recesso, esclusione o liquidazione con eccedenza rispetto al prezzo di acquisto (impresa) 5 Caso speciale di exit
    Azienda coniugale non gestita in forma societaria 1 50% del reddito al coniuge non titolare

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio sono soci in una snc, con quote di partecipazione rispettivamente del 60% e del 40%. La snc chiude il 2025 con un reddito d’impresa di 80.000 euro. Tizio dichiara nel quadro RH una quota di 48.000 euro (80.000 × 60%), Caio dichiara 32.000 euro (80.000 × 40%). Entrambi inseriscono la quota nel rigo RH1, colonna 4, con il codice 1 in colonna 2. I 80.000 euro vengono tassati in capo ai soci anche se la snc non ha distribuito nulla.

    Documenti necessari

    • Prospetto riepilogativo rilasciato dalla società partecipata (con quote di reddito, ritenute, crediti e oneri)
    • Atto costitutivo o statuto della società (per verifica della quota di partecipazione agli utili)
    • Codice fiscale della società partecipata
    • Certificazione delle eventuali imposte pagate all’estero (per credito d’imposta, quadro CE)
    • Dichiarazione della società partecipata (Modello Redditi SP o SC) per verifica del reddito concordato CPB

    Collaboratore di impresa familiare: utile sì, perdita no

    Scenario. Sempronio collabora nell’impresa familiare del padre, titolare di un negozio di alimentari. L’impresa chiude il 2025 con un utile di 40.000 euro; Sempronio ha diritto al 25% degli utili secondo l’atto di famiglia. Sempronio si chiede se debba dichiarare anche lui qualcosa.

    Come si applica. Sì. Sempronio deve compilare il quadro RH e indicare la sua quota di reddito: 40.000 × 25% = 10.000 euro, codice 1 in colonna 2 del rigo RH1. Apponendo la sua firma nel frontespizio, attesta di aver prestato la propria attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Se invece l’impresa fosse in perdita, Sempronio non avrebbe nulla da indicare: i collaboratori familiari partecipano agli utili ma non alle perdite. Attenzione: se il padre avesse adottato il regime forfettario, Sempronio sarebbe esonerato dall’obbligo dichiarativo sulla propria quota, perché l’imposta è già stata versata interamente dal titolare.

    In pratica

    • L’impresa familiare produce utile 40.000 euro: il collaboratore indica la sua quota (25% = 10.000 euro) nel quadro RH.
    • L’impresa produce perdita: il collaboratore non compila il quadro RH (nessuna quota di perdita da dichiarare).
    • Se l’imprenditore è in regime forfettario, il collaboratore non ha né obblighi dichiarativi né di versamento sulla propria quota.

    Socio di srl trasparente: la sezione II del quadro RH

    Scenario. Caio possiede il 35% di una srl a ristretta base familiare che ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR. La srl chiude il 2025 con un reddito di 60.000 euro e ha già versato acconti IRES per 8.000 euro. Caio deve sapere come dichiara la sua quota.

    Come si applica. Caio compila la Sezione II del quadro RH (righi RH5-RH6). Indica il codice fiscale della srl in colonna 1 e la sua quota del 35% in colonna 3. Il reddito imputato è 60.000 × 35% = 21.000 euro (colonna 4). La quota degli acconti IRES versati dalla srl imputata a Caio va in colonna 14 del rigo RH5. Il reddito di 21.000 euro confluisce nel rigo RH7 e poi nel rigo RN1 del quadro RN, dove si somma agli altri suoi redditi IRPEF. Importante: le perdite pregresse maturate prima che la srl optasse per la trasparenza non possono essere usate da Caio per abbattere il reddito imputato dalla società.

    In pratica

    • Sezione II per la trasparenza srl ex art. 116 TUIR: il reddito è imputato in base alla quota di utili, non a quanto distribuito.
    • Gli acconti IRES già versati dalla srl vengono ‘girati’ al socio e scomputati dalla sua IRPEF.
    • Le perdite accumulate prima dell’opzione per la trasparenza restano in capo alla srl e non possono essere trasferite ai soci.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro RH anche se la società non mi ha distribuito niente?

    Sì. La tassazione per trasparenza funziona per competenza, non per cassa: il reddito viene imputato nel momento in cui la società lo produce (chiusura del periodo d’imposta), indipendentemente dalla distribuzione effettiva. Se la snc o l’impresa familiare ha prodotto un utile nel 2025, la tua quota va dichiarata nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026.

    Posso compensare la quota di perdita imputata dalla società con altri miei redditi?

    Dipende dal tipo di perdita e da come si è formata. Le perdite d’impresa del periodo corrente possono essere compensate con i redditi di impresa dello stesso periodo; l’eventuale eccedenza va riportata nel prospetto RS del Fascicolo 3. Le perdite maturate in periodi precedenti sono utilizzabili in misura limitata all’80 per cento del reddito (regola ordinaria) oppure in misura piena, se rientrano nei casi speciali dell’art. 84, comma 2, TUIR.

    Cosa succede se la società partecipata ha aderito al concordato preventivo biennale?

    Devi compilare colonne specifiche (dal 14 alla 16 nei righi RH1-RH4, oppure dal 15 al 17 nei righi RH5-RH6). Il limite minimo di reddito concordato di 2.000 euro viene ripartito tra i soci proporzionalmente alle quote di partecipazione. Il reddito da dichiarare non può essere inferiore alla tua quota del reddito concordato.

    Come funziona il quadro RH per l'azienda coniugale?

    Al coniuge non titolare va imputato il 50 per cento del reddito (o la diversa percentuale stabilita secondo l’art. 210 del Codice civile). Il coniuge compila il rigo RH1 con codice 1, indica il codice fiscale dell’azienda coniugale e riporta la propria quota di reddito in colonna 4.

    Il socio IAP (imprenditore agricolo professionale) ha limiti speciali?

    Sì. La quota di reddito fondiario non imponibile imputata da società agricole che fruiscono del regime agevolato per gli IAP non può superare complessivamente 12.500 euro. Se la somma delle quote agevolabili da più società eccede questo limite, il socio deve ridurre le quote non imponibili e aumentare corrispondentemente quelle imponibili nei righi RH1-RH4.

    Dove finisce il reddito del quadro RH nella dichiarazione?

    Il reddito da partecipazione in imprese (codice 1 nella colonna 2) confluisce nel rigo RH9 e poi nel quadro RN. Il reddito da associazioni fra artisti e professionisti va nel rigo RH17 e poi in RN1. Il reddito da società semplici va nel rigo RH18, colonna 1, e poi nel rigo RN1, colonna 5. Ciascuna tipologia ha quindi un percorso leggermente diverso verso il calcolo finale dell’IRPEF.

  • Art. 113 L. 633/1941

    Art. 113 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'espropriazione è disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

    Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

    Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 72 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per libere professioniste

    Art. 72 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni degli articoli 70 e 71 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e di affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale.

  • Art. 71 D.Lgs. 151/2001 – Domanda per l’indennità alle professioniste

    Art. 71 D.Lgs. 151/2001 – Domanda per l’indennità alle professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità di cui all’articolo 70 è corrisposta a domanda dell’interessata, presentata all’ente di previdenza competente entro il termine di centottanta giorni dal parto.

    2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

  • Art. 70 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità libere professioniste

    Art. 70 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle libere professioniste, iscritte a enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, è corrisposta un’indennità di maternità per due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa.

    2. L’indennità è erogata dall’ente di previdenza cui è iscritta la professionista.

    3. L’importo dell’indennità è determinato secondo i criteri stabiliti dai singoli enti di previdenza professionale.

  • Resto al lavoro con il bonus Maroni: di quanto aumenta lo stipendio netto? esempio

    In sintesi

    • L’aumento netto in busta paga corrisponde alla quota di contributi IVS normalmente a carico del lavoratore, che il datore cessa di trattenere.
    • L’incremento e’ assoggettato a IRPEF ordinaria progressiva: il beneficio netto effettivo dipende dall’aliquota marginale IRPEF del lavoratore.
    • Il comma 194 si applica ai lavoratori dipendenti (art. 2094 c.c.) che maturano i requisiti minimi entro il 31 dicembre 2026.
    • L’importo del bonus concorre alla base di calcolo del TFR per ogni mese lavorato in piu’ (art. 2120 c.c.), salvo diversa clausola contrattuale collettiva.
    • Ogni mese di lavoro aggiuntivo incrementa il montante contributivo datoriale e quindi la futura pensione, sebbene in misura che varia in base al sistema di calcolo applicabile.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) estende il bonus Maroni ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per la pensione entro il 31 dicembre 2026 (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011). L’incremento retributivo, pari alla quota IVS a carico del lavoratore, concorre al reddito IRPEF ordinario (art. 11 TUIR) e alla base del TFR (art. 2120 c.c.), salvo deroga contrattuale collettiva.

    Approfondimento normativo completo: Comma 194 LB26: bonus Maroni esteso ai lavoratori che maturano i.

    Bonus Maroni: come si traduce l'esonero IVS in piu' netto ogni mese

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) estende la misura del bonus Maroni – originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 31 dicembre 2026. In termini pratici, il lavoratore che sceglie di non andare in pensione ottiene ogni mese una busta paga piu’ alta perche’ la quota contributiva IVS normalmente a suo carico non viene piu’ trattenuta.

    E’ importante comprendere che l’incremento in busta paga non e’ una cifra fissa uguale per tutti: dipende dall’aliquota contributiva IVS applicabile al singolo lavoratore sulla propria retribuzione imponibile previdenziale. Poiche’ il comma 194 richiama le norme del TUIR (artt. 11 e 51) che inquadrano questo incremento come reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF progressiva, il netto effettivo che il lavoratore percepisce in piu’ e’ inferiore all’importo lordo dell’esonero, di un ammontare pari all’IRPEF dovuta sullo scaglione di reddito in cui si colloca l’incremento stesso.

    Sul piano del TFR, il comma 194 richiama l’articolo 2120 del Codice Civile, che disciplina la base di calcolo dell’indennita’ di fine rapporto. L’incremento retributivo derivante dall’esonero IVS entra nella base di computo del TFR per ogni mese di servizio aggiuntivo, a meno che il contratto collettivo nazionale applicabile non disponga diversamente. Questo elemento puo’ risultare rilevante per i lavoratori con molti anni di anzianita’, poiche’ aumenta l’accantonamento mensile.

    Cosa verificare prima di attivare il bonus Maroni

    • Accerta la data esatta in cui maturi (o hai maturato) i requisiti minimi per la pensione ai sensi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011: deve essere entro il 31 dicembre 2026.
    • Stima l’importo mensile lordo dell’esonero IVS sulla tua retribuzione: e’ la base dell’incremento in busta paga.
    • Calcola l’IRPEF marginale che si applica sull’incremento per stimare il netto effettivo aggiuntivo mensile.
    • Verifica con il tuo CCNL se e’ prevista una clausola che esclude l’incremento bonus Maroni dalla base di calcolo del TFR.
    • Confronta l’incremento netto mensile con la stima dell’assegno pensionistico mensile netto a cui rinunci: il pareggio dipende dalla tua aspettativa di vita e dal rendimento del montante contributivo aggiuntivo.

    Caso 1: Tizio, impiegato con retribuzione mensile lorda di 2.000 euro

    Scenario. Tizio ha 63 anni e matura i requisiti minimi per la pensione ad aprile 2026. Lavora come impiegato con una retribuzione mensile lorda di 2.000 euro. Sceglie di restare al lavoro con il bonus Maroni e vuole capire di quanto aumentera’ la busta paga ogni mese. L’aliquota IVS a carico del lavoratore nella sua categoria e’ quella ordinaria prevista dalla normativa previdenziale vigente per i lavoratori dipendenti.

    Come si legge in pratica. A partire da maggio 2026, il datore di lavoro di Tizio non trattiene piu’ la quota IVS a suo carico e la riconosce come incremento della retribuzione netta. L’importo lordo dell’incremento mensile corrisponde alla quota contributiva IVS applicabile alla retribuzione di 2.000 euro. Sull’incremento lordo il datore applica le ritenute IRPEF secondo lo scaglione di reddito di Tizio: il netto aggiuntivo effettivo e’ inferiore al lordo dell’esonero. Ogni mese lavorato in piu’ aumenta anche l’accantonamento TFR di Tizio, calcolato sull’incremento retributivo complessivo, nonche’ il montante contributivo per la quota a carico del datore.

    Riepilogo Caso 1

    • Retribuzione mensile lorda: 2.000 euro.
    • Incremento lordo: pari alla quota IVS a carico lavoratore sulla retribuzione.
    • Netto aggiuntivo: inferiore al lordo per effetto dell’IRPEF progressiva.
    • TFR: l’incremento concorre all’accantonamento mensile (art. 2120 c.c.).
    • Pensione rinunciata: da confrontare con il netto mensile aggiuntivo per valutare la convenienza.

    Caso 2: Caia, part-time con retribuzione mensile lorda di 1.200 euro

    Scenario. Caia, 64 anni, lavora part-time in un ufficio commerciale con una retribuzione mensile lorda di 1.200 euro. Matura i requisiti pensionistici minimi a settembre 2026 e decide di restare in servizio sino alla fine dell’anno per beneficiare del bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Da ottobre 2026 Caia beneficia dell’esonero dalla quota IVS a suo carico. L’incremento lordo mensile e’ proporzionalmente calibrato sulla retribuzione part-time di 1.200 euro. Dato il livello di reddito relativamente contenuto di Caia, l’aliquota IRPEF marginale sull’incremento e’ presumibilmente inferiore rispetto a lavoratori con redditi piu’ elevati, rendendo il netto aggiuntivo proporzionalmente interessante. Caia beneficia del bonus solo per tre mesi (ottobre-dicembre 2026), ma in questo periodo matura un incremento del montante contributivo datoriale e dell’accantonamento TFR.

    Riepilogo Caso 2

    • Retribuzione mensile lorda part-time: 1.200 euro.
    • Decorrenza bonus: ottobre 2026, per tre mesi nell’anno.
    • Incremento lordo: quota IVS sull’imponibile previdenziale di 1.200 euro.
    • IRPEF: aliquota marginale applicata all’incremento; netto aggiuntivo effettivo.
    • TFR e montante: incremento nelle ultime tre mensilita’ di accantonamento.

    Caso 3: Sempronio, quadro con retribuzione mensile lorda di 4.500 euro

    Scenario. Sempronio, 64 anni, e’ un quadro con retribuzione mensile lorda di 4.500 euro. Ha maturato i requisiti pensionistici minimi a gennaio 2026 e sceglie di restare in servizio per tutto il 2026 approfittando del bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Per Sempronio l’incremento lordo mensile e’ calcolato sulla quota IVS a suo carico sulla retribuzione di 4.500 euro: in valore assoluto e’ piu’ consistente rispetto ai casi precedenti. Tuttavia, l’IRPEF progressiva applicata sull’incremento e’ a un’aliquota marginale piu’ alta, riducendo il vantaggio netto effettivo in percentuale sull’incremento lordo. Su base annua, il totale dell’incremento netto va confrontato con l’assegno pensionistico annuo netto a cui Sempronio rinuncia per i 12 mesi di proroga (febbraio-dicembre 2026). L’effetto sul TFR e’ apprezzabile in valore assoluto per ogni mese lavorato in piu’.

    Riepilogo Caso 3

    • Retribuzione mensile lorda: 4.500 euro.
    • Decorrenza bonus: febbraio 2026 (requisiti maturati a gennaio 2026).
    • Incremento lordo annuo: quota IVS lavoratore per 11 mesi (feb-dic 2026).
    • IRPEF: aliquota marginale elevata; netto aggiuntivo proporzionalmente ridotto.
    • TFR: accantonamento aggiuntivo rilevante in valore assoluto per 11 mesi.

    Quando conviene una verifica

    Un consulente del lavoro o previdenziale puo’ stimare l’incremento netto mensile effettivo e confrontarlo con la pensione a cui rinunci. Calcola la convenienza con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il bonus Maroni aumenta la retribuzione lorda o netta?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 prevede che la quota contributiva IVS a carico del lavoratore, anziche’ essere trattenuta dal datore, venga riconosciuta come incremento della retribuzione netta mensile. Tecnicamente, la retribuzione lorda contrattuale non cambia: cambia il trattamento della quota contributiva, che in luogo di essere versata all’INPS viene corrisposta al lavoratore. Sull’importo cosi’ erogato si applicano le ritenute IRPEF ordinarie.

    Il bonus Maroni si applica anche ai lavoratori del settore pubblico?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 richiama il comma 286 della L. 197/2022 e i requisiti pensionistici minimi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011, senza limitare esplicitamente l’applicazione al solo settore privato. Le norme del TUIR richiamate (artt. 11 e 51) si riferiscono genericamente al reddito di lavoro dipendente ex art. 2094 c.c. L’ambito applicativo specifico ai dipendenti pubblici va tuttavia verificato con riferimento alla normativa di settore e alle circolari applicative degli enti competenti.

    L'incremento del bonus Maroni si riduce nei periodi di malattia?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 non disciplina esplicitamente i periodi di assenza per malattia. In linea generale, nei periodi di malattia indennizzati dall’INPS la retribuzione e’ parzialmente sostituita dall’indennita’ di malattia: l’imponibile previdenziale si riduce e, di conseguenza, anche la quota IVS a carico del lavoratore (e quindi l’incremento del bonus) si riduce proporzionalmente per i giorni di assenza. E’ opportuno verificare le specifiche modalita’ applicative con il proprio datore.

    Il bonus Maroni e' cumulabile con altri benefici previdenziali?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 non prevede esplicitamente incompatibilita’ con altri benefici, ma la questione della cumulabilita’ con eventuali agevolazioni specifiche va verificata caso per caso con riferimento alla normativa vigente e alle circolari INPS applicative. Il bonus Maroni, nella sua natura di esonero IVS a carico del lavoratore, e’ strutturalmente incompatibile con il godimento della prestazione pensionistica nel medesimo periodo.

    Ogni mese di lavoro in piu' con il bonus Maroni aumenta la futura pensione?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 prevede l’esonero dalla quota IVS a carico del lavoratore, ma non sospende il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Ne consegue che il montante contributivo continua ad aumentare per ogni mese lavorato in piu’ per la quota datoriale, mentre la quota a carico del lavoratore, esentata, non viene accreditata sul conto assicurativo individuale. L’effetto complessivo sulla futura pensione va stimato con l’ausilio di un consulente previdenziale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.