Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 82 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità lavoratrici autonome

    Art. 82 D.Lgs. 151/2001 – Oneri maternità lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dal trattamento economico di maternità delle lavoratrici autonome di cui al capo XI fanno carico alle rispettive gestioni previdenziali.

  • Redditi SC e SP 2026: termini di invio e versamento

    In sintesi

    • Invio telematico entro il 30 settembre 2026 (9° mese dalla chiusura dell’esercizio solare).
    • Saldo e primo acconto entro il 30 giugno 2026 (6° mese), oppure entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
    • Seconda rata di acconto entro il 30 novembre 2026 (11° mese).
    • Gli acconti si calcolano con il metodo storico (100% dell’imposta precedente) oppure con il metodo previsionale.
    • Prima rata acconto = 40% dell’acconto complessivo; seconda rata = 60%.
    • Se il bilancio è approvato oltre i 4 mesi dalla chiusura, il termine di versamento si sposta.

    Cosa sono il Modello Redditi SC e SP

    Il Modello Redditi SC riguarda le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, ecc.), mentre il Modello Redditi SP serve alle società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.). Entrambi vanno presentati ogni anno per comunicare all’Agenzia delle Entrate il reddito prodotto e calcolare le imposte dovute.

    Per chi ha l’esercizio che coincide con l’anno solare – chiusura al 31 dicembre 2025 – le scadenze del 2026 sono fisse e prevedibili. Conoscerle in anticipo permette di organizzare la liquidità aziendale senza incorrere in sanzioni.

    In questa guida trovi tutte le date, le regole per calcolare gli acconti e i casi in cui è possibile versare in ritardo applicando la maggiorazione dello 0,40%.

    Scadenze principali per esercizio solare (chiusura 31/12/2025)
    Adempimento Scadenza Note
    Saldo IRES + 1ª rata acconto 30 giugno 2026 6° mese dalla chiusura
    Saldo + 1ª rata acconto (proroga) 30 luglio 2026 Con maggiorazione 0,40%
    2ª rata acconto IRES 30 novembre 2026 11° mese dalla chiusura
    Invio telematico dichiarazione 30 settembre 2026 9° mese dalla chiusura

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL. Alfa SRL chiude l’esercizio al 31 dicembre 2025 e approva il bilancio nei termini ordinari. L’IRES dell’anno precedente era 10.000 euro. Acconto complessivo da versare: 10.000 euro (metodo storico, 100%). Prima rata (40%): 4.000 euro entro il 30 giugno 2026. Seconda rata (60%): 6.000 euro entro il 30 novembre 2026. Se Alfa SRL preferisce spostare il pagamento di giugno al 30 luglio, applica la maggiorazione dello 0,40%: il costo aggiuntivo sulla prima rata è 4.000 × 0,40% = 16 euro.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 (o Redditi SP 2026) con relative istruzioni
    • Bilancio approvato dall’assemblea e relativa delibera
    • Modello F24 per i versamenti di saldo e acconto
    • Calcolo dell’acconto IRES (storico o previsionale)
    • Ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione

    Caso 1 – Alfa SRL con approvazione del bilancio nei termini

    Scenario. Alfa SRL, esercizio solare, approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura (aprile 2026). L’imposta IRES dell’anno precedente è 20.000 euro.

    Come si applica. Il termine ordinario per saldo e primo acconto è il 30 giugno 2026. Alfa SRL versa il saldo IRES 2025 più la prima rata di acconto (40% × 20.000 = 8.000 euro) entro quella data. La seconda rata (60% × 20.000 = 12.000 euro) scade il 30 novembre 2026. La dichiarazione Redditi SC va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2026.

    In pratica

    • Saldo + prima rata (8.000 euro) entro il 30 giugno 2026.
    • Seconda rata (12.000 euro) entro il 30 novembre 2026.
    • Invio dichiarazione entro il 30 settembre 2026.

    Caso 2 – Alfa SRL sceglie di versare con la proroga di un mese

    Scenario. Alfa SRL ha bisogno di liquidità a giugno e decide di spostare il pagamento del saldo e della prima rata di acconto al mese successivo.

    Come si applica. La legge consente di versare entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per Alfa SRL con prima rata di acconto di 8.000 euro, la maggiorazione è 8.000 × 0,40% = 32 euro. Il pagamento totale da fare entro il 30 luglio 2026 è quindi 8.000 + 32 = 8.032 euro (a cui si somma il saldo IRES 2025 con la relativa maggiorazione). Non si tratta di una sanzione ma di un interesse legale minimo.

    In pratica

    • Versamento spostato al 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%.
    • La maggiorazione si calcola sull’intero importo versato in ritardo.
    • Nessuna sanzione: la proroga è prevista dalla legge.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Entro quando va inviato il Modello Redditi SC 2026?

    Per le società con esercizio solare (chiusura al 31 dicembre 2025), la dichiarazione va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2026, cioè entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura.

    Quando si paga l'IRES: saldo e acconto?

    Il saldo IRES 2025 e la prima rata di acconto si versano entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). La seconda rata di acconto scade il 30 novembre 2026.

    Quanto è la maggiorazione per versare un mese dopo?

    La maggiorazione è dello 0,40% sull’importo versato in ritardo. Si applica se si paga entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria di giugno.

    Come si calcola l'acconto IRES?

    Si può usare il metodo storico – versando il 100% dell’imposta dell’anno precedente – oppure il metodo previsionale, stimando l’imposta dell’anno in corso. La prima rata è il 40% dell’acconto complessivo, la seconda il 60%.

    Cosa succede se il bilancio viene approvato in ritardo?

    Se l’approvazione del bilancio slitta oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine di versamento si sposta di conseguenza. Le istruzioni del modello specificano la nuova scadenza applicabile.

    Il Modello Redditi SP ha le stesse scadenze del Modello Redditi SC?

    Sì, per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare valgono le stesse scadenze: versamenti entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione) e invio dichiarazione entro il 30 settembre 2026.

    Da leggere insieme

  • Art. 81 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno maternità lavori atipici

    Art. 81 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno maternità lavori atipici

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 fanno carico alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  • Art. 80 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno di maternità di base

    Art. 80 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno di maternità di base

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dell’assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 fanno carico al bilancio dello Stato, che rimborsa i relativi oneri all’INPS.

  • Art. 79 D.Lgs. 151/2001 – Oneri contributivi nel lavoro subordinato

    Art. 79 D.Lgs. 151/2001 – Oneri contributivi nel lavoro subordinato

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente testo unico per il settore del lavoro subordinato privato fanno carico alla gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ivi compreso l’onere derivante dagli sgravi contributivi di cui all’articolo 78.

  • Art. 78 D.Lgs. 151/2001 – Riduzione degli oneri di maternità

    Art. 78 D.Lgs. 151/2001 – Riduzione degli oneri di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo pari all’1 per cento della retribuzione imponibile, per un periodo di un anno dalla nascita del figlio, dall’adozione o dall’affidamento del minore.

  • Titoli di Stato e obbligazioni: imposta al 12,5% nel quadro RT

    In sintesi

    • Aliquota dimezzata al 12,5%: i titoli di Stato italiani ed equiparati (BTP, BOT, BTP Italia, CCT) sono tassati al 12,5% invece del 26% ordinario.
    • Meccanismo del 48,08%: in pratica non si cambia aliquota; si inserisce nel quadro RT solo il 48,08% del corrispettivo e del costo, poi si applica il 26% su quella base ridotta.
    • Quali titoli rientrano: titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 (titoli di Stato italiani) e obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella lista ministeriale del 4 settembre 1996 e successive modificazioni.
    • Anche le obbligazioni di enti territoriali esteri: dal decreto-legge n. 66 del 2014, rientrano nell’agevolazione anche le obbligazioni emesse da enti territoriali degli Stati inclusi nella lista.
    • Righi RT21 e RT22 della Sezione II-A: qui si riportano i corrispettivi e i costi già ridotti al 48,08% per le operazioni dal 1° luglio 2014.
    • Minusvalenze da titoli agevolati: se realizzi una perdita su questi titoli, per compensarla con plusvalenze al 26% puoi usarla solo al 48,08% del suo importo.

    Perché i titoli di Stato pagano meno tasse

    Non tutti i guadagni finanziari pagano la stessa imposta. Mentre su azioni, ETF e obbligazioni societarie si paga il 26%, sui titoli di Stato italiani (BTP, BOT, CCT, BTP Italia) e su alcune obbligazioni estere equiparate l’aliquota effettiva è del 12,5%. Questo vantaggio esiste per incentivare l’investimento nel debito pubblico e in strumenti considerati meno rischiosi.

    Dal punto di vista tecnico, il meccanismo non prevede un’aliquota separata del 12,5%. Funziona così: nel quadro RT inserisci solo il 48,08% del corrispettivo incassato e il 48,08% del costo di acquisto. Poi applichi l’aliquota ordinaria del 26% su quella base ridotta. Il risultato è equivalente ad applicare il 12,5% sull’importo pieno (26% x 48,08% = circa 12,5%).

    Questo metodo tecnico serve a mantenere un sistema unico di calcolo nel quadro RT, evitando aliquote diverse in sezioni diverse. In pratica, nei righi RT21 e RT22 della Sezione II-A del quadro RT inserisci già le cifre ridotte al 48,08%: non devi fare altri calcoli separati.

    Quali obbligazioni rientrano nell’agevolazione? I titoli di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 601 del 1973 (i titoli pubblici italiani) e le obbligazioni emesse da Stati esteri inclusi nella lista ministeriale del 4 settembre 1996 e successive modificazioni, comprese le obbligazioni emesse dagli enti territoriali di quegli Stati (come i bond emessi da regioni o comuni di Paesi EU con fiscalità normale).

    Confronto tra titoli al 12,5% e titoli al 26%
    Categoria Esempi tipici Base imponibile nel quadro RT Aliquota effettiva
    Titoli di Stato italiani (art. 31 DPR 601/1973) BTP, BOT, CCT, BTP Italia, CTZ 48,08% del corrispettivo e del costo 12,5%
    Obbligazioni di Stati esteri (lista min. 4/9/1996) Bond sovrani di paesi UE o OCSE in lista 48,08% del corrispettivo e del costo 12,5%
    Obbligazioni enti territoriali di detti Stati Bond di regioni o comuni di paesi in lista 48,08% del corrispettivo e del costo 12,5%
    Obbligazioni societarie (es. corporate bond) Bond Fiat, Enel, LVMH 100% del corrispettivo e del costo 26%
    Azioni, ETF, fondi comuni azionari Azioni Intesa, ETF S&P500 100% del corrispettivo e del costo 26%

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato BTP (titoli di Stato italiani) per 10.000 euro e li ha venduti nel 2025 per 11.000 euro, realizzando una plusvalenza di 1.000 euro. Invece di inserire 11.000 e 10.000 nel quadro RT, inserisce il 48,08%: corrispettivo 11.000 x 48,08% = 5.289 euro; costo 10.000 x 48,08% = 4.808 euro. Plusvalenza ridotta = 5.289 – 4.808 = 481 euro. Imposta = 481 x 26% = 125 euro. Questo corrisponde esattamente a 1.000 euro x 12,5% = 125 euro. Il risultato è identico, ma si ottiene con il meccanismo del 48,08% all’interno dell’aliquota ordinaria del 26%.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o nota di acquisto dei titoli di Stato con ISIN e prezzo
    • Nota di vendita o rimborso con corrispettivo incassato
    • Documentazione dell’intermediario che attesti la natura del titolo (per capire se rientra nell’agevolazione)
    • Certificazione delle minusvalenze da titoli agevolati rilasciata dall’intermediario (in regime amministrato)

    Caio vende BTP guadagnando sulla variazione di prezzo

    Scenario. Caio ha comprato 5 BTP sul mercato secondario al prezzo di 98 (valore nominale 100) pagando in tutto 9.800 euro, più 10 euro di commissioni. Li vende nel 2025 a 102, incassando 10.200 euro meno 10 euro di commissioni = 10.190 euro netti.

    Come si applica. Il costo fiscalmente riconosciuto è 9.800 + 10 = 9.810 euro. Il corrispettivo netto è 10.190 euro. Plusvalenza piena: 10.190 – 9.810 = 380 euro. Essendo BTP, si applica il 48,08%: base imponibile = 380 x 48,08% = 182,70 euro. Imposta = 182,70 x 26% = 47,50 euro. Se invece fossero state obbligazioni societarie, l’imposta sarebbe stata 380 x 26% = 98,80 euro: quasi il doppio.

    In pratica

    • L’agevolazione vale sulla variazione di prezzo (plusvalenza/minusvalenza), non sugli interessi cedolari che seguono regole diverse.
    • Per verificare se un titolo è agevolato, controlla l’ISIN: i BTP iniziano con ‘IT’ e sono facilmente riconoscibili. Per bond esteri verifica la lista ministeriale.
    • Anche i BTP Italia e i BTP Valore rientrano nell’agevolazione perché sono titoli emessi dallo Stato italiano.

    Sempronio perde su BTP e vuole compensare

    Scenario. Sempronio nel 2025 vende BTP in perdita di 2.000 euro (minusvalenza) e nello stesso anno guadagna 3.000 euro vendendo azioni (plusvalenza Sezione II-A).

    Come si applica. La minusvalenza da BTP (titoli al 12,5%) non si usa al 100% per compensare le plusvalenze al 26%. Le istruzioni stabiliscono che le minusvalenze realizzate in regime di tassazione al 12,50% sono deducibili per una quota pari al 48,08% del loro ammontare. Quindi: 2.000 x 48,08% = 961,60 euro compensabili. Plusvalenza netta tassabile: 3.000 – 961,60 = 2.038,40 euro. Imposta: 2.038,40 x 26% = 530 euro circa.

    In pratica

    • Le perdite su titoli agevolati al 12,5% valgono meno come ‘scudo’ rispetto alle perdite su titoli al 26%: puoi usarne solo il 48,08%.
    • Questo evita un’asimmetria: se i guadagni pagano solo il 12,5%, anche le perdite compensano in misura proporzionale.
    • Se hai solo perdite su BTP senza plusvalenze da compensare, le riporti nei quattro anni successivi, sempre al 48,08%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli interessi cedolari dei BTP pagano anch'essi il 12,5%?

    Sì, anche gli interessi (cedole) dei titoli di Stato italiani sono tassati al 12,5%, ma seguono regole diverse dalle plusvalenze: vengono tassati come redditi di capitale, non come redditi diversi, e in genere la banca li trattiene alla fonte. Non vanno nel quadro RT ma eventualmente nel quadro RM se non sono stati tassati alla fonte.

    Come faccio a sapere se un'obbligazione estera è agevolata al 12,5%?

    Deve essere emessa da uno Stato incluso nella lista del decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni. In pratica si tratta dei Paesi con cui l’Italia ha accordi di scambio di informazioni: la maggior parte dei Paesi UE e OCSE. Chiedi conferma al tuo intermediario.

    I fondi obbligazionari che investono in BTP godono dell'agevolazione?

    Non direttamente: i proventi dei fondi comuni (OICR) sono redditi di natura finanziaria tassati normalmente al 26%. Solo se il fondo distribuisce importi riferibili a titoli agevolati la quota corrispondente può essere ridotta al 48,08%. Il trattamento dipende dalla composizione del fondo e dalle comunicazioni dell’intermediario.

    I BTP comprati in asta primaria e tenuti fino a scadenza generano plusvalenze?

    No. Se il BTP viene rimborsato a scadenza alla pari (100), non c’è differenza tra corrispettivo e costo se hai pagato 100. Ma se hai acquistato sotto la pari (es. a 97) e vieni rimborsato a 100, c’è una plusvalenza di 3 punti percentuali tassata al 12,5%.

    Le obbligazioni emesse da Comuni italiani godono dell'agevolazione?

    No. L’agevolazione riguarda i titoli dello Stato italiano (emessi dal Ministero dell’Economia) e le obbligazioni di enti territoriali di Stati esteri in lista. Le obbligazioni di enti locali italiani (comuni, regioni) sono trattate come obbligazioni ordinarie al 26%.

    Se ho perso denaro su BTP posso usare la perdita contro i guadagni in borsa?

    Sì, ma solo parzialmente: la minusvalenza da BTP è deducibile contro plusvalenze al 26% solo per il 48,08% del suo importo, perché i BTP godono di un regime di favore e le perdite si proporzionano di conseguenza.

    Vedi anche: Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione e Plusvalenza cessione azienda.

  • Pensione a inizio 2027: il congelamento dei requisiti mi riguarda? esempio

    In sintesi

    • Dal 1° gennaio 2027 i requisiti pensionistici aumentano per speranza di vita di un solo mese
    • L’incremento ordinario (stabilito dal decreto direttoriale MEF-MLPS) si applicherà dal 2028
    • La norma riguarda tutti i requisiti di accesso al sistema pensionistico soggetti all’adeguamento
    • Per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti nel 2027 si applica anche il differimento TFS
    • Dal 2028 l’incremento torna alla misura piena stabilita dal decreto direttoriale

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 185 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che l’incremento dei requisiti pensionistici per speranza di vita decorrente dal 1° gennaio 2027 è applicato nella misura di un solo mese (anziché quella stabilita dal decreto direttoriale MEF-MLPS). Dal 1° gennaio 2028 torna invece il pieno incremento previsto da quel decreto.

    Approfondimento normativo completo: Comma 185 LB26: speranza di vita 2027 ridotta a un mese e TFS di.

    Cosa prevede il comma 185 sull'adeguamento dei requisiti pensionistici nel 2027

    Il sistema pensionistico italiano prevede che i requisiti di accesso – età e anzianità contributiva – vengano periodicamente adeguati all’aumento della speranza di vita. Questo meccanismo è governato dall’articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010, e i nuovi valori sono stabiliti con decreto direttoriale emanato di concerto dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Il comma 185 della legge di bilancio 2026 introduce una deroga temporanea: limitatamente all’anno 2027, l’incremento dei requisiti legato alla speranza di vita è applicato nella misura di un mese, indipendentemente da quanto stabilito dal decreto direttoriale. Chi matura i requisiti pensionistici nel corso del 2027 beneficia quindi di un aggravio ridotto rispetto a quello che sarebbe stato applicato secondo il meccanismo ordinario.

    Dal 1° gennaio 2028 il meccanismo ordinario riprende piena efficacia: torna ad applicarsi l’incremento nella misura stabilita dal decreto direttoriale, senza ulteriori deroghe. Il comma 185 è quindi una misura transitoria a favore di chi va in pensione nel 2027, che non modifica strutturalmente il sistema di adeguamento alla speranza di vita ma ne limita l’impatto per un solo anno.

    Come capire se il comma 185 si applica alla propria posizione

    • Verificare se si maturano i requisiti pensionistici nel corso dell’anno 2027
    • Accertare quale incremento per speranza di vita è stabilito dal decreto direttoriale MEF-MLPS vigente
    • Calcolare la differenza tra l’incremento ordinario e il solo mese previsto dal comma 185 per il 2027
    • Per i dipendenti pubblici: verificare l’applicabilità del differimento TFS ex comma 185, secondo periodo
    • Chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2028 non beneficia della deroga e subisce l’incremento pieno

    Caso 1: Tizio, lavoratore che raggiunge i requisiti nel 2027

    Scenario. Tizio ha 67 anni compiuti e matura nel 2027 i requisiti per la pensione di vecchiaia. Senza la deroga del comma 185, l’incremento per speranza di vita stabilito dal decreto direttoriale avrebbe posticipato il momento di accesso di più di un mese rispetto all’età ordinaria. Tizio vuole sapere di quanti mesi sono stati limitati i requisiti aggiuntivi per il 2027.

    Come si legge in pratica. Il comma 185 stabilisce che nel 2027 l’incremento per speranza di vita è applicato nella misura di un solo mese, indipendentemente da quanto stabilito dal decreto direttoriale. L’effetto concreto per Tizio è che il requisito aggiuntivo derivante dall’adeguamento alla speranza di vita è pari a un mese, anziché alla misura maggiore che sarebbe stata applicata senza la deroga. La norma non elimina l’incremento ma lo limita a un mese per tutto il 2027. Tizio deve verificare con il proprio patronato o l’INPS la data esatta di maturazione dei requisiti, poiché l’impatto dipende dalla sua posizione specifica (vecchiaia, anticipata o altro).

    Riepilogo Caso 1

    • Requisito: pensione di vecchiaia con adeguamento speranza di vita 2027
    • Incremento ordinario (decreto direttoriale): superiore a un mese (valore da verificare sul decreto)
    • Incremento applicato nel 2027 (comma 185 LB 2026): un mese
    • Effetto: aggravio ridotto rispetto all’incremento pieno per il solo anno 2027
    • Dal 2028: torna l’incremento pieno stabilito dal decreto direttoriale

    Caso 2: Caia, dipendente pubblica che matura i requisiti nel 2027

    Scenario. Caia è una dipendente di un’azienda sanitaria pubblica (D.Lgs. 165/2001) e matura nel 2027 i requisiti pensionistici come definiti dal primo periodo del comma 185. Si chiede se, oltre al vantaggio sull’incremento per speranza di vita, il comma 185 preveda qualcosa anche per il suo TFS.

    Come si legge in pratica. Il comma 185 dedica il secondo periodo proprio ai dipendenti pubblici che soddisfano nell’anno 2027 i requisiti del primo periodo. Per questi soggetti, le indennità di fine servizio sono corrisposte ‘al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse’ secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011. Caia non riceve il TFS immediatamente alla cessazione del rapporto: la liquidazione è differita secondo la disciplina ordinaria dell’art. 24 D.L. 201/2011, analogamente a quanto previsto dal comma 191 per chi accede all’APE sociale. Il comma 185 quindi, per i dipendenti pubblici che vanno in pensione nel 2027, combina la deroga sull’adeguamento alla speranza di vita con il differimento del TFS.

    Riepilogo Caso 2

    • Qualifica: dipendente azienda sanitaria pubblica – D.Lgs. 165/2001 applicabile
    • Requisiti maturati: nel 2027, come da primo periodo comma 185
    • Effetto sull’incremento requisiti: limitato a un mese per il 2027
    • TFS: differito al momento previsto dall’art. 24 D.L. 201/2011 (non all’uscita)
    • Esito: doppio effetto – requisiti agevolati per il 2027 e TFS differito secondo disciplina ordinaria

    Caso 3: Sempronio, lavoratore che matura i requisiti a gennaio 2028

    Scenario. Sempronio compirà 67 anni nel corso del 2027 ma matura i requisiti completi per la pensione (incluso l’adeguamento per speranza di vita) solo dal 1° gennaio 2028. Si chiede se la deroga del comma 185 si applica anche a lui.

    Come si legge in pratica. Il comma 185 specifica espressamente che la misura di un mese per l’adeguamento alla speranza di vita vale ‘limitatamente all’anno 2027‘. Dal 1° gennaio 2028 ‘il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale’ riprende a decorrere. Sempronio, che matura i requisiti nel 2028, non beneficia della deroga e si vede applicare l’incremento pieno stabilito dal decreto direttoriale. La deroga è strettamente temporale: riguarda chi matura i requisiti nel 2027, non chi li matura dopo. Sempronio dovrà attendere i requisiti completi comprensivi dell’incremento ordinario a decorrere dal 2028.

    Riepilogo Caso 3

    • Maturazione requisiti: dal 1° gennaio 2028 – fuori dalla finestra del comma 185
    • Incremento per speranza di vita applicato: quello pieno del decreto direttoriale
    • Deroga del comma 185: non applicabile – riservata ai soli requisiti maturati nel 2027
    • Eta’: 67 anni compiuti nel 2027 – ma i requisiti si completano nel 2028
    • Esito: nessun beneficio dalla deroga; si applica il regime ordinario dal 2028

    Quando conviene una verifica

    Un esperto calcola la tua finestra di accesso alla pensione nel 2027 e stima l’impatto dell’adeguamento per speranza di vita. Parla con un consulente previdenziale.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Di quanti mesi aumentano i requisiti pensionistici nel 2027?

    Il comma 185 stabilisce che l’incremento per speranza di vita decorrente dal 1° gennaio 2027 è applicato nella misura di un mese, indipendentemente dal valore stabilito dal decreto direttoriale del MEF di concerto con il MLPS. Per conoscere di quanti mesi l’incremento ordinario avrebbe superato questo valore, è necessario consultare il decreto direttoriale vigente. La norma non elimina l’adeguamento ma lo limita a un mese per il solo 2027.

    Il congelamento a un mese vale per tutti i tipi di pensione?

    Il comma 185 fa riferimento all’incremento dei requisiti ‘di accesso al sistema pensionistico’ senza distinguere tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata: in linea di principio la deroga si applica ai requisiti soggetti all’adeguamento alla speranza di vita previsto dal meccanismo del D.L. 78/2010. La verifica puntuale della tipologia di pensione interessata spetta all’INPS, che applicherà la norma in base alla posizione specifica.

    Dal 2028 i requisiti ripartono dall'incremento di un mese o da quello pieno?

    Dal 1° gennaio 2028 l’incremento torna nella misura stabilita dal decreto direttoriale del MEF di concerto con il MLPS, senza alcuna riduzione. Il comma 185 precisa espressamente che ‘fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028’. La deroga è quindi strettamente temporale e non modifica la misura degli incrementi successivi al 2027.

    Chi ha già maturato i requisiti nel 2026 è toccato dalla norma?

    No. Il comma 185 riguarda i requisiti che decorrono dal 1° gennaio 2027. Chi ha già maturato i requisiti pensionistici nel 2026 – e dunque ha già il diritto alla pensione – non è interessato dall’adeguamento del 2027. La norma opera in avanti: incide sulle condizioni di accesso per chi non ha ancora raggiunto i requisiti al 31 dicembre 2026.

    I dipendenti pubblici che vanno in pensione nel 2027 subiscono il differimento del TFS?

    Sì. Il secondo periodo del comma 185 stabilisce espressamente che i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ex D.Lgs. 165/2001 e il personale degli enti pubblici di ricerca che soddisfano nel 2027 i requisiti del primo periodo percepiscono il TFS ‘al momento in cui avrebbero maturato il diritto’ secondo le disposizioni dell’art. 24 del D.L. 201/2011. Il differimento è strutturalmente lo stesso previsto per chi accede all’APE sociale dal comma 191: la liquidazione non viene anticipata rispetto alla disciplina ordinaria.

    Vedi anche: Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, Requisiti pensione, Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti e L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga.

  • Guadagni da app su Play Store e App Store: come si dichiarano

    In sintesi

    • App sviluppata una tantum senza struttura organizzata: reddito diverso da attivita’ commerciale occasionale.
    • Attivita’ continuativa con aggiornamenti, nuovi titoli e rapporto stabile con gli store: obbligo di partita IVA.
    • Royalties e proventi da app sono considerati redditi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno se percepiti dall’autore.
    • Regime forfetario accessibile fino a 85.000 euro di compensi; imposta sostitutiva 15% (o 5% per i primi 4 anni).
    • Ritenuta sulle royalties: se prevista, spetta all’autore la riduzione forfetaria del 25% (40% per gli under 35).
    • Proventi da store esteri: potrebbero richiedere il quadro RW se accreditati su conti esteri non gestiti da intermediari italiani.

    Quando e come si tassano i guadagni da app

    Sviluppare un’app e pubblicarla su Google Play o App Store puo’ generare redditi in modi diversi: vendite dirette dell’app, acquisti in-app, abbonamenti o royalties sulle licenze. La categoria fiscale in cui ricadono questi guadagni dipende da come li ottieni e da quanto e’ strutturata la tua attivita’.

    Se hai creato un’app come progetto personale, in modo non ripetuto e senza una struttura organizzata, i proventi ricevuti dallo store sono redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Li dichiari nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) oppure nel quadro RL14 del Modello Redditi PF. Se invece l’attivita’ e’ continua – aggiorni l’app, sviluppi nuovi titoli, hai rapporti continuativi con gli store – il fisco la considera attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo abituale e devi aprire la partita IVA.

    C’e’ un’ulteriore ipotesi: se i guadagni derivano specificamente dalla cessione o dalla concessione in licenza dei diritti su un’opera dell’ingegno da te creata (l’app come opera software), potrebbero rientrare nella disciplina dei diritti d’autore. In quel caso, il trattamento e’ piu’ favorevole: spetta una riduzione forfetaria del 25% sull’imponibile (40% se hai meno di 35 anni). Le istruzioni al Modello 730 e al Modello Redditi PF 2026 classificano questi proventi nel quadro D3 codice 1 (730) o RL25 (Redditi PF).

    Guadagni da app: categoria fiscale per situazione
    Situazione Categoria fiscale Dove si dichiara
    App sviluppata occasionalmente, nessuna struttura Redditi diversi – attivita' commerciale occasionale 730 quadro D5 codice 1 / Redditi PF RL14
    Proventi da licenza / cessione diritti software (autore) Utilizzazione economica opere dell'ingegno 730 quadro D3 codice 1 / Redditi PF RL25 (riduzione 25%)
    Attivita' continuativa, piu' app, aggiornamenti costanti Reddito d'impresa o lavoro autonomo (partita IVA) Quadro RF/RG o RE (Fascicolo 3) / quadro LM forfetario
    Forfetario: compensi fino a 85.000 euro Imposta sostitutiva 15% (5% primi 4 anni) Quadro LM Sezione III Modello Redditi PF

    Esempio pratico

    • Tizio, programmatore dipendente, sviluppa nel tempo libero un’app di produttivita’ e la pubblica su App Store nel 2024. Nel 2025 incassa 4.800 euro da Apple. Non ha altre app e non aggiorna sistematicamente. I 4.800 euro sono redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale: Tizio li dichiara nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) e li somma al suo reddito complessivo, che viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie. Se invece Tizio avesse dichiarato i proventi come corrispettivi per la licenza d’uso del software da lui creato (diritto d’autore), avrebbe potuto applicare la riduzione forfetaria del 25%, dichiarando solo 3.600 euro come imponibile nel quadro D3 codice 1.

    Documenti necessari

    • Estratto conto della piattaforma (Apple / Google) con il dettaglio dei pagamenti ricevuti nel 2025
    • Contratto o termini di servizio con lo store (per qualificare il tipo di rapporto: vendita, licenza, royalty)
    • Eventuale certificazione del reddito se lo store ha applicato ritenute (es. withholding tax estera)
    • Fatture o documentazione delle spese inerenti la produzione del reddito (se in regime ordinario)
    • Codice fiscale o partita IVA dell’autore per la dichiarazione

    Caso 1 – Tizio: sviluppatore dipendente con un'app pubblicata

    Scenario. Tizio lavora come dipendente in un’azienda IT. Nel tempo libero ha sviluppato un gioco mobile e lo ha pubblicato su Google Play. Nel 2025 incassa 2.200 euro. Non ha mai aggiornato l’app, non ha altre pubblicazioni e non vuole aprire partita IVA.

    Come si applica. L’attivita’ di Tizio e’ occasionale: i 2.200 euro sono redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Tizio li dichiara nel quadro D5 del Modello 730 codice 1. Non puo’ dedurre spese generali, ma puo’ scomputare i costi specificatamente inerenti la produzione di quel reddito (es. licenze software usate per sviluppare il gioco) se riesce a documentarli. Il reddito si aggiunge al suo reddito complessivo e concorre alla formazione dell’IRPEF.

    In pratica

    • Tieni separata la documentazione dei proventi dallo store rispetto al tuo stipendio: sono redditi diversi e vanno dichiarati separatamente.
    • Se le entrate crescono e l’attivita’ diventa continuativa, valuta l’apertura della partita IVA prima che il fisco la contesti.
    • Google e Apple trattengono commissioni: l’importo da dichiarare e’ quello effettivamente percepito al netto delle commissioni della piattaforma.

    Caso 2 – Caio: sviluppatore freelance con piu' app e attivita' strutturata

    Scenario. Caio sviluppa app come attivita’ principale: ha 8 app pubblicate su vari store, le aggiorna regolarmente, investe in pubblicita’ e nel 2025 incassa 60.000 euro complessivi. Ha aperto partita IVA.

    Come si applica. Caio svolge attivita’ d’impresa o di lavoro autonomo abituale. Con compensi di 60.000 euro, ben al di sotto di 85.000 euro, puo’ applicare il regime forfetario (quadro LM Sezione III). Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del suo codice ATECO ai 60.000 euro di compensi. Per le attivita’ professionali e di sviluppo software il coefficiente tipico e’ del 78%. L’imposta sostitutiva e’ del 15%, o del 5% se e’ nei primi 4 anni di attivita’ e ne ricorrono i requisiti.

    In pratica

    • Nel forfetario non detrai le spese analitiche: il coefficiente di redditivita’ le ‘assorbe’ in modo forfetario.
    • Verifica il codice ATECO corretto per la tua attivita’: determina il coefficiente e quindi l’imponibile.
    • Se superi 85.000 euro di compensi in un anno esci dal forfetario per quell’anno; se superi 100.000 euro esci gia’ nell’anno stesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo usare il Modello 730 o il Modello Redditi PF per i guadagni da app?

    Se usi il Modello 730 puoi dichiarare i redditi da app occasionali nel quadro D5. Se hai partita IVA, sei in regime forfetario o hai redditi d’impresa devi usare il Modello Redditi PF (Fascicolo 3 per RE, RF, RG o LM).

    Posso scegliere di dichiarare i proventi come diritti d'autore invece che come attivita' commerciale?

    Dipende dalla natura del rapporto con lo store. Se cedi o licenzi i diritti sul software da te creato, la qualificazione come opera dell’ingegno e’ possibile. In quel caso applichi la riduzione del 25% (40% sotto i 35 anni) sull’imponibile. E’ opportuno farsi assistere da un professionista per scegliere la qualificazione corretta.

    Google e Apple mi pagano in dollari: come dichiaro?

    Converti in euro al cambio del giorno in cui incassi, oppure usa i cambi medi mensili pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Documenta il tasso di cambio applicato.

    Ho ricevuto una ritenuta alla fonte da Apple (withholding tax USA): come la recupero?

    La ritenuta alla fonte applicata da un soggetto estero puo’ essere portata in detrazione come credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, compilando il quadro CE del Modello Redditi PF (Fascicolo 3). Non e’ automaticamente rimborsabile nel Modello 730.

    Devo compilare il quadro RW se i pagamenti arrivano su un conto PayPal estero?

    Se il conto PayPal e’ intestato a un soggetto residente all’estero o e’ tecnicamente un conto estero, potresti avere obblighi di monitoraggio nel quadro RW. Se i fondi transitano su un conto italiano, l’obbligo decade. Verifica dove e’ registrata la tua utenza PayPal.

    Quando scatta l'obbligo di aprire la partita IVA per i guadagni da app?

    Non c’e’ una soglia di reddito automatica. L’obbligo scatta quando l’attivita’ diventa abituale e organizzata: pluralita’ di app, aggiornamenti continuativi, investimenti strutturati. Se il provento e’ davvero occasionale e non ripetuto, la partita IVA non e’ obbligatoria. In caso di dubbio, un professionista puo’ aiutarti a valutare la situazione concreta.

  • Art. 77 D.Lgs. 151/2001 – Vigilanza sull’applicazione del testo unico

    Art. 77 D.Lgs. 151/2001 – Vigilanza sull’applicazione del testo unico

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La vigilanza sull’applicazione del presente testo unico è affidata all’Ispettorato nazionale del lavoro e all’INPS, nei limiti delle rispettive attribuzioni.

  • Art. 76 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione per gli assegni di maternità

    Art. 76 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione per gli assegni di maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La domanda per l’assegno di maternità di cui agli articoli 74 e 75 è accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione economica della famiglia, il numero dei componenti il nucleo familiare e la data di nascita del bambino.

  • Art. 75 D.Lgs. 151/2001 – Assegno maternità lavori atipici e discontinui

    Art. 75 D.Lgs. 151/2001 – Assegno maternità lavori atipici e discontinui

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle madri lavoratrici che non abbiano diritto all’indennità di maternità di cui al presente testo unico, per essere in possesso dei requisiti contributtivi specifici, ovvero che abbiano diritto ad un’indennità di importo inferiore all’assegno, è corrisposto un assegno di maternità.

    2. L’assegno è concesso dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sei mesi dal parto.

    3. L’importo e le condizioni per la concessione dell’assegno sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.