Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 7 DPR 602/1973 – Versamento diretto mediante conti correnti postali

    Art. 7 DPR 602/1973 – Versamento diretto mediante conti correnti postali

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il versamento diretto puo’ essere effettuato in danaro sull’apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall’art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

    (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall’art. 3, comma 3 decreto-legge 15 settembre 1990 n. 261).

  • Art. 6 DPR 602/1973 – Distinta dei versamenti diretti

    Art. 6 DPR 602/1973 – Distinta dei versamenti diretti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il versamento diretto e’ ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.

    La distinta di versamento deve indicare le generalita’ del contribuente, domicilio fiscale, l’imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalita’ del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

    Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

    Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

    La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

    Il concessionario non puo’ rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreche’ nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma.

  • NFT e cripto-arte: tassazione e dichiarazione nel 730 2026

    In sintesi

    • Gli NFT sono cripto-attività ai fini fiscali: le plusvalenze da cessione rientrano nella Sezione V del quadro T del 730 (o Sezione V-A del quadro RT).
    • L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da NFT e’ del 26 per cento; per le cessioni dal 1° gennaio 2025 non esiste piu’ la soglia di esenzione di 2.000 euro.
    • La plusvalenza si calcola come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo di acquisto; se non hai documentazione del costo, il costo e’ zero.
    • Chi detiene NFT e cripto-arte attraverso portafogli o conti digitali deve compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale.
    • I proventi da detenzione di cripto-attività (royalty automatiche pagate in cripto, ecc.) sono tassati senza alcuna deduzione di costi.
    • In caso di permuta tra NFT, si usa come corrispettivo il valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta.

    NFT e cripto-arte: cosa dice il fisco

    Un NFT (Non-Fungible Token) e’ un token digitale unico registrato su blockchain che puo’ rappresentare un’opera d’arte digitale, un file musicale, un elemento di un videogioco o qualsiasi altro contenuto. Dal punto di vista fiscale italiano, gli NFT rientrano nella categoria delle cripto-attività e seguono le stesse regole.

    Quando vendi un NFT a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza tassata con un’imposta sostitutiva. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2025 (Modello Redditi PF 2026) stabiliscono che le plusvalenze da cripto-attività si calcolano come differenza tra il corrispettivo percepito, oppure il valore normale in caso di permuta, e il costo o il valore di acquisto. In mancanza di documentazione, il costo e’ pari a zero.

    Il trattamento e’ lo stesso per chi crea NFT e li vende (artisti digitali) e per chi li acquista come investimento. Entrambi devono dichiarare i guadagni nella Sezione V del quadro T del 730 o nella Sezione V-A del quadro RT del Modello Redditi PF. Chi tiene gli NFT in un wallet digitale deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale.

    NFT e cripto-arte: regole principali per il 2025
    Situazione Regola Aliquota / Obbligo
    Vendita NFT con guadagno (cessioni dal 1/1/2025) Nessuna soglia minima 26% sull'intera plusvalenza
    Vendita NFT con guadagno (cessioni fino al 31/12/2024) Tassata solo se eccede 2.000 euro nel periodo 26% sulla parte eccedente la soglia
    Permuta tra NFT Il corrispettivo e' il valore normale dell'NFT ceduto 26% sulla differenza valore normale – costo
    Costo di acquisto non documentato Il costo si considera pari a zero 26% sull'intero corrispettivo
    Monitoraggio fiscale (wallet, conto digitale) Obbligo indipendentemente dai guadagni Quadro W del 730 o Modello Redditi

    Esempio pratico

    • Tizio compra nel 2025 un NFT di cripto-arte per 0,5 ETH (valore in euro al momento dell’acquisto: 1.200 euro, documentato). Sei mesi dopo lo vende per 0,8 ETH (valore in euro al momento della vendita: 2.000 euro). Plusvalenza = 2.000 – 1.200 = 800 euro. Poiche’ la cessione e’ avvenuta nel 2025, non si applica piu’ la soglia dei 2.000 euro. Tizio deve dichiarare 800 euro nella Sezione V del quadro T del 730 e pagare 800 x 26% = 208 euro di imposta sostitutiva con F24 (codice tributo 1100). Deve anche indicare il wallet nel quadro W.

    Documenti necessari

    • Ricevuta o conferma di acquisto dell’NFT con data e valore in euro al momento dell’acquisto
    • Ricevuta di vendita o trasferimento dell’NFT con data e valore in euro al momento della cessione
    • Estratto del wallet digitale o dell’account sulla piattaforma NFT per il monitoraggio (quadro W)
    • Screenshot o export della piattaforma che mostri le transazioni dell’anno
    • In caso di permuta, documentazione del valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta

    Tizio artista digitale vende un NFT della propria opera

    Scenario. Tizio crea un’opera digitale e la mette in vendita come NFT su una piattaforma nel 2025. Vende l’NFT per l’equivalente di 3.000 euro. Il costo di creazione (software, hardware) non e’ deducibile ai fini della plusvalenza su cripto-attività.

    Come si applica. Dal punto di vista delle cripto-attività, il ‘costo’ da considerare e’ il costo o valore di acquisto dell’NFT come cripto-attività. Se Tizio ha creato l’NFT senza sostenere un costo documentato come acquisto di cripto, il costo potrebbe essere zero. La plusvalenza sarebbe quindi pari all’intero corrispettivo di 3.000 euro, tassata al 26% = 780 euro. Tizio compila la Sezione V del quadro T del 730 e il quadro W per il wallet.

    In pratica

    • Conserva tutto: date di creazione, valore delle cripto spese per il minting (se ci sono), e valore in euro al momento di ogni transazione.
    • I costi di produzione dell’opera artistica (hardware, software) non si deducono dalla plusvalenza cripto: quella e’ una regola diversa.

    Caio compra e rivende NFT come investimento

    Scenario. Caio acquista nel 2024 tre NFT per un costo totale documentato di 1.500 euro. Nel 2025 li rivende tutti per 4.000 euro.

    Come si applica. La plusvalenza e’ 4.000 – 1.500 = 2.500 euro. Le cessioni sono avvenute nel 2025, quindi non vale la soglia dei 2.000 euro: tutti i 2.500 euro sono imponibili. Imposta sostitutiva: 2.500 x 26% = 650 euro. Caio compila la Sezione V del quadro T indicando i corrispettivi (colonna 3 del rigo T41) e i costi (colonna 4). Deve conservare la documentazione degli acquisti del 2024 per dimostrare il costo di 1.500 euro.

    In pratica

    • Documenta sempre il costo di acquisto degli NFT, inclusa la data e il valore in euro al momento dell’acquisto: e’ la tua prova per ridurre la plusvalenza.
    • Se le cessioni fossero state nel 2024, la tassazione sarebbe scattata solo sulla parte eccedente i 2.000 euro; dal 2025 non c’e’ piu’ questa agevolazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli NFT si tassano come le altre cripto?

    Si’, gli NFT rientrano nella definizione di cripto-attività e seguono le stesse regole: plusvalenze da cessione nella Sezione V del quadro T del 730, imposta sostitutiva del 26%, monitoraggio nel quadro W.

    C'e' una soglia sotto cui non pago le tasse sugli NFT?

    Per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2025 non esiste piu’ alcuna soglia minima: anche una plusvalenza di pochi euro va dichiarata. Per le cessioni avvenute fino al 31 dicembre 2024 la soglia era di 2.000 euro nel periodo d’imposta.

    Cosa succede se scambio un NFT con un altro NFT senza usare soldi?

    La permuta (scambio) e’ fiscalmente rilevante: si considera come corrispettivo il valore normale dell’NFT ceduto al momento della permuta. Se quel valore supera il costo di acquisto, c’e’ una plusvalenza da dichiarare.

    Non ho lo scontrino di acquisto del mio NFT: cosa succede?

    Le istruzioni AdE stabiliscono che in mancanza di documentazione il costo si considera pari a zero. Cio’ significa che l’intero corrispettivo di vendita e’ tassabile come plusvalenza. Conviene conservare ogni prova di acquisto.

    Devo compilare il quadro W anche se il mio NFT non vale quasi niente?

    Si’, il quadro W (monitoraggio fiscale) e’ obbligatorio per chi detiene cripto-attività attraverso portafogli o conti digitali, indipendentemente dal valore. L’obbligo sussiste anche se nel corso dell’anno hai venduto tutto.

    Le perdite su NFT si possono usare per ridurre altri guadagni in borsa?

    No. Le minusvalenze da cripto-attività (Sezione V del quadro T) non si possono compensare con le plusvalenze delle altre sezioni (azioni, ETF, ecc.). Possono pero’ essere portate in deduzione dalle plusvalenze su cripto degli anni successivi, per un massimo di quattro anni.

  • Art. 5-bis DPR 602/1973 – Versamento ad ufficio incompetente

    Art. 5-bis DPR 602/1973 – Versamento ad ufficio incompetente

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali e’ prescritto il versamento ad una esattoria e’ valido, fermo restando il diritto dell’esattore competente all’attribuzione dell’aggio, il cui pagamento verra’ effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

    Il versamento diretto all’esattoria di imposte per le quali e’ prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria e’ valido. All’esattore che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.

    Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all’art. 93.

  • Art. 5 D.P.R. 602/1973 – Esattoria competente a ricevere il versamento diretto Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art (abrogato)

    Art. 5 D.P.R. 602/1973 – Esattoria competente a ricevere il versamento diretto Il versamento diretto di cui al primo comma dell’art

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    3 si esegue all’esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

    Il versamento eventualmente effettuato all’esattoria incompetente è valido salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 93.

    L’esattoria che ha ricevuto il versamento deve informare l’ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente

  • Podcast: come si dichiarano sponsor e donazioni

    In sintesi

    • Sponsorizzazioni occasionali: se hai poche collaborazioni sporadiche, sono redditi diversi da indicare nel quadro D5 (730) o RL15 (Redditi PF), codice ‘2’.
    • Sponsorizzazioni abituali: se hai contratti regolari con gli sponsor, e’ attivita’ d’impresa o lavoro autonomo abituale che richiede partita IVA.
    • Donazioni tramite piattaforme: i contributi liberi dei listener (es. Patreon, BuyMeACoffee, Ko-fi) sono trattati come compensi per contenuti, non come donazioni esenti.
    • Ritenuta 20%: gli sponsor italiani che pagano un privato senza partita IVA devono applicare la ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento.
    • Regime forfettario: con partita IVA e ricavi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente, imposta sostitutiva del 15 per cento (5 per cento nei primi 5 anni di attivita’).
    • Niente partita IVA per le prime esperienze: due o tre sponsorizzazioni isolate nell’anno restano nell’occasionale senza obbligo di aprire posizione fiscale.

    Podcast e fisco: come funziona la tassazione dei tuoi guadagni

    Hai iniziato a monetizzare il tuo podcast con sponsorizzazioni, messaggi di supporto dei listener o abbonamenti premium? Prima di tutto e’ importante capire come il fisco italiano classifica questi guadagni. Non esiste una categoria fiscale dedicata al ‘podcaster’: a seconda di come svolgi l’attivita’, i tuoi proventi possono rientrare tra i redditi diversi (se sei occasionale), tra i redditi da lavoro autonomo o d’impresa (se hai aperto partita IVA).

    La differenza pratica e’ enorme. Se sei occasionale, non hai obblighi IVA, non tieni una contabilita’ formale e dichiari i compensi in una sezione semplice del modello 730. Se invece hai contratti fissi con sponsor, pubblichi con cadenza regolare e stai costruendo un business, l’attivita’ e’ abituale: devi aprire partita IVA e scegliere il regime fiscale piu’ adatto.

    Un elemento spesso trascurato e’ la natura delle ‘donazioni’ dei listener. Quando un ascoltatore ti manda soldi su Ko-fi o Patreon in cambio di un episodio extra o di un accesso anticipato, non si tratta di una liberalita’ esente: e’ un corrispettivo per un servizio. Il fisco lo tratta come un compenso normale. Solo i contributi del tutto liberi, senza alcun corrispettivo, potrebbero in teoria avere una qualificazione diversa, ma nella pratica e’ difficile sostenere questa distinzione.

    Vediamo i due scenari principali, con esempi concreti e le istruzioni per compilare la dichiarazione dei redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

    Come si tassano i guadagni da podcast
    Tipo di provento Regime Quadro Aliquota
    Sponsorizzazione occasionale (pochi contratti, no continuita') Reddito diverso art. 67 TUIR D5 / RL15 codice '2' IRPEF progressiva 23%-43%
    Donazioni/abbonamenti piattaforme esterne (occasionale) Reddito diverso art. 67 TUIR D5 / RL15 codice '2' IRPEF progressiva 23%-43%
    Attivita' abituale, forfettario (ricavi <= 85.000 euro) Lavoro autonomo/impresa LM – Redditi PF Imposta sostitutiva 15% (5% primi 5 anni)
    Attivita' abituale, regime ordinario Lavoro autonomo/impresa RE o RF – Redditi PF IRPEF su reddito netto

    Esempio pratico

    • Caio ha un podcast di storia e nel 2025 ha stretto tre accordi di sponsorizzazione con altrettante aziende italiane, incassando complessivamente 4.800 euro lordi. Le aziende hanno applicato la ritenuta del 20 per cento (960 euro), quindi Caio ha effettivamente ricevuto 3.840 euro. Nel modello 730 Caio indica 4.800 euro nel rigo D5, colonna 2 (importo lordo), e 960 euro nella colonna 4 (ritenute). Caio puo’ dedurre le spese documentate in colonna 3 (es. acquisto microfono, abbonamento software di montaggio), ma soltanto fino a concorrenza dei 4.800 euro. L’importo netto concorre all’IRPEF insieme ai suoi altri redditi.

    Documenti necessari

    • Contratti o accordi scritti con gli sponsor (se presenti)
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dagli sponsor italiani che hanno applicato la ritenuta del 20 per cento
    • Report di pagamento dalle piattaforme (Ko-fi, Patreon, BuyMeACoffee, Anchor/Spotify per Creators)
    • Fatture o ricevute di prestazione occasionale emesse agli sponsor italiani
    • Scontrini e fatture delle spese inerenti (attrezzatura, hosting audio, software) da dedurre in regime ordinario

    Caso 1 – Tizio: tre sponsorizzazioni isolate, nessuna partita IVA

    Scenario. Tizio gestisce un podcast sportivo amatoriale. Nel 2025 ha ricevuto tre pagamenti da altrettanti sponsor locali: 800, 1.200 e 1.000 euro, per un totale di 3.000 euro lordi. Ogni sponsor ha applicato la ritenuta del 20 per cento. Non ha partita IVA e non ha un’attivita’ strutturata.

    Come si applica. I 3.000 euro sono redditi diversi da lavoro autonomo occasionale. Tizio compila il rigo D5 del modello 730: in colonna 1 indica il codice ‘2’, in colonna 2 indica 3.000 euro (lordo), in colonna 3 indica le eventuali spese documentate inerenti la produzione del podcast, in colonna 4 indica 600 euro di ritenute (20% di 3.000). Il reddito netto si somma agli altri redditi e viene tassato IRPEF. Le ritenute si scomputano dall’imposta dovuta.

    In pratica

    • Rigo D5, codice ‘2’, importo lordo 3.000 euro, ritenute 600 euro.
    • Le spese di produzione documentate si deducono in colonna 3 fino a concorrenza dei corrispettivi.
    • Nessun obbligo di partita IVA se l’attivita’ e’ sporadica e non organizzata.

    Caso 2 – Caio: podcast con sponsor fisso, apertura partita IVA forfettaria

    Scenario. Caio ha un podcast di tecnologia con oltre 5.000 ascoltatori. Nel 2024 ha avuto un contratto annuale con uno sponsor principale e incassato 28.000 euro. Nel 2025 rinnova il contratto e aggiunge altri sponsor. E’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali (coefficiente 78 per cento).

    Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale e organizzata: ha partita IVA e regime forfettario. Nel 2025 dichiarera’ i compensi nel quadro LM del modello Redditi PF. Il reddito imponibile e’ pari ai compensi lordi moltiplicati per il coefficiente 78 per cento. Da questo importo deduce i contributi previdenziali versati e applica l’aliquota del 15 per cento. Caio emette fattura agli sponsor e non subisce la ritenuta d’acconto in quanto contribuente forfettario (indica in fattura che non e’ soggetto a ritenuta).

    In pratica

    • Quadro LM, sezione III: imponibile = compensi x 78 per cento, imposta sostitutiva 15 per cento.
    • I forfettari non subiscono ritenute: lo comunicano allo sponsor inserendolo in fattura.
    • Se i ricavi 2025 superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa nell’anno stesso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le donazioni dei listener su Ko-fi sono davvero tassabili?

    In linea generale si’. Anche se vengono chiamate ‘donazioni’, i contributi dei listener in cambio di contenuti (episodi extra, accesso anticipato, ringraziamenti pubblici) sono corrispettivi per un servizio e rientrano tra i redditi da dichiarare.

    Uno sponsor straniero deve applicare la ritenuta italiana?

    No. La ritenuta del 20 per cento la applicano i sostituti d’imposta italiani. Un’azienda estera non ha questo obbligo: ti paga il lordo e sei tu a dover dichiarare il reddito integralmente nella dichiarazione italiana.

    Posso dedurre il costo del microfono e delle cuffie?

    Se sei in regime ordinario (partita IVA con regime non forfettario o occasionale con spese documentate), puoi dedurre le spese strettamente inerenti la produzione del podcast, fino a concorrenza dei compensi. In regime forfettario non si deducono le spese analitiche: il coefficiente di redditivita’ gia’ tiene conto dei costi in modo forfettario.

    Quando devo aprire partita IVA per il podcast?

    Quando l’attivita’ e’ svolta in modo abituale e organizzato, indipendentemente dall’importo guadagnato. Se hai contratti ripetuti con sponsor, pubblichi con cadenza regolare e costruisci un’audience strutturata, dovresti valutare l’apertura con un commercialista.

    Con il regime forfettario posso avere anche un lavoro dipendente?

    Si’, ma se nel 2025 o 2026 il reddito da lavoro dipendente supera 35.000 euro, non puoi accedere al regime forfettario per quell’anno. Questa soglia e’ stata elevata a 35.000 euro per gli anni 2025 e 2026.

    Dove trovo i dati dei pagamenti ricevuti dagli sponsor?

    Le societa’ sponsor italiane ti rilasciano la Certificazione Unica 2026 (causale M nel punto 1) entro il 31 marzo 2026. Le piattaforme estere forniscono un report di pagamento scaricabile dalla dashboard; conservalo come prova documentale.

  • Art. 4 D.P.R. 602/1973 – Acconti d’imposta (abrogato) (abrogato)

    Art. 4 D.P.R. 602/1973 – Acconti d’imposta (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    Acconti di imposta A titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell’imposta relativa all’imponibile dichiarato nell’anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.

    L’acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un’unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell’anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell’anno precedente.

    L’acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte, ovvero quando trattasi di prima dichiarazione

  • Art. 3-bis DPR 602/1973 – Versamento diretto dell’IRPEF

    Art. 3-bis DPR 602/1973 – Versamento diretto dell’IRPEF

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Nota: la disciplina del versamento diretto qui descritta (con gli importi originari in lire) è superata: dalla riforma della riscossione (D.Lgs. 46/1999) e con il versamento unificato tramite modello F24 (D.Lgs. 241/1997) queste modalità non si applicano più.

    Il versamento dell’Irpef, di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega puo’ essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L’azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l’indicazione dell’importo dell’ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l’impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo.

    Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille.

  • Art. 3 DPR 602/1973 – Riscossione mediante versamenti diretti

    Art. 3 DPR 602/1973 – Riscossione mediante versamenti diretti

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sono riscosse mediante versamento diretto al concessionario:

    1) le ritenute alla fonte effettuate, a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell’art. 29 del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo;

    2) (numero abrogato dall’art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976 n. 920);

    3) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute in base alla dichiarazione annuale;

    4) (numero abrogato dall’art. 1-bis, comma 1 decreto-legge 2 ottobre 1981 n. 546);

    5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

    6) l’imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facolta’ di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

    Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

    a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell’art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

    b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell’articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1);

    c) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonche’ l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, ad esclusione dell’imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto;

    d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all’art. 26, comma 1, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;

    e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all’art. 26, comma 2, del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;

    f) le ritenute sui redditi di cui all’articolo 26, commi 3, 3-bis e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari.

    g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all’art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d’imposta ancorche’ non corrisposti;

    h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’art. 1 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546;

    h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

  • Liquidazione di una società: come funziona la dichiarazione fiscale

    In sintesi

    • La messa in liquidazione spezza il periodo d’imposta: si chiude subito il periodo ante-liquidazione con una dichiarazione autonoma.
    • I periodi di liquidazione successivi hanno un reddito determinato in via provvisoria, che diventa definitivo solo con il bilancio finale.
    • Il conguaglio finale avviene quando il liquidatore deposita il bilancio finale di liquidazione.
    • Per le società di persone, se la liquidazione si protrae oltre certi esercizi, i redditi provvisori si considerano definitivi.
    • La disciplina è contenuta nell’art. 182 TUIR.
    • I soci di società di persone continuano a dichiarare i redditi per trasparenza anche durante la liquidazione.

    Come funziona la dichiarazione fiscale quando una società si mette in liquidazione

    Quando una società decide di chiudere i battenti – attraverso la procedura di liquidazione – le regole fiscali cambiano in modo significativo. Non si tratta solo di chiudere i libri contabili: la liquidazione genera obblighi dichiarativi specifici, disciplinati dall’art. 182 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

    Il principio fondamentale è che la messa in liquidazione spezza il normale periodo d’imposta. Dal momento in cui la società si mette formalmente in liquidazione – cioè dalla data in cui l’assemblea delibera lo scioglimento o si verifica la causa di scioglimento – si chiude il cosiddetto periodo ‘ante-liquidazione’. Questo periodo deve avere la propria dichiarazione dei redditi autonoma, da presentare entro i termini ordinari che decorrono dalla data di effetto.

    Dopo questo primo stacco, iniziano i periodi di liquidazione veri e propri. Qui le cose si complicano un po’: il reddito di ciascun anno di liquidazione è determinato in via provvisoria, cioè non è ancora definitivo. Diventa definitivo solo quando il liquidatore deposita il bilancio finale di liquidazione, che chiude l’intera procedura. A quel punto si effettua il conguaglio tra quanto era stato dichiarato provvisoriamente e ciò che risulta dal bilancio definitivo.

    Per le società di persone (come una SNC o una SAS) valgono regole analoghe, con una particolarità: se la liquidazione si protrae oltre un certo numero di esercizi, i redditi dichiarati in via provvisoria si considerano definitivi, senza attendere il bilancio finale. In ogni caso, durante la liquidazione i soci di una società di persone continuano a dichiarare i redditi per trasparenza, cioè ciascuno nella propria dichiarazione personale.

    Le fasi dichiarative nella liquidazione societaria (art. 182 TUIR)
    Fase Periodo Tipo di dichiarazione
    Ante-liquidazione Inizio anno → data di effetto liquidazione Dichiarazione autonoma ordinaria
    Liquidazione – periodi intermedi Ciascun anno durante la liquidazione Dichiarazione con reddito provvisorio
    Chiusura liquidazione Deposito bilancio finale Conguaglio: reddito diventa definitivo
    Società di persone (liquidazione lunga) Oltre certi esercizi Redditi provvisori diventano definitivi per legge

    Esempio pratico

    • Alfa SRL delibera la messa in liquidazione il 30 giugno 2025. Il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 è il periodo ante-liquidazione: la società deve presentare una dichiarazione autonoma per questi sei mesi. Dal 1° luglio 2025 inizia il primo periodo di liquidazione. Se il liquidatore deposita il bilancio finale nel 2027, i redditi dichiarati provvisoriamente per il 2025 (seconda metà) e per il 2026 saranno ricalcolati in via definitiva con il conguaglio. La società presenterà una dichiarazione di conguaglio entro i termini ordinari decorrenti dalla data di approvazione del bilancio finale.

    Documenti necessari

    • Verbale assembleare di delibera di scioglimento e messa in liquidazione
    • Bilanci di esercizio relativi a ciascun periodo di liquidazione
    • Bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea
    • Dichiarazioni dei redditi provvisorie di ciascun periodo intermedio
    • Dichiarazione di conguaglio finale (da presentare dopo il bilancio finale)
    • Visura camerale aggiornata con nomina del liquidatore

    Caso 1 – Alfa SRL: liquidazione breve (un solo esercizio)

    Scenario. Alfa SRL, che opera nel settore commerciale, delibera la messa in liquidazione il 1° aprile 2025. Il liquidatore riesce a chiudere tutte le pendenze e deposita il bilancio finale di liquidazione il 20 dicembre 2025.

    Come si applica. Si hanno due periodi: dal 1° gennaio al 31 marzo 2025 (ante-liquidazione) e dal 1° aprile al 20 dicembre 2025 (periodo di liquidazione). Poiché il bilancio finale viene approvato nello stesso anno, non c’è una fase di redditi ‘provvisori’ che si protrae nel tempo: il reddito del periodo di liquidazione diventa subito definitivo con il bilancio finale. Il liquidatore presenta due dichiarazioni distinte per i due sottoperiodi del 2025, entrambe entro i termini ordinari che decorrono dalla chiusura della liquidazione.

    In pratica

    • Due dichiarazioni autonome: una per il periodo ante-liquidazione, una per il periodo di liquidazione.
    • Se la liquidazione si chiude nello stesso anno, il reddito è subito definitivo.
    • I termini di presentazione decorrono dalla data di approvazione del bilancio finale.
    • Conserva il verbale assembleare di scioglimento con la data precisa di effetto.

    Caso 2 – Beta SNC: liquidazione pluriennale e redditi provvisori

    Scenario. Beta SNC, con due soci (Tizio e Caio), delibera la messa in liquidazione il 15 settembre 2025. La procedura si prolunga per tutto il 2026 e il bilancio finale viene depositato nel marzo 2027.

    Come si applica. Il periodo ante-liquidazione va dal 1° gennaio al 14 settembre 2025 e va dichiarato autonomamente. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 è il primo periodo di liquidazione: il reddito è provvisorio. Tutto il 2026 è un secondo periodo di liquidazione con reddito ancora provvisorio. Solo nel 2027, con il bilancio finale, i redditi diventano definitivi e si effettua il conguaglio. Durante tutti i periodi di liquidazione Tizio e Caio continuano a dichiarare i redditi pro-quota nella propria dichiarazione personale (tassazione per trasparenza delle società di persone).

    In pratica

    • In una liquidazione pluriennale i redditi intermedi sono provvisori: non è ancora il conto definitivo.
    • Il conguaglio finale avviene quando il liquidatore deposita il bilancio finale.
    • I soci di SNC/SAS continuano a dichiarare per trasparenza anche durante la liquidazione.
    • Tieni traccia di tutti i periodi: ogni anno di liquidazione ha la sua dichiarazione provvisoria.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa succede fiscalmente quando una società si mette in liquidazione?

    La messa in liquidazione chiude il periodo d’imposta ordinario. Dal momento della delibera di scioglimento si apre il periodo ante-liquidazione, che deve avere una propria dichiarazione autonoma. Iniziano poi i periodi di liquidazione con redditi determinati provvisoriamente.

    Quando il reddito della liquidazione diventa definitivo?

    Il reddito diventa definitivo con il bilancio finale di liquidazione approvato dall’assemblea. Prima di quel momento le dichiarazioni presentate durante la liquidazione hanno carattere provvisorio. Al termine si effettua un conguaglio.

    Quante dichiarazioni dei redditi deve presentare una società in liquidazione?

    Almeno due: una per il periodo ante-liquidazione e una per il periodo di liquidazione. Se la procedura dura più anni, ci sono dichiarazioni provvisorie per ogni anno, più la dichiarazione finale di conguaglio.

    Cosa cambia per una società di persone in liquidazione?

    Le regole di base sono analoghe, ma con una specificità: se la liquidazione si protrae oltre un certo numero di esercizi, i redditi che erano stati dichiarati provvisoriamente si considerano definitivi per legge, senza attendere il bilancio finale. I soci continuano a dichiarare per trasparenza.

    Entro quando va presentata la dichiarazione del periodo ante-liquidazione?

    Entro i termini ordinari che decorrono dalla data di effetto della messa in liquidazione (non dall’anno solare). È una dichiarazione autonoma rispetto a quella dell’esercizio precedente.

    Qual è la norma che regola la liquidazione fiscale?

    L’art. 182 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) disciplina la determinazione del reddito nei periodi di liquidazione, sia per le società di capitali che per le società di persone.

  • Articolo 83 TU Giustizia Tributaria: Udienza a distanza

    Art. 83 D.Lgs. 175/2024 – Udienza a distanza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori e i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 81 e 82 da remoto. La discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, ed è depositata in segreteria unitamente alla prova della notificazione. Nei casi di trattazione delle cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo dal quale si collegano i giudici, i difensori, le parti che si difendono personalmente e il personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

  • Art. 2 DPR 602/1973 – Riscossione per ritenuta diretta

    Art. 2 DPR 602/1973 – Riscossione per ritenuta diretta

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalita’ previste dalle norme sulla contabilita’ generale dello Stato.

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