Autore: Andrea Marton

  • Art. 39 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 39 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni

    Art. 40 ter T.U.IVA: Obbligo di conservazione delle informazioni

    Art. 40 ter T.U.IVA – Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento).(1)

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all’articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre, al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che si considerano effettuate nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea allo scopo di conseguire l’obiettivo di lottare contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore e’ localizzato in uno Stato membro dell’Unione europea e il beneficiario e’ localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

    2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica soltanto se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a piu’ di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario. Il numero di venticinque pagamenti per trimestre civile viene calcolato in relazione ai servizi di pagamento forniti dai prestatori dei servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo. Nel caso in cui il beneficiario possieda piu’ identificativi, il calcolo e’ effettuato per beneficiario.

    3. Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario. In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile, di cui al comma 2.

    4. La documentazione di cui al comma 1 e’ conservata per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell’anno civile corrispondente alla data del pagamento.”

    ________________________

    (1) Per le sanzioni vedi l’art. 2 del D. legislativo n. 153 del 18/10/2023.

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  • Art. 126 ter T.U.B.: Spese applicabili

    Art. 126 ter T.U.B.: Spese applicabili

    Art. 126 ter T.U.B. – Spese applicabili

    In vigore dal 22/02/2012 al 13/01/2018

    Modificato da: Decreto legislativo del 29/12/2011 n. 230 Articolo 2

    Soppresso dal 13/01/2018 da: Decreto legislativo del 15/12/2017 n. 218 Articolo 1

    “1. Il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge.

    2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o piu’ frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.”

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  • Art. 50 D.Lgs. 198/2006 – Misure a sostegno della flessibilità di orario

    Art. 50 D.Lgs. 198/2006 – Misure a sostegno della flessibilità di orario

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le misure a sostegno della flessibilità di orario, finalizzate a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, sono disciplinate dall’ articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

  • Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 Codice Civile: Obbligazioni

    Art. 38 c.c. – Obbligazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

  • Art. 281 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale

    Art. 281 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali . 45 56 60 64

    2. Quando l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di tale società controllante e delle società del gruppo, di cui all'articolo 210-ter, comma 2, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.

  • Art. 78 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione

    Art. 78 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.

    2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell’articolo 19, comma 2.

  • Art. 36-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Qualità dei dati)

    Art. 36-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Qualità dei dati)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.

    2. Nel caso in cui l'impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l'applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della migliore stima adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.

    3. L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti dall'esperienza.

    4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall'esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l'impresa effettua gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.

    ))

  • Buona fede soggettiva – Glossario giuridico

    Buona fede soggettiva: stato psicologico di chi ignora in modo incolpevole di ledere il diritto altrui o di agire senza titolo; rileva in particolare nel possesso e nell’acquisto dei beni (art. 1147 c.c.).

    Significato giuridico

    La buona fede soggettiva e la credenza, incolpevole e non imputabile a negligenza, di essere nel diritto di compiere un certo atto o di essere titolari di una certa situazione giuridica. L’art. 1147 c.c. la definisce come l’ignoranza di ledere l’altrui diritto nel momento dell’acquisto del possesso. L’ordinamento la premia in vari modi: il possessore in buona fede fa propri i frutti prodotti dalla cosa fino alla domanda giudiziale (art. 1148 c.c.); l’usucapione abbreviata degli immobili (10 anni invece di 20) richiede il buon titolo e la buona fede (art. 1159 c.c.); l’acquisto a non domino di beni mobili e valido se l’acquirente e in buona fede e ha ricevuto la cosa (art. 1153 c.c.). La buona fede si presume (art. 1147, comma 3, c.c.): chi vuole eccepirla deve dimostrare la mala fede.

    Esempio pratico

    Caio acquista un’automobile da un venditore che si presenta come proprietario, senza sapere che il veicolo era stato rubato a Tizio. Se Caio era in buona fede al momento dell’acquisto e ha ricevuto la consegna del mezzo, acquista la proprieta per effetto dell’art. 1153 c.c. (possesso vale titolo per i beni mobili), salva l’azione di risarcimento di Tizio nei confronti del ladro.

    Differenze con istituti simili

    La buona fede soggettiva si distingue dalla buona fede oggettiva (artt. 1175, 1375 c.c.): la seconda e una regola di comportamento imposta a tutti i soggetti del rapporto (agire con correttezza), la prima e uno stato mentale individuale. Si distingue dalla mala fede: il possessore in mala fede sa di non avere titolo e risponde di tutti i frutti percepiti e di quelli che avrebbe potuto percepire.

    Riferimenti normativi

    • art. 1147 c.c. – possessore in buona fede
    • art. 1148 c.c. – frutti del possessore in buona fede
    • art. 1153 c.c. – effetti del possesso di buona fede sui beni mobili
    • art. 1159 c.c. – usucapione abbreviata
  • Art. 9 D.Lgs. 159/2011 – Provvedimenti d’urgenza

    Art. 9 D.Lgs. 159/2011 – Provvedimenti d’urgenza

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

    2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall' articolo 275-bis del codice di procedura penale , previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni .

    2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.

  • Art. 125 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza al debito

    Art. 125 ter decies T.U.B.: Servizi di consulenza al debito

    Art. 125 ter decies T.U.B. – Servizi di consulenza al debito.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. I consumatori che incontrano o potrebbero incontrare difficolta’ nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo possono accedere ai servizi di consulenza sul debito di cui all’articolo 121, comma 1, lettera m-quater), erogati dalle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

    2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 120-quinquiesdecies e 125-decies, i finanziatori, altresi’, indirizzano i consumatori che incontrano difficolta’ nel rispettare gli impegni finanziari assunti nell’ambito dei contratti di credito di cui al capo I-bis del presente titolo e al presente capo ai servizi previsti dal comma 1.

    3. I servizi di consulenza sul debito sono forniti gratuitamente salvo l’eventuale pagamento di una commissione coerente con le finalita’ del servizio, secondo parametri pubblicati sul sito internet delle associazioni e fondazioni di cui al comma 1, in ogni caso limitata ai costi operativi effettivamente sostenuti e non gia’ finanziati con risorse pubbliche.

    4. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, puo’, con decreto, definire modalita’, termini e condizioni per l’erogazione dei medesimi servizi anche da parte dei seguenti soggetti:

    a) gli enti del terzo settore iscritti nel registro unico nazionale dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

    b) gli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito iscritti nell’elenco di cui all’articolo 13, commi 1-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;

    c) le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 del Codice del consumo;

    d) gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.”

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  • Art. 1048 Codice della Navigazione – Formazione dello stato attivo

    Art. 1048 Codice della Navigazione – Formazione dello stato attivo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l'istante e i creditori concorrenti, formà lo stato attivo . . . . L'avvenuto deposito dello stato attivo è comunicato all'istante e ai creditori mediante lettera raccomandata con avvito di ricevimento.