Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 20 DPR 602/1973 – Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita’ competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.
Attivita’ occasionale: redditi da dichiarare nel quadro D5 del modello 730 o RL15 del modello Redditi PF, codice ‘2’ (lavoro autonomo non esercitato abitualmente).
Attivita’ abituale: obbligo di partita IVA; si sceglie tra regime forfettario (soglia ricavi 85.000 euro anno precedente) o regime ordinario.
Soglia 100.000 euro: se nel corso dell’anno i ricavi superano 100.000 euro, il regime forfettario cessa nell’anno stesso con tassazione ordinaria per l’intero periodo.
Ritenuta 20%: i committenti italiani applicano la ritenuta a titolo di acconto del 20 per cento sulle prestazioni occasionali. Le piattaforme estere (es. Substack) non la applicano.
Regime forfettario: imposta sostitutiva del 15 per cento (o del 5 per cento per i primi 5 anni di nuova attivita’) applicata sul reddito imponibile forfettario.
Limite lavoro dipendente: per gli anni 2025 e 2026, chi ha anche un rapporto di lavoro dipendente non puo’ accedere al forfettario se il relativo reddito supera 35.000 euro.
Come funziona fiscalmente una newsletter a pagamento
Una newsletter a pagamento e’ un prodotto editoriale che vendi direttamente ai lettori tramite abbonamento mensile o annuale. Che tu usi Substack, Ghost, Beehiiv o qualsiasi altra piattaforma, il fisco italiano considera i proventi che ricevi come compensi per un servizio: vanno dichiarati come reddito.
Il punto di partenza e’ la distinzione tra occasionale e abituale. Se hai lanciato la newsletter da poco e hai una manciata di abbonati paganti, e’ plausibile che l’attivita’ sia ancora occasionale: non c’e’ bisogno di partita IVA e dichiari i proventi nel quadro D del modello 730 come redditi diversi. Se invece pubblichi con regolarita’, hai una lista crescente di abbonati e stai costruendo un flusso di reddito stabile, l’attivita’ e’ abituale e scatta l’obbligo di aprire la partita IVA.
Un aspetto pratico: Substack e le principali piattaforme di newsletter sono societa’ straniere. Non applicano la ritenuta fiscale italiana del 20 per cento che invece deve essere applicata dai committenti italiani sulle prestazioni occasionali. Questo significa che ricevi i pagamenti al lordo e sei tu a dover dichiarare l’intero importo. Conserva i report di pagamento scaricabili dalla piattaforma come prova.
Nelle sezioni che seguono trovi la tabella riepilogativa, i casi pratici di Tizio e Caio e le domande piu’ frequenti.
Caio ha una newsletter di economia lanciata a marzo 2025. A fine anno ha 180 abbonati paganti e ha incassato 6.480 euro tramite Substack (piattaforma estera, nessuna ritenuta italiana). Non ha partita IVA. Indica 6.480 euro nel rigo D5 del modello 730, colonna 1 codice ‘2’, colonna 2 importo 6.480 euro. Ha acquistato un’applicazione di grafica per le email (120 euro): la indica in colonna 3. Il reddito tassabile e’ 6.480 – 120 = 6.360 euro, che concorre all’IRPEF insieme agli altri suoi redditi. Se Caio avesse avuto partita IVA forfettaria con coefficiente 78%, il reddito imponibile sarebbe stato 6.480 x 78% = 5.054 euro e l’imposta sostitutiva 5.054 x 15% = 758 euro.
Documenti necessari
Report pagamenti dalla piattaforma (es. Substack Payments, Ghost dashboard) per ogni mese del 2025
Certificazione Unica 2026 se un committente italiano ha applicato la ritenuta del 20 per cento
Fatture o ricevute di prestazione occasionale eventualmente emesse a soggetti italiani
Scontrini e fatture delle spese inerenti la produzione della newsletter (strumenti, hosting, software)
Estratto conto bancario o PayPal che documenta i bonifici ricevuti dalla piattaforma
Caso 1 – Tizio: prima newsletter, pochi abbonati, nessuna partita IVA
Scenario. Tizio ha avviato a luglio 2025 una newsletter settimanale di fotografia su Substack. A dicembre conta 80 abbonati paganti e ha incassato 2.400 euro nell’anno. Non ha ancora strutturato l’attivita’ in modo professionale.
Come si applica. L’attivita’ e’ ancora occasionale. Tizio compila il rigo D5 del modello 730: codice ‘2’ in colonna 1, 2.400 euro in colonna 2 (lordo incassato da Substack), eventuali spese documentate in colonna 3 (es. abbonamento Canva 120 euro), nessuna ritenuta in colonna 4 perche’ Substack e’ una piattaforma estera. Il reddito netto (2.400 – 120 = 2.280 euro) si somma agli altri redditi IRPEF. Tizio non deve aprire partita IVA, ma se nel 2026 la newsletter diventa la sua principale fonte di reddito strutturata, dovra’ rivalutare la situazione.
Nessun obbligo di partita IVA finche’ l’attivita’ resta occasionale e non organizzata.
Conserva il report Substack come prova documentale del reddito percepito.
Caso 2 – Caio: newsletter consolidata, regime forfettario
Scenario. Caio gestisce da tre anni una newsletter professionale di marketing digitale. Nel 2024 ha incassato 38.000 euro da abbonati su Substack. E’ in regime forfettario con codice ATECO relativo ad attivita’ professionali, scientifiche e tecniche (coefficiente di redditivita’ 78 per cento). Nel 2025 continua la stessa attivita’.
Come si applica. Caio dichiara i compensi 2025 nel quadro LM del modello Redditi PF, sezione III. Indica i compensi lordi nel rigo LM22, colonna 3. Il reddito imponibile si calcola moltiplicando i compensi per il coefficiente 78 per cento. Da questo deduce i contributi previdenziali obbligatori versati (rigo LM35) e applica l’imposta sostitutiva del 15 per cento. Essendo forfettario, non applica l’IVA e non subisce ritenute d’acconto: lo indica nelle fatture emesse ai committenti italiani.
In pratica
Quadro LM sezione III: compensi x 78% = reddito lordo; reddito lordo meno contributi = base per il 15%.
I forfettari non applicano IVA e non subiscono ritenute d’acconto.
Se nel 2025 i ricavi superano 100.000 euro, il forfettario cessa nell’anno stesso e si tassa in modo ordinario per l’intero anno.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo dichiarare anche i rimborsi spese che mi passa la piattaforma?
Solo se si tratta di compensi effettivi. I rimborsi forfettari di spese non documentate sono normalmente trattati come compensi e vanno inclusi nel reddito. I rimborsi di spese analiticamente documentate e rimborsate a pie’ di lista possono avere trattamento diverso: in caso di dubbio consulta un commercialista.
Cosa succede se dimentico di dichiarare i guadagni da newsletter estera?
L’Agenzia delle Entrate puo’ ricevere informazioni sulle piattaforme estere che pagano soggetti italiani (scambio automatico di informazioni tra Paesi). Omettere redditi esteri e’ una violazione sanzionabile. E’ sempre preferibile dichiararli regolarmente.
Posso stare nell'occasionale per sempre?
No. Se l’attivita’ diventa abituale (pubblicazione regolare, abbonati paganti stabili, investimento in strumenti) il fisco puo’ contestare l’assenza di partita IVA. L’occasionalita’ ha un limite pratico legato alla ripetitivita’ e all’organizzazione dell’attivita’.
Con quanti abbonati devo aprire partita IVA?
Non esiste una soglia numerica. Conta la sistematicita’: anche 50 abbonati generano un obbligo di partita IVA se l’attivita’ e’ svolta in modo continuativo e organizzato.
Posso dedurre il costo dell'abbonamento alla piattaforma di newsletter?
In regime ordinario si, come spesa inerente la produzione del reddito. In regime forfettario no: il coefficiente di redditivita’ tiene gia’ conto dei costi in modo forfettario. In regime occasionale puoi dedurlo in colonna 3 del rigo D5 fino a concorrenza dei compensi.
Se ho anche un lavoro dipendente posso aprire partita IVA in forfettario?
Si’, a condizione che il reddito da lavoro dipendente non superi 35.000 euro. Per gli anni 2025 e 2026 questo limite e’ fissato a 35.000 euro dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF.
Art. 30 L. 184/1983 – Decreto di idoneità all’adozione internazionale
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.
3. Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.
4. Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3.
5. Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
Art. 19-bis DPR 602/1973 – Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione puo’ essere sospesa, per non piu’ di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze.
Il mining non organizzato genera redditi diversi tassabili nel periodo di imposta in cui li percepisci.
Il valore da dichiarare è quello della criptovaluta al momento in cui la ricevi, non quando la vendi.
Se il mining diventa attività organizzata (impresa), i redditi confluiscono nel reddito d’impresa con regime ordinario o forfetario.
Plusvalenze successive dalla vendita delle cripto minate si tassano come redditi diversi finanziari nel quadro RT: 26% per le cessioni fino al 31 dicembre 2025, 33% dal 1° gennaio 2026 (legge di bilancio 2026).
Monitoraggio RW: le cripto detenute vanno dichiarate nel quadro RW con imposta sul valore pari al 2 per mille annuo.
Costo di acquisto non documentato: secondo le istruzioni AdE, il costo è considerato pari a zero.
Come funziona la tassazione del mining per un privato
Il mining di criptovalute consiste nell’usare potenza di calcolo per validare transazioni sulla blockchain e ricevere in cambio nuove unità di criptovaluta. Per il fisco italiano, le criptovalute rientrano nella categoria delle ‘cripto-attività’, un termine introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 che raggruppa qualsiasi rappresentazione digitale di valore o diritti su una rete distribuita.
Se fai mining come privato, senza struttura d’impresa, i proventi che ricevi – cioè le cripto accreditate come ricompensa – sono considerati redditi tassabili nel momento in cui li percepisci. Il valore da prendere come riferimento è il valore normale della criptovaluta in quel preciso momento, non il prezzo a cui la venderai in futuro.
Se invece il mining è organizzato con strumenti professionali, dipendenti o struttura stabile, l’Agenzia delle Entrate può qualificarlo come attività d’impresa. In quel caso si applicano le regole del reddito d’impresa: quadro RF o RG nel Modello Redditi PF, oppure il regime forfetario se ne hai i requisiti. La distinzione tra le due situazioni dipende dal concreto modo in cui svolgi l’attività.
Mining criptovalute: regime fiscale a confronto
Situazione
Categoria fiscale
Aliquota / regime
Mining occasionale privato
Redditi diversi (art. 67 TUIR)
IRPEF ordinaria sul valore percepito
Successiva vendita delle cripto minate
Plusvalenze cripto (art. 67 c. 1 lett. c-sexies)
Imposta sostitutiva 26% fino al 2025; 33% dal 2026
Mining organizzato come impresa
Reddito d'impresa
IRPEF ordinaria o imposta sostitutiva forfetaria (15% o 5%)
Imposta sul valore cripto-attività detenute
Monitoraggio (quadro RW)
2 per mille annuo sul valore a fine anno
Esempio pratico
Tizio, privato, riceve 0,05 Bitcoin come ricompensa di mining il 10 marzo 2025. Il valore di mercato di Bitcoin in quella data è di 80.000 euro per unità, quindi Tizio percepisce un provento di 4.000 euro da dichiarare come reddito. Il 30 novembre 2025 vende quei 0,05 Bitcoin a 90.000 euro l’uno, incassando 4.500 euro. La plusvalenza è 4.500 – 4.000 = 500 euro: poiché le cessioni dal 1° gennaio 2025 non hanno soglia di esenzione, Tizio paga l’imposta sostitutiva del 26% su 500 euro, pari a 130 euro, da liquidare nel quadro RT del Modello Redditi PF.
Documenti necessari
Estratto conto o report della piattaforma di mining con date e importi dei proventi ricevuti
Valore di mercato della criptovaluta al momento di ogni accredito (da exchange o sito specializzato)
Report delle vendite successive con prezzi di acquisto (costo = valore al momento del mining) e prezzi di cessione
Estratto conto exchange per documentare le operazioni in euro
Eventuale perizia o documentazione per la rideterminazione del valore al 1° gennaio 2025
Caso 1 – Tizio: privato che mina saltuariamente da casa
Scenario. Tizio ha un computer potente e partecipa a un mining pool nel tempo libero. Nel 2025 ha ricevuto cripto per un valore complessivo di circa 3.000 euro al momento degli accrediti. Non ha aperto partita IVA.
Come si applica. I proventi da mining sono redditi che Tizio deve dichiarare. Poiché usa il Modello 730 solo per redditi di lavoro dipendente, in questo caso deve presentare il Modello Redditi PF e indicare i proventi nel quadro RL (altri redditi). Se in seguito vende le cripto ricevute, l’eventuale plusvalenza va nel quadro RT Sezione V-A con imposta sostitutiva del 26%.
In pratica
Documenta il valore delle cripto al momento di ogni accredito: è il tuo ‘costo di carico’ per la futura plusvalenza.
Se non hai documentazione del valore al momento dell’accredito, il costo fiscalmente riconosciuto è zero.
Dichiara anche le cripto ancora in portafoglio nel quadro RW e paga l’imposta del 2 per mille sul loro valore a fine 2025.
Caso 2 – Caio: mining con impianto dedicato e attività strutturata
Scenario. Caio ha acquistato 10 ASIC miner professionali, ha affittato uno spazio apposito e nel 2025 ha ricavato dall’attività circa 80.000 euro in criptovalute. Si interroga se aprire partita IVA.
Come si applica. Con un’attività di questa dimensione e struttura, l’Agenzia delle Entrate può qualificarla come reddito d’impresa. Caio dovrebbe aprire partita IVA. Se i ricavi non superano 85.000 euro, può accedere al regime forfetario: il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO ai compensi percepiti, e si paga un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi 4 anni di attività, se ne ricorrono i requisiti).
In pratica
Con struttura organizzata, apri partita IVA prima di superare i limiti: il regime forfetario può essere molto conveniente.
Nel forfetario, le cripto-attività sono ricavi: il loro valore al momento dell’incasso è la base per il calcolo del reddito.
Anche come imprenditore, il monitoraggio RW si applica se le cripto non sono custodite presso intermediari italiani.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo dichiarare il mining anche se non ho venduto le cripto?
Si. I proventi del mining sono tassabili nel momento in cui li ricevi, indipendentemente dal fatto che tu li venda subito o li tenga in portafoglio. Il valore da dichiarare è quello al momento dell’accredito.
Cosa succede se non ho il valore delle cripto al momento del mining?
Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, se non hai documentazione del costo di acquisto, il costo fiscalmente riconosciuto è pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita sarà tassata come plusvalenza.
La soglia di esenzione di 2.000 euro vale anche per il mining?
La soglia di 2.000 euro riguardava le plusvalenze da cessione di cripto-attività realizzate fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 non c’è soglia: qualsiasi plusvalenza è imponibile al 26%.
Devo compilare il quadro RW anche per le cripto da mining?
Si, se detieni cripto-attività al di fuori di un intermediario residente italiano che le gestisce in regime fiscale sostitutivo, devi compilare il quadro RW. L’imposta sul valore delle cripto-attività è pari al 2 per mille annuo sul valore a fine anno.
Posso rideterminare il valore delle cripto minate al 1° gennaio 2025?
Si. La legge n. 207 del 2024 consente di assumere come costo il valore al 1° gennaio 2025, pagando un’imposta sostitutiva dell’18% su quel valore. Questo può convenire per ‘congelare’ plusvalenze latenti a un’aliquota fissa.
Se faccio mining e poi faccio staking con le stesse cripto, come funziona?
Il mining genera un reddito al momento dell’accredito. Se poi metti in staking quelle cripto, gli eventuali proventi da staking sono a loro volta tassabili come redditi nel periodo in cui li percepisci, sempre al valore di mercato al momento dell’accredito.
Ogni genitore ha diritto al congedo parentale per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita (fino ai 12 anni, nei limiti complessivi di legge). Va richiesto al datore con preavviso e domandato all’INPS per l’indennità.
Scheda rapida
Quando si usa
Per astenersi dal lavoro e accudire il figlio
Forma
Scritta (modulo aziendale o lettera)
Invio consigliato
Domanda telematica INPS + comunicazione al datore
Riferimenti
Artt. 32 ss. D.Lgs. 151/2001
Cos’è e quando si usa
Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta a ciascun genitore, lavoratore dipendente, per la cura del bambino. Il D.Lgs. 151/2001 lo riconosce fino ai 12 anni del figlio, entro un limite complessivo tra i due genitori, con una parte indennizzata dall’INPS.
Il congedo va richiesto al datore con un preavviso (di norma cinque giorni, ridotto a due per i congedi su base giornaliera/oraria), salvo casi di oggettiva impossibilità. Per ottenere l’indennità occorre presentare anche la domanda telematica all’INPS. La lettera qui sotto serve per la comunicazione all’azienda.
Cosa deve contenere
Dati del genitore lavoratore e del datore
Dati del bambino (nome e data di nascita)
Periodo richiesto (date di inizio e fine) o modalità oraria
Riferimento alla domanda telematica all’INPS
Rispetto del preavviso previsto
Luogo, data e firma
Fac-simile: richiesta di congedo parentale
Fac-simile da compilare
[LUOGO], [DATA]
Spett.le [NOME AZIENDA / DATORE DI LAVORO]
Alla c.a. dell'Ufficio del Personale
Oggetto: richiesta di congedo parentale ai sensi del D.Lgs. 151/2001
Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], dipendente con qualifica di [QUALIFICA], genitore di [NOME DEL BAMBINO], nato/a il [DATA DI NASCITA],
CHIEDO
di fruire del congedo parentale per il periodo dal [DATA INIZIO] al [DATA FINE][oppure: in modalità oraria/giornaliera secondo il prospetto allegato], ai sensi degli artt. 32 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001.
Provvedo contestualmente a presentare la relativa domanda telematica all'INPS per l'indennità. Allego, se richiesta, la documentazione comprovante.
Rispetto il termine di preavviso previsto e resto a disposizione per concordare le modalità organizzative.
Distinti saluti.
[FIRMA]
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Presenta la domanda telematica all’INPS (con SPID o tramite patronato) prima dell’inizio del congedo: l’indennità non spetta per i periodi anteriori alla domanda. Consegna poi la richiesta al datore rispettando il preavviso e fatti rilasciare ricevuta.
Verifica la misura dell’indennità: alcuni mesi sono indennizzati in misura piena o maggiorata, altri in misura ridotta, secondo le regole vigenti e l’età del bambino. Programma i periodi con l’azienda per ridurre i disagi organizzativi.
Errori da evitare
Iniziare il congedo senza aver presentato la domanda INPS
Non rispettare il preavviso verso il datore
Confondere il congedo parentale con il congedo di maternità/paternità obbligatorio
Superare i limiti complessivi di durata tra i due genitori
Domande frequenti
Fino a che età del figlio posso chiedere il congedo parentale?
Fino al compimento dei 12 anni del bambino, entro i limiti complessivi di durata stabiliti dalla legge e ripartiti tra i genitori.
Il congedo parentale è pagato?
In parte. Alcuni mesi sono indennizzati dall’INPS in misura piena o maggiorata, altri in misura ridotta o non indennizzati, secondo le regole vigenti e l’età del bambino.
Quanto preavviso devo dare al datore?
Di norma cinque giorni, ridotti a due per il congedo su base giornaliera o oraria, salvo casi di oggettiva impossibilità. Controlla anche eventuali previsioni del CCNL.
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
Art. 19 DPR 602/1973 – Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1.1. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione: a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa puo’ essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo’ chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. A seguito della presentazione della richiesta e fino alla data dell’eventuale rigetto ovvero dell’eventuale decadenza: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e’ immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non puo’ essere nuovamente rateizzato.
4. Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione ed il relativo pagamento puo’ essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest'ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.
Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato.
Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Art. 18 D.P.R. 602/1973 – Ripartizione delle imposte in rate (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Art. 17 D.P.R. 602/1973 – Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’ articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’ articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio
Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)
Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.
In sintesi
Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.
Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
Riferimenti
Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL
Da dove nasce il potere disciplinare
Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.
La scala delle sanzioni disciplinari
Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.
Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
Sanzione
In che cosa consiste
Limite di legge
Rimprovero verbale
Richiamo orale per mancanze lievi
Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
Ammonizione (rimprovero scritto)
Richiamo formale messo agli atti
Richiede contestazione scritta e difesa
Multa
Trattenuta una tantum sulla retribuzione
Fino a 4 ore di retribuzione base
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione
Allontanamento temporaneo non retribuito
Fino a 10 giorni
Licenziamento disciplinare
Sanzione espulsiva per mancanze gravi
Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.
La procedura disciplinare passo per passo
L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.
1. Il codice disciplinare reso pubblico
Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.
2. La contestazione dell’addebito
Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.
3. Il diritto di difesa
Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.
4. La sanzione proporzionata
La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.
Come si impugna una sanzione
Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.
Casi pratici
Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
Caia — sospensione e recidiva
Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.
Domande frequenti
Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.
La contabilità semplificata è riservata alle imprese individuali e alle società di persone con ricavi entro le soglie di legge; applica il criterio di cassa.
La contabilità ordinaria è obbligatoria per tutte le società di capitali (SRL, SpA, ecc.) e per chi supera le soglie di ricavi; applica il criterio di competenza.
Con la contabilità semplificata non hai l’obbligo di tenere il libro giornale, il libro degli inventari e il bilancio d’esercizio formale.
Con la contabilità ordinaria i ricavi e i costi vanno imputati all’esercizio in cui si è verificato il fatto economico, indipendentemente dal pagamento.
Passare volontariamente alla contabilità ordinaria (pur avendo i requisiti per la semplificata) è sempre possibile, ma è una scelta vincolante per tre anni.
Il regime contabile influisce anche sulla determinazione del reddito fiscale: competenza vs cassa possono dare risultati molto diversi in anni con forti oscillazioni di incassi.
Quando puoi scegliere e quando non puoi
La contabilità non è solo un obbligo burocratico: il regime che adotti – semplificato o ordinario – determina come calcoli il tuo reddito imponibile, quali libri devi tenere e quanto ti costa la gestione amministrativa. Capire le differenze ti aiuta a fare scelte consapevoli e, dove hai davvero la libertà di scegliere, a ottimizzare la situazione.
La regola di base è semplice: le società di capitali (SRL, SpA, società cooperative) sono sempre e obbligatoriamente in contabilità ordinaria. Non c’è soglia di ricavi che permetta loro di passare alla semplificata. Per tutte le altre – ditte individuali e società di persone (SNC, SAS) – la scelta dipende dai ricavi dell’anno precedente.
La contabilità semplificata applica il cosiddetto ‘regime di cassa’: i ricavi si contano quando sono effettivamente incassati e i costi quando sono effettivamente pagati. La contabilità ordinaria applica invece il ‘principio di competenza’: un ricavo va imputato all’anno in cui hai consegnato il bene o ultimato la prestazione, anche se il cliente pagherà il prossimo anno.
Contabilità ordinaria vs semplificata: confronto testa a testa
Aspetto
Contabilità semplificata
Contabilità ordinaria
Chi può adottarla
Ditte individuali e società di persone con ricavi entro le soglie
Tutte le società di capitali (SRL, SpA); chi supera le soglie; chi sceglie volontariamente
Criterio di imputazione reddito
Cassa (incasso/pagamento effettivo)
Competenza (maturazione del diritto/obbligo)
Libri contabili obbligatori
Registro IVA acquisti/vendite (anche per cassa)
Libro giornale, libro inventari, mastri, registro IVA
Bilancio d'esercizio formale
Non obbligatorio
Obbligatorio (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa)
Costo di gestione stimato
Più basso (meno scritture)
Più alto (maggiore complessità)
Possibilità di scelta libera
Sì, entro le soglie (ma vincolante 3 anni se si opta per ordinaria)
Sempre per le società di capitali; per scelta volontaria
Esempio pratico
Esempio numerico. Tizio gestisce una ditta individuale nel settore servizi con ricavi annui di 300.000 euro. La soglia per la contabilità semplificata (servizi) è 400.000 euro, quindi Tizio potrebbe restare in semplificata.
A dicembre Tizio emette una fattura da 50.000 euro che il cliente paga il 15 gennaio dell’anno successivo.
In contabilità semplificata (cassa): i 50.000 euro non sono reddito del 2025 – lo diventano nel 2026, quando incassa. Tizio paga meno IRPEF nel 2025 e di più nel 2026.
In contabilità ordinaria (competenza): i 50.000 euro sono già ricavi del 2025, perché la prestazione è stata ultimata e la fattura emessa. Tizio paga IRPEF su questa somma nel 2025 anche se non ha ancora incassato. Di contro, ha un credito verso il cliente iscritto in bilancio.
In anni di crescita rapida, la cassa è vantaggiosa: tassa i ricavi quando arrivano i soldi. In anni di contrazione, la competenza può essere preferibile perché riconosce prima i costi. La scelta va fatta con il proprio commercialista valutando le prospettive pluriennali.
Documenti necessari
Registro IVA acquisti e registro IVA vendite (obbligatori in entrambi i regimi)
Libro giornale e libro degli inventari (solo contabilità ordinaria)
Bilancio d’esercizio con relazione (solo contabilità ordinaria e società di capitali)
Dichiarazione di opzione per la contabilità ordinaria se scelta volontariamente
Modello Redditi PF quadro RF (impresa in contabilità ordinaria) o RG (contabilità semplificata)
Registro dei beni ammortizzabili (entrambi i regimi, ma più dettagliato in ordinaria)
Caso 1 – Tizio: ditta individuale in semplificata, non conviene passare all'ordinaria
Scenario. Tizio gestisce uno studio di consulenza informatica come ditta individuale con ricavi di 180.000 euro l’anno (servizi). Potrebbe restare in contabilità semplificata, ma un collega gli ha detto che ‘l’ordinaria è più professionale’.
Come si applica. Per le imprese di servizi la soglia per la contabilità semplificata è 400.000 euro: Tizio è ben al di sotto. Passare volontariamente alla contabilità ordinaria significa sobbarcarsi libro giornale, libro inventari, bilancio formale e costi di consulenza contabile significativamente più alti. Il guadagno in termini di immagine professionale è marginale per una ditta individuale senza obbligo di pubblicazione del bilancio. Se i ricavi di Tizio sono abbastanza costanti nel tempo, la semplificata (con il regime di cassa) è la scelta economicamente razionale.
In pratica
La contabilità semplificata non è ‘meno seria’: è semplicemente adatta alle imprese di dimensioni contenute. Non incide sulla credibilità verso clienti o banche, che guardano al fatturato, non al tipo di registro.
Se hai forti oscillazioni stagionali negli incassi, il regime di cassa può essere vantaggioso: paghi le tasse sui ricavi nell’anno in cui li incassi davvero.
Optare volontariamente per la contabilità ordinaria ti vincola per tre anni: valuta attentamente prima di scegliere.
Caso 2 – Alfa SRL: ordinaria obbligatoria, nessuna alternativa
Scenario. Caio fonda Alfa SRL per svolgere la stessa attività di consulenza di Tizio. I ricavi previsti nel primo anno sono 80.000 euro, ben sotto qualsiasi soglia.
Come si applica. Alfa SRL è una società di capitali: la contabilità ordinaria è obbligatoria per legge, indipendentemente dal volume di ricavi. Non esiste una soglia che permetta a una SRL di adottare la contabilità semplificata. Caio dovrà tenere il libro giornale, il libro degli inventari, redigere il bilancio d’esercizio (anche se in forma abbreviata per le piccole imprese) e applicare il principio di competenza. Il costo di gestione contabile sarà strutturalmente più alto rispetto alla ditta individuale semplificata di Tizio. Questo è uno dei costi ‘nascosti’ dell’aprire una SRL che va messo in conto nella valutazione di convenienza.
In pratica
La SRL, anche con ricavi minimi, è sempre in contabilità ordinaria: è un obbligo di legge, non una scelta.
Il bilancio d’esercizio delle piccole SRL può essere redatto in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.), con minor dettaglio nella nota integrativa.
Il costo annuale del commercialista per una SRL in ordinaria è tipicamente superiore a quello di una ditta individuale in semplificata: tienilo in conto nel calcolo di convenienza complessivo.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quali sono le soglie di ricavi per la contabilità semplificata?
Le soglie sono fissate per legge: per le imprese che svolgono prestazioni di servizi il limite è 400.000 euro di ricavi annui; per le altre imprese (commercio, produzione) il limite è 700.000 euro. Se superi queste soglie nell’anno, sei obbligato all’ordinaria dall’anno successivo.
Una SRL può adottare la contabilità semplificata?
No. Le società di capitali (SRL, SpA, società in accomandita per azioni, società cooperative) sono sempre e obbligatoriamente in contabilità ordinaria, senza eccezioni legate ai ricavi.
Qual è la differenza pratica tra cassa e competenza?
Con il criterio di cassa il ricavo o il costo è del periodo in cui il denaro si muove (incasso o pagamento). Con la competenza è del periodo in cui si verifica il fatto economico (consegna del bene, ultimazione del servizio), anche se il pagamento avviene in un altro anno.
Posso scegliere di andare in contabilità ordinaria pur avendo ricavi bassi?
Sì, se sei una ditta individuale o una società di persone puoi optare volontariamente per la contabilità ordinaria. L’opzione è vincolante per tre anni e si esercita nel comportamento concludente (tenuta delle scritture ordinarie) o con apposita dichiarazione.
La contabilità semplificata influisce sulla deducibilità dei costi?
Non sull’elenco dei costi deducibili, ma sul momento in cui si deducono: in semplificata i costi sono deducibili quando pagati (cassa); in ordinaria quando di competenza dell’esercizio. Questo può creare differenze temporali significative, per esempio sui canoni d’affitto o sulle utenze.
Il regime contabile cambia l'IRPEF che pago?
Può cambiare il momento in cui la paghi. Se un incasso arriva a dicembre ma viene registrato a gennaio (in cassa), sposta l’imponibile all’anno successivo. In competenza, invece, quell’incasso è dell’esercizio in cui la prestazione è ultimata. In termini assoluti e su periodi pluriennali la differenza tende ad azzerarsi, ma anno per anno può essere rilevante.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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