Autore: Andrea Marton

  • Art. 36-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)

    Art. 36-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.

    2. 2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita; b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell'impresa; c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità; d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri; e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità; f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 45-ter, commi da 2 a 6; g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all'articolo 35-quater destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto; h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi; i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.

    3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa può fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.

    4. L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto disposto al comma 2, lettera h).

    5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso.

    6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.

    7. Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.

    8. L'aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies.

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  • CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet

    I termini di preavviso nel CCNL Fiavet variano significativamente in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio. Conoscerli è essenziale sia per il lavoratore che vuole dimettersi, sia per il datore che deve licenziare, per evitare di dover corrispondere l'indennità sostitutiva.

    In sintesi

    I termini di preavviso nel CCNL Fiavet vanno da 15 giorni (6°-7° livello, fino a 5 anni di anzianità) a 6 mesi (Quadri A e B con oltre 10 anni). Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese solare. Le stesse regole valgono sia per il licenziamento che per le dimissioni. Il preavviso non può coincidere con le ferie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Decorrenza preavviso
    Dal 1° o dal 16° del mese solare (art. 189 CCNL)

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Preavviso per livello e anzianità – CCNL Fiavet
    Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadro A e Quadro B 4 mesi 5 mesi 6 mesi
    1° livello 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    2° e 3° livello 1 mese 45 giorni 2 mesi
    4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6° Super, 6° e 7° livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    I termini valgono identicamente per licenziamento e dimissioni. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° del mese solare. Non può coincidere con il periodo di ferie salvo accordo tra le parti.

    Come funziona la decorrenza dal 1° o 16° del mese

    Il CCNL stabilisce che il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese solare successivo alla comunicazione del recesso. In pratica:

    • Se il licenziamento o le dimissioni vengono comunicati tra il 1° e il 15 del mese, il preavviso parte dal 16° giorno dello stesso mese.
    • Se la comunicazione avviene tra il 16 e il 31 del mese, il preavviso parte dal 1° del mese successivo.

    Questo meccanismo garantisce che la cessazione del rapporto avvenga sempre a metà o a fine mese, facilitando la gestione amministrativa delle retribuzioni e degli adempimenti previdenziali.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    La parte che recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non prestato. L'indennità include tutti gli elementi della retribuzione ordinaria mensile (minimo tabellare, superminimo, ratei di tredicesima e quattordicesima).

    Casistiche principali:

    • Datore di lavoro che non fa lavorare il preavviso: corrisponde l'indennità sostitutiva. In questo caso il rapporto cessa immediatamente senza che il lavoratore presti servizio.
    • Lavoratore che si dimette senza preavviso: deve corrispondere al datore l'indennità sostitutiva per il periodo di preavviso non prestato. Il datore può scalarla dalle ultime spettanze.
    • Accordo reciproco: le parti possono concordare una diversa durata del preavviso (più breve o rinuncia totale) senza conseguenze economiche.

    Preavviso e malattia: rapporto tra i due istituti

    Un tema pratico rilevante riguarda l'interazione tra malattia e preavviso:

    • Se il lavoratore si ammala durante il preavviso, il preavviso si sospende per la durata della malattia nei limiti del comporto. Il rapporto non cessa alla scadenza originaria del preavviso: riprende al rientro dalla malattia e prosegue per il periodo residuo.
    • Se il datore licenzia un lavoratore in malattia: la lettera di licenziamento può essere comunicata, ma il preavviso non decorre (o, se decorre, si sospende) durante la malattia. Il lavoratore deve comunque essere in regola con la certificazione medica.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni al 4° livello con 7 anni di anzianità
    Tizio lavora da 7 anni e si dimette comunicando la volontà il 20 marzo. Il preavviso per il suo livello (4°, 5-10 anni di anzianità) è di 30 giorni. Decorrendo dal 1° aprile, il rapporto cessa il 30 aprile. Tizio deve lavorare regolarmente in quel mese, salvo che il datore non lo esonerati pagando l'indennità sostitutiva.
    Caia – Licenziamento di Quadro B con 12 anni
    Caia è Quadro B con 12 anni di anzianità. Il datore comunica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 5 maggio. Il preavviso decorre dal 16 maggio (seconda metà del mese) per 6 mesi: il rapporto cessa il 16 novembre. Il datore preferisce liberarla subito: paga l'indennità sostitutiva pari a 6 mensilità di retribuzione.
    Sempronio – Malattia durante il preavviso
    Sempronio, al 2° livello con 8 anni di anzianità, si dimette il 10 giugno. Il preavviso di 45 giorni decorre dal 16 giugno, con scadenza il 31 luglio. Il 20 giugno si ammala per 10 giorni. Il preavviso si sospende e riprende al rientro: la scadenza slitta al 10 agosto. Il datore dovrà corrispondere la retribuzione fino al nuovo termine, inclusa l'integrazione malattia per i giorni di sospensione.

    Domande frequenti

    Quanto dura il preavviso al 4° livello nel CCNL Fiavet?
    Al 4° e 5° livello: 20 giorni fino a 5 anni di anzianità, 30 giorni da 5 a 10 anni, 45 giorni oltre i 10 anni. La decorrenza è dal 1° o dal 16° del mese.
    Il preavviso vale anche per le dimissioni?
    Sì, le stesse regole valgono per dimissioni e licenziamento. Il lavoratore che si dimette senza rispettare il preavviso deve corrispondere al datore l'indennità sostitutiva.
    Cosa succede se mi ammalo durante il preavviso?
    La malattia sospende il preavviso: esso riprende a decorrere dal rientro in servizio. La scadenza del rapporto si posticipa di tanti giorni quanti dura la sospensione per malattia.
    Il preavviso può coincidere con le ferie?
    No. Il preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, salvo accordo espresso delle parti. Se il lavoratore è in ferie quando riceve la comunicazione, il preavviso decorre dal suo rientro.
    Cosa comprende l'indennità sostitutiva del preavviso?
    L'indennità sostitutiva è pari alla retribuzione mensile ordinaria per i mesi (o giorni) di preavviso non prestato. Include minimo tabellare, superminimo e ratei di tredicesima e quattordicesima per il periodo di preavviso.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 18 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

    Art. 18 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all' IVASS .

    2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall' IVASS .

  • Art. 1011 Codice della Navigazione – Danni coperti

    Art. 1011 Codice della Navigazione – Danni coperti

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'assicuratore risponde dei danni subiti dai terzi sulla superficie, anche in seguito ad urto, entro i limiti e nella misura fissati negli articoli 965 e 971 .

  • Art. 118 Reg. (UE) 2023/1114 – Comitato per le cripto-attività dell’ABE

    Art. 118 Reg. (UE) 2023/1114 – Comitato per le cripto-attività dell’ABE

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. L’ABE istituisce un comitato interno permanente a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1093/2010, incaricato di elaborare le decisioni dell’ABE che devono essere adottate conformemente all’articolo 44 del citato regolamento, comprese le decisioni relative ai compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento.

    2. Il comitato per le cripto-attività può inoltre elaborare decisioni in relazione ai progetti di norme tecniche di regolamentazione e ai progetti di norme tecniche di attuazione concernenti i compiti di vigilanza conferiti all’ABE dal presente regolamento.

    3. L’ABE garantisce che il comitato per le cripto-attività svolga unicamente le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 e ogni altro compito necessario allo svolgimento delle sue attività connesse alle cripto-attività.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: orario di lavoro e straordinari

    L’orario ordinario degli impiegati agricoli è fissato in 39 ore settimanali. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 disciplina le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo, le modalità di calcolo della paga oraria e i limiti legali da rispettare.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa l’orario ordinario in 39 ore settimanali. Lo straordinario ordinario è maggiorato del 30%; il lavoro notturno del 50%; il festivo del 50%; lo straordinario notturno festivo del 65%. La paga oraria si calcola dividendo il minimo mensile per 169.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Orario ordinario
    39 ore settimanali
    Divisore orario
    169 (per paga oraria da mensile)

    Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

    Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Tipologia di prestazione Maggiorazione sulla paga oraria ordinaria
    Lavoro straordinario ordinario (diurno feriale) + 30%
    Lavoro notturno (ordinario) + 50%
    Lavoro festivo + 50%
    Lavoro straordinario festivo diurno + 60%
    Lavoro straordinario notturno (feriale) + 50%
    Lavoro straordinario notturno festivo + 65%

    Nota: Le maggiorazioni si applicano sulla paga oraria base (minimo mensile ÷ 169). In caso di contratti aziendali o accordi individuali che prevedano una retribuzione onnicomprensiva, è necessario verificare che i minimi CCNL siano rispettati anche per le componenti variabili.

    L’orario ordinario di 39 ore settimanali

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri fissa in 39 ore settimanali la durata ordinaria dell’orario di lavoro. Questo è inferiore al limite di 40 ore previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (attuazione della direttiva europea 2003/88/CE), che si applica come tetto legale massimo in assenza di accordi collettivi di deroga.

    La distribuzione settimanale delle 39 ore è rimessa all’organizzazione aziendale: nella pratica più comune sono 7 ore e 48 minuti al giorno su cinque giorni lavorativi (lunedì-venerdì), ma nulla vieta la distribuzione su sei giorni o l’adozione di turni, previa informazione alle RSU/RSA aziendali o alle organizzazioni territoriali sindacali.

    Il CCNL prevede anche la possibilità di adottare orari plurisettimanali flessibili (banca ore, orari concentrati in certi periodi dell’anno) mediante accordo aziendale, tenendo conto della stagionalità che caratterizza il settore agricolo. In tali casi, le ore che eccedono la media concordata nel periodo di riferimento vengono compensate con riposi equivalenti o monetizzate.

    Il lavoro straordinario: definizione e limiti

    È lavoro straordinario ogni prestazione che supera le 39 ore settimanali ordinarie. Il D.Lgs. 66/2003 impone un limite medio di 48 ore settimanali (ordinario + straordinario) calcolato su un periodo di riferimento di quattro mesi (estensibile a sei o dodici mesi da contratto collettivo). Il CCNL non deroga a questo tetto legale in senso peggiorativo.

    Il lavoro straordinario deve essere:

    • Disposto dal datore di lavoro e non auto-organizzato dal lavoratore;
    • Registrato in modo verificabile (registro presenze, badge, sistema di rilevazione);
    • Retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL o, ove previsto da accordo aziendale, compensato con riposi in banca ore.

    Calcolo pratico della paga oraria e del compenso per straordinario

    La paga oraria di un impiegato agricolo si ricava con la formula:

    • Paga oraria = retribuzione mensile ÷ 169

    Per un impiegato di 2ª categoria con minimo 2025 di circa €1.570, la paga oraria sarà: €1.570 ÷ 169 = circa €9,29 lordi all’ora.

    Il compenso per un’ora di straordinario ordinario (maggiorazione 30%) sarà: €9,29 × 1,30 = circa €12,08.

    Il compenso per un’ora di lavoro notturno (maggiorazione 50%) sarà: €9,29 × 1,50 = circa €13,94.

    I valori sopra sono indicativi e basati sui minimi 2025. La retribuzione effettiva può includere superminimi, scatti di anzianità, indennità di funzione (per i Quadri): tutti questi elementi entrano nella base di calcolo della paga oraria.

    Lavoro notturno e tutele specifiche

    Il lavoro notturno negli uffici agricoli è meno comune che nelle operazioni di campo, ma può riguardare, ad esempio, il personale di sorveglianza, i tecnici di cantina durante la vendemmia notturna, o il personale amministrativo in turni. Il D.Lgs. 66/2003 (artt. 11-15) prevede tutele specifiche per i lavoratori notturni abituali (più di 80 notti all’anno): visita medica preventiva e periodica, limitazione a 8 ore medie nell’arco di 24 ore, garanzie di trasferimento a lavoro diurno in caso di problemi di salute.

    Casi pratici

    Tizio – Contabile di 3ª categoria, settimana con straordinario
    Tizio lavora come addetto alla contabilità (3ª categoria) con minimo mensile 2025 di circa €1.444. La sua paga oraria è €1.444 ÷ 169 = €8,55. Una settimana lavora 45 ore (6 ore di straordinario ordinario). Il compenso aggiuntivo per lo straordinario è: €8,55 × 1,30 × 6 = €66,69 lordi. Nel mese accumula 20 ore di straordinario: compenso aggiuntivo €8,55 × 1,30 × 20 = €222,30 lordi in busta.
    Caia – Tecnica di 1ª categoria, lavoro festivo durante la raccolta
    Caia è tecnica agraria di 1ª categoria (minimo 2025 circa €1.718). L’azienda la chiama a lavorare la domenica durante la campagna oleicola. La paga oraria è €1.718 ÷ 169 = €10,17. Le vengono retribuite 8 ore festive con maggiorazione del 50%: €10,17 × 1,50 × 8 = €122,04 lordi di compenso festivo. Se la domenica lavora anche oltre il normale orario giornaliero, le ore eccedenti sono «straordinario festivo» (+ 60%): €10,17 × 1,60.
    Sempronio – Quadro con retribuzione onnicomprensiva
    Sempronio, Quadro con minimo contrattuale e indennità di funzione, ha negoziato una retribuzione lorda mensile di €2.500 definita contrattualmente come «onnicomprensiva di ogni compenso aggiuntivo». L’accordo è valido solo se la retribuzione pattuita supera il minimo CCNL (minimo Q + indennità funzione + eventuali scatti) aumentato delle maggiorazioni medie prevedibili. In caso contrario, il lavoratore può comunque rivendicare le maggiorazioni CCNL separatamente.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Agricoltura Impiegati?
    Il CCNL fissa l’orario ordinario in 39 ore settimanali, inferiore al limite legale di 40 ore del D.Lgs. 66/2003. La distribuzione giornaliera è rimessa all’organizzazione aziendale, nella prassi tipicamente 7 ore e 48 minuti per cinque giorni.
    Come si calcola la paga oraria degli impiegati agricoli?
    La paga oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile per 169. Il divisore 169 è fissato dal CCNL e corrisponde a 39 ore × 52 settimane ÷ 12 mesi. Serve per calcolare compensi per straordinario, trattenute per assenze orarie e ratei di mensilità aggiuntive.
    Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario notturno?
    Il CCNL prevede una maggiorazione del 50% per il lavoro notturno ordinario e del 65% per il lavoro straordinario notturno festivo. Lo straordinario ordinario (diurno feriale) è maggiorato del 30%.
    I Quadri hanno diritto alle maggiorazioni per straordinario?
    Sì, le maggiorazioni si applicano in via generale a tutti i livelli inclusi i Quadri, salvo che il contratto individuale preveda espressamente una retribuzione onnicomprensiva che remuneri forfettariamente tali prestazioni, sempre nel rispetto dei minimi CCNL.
    Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
    Il D.Lgs. 66/2003 fissa il limite di 48 ore medie settimanali (ordinario + straordinario) su un periodo di quattro mesi, estensibile a sei o dodici mesi da accordo collettivo. Non esiste un limite assoluto annuale fisso, ma il rispetto della media di 48 ore su base plurisettimanale è obbligatorio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Le maggiorazioni indicate si basano sul testo contrattuale; per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Call Center e BPO (Assocontact): diritto e regime fiscale

    CCNL Call Center e BPO (Assocontact)

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Call Center e BPO (Assocontact): diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Ceramica: malattia, infortunio e periodo di comporto

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Durante la malattia il lavoratore ceramico percepisce l’indennita INPS integrata dal datore fino al 100% della retribuzione per i primi periodi. Il CCNL fissa un periodo di comporto (180-365 giorni nel triennio) oltre il quale il datore puo licenziare per giustificato motivo oggettivo. L’infortunio sul lavoro e coperto da INAIL con regole specifiche.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    Malattia e infortunio CCNL Ceramica – Riepilogo integrazioni
    Evento Periodo Copertura (indicativa)
    Malattia – giorni 1-3 (carenza) 1-3 giorni A carico datore (intero o ridotto per CCNL)
    Malattia – giorni 4-20 dal 4° al 20° giorno INPS 50% + integrazione datore fino a ~100%
    Malattia – dal 21° giorno dal 21° al termine comporto INPS 66,67% + integrazione datore
    Infortunio sul lavoro dal 1° giorno INAIL 60% (giorni 4-90), 75% (dal 91°) + integrazione
    Comporto semplice fino a 180 giorni Conservazione posto garantita
    Comporto per eventi distinti fino a 365 giorni nel triennio Conservazione posto garantita

    Integrazione malattia: la parte a carico del datore

    L’INPS eroga l’indennita di malattia a partire dal 4° giorno di assenza (i primi 3 sono a “carenza”). Il CCNL Ceramica stabilisce l’obbligo per il datore di integrare l’indennita INPS fino a raggiungere una percentuale della retribuzione globale (di norma 100% nei primi 20 giorni, poi percentuale decrescente a seconda dell’anzianita aziendale).

    Il trattamento per la carenza (giorni 1-3) dipende dal CCNL: alcune versioni prevedono un rimborso parziale da parte del datore, altre nulla. E necessario verificare il testo aggiornato del contratto.

    Periodo di comporto: semplice e per eventi distinti

    Il periodo di comporto e la durata massima entro cui il datore non puo licenziare il lavoratore per motivo della malattia (art. 2110 c.c.). Il CCNL Ceramica distingue:

    • Comporto semplice: malattia continuativa, fino a circa 180 giorni con conservazione del posto
    • Comporto per sommatoria: somma di piu episodi di malattia nel triennio, fino a circa 365 giorni cumulati

    Superato il comporto, il datore puo recedere con preavviso (o in luogo dell’indennita sostitutiva del preavviso) per giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore non perde il diritto al TFR ne all’indennita sostitutiva del preavviso.

    Infortuni sul lavoro e rischi specifici del settore ceramico

    Il settore ceramico presenta rischi specifici rilevanti per la salute: esposizione alla silice cristallina (rischio silicosi), calore radiante dei forni, polveri di smalti e coloranti, movimentazione manuale di carichi (pallet di piastrelle). L’INAIL tutela i lavoratori per gli infortuni e le malattie professionali riconosciute.

    In caso di infortunio sul lavoro, la copertura INAIL decorre dal primo giorno (a carico del datore il giorno dell’infortunio stesso); dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera, che sale al 75% dal 91° giorno. Il CCNL puo prevedere una integrazione a carico del datore per raggiungere una copertura piu elevata.

    La denuncia di infortunio va presentata dal datore all’INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico (o 24 ore in caso di infortuni mortali). Il lavoratore deve comunicare immediatamente l’infortunio al responsabile e consegnare il certificato medico.

    Casi pratici

    Tizio – Malattia lunga e comporto per sommatoria
    Tizio, 4 anni di anzianita, ha avuto nel triennio 3 episodi di malattia: 60, 90 e 130 giorni, per un totale di 280 giorni. Il CCNL fissa il comporto per sommatoria a 365 giorni nel triennio: Tizio e ancora coperto. Se la malattia si prolungasse per altri 85 giorni, supererebbe il tetto e il datore potrebbe licenziarlo per giustificato motivo oggettivo.
    Caia – Infortunio su forno e denuncia INAIL
    Caia, conduttrice forno (3° livello), subisce una ustione alla mano per contatto con una superficie calda. L’azienda denuncia l’infortunio all’INAIL entro 2 giorni. Dal 4° giorno di assenza, Caia percepisce il 60% della retribuzione media giornaliera da INAIL, integrato dal datore ai sensi del CCNL. Se la prognosi supera 90 giorni, la percentuale INAIL sale al 75%.
    Sempronio – Silicosi e malattia professionale
    Sempronio lavora da 15 anni in un reparto di preparazione impasti con esposizione a polveri di silice. Diagnosticata silicosi professionale, la malattia viene denunciata come professionale all’INAIL. Sempronio ha diritto alla rendita INAIL per malattia professionale e al risarcimento del danno biologico nella misura stabilita dalla tabella INAIL.

    Domande frequenti

    Chi paga la malattia nei primi 3 giorni?
    I primi 3 giorni (carenza) sono di norma a carico del datore nella misura prevista dal CCNL Ceramica. L’INPS interviene dal 4° giorno con l’indennita del 50% (fino al 20°) poi 66,67%.
    Quanto dura il comporto nel CCNL Ceramica?
    Il comporto semplice e di circa 180 giorni continuativi; il comporto per sommatoria di eventi distinti nel triennio arriva fino a circa 365 giorni. I valori precisi vanno verificati sul testo contrattuale aggiornato.
    L'infortunio sul lavoro e pagato subito?
    Si, l’INAIL copre dall’infortunio (il giorno stesso e a carico del datore, dal 4° e a carico INAIL). La copertura sale al 75% della retribuzione media dal 91° giorno di inabilita.
    La silicosi e una malattia professionale riconosciuta?
    Si: la silicosi da silice cristallina e nella tabella delle malattie professionali INAIL (D.M. 10 giugno 2014). Il lavoratore del settore ceramico esposto a polveri di silice ha diritto alla sorveglianza sanitaria obbligatoria e alla rendita INAIL in caso di accertamento.
    Il licenziamento durante la malattia e nullo?
    Si: il licenziamento durante il periodo di comporto e nullo. Il datore puo recedere solo dopo il superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL, con preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 317 DPR 495/1992 – Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

    Art. 317 DPR 495/1992 – Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.

    2. L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere effettuato da un funzionario dell'USTIF della Direzione generale della M.C.T.C. secondo quanto specificato nella tabella IV.1, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda di cui al comma

    1. 3. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza: a) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei filobus; b) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus; c) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie; d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.

    4. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal Direttore dell'USTIF, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.

    5. I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita.

    6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica.

    7. Il candidato per conseguire l'idoneità deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.

    8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma

    1. 9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.

  • Trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Anche dove la prestazione si svolge di norma in sede fissa, possono presentarsi trasferte occasionali — corsi, fiere, sedi distaccate — con i relativi rimborsi spese, ed eventuali turni di reperibilità. Sono istituti dal trattamento fiscale specifico, che conviene conoscere anche quando ricorrono di rado.

    In sintesi

    Anche con sede fissa la trasferta occasionale segue il regime dell’art. 51 TUIR: esente entro 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure con rimborso analitico delle spese documentate. La reperibilità, dove prevista, compensa la disponibilità fuori orario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Indennità varie
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale: rara ma da gestire bene

    Anche dove il lavoro si svolge di norma in sede fissa, capita di essere inviati fuori per un corso, una fiera, una sede distaccata. Pur essendo episodi sporadici, vanno gestiti correttamente per non trasformare un rimborso in reddito imponibile.

    La soglia che conta

    Per la trasferta fuori dal Comune della sede valgono le soglie dell’art. 51 TUIR: indennità esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, viaggio), non imponibile se giustificato.

    Spostamenti nel Comune

    Gli spostamenti entro il territorio comunale non danno diritto all’indennità di trasferta in regime agevolato: l’eventuale somma riconosciuta è imponibile, salvi i rimborsi documentati del trasporto.

    Reperibilità e altre voci

    Dove l’organizzazione lo preveda, può esistere una reperibilità con relativa indennità; in caso di intervento valgono le regole generali su retribuzione e riposo. Per importi e condizioni si rinvia al CCNL del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — fiera di settore di due giorni
    Tizio, normalmente in sede, è inviato due giorni a una fiera in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda gli rimborsa treno e albergo a piè di lista (non imponibili). L’eventuale indennità forfettaria aggiuntiva è esente solo entro i limiti ridotti del rimborso misto; le ricevute vanno conservate.
    Caia — corso di aggiornamento nello stesso Comune
    Caia partecipa a un corso nello stesso Comune della sede. Non scatta l’indennità di trasferta in regime agevolato: un’eventuale somma riconosciuta sarebbe imponibile, mentre resta rimborsabile in esenzione la sola spesa di trasporto documentata.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Anche per una trasferta occasionale devo conservare le ricevute?
    Sì: il rimborso analitico è esente solo se documentato. Conservare ricevute di viaggio, vitto e alloggio è ciò che consente di non far concorrere quelle somme al reddito imponibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.