Autore: Andrea Marton

  • Art. 24 D.Lgs. 28/2010 – Disposizioni transitorie e finali

    Art. 24 D.Lgs. 28/2010 – Disposizioni transitorie e finali

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. (1) 3

  • Art. 62 D.Lgs. 159/2011 – Revocazione

    Art. 62 D.Lgs. 159/2011 – Revocazione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.

  • Art. 1037 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 1037 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto non è disposto in questo capo, si applicano gli articoli 572, 573, 576, 577. DISPOSIZIONI PROCESSUALI DELLA COMPETENZA NEL PROCESSO DI COGNIZIONE

  • Art. 4 L. 689/1981 – Cause di esclusione della responsabilit

    Art. 4 L. 689/1981 – Cause di esclusione della responsabilit

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. ((I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio- assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997)) .

  • Art. 58 TUEL – [Abrogato]

    Art. 58 TUEL – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • Art. 34 D.Lgs. 159/2011 – L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende

    Art. 34 D.Lgs. 159/2011 – L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell' articolo 213 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall' articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale , nonché per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto. Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis , 452-quater , 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale , per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona .

    2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

    3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

    4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell'amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

    5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.

    6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

    7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

  • Art. 51 D.Lgs. 198/2006 – Tutela e sostegno della maternità e paternità

    Art. 51 D.Lgs. 198/2006 – Tutela e sostegno della maternità e paternità

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La tutela ed il sostegno della maternità e paternità è disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  • Art. 83 T.U. Stupefacenti – Prescrizioni abusive

    Art. 83 T.U. Stupefacenti – Prescrizioni abusive

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresi' a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico Torna al sommario

  • Art. 113 DPR 230/2000 – Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici

    Art. 113 DPR 230/2000 – Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Nel rispetto della normativa vigente l'amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermità ed il reinserimento sociale dei soggetti internati negli ospedali psichiatrici giudiziari , organizza le strutture di accoglienza tenendo conto delle più avanzate acquisizioni terapeutiche anche attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti con altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.

  • CCNL Formazione Professionale: periodo di prova, durata e regole

    CCNL Formazione Professionale

    Il periodo di prova nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Durata, forma scritta, recesso e sospensione del periodo di prova per i dipendenti degli enti di formazione professionale: tutto quello che devi sapere prima di firmare il contratto.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale prevede un periodo di prova di 3 mesi per i lavoratori inquadrati dal livello I al livello IV, e di 6 mesi per quelli dal livello V al livello IX. Deve essere indicato per iscritto nel contratto di assunzione; in assenza di forma scritta il rapporto è a tempo indeterminato senza prova. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente e senza preavviso. Malattia, infortunio e ferie sospendono il computo.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Istituto di riferimento
    Art. del CCNL sul periodo di prova (Titolo II – Costituzione del rapporto)

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Formazione Professionale
    Livelli Durata Profili tipici
    I – IV 3 mesi Ausiliari, impiegati amministrativi, tutor, formatori junior
    V – IX 6 mesi Formatori, coordinatori, responsabili di area e di sede

    I mesi di prova si calcolano in mesi di calendario dal giorno di assunzione. Le assenze per malattia, infortunio e ferie sospendono il computo; il periodo riprende alla ripresa del servizio.

    Forma scritta: requisito obbligatorio

    Il CCNL prevede che il periodo di prova debba risultare da atto scritto, di norma inserito direttamente nella lettera di assunzione o nel contratto individuale di lavoro. L’atto scritto deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in mesi);
    • il livello di inquadramento e la qualifica;
    • le mansioni da svolgere;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    In mancanza di forma scritta — anche se le parti si erano verbalmente accordate — il periodo di prova si considera come non apposto e il rapporto è a tutti gli effetti a tempo indeterminato sin dall’origine. Questo principio tutela il lavoratore da recessi improvvisi senza il rispetto del preavviso.

    Recesso durante la prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il rapporto si intende risolto nel momento in cui la comunicazione di recesso viene portata a conoscenza dell’altra parte.

    Il recesso datoriale durante la prova incontra tuttavia dei limiti invalicabili:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso non può essere fondato su sesso, età, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale o altri fattori protetti dalla legge.
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso non può essere causalmente collegato all’esercizio di un diritto da parte del lavoratore (es. segnalazione di irregolarità).
    • Periodo di comporto per malattia: se il lavoratore si ammala durante la prova, il datore non può recedere per il solo motivo della malattia; il periodo di prova rimane sospeso.

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova viene sospeso — e quindi prorogato — nelle seguenti situazioni:

    • Malattia: ogni giorno di assenza per malattia sospende il decorso del periodo di prova;
    • Infortunio sul lavoro: stessa regola della malattia;
    • Ferie: nel raro caso in cui vengano fruite durante la prova (su accordo delle parti);
    • Altre assenze giustificate: permessi retribuiti per eventi familiari, congedi.

    La logica è garantire al datore di lavoro un periodo di effettiva valutazione della prestazione, non intaccato da assenze.

    Superamento della prova e conseguenze

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione formale di conferma, salvo diversa disposizione aziendale o di ente.

    Il superamento della prova comporta:

    • piena applicazione di tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori;
    • computo del periodo di prova nell’anzianità di servizio (rilevante per ferie, comporto, preavviso, TFR);
    • accesso al regime ordinario di licenziamento (che richiede giusta causa o giustificato motivo).

    Casi pratici

    Tizio – Formatore al livello V, prova di 6 mesi
    Tizio è assunto come formatore al livello V il 1° settembre 2025. Il contratto indica chiaramente una prova di 6 mesi. Durante il mese di novembre Tizio si ammala per 10 giorni lavorativi. Il periodo di prova si estende di conseguenza: anziché scadere il 28 febbraio 2026, scade il 14 marzo 2026. Superata la prova, Tizio è confermato a tempo indeterminato dal 15 marzo 2026 senza necessità di ulteriori comunicazioni.
    Caia – Impiegata amministrativa al livello II, recesso del datore
    Caia è assunta al livello II con prova di 3 mesi. Al secondo mese il datore le comunica il recesso in periodo di prova per «mancato superamento». Caia constata che non le è mai stata contestata alcuna inadempienza e che la comunicazione è arrivata il giorno dopo che aveva segnalato al responsabile una irregolarità nella gestione dei fondi. Assiste al sindacato UIL Scuola RUA per valutare il ricorso al Giudice del Lavoro per nullità del recesso ritorsivo.
    Sempronio – Responsabile di area al livello VIII, prova non scritta
    Sempronio viene assunto verbalmente come responsabile di area (livello VIII) con un accordo verbale che prevede «un mese di prova». La lettera di assunzione non riporta alcun riferimento al periodo di prova. Al quarantunesimo giorno il datore gli comunica la cessazione «in prova». Sempronio contesta il recesso: in assenza di forma scritta la prova si considera inesistente e il recesso deve rispettare le regole del licenziamento ordinario (preavviso o indennità sostitutiva, giustificato motivo).

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Formazione Professionale?
    3 mesi per i livelli I-IV e 6 mesi per i livelli V-IX. La durata è calcolata in mesi di calendario a partire dal giorno di assunzione.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, obbligatoriamente. La mancanza di forma scritta rende la clausola di prova nulla: il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’origine, con piena tutela del lavoratore.
    Cosa succede se il lavoratore si ammala durante il periodo di prova?
    La malattia sospende il computo del periodo di prova, che riprende alla guarigione. Il periodo si prolunga di tanti giorni quante sono state le giornate di assenza. Il datore non può recedere per il solo fatto della malattia.
    Durante il periodo di prova si matura il TFR?
    Sì, il TFR matura già dal primo giorno di rapporto, incluso il periodo di prova (art. 2120 c.c.). Se il rapporto cessa durante la prova, il lavoratore ha diritto al TFR maturato.
    Il periodo di prova conta ai fini dell’anzianità di servizio?
    Sì, se il periodo di prova viene superato, esso si computa integralmente nell’anzianità di servizio, rilevante per ferie, comporto di malattia, preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 8 D.P.R. 115/2002

    Art. 8 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.

    2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.