Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 25-bis DPR 602/1973 – Rateazione cartella e responsabilità sussidiaria

    Art. 25-bis DPR 602/1973 – Rateazione cartella e responsabilità sussidiaria

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. In caso di responsabilita’ sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito e’ sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L’agente della riscossione da’ immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.

  • Studio associato o STP: quale forma per i professionisti

    In sintesi

    • Lo studio associato produce reddito di lavoro autonomo attribuito per trasparenza agli associati: ognuno paga l’IRPEF sulla propria quota.
    • La STP di capitali (es. STP-SRL) paga IRES al 24% sul reddito societario; i soci pagano poi il 26% sui dividendi distribuiti.
    • In entrambe le forme, la cassa professionale di categoria resta dovuta dai singoli professionisti iscritti.
    • Lo studio associato ha struttura più semplice e adempimenti ridotti; la STP richiede bilancio, contabilità ordinaria, deposito atti.
    • La responsabilità nello studio associato è personale dei singoli soci; nella STP-SRL può essere limitata al patrimonio sociale.
    • La scelta incide su detraibilità dei costi: il professionista in studio associato deduce i costi analitici dal reddito di lavoro autonomo.

    Lavorare insieme: due modelli molto diversi

    Avvocati, commercialisti, ingegneri, medici: quando più professionisti decidono di lavorare insieme, si pone subito la domanda sulla forma organizzativa. Le due opzioni principali sono lo studio associato (associazione professionale) e la STP – la Società tra Professionisti introdotta dalla legge 183/2011.

    La differenza non è solo burocratica. Riguarda come vengono tassati i redditi, chi risponde dei debiti, come vengono gestiti i rapporti con i clienti e come funziona la previdenza. Lo studio associato è la forma tradizionale: produce reddito di lavoro autonomo, attribuito direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote. Ciascuno paga l’IRPEF sulla sua parte. La struttura è trasparente – come una società di persone – ma rimane nell’alveo del lavoro autonomo.

    La STP è invece una vera e propria società, che può essere di persone o di capitali. La STP costituita come SRL, ad esempio, è soggetta all’IRES al 24% sul proprio reddito. Gli utili distribuiti ai soci scontano il 26% aggiuntivo. La qualificazione del reddito STP (lavoro autonomo o reddito d’impresa) ha ricevuto chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli anni, e dipende dalla forma societaria scelta.

    Studio associato vs STP – confronto strutturale e fiscale
    Aspetto Studio associato STP (es. STP-SRL)
    Natura giuridica Associazione professionale – lavoro autonomo Società (di persone o capitali) tra professionisti
    Tassazione del reddito IRPEF progressiva per trasparenza su ogni associato (23% / 33% / 43%) IRES 24% in capo alla STP; poi 26% sui dividendi distribuiti ai soci
    Trasparenza fiscale Sì – reddito imputato ai soci anche se non distribuito No – reddito tassato in capo alla società
    Cassa professionale Dovuta dai singoli professionisti iscritti all'ordine Dovuta dai singoli professionisti iscritti all'ordine
    Responsabilità patrimoniale Personale e illimitata dei soci Limitata al patrimonio sociale (per la STP-SRL)
    Contabilità richiesta Semplificata possibile (se nei limiti) Ordinaria obbligatoria per la STP-SRL
    Adempimenti societari Ridotti – nessun bilancio depositato Bilancio, assemblea soci, deposito CCIAA, verbali

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio sono due avvocati che lavorano insieme. Fatturano complessivamente 300.000 euro, con costi deducibili di 80.000 euro. Reddito netto: 220.000 euro, diviso in parti uguali: 110.000 euro ciascuno. Come studio associato, ognuno applica l’IRPEF progressiva sulla propria quota: 23% su 28.000 = 6.440 + 33% su 22.000 = 7.260 + 43% su 60.000 = 25.800 = 39.500 euro a testa (più addizionali). Come STP-SRL, la società paga IRES: 220.000 × 24% = 52.800 euro. Se poi distribuisce tutto: (220.000 − 52.800) × 26% = 43.472 euro. Totale IRES + imposta dividendo: 96.272 euro – sensibilmente più alto rispetto ai 79.880 euro totali dell’IRPEF sullo studio associato. La STP-SRL conviene solo se si reinvestono gli utili o se la struttura societaria porta vantaggi non fiscali (responsabilità limitata, ingresso di nuovi soci, ecc.).

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo e statuto dello studio associato o della STP
    • Iscrizione all’albo professionale di competenza di tutti i soci
    • Registro dei compensi e delle spese (per il reddito di lavoro autonomo)
    • Bilancio d’esercizio (obbligatorio per la STP-SRL)
    • Certificazione di regolarità previdenziale con la cassa professionale
    • Eventuale accordo di distribuzione degli utili tra i soci

    Caso 1 – Tizio, medico specialista che vuole associarsi con due colleghi

    Scenario. Tizio è un medico con reddito di lavoro autonomo elevato. Valuta se aprire uno studio associato con due colleghi o costituire una STP-SRL.

    Come si applica. Come medico iscritto all’Ordine, Tizio deve versare i contributi alla propria cassa previdenziale (ENPAM) indipendentemente dalla forma organizzativa scelta. Nello studio associato, il reddito di ciascuno è tassato con l’IRPEF progressiva sulla quota di spettanza. La struttura è semplice da costituire e gestire. Con la STP-SRL, il reddito societario sconta l’IRES al 24%; se distribuito come dividendo, aggiunge il 26% in capo ai soci. Per un professionista sanitario con redditi elevati e intenzione di distribuire regolarmente gli utili, la STP di capitali rischia di essere meno efficiente dell’associazione professionale. La STP diventa interessante se i soci intendono reinvestire una parte degli utili nella struttura (attrezzature, locali) senza distribuirli.

    In pratica

    • La cassa previdenziale (ENPAM, CNPADC, ecc.) è sempre dovuta dal singolo professionista.
    • Lo studio associato è fiscalmente più semplice per chi distribuisce sistematicamente gli utili.
    • La STP-SRL offre responsabilità limitata: utile se l’attività comporta rischi patrimoniali elevati.

    Caso 2 – Caio, commercialista che valuta la STP per attrarre nuovi soci

    Scenario. Caio gestisce uno studio professionale avviato e vuole strutturarsi come STP per permettere l’ingresso di due giovani professionisti con quote minoritarie, facilitando la pianificazione della successione.

    Come si applica. La STP di capitali è la forma più adatta per gestire strutture complesse con più soci a diversi livelli: consente di emettere quote con diritti differenziati, di prevedere clausole di prelazione e di pianificare l’uscita dei soci fondatori. Dal punto di vista fiscale, la STP-SRL paga l’IRES al 24% sul reddito societario. Se gli utili vengono parzialmente reinvestiti (formazione, tecnologia, espansione), solo la parte distribuita come dividendo subisce il 26% in capo ai soci. In questa struttura, il costo fiscale della parte reinvestita è solo il 24% – inferiore all’IRPEF che Caio pagherebbe personalmente nella fascia alta (35-43%). La scelta richiede però una gestione professionale della contabilità ordinaria e l’obbligo di bilancio depositato.

    In pratica

    • La STP-SRL è adatta a strutture multi-socio con pianificazione dell’ingresso e dell’uscita dei professionisti.
    • La responsabilità limitata protegge il patrimonio personale dei soci per le obbligazioni societarie.
    • Il vantaggio fiscale emerge quando una quota degli utili viene reinvestita e non distribuita.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La cassa previdenziale si paga anche se si è in una STP?

    Sì. La cassa professionale (INARCASSA, CNPADC, ENPAM, ecc.) è dovuta dal singolo professionista iscritto all’albo, indipendentemente dalla forma organizzativa. Non è la STP a versare i contributi alla cassa, ma ogni professionista a titolo personale.

    Uno studio associato può assumere dipendenti?

    Sì, uno studio associato può avere dipendenti. Le spese per il personale sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo dello studio, riducendo il reddito imputato ai singoli associati.

    Nella STP il reddito è sempre classificato come reddito d'impresa?

    Dipende dalla forma societaria. Per la STP costituita come società di capitali (SRL) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito è generalmente reddito d’impresa, soggetto a IRES. Per le STP di persone la qualificazione può essere diversa. È opportuno verificare la propria situazione specifica con un consulente.

    Chi risponde dei debiti dello studio associato?

    Nello studio associato la responsabilità è personale e illimitata dei soci. Ogni associato risponde con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni dello studio. Nella STP-SRL, la responsabilità è in linea di principio limitata al patrimonio sociale, salvo eccezioni per obbligazioni professionali specifiche.

    È possibile passare da studio associato a STP in un secondo momento?

    Sì, ma il passaggio comporta la costituzione di una nuova società, il trasferimento dei contratti e dei rapporti in corso, e potenziali conseguenze fiscali (ad esempio sulla valutazione dell’avviamento). È un’operazione che richiede pianificazione anticipata e assistenza professionale.

    Il regime forfettario è compatibile con lo studio associato o la STP?

    Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale. Non è applicabile agli studi associati né alle STP: queste strutture seguono le regole ordinarie (IRPEF per trasparenza o IRES).

  • Art. 25 DPR 602/1973 – Cartella di pagamento

    Art. 25 DPR 602/1973 – Cartella di pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attivita’ di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter; c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio; c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter.

    2. La cartella di pagamento, redatta in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procedera’ ad esecuzione forzata.

    2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo e’ stato reso esecutivo.

    3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato e’ considerato giorno festivo.

  • Detrazione o deduzione: che differenza c’è (con esempi)

    In sintesi

    • La detrazione riduce direttamente l’imposta da pagare (es. 19% delle spese sanitarie): se devi 1.000 euro di IRPEF e hai una detrazione di 190 euro, paghi 810 euro.
    • La deduzione riduce il reddito imponibile: si sottrae dal reddito lordo prima di calcolare l’IRPEF. Il risparmio dipende quindi dalla tua aliquota marginale.
    • Una deduzione da 1.000 euro vale 230 euro di risparmio per chi ha aliquota al 23%, ma 430 euro per chi ha aliquota al 43%: più alto è il reddito, più conviene dedurre.
    • Esempi di detrazioni: spese sanitarie (19%), interessi sul mutuo per la prima casa (19%), spese per istruzione, premi assicurativi.
    • Esempi di deduzioni: contributi previdenziali, contributi a fondi pensione complementare, assegno di mantenimento al coniuge, rendita catastale dell’abitazione principale.
    • Le detrazioni si calcolano sull’imposta lorda; le deduzioni si sottraggono dal reddito complessivo prima di calcolare l’imposta.

    La differenza tra detrazione e deduzione, spiegata in modo semplice

    Detrazione e deduzione: due parole che suonano simili ma funzionano in modo completamente diverso. Confonderle può portarti a stimare male il risparmio fiscale che ti spetta, oppure a non capire perché la tua dichiarazione è uscita con un importo diverso da quello che ti aspettavi.

    La differenza di fondo è questa: la detrazione agisce sull’imposta (abbassa il conto finale), mentre la deduzione agisce sul reddito (abbassa la base su cui si calcola l’imposta). È come se in un negozio la detrazione fosse uno sconto diretto sul totale da pagare alla cassa, mentre la deduzione fosse uno sconto sul prezzo del prodotto prima ancora di calcolare l’IVA.

    Il valore pratico delle due agevolazioni dipende dalla tua situazione: le detrazioni (come quella del 19% sulle spese sanitarie) danno lo stesso beneficio a tutti, indipendentemente dal reddito. Le deduzioni, invece, valgono di più per chi ha un reddito elevato, perché le aliquote IRPEF sono progressive: 23% fino a 28.000 euro, 33% da 28.000 a 50.000 euro (dal 2026; fino al 2025 era il 35%), 43% oltre 50.000 euro.

    Capire questa distinzione ti aiuta a pianificare meglio: per esempio, sapere che i contributi al fondo pensione sono deducibili (non detraibili) ti dice che il risparmio fiscale è tanto più alto quanto più guadagni.

    Detrazione vs deduzione: confronto diretto
    Aspetto Detrazione Deduzione
    Su cosa agisce Riduce l'imposta lorda già calcolata Riduce il reddito imponibile prima del calcolo dell'imposta
    Aliquota di risparmio Fissa (es. 19% per spese sanitarie) Variabile: dipende dall'aliquota marginale del contribuente (23%, 33% o 43%)
    Esempi tipici Spese sanitarie, interessi mutuo prima casa, spese istruzione, premi assicurativi Contributi previdenziali, contributi fondi pensione, assegno mantenimento coniuge, rendita catastale abitazione principale
    Risparmio per reddito basso (23%) Fisso: 19% della spesa (se detrazione al 19%) 23% della spesa dedotta
    Risparmio per reddito alto (43%) Fisso: 19% della spesa (se detrazione al 19%) 43% della spesa dedotta: più del doppio rispetto al reddito basso
    Dove si inserisce in dichiarazione Quadro E del 730 o Redditi PF (oneri e spese) Si sottrae dal reddito complessivo prima del Quadro E

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio hanno entrambi versato 1.000 euro di contributi a un fondo pensione complementare nel 2025 (voce deducibile). Tizio ha un reddito di 20.000 euro (aliquota marginale 23%): la deduzione gli fa risparmiare 230 euro di IRPEF. Caio ha un reddito di 55.000 euro (aliquota marginale 43%): la stessa deduzione di 1.000 euro gli fa risparmiare 430 euro di IRPEF. Stessa spesa, risparmio fiscale quasi doppio. Se invece entrambi avessero spese sanitarie per 1.000 euro (detrazione al 19%), il risparmio sarebbe identico per entrambi: 1.000 × 19% = 190 euro ciascuno, indipendentemente dal reddito.

    Documenti necessari

    • Ricevute e fatture delle spese sanitarie (per detrazioni al 19%)
    • Quietanze degli interessi passivi sul mutuo (attestato rilasciato dalla banca)
    • Certificazione dei contributi versati al fondo pensione complementare
    • Documentazione degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato (sentenza del tribunale)
    • CU (Certificazione Unica) del datore di lavoro con i contributi previdenziali già trattenuti
    • Ricevute di pagamento delle spese universitarie, scolastiche o per asili nido

    Tizio: spese sanitarie, una classica detrazione al 19%

    Scenario. Tizio ha un reddito da lavoro dipendente di 30.000 euro e ha sostenuto 2.000 euro di spese sanitarie nel 2025 (visite specialistiche, farmaci con ricetta, analisi).

    Come si applica. Le spese sanitarie danno diritto a una detrazione del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro (la franchigia è la parte che resta a tuo carico e non si detrae). Spesa detraibile: 2.000 – 129,11 = 1.870,89 euro. Detrazione: 1.870,89 × 19% = 355 euro circa. Questa somma viene sottratta direttamente dall’IRPEF lorda di Tizio: se doveva 4.000 euro di IRPEF, ne paga circa 3.645. Il beneficio è lo stesso per tutti, indipendentemente dal reddito (purché ci sia sufficiente IRPEF da cui detrarre).

    In pratica

    • La franchigia di 129,11 euro si applica al totale delle spese sanitarie: è la parte che non si detrae.
    • Conserva tutti gli scontrini e le ricevute delle spese sanitarie: potrebbero essere richiesti in caso di controllo.
    • Se hai poco reddito e poca IRPEF lorda, la detrazione potrebbe essere solo parzialmente utilizzabile (non si ha rimborso in contanti per la parte eccedente l’imposta dovuta).

    Caio: contributi al fondo pensione, una deduzione che vale di più ad alto reddito

    Scenario. Caio è un dirigente con reddito di 60.000 euro e versa 3.000 euro annui a un fondo pensione complementare.

    Come si applica. I contributi ai fondi pensione complementari sono deducibili dal reddito complessivo. Caio porta in deduzione 3.000 euro: il suo reddito imponibile scende da 60.000 a 57.000 euro. Su questi 3.000 euro si applica la sua aliquota marginale del 43% (scaglione oltre 50.000 euro): risparmio IRPEF = 3.000 × 43% = 1.290 euro. Se fosse stato nel primo scaglione (23%), lo stesso versamento avrebbe dato un risparmio di soli 690 euro. La deduzione premia chi ha un reddito più alto.

    In pratica

    • Il fondo pensione è una delle poche deduzioni che cresce con il reddito: più guadagni, più risparmio fiscale ottieni.
    • Verifica il massimale deducibile annuo per i fondi pensione (le istruzioni non indicano un importo specifico per il 2025: verifica con il tuo CAF o commercialista).
    • La deduzione riduce il reddito su cui si calcolano anche le addizionali regionale e comunale, non solo l’IRPEF.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra detrazione e deduzione?

    La detrazione riduce l’imposta già calcolata (es. detrazione al 19% delle spese sanitarie: 100 euro di spesa = 19 euro in meno di imposta). La deduzione riduce il reddito imponibile prima di calcolare l’imposta: il risparmio dipende dalla tua aliquota marginale.

    Le spese sanitarie sono detraibili o deducibili?

    Le spese sanitarie sono detraibili al 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Fanno eccezione alcune spese sanitarie specifiche per soggetti con disabilità, che invece sono deducibili.

    I contributi previdenziali versati all'INPS sono deducibili?

    Sì. I contributi previdenziali obbligatori (es. quelli versati come lavoratore dipendente, già trattenuti in busta paga, o quelli versati da artigiani e commercianti) sono deducibili dal reddito complessivo.

    Una detrazione non utilizzata perché l'imposta è bassa può essere rimborsata?

    No. Le detrazioni si sottraggono dall’IRPEF lorda: se l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione, la parte eccedente è persa (non si recupera in contanti). Fanno eccezione alcune detrazioni che prevedono meccanismi di rimborso specifici.

    La deduzione per l'abitazione principale come funziona?

    Il reddito dell’abitazione principale concorre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ma è prevista una deduzione pari alla rendita catastale dell’immobile (e delle pertinenze). In pratica, il reddito figurativo della casa in cui abiti viene annullato dalla deduzione, quindi non paghi IRPEF su di esso.

    Se ho sia detrazioni che deduzioni, quale ordine si applica?

    Prima si applicano le deduzioni (che riducono il reddito complessivo), poi si calcola l’IRPEF lorda sul reddito ridotto, e infine si sottraggono le detrazioni dall’IRPEF lorda. L’ordine è importante: prima reddito, poi imposta.

  • Art. 24 DPR 602/1973 – Consegna del ruolo al concessionario

    Art. 24 DPR 602/1973 – Consegna del ruolo al concessionario

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalita’ indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

    2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalita’ telematiche.

  • Dividendo o compenso amministratore: come prelevare dalla SRL

    In sintesi

    • Il dividendo è la distribuzione degli utili già tassati con IRES 24%: il socio paga un ulteriore 26% di imposta sostitutiva.
    • Il compenso all’amministratore è deducibile per la SRL (abbatte l’IRES), ma per l’amministratore è reddito assimilato a lavoro dipendente: paga IRPEF progressiva e contributi previdenziali.
    • Il compenso conviene se l’aliquota IRPEF marginale dell’amministratore è inferiore al combinato IRES 24% + 26% dividendo (effetto moltiplicativo).
    • Il dividendo conviene se l’amministratore ha già redditi elevati e l’aliquota IRPEF marginale supera il 43%; il 26% fisso diventa allora più favorevole.
    • I contributi previdenziali sul compenso (gestione separata INPS) aumentano il costo complessivo ma costruiscono anche la pensione futura.
    • Spesso la strategia ottimale è un mix: compenso per le esigenze di liquidità corrente e dividendo per i surplus.

    I due modi per prelevare soldi dalla SRL

    Quando sei socio – o socio e amministratore – di una SRL e vuoi portare a casa parte degli utili, hai essenzialmente due strade: il dividendo e il compenso all’amministratore. Scegliere male può costare parecchio in tasse e contributi.

    Il dividendo è la distribuzione degli utili che la SRL ha già prodotto e già tassato con l’IRES (24%). Quando l’assemblea delibera di distribuire i soldi ai soci, scatta in capo al socio persona fisica un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%, applicata dalla società che la trattiene e versa. Il dividendo non è deducibile per la SRL: la società lo paga con utili già tassati.

    Il compenso all’amministratore è invece una voce di costo per la società: la SRL lo deduce dal proprio reddito nell’esercizio in cui lo paga effettivamente (principio di cassa, art. 95, comma 5 del TUIR). Per l’amministratore quel compenso è reddito assimilato a lavoro dipendente: ci si applicano le aliquote IRPEF progressive (23%, 33% o 43% a seconda dello scaglione) e i contributi alla gestione separata INPS.

    Dividendo vs compenso amministratore: confronto testa a testa
    Aspetto Dividendo Compenso amministratore
    Deducibilità per la SRL No – pagato con utili già tassati IRES Sì – dedotto per cassa, riduce l'imponibile IRES
    Tassazione in capo al percettore Imposta sostitutiva 26% (ritenuta a titolo definitivo) IRPEF progressiva: 23% / 33% / 43%
    Contributi previdenziali No Sì – gestione separata INPS (aliquota dipende dal profilo)
    Momento di tassazione Anno di percezione del dividendo Anno di percezione del compenso (cassa)
    Effetto sull'utile societario Nessuno: l'utile rimane tassato IRES 24% Riduce l'utile societario → minore IRES
    Costo totale se IRPEF marginale 43% IRES 24% + 26% su residuo = ~43,8% effettivo 43% IRPEF + contributi = oltre 43% effettivo
    Costo totale se IRPEF marginale 23% IRES 24% + 26% su residuo = ~43,8% effettivo 23% IRPEF + contributi = generalmente sotto 35%

    Esempio pratico

    • Esempio numerico. Alfa SRL ha un utile lordo (prima di qualsiasi compenso) di 100.000 euro. L’amministratore-socio unico, Tizio, vuole prelevare 50.000 euro.

      Scenario A – solo dividendo: la SRL paga IRES 24% su 100.000 = 24.000. Utile netto 76.000. Tizio delibera la distribuzione di 50.000 euro. Su 50.000 paga imposta sostitutiva 26% = 13.000. Totale imposte sul prelievo di 50.000: IRES pro-quota su 50.000 (cioè 12.000) + 13.000 dividendo = 25.000. Tizio incassa 37.000 netti.

      Scenario B – compenso di 50.000 euro: la SRL deduce 50.000, l’utile scende a 50.000, l’IRES diventa 12.000 (risparmio di 12.000 rispetto allo scenario A). Tizio riceve 50.000 come compenso, soggetto a IRPEF. Se la sua aliquota marginale è 23% (redditi totali sotto 28.000): IRPEF 11.500 + contributi gestione separata (trattare in modo qualitativo: l’aliquota dipende dalla propria posizione INPS). Totale IRPEF 11.500: Tizio incassa circa 38.500 netti, con un risparmio fiscale rispetto al dividendo, prima dei contributi.

      Se invece Tizio ha già altri redditi e l’aliquota marginale è 43%: IRPEF sul compenso = 21.500. In quel caso il dividendo (tassazione effettiva ~43,8% combinata) e il compenso (43% IRPEF + contributi) sono sostanzialmente equivalenti o il dividendo è marginalmente preferibile.

    Documenti necessari

    • Verbale di assemblea dei soci con delibera di distribuzione utili (per il dividendo)
    • Contratto o delibera assembleare di nomina con indicazione del compenso all’amministratore
    • CUD / Certificazione Unica emessa dalla SRL per il compenso dell’amministratore
    • Bilancio d’esercizio della SRL con utile distribuibile
    • Modello F24 per la ritenuta del 26% sui dividendi versata dalla società
    • Iscrizione alla gestione separata INPS dell’amministratore

    Caso 1 – Tizio: aliquota bassa, compenso più conveniente

    Scenario. Tizio è l’unico amministratore e socio di Alfa SRL. Non ha altri redditi significativi. La SRL produce 80.000 euro di utile ante compenso. Tizio vuole prelevare 40.000 euro.

    Come si applica. Se Tizio prende 40.000 come compenso, la SRL riduce l’utile a 40.000 e paga IRES 9.600 (invece di 19.200). Sul compenso di 40.000, Tizio paga IRPEF: i primi 28.000 al 23% = 6.440, i restanti 12.000 al 33% = 3.960; totale IRPEF 10.400. Aggiungendo i contributi gestione separata (aliquota da verificare con INPS in base alla posizione), il costo totale rimane inferiore all’ipotesi dividendo, in cui il combinato IRES+26% avrebbe prodotto circa 17.600 euro di tasse sul prelievo di 40.000.

    In pratica

    • Con aliquota IRPEF media bassa (redditi sotto 28.000 euro), il compenso permette di sfruttare la progressività a proprio vantaggio e di dedurre la spesa dalla SRL.
    • Ricorda che il compenso va deliberato prima dell’inizio dell’esercizio o comunque con atto di data certa, altrimenti l’Agenzia delle Entrate può contestarne la deducibilità.
    • I contributi alla gestione separata INPS aumentano il costo, ma maturano diritti previdenziali futuri.

    Caso 2 – Caio: aliquota alta, dividendo meno penalizzante

    Scenario. Caio è socio al 50% di Alfa SRL e ha altri redditi da lavoro dipendente per 55.000 euro. Vuole prelevare 30.000 euro di utili dalla società.

    Come si applica. Con redditi già a 55.000 euro, ogni euro aggiuntivo di compenso sarebbe tassato al 43% (scaglione oltre 50.000 euro) più addizionali regionali e comunali. Il dividendo di 30.000 euro paga invece un’imposta sostitutiva fissa del 26% = 7.800 euro. Rispetto al 43%+ IRPEF sul compenso, il dividendo è nettamente più conveniente in questo caso, anche considerando che l’utile societario ha già scontato l’IRES 24%. Il combinato IRES+dividendo (43,8% effettivo) è comunque inferiore al 43%+ IRPEF sul compenso.

    In pratica

    • Se hai già redditi elevati da altre fonti e sei nel terzo scaglione IRPEF (oltre 50.000 euro, aliquota 43%), il dividendo è quasi sempre più conveniente del compenso aggiuntivo.
    • Il 26% sul dividendo è un’imposta sostitutiva a titolo definitivo: la somma non concorre al reddito complessivo e non influenza le detrazioni IRPEF.
    • In presenza di altri soci il dividendo si distribuisce in proporzione alle quote, mentre il compenso amministratore spetta solo a chi ricopre quel ruolo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il compenso all'amministratore deve essere deliberato formalmente?

    Sì. Per essere deducibile dalla SRL è necessario che sia fissato con delibera assembleare o contratto di nomina, e che sia effettivamente pagato nell’esercizio (principio di cassa). Un compenso deciso a consuntivo o pagato l’anno dopo può essere contestato.

    Il dividendo di una SRL è sempre tassato al 26%?

    Per il socio persona fisica residente sì: l’imposta sostitutiva è il 26% applicato dalla società come sostituto d’imposta. Se il socio è una società di capitali, la tassazione è diversa (concorre al reddito solo per il 5% dell’ammontare percepito, art. 89 TUIR).

    Posso mescolare compenso e dividendo nello stesso anno?

    Sì, anzi è spesso la strategia più efficiente: un compenso calibrato sulla soglia IRPEF che ti conviene e un dividendo per la parte eccedente. Il tutto va pianificato prima di chiudere l’esercizio.

    Il compenso all'amministratore è soggetto a ritenuta?

    Sì. La SRL applica una ritenuta a titolo di acconto del 20% sul compenso lordo al momento del pagamento e la versa all’Erario tramite F24. L’amministratore poi dichiara il reddito nel quadro RC del Modello Redditi PF o nel 730.

    Se non distribuisco dividendi, l'utile viene tassato ugualmente?

    Sì, l’utile societario paga l’IRES 24% in ogni caso, indipendentemente dalla distribuzione. La parte che rimane in azienda non viene tassata ulteriormente finché non viene distribuita.

    Il TFM (trattamento di fine mandato) è deducibile?

    Sì, il TFM è deducibile per competenza se il diritto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto (art. 95, comma 5 TUIR). È una forma di compenso differito che consente di costruire una riserva deducibile anno per anno.

  • Art. 23 D.P.R. 602/1973 – Esecutorietà dei ruoli (abrogato) (abrogato)

    Art. 23 D.P.R. 602/1973 – Esecutorietà dei ruoli (abrogato)

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.

  • Bonus cultura 18 anni 2026: come funziona la Carta giovani, esempio

    In sintesi

    • Il Bonus Valore Cultura è assegnato ai neo-diplomati attraverso la Carta giovani nazionale.
    • Il credito è utilizzabile nell’anno successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
    • Il paniere include: biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, libri, musica, abbonamenti a giornali e periodici (anche digitali), strumenti musicali, accessi a musei, mostre, monumenti, aree archeologiche e parchi naturali.
    • Sono ammissibili anche i corsi di musica, teatro, danza e lingue straniere.
    • L’importo del credito e le modalità operative sono definiti da un decreto interministeriale (ex art. 541 LB 2026) atteso entro il 30 novembre 2026: non esistono ancora importi certi né domande aperte.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 539 della L. 199/2025 istituisce il Bonus Valore Cultura, assegnato attraverso la Carta giovani nazionale ai neo-diplomati. Consiste in un credito utilizzabile nell’anno successivo al diploma per acquistare biglietti per spettacoli, libri, musica, abbonamenti digitali, accessi a musei e parchi, e per corsi di musica, teatro, danza o lingue. L’importo e le modalità sono definiti da un decreto interministeriale atteso entro il 30 novembre 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 539 LB26: Bonus Valore Cultura tramite Carta giovani nazionale.

    Il Bonus Valore Cultura 2026: struttura normativa e paniere di spesa

    Il comma 539 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce il Bonus Valore Cultura, uno strumento assegnato ai giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado attraverso la Carta giovani nazionale, disciplinata dall’art. 1, comma 413, della L. n. 160/2019. Il bonus consiste in un credito monetario utilizzabile nell’anno successivo al conseguimento del diploma per acquistare beni e servizi culturali appartenenti a un paniere definito dalla norma stessa. Al momento il decreto interministeriale che definirà importi, criteri di attribuzione e modalità operative non è stato pubblicato: non esistono ancora importi certi né domande aperte.

    Il paniere del Bonus Valore Cultura è definito direttamente dal comma 539 ed è articolato: sono acquistabili biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale; musica registrata; strumenti musicali; prodotti dell’editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Rientrano inoltre nel paniere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. Il legislatore ha escluso esplicitamente acquisti tecnologici, abbigliamento e altri beni di consumo generici.

    Sul piano fiscale, le note normative allegati al comma 539 precisano che il Bonus Valore Cultura non costituisce reddito imponibile per il beneficiario (art. 6 TUIR), non interferisce con la detrazione per le spese di istruzione di cui all’art. 15 TUIR per le spese coperte dal bonus pubblico, ed è compatibile con l’esenzione IVA prevista per i corsi didattici delle scuole riconosciute (art. 10 D.P.R. n. 633/1972). Il decreto interministeriale ex art. 541 LB 2026 è atteso entro il 30 novembre 2026 e definirà importi nominali, criteri di attribuzione e modalità di utilizzo.

    Cosa sapere in attesa del decreto attuativo del Bonus Valore Cultura

    • Il decreto interministeriale ex art. 541 LB 2026 è atteso entro il 30 novembre 2026 e definirà importi, criteri di attribuzione e modalità operative: senza di esso non si può accedere al bonus.
    • Il bonus è riservato ai neo-diplomati della scuola secondaria di secondo grado e viene erogato attraverso la Carta giovani nazionale.
    • Il credito è utilizzabile nell’anno successivo al conseguimento del diploma, non nell’anno della maturità.
    • Il paniere è tassativo: sono ammesse solo le categorie espressamente elencate dalla norma (biglietti, libri, musica, corsi culturali, accessi a musei e parchi naturali, abbonamenti a periodici).
    • Il bonus non è imponibile ai fini IRPEF e non interferisce con le detrazioni fiscali per spese di istruzione sostenute autonomamente.

    Tizio: neo-diplomato appassionato di musica

    Scenario. Tizio consegue la maturità a giugno 2026 e vorrebbe utilizzare il Bonus Valore Cultura per acquistare uno strumento musicale e iscriversi a un corso di chitarra.

    Come si legge in pratica. Il comma 539 include esplicitamente nel paniere del Bonus Valore Cultura sia gli strumenti musicali sia i corsi di musica. Il credito sarà utilizzabile nell’anno successivo al diploma, dunque – se il decreto attuativo sarà pubblicato nei tempi previsti – potenzialmente nel 2027. Tuttavia, finché il decreto interministeriale non sarà adottato, non è possibile conoscere l’importo del credito né le modalità di accesso: Tizio non può ancora presentare domanda né prenotare l’utilizzo del bonus.

    Cosa può fare Tizio oggi

    • Verificare di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito per il bonus).
    • Monitorare la Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione del decreto interministeriale ex art. 541 LB 2026.
    • Consultare il portale della Carta giovani nazionale per eventuali aggiornamenti operativi.
    • Tenere a disposizione la documentazione relativa al diploma per l’eventuale fase di iscrizione.
    • Non anticipare spese confidando nell’importo del bonus: l’entità del credito è ancora ignota.

    Caia: neo-diplomata e appassionata di teatro e cinema

    Scenario. Caia si diploma nel 2026 e vorrebbe utilizzare il bonus per acquistare biglietti per spettacoli teatrali, abbonamenti a una rivista culturale digitale e per seguire un corso di teatro.

    Come si legge in pratica. Tutte e tre le spese che Caia intende sostenere rientrano nel paniere del Bonus Valore Cultura: biglietti per rappresentazioni teatrali, abbonamenti a periodici anche in formato digitale e corsi di teatro sono espressamente elencati al comma 539. Il credito potrà essere utilizzato nell’anno 2027, successivo al diploma 2026. L’importo e le modalità restano da definire con il decreto interministeriale: Caia dovrà attendere la pubblicazione del decreto prima di poter procedere.

    Il paniere del Bonus Valore Cultura per Caia

    • Biglietti per rappresentazioni teatrali: inclusi nel paniere.
    • Abbonamenti a periodici in formato digitale: inclusi nel paniere.
    • Corsi di teatro: inclusi nel paniere.
    • Il credito è utilizzabile nell’anno successivo al diploma (anno 2027 per chi si diploma nel 2026).
    • Importo e modalità operative saranno definiti dal decreto interministeriale ex art. 541 LB 2026.

    Sempronio: neo-diplomato curioso di mostre e musei

    Scenario. Sempronio si diploma nel 2026 e vorrebbe usare il bonus per visitare musei, aree archeologiche e mostre d’arte nel corso del 2027, dopo aver iniziato l’università.

    Come si legge in pratica. Il comma 539 include espressamente tra gli usi ammissibili i titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Sempronio potrà quindi utilizzare il credito per queste finalità nell’anno successivo al diploma. È importante sottolineare che il Bonus Valore Cultura non è imponibile ai fini IRPEF (art. 6 TUIR) e che le spese sostenute con il bonus pubblico non danno luogo a ulteriori detrazioni fiscali. Anche in questo caso, le modalità concrete dipendono dal decreto interministeriale atteso.

    Accessi culturali nel paniere del Bonus Valore Cultura

    • Musei statali, comunali e privati: inclusi nel paniere (titoli di accesso).
    • Mostre ed eventi culturali: inclusi nel paniere.
    • Monumenti, gallerie e aree archeologiche: inclusi nel paniere.
    • Parchi naturali: inclusi nel paniere.
    • Il bonus non è imponibile IRPEF e non genera ulteriori detrazioni fiscali per le stesse spese.

    Quando conviene una verifica

    Per chiarimenti sul funzionamento del Bonus Valore Cultura e sul paniere di spese ammissibili in attesa del decreto attuativo, è possibile confrontarsi con un professionista specializzato. Hai dubbi sul Bonus Valore Cultura? Consulta un esperto.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il Bonus Valore Cultura 2026 è già attivo? Quando si può fare domanda?

    No. Il comma 539 della L. 199/2025 definisce la struttura del Bonus Valore Cultura, ma l’operatività concreta dipende dal decreto interministeriale previsto dall’art. 541 LB 2026, atteso entro il 30 novembre 2026. Questo decreto definirà gli importi nominali, i criteri di attribuzione e le modalità di utilizzo. Finché il decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non è possibile presentare domanda né conoscere l’entità del credito.

    Chi ha diritto al Bonus Valore Cultura 2026?

    Il comma 539 riserva il Bonus Valore Cultura ai giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il bonus è assegnato attraverso la Carta giovani nazionale (art. 1, comma 413, L. n. 160/2019). I criteri precisi di attribuzione – inclusa l’eventuale selezione in base al reddito o ad altri parametri – saranno definiti dal decreto interministeriale. La norma non specifica un anno di nascita né un limite di età: fa riferimento al conseguimento del diploma.

    Cosa si può comprare con il Bonus Valore Cultura?

    Il paniere è definito direttamente dal comma 539 e comprende: biglietti per teatro, cinema e spettacoli dal vivo; libri; abbonamenti a quotidiani e periodici (anche digitali); musica registrata; strumenti musicali; prodotti dell’editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera. Acquisti tecnologici generici, abbigliamento e altri beni non elencati sono esclusi.

    Il Bonus Valore Cultura è tassabile come reddito?

    No. Le note normative al comma 539 precisano che il Bonus Valore Cultura non rientra tra le categorie reddituali dell’art. 6 del TUIR e pertanto non è imponibile ai fini IRPEF per il beneficiario. Le spese sostenute con il bonus pubblico non danno luogo alla detrazione per spese di istruzione di cui all’art. 15 TUIR: il divieto di cumulazione tra agevolazione pubblica e detrazione fiscale sulla stessa spesa è un principio generale dell’ordinamento tributario.

    Il Bonus Valore Cultura sostituisce il vecchio bonus cultura 18app?

    Il comma 539 non cita esplicitamente la precedente app18/18app. Il Bonus Valore Cultura è strutturato come un credito erogato attraverso la Carta giovani nazionale, che è uno strumento diverso dall’applicazione 18app. I termini e le modalità operative precise – inclusi eventuali raccordi con strumenti preesistenti – saranno chiariti dal decreto interministeriale ex art. 541 LB 2026, atteso entro il 30 novembre 2026. Non è possibile anticipare ora se e come la nuova misura si coordinerà con eventuali residui del regime precedente.

  • Art. 22 DPR 602/1973 – Attribuzione degli interessi

    Art. 22 DPR 602/1973 – Attribuzione degli interessi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

  • Socio o amministratore di SRL: differenze fiscali e di ruolo

    In sintesi

    • Il socio possiede quote della SRL e ha diritto agli utili; il suo reddito tipico è il dividendo, tassato al 26% come imposta sostitutiva.
    • L’amministratore gestisce la società e può percepire un compenso deducibile per la SRL, tassato come reddito assimilato a lavoro dipendente (IRPEF progressiva).
    • Si può essere solo socio (senza gestire), solo amministratore (senza quote) o entrambi (socio-amministratore).
    • Il socio che lavora operativamente in una SRL commerciale può essere soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS.
    • L’amministratore risponde della gestione verso i creditori e i soci; il socio risponde solo nei limiti della quota versata (responsabilità limitata).
    • Dal punto di vista fiscale i due ruoli producono redditi diversi che si sommano nel dichiarativo annuale della persona fisica.

    Socio e amministratore: due ruoli, due trattamenti fiscali

    In una SRL il socio e l’amministratore sono figure giuridicamente distinte, anche se nella realtà delle piccole imprese italiane la stessa persona ricopre entrambi i ruoli. Capire la differenza è essenziale per gestire correttamente la fiscalità e i contributi previdenziali.

    Il socio è il proprietario delle quote: partecipa agli utili sotto forma di dividendi e sopporta le perdite nei limiti del capitale conferito. La sua posizione fiscale tipica è quella del percettore di dividendi: l’imposta sostitutiva del 26% viene applicata dalla SRL come sostituto d’imposta e il dividendo non confluisce nel reddito complessivo IRPEF.

    L’amministratore è l’organo che gestisce la società, firma i contratti, rappresenta la SRL verso terzi e risponde della corretta tenuta della contabilità. Se percepisce un compenso per questa attività – e non è obbligatorio che lo percepisca – quel compenso è fiscalmente assimilato al reddito da lavoro dipendente: va dichiarato nel quadro RC, è soggetto ad IRPEF progressiva e a contributi INPS.

    Socio vs amministratore SRL: confronto fiscale e previdenziale
    Aspetto Socio (solo) Amministratore (solo o anche socio)
    Fonte di reddito dalla SRL Dividendo (distribuzione utili) Compenso deliberato dall'assemblea
    Tassazione del reddito Imposta sostitutiva 26% (ritenuta a titolo definitivo) IRPEF progressiva: 23% / 33% / 43%
    Confluisce nel reddito complessivo IRPEF? No – è reddito separato Sì – si cumula agli altri redditi
    Deducibilità per la SRL No Sì – per cassa (art. 95 c.5 TUIR)
    Contributi previdenziali INPS Possibile obbligo gestione commercianti se lavora in società Gestione separata INPS sul compenso
    Responsabilità verso creditori Limitata al capitale versato Illimitata per atti di mala gestio
    Obblighi dichiarativi personali Modello 730 o Redditi PF (dividendo già ritenuto) Modello Redditi PF quadro RC (o 730)

    Esempio pratico

    • Esempio numerico. Alfa SRL ha due soci al 50%: Tizio è solo socio e non lavora in azienda; Caio è socio al 50% e anche amministratore unico con compenso deliberato di 36.000 euro annui.

      La SRL produce un utile ante compenso di 80.000 euro. Dopo aver dedotto il compenso di Caio, l’utile scende a 44.000. IRES 24% = 10.560. Utile netto distribuibile: 33.440.

      L’assemblea delibera la distribuzione del 100% dell’utile netto in proporzione alle quote (50/50 = 16.720 ciascuno).

      Tizio (solo socio): riceve dividendo 16.720. Imposta sostitutiva 26% = 4.347. Incassa netti 12.373. Nessun contributo INPS sul dividendo.

      Caio (socio + amministratore): riceve compenso 36.000 (IRPEF progressiva + contributi gestione separata) + dividendo 16.720 (26% = 4.347). Il compenso di 36.000, con aliquota IRPEF media supposta ~27%, genera circa 9.720 di IRPEF. Caio paga due tipi di imposta su due tipi di reddito.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo e statuto della SRL (indica i poteri dell’amministratore)
    • Verbale di assemblea con delibera di nomina e fissazione del compenso dell’amministratore
    • Verbale di assemblea con delibera di distribuzione degli utili ai soci
    • CUD / Certificazione Unica emessa dalla SRL per il compenso dell’amministratore
    • Visura camerale aggiornata (attesta chi è socio e chi è amministratore)
    • Documentazione INPS per l’iscrizione alla gestione separata o alla gestione commercianti

    Caso 1 – Tizio: solo socio, non lavora in azienda

    Scenario. Tizio possiede il 60% di Alfa SRL ma non svolge alcuna attività operativa nella società. Ha un lavoro dipendente separato con RAL 30.000 euro. La SRL gli distribuisce un dividendo di 20.000 euro.

    Come si applica. Il dividendo di 20.000 euro è soggetto alla ritenuta a titolo definitivo del 26% (= 5.200 euro) applicata direttamente dalla SRL. Tizio incassa 14.800 euro netti. Questi 20.000 euro non si sommano al suo reddito da lavoro dipendente e non modificano le sue detrazioni IRPEF. Non deve iscriversi a nessuna gestione INPS per questo reddito. In dichiarazione dei redditi il dividendo è già chiuso: non deve fare nulla di ulteriore, salvo verificare che la SRL abbia correttamente emesso la Certificazione Unica.

    In pratica

    • Il dividendo è reddito ‘pulito’ per la persona fisica: la SRL assolve tutta la tassazione con la ritenuta del 26% e non serve fare nient’altro in dichiarazione.
    • Non lavorare operativamente in azienda non espone a obblighi contributivi INPS aggiuntivi (salvo situazioni specifiche da verificare caso per caso).
    • Se la SRL non distribuisce l’utile, Tizio non paga nulla: l’IRES è un onere della società, non del socio.

    Caso 2 – Caio: socio e amministratore operativo

    Scenario. Caio possiede il 100% di Alfa SRL e ne è anche l’unico amministratore. Lavora quotidianamente nella società. Il compenso deliberato è 48.000 euro annui. La SRL ha utile netto (dopo IRES) di 20.000 euro che Caio vuole prelevare come dividendo.

    Come si applica. Caio ha due flussi di reddito dalla stessa società: il compenso da amministratore (48.000 euro, tassato IRPEF con aliquota progressiva e soggetto a contributi gestione separata INPS) e il dividendo (20.000 euro, imposta sostitutiva 26% = 5.200). Il compenso di 48.000 genera IRPEF: primi 28.000 al 23% = 6.440; restanti 20.000 al 33% = 6.600; totale IRPEF circa 13.040 euro, più addizionali. I due redditi vanno dichiarati separatamente: il compenso nel quadro RC, il dividendo è già chiuso dalla ritenuta. Caio deve anche verificare se l’attività svolta rientra nell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti INPS in aggiunta alla gestione separata sul compenso.

    In pratica

    • Il socio-amministratore deve tenere distinti i due flussi reddituali: compenso e dividendo hanno regimi fiscali completamente diversi.
    • La delibera del compenso va assunta prima dell’inizio del periodo d’imposta per essere deducibile in modo certo dalla SRL.
    • Se svolgi attività commerciale nella SRL, verifica con un commercialista l’eventuale doppio obbligo contributivo (gestione separata + gestione commercianti).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Un amministratore di SRL deve per forza ricevere un compenso?

    No. L’amministratore può lavorare gratuitamente per la SRL. In quel caso non c’è nessun reddito da dichiarare per lui e nessun costo deducibile per la società. La gratuità deve però risultare chiaramente dalla delibera assembleare.

    Il dividendo si somma agli altri redditi IRPEF?

    No. Per il socio persona fisica residente il dividendo è tassato con un’imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo, applicata dalla SRL. Non concorre al reddito complessivo e non modifica le aliquote IRPEF sugli altri redditi.

    Chi risponde dei debiti della SRL: il socio o l'amministratore?

    Il socio risponde solo nei limiti della quota versata (è la ‘responsabilità limitata’ della SRL). L’amministratore risponde personalmente in caso di mala gestio, violazioni di legge o di statuto, verso la società e verso i creditori sociali.

    Posso essere amministratore di una SRL senza essere socio?

    Sì, è perfettamente legale. L’amministratore esterno (non socio) percepisce il compenso, paga IRPEF e contributi gestione separata, ma non ha diritto ai dividendi né rischia la propria quota di capitale (perché non ne ha).

    Il socio che lavora nella SRL deve iscriversi all'INPS?

    Dipende dal tipo di attività. In linea generale, il socio di maggioranza che partecipa attivamente all’attività commerciale della SRL potrebbe essere obbligato all’iscrizione alla gestione commercianti INPS. Il tema è tecnico e va verificato con un consulente.

    Come si dichiara il compenso da amministratore nella dichiarazione dei redditi?

    Il compenso da amministratore è reddito assimilato a lavoro dipendente e va indicato nel quadro RC del Modello Redditi PF (o nel 730). La SRL emette la Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell’anno successivo.

  • Art. 56 D.Lgs. 165/2001 (abrogato)

    Art. 56 D.Lgs. 165/2001

    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Testo unico sul pubblico impiego

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

    Testo previgente

    del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall’ art.28 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione dì cui all’articolo 66, con le modalità e con gli effetti di cui all’ articolo 7, commi sesto e settimo, della legge 20 maggio 1970, n. 300

  • Art. 21 DPR 602/1973 – Interessi per dilazione del pagamento

    Art. 21 DPR 602/1973 – Interessi per dilazione del pagamento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Sulle somme il cui pagamento e’ stato rateizzato o sospeso ai sensi dell’articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.

    L’ammontare degli interessi dovuti e’ determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed e’ riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.

    I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e’ prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’art. 20 e dal presente articolo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.