Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 32 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale nuovi possessori di immobili
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Agli effetti dell’imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta’ o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.
Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l’intendente di finanza dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiansi procedura sui beni dei precedenti.
Detrazione del 19% per tamponi e vaccini privati sostenuti nel 2025, da indicare nel rigo E1 del modello 730 tra le spese sanitarie.
Franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa sanitaria complessiva che supera questa soglia, non su ogni singola voce.
Pagamento tracciabile obbligatorio: bonifico, carta di credito o bancomat. Eccezione per strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Documentazione richiesta: fattura o ricevuta con indicazione della prestazione e del professionista o della struttura che l’ha erogata.
Non cambia se il vaccino e obbligatorio o volontario: cio che conta e che sia una prestazione sanitaria sostenuta a pagamento presso struttura non accreditata o privata.
Spese rimborsate escluse: se la mutua o il fondo sanitario ha rimborsato la spesa, quella quota non va indicata nella detrazione.
Tamponi e vaccini privati: la regola generale
Tamponi molecolari, tamponi antigenici, vaccini acquistati privatamente o eseguiti in cliniche private: si tratta di prestazioni sanitarie, e come tali rientrano tra le spese detraibili al 19% nella dichiarazione dei redditi. Non importa se il vaccino e obbligatorio per legge o volontario, ne se il tampone era richiesto dal datore di lavoro o scelto autonomamente: l’elemento che conta ai fini fiscali e che si tratti di una prestazione sanitaria rimasta a tuo carico.
Come per tutte le spese sanitarie, si applica una franchigia di 129,11 euro: e la parte di spesa che resta sempre a tuo carico, indipendentemente da quanto hai speso. La detrazione del 19% si calcola solo sull’importo che supera questa soglia, applicata una volta sola sul totale delle spese sanitarie dell’anno. Se hai speso meno di 129,11 euro in totale di spese sanitarie nel 2025, la detrazione non produce alcun risparmio fiscale.
Le spese per tamponi e vaccini privati vanno indicate nel rigo E1 del quadro E del modello 730, insieme a tutte le altre spese sanitarie. Chi ti assiste nella dichiarazione – il CAF, il commercialista o il datore di lavoro – calcola l’importo spettante. Le spese sanitarie sono espressamente escluse dal ‘riordino delle detrazioni’ introdotto dalla legge di Bilancio 2025: anche chi ha un reddito superiore a 75.000 euro detrae per intero, senza i tagli previsti per altre categorie di oneri.
Attenzione al metodo di pagamento: dal 2020 la detrazione del 19% spetta solo se la spesa e stata pagata con strumenti tracciabili – bonifico, carta di debito, carta di credito, carta prepagata, assegno. L’eccezione riguarda le prestazioni rese da strutture pubbliche o da strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (accreditate al SSN), per le quali il pagamento in contanti e comunque ammesso ai fini della detrazione.
Tamponi e vaccini privati: riepilogo dei parametri
Voce
Importo / Regola
Aliquota di detrazione
19%
Franchigia (quota a tuo carico)
129,11 euro sul totale spese sanitarie
Rigo del 730
E1 (Spese sanitarie)
Pagamento accettato
Tracciabile (carta, bonifico, bancomat)
Eccezione pagamento tracciabile
Strutture pubbliche o accreditate SSN
Rateizzazione opzionale
4 quote se spese sanitarie totali superano 15.493,71 euro
Esempio pratico
Caio ha sostenuto nel 2025 le seguenti spese sanitarie: 80 euro per un vaccino antinfluenzale privato, 60 euro per due tamponi molecolari eseguiti in una farmacia privata, 400 euro per visite specialistiche. Il totale e 540 euro. Nel rigo E1 indica 540 euro. Il CAF sottrae la franchigia: 540 – 129,11 = 410,89 euro. La detrazione del 19% e pari a circa 78,07 euro di risparmio IRPEF. Se avesse avuto meno di 129,11 euro di spese sanitarie in tutto l’anno, non avrebbe ottenuto alcuna detrazione.
Documenti necessari
Fattura o ricevuta fiscale della farmacia, della clinica o del centro medico, con indicazione della prestazione (tampone, vaccino) e del codice fiscale del paziente
Per i vaccini: ricevuta o documentazione rilasciata dal centro vaccinale privato con indicazione del vaccino somministrato
Ricevuta del pagamento tracciabile: estratto conto, ricevuta del bonifico, ricevuta di pagamento con carta di credito o bancomat
Se le spese sono state sostenute per un familiare a carico: documento che riporti anche i dati del familiare (nome, codice fiscale)
Vaccino privato e tamponi in farmacia nello stesso anno
Scenario. Tizio nel 2025 ha fatto un vaccino antinfluenzale privatamente (50 euro, pagato in farmacia con carta), un tampone molecolare (45 euro, pagato con bancomat) e ha sostenuto altre spese mediche per visite specialistiche (350 euro con bonifico). Totale spese sanitarie: 445 euro.
Come si applica. Tutte e tre le voci sono spese sanitarie detraibili al 19%. Tizio le somma e indica 445 euro nel rigo E1. La detrazione si calcola sulla parte che supera la franchigia: 445 – 129,11 = 315,89 euro. Il 19% di 315,89 euro e circa 60,02 euro di risparmio fiscale. Il tampone da 45 euro, da solo, non avrebbe superato la franchigia: e la somma complessiva a contare.
In pratica
Non valutare le singole spese: somma tutte le spese sanitarie dell’anno nel rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si applica una volta sul totale.
Conserva le ricevute di ogni spesa (farmacia, laboratorio, clinica) e le prove del pagamento tracciabile.
Se un familiare a carico ha sostenuto spese sanitarie, le includi nel tuo rigo E1.
Vaccino richiesto dal datore di lavoro: si detrae?
Scenario. Caio lavora a contatto con il pubblico e il suo datore di lavoro ha fortemente raccomandato il vaccino antiepatite. Caio lo ha eseguito privatamente spendendo 120 euro con carta di credito. Non gli e stato rimborsato.
Come si applica. Il fatto che il vaccino sia stato ‘richiesto’ dal datore di lavoro non cambia il trattamento fiscale: si tratta sempre di una prestazione sanitaria rimasta a carico di Caio, quindi e detraibile al 19%. L’unico elemento da verificare e che la spesa non sia stata rimborsata dal datore di lavoro o da un fondo sanitario aziendale: in quel caso, la quota rimborsata non andrebbe inclusa nella detrazione.
In pratica
Non importa se il vaccino e obbligatorio, consigliato o volontario: cio che conta ai fini fiscali e che sia una prestazione sanitaria a pagamento rimasta a tuo carico.
Se il datore di lavoro o la mutua ti ha rimborsato la spesa, quella quota non va nella detrazione.
Conserva la fattura del centro vaccinale e la ricevuta del pagamento con carta.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quanto si detrae per un tampone o un vaccino privato?
Si applica la detrazione del 19% sull’importo che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia si calcola sul totale delle spese sanitarie dell’anno, non sulla singola voce. Se hai speso solo 50 euro di vaccino e nient’altro, non si supera la soglia e la detrazione e zero. Se invece sommi altre spese sanitarie e superi 129,11 euro, la detrazione scatta sul totale eccedente.
La detrazione spetta anche per i vaccini volontari, non obbligatori per legge?
Si. Ai fini fiscali non rileva se il vaccino e obbligatorio o volontario. L’elemento determinante e che si tratti di una prestazione sanitaria sostenuta a pagamento da chi la dichiara, non rimborsata da terzi.
Posso pagare il tampone in contanti e detrarre la spesa?
Solo se il tampone e stato eseguito in una struttura pubblica o in una struttura privata accreditata al SSN. Per le strutture private non accreditate il pagamento in contanti non da diritto alla detrazione: serve un pagamento tracciabile (carta, bonifico, bancomat).
Posso detrarre il tampone eseguito per conto del mio familiare a carico?
Si. Se il familiare e fiscalmente a carico, puoi includere la spesa nel tuo rigo E1 anche se il documento e intestato al familiare. Se invece il familiare non e fiscalmente a carico, la detrazione spetta soltanto a lui nella propria dichiarazione.
Le spese per tamponi e vaccini rientrano nel riordino delle detrazioni per redditi alti?
No. Le spese sanitarie sono espressamente escluse dal riordino delle detrazioni introdotto dalla legge di Bilancio 2025. Anche chi ha un reddito superiore a 75.000 euro mantiene la detrazione piena sulle spese sanitarie.
Se la mutua mi ha rimborsato il vaccino, posso comunque detrarre la spesa?
No, non per la quota rimborsata. Puoi detrarre solo la parte di spesa che e rimasta effettivamente a tuo carico. Se hai sostenuto 100 euro e la mutua ne ha rimborsati 60, puoi detrarre solo i 40 euro non rimborsati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Il concessionario non puo’ rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
Tuttavia se il contribuente e’ debitore di rate scadute il pagamento non puo’ essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, comprese le indennita’ di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.
Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione e’ fatta, rata per rata, iniziando dalla piu’ remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita’ di mora e non puo’ essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita’ di mora.
Per i debiti d’imposta gia’ scaduti l’imputazione e’ fatta con preferenza alle imposte o quote d’imposta meno garantite e fra imposte o quote d’imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu’ remota.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal componente che lo sostituisce, di iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.
(Comma abrogato, a decorrere dal 1° luglio 1999, dall’art. 37, comma 1 decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46).
Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare.
Vendita di quote: il venditore paga un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza (corrispettivo meno costo fiscalmente riconosciuto). L’atto sconta imposta di registro in misura fissa di 200 euro.
Donazione di quote: non emerge plusvalenza in capo al donante al momento del trasferimento. Si paga però l’imposta sulle donazioni, con franchigie e aliquote variabili secondo il grado di parentela.
Il donatario eredita il costo fiscale (valore di acquisto originario) delle quote ricevute in dono: se le rivenderà in futuro, la plusvalenza sarà calcolata a partire da quel costo, non dal valore corrente.
Le minusvalenze da vendita di partecipazioni sono compensabili con altri redditi diversi di natura finanziaria entro i 4 anni successivi.
La scelta tra donazione e vendita dipende dall’entità della plusvalenza latente, dalla parentela tra le parti e dalla strategia di passaggio generazionale.
Vendita o donazione: le due strade per cedere le quote di SRL
Quando un socio vuole uscire da una SRL o trasferire le proprie quote a un figlio o a un altro soggetto, si trova di fronte a due strade principali: vendere le quote o donarle. Le conseguenze fiscali sono molto diverse, e la scelta giusta dipende dal valore attuale delle quote rispetto a quanto sono state pagate originariamente, dal rapporto con il destinatario e dagli obiettivi familiari o imprenditoriali.
Con la vendita, il socio incassa un corrispettivo e paga le imposte sulla differenza tra questo e il costo di acquisto originario della partecipazione. Con la donazione, il trasferimento è gratuito e non emerge subito alcuna plusvalenza in capo al donante. Questo però non significa che le imposte spariscano: si trasferiscono semplicemente al futuro, a carico di chi riceve le quote.
Un elemento spesso trascurato è il cosiddetto ‘costo fiscalmente riconosciuto’. Chi riceve le quote in donazione non parte da zero: eredita il costo originale del donante. Se un giorno venderà quelle quote, la plusvalenza sarà calcolata su quella base storica, potenzialmente lontana dal valore di mercato. In certi casi questo meccanismo trasforma un vantaggio immediato in un debito fiscale futuro più elevato.
Donazione vs vendita quote SRL – confronto testa a testa
Aspetto
Vendita di quote
Donazione di quote
Plusvalenza in capo al cedente/donante
Sì: (corrispettivo − costo fiscale) × 26%
No: nessuna plusvalenza immediata in capo al donante
Imposta di registro sull'atto
Misura fissa: 200 euro
Imposta sulle donazioni (franchigie e aliquote variabili per parentela)
Costo fiscale per il ricevente
Il prezzo pagato (nuovo costo di acquisto)
Il costo originario del donante (il donatario 'eredita' il costo storico)
Plusvalenza futura per il ricevente
Calcolata dal prezzo di acquisto pagato
Calcolata dal costo storico del donante: potenzialmente molto più alta
Liquidità per il cedente/donante
Sì: riceve il corrispettivo
No: trasferimento gratuito, nessuna liquidità
Adatto al passaggio generazionale
Parzialmente (richiede liquidità del compratore)
Sì, specialmente con franchigie familiari elevate
Esempio pratico
Tizio ha acquistato quote di Alfa SRL per 50.000 euro anni fa. Oggi valgono 200.000 euro. Plusvalenza latente: 150.000 euro.
Scenario vendita: Tizio vende a Caio per 200.000 euro. Plusvalenza = 150.000 euro. Imposta sostitutiva = 150.000 × 26% = 39.000 euro. Registro = 200 euro. Caio ha un nuovo costo fiscale di 200.000 euro: se rivende a 220.000 euro pagherà il 26% su soli 20.000 euro (5.200 euro).
Scenario donazione a figlio: Tizio dona le quote al figlio Sempronio. Nessuna plusvalenza immediata. Se il valore delle quote rientra nella franchigia per figli (verificare le soglie vigenti per imposte di donazione), nessuna imposta di donazione. Sempronio però ‘eredita’ il costo fiscale di 50.000 euro. Se poi vende a 200.000 euro: plusvalenza = 150.000 euro, imposta = 39.000 euro. Il debito fiscale è solo differito, non eliminato.
Documenti necessari
Visura camerale e libro soci della SRL (per verifica delle quote e del costo di acquisto originario)
Atto di acquisto originario delle quote (per determinare il costo fiscalmente riconosciuto)
Perizia di stima del valore delle quote (utile sia per la vendita sia per la donazione)
Atto notarile di cessione quote o di donazione (obbligatorio in entrambi i casi)
Modello dichiarativo per le plusvalenze (quadro RT del Modello Redditi PF)
Caso 1: passaggio generazionale – donazione con franchigia familiare
Scenario. Tizio vuole trasferire al figlio Sempronio le proprie quote di Alfa SRL. Le quote valgono oggi 180.000 euro; le aveva acquistate per 30.000 euro. Non ha bisogno di liquidità immediata.
Come si applica. Con la vendita, Tizio realizzerebbe una plusvalenza di 150.000 euro e pagherebbe 39.000 euro di imposta sostitutiva. Con la donazione al figlio non emerge alcuna plusvalenza immediata. L’imposta sulle donazioni dipende dal valore e dalla franchigia applicabile tra genitori e figli (verificare la normativa sulle imposte di donazione vigente). Se la donazione rientra nella franchigia, il costo complessivo dell’operazione è notevolmente inferiore. Sempronio però dovrà ricordare che il suo costo fiscale delle quote è 30.000 euro, non 180.000.
In pratica
La donazione è spesso preferita nel passaggio generazionale quando il donante non ha bisogno di incassare e le franchigie familiari coprono il valore delle quote.
Il donatario deve essere consapevole del costo fiscale ‘ereditato’: se vende presto, la tassazione sulla plusvalenza può essere elevata.
Una pianificazione a lungo termine può prevedere la donazione oggi e la vendita futura solo dopo che il valore sia cresciuto ulteriormente e sia diventato conveniente gestire la plusvalenza.
Caso 2: cessione a un terzo – vendita con plusvalenza limitata
Scenario. Caio vuole vendere le proprie quote di Beta Srl a un investitore esterno. Le ha acquistate per 90.000 euro e oggi valgono 110.000 euro. La donazione non è un’opzione (il compratore è un soggetto terzo).
Come si applica. La plusvalenza è 20.000 euro. Imposta sostitutiva: 20.000 × 26% = 5.200 euro. L’atto di cessione sconta imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Il carico fiscale complessivo dell’operazione è contenuto (meno del 5% del corrispettivo). Caio incassa liquidità netta di circa 104.600 euro. L’investitore acquista le quote con un costo fiscale di 110.000 euro.
In pratica
Quando la plusvalenza latente è modesta, la vendita è la soluzione naturale: il carico fiscale è proporzionato e il venditore ottiene liquidità immediata.
Le minusvalenze su altri investimenti finanziari degli anni precedenti possono abbattere la plusvalenza da vendita quote, riducendo ulteriormente l’imposta.
L’imposta di registro fissa di 200 euro è indipendente dal valore della cessione: non pesa nelle valutazioni economiche.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Quanto si paga sull'utile dalla vendita di quote SRL?
Il socio persona fisica paga un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, cioè sulla differenza tra il corrispettivo ricevuto e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (quanto era stato pagato all’acquisto).
La donazione di quote è davvero esente da imposte?
Non sempre. Non emerge la plusvalenza in capo al donante, ma si paga l’imposta sulle donazioni, calcolata sul valore delle quote donate, con franchigie e aliquote che variano secondo il grado di parentela con il beneficiario.
Cosa si intende per 'costo fiscalmente riconosciuto' ereditato dal donatario?
Il donatario assume come proprio costo di acquisto quello originario del donante, non il valore corrente delle quote. Se un giorno vende, la plusvalenza viene calcolata a partire da quel costo storico, non dal valore al momento della donazione.
Le minusvalenze da vendita di quote si possono usare?
Sì: le minusvalenze realizzate sono compensabili con altre plusvalenze o redditi diversi di natura finanziaria realizzati negli stessi o nei quattro esercizi successivi.
Quanto costa l'atto di cessione di quote SRL?
L’atto notarile di cessione quote sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro, indipendentemente dal valore delle quote. Ci sono poi le spese notarili.
Quando conviene vendere invece di donare?
La vendita conviene quando il donante ha bisogno di liquidità, quando il destinatario non è un familiare (e quindi le franchigie donazione non si applicano), o quando la plusvalenza latente è contenuta e il carico fiscale del 26% è accettabile rispetto all’alternativa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarita’ ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 e’ consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Vendita occasionale di oggetti virtuali: se non e’ abituale e organizzata, il ricavato rientra nei redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente (rigo D5 codice 1 del quadro D).
Trading sistematico di item o account: se acquisti e rivendi con continuita’ e con organizzazione tipica di un’impresa, serve la partita IVA e il Modello Redditi PF.
Plusvalenza finanziaria: la vendita di asset digitali che costituiscono strumenti finanziari puo’ rientrare nel quadro T; verificare la natura dell’asset e’ fondamentale.
Cripto-valute nei giochi blockchain: se l’oggetto virtuale e’ rappresentato da un token su blockchain, seguono le regole delle cripto-attivita’ (quadro W del 730 o RW del Modello Redditi PF per il monitoraggio).
Nessuna soglia di esenzione: non esiste un importo minimo sotto il quale la vendita e’ automaticamente esente; anche somme modeste sono in linea di principio imponibili se rientrano tra i redditi diversi.
Quando la vendita di un oggetto virtuale diventa reddito tassabile
Vendere una skin rara, un account di gioco potenziato o un equipaggiamento digitale puo’ generare guadagni anche significativi. Il fisco italiano non ha norme ad hoc per gli oggetti virtuali, ma li riconduce alle categorie esistenti in base a come e con quale frequenza avviene l’operazione.
Se vendi un oggetto virtuale in modo del tutto occasionale, senza una struttura organizzata e senza che questa sia la tua attivita’ principale, il corrispettivo ricevuto e’ qualificabile come reddito diverso derivante da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Va indicato nel rigo D5 del quadro D (codice 1), riportando il lordo incassato. Puoi dedurre le spese inerenti la produzione del reddito nella colonna 3 dello stesso rigo.
Se invece acquisti e rivendi oggetti virtuali o account con regolarita’, hai un metodo, una clientela abituale e l’intento di trarne un guadagno sistematico, l’attivita’ ha le caratteristiche di un’impresa commerciale. In questo caso occorre la partita IVA, e i redditi vanno dichiarati con il Modello Redditi PF.
Un discorso a parte meritano gli asset digitali su blockchain (NFT di gioco, token): questi rientrano nella disciplina delle cripto-attivita’ e, se si realizza una plusvalenza, concorrono a formare reddito soggetto a imposta sostitutiva. Il monitoraggio fiscale avviene nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi PF.
Cripto-attivita': plusvalenza a imposta sostitutiva + monitoraggio
730, quadro W (monitoraggio) + quadro T
Vendita account con perdita (spese > ricavi)
Qualsiasi
Perdita su redditi diversi (non compensabile con altri redditi)
Quadro D, D5 cod. 1
Esempio pratico
Tizio ha acquistato nel 2024 un account di un popolare MMORPG per 200 euro e lo ha rivenduto nel 2025 per 900 euro, ottenendo un guadagno di 700 euro. Si tratta di un episodio isolato: Tizio non fa trading di account abitualmente. Riporta 900 euro in colonna 2 del rigo D5 (lordo percepito) e 200 euro in colonna 3 (spesa inerente, cioe’ il costo di acquisto documentato). Il reddito netto imponibile risultante e’ 700 euro, su cui il CAF calcolera’ l’IRPEF secondo gli scaglioni ordinari.
Documenti necessari
Estratto conto bancario, PayPal o wallet digitale con il ricavato della vendita
Documentazione del costo di acquisto dell’oggetto o dell’account (ricevuta, screenshot della transazione originale)
Schermate della piattaforma di scambio (marketplace del gioco, siti di trading) che attestino il prezzo di cessione
Eventuale Certificazione Unica se l’acquirente o la piattaforma ha applicato ritenuta
Documentazione di acquisto/vendita di NFT o token (estratto del wallet blockchain con date e valori in euro)
Caso 1 – Tizio: vendita isolata di un account di gioco
Scenario. Tizio ha smesso di giocare a un titolo online e ha venduto il suo account su un forum specializzato per 450 euro. Non ha mai venduto altri account in precedenza e non intende farlo in futuro.
Come si applica. L’operazione e’ occasionale. Tizio dichiara il corrispettivo lordo (450 euro) nel rigo D5 del quadro D con codice 1. Se ha sostenuto spese documentate per acquistare potenziamenti o abbonamenti premium che hanno incrementato il valore dell’account, puo’ indicarle nella colonna 3 dello stesso rigo come spese inerenti. Il reddito netto confluira’ nel reddito complessivo e sara’ tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.
In pratica
Inserire il lordo ricevuto in colonna 2 del rigo D5 (non dedurre la ritenuta dall’importo da indicare).
Le spese documentate per incrementare il valore dell’account sono deducibili in colonna 3.
Conservare gli screenshot della transazione come prova documentale.
Caso 2 – Caio: trading sistematico di skin e oggetti rari
Scenario. Caio compra e rivende quotidianamente skin e item rari su piattaforme di trading, con un volume di operazioni di decine al mese e un guadagno annuo di circa 25.000 euro. Ha un metodo definito e una clientela consolidata.
Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale e organizzata: configura un’impresa commerciale. Non puo’ usare il 730 per questi redditi. Deve aprire la partita IVA (codice ATECO appropriato per il commercio online), tenere la contabilita’ e dichiarare con il Modello Redditi PF. Se sceglie il regime forfetario, applica il coefficiente di redditivita’ del settore commercio (40% per commercio al dettaglio) e paga l’imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile.
In pratica
Attivita’ abituale e organizzata = P.IVA obbligatoria; il 730 non e’ il modello corretto.
Il regime forfetario e’ accessibile se i ricavi dell’anno precedente non superano 85.000 euro.
Oltre i 100.000 euro di ricavi nell’anno corrente, il regime forfetario cessa immediatamente per quell’anno.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo dichiarare la vendita di un oggetto virtuale se ho guadagnato poco?
In linea di principio si’: i redditi diversi da attivita’ commerciale occasionale non hanno una soglia di esenzione specifica. Tuttavia, per importi molto modesti e in assenza di ritenuta, la praticita’ del controllo e’ bassa; la regola formale rimane quella della dichiarazione.
Posso dedurre il costo di acquisto dell'oggetto venduto?
Si’, le spese inerenti la produzione del reddito sono deducibili e vanno indicate nella colonna 3 del rigo D5. Devi avere documentazione del costo sostenuto (ricevute di acquisto, estratti conto).
La piattaforma di gioco mi ha trattenuto una commissione: la deduco?
Le commissioni di vendita trattenute dalla piattaforma riducono il corrispettivo netto ricevuto. Puoi indicarle tra le spese inerenti in colonna 3 del rigo D5, purche’ documentate.
Gli NFT di gioco seguono le stesse regole degli oggetti virtuali ordinari?
No: gli NFT e i token su blockchain sono cripto-attivita’ con regole proprie. Le plusvalenze sono soggette a imposta sostitutiva e il loro possesso va monitorato nel quadro W del 730 o nel quadro RW del Modello Redditi PF.
Se non ricevo denaro ma scambio oggetti con altri giocatori, devo dichiarare?
Lo scambio in natura vale come cessione a titolo oneroso al valore normale degli oggetti scambiati. In teoria il reddito e’ comunque imponibile, ma la determinazione del valore e la tracciabilita’ sono complesse; conserva documentazione se i valori sono significativi.
Quando l'attivita' di trading di oggetti virtuali richiede la P.IVA?
Quando e’ esercitata con abitualita’, continuita’ e organizzazione tipica di un’impresa: acquisto sistematico per rivendere, clientela fissa, metodo consolidato. Non esiste una soglia numerica fissa; conta la modalita’ complessiva dell’attivita’.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di definizione, di acquiescenza o di conciliazione giudiziale, di mediazione.
2. I termini e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 28-quater DPR 602/1973 – Compensazione crediti PA con somme iscritte a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. A partire dal 1 gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e’ richiesta la compensazione.
Art. 28-ter DPR 602/1973 – Compensazione volontaria con crediti d’imposta
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. In sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione.
2. Ricevuta la segnalazione, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme e le riversa nei limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione.
6. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione del presente articolo.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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