Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Diritti d’autore nel 730/2026: deduzione forfetaria e come dichiarare

    In sintesi

    • Redditi assimilati al lavoro autonomo: i proventi da utilizzo economico di opere dell’ingegno percepiti dall’autore o inventore vanno nel Quadro D, rigo D3, codice 1.
    • Deduzione forfetaria del 25%: l’importo lordo viene ridotto automaticamente del 25% a titolo di spese forfetarie; dichiari il lordo e la deduzione la applica chi presta l’assistenza fiscale.
    • Deduzione del 40% se hai meno di 35 anni: se nel 2025 avevi meno di 35 anni, la riduzione forfetaria sale al 40% dell’importo percepito.
    • Lettera ‘B’ nella Certificazione Unica: i diritti d’autore certificati dal sostituto d’imposta sono contrassegnati dalla causale ‘B’ nel punto 1 della CU 2026 – Lavoro autonomo.
    • Eredi e acquirenti a titolo oneroso: regole diverse: chi ha acquistato il diritto d’autore a titolo gratuito (eredi) lo dichiara per intero senza deduzioni; chi lo ha comprato a titolo oneroso ha diritto a una deduzione del 25% nel Quadro D, rigo D4, codice 6.

    Quando i tuoi proventi creativi si dichiarano come diritti d'autore

    Se hai scritto un libro, composto musica, creato un software, realizzato fotografie o brevettato un’invenzione, e hai percepito compensi per l’utilizzo economico di quelle opere, stai parlando di redditi da diritti d’autore. La legge li tratta in modo specifico: non sono redditi di lavoro dipendente, ma nemmeno redditi professionali ordinari. Rientrano in una categoria particolare chiamata ‘redditi assimilati al lavoro autonomo’.

    Il vantaggio principale e’ la deduzione forfetaria: non devi dimostrare le spese che hai sostenuto per creare l’opera. La legge riconosce in modo automatico una riduzione del 25% sull’importo lordo percepito. Se hai meno di 35 anni, la riduzione e’ ancora piu’ generosa: sale al 40%. Questo significa che paghi le tasse solo su una parte del compenso che hai effettivamente incassato.

    Attenzione: questa disciplina vale solo per l’autore o inventore originario. Se hai ereditato i diritti da un parente o li hai comprati da qualcun altro, le regole cambiano e devi usare un rigo diverso del Quadro D (il D4 con codice 6), con trattamento fiscale differente.

    Deduzione forfetaria sui diritti d'autore (Quadro D, rigo D3, codice 1)
    Situazione del percettore Deduzione applicata Rigo 730
    Autore/inventore, 35 anni o piu' 25% del compenso lordo D3, codice 1 – lordo nella col. 2
    Autore/inventore, meno di 35 anni 40% del compenso lordo D3, codice 1 – lordo nella col. 2
    Erede o legatario (titolo gratuito) Nessuna deduzione D4, codice 6 – intero importo
    Acquirente a titolo oneroso del diritto 25% del compenso D4, codice 6 – lordo ridotto 25%

    Esempio pratico

    • Tizio, scrittore di 42 anni, nel 2025 ha percepito 8.000 euro lordi di royalties dalla casa editrice per il suo romanzo. La casa editrice gli ha rilasciato la CU 2026 con causale ‘B’ al punto 1 e ritenute al punto 3. Tizio riporta 8.000 euro nella colonna 2 del rigo D3 con codice 1 in colonna 1. Chi presta l’assistenza fiscale applica automaticamente la deduzione del 25%, quindi l’imponibile sara’ di 6.000 euro (8.000 – 2.000). Se Tizio avesse avuto 30 anni, la deduzione sarebbe stata del 40% e l’imponibile sarebbe sceso a 4.800 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’editore, dalla societa’ di gestione diritti o da chi ha erogato le royalties (causale ‘B’ al punto 1)
    • Contratto di cessione o concessione dei diritti d’autore
    • Ricevute di pagamento delle royalties, se il pagante non e’ sostituto d’imposta
    • Documento attestante la data di nascita (per dimostrare l’eta’ inferiore a 35 anni e la deduzione maggiorata)

    Caio: musicista con royalties da streaming

    Scenario. Caio, 28 anni, ha composto alcune canzoni che vengono distribuite su piattaforme digitali. Nel 2025 ha percepito 3.200 euro di royalties tramite la sua societa’ di gestione dei diritti. La societa’ gli ha rilasciato la CU 2026 con causale ‘B’.

    Come si applica. Caio ha meno di 35 anni, quindi ha diritto alla deduzione forfetaria del 40%. Riporta 3.200 euro nel rigo D3, colonna 2, con codice 1 in colonna 1 e le ritenute in colonna 3. Il CAF applica la deduzione del 40% (1.280 euro), quindi l’importo tassabile e’ di 1.920 euro. Caio non deve calcolare nulla: inserisce solo il lordo, poi il calcolo lo fa chi presta assistenza.

    In pratica

    • Indica sempre l’importo lordo nella colonna 2 del rigo D3: la deduzione del 40% verra’ applicata automaticamente per chi ha meno di 35 anni.
    • Se non ti e’ stata rilasciata una CU, conserva i contratti e le ricevute di pagamento delle royalties.

    Sempronia: figlia che ha ereditato i diritti d'autore del padre

    Scenario. Il padre di Sempronia era un fotografo noto. Dopo il suo decesso, Sempronia ha ereditato i diritti sulle fotografie. Nel 2025 ha percepito 4.500 euro di royalties da una societa’ editoriale che usa le immagini.

    Come si applica. Sempronia non e’ l’autrice originaria: ha acquisito i diritti a titolo gratuito (per successione). In questo caso non spetta la deduzione forfetaria. Deve dichiarare i 4.500 euro per intero nel rigo D4, colonna 4, con il codice 6 in colonna 3. Non ci sono riduzioni: l’intero importo concorre al reddito complessivo.

    In pratica

    • Se hai ereditato diritti d’autore, NON usi il rigo D3 ma il D4 con codice 6, e dichiari il 100% dell’importo senza deduzioni.
    • Se invece avessi comprato i diritti da qualcuno (acquisto a titolo oneroso), useresti sempre il D4 codice 6, ma potresti ridurre l’importo del 25% prima di inserirlo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dove trovo i dati sui diritti d'autore nella Certificazione Unica?

    Cerca il punto 1 ‘Causale’ della sezione Lavoro Autonomo della CU 2026: se c’e’ la lettera ‘B’, si tratta di proventi da utilizzo economico di opere dell’ingegno da parte dell’autore. Il compenso lordo e’ al punto 2 e le ritenute al punto 3 della stessa sezione.

    Devo calcolare io la deduzione forfetaria del 25% o del 40%?

    No. Inserisci l’importo lordo nella colonna 2 del rigo D3. Chi presta l’assistenza fiscale (CAF, professionista o il software del 730 precompilato) applica automaticamente la percentuale corretta in base alla tua eta’.

    Come si dimostra di avere meno di 35 anni per la deduzione maggiorata?

    La tua data di nascita e’ gia’ nella dichiarazione. Non devi fare nulla di speciale: basta che nel 2025 tu avessi meno di 35 anni compiuti. Il calcolo e’ automatico.

    Se ho scritto articoli per una rivista, sono diritti d'autore?

    Dipende. Le collaborazioni a giornali, riviste ed enciclopedie sono escluse dalla categoria dei diritti d’autore e vanno trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente (Quadro C). I veri diritti d’autore riguardano la cessione o concessione dei diritti su opere protette (libri, musica, software, fotografie d’autore, ecc.).

    Cosa succede se supero un certo importo di diritti d'autore?

    Non esiste un limite massimo oltre il quale cambia il trattamento fiscale per i diritti d’autore dell’autore originario. La deduzione forfetaria si applica sull’intero importo percepito, indipendentemente dall’ammontare. L’importo netto concorre comunque al reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.

  • Art. 43-ter DPR 602/1973 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo

    Art. 43-ter DPR 602/1973 – Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa’ o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu’ societa’ o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalita’ di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

    2. Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e’ efficace a condizione che l’ente o societa’ cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

    4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o societa’ controllante e le societa’ da questo controllate: si considerano controllate le societa’ per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’ limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o societa’ controllante per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

  • Articolo 120 TU Giustizia Tributaria: Sentenze revocabili e motivi di revocazione

    Art. 120 D.Lgs. 175/2024 – Sentenze revocabili e motivi di revocazione

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

    2. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

    3. Se i fatti menzionati nel comma 2 avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

  • Split payment: come funziona l’IVA verso la PA

    In sintesi

    • IVA versata dalla PA: il fornitore incassa solo l’imponibile; l’ente acquirente versa l’IVA direttamente all’Erario senza passare per il fornitore.
    • Dicitura obbligatoria: la fattura deve riportare «scissione dei pagamenti» e indicare l’IVA separatamente.
    • Credito IVA strutturale: il fornitore accumula IVA a credito sugli acquisti senza mai incassare quella sulle vendite, generando quasi sempre un saldo a credito.
    • Ambito soggettivo: si applica alle cessioni e prestazioni verso la Pubblica Amministrazione e determinate società partecipate o controllate pubbliche; le società quotate FTSE MIB sono escluse dal 1° luglio 2025 (D.L. 84/2025).
    • Rimborso o compensazione: il credito IVA accumulato può essere chiesto a rimborso o compensato in F24, con le regole ordinarie sul visto di conformità.

    Che cos'è la scissione dei pagamenti

    Lo split payment, o scissione dei pagamenti, è il meccanismo previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/1972 in base al quale l’IVA indicata in fattura dal fornitore non viene pagata dal cliente pubblico al fornitore stesso, ma versata direttamente all’Erario dall’ente acquirente. Il fornitore incassa soltanto l’imponibile, cioè il prezzo al netto dell’imposta.

    L’obiettivo è eliminare il rischio che un fornitore incassi l’IVA dalla PA e poi non la versi al Fisco. Le amministrazioni pubbliche sono considerate controparti affidabili per la riscossione dell’imposta, quindi il legislatore ha semplicemente spostato su di loro l’obbligo di riversamento.

    Dal punto di vista del fornitore privato il meccanismo è svantaggioso sotto il profilo finanziario: emette fattura con IVA, ma quell’IVA non entra nella sua cassa. Allo stesso tempo accumula IVA a credito sugli acquisti senza poterla compensare con l’IVA incassata sulle vendite, generando quasi sempre un saldo a credito nella dichiarazione annuale.

    Schema operativo dello split payment
    Passaggio Chi agisce Che cosa fa
    Emissione fattura Fornitore privato Indica imponibile + IVA + dicitura 'scissione dei pagamenti'
    Pagamento imponibile Ente PA Versa al fornitore solo l'importo senza IVA
    Versamento IVA Ente PA Versa l'IVA separatamente all'Erario tramite F24 o sistema di tesoreria
    Registrazione acquisti Fornitore Registra la fattura nel registro acquisti senza incasso dell'IVA
    Dichiarazione IVA Fornitore Risulta quasi sempre a credito; chiede rimborso o compensa in F24

    Esempio pratico

    • Tizio, consulente informatico con partita IVA, svolge un servizio per un Comune del valore di 10.000 euro. Emette fattura da 10.000 euro + IVA al 22% (2.200 euro) con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. Il Comune gli accredita 10.000 euro e versa separatamente 2.200 euro all’Erario. Tizio non ha mai in mano i 2.200 euro di IVA, ma li ha già registrati come IVA a debito; al contempo li registra come IVA non incassata. Nella dichiarazione IVA annuale Tizio risulterà tendenzialmente a credito per le spese sostenute (acquisti di software, hardware, formazione) su cui ha pagato IVA a 22%, che non riesce a compensare con l’IVA sulle vendite mai incassata.

    Documenti necessari

    • Fattura emessa con IVA separata e dicitura ‘scissione dei pagamenti’ (art. 17-ter DPR 633/72)
    • Contratto o lettera di incarico con la PA che documenta la prestazione
    • Estratto conto bancario o mandato di pagamento della PA (prova dell’incasso del solo imponibile)
    • Modello F24 per eventuale compensazione del credito IVA accumulato
    • Dichiarazione IVA annuale con richiesta di rimborso o riporto del credito (quadro VX)

    Fornitore di beni a un ospedale pubblico

    Scenario. Alfa Srl fornisce materiale di consumo medico a un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) per 50.000 euro + IVA al 10% (5.000 euro). Emette fattura con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’.

    Come si applica. La ASL paga ad Alfa Srl soltanto 50.000 euro (imponibile); i 5.000 euro di IVA vengono versati dalla ASL direttamente all’Erario tramite il proprio sistema di tesoreria. Alfa Srl registra la fattura e l’IVA a debito (5.000 euro) ma non incassa quell’importo. Nell’anno ha acquistato materie prime pagando IVA ordinaria: quel credito non viene compensato dall’IVA sulle vendite mai incassata, e alla dichiarazione annuale risulta un saldo a credito che Alfa Srl può compensare o chiedere a rimborso.

    In pratica

    • Alfa Srl deve emettere la fattura con l’IVA indicata per esteso anche se non la incasserà: è necessaria per permettere alla ASL di versarla correttamente.
    • Il credito IVA strutturale che si accumula può diventare rilevante: se supera 5.000 euro e si vuole compensare in F24, serve il visto di conformità sulla dichiarazione.

    Professionista che fattura al Ministero

    Scenario. Caio, avvocato, presta consulenza legale a un Ministero per 8.000 euro + IVA al 22% (1.760 euro).

    Come si applica. Caio emette fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio con la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. Il Ministero gli versa 8.000 euro; i 1.760 euro di IVA vengono versati direttamente all’Erario. Caio registra la fattura nel registro vendite (8.000 imponibile, 1.760 IVA non incassata a debito). A fine anno, se ha acquistato beni e servizi per la sua attività pagando IVA, avrà quasi certamente un credito IVA da gestire.

    In pratica

    • Caio non deve fare nulla di speciale per il versamento dell’IVA: è compito del Ministero. La sua responsabilità si esaurisce nell’emettere la fattura corretta con la dicitura prescritta.
    • Se il credito IVA annuale supera la soglia per il rimborso prioritario, Caio può valutare la richiesta di rimborso infrannuale trimestrale (modello TR) per recuperare liquidità.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il fornitore deve indicare l'IVA in fattura anche se non la incassa?

    Sì. La fattura deve riportare l’imponibile, l’aliquota, l’importo dell’IVA e la dicitura ‘scissione dei pagamenti’. L’IVA è indicata ma non viene pagata al fornitore: la PA la versa direttamente all’Erario.

    Lo split payment si applica a tutte le pubbliche amministrazioni?

    Si applica alla Pubblica Amministrazione in senso ampio e a determinate società partecipate e controllate pubbliche individuate dalla normativa vigente; le società quotate FTSE MIB sono escluse dal 1° luglio 2025 (D.L. 84/2025). L’elenco dei soggetti inclusi è definito dai decreti attuativi dell’art. 17-ter.

    I professionisti con ritenuta d'acconto sono esclusi dallo split payment?

    No, la ritenuta d’acconto e lo split payment possono coesistere sulla stessa fattura: la PA trattiene la ritenuta e versa separatamente l’IVA all’Erario, mentre al professionista arriva l’imponibile al netto della ritenuta.

    Come recupera l'IVA a credito il fornitore?

    Il credito IVA che si accumula può essere riportato in detrazione nell’anno successivo, compensato con altri tributi in F24 (con visto di conformità se supera 5.000 euro annui) oppure chiesto a rimborso nelle ipotesi previste dall’art. 30 DPR 633/72.

    Il regime forfettario è soggetto allo split payment?

    No. I contribuenti in regime forfettario non addebitano IVA, quindi non emettono fattura con IVA e lo split payment non si applica. Emettono fattura senza IVA con la dicitura relativa al regime agevolato.

    Come si compila la dichiarazione IVA annuale in caso di split payment?

    Le operazioni in split payment vanno indicate nel quadro VE (operazioni attive) come operazioni imponibili. L’IVA relativa non entra nel calcolo dell’IVA a debito da versare, perché già versata dalla PA: esistono specifici campi per distinguere l’IVA addebitata da quella effettivamente esigibile dal dichiarante.

    Vedi anche: Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA, Ventilazione dei corrispettivi, Rimborso IVA trimestrale, Spettacoli e intrattenimenti e Regime IVA editoria.

  • Art. 43-bis DPR 602/1973 – Cessione dei crediti d’imposta

    Art. 43-bis DPR 602/1973 – Cessione dei crediti d’imposta

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non puo’ cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario.

    2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

    3. L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio delle entrate o al centro di servizio nonche’ al concessionario del servizio di riscossione presso il quale e’ tenuto il conto fiscale di cui all’articolo 78, commi 28 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

  • Art. 188 Cod. Amb.: Responsabilità della gestione dei rifiuti

    Art. 188 Cod. Amb.: Responsabilità della gestione dei rifiuti

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    (Responsabilità della gestione dei rifiuti) 1.

    Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.

    Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.

    I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

    La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

    Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006 , la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.

    Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006 , tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

    Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.

    La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Articolo 65 TU Giustizia Tributaria: Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    Art. 65 D.Lgs. 175/2024 – Atti impugnabili e oggetto del ricorso

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il ricorso può essere proposto avverso: a) l'avviso di accertamento del tributo; b) l'avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l'avviso di mora; f) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; g) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33; h) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2; i) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; l) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212; m) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212; n) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; o) la decisione di rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017 o ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte ovvero ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/436/CEE; p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.

    2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 66.

    3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.

    4. L' annullabilità dell'avviso di accertamento e di rettifica ai sensi del dell'articolo 42, comma 3, e dell'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.

  • Art. 43 DPR 602/1973 – Recupero di somme erroneamente rimborsate

    Art. 43 DPR 602/1973 – Recupero di somme erroneamente rimborsate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento e’ notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se piu’ ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.

    Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti.

  • Art. 42-bis DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata

    Art. 42-bis DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dall’articolo 38, quinto comma, e dell’articolo 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.

    Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalita’ dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare.

    Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis.

    Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

  • Art. 42 DPR 602/1973 – Esecuzione del rimborso

    Art. 42 DPR 602/1973 – Esecuzione del rimborso

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Del rimborso disposto l’ufficio delle imposte da’ avviso al contribuente nonche’ al cessionario nei casi previsti dall’articolo 43-bis.

    Il concessionario e’ tenuto a rimborsare anche l’indennita’ di mora eventualmente riscossa.

    Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

    L’elenco di rimborso e’ consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme gia’ riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.

  • Regime IOSS: l’IVA sui beni importati fino a 150 euro

    In sintesi

    • IOSS (Import One Stop Shop): regime opzionale per vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi con valore intrinseco fino a 150 euro verso consumatori UE.
    • Riscossione semplificata: il venditore (o il marketplace che facilita la vendita) raccoglie l’IVA al momento della vendita e la versa tramite un unico portale telematico.
    • Diverso dall’OSS: l’OSS riguarda le vendite intracomunitarie B2C (da un Paese UE a un altro); l’IOSS riguarda le importazioni da Paesi terzi (extra-UE).
    • Soglia di 10.000 euro OSS: per le vendite intra-UE B2C, sotto questa soglia annua complessiva l’IVA resta quella del Paese del venditore; sopra si usa l’OSS.
    • Aliquota IVA applicabile: quella del Paese di destinazione del consumatore (non quella italiana), secondo le regole di ciascuno Stato UE.
    • Marketplace come soggetto responsabile: quando una piattaforma facilita la vendita di beni IOSS, spesso è il marketplace stesso a dover adempiere all’obbligo IVA al posto del venditore estero.

    Che cos'è il regime IOSS e a chi si applica

    Se hai mai comprato qualcosa da un sito extra-europeo – pensa a piattaforme asiatiche o a negozi online statunitensi – e hai ricevuto il pacco senza dover pagare IVA alla dogana, probabilmente il venditore stava usando il regime IOSS. IOSS è l’acronimo di Import One Stop Shop: uno sportello unico per l’importazione che semplifica il modo in cui l’IVA viene riscossa sui piccoli acquisti online da Paesi terzi.

    Prima dell’introduzione di questo regime, i pacchi di valore modesto spesso arrivavano senza che l’IVA venisse riscossa in modo sistematico. Oggi il sistema prevede che il venditore (o il marketplace che gestisce la transazione) addebiti l’IVA del Paese di destinazione direttamente al consumatore nel momento dell’acquisto, la accumuli e la versi periodicamente tramite un unico portale telematico. In questo modo il pacco arriva a casa già IVA-inclusa, senza fermarsi in dogana per il pagamento.

    È fondamentale distinguere l’IOSS dall’OSS: quest’ultimo riguarda le vendite a distanza B2C (Business to Consumer, cioè da un’impresa a un privato) che avvengono all’interno dell’Unione Europea – per esempio un venditore italiano che spedisce merce a un consumatore francese. L’IOSS invece si occupa esclusivamente dei beni che entrano nell’UE da un Paese terzo (come Cina, USA, Regno Unito) e che hanno un valore intrinseco non superiore a 150 euro. Sopra quella soglia si applicano le regole doganali ordinarie, con dazio e IVA riscossi al momento dell’importazione.

    L’adesione all’IOSS è opzionale: il venditore extra-UE che non aderisce non è obbligato a farlo, ma in quel caso l’IVA sarà riscossa dalla dogana al momento dell’arrivo del pacco, con possibili ritardi nella consegna e costi aggiuntivi per il destinatario.

    IOSS vs OSS: differenze principali
    Caratteristica IOSS OSS
    Tipo di operazione Importazione da Paesi terzi (extra-UE) Vendita a distanza intra-UE
    Soglia rilevante Valore intrinseco del bene: max 150 euro Volume d'affari B2C UE: 10.000 euro annui
    Chi deve iscriversi Venditore extra-UE o marketplace facilitatore Venditore con vendite B2C in altri Stati UE
    IVA applicata Aliquota del Paese di destinazione UE Aliquota del Paese del consumatore UE
    Sotto la soglia OSS Non applicabile (regime distinto) IVA del Paese del venditore

    Esempio pratico

    • Esempio numerico: Tizio acquista su un sito cinese una custodia per tablet al prezzo di 35 euro (valore intrinseco). Il venditore è iscritto all’IOSS. Al momento del pagamento, Tizio vede addebitata l’IVA italiana del 22% – pari a 7,70 euro – direttamente nel carrello. Il totale pagato è 42,70 euro. Il pacco viene sdoganato senza ulteriori pagamenti e consegnato in pochi giorni. Se il venditore non fosse iscritto all’IOSS, la dogana italiana richiederebbe a Tizio (o allo spedizioniere) il pagamento dell’IVA prima della consegna, con possibili commissioni di gestione doganale aggiuntive.

    Documenti necessari

    • Prova di iscrizione del venditore al registro IOSS (numero identificativo IOSS)
    • Fattura o ricevuta di acquisto con IVA esplicitata per Paese di destinazione
    • Documento di trasporto o tracking del pacco con indicazione del valore dichiarato
    • Eventuale dichiarazione doganale CN22 o CN23 per verifica soglia 150 euro

    Tizio acquista elettronica da un sito extra-UE iscritto all'IOSS

    Scenario. Tizio compra online un paio di cuffie wireless da un venditore con sede a Hong Kong, al prezzo di 89 euro incluse le spese di spedizione. Il venditore è iscritto all’IOSS tramite un intermediario UE.

    Come si applica. Il sito calcola automaticamente l’IVA italiana del 22% (aliquota ordinaria) sulla base imponibile di 89 euro: 19,58 euro. Tizio paga in totale 108,58 euro. Il pacco viene spedito con un codice IOSS allegato alla documentazione doganale. All’arrivo in Italia, la dogana verifica il numero IOSS, constata che l’IVA è già stata riscossa e lascia passare il pacco senza ulteriori addebiti. Il venditore raccoglie l’IVA di tutti i clienti UE del mese e la versa tramite il portale IOSS del proprio Paese di registrazione.

    In pratica

    • L’IVA è addebitata al momento dell’acquisto online, non alla consegna.
    • Il numero IOSS deve essere riportato sulla documentazione doganale del pacco.
    • Se il valore intrinseco supera 150 euro, il regime IOSS non è applicabile: si torna alle regole doganali ordinarie.

    Caio vende prodotti artigianali italiani a consumatori UE tramite un marketplace

    Scenario. Caio produce ceramiche artigianali in Italia e le vende su un grande marketplace internazionale a consumatori sia italiani sia europei (francesi, tedeschi, olandesi). Il marketplace facilita anche vendite da venditori extra-UE.

    Come si applica. Per le vendite di Caio – venditore italiano – verso consumatori in altri Paesi UE, si applica il regime OSS (non l’IOSS, perché i beni partono dall’Italia, che è già nell’UE). Se le sue vendite B2C verso altri Paesi UE superano i 10.000 euro annui complessivi, Caio deve applicare l’IVA del Paese del consumatore e può gestire tutto tramite il portale OSS italiano, senza aprire una partita IVA in Francia, Germania o Olanda. Per le vendite verso consumatori italiani continua ad applicare l’IVA italiana ordinaria come sempre.

    In pratica

    • Il regime IOSS non riguarda Caio perché i suoi beni partono dall’UE: si usa l’OSS per le vendite intra-UE.
    • Sotto i 10.000 euro annui di vendite B2C intra-UE, Caio può continuare ad applicare l’IVA italiana.
    • Il marketplace può, in alcuni casi, assumersi la responsabilità IVA al posto del venditore: verificare le condizioni contrattuali.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra IOSS e OSS?

    L’OSS gestisce le vendite a distanza B2C tra Paesi UE (beni già nell’Unione). L’IOSS riguarda invece i beni importati da Paesi extra-UE con valore intrinseco fino a 150 euro. Sono due regimi distinti con soglie e regole diverse.

    Cosa succede se il venditore estero non è iscritto all'IOSS?

    L’IVA non viene riscossa al momento della vendita online. Sarà la dogana italiana a richiederla al momento dell’arrivo del pacco, spesso tramite il corriere, che può applicare anche una commissione per la gestione doganale.

    Fino a che importo si applica l'IOSS?

    L’IOSS si applica ai beni con valore intrinseco non superiore a 150 euro. Sopra questa soglia si applicano le normali procedure doganali, con dazio (se dovuto) e IVA riscossi separatamente.

    Il marketplace è responsabile dell'IVA IOSS al posto del venditore estero?

    In molti casi sì. Quando una piattaforma ‘facilita’ la vendita di beni da venditori extra-UE con valore fino a 150 euro, la normativa UE considera il marketplace come soggetto che effettua la cessione ai fini IVA, con relativo obbligo di raccolta e versamento.

    L'IOSS riguarda anche i privati che vendono oggetti personali?

    No. L’IOSS è un regime per soggetti passivi IVA (imprese, marketplace). Le vendite occasionali tra privati non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA in generale.

    Quale aliquota IVA si applica con l'IOSS?

    L’aliquota è quella del Paese di destinazione, cioè del Paese in cui risiede il consumatore. Per un consumatore italiano si applica l’aliquota IVA italiana (ordinaria 22%, ridotta 10%, 5% o 4% a seconda del tipo di bene).

    Vedi anche: Beni significativi, Autoconsumo di beni dell’impresa, Regime del margine, IVA all’importazione, Cessioni di beni IVA e Cessioni di beni e territorialità IVA.

  • Art. 41 DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio

    Art. 41 DPR 602/1973 – Rimborso d’ufficio

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

    La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

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