Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 47-bis DPR 602/1973 – Gratuità altre attività e imposta registro trasferimenti coattivi

    Art. 47-bis DPR 602/1973 – Gratuità altre attività e imposta registro trasferimenti coattivi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita’ di cui all’articolo 79, comma 2.

    2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e’ curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

  • Art. 47 DPR 602/1973 – Gratuità trascrizioni pignoramenti e ipoteche

    Art. 47 DPR 602/1973 – Gratuità trascrizioni pignoramenti e ipoteche

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche’ la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto.

    2. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

  • Art. 23 L. 68/1999 – Entrata in vigore

    Art. 23 L. 68/1999 – Entrata in vigore

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

    2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 marzo 1999 SCALFARO D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto articolo precedente

  • Utili non distribuiti della SRL: come vengono tassati

    In sintesi

    • IRES al 24%: la SRL paga sempre l’imposta sul reddito d’esercizio, anche se non distribuisce nulla ai soci.
    • Il socio non paga finché non incassa: il 26% di imposta sostitutiva sui dividendi scatta solo al momento dell’effettiva distribuzione.
    • Le riserve: gli utili non distribuiti confluiscono nelle riserve di patrimonio netto e rimangono nella società a disposizione futura.
    • Doppia imposizione economica: quando l’utile viene poi distribuito, il combinato IRES 24% + 26% sul dividendo determina il carico complessivo.
    • Reinvestimento conveniente: lasciare gli utili in azienda evita temporaneamente il 26% e finanzia la crescita con risorse già tassate a livello societario.
    • Differenza dalla trasparenza: nelle società di persone il reddito è tassato al socio subito con IRPEF progressiva, anche senza distribuzione; nella SRL no.

    Come funziona la tassazione nella SRL

    La SRL è una società di capitali. Questo significa che dal punto di vista fiscale esiste una separazione netta tra la società e i suoi soci: la società ha una propria soggettività tributaria e paga le imposte per conto suo, indipendentemente da quello che decidono di fare i soci con gli utili.

    L’imposta che colpisce il reddito della SRL si chiama IRES, acronimo di Imposta sul Reddito delle Società. L’aliquota ordinaria è il 24% sul reddito imponibile. Questa imposta viene calcolata e pagata dalla società ogni anno, a prescindere dal fatto che l’utile venga poi distribuito ai soci oppure resti in cassa.

    Fin qui il meccanismo sembra semplice. La complessità emerge quando si ragiona su cosa succede in seguito: se l’utile rimane nella SRL entra nelle riserve di patrimonio netto; se invece viene distribuito ai soci sotto forma di dividendo, ciascun socio persona fisica dovrà pagare un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%. È questo il fenomeno che i tecnici chiamano «doppia imposizione economica»: lo stesso utile viene tassato due volte, prima in capo alla società e poi in capo al socio.

    La scelta di distribuire o non distribuire gli utili ha quindi conseguenze fiscali immediate per il socio, e comprendere bene questa meccanica è il primo passo per pianificare correttamente.

    Tassazione degli utili SRL: schema riepilogativo
    Momento Soggetto che paga Aliquota
    Utile di esercizio (sempre) SRL IRES 24%
    Distribuzione dividendo al socio PF Socio persona fisica Imposta sostitutiva 26%
    Utile che resta in riserva Nessuno (rinvio)
    Dividendo percepito da un'altra società Società percipiente 5% concorre a reddito (art. 89 TUIR)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude l’esercizio con un utile imponibile di 100.000 euro. La società paga l’IRES: 100.000 × 24% = 24.000 euro. Restano 76.000 euro di utile netto. L’assemblea dei soci decide di non distribuire: i 76.000 euro entrano nelle riserve. I soci Tizio e Caio non pagano nulla in quell’anno. L’anno successivo l’assemblea delibera la distribuzione integrale: Tizio e Caio, ciascuno al 50%, incassano 38.000 euro a testa e versano 38.000 × 26% = 9.880 euro ciascuno di imposta sostitutiva. Il carico complessivo sull’utile originario è stato: 24.000 (IRES) + 19.760 (26% sui 76.000 netti) = 43.760 euro su 100.000, pari a un’aliquota effettiva del 43,76%.

    Documenti necessari

    • Bilancio d’esercizio e delibera assembleare di approvazione
    • Verbale dell’assemblea dei soci con indicazione della destinazione degli utili
    • Dichiarazione IRES della società (modello Redditi SC)
    • Dichiarazione dei redditi del socio (modello Redditi PF) per l’anno di incasso del dividendo
    • Certificazione rilasciata dalla SRL al socio per i dividendi percepiti

    Caso 1 – Tizio lascia gli utili in azienda per tre anni

    Scenario. Tizio è socio unico di Alfa SRL. La società produce ogni anno un utile imponibile di 50.000 euro e Tizio decide, per tre anni consecutivi, di non distribuire nulla: vuole rafforzare la cassa per un investimento futuro.

    Come si applica. Ogni anno Alfa SRL paga l’IRES: 50.000 × 24% = 12.000 euro. L’utile netto di 38.000 euro va in riserva. Tizio non paga nulla a titolo personale. Dopo tre anni le riserve accumulano 114.000 euro (3 × 38.000). Quando Tizio deciderà di distribuire, pagherà il 26% su quanto ricevuto. Nel frattempo la società ha avuto la disponibilità di quelle risorse per investire.

    In pratica

    • Non distribuire non significa non pagare: l’IRES 24% scatta comunque ogni anno a livello societario.
    • Il socio rinvia il prelievo del 26%, non lo elimina: prima o poi, se vuole i soldi, dovrà pagarlo.
    • Le riserve restano patrimonio della società, non del socio: in caso di difficoltà finanziarie della SRL, i creditori possono aggredirle.

    Caso 2 – Caio riceve un dividendo straordinario da riserve accumulate

    Scenario. Caio detiene il 60% di Alfa SRL. La società ha accumulato negli anni 200.000 euro di riserve di utili. L’assemblea delibera una distribuzione straordinaria di 150.000 euro totali.

    Come si applica. La quota spettante a Caio è 150.000 × 60% = 90.000 euro. Su questo importo Caio paga l’imposta sostitutiva del 26%: 90.000 × 26% = 23.400 euro. L’imposta viene trattenuta direttamente dalla SRL in qualità di sostituto d’imposta e versata all’Erario; Caio incassa il netto di 66.600 euro. Il dividendo non si cumula con gli altri redditi di Caio: la tassazione al 26% è definitiva e separata dall’IRPEF.

    In pratica

    • Il 26% è un’imposta sostitutiva: non entra nel calcolo IRPEF progressivo, non alza l’aliquota marginale sui redditi da lavoro.
    • La SRL agisce da sostituto d’imposta: è lei che trattiene e versa il 26%; il socio riceve già il netto.
    • Controllare la capienza delle riserve distribuibili: la delibera deve rispettare i vincoli di legge (riserva legale al 20% del capitale, ecc.).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la SRL è in perdita, il socio paga comunque qualcosa?

    No. Se la SRL chiude in perdita non c’è utile imponibile, quindi non si paga IRES. Il socio non incassa dividendi e non paga nulla. Le perdite si riportano a nuovo e possono ridurre il reddito degli esercizi successivi.

    Qual è la differenza tra utile non distribuito e riserva?

    L’utile non distribuito, una volta che l’assemblea approva il bilancio e decide di non distribuirlo, viene formalmente imputato a una riserva di patrimonio netto (es. riserva straordinaria o riserva per reinvestimento). In sostanza sono la stessa cosa: utili rimasti in azienda anziché usciti come dividendi.

    Il 26% sul dividendo è sempre definitivo o può variare?

    Per i soci persone fisiche che detengono partecipazioni «non qualificate» (la grande maggioranza), il 26% è imposta sostitutiva definitiva. Per partecipazioni qualificate in regimi particolari potrebbero valere regole diverse, ma la disciplina standard prevede il 26%.

    Conviene distribuire ogni anno o accumulare?

    Dipende dai piani dell’azienda e dall’aliquota IRPEF marginale del socio. Se la società ha bisogno di liquidità per crescere, lasciare gli utili in riserva evita il 26% nell’immediato. Se il socio ha bisogno di reddito personale, distribuite tenendo conto che il 26% è fisso a prescindere dagli altri redditi.

    Cosa succede quando la SRL viene liquidata o il socio vende le quote?

    In caso di liquidazione della società, le somme che eccedono il capitale versato vengono trattate come dividendi e scontano il 26%. In caso di vendita delle quote, l’eventuale plusvalenza realizzata dal socio persona fisica è soggetta alla stessa imposta sostitutiva del 26%.

    La mini-IRES al 20% vale per tutti?

    No. La mini-IRES (aliquota ridotta al 20%) si applica solo al ricorrere di condizioni premiali specifiche legate agli utili accantonati e reinvestiti. Non è automatica: occorre verificare i requisiti nel modello Redditi SC della società.

  • Art. 46 DPR 602/1973 – Delega ad altro concessionario

    Art. 46 DPR 602/1973 – Delega ad altro concessionario

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario cui e’ stato consegnato il ruolo, se l’attivita’ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo’ riguardare anche la notifica della cartella.

    2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo e’ eseguito al delegato.

  • Articolo 129 Codice della Strada: Sospensione della patente di guida

    Art. 129 C.d.S. – Sospensione della patente di guida

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. La patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360.

    2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575.

    3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida è sospesa dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare. Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.

    4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo.

  • Art. 45 DPR 602/1973 – Riscossione coattiva

    Art. 45 DPR 602/1973 – Riscossione coattiva

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.

  • Art. 44-bis DPR 602/1973 – Interessi per rimborsi con procedura automatizzata

    Art. 44-bis DPR 602/1973 – Interessi per rimborsi con procedura automatizzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Per i rimborsi effettuati con le modalita’ di cui all’art. 42-bis, l’interesse e’ dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo e’ emesso.

    Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’art. 42-bis, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze.

    Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi e’ emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

  • IRES 2026: aliquota 24%, base imponibile e calcolo dell’imposta

    In sintesi

    • Aliquota ordinaria 24%: e’ l’aliquota standard dell’imposta sul reddito delle societa’, indicata nel rigo RN8 del quadro RN.
    • IRES premiale 20%: per il periodo d’imposta 2025, chi patrimonializza, investe e assume puo’ applicare un’aliquota ridotta di 4 punti (art. 1, commi 436-444, L. 207/2024). Rigo RN8A.
    • La base imponibile viene dal quadro RF: il reddito imponibile si determina nel quadro RF (variazioni sull’utile contabile) e si riporta nel quadro RN per il calcolo dell’imposta.
    • Le perdite pregresse riducono il reddito: le perdite di esercizi precedenti possono abbattere il reddito imponibile nel quadro RN (rigo RN4), in genere nel limite dell’80% del reddito.
    • Detrazioni e crediti riducono l’imposta lorda: dopo aver calcolato l’imposta lorda, si sottraggono eventuali detrazioni (rigo RN10) e crediti d’imposta (righi RN13, RN14, RN18).
    • Il risultato finale e’ IRES a debito o a credito: confrontando l’imposta netta con gli acconti versati (rigo RN22) si ottiene il saldo da versare (rigo RN23) o il credito da riportare (rigo RN24).

    Come si determina l'IRES: dal reddito imponibile all'imposta

    L’IRES, Imposta sul Reddito delle Societa’, si calcola in un passaggio preciso: si parte dal reddito imponibile, si applica l’aliquota e si ottiene l’imposta lorda. Poi si detraggono eventuali crediti e sconti, si confronta con gli acconti gia’ versati, e il gioco e’ fatto. Il quadro RN del Modello Redditi SC e’ il foglio dove si fa tutto questo.

    L’aliquota ordinaria e’ il 24 per cento. Se la societa’ ha un reddito imponibile di 100.000 euro, l’IRES lorda e’ di 24.000 euro. Questa cifra poi puo’ essere ridotta da crediti d’imposta, ritenute subite, acconti gia’ versati nel corso dell’anno.

    Per il periodo d’imposta 2025 esiste una novita’ importante: l’IRES premiale. Chi rispetta contemporaneamente quattro condizioni (aver destinato parte degli utili a riserve, aver effettuato investimenti rilevanti, aver incrementato l’occupazione a tempo indeterminato, non aver fatto ricorso ad alcuni ammortizzatori sociali) applica un’aliquota ridotta del 20 per cento invece del 24. La riduzione di 4 punti percentuali vale solo per questo periodo d’imposta e solo sul reddito che soddisfa i requisiti, secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 e dal decreto ministeriale 8 agosto 2025.

    E’ fondamentale capire che l’aliquota si applica al reddito imponibile, non all’utile contabile del bilancio. Come spiegato nel quadro RF, il reddito imponibile puo’ essere piu’ alto o piu’ basso dell’utile civilistico a seconda delle variazioni fiscali. Solo dopo aver determinato il reddito imponibile nel quadro RF si puo’ compilare correttamente il quadro RN e calcolare l’imposta dovuta.

    Struttura del calcolo IRES nel quadro RN
    Passaggio Rigo Contenuto
    Reddito d'impresa RN1, col. 3 Dal quadro RF (al netto di liberalita' deducibili)
    Perdite pregresse RN4 Perdite anni precedenti (limite: 80% del reddito, art. 84 TUIR)
    Reddito imponibile RN6, col. 11 Base su cui si applica l'aliquota
    Imposta aliquota ordinaria 24% RN8, col. 2 Reddito ordinario x 24%
    Imposta IRES premiale 20% RN8A, col. 5 Reddito agevolato x 20% (solo periodo d'imposta 2025)
    Imposta lorda totale RN9 Somma delle imposte da RN7, RN8, RN8A
    Imposta netta RN11, col. 2 Imposta lorda meno detrazioni (RN10) e crediti CFC (RN9A)
    Acconti versati RN22, col. 2 Primo e secondo acconto IRES versati nell'anno
    IRES a debito / a credito RN23 / RN24 Differenza tra imposta netta e acconti

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un reddito imponibile di 300.000 euro (risultante dal quadro RF). Non ha requisiti per l’IRES premiale. Calcolo nel quadro RN: reddito imponibile 300.000 euro (rigo RN6, col. 11); imposta lorda: 300.000 x 24% = 72.000 euro (rigo RN8 e RN9); nessuna detrazione; imposta netta: 72.000 euro (rigo RN11). Ha versato durante l’anno acconti per 65.000 euro (rigo RN22, col. 2). IRES a debito: 72.000 – 65.000 = 7.000 euro da versare a saldo (rigo RN23, col. 3).

    Documenti necessari

    • Quadro RF completato con il reddito imponibile finale
    • F24 degli acconti IRES versati (primo acconto codice tributo 2001, secondo acconto codice tributo 2002)
    • Documentazione eventuali crediti d’imposta (quadro RU, quadro CE per imposte estere)
    • Certificazione requisiti IRES premiale (decreto ministeriale 8 agosto 2025)
    • Eventuale prospetto perdite pregresse riportate (quadro RS)

    SRL senza agevolazioni: calcolo standard

    Scenario. Alfa SRL ha un reddito imponibile di 150.000 euro risultante dal quadro RF. Ha versato acconti per 32.000 euro. Non ha crediti d’imposta particolari.

    Come si applica. Nel quadro RN, Alfa SRL indica 150.000 euro come reddito imponibile nel rigo RN6, col. 11. Applica l’aliquota del 24 per cento: imposta lorda 36.000 euro, che coincide con l’imposta netta in assenza di detrazioni. Confronta con gli acconti versati (32.000 euro). Risultato: IRES a debito di 4.000 euro da versare a saldo (rigo RN23, col. 3) con codice tributo 2003.

    In pratica

    • L’imposta a debito si versa entro il termine ordinario per i pagamenti delle imposte delle societa’.
    • Se il saldo e’ a credito, la societa’ puo’ richiedere il rimborso oppure usarlo in compensazione con altri tributi (rigo RN24, quadro RX).

    SpA con IRES premiale e perdite pregresse

    Scenario. Beta SpA ha un reddito imponibile di 400.000 euro. Ha perdite pregresse riportabili per 80.000 euro (originate da esercizi precedenti, con il limite dell’80%). Soddisfa tutti i requisiti per l’IRES premiale sull’intero reddito.

    Come si applica. Nel rigo RN4 del quadro RN, Beta SpA computa le perdite pregresse: il limite e’ l’80 per cento del reddito, cioe’ 320.000 euro. Puo’ quindi usare tutti gli 80.000 di perdite disponibili. Il reddito imponibile netto scende a 320.000 euro (rigo RN6, col. 11). Su questo importo applica l’aliquota premiale del 20 per cento: imposta 64.000 euro. Senza IRES premiale avrebbe pagato 320.000 x 24% = 76.800 euro. Risparmio: 12.800 euro.

    In pratica

    • Le perdite pregresse si compensano prima di applicare l’aliquota: riducono la base, non l’imposta calcolata.
    • L’IRES premiale e l’utilizzo delle perdite possono cumularsi, producendo un risparmio significativo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' l'aliquota IRES nel 2026?

    L’aliquota ordinaria e’ il 24 per cento (rigo RN8). Per il periodo d’imposta 2025 esiste l’IRES premiale al 20 per cento per chi soddisfa i requisiti previsti dall’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    Come si calcolano gli acconti IRES?

    Gli acconti si calcolano sulla base dell’imposta dovuta nell’anno precedente o con il metodo previsionale. I codici tributo sono 2001 (primo acconto) e 2002 (secondo acconto o acconto unico). Per l’IRES premiale esistono codici tributo dedicati (2048 per il secondo acconto, 2049 per il saldo).

    Le perdite di esercizi precedenti si possono sempre dedurre?

    In linea generale si, ma con il limite dell’80 per cento del reddito imponibile (art. 84, comma 1, TUIR). Le perdite dei primi tre esercizi di un’attivita’ di nuova costituzione si possono dedurre senza limite (art. 84, comma 2, TUIR). Ci sono poi limitazioni specifiche per le societa’ di comodo e in altri casi particolari.

    Cosa succede se l'imposta netta e' zero?

    Se la societa’ ha crediti d’imposta, ritenute subite e acconti che superano l’imposta dovuta, il risultato e’ un credito IRES. Questo credito (rigo RN24) puo’ essere usato in compensazione con altri tributi tramite modello F24, oppure richiesto a rimborso (quadro RX).

    L'IRES premiale vale anche per le SRL che distribuiscono dividendi?

    L’IRES premiale riduce l’imposta che paga la societa’, non quella che paga il socio sui dividendi. La tassazione del socio dipende dalla propria situazione fiscale individuale e non e’ influenzata dal fatto che la societa’ abbia o meno beneficiato dell’IRES premiale.

  • Dichiarazione IVA omessa o tardiva: il ravvedimento

    In sintesi

    • Tardiva: presentata entro 90 giorni dal termine; è ancora valida e ammette il ravvedimento.
    • Omessa: non presentata entro i 90 giorni; ha conseguenze più gravi ma può servire come base per la riscossione.
    • Con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) la sanzione si riduce in base a quanto in fretta ci si regolarizza.
    • Oltre alla sanzione ridotta vanno versati gli interessi legali, calcolati giorno per giorno al tasso vigente.
    • Il pagamento avviene tramite modello F24 con codici tributo separati per imposta, sanzione e interessi.

    Dichiarazione IVA annuale: tardiva, omessa e come rimediare

    La dichiarazione IVA annuale riepiloga tutte le operazioni dell’anno e determina il saldo finale (a debito o a credito). Va presentata esclusivamente in via telematica, di norma tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta. Se non viene presentata entro questo termine, il contribuente si trova davanti a due situazioni distinte: la dichiarazione tardiva e quella omessa.

    La distinzione è semplice ma fondamentale. Se presenti la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, si parla di dichiarazione tardiva: la legge la considera ancora valida e puoi usare il ravvedimento operoso per sanare la violazione con sanzioni ridotte. Se invece lasci passare oltre 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa a tutti gli effetti: le conseguenze sono più severe, anche se la dichiarazione, se poi presentata, può comunque essere usata come base per la riscossione delle imposte.

    Il ravvedimento operoso è lo strumento previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per chi vuole regolarizzare spontaneamente una violazione prima che arrivi un controllo. Prima ci si ravvede, meno si paga: la sanzione viene ridotta applicando una frazione del minimo edittale che dipende dal tempo trascorso dalla violazione.

    Frazioni di riduzione della sanzione nel ravvedimento operoso
    Quando ci si ravvede Riduzione della sanzione
    Entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint) 1/10 del minimo
    Entro 90 giorni dalla scadenza 1/9 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno (o entro 1 anno) 1/8 del minimo
    Entro il termine della dichiarazione dell'anno successivo (o entro 2 anni) 1/7 del minimo
    Oltre, fino alla notifica dell'atto 1/6 del minimo
    Dopo la constatazione della violazione (PVC) 1/5 del minimo

    Esempio pratico

    • Tizio ha dimenticato di presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile. Se la presenta il 20 giugno (51 giorni dopo), rientra nella finestra dei 90 giorni: la dichiarazione è tardiva. Applica il ravvedimento con riduzione 1/9 del minimo edittale, versa la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal 30 aprile al 20 giugno, tutto con modello F24 usando i codici tributo per sanzione e interessi separati dall’imposta.

    Documenti necessari

    • Modello F24 (per versare imposta, sanzione e interessi con codici tributo distinti)
    • Dichiarazione IVA annuale (modello da presentare telematicamente anche in ritardo)
    • Codici tributo: saldo annuale IVA 6099, sanzioni tributo specifico, interessi
    • Calcolo degli interessi legali al tasso vigente nell’anno (MEF)

    Caso 1 – Tizio: dichiarazione tardiva entro 90 giorni

    Scenario. Tizio è un libero professionista con partita IVA. Dimentica di presentare la dichiarazione IVA annuale entro il 30 aprile. Se ne accorge a fine giugno, cioè dopo circa 60 giorni.

    Come si applica. Poiché sono passati meno di 90 giorni, la sua dichiarazione è tardiva e ancora valida. Può usare il ravvedimento operoso con riduzione 1/9 del minimo edittale, dato che ha superato i 30 giorni ma è ancora entro i 90. Presenta la dichiarazione IVA telematicamente, versa l’eventuale IVA a debito con il codice tributo 6099, poi paga la sanzione ridotta e gli interessi legali calcolati giorno per giorno dal 30 aprile alla data del versamento, con codici tributo separati in F24.

    In pratica

    • Presentare subito la dichiarazione IVA telematicamente, anche in ritardo.
    • Calcolare la sanzione ridotta (1/9 del minimo) e gli interessi legali giorno per giorno.
    • Versare tutto con F24 usando codici tributo separati per imposta, sanzione e interessi.

    Caso 2 – Caio: dichiarazione omessa oltre 90 giorni

    Scenario. Caio gestisce una piccola impresa e non presenta la dichiarazione IVA annuale. Quando se ne accorge sono passati 5 mesi dalla scadenza del 30 aprile.

    Come si applica. Avendo superato i 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa. Caio non può più ricadere nella categoria ‘tardiva’. Il ravvedimento rimane comunque possibile: poiché ci si trova ancora entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo, la sanzione si riduce a 1/7 del minimo edittale. Va presentata la dichiarazione (che servirà come base per la riscossione) e versato il dovuto con F24, comprensivo di sanzione ridotta e interessi legali. È importante agire prima che l’Agenzia delle Entrate avvii un controllo, perché dopo la notifica di un atto le riduzioni si ridimensionano ulteriormente.

    In pratica

    • Presentare comunque la dichiarazione IVA anche se omessa: serve come base per la riscossione.
    • Verificare a quale scaglione di ravvedimento si appartiene in base al tempo trascorso.
    • Versare con F24 prima di ricevere qualsiasi atto dall’Agenzia delle Entrate.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra dichiarazione IVA tardiva e omessa?

    Tardiva è quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria: è ancora valida e ammette le riduzioni del ravvedimento operoso. Omessa è quella presentata oltre i 90 giorni: ha conseguenze più gravi, anche se la dichiarazione può essere usata come base per la riscossione.

    Posso usare il ravvedimento anche se la dichiarazione è omessa?

    Sì, il ravvedimento operoso è applicabile anche in caso di dichiarazione omessa, purché si agisca prima che l’Agenzia notifichi un atto impositivo. La riduzione dipende da quando ci si ravvede.

    Come si calcolano gli interessi nel ravvedimento?

    Gli interessi si calcolano giorno per giorno al tasso legale annuo fissato con decreto MEF per quell’anno. Va verificato il tasso vigente nel periodo in cui matura il debito.

    Come si paga il ravvedimento?

    Con il modello F24, indicando codici tributo separati per l’imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi. I titolari di partita IVA devono usare il canale telematico.

    Cosa succede se arrivo tardi con il ravvedimento?

    Se l’Agenzia delle Entrate notifica un atto (avviso, accertamento) prima che tu ti sia ravveduto, le riduzioni del ravvedimento non sono più applicabili. Agire in anticipo riduce sia la sanzione che gli interessi.

    La dichiarazione IVA omessa ha conseguenze penali?

    Le schede ufficiali AE non trattano profili penali in questo contesto. Per situazioni di omissione rilevante è opportuno rivolgersi a un professionista.

    Vedi anche: Dichiarazione d’intento, Quadro VF, Quadro VE, Dichiarazione IVA integrativa, Come si compila la dichiarazione IVA e Dichiarazione IVA annuale.

  • Art. 131 L. 633/1941

    Art. 131 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall'editore, previo tempestivo avviso all'autore.

    Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall'editore, se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell'opera.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 44 DPR 602/1973 – Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

    Art. 44 DPR 602/1973 – Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui e’ stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’intendente di finanza o dell’elenco di rimborso.

    L’interesse di cui al primo comma e’ dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell’art. 38, quinto comma e nell’art. 41, secondo comma.

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