Autore: Andrea Marton

  • Art. 50 D.Lgs. 79/2011 – Responsabilità del venditore

    Art. 50 D.Lgs. 79/2011 – Responsabilità del venditore

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 171 RD 12/1941

    Art. 171 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Edilizia Cooperative: orario di lavoro e straordinari 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: orario di lavoro e straordinari 2025-2028

    Il cantiere edile ha ritmi dettati dal meteo, dalle commesse e dalla stagionalità. Il CCNL Edilizia Cooperative disciplina orario, straordinario e recuperi con regole che riflettono questa discontinuità strutturale.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative fissa l’orario ordinario a 40 ore settimanali per operai e impiegati. Il rinnovo 2025 ha introdotto un tetto di 250 ore annue di straordinario, di cui 150 richiedono il consenso del lavoratore. Le maggiorazioni vanno dal 25% (straordinario diurno) al 50% (festivo). Il settore edile prevede ampie flessibilità stagionali per l’attività di cantiere.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028

    Tabella riepilogativa

    Orario e straordinari – CCNL Edilizia Cooperative
    Tipologia Ore Maggiorazione Note
    Orario ordinario settimanale 40 h/settimana Di norma lun-ven, 8 h/giorno
    Straordinario feriale diurno Fino a 2 h consecutive +25% Consentito su richiesta del datore
    Straordinario feriale oltre 2 h Ore aggiuntive +35% Previa autorizzazione
    Lavoro notturno (22:00-6:00) +25%-30% Varia per accordo territoriale
    Lavoro festivo (domenica o festivo) +40%-50% Riposo compensativo o maggiorazione
    Limite straordinario annuo 250 h/anno 100 h unilaterali + 150 h consensuali (rinnovo 2025)
    ROL operai 88 h/anno 1 h ogni 20 h lavorate

    Le percentuali di maggiorazione riportate sono quelle del CCNL nazionale; accordi aziendali o territoriali possono prevedere condizioni migliorative. Il tetto di 250 ore annue di straordinario è una novità introdotta dal rinnovo del 21 febbraio 2025, in linea con il D.Lgs. 66/2003.

    L’orario ordinario nel settore edile

    Il CCNL Edilizia Cooperative stabilisce un orario normale di 40 ore settimanali, articolato di norma su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, con 8 ore giornaliere. Tuttavia il lavoro in cantiere è profondamente influenzato da fattori stagionali e climatici che rendono necessaria una certa flessibilità organizzativa.

    La contrattazione territoriale (accordi integrativi di secondo livello) può articolare l’orario in modo diverso: è comune nei cantieri di grandi dimensioni la turnazione su sei giorni con orario ridotto, oppure la concentrazione delle ore nei mesi più favorevoli con recupero delle giornate perse per intemperie in fasce di orario ridotto.

    Il nuovo limite di straordinario del rinnovo 2025

    Una delle novità più significative del rinnovo del 21 febbraio 2025 è la ridefinizione del limite annuale di ore straordinarie. Il contratto ora prevede:

    • 100 ore annue: richiedibili dal datore di lavoro in modo unilaterale, senza necessità di accordo con il lavoratore;
    • 150 ore annue aggiuntive (per un totale di 250): richiedibili solo con il consenso del lavoratore.

    Questa struttura rispecchia i principi del D.Lgs. 66/2003 sulla regolazione dell’orario di lavoro. Il superamento del limite di 250 ore espone il datore a sanzioni amministrative.

    Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo

    Le maggiorazioni si applicano alla paga oraria complessiva (paga base + contingenza + EDR + ITS) e vengono retribuite nel cedolino del mese in cui lo straordinario è stato effettuato. Non è previsto l’accumulo in banca ore come opzione contrattuale standard, salvo accordo aziendale specifico.

    Il lavoro nella giornata del 1° maggio e delle festività nazionali dà diritto a una maggiorazione superiore o, in alternativa, a un riposo compensativo concordato entro la settimana successiva.

    Flessibilità stagionale e sospensioni per intemperie

    Nel settore edile le sospensioni per maltempo o cause di forza maggiore non sono retribuite direttamente dall’impresa ma possono essere coperte dalla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) o dagli ammortizzatori sociali ordinari. Il CCNL prevede che le ore non lavorate per intemperie possano essere recuperate in settimane successive senza costituire straordinario, purciò entro certi limiti e con accordo sindacale.

    I ROL: riduzione dell’orario di lavoro

    Gli operai edili maturano 88 ore annue di permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), nella misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato. I ROL rappresentano il monte-ore aggiuntivo rispetto alle ferie e sono distinti dalle ex festività soppresse. Possono essere fruiti come riposi, singolarmente o in blocchi, previo accordo con il responsabile di cantiere.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato con straordinario contestato
    La cooperativa di Tizio ha già fatto lavorare tutti gli operai per 110 ore di straordinario entro settembre. A ottobre il direttore di cantiere chiede altre 20 ore. Essendo già superate le 100 ore unilaterali, le ulteriori ore rientrano nella quota che richiede il consenso del lavoratore. Tizio può rifiutare senza conseguenze disciplinari, a meno che non raggiunga i 250 ore complessive con il proprio accordo.
    Caia – Impiegata con orario flessibile
    Caia è impiegata amministrativa in una cooperativa che gestisce più cantieri. La cooperativa ha adottato un accordo territoriale di flessibilità: nei mesi estivi l’orario è di 44 ore settimanali, nei mesi invernali scende a 36. Le 4 ore extra settimanali nei mesi intensi non costituiscono straordinario perché sono recuperate nel semestre. Caia riceve la stessa paga mensile tutto l’anno.
    Sempronio – Lavoro festivo su cantiere urgente
    Sempronio (operaio specializzato) viene chiamato a lavorare la domenica per completare un intervento urgente su una copertura danneggiata. Il lavoro festivo gli dà diritto a una maggiorazione del 40-50% sulla paga oraria. La cooperativa può in alternativa riconoscergli un giorno di riposo compensativo la settimana successiva, previo accordo. Entrambe le opzioni devono essere documentate.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Edilizia Cooperative?
    L’orario normale è di 40 ore settimanali, di norma su 5 giorni. Il CCNL prevede tuttavia ampia flessibilità stagionale: nei periodi di punta l’orario può essere modulato, recuperando le ore nelle settimane successive senza ricorso allo straordinario.
    Quante ore di straordinario sono consentite nel 2025?
    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha fissato il limite massimo a 250 ore annue di straordinario. Le prime 100 ore possono essere richieste unilateralmente dal datore; le ulteriori 150 richiedono il consenso del lavoratore, in conformità al D.Lgs. 66/2003.
    Come si calcola la maggiorazione per lo straordinario?
    Le maggiorazioni variano: straordinario diurno feriale nelle prime due ore +25%, nelle ore successive +35%, lavoro notturno +25-30%, lavoro festivo +40-50%. I valori esatti si trovano nelle tabelle allegate al CCNL vigente e possono essere migliorati da accordi territoriali.
    Cosa sono i ROL nel settore edile?
    I ROL (Riduzione Orario di Lavoro) corrispondono a 88 ore annue per gli operai, maturate nella misura di 1 ora ogni 20 ore di lavoro effettivo. Possono essere goduti come riposi aggiuntivi. Sono distinti dalle ferie e dalle ex festività.
    Il lavoro sabato è straordinario?
    Dipende dall’organizzazione aziendale. Se l’orario contrattuale è distribuito su 5 giorni (lun-ven), il sabato lavorato è straordinario con le relative maggiorazioni. Se il cantiere organizza il lavoro su 6 giorni con orario ridotto, il sabato rientra nell’orario ordinario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. Le percentuali di maggiorazione sono quelle del contratto nazionale; accordi territoriali possono prevedere condizioni migliorative. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1035 Codice della Navigazione – Grado dell’ipoteca

    Art. 1035 Codice della Navigazione – Grado dell’ipoteca

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro d'immatricolazione . . . dell'aeromobile.

  • Art. 33 D.Lgs. 159/2011 – L’amministrazione giudiziaria dei beni personali

    Art. 33 D.Lgs. 159/2011 – L’amministrazione giudiziaria dei beni personali

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.

    2. Il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

    3. L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

    4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.

  • Art. 125 quinquies T.U.B.: Inadempimento del fornitore

    Art. 125 quinquies T.U.B.: Inadempimento del fornitore

    Art. 125 quinquies T.U.B. – Inadempimento del fornitore.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “01. Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.

    1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o prestatore dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore o prestatore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi ricorrono le condizioni di cui all’ articolo 1455 del codice civile .

    2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o prestatore dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore o prestatore stesso.

    3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o prestatore dei servizi inadempiente, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

    4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.”

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  • Art. 66 D.P.R. 115/2002

    Art. 66 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Agli esperti dei tribunali e delle sezioni di corte di appello per i minori sono dovute le indennità previste per i giudici onorari di tribunale dall' articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 .

  • Art. 29 D.Lgs. 209/2005 – Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

    Art. 29 D.Lgs. 209/2005 – Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. È vietato all'impresa di un Paese terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.

    2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.

    3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.

    4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.

  • Art. 18 D.Lgs. 175/2016 – Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

    Art. 18 D.Lgs. 175/2016 – Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. L’atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.

    2. L’atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1.

    3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 36-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo)

    Art. 36-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa calcola l'ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies.

    2. Nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.

    3. L'impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell'inadempimento della controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss given default).

    ))

  • CCNL Poste: orario di lavoro, turni e flessibilita

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il CCNL Poste prevede un orario normale di 36 ore settimanali per la generalita dei dipendenti. Il personale dei centri di meccanizzazione postale e di smistamento lavora su turni articolati anche in orario notturno e festivo. E prevista una banca ore per la gestione della flessibilita e il recupero delle prestazioni aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Tabella riepilogativa

    Orari di lavoro principali – CCNL Poste Italiane
    Categoria Ore settimanali Articolazione tipica Note
    Sportello e amministrativi 36 ore Lun-Sab, fascia 8-19 su turni Apertura sabato obbligatoria per uffici postali
    Portalettere e recapito 36 ore Lun-Sab mattina, avvio circa 7:00 Carico standard di zona contrattualmente definito
    CMP e smistamento 36 ore Turni su 4 fasce (6-12, 12-18, 18-24, 0-6) Turni notturni con maggiorazione CCNL
    Quadri e amministrativi senior 36-38 ore Lun-Ven con flessibilita gestionale Autonomia di gestione del tempo lavorativo

    Orario normale e settimana lavorativa

    Il CCNL Poste fissa in 36 ore settimanali l’orario normale di lavoro per la generalita dei dipendenti. L’orario si distribuisce su cinque o sei giorni a seconda del servizio: gli uffici postali aperti il sabato impongono turnazioni su sei giorni con riposo compensativo infrasettimanale.

    La prestazione giornaliera standard e di 7 ore e 12 minuti. I Quadri con autonomia organizzativa hanno un regime orario piu flessibile e possono gestire la propria presenza in modo piu autonomo.

    Turni nei centri di meccanizzazione postale

    I centri di meccanizzazione postale (CMP) e i centri di distribuzione operano H24 su quattro fasce di turno. Il personale e assegnato a cicli che ruotano su base settimanale o mensile secondo piani di lavoro aziendali concordati con le organizzazioni sindacali.

    Il lavoro notturno (dalle 22:00 alle 6:00) e festivo da diritto alle maggiorazioni percentuali previste dal CCNL. Il lavoro notturno-festivo cumula le due maggiorazioni. I turni notturni fissi (non a rotazione) danno diritto a indennita aggiuntive rispetto alla semplice maggiorazione oraria.

    Flessibilita, straordinario e banca ore

    Il CCNL Poste prevede istituti di flessibilita per bilanciare i picchi operativi (campagne natalizie, spedizioni e-commerce, scadenze fiscali BancoPosta):

    • Banca ore: le prestazioni aggiuntive entro il tetto contrattuale mensile possono essere accumulate come credito orario da recuperare in permesso anziche pagate come straordinario.
    • Straordinario: oltre il tetto della banca ore si applica la maggiorazione contrattuale per lavoro straordinario (di norma 15-25% a seconda dell’ora e del giorno).
    • Clausole elastiche part-time: previste per contratti part-time verticali o misti, con variazione dell’orario entro limiti CCNL e consenso scritto del lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Turno notturno CMP e maggiorazione
    Tizio lavora al CMP in turno notturno (0-6) per 5 notti consecutive. Il CCNL prevede una maggiorazione del 30% sulla retribuzione oraria per ogni ora notturna. Su una base oraria di circa 10,50 euro (D), la maggiorazione e di circa 3,15 euro per ora, per un incremento settimanale di circa 94 euro lordi oltre alla paga base.
    Caia – Accumulo banca ore sportello
    Caia e sportellista in un ufficio postale. A dicembre, per la campagna pacchi natalizi, presta 12 ore aggiuntive. Sceglie di accumularle in banca ore anziche farle liquidare come straordinario. A gennaio utilizza il credito per 2 giorni di permesso retribuito senza intaccare le ferie contrattuali.
    Sempronio – Orario portalettere e carico di zona
    Sempronio e portalettere E. Il piano di lavoro gli assegna una zona con volume standard di 350 oggetti al giorno in 7 ore e 12 minuti. In un periodo di picco e-commerce il carico sale a 480 oggetti: l’azienda deve riorganizzare le zone o riconoscere lo straordinario per il tempo aggiuntivo, non potendo imporre prestazioni oltre il normale senza compensazione contrattuale.

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL Poste?
    36 ore settimanali per la generalita dei dipendenti. Il personale CMP e di smistamento svolge turni di 6 ore su quattro fasce nell’arco delle 24 ore.
    Il sabato e lavorativo per gli sportellisti?
    Si. Gli uffici postali sono aperti il sabato e il personale di sportello e inserito in turnazioni che coprono anche questo giorno. Chi lavora il sabato ha diritto al riposo compensativo in un altro giorno della settimana.
    Come funziona la banca ore nel CCNL Poste?
    Le prestazioni aggiuntive entro il tetto contrattuale mensile possono essere accumulate come credito di banca ore, da recuperare successivamente come permesso retribuito. Superato il tetto, scatta la maggiorazione per lavoro straordinario.
    Ci sono limiti alle ore straordinarie?
    Si. Il CCNL fissa un massimo annuale di ore straordinarie autorizzabili (di norma 200 ore/anno). Oltre tale limite e necessario accordo sindacale specifico. I limiti rispettano quelli di legge (D.Lgs. 66/2003).
    I turni notturni fissi danno diritto a maggiorazioni permanenti?
    Si. Il lavoratore stabilmente adibito al turno notturno (non a rotazione) percepisce indennita aggiuntive rispetto alla semplice maggiorazione oraria, come disciplinato dal CCNL e dagli accordi aziendali integrativi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.