CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro
Il socio lavoratore di cooperativa ha un orario di lavoro regolato dal CCNL di settore applicabile; la flessibilità mutualistica consente modulazioni in risposta alle commesse, ma sempre entro i limiti legali e contrattuali.
In sintesi
L’orario ordinario è quello del CCNL di settore (di norma 40 ore settimanali). Le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo si applicano integralmente. Il regolamento interno può prevedere, in caso di crisi, una temporanea riduzione dell’orario previa delibera assembleare, nel rispetto dei limiti legali e del trattamento minimo.
L’orario ordinario nel lavoro cooperativo
L’orario di lavoro del socio lavoratore con rapporto subordinato è regolato dal CCNL di settore richiamato dal regolamento interno della cooperativa, in conformità al D.Lgs. 66/2003. L’orario normale ordinario è generalmente pari a 40 ore settimanali, organizzate secondo le esigenze produttive della cooperativa.
Alcuni CCNL cooperativi prevedono orari ridotti: ad esempio il CCNL Cooperative Metalmeccaniche, rinnovato nel 2025, segue la stessa struttura del CCNL Industria con possibilità di orario multiperiodale. Il CCNL Edilizia Cooperative ha proprie regole di distribuzione dell’orario legate alla stagionalità del settore.
Straordinario, notturno e lavoro festivo
Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e nei giorni festivi sono quelle previste dal CCNL di settore applicabile. Si applicano identicamente al socio lavoratore e al lavoratore dipendente ordinario, poiché il CCNL è integralmente richiamato.
Il limite massimo legale di 250 ore di straordinario annuo (D.Lgs. 66/2003) si applica al socio lavoratore. I CCNL di settore spesso fissano limiti più bassi (ad esempio 200 ore) e prevedono procedure di autorizzazione e comunicazione ai rappresentanti sindacali.
Flessibilità mutualistica: la modulazione dell’orario in crisi
La specificita del modello cooperativo emerge nella gestione delle crisi aziendali. La L.142/2001, art.6, consente al regolamento interno di prevedere la temporanea riduzione dell’orario di lavoro dei soci in caso di difficoltà temporanee o riduzione di commesse, quale alternativa al licenziamento. Questa sospensione parziale del rapporto mutualistica:
- è deliberata dall’assemblea dei soci;
- è proporzionale alla riduzione dell’attività;
- mantiene il trattamento minimo di legge;
- è temporanea con obbligo di ripristino al normale orario al cessare della causa.
Questa flessibilità è distinta dalla Cassa Integrazione Guadagni, alla quale le cooperative di produzione e lavoro possono accedere solo se rientrano nei requisiti dimensionali e settoriali previsti dalla L. 234/2021 (Riforma degli ammortizzatori sociali).
Part-time e lavoro supplementare
Il socio lavoratore può instaurare un rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso si applicano le regole del D.Lgs. 81/2015 sul lavoro part-time: divieto di discriminazione rispetto al tempo pieno, proporzionalità di tutti gli istituti contrattuali, obbligo di forma scritta della clausola di riduzione.
Il lavoro supplementare (ore eccedenti l’orario part-time ma inferiori all’ordinario) è retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL di settore applicabile.
Tabella riepilogativa
Orario e maggiorazioni nel lavoro cooperativo (struttura generale)
| Tipo di prestazione |
Regolamentazione |
Note |
| Orario ordinario |
CCNL di settore (di norma 40 h/sett.) |
Può variare per settore |
| Straordinario diurno |
Maggiorazione CCNL (tipicamente 25-40%) |
Limite 250 h/anno ex D.Lgs. 66/2003 |
| Notturno ordinario |
Maggiorazione CCNL (tipicamente 15-30%) |
Notte: ore 22-6 per la legge |
| Straordinario notturno |
Maggiorazione CCNL (cumulativa, tipicamente 50-60%) |
Cumulabile con maggiorazione notturna |
| Festivo |
Maggiorazione CCNL (tipicamente 30-60%) |
Più recupero del riposo o indennizzo |
| Riduzione orario in crisi |
Regolamento interno (L.142/2001, art.6) |
Previa delibera assembleare, temporanea |
Le percentuali di maggiorazione indicate sono solo esempi tipici. Le misure esatte dipendono dal CCNL di settore applicabile. Verificare sempre il testo aggiornato del proprio CCNL.
Casi pratici
Tizio – Straordinario in cooperativa logistica
Tizio è socio lavoratore al 4° livello di una cooperativa logistica che applica il CCNL Logistica. In dicembre, per far fronte ai picchi di commesse, svolge 20 ore di straordinario diurno. Il CCNL Logistica prevede una maggiorazione del 30% sullo straordinario diurno: Tizio riceve il 130% della retribuzione oraria ordinaria per quelle 20 ore.
Caia – Riduzione orario per crisi temporanea
La cooperativa di Caia (settore pulizie industriali) perde temporaneamente due commesse principali. L’assemblea dei soci delibera, ai sensi del regolamento interno, una riduzione dell’orario settimanale da 40 a 32 ore per tre mesi. La retribuzione di Caia si riduce proporzionalmente ma non scende sotto il minimo garantito. Al termine dei tre mesi, le commesse si ripristinano e l’orario torna a 40 ore.
Sempronio – Socio part-time
Sempronio è socio lavoratore part-time (24 ore/settimana) in una cooperativa edile. Il CCNL Edilizia Cooperative si applica in proporzione alle ore lavorate. Quando svolge ore di lavoro supplementare fino a 40 ore, le maggiorazioni si applicano secondo la percentuale prevista dal CCNL per il lavoro supplementare nel part-time.
Domande frequenti
Quante ore lavora settimanalmente il socio lavoratore di cooperativa?
L’orario settimanale ordinario è quello previsto dal CCNL di settore applicabile, di norma 40 ore. Alcune cooperative applicano CCNL con orario ridotto. L’orario è indicato nel regolamento interno e nella lettera di ammissione.
Lo straordinario del socio lavoratore è retribuito come per i dipendenti ordinari?
Sì. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo previste dal CCNL di settore si applicano anche al socio lavoratore con rapporto subordinato, poiché il CCNL è integralmente richiamato dal regolamento interno.
La cooperativa può ridurre unilateralmente l’orario in caso di calo commesse?
Può farlo previa delibera assembleare e nei limiti del regolamento interno (L.142/2001, art.6), ma non unilateralmente. La riduzione deve essere temporanea e non può scendere sotto i minimi di legge.
Il socio lavoratore part-time ha diritto alle stesse tutele?
Sì, proporzionalmente. Si applica il principio di non discriminazione del D.Lgs. 81/2015 e il CCNL di settore.
Le banche ore e il ROL si applicano al socio lavoratore?
Sì. I meccanismi di banca ore, ROL ed ex festività previsti dal CCNL di settore si applicano anche al socio lavoratore, in virtù del rinvio integrale operato dal regolamento interno.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per i limiti esatti di orario e le maggiorazioni occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.