Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) attesta stati, fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, che non risultano da pubblici registri. Si usa, ad esempio, per gli eredi o le situazioni non certificabili.
Scheda rapida
Quando si usa
Per attestare fatti a propria conoscenza non certificabili
Forma
Scritta e firmata; autentica se destinata a privati
Invio consigliato
Allo sportello o con copia del documento
Riferimenti
Art. 47 DPR 445/2000
Cos’è e quando si usa
A differenza dell’autocertificazione (limitata agli stati elencati dall’art. 46), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) consente di attestare tutti gli stati, fatti e qualità personali a diretta conoscenza del dichiarante, compresi quelli relativi ad altre persone (purché ne abbia diretta conoscenza). Tipico esempio: dichiarare di essere l’unico erede di una persona, oppure attestare situazioni di fatto non documentabili con un certificato.
Verso le pubbliche amministrazioni si presenta con la sola sottoscrizione, allegando copia del documento. Quando invece è destinata a privati (banche, assicurazioni) o per riscuotere somme, può essere richiesta con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Anche qui valgono le sanzioni penali per le dichiarazioni false.
Cosa deve contenere
Dati anagrafici completi del dichiarante
Riferimento all’art. 47 DPR 445/2000
Consapevolezza delle sanzioni penali per dichiarazioni false
Il fatto/stato dichiarato (es. qualità di erede)
Luogo, data e firma; eventuale spazio per l’autentica
Fac-simile: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Fac-simile da compilare
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], nato/a a [LUOGO] il [DATA], residente in [INDIRIZZO], C.F. [CODICE FISCALE], consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci,
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità, essendone a diretta conoscenza, quanto segue:
[INDICARE IL FATTO, es. che il/la Sig./Sig.ra ___, deceduto/a il ___, ha lasciato quali unici eredi legittimi i seguenti soggetti: ___ / che il sottoscritto convive con ___ dal ___ / che ___].
Allego copia del mio documento di identità.
[LUOGO], [DATA]
Il dichiarante [FIRMA]
____________________________________________
(spazio per l'eventuale autentica della firma da parte del pubblico ufficiale, se richiesta)
I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.
Come inviarlo e conservarlo
Verso le pubbliche amministrazioni presenta la dichiarazione con la semplice firma, allegando copia del documento d’identità. Se invece è destinata a un privato (banca, assicurazione) o serve per riscuotere somme o per pratiche successorie, verifica se è richiesta la firma autenticata: in tal caso firmala davanti al funzionario comunale, a un notaio o ad altro pubblico ufficiale.
Indica con precisione il fatto dichiarato e dichiara solo ciò di cui hai diretta conoscenza. Per le successioni complesse (più eredi, beni, debiti) è prudente farsi assistere: una dichiarazione inesatta può avere conseguenze rilevanti.
Errori da evitare
Confonderla con l’autocertificazione (art. 46): l’oggetto è diverso
Presentarla a un privato senza l’autentica quando richiesta
Dichiarare fatti di cui non si ha diretta conoscenza
Ometterne la sottoscrizione o la copia del documento
Domande frequenti
Qual è la differenza con l'autocertificazione?
L’autocertificazione (art. 46) riguarda solo gli stati e le qualità elencati dalla legge e risultanti da registri. L’atto di notorietà (art. 47) attesta fatti e qualità a diretta conoscenza del dichiarante, anche relativi ad altri, non altrimenti certificabili.
Quando serve l'autentica della firma?
Quando la dichiarazione è destinata a soggetti privati o è presentata per riscuotere somme/benefici. Verso le pubbliche amministrazioni, di regola, basta la firma con copia del documento.
Posso usarla per dichiararmi erede?
Sì, è uno degli usi tipici: si dichiara la qualità di erede e l’identità degli altri eredi. Per le pratiche bancarie e successorie è spesso richiesta con firma autenticata.
Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
2. L’opposizione non puo’ essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario.
3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta’ del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore: a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata; b) al momento in cui si e’ verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo; c) al momento in cui si e’ verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo.
Art. 64 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 312 c.c.: accertamenti del tribunale per adozione adulti
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal seguente: "ART. 312. – Accertamenti del tribunale. – Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando".
Art. 62 D.Lgs. 175/2024 – Luogo delle comunicazioni e notificazioni
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della corte di giustizia tributaria e alle parti costituite la denuncia di variazione.
2. L'indicazione della residenza o della sede e l'elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della corte di giustizia tributaria.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: "Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo".
Art. 57 DPR 602/1973 – Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita’ dei beni; b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarita’ formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se e’ proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a se’ con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
Art. 127 D.Lgs. 175/2024 – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.
4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Principio generale: se sei residente fiscale in Italia, le pensioni percepite dall’estero sono in linea di massima tassabili in Italia come redditi di lavoro dipendente (quadro C).
Convenzioni contro le doppie imposizioni: molti accordi bilaterali attribuiscono la tassazione allo Stato erogante, esentando parzialmente o totalmente il reddito in Italia. Le regole variano da Paese a Paese.
Dove si dichiara: la pensione estera va nel quadro C del 730, indicando il codice 1 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 1 o 2 nella colonna ‘Altri dati’ per i redditi di fonte estera.
Credito per le imposte estere: se hai già pagato imposte all’estero sulla pensione, puoi chiedere un credito nel quadro G (rigo G4) per evitare la doppia tassazione.
Regime speciale Mezzogiorno: chi si trasferisce da un Paese estero in certi comuni del Sud Italia può optare per un’imposta sostitutiva forfettaria del 7% su tutti i redditi esteri (art. 24-ter TUIR), valida per 10 anni.
Pensione ai superstiti estera: va dichiarata nel quadro C con il codice 7 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 2 nella colonna ‘Altri dati’; chi presta assistenza fiscale applica la parte eccedente 1.000 euro.
Come funziona la tassazione di una pensione percepita dall'estero
Hai lavorato per anni in un altro Paese e ora percepisci una pensione da quell’ente previdenziale straniero. Se nel frattempo sei tornato a vivere in Italia e qui hai la tua residenza fiscale, quella pensione entra nel calcolo delle tue tasse italiane. Questo non significa necessariamente pagare due volte: esistono strumenti per evitarlo.
Il quadro di riferimento dipende da due fattori principali: le regole generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e, in molti casi, la convenzione bilaterale che l’Italia ha firmato con il Paese che ti eroga la pensione. Queste convenzioni stabiliscono chi ha il diritto di tassare certi redditi. Se il trattato attribuisce la tassazione esclusiva allo Stato estero, la pensione potrebbe essere esente in Italia (o tassata solo parzialmente). Se invece la convenzione prevede tassazione concorrente, paghi le imposte in entrambi i Paesi ma puoi detrarre quelle estere dall’IRPEF italiana attraverso il credito per imposte estere.
Esiste anche un regime opzionale molto favorevole per chi si trasferisce in certi comuni del Mezzogiorno: l’imposta sostitutiva del 7% introdotta dall’art. 24-ter del TUIR, che si applica a tutti i redditi prodotti all’estero per i primi dieci anni di residenza italiana.
Come dichiarare la pensione estera nel 730/2026
Tipologia
Quadro/Rigo
Codice da indicare
Pensione estera ordinaria
Quadro C, righi C1-C3
Tipo: 1 (pensione); Altri dati col. 4: codice 1 (fonte estera)
Pensione ai superstiti estera
Quadro C, righi C1-C3
Tipo: 7; Altri dati col. 4: codice 2 (pensione superstiti estera)
Credito imposte estere pagate in via definitiva
Quadro G, rigo G4
Codice Stato estero + anno + reddito estero + imposta estera
Opzione imposta sostitutiva 7% Mezzogiorno
Quadro M, rigo M51
Barrare opzione + anno primo esercizio + codice comune
Redditi pensione nel regime sostitutivo 7%
Quadro M, rigo M54
Stato erogante + importo pensione + altri redditi esteri
Esempio pratico
Sempronio rientra in Italia dopo vent’anni in Germania e qui stabilisce la residenza. La sua pensione tedesca ammonta a 18.000 euro l’anno; in Germania erano stati trattenuti 2.000 euro di imposte (divenute definitive nel 2025). Sempronio dichiara i 18.000 euro nel quadro C (codice 1 in ‘Tipo’, codice 1 in ‘Altri dati’). Nel quadro G (rigo G4) indica: Stato estero Germania, reddito estero 18.000, imposta estera 2.000 (definitiva nel 2025). Il calcolo del credito spettante viene effettuato da chi presta assistenza fiscale in proporzione al reddito estero sul reddito complessivo italiano.
Documenti necessari
Attestazione dell’ente previdenziale estero con l’importo della pensione percepita nel 2025
Documentazione delle imposte pagate all’estero e divenute definitive nel 2025 (estratto conto fiscale o certificazione fiscale estera)
Certificazione Unica 2026, se il sostituto italiano ha già operato le ritenute (ad es. per pensioni INPS integrate con redditi esteri)
Eventuale testo della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese erogante, per verificare le regole specifiche
Atto di trasferimento della residenza (per chi opta per il regime sostitutivo del 7% Mezzogiorno)
Caso 1 – Tizio pensionato con pensione francese, tassazione ordinaria
Scenario. Tizio è residente a Milano e riceve una pensione dall’AGIRC-ARRCO francese di 12.000 euro. La Francia ha trattenuto imposte per 1.500 euro, divenute definitive nel 2025.
Come si applica. Tizio dichiara i 12.000 euro nel quadro C (rigo C1, colonna 1 = codice ‘1’, colonna 4 = codice ‘1’). Indica nella colonna 2 i giorni di pensione (365). Nel quadro G compila il rigo G4: codice Stato Francia, anno 2025, reddito estero 12.000, imposta estera 1.500. Chi presta assistenza fiscale calcola il credito spettante: non può superare la quota di IRPEF italiana proporzionale al reddito francese rispetto al reddito complessivo.
In pratica
Verifica se la convenzione Italia-Francia prevede la tassazione esclusiva in Francia per la tua tipologia di pensione: in quel caso potresti essere esente in Italia.
Il credito per imposte estere riduce l’IRPEF ma non dà diritto a rimborso se il credito supera l’imposta italiana.
Inserisci le imposte estere solo quando sono ‘definitive’, cioè non più rimborsabili.
Caso 2 – Caio si trasferisce in Sicilia e opta per il 7% su tutti i redditi esteri
Scenario. Caio, cittadino britannico, si trasferisce in un comune siciliano con meno di 20.000 abitanti nel 2025 e percepisce una pensione dall’UK di 20.000 euro. Non era residente in Italia nei cinque anni precedenti.
Come si applica. Caio può optare per l’imposta sostitutiva forfettaria del 7% (art. 24-ter TUIR) compilando il rigo M51 (barrando la colonna 1 ‘Opzione’, indicando il 2025 come primo anno e il codice del comune). Nel rigo M54 indica lo Stato erogante (UK), l’importo della pensione estera (20.000) e gli eventuali altri redditi esteri. Su tutto l’imponibile estero pagherà il 7% fisso anziché le aliquote IRPEF ordinarie. L’opzione è valida per 10 periodi d’imposta.
In pratica
Il regime del 7% è riservato ai comuni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia) con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Non puoi aver risieduto in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento.
Il credito per imposte estere non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
La pensione estera va sempre dichiarata in Italia?
In linea di principio sì, se sei residente fiscale in Italia. Tuttavia molte convenzioni contro le doppie imposizioni attribuiscono la tassazione esclusiva al Paese che eroga la pensione (spesso il Paese estero per pensioni pubbliche), il che può rendere il reddito esente in Italia. Controlla la convenzione specifica del tuo Paese.
Cosa significa che un'imposta estera è 'diventata definitiva'?
Un’imposta è definitiva quando non è più possibile ottenerne il rimborso. Le imposte pagate in acconto o in via provvisoria, oppure quelle per cui è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale, non vanno indicate nel rigo G4. Solo le imposte irrecuperabili danno diritto al credito.
Posso portare in detrazione imposte estere relative a anni precedenti?
Sì. Le istruzioni del 730/2026 precisano che si indicano le imposte ‘divenute definitive a partire dal 2025 fino alla data di presentazione del 730/2026, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti’. Puoi quindi recuperare imposte estere che si sono rese definitive solo nel 2025, anche se relative a redditi del 2023 o 2024.
Il regime del 7% si applica solo alle pensioni?
No. L’art. 24-ter TUIR permette di assoggettare a imposta sostitutiva del 7% i redditi ‘di qualunque categoria, prodotti all’estero’. Le pensioni sono la categoria più comune, ma il regime si applica anche ad altri redditi esteri.
Come tratto la pensione ai superstiti proveniente dall'estero?
Va dichiarata nel quadro C con il codice 7 nella colonna ‘Tipo’ e il codice 2 nella colonna ‘Altri dati’. Chi presta assistenza fiscale terrà conto solo della parte eccedente 1.000 euro.
Devo compilare il quadro W per una pensione estera?
Solo se, oltre alla pensione, hai investimenti o attività finanziarie detenute all’estero (conti correnti, immobili, ecc.). La sola percezione di una pensione estera non obbliga a compilare il quadro W.
Art. 56 DPR 602/1973 – Deposito degli atti e del prezzo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita e’ consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e’ sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell'art.
74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall'applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma 1° dell'art.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, ne’ rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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