Autore: Andrea Marton

  • Causa del negozio – Glossario giuridico

    Causa del negozio: la funzione economico-sociale che il contratto o il negozio giuridico e oggettivamente idoneo a realizzare; requisito essenziale del contratto la cui mancanza o illiceita comporta la nullita (artt. 1325, n. 2, e 1418 c.c.).

    Significato giuridico

    La causa e il perche oggettivo del negozio: non il motivo soggettivo delle parti, ma la funzione tipica che l’atto svolge nel traffico giuridico. La teoria classica (causa come funzione economico-sociale tipica) e stata progressivamente integrata dalla concezione della causa in concreto, elaborata dalla Cassazione: la causa e la sintesi degli interessi che le parti intendono realizzare con quel determinato contratto. La causa deve essere lecita (non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume: art. 1343 c.c.); in caso contrario il contratto e nullo. La causa puo mancare (negozio astratto privo di giustificazione causale), essere illecita o cessare di esistere dopo la conclusione del contratto. I contratti tipici hanno una causa tipica riconosciuta dal codice; quelli atipici (art. 1322, comma 2, c.c.) devono avere causa meritevole di tutela.

    Esempio pratico

    Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita: la causa e lo scambio tra proprieta del bene e pagamento del prezzo. Se Tizio si obbligasse a pagare Caio senza ricevere nulla in cambio, il negozio sarebbe causalmente viziato (mancanza di causa onerosa) salvo che non sia qualificabile come donazione, che ha propria causa (spirito di liberalita, art. 769 c.c.).

    Differenze con istituti simili

    La causa si distingue dai motivi: i motivi sono le ragioni soggettive e individuali che hanno indotto le parti a concludere il contratto; di regola sono irrilevanti per la validita del contratto, salvo che siano comuni a entrambe le parti e illeciti (art. 1345 c.c.). Si distingue dall’oggetto (art. 1346 c.c.): l’oggetto e la prestazione dedotta in contratto, la causa e la ragione giustificatrice dello scambio.

    Riferimenti normativi

    • art. 1325 c.c. – requisiti del contratto (causa inclusa)
    • art. 1343 c.c. – causa illecita
    • art. 1418 c.c. – nullita del contratto
  • Posso essere licenziato per un post sui social?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Sì, un post sui social può giustificare un licenziamento se lede il vincolo fiduciario con il datore, viola l’obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.) o arreca un danno serio all’immagine aziendale. Non basta qualsiasi post critico: occorre una valutazione della gravità, della diffusione e del contesto. Dichiarazioni offensive, rivelazione di segreti aziendali o concorrenza sleale integrano le ipotesi più gravi.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Post sui social e conseguenze lavorative
    Tipo di condotta online Valutazione
    Critica generica delle condizioni di lavoro Di norma non sufficiente; rientra nella libertà di espressione
    Insulti o diffamazione del datore/colleghi Potenziale giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    Divulgazione di informazioni riservate/segreti aziendali Grave violazione art. 2105 c.c.; può giustificare licenziamento per giusta causa
    Concorrenza sleale o promozione di concorrenti Violazione art. 2105 c.c.; licenziamento per giusta causa
    Post offensivo fuori dall’orario di lavoro Rilevante se lede il vincolo fiduciario (valutazione caso per caso)

    L'obbligo di fedeltà e le condotte extralavorative

    L’art. 2105 c.c. impone al lavoratore di non divulgare informazioni riservate sull’organizzazione e i metodi di produzione dell’impresa e di non svolgere attività in concorrenza con il datore. La giurisprudenza ha esteso questa valutazione alle condotte extralavorative – inclusi i post sui social – quando siano idonee a ledere il vincolo fiduciario che deve sussistere nel rapporto di lavoro. Un post pubblicato al di fuori dell’orario di lavoro non è automaticamente irrilevante.

    La proporzionalità della sanzione

    Non ogni post negativo sull’azienda giustifica un licenziamento. Il giudice valuta: la gravità oggettiva della condotta (diffusione del post, contenuto, identificazione dell’azienda); la posizione del lavoratore (ruolo, livello di responsabilità); il danno effettivo o potenziale all’immagine o agli interessi aziendali; la storia disciplinare. Esprimere una critica sulle condizioni di lavoro, senza offese e senza rivelare informazioni riservate, è in genere protetto dalla libertà di espressione.

    Come tutelarsi prima di pubblicare

    Prima di pubblicare post che riguardano il proprio posto di lavoro è opportuno: verificare se esiste una social media policy aziendale (spesso allegata al codice etico o al regolamento); evitare identificazione dell’azienda nei contenuti critici; non rivelare dati aziendali riservati; non pubblicare contenuti diffamatori. In caso di contestazione disciplinare per un post, conviene non ammettere immediatamente le proprie responsabilità e chiedere l’assistenza del sindacato o di un legale.

    Casi pratici

    Tizio – pubblica foto di documenti aziendali riservati

    Tizio posta su Instagram la bozza di un contratto con un cliente riservato, ironizzando sulle trattative. Il datore avvia procedimento disciplinare per violazione dell’art. 2105 c.c. e dei patti di riservatezza contrattuale. Il tribunale riconosce la giusta causa del licenziamento.

    Caia – critica le condizioni di lavoro su Facebook

    Caia pubblica: «Orari massacranti e zero rispetto dei lavoratori», senza indicare l’azienda. Il post è vago e non diffamatorio. Difficilmente questo basta per un licenziamento legittimo; al più il datore potrebbe irrogare una sanzione conservativa, che Caia potrebbe impugnare.

    Sempronio – offende il proprio responsabile per nome e cognome

    Sempronio pubblica insulti diretti contro il suo diretto superiore, nominandolo esplicitamente. La condotta può integrare la diffamazione (art. 595 c.p.) e una grave violazione del vincolo fiduciario, potenzialmente idonea a giustificare il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

    Domande frequenti

    Un post fuori dall'orario di lavoro può portare al licenziamento?

    Sì, se lede il vincolo fiduciario, viola l’art. 2105 c.c. o arreca danno concreto all’azienda. La condotta extralavorativa è rilevante quando ha riflessi significativi sul rapporto di lavoro.

    Cosa dice l'art. 2105 del codice civile?

    Vieta al lavoratore di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il datore e di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o di farne uso in modo da recare danno.

    L'azienda può monitorare i miei profili social?

    Il datore può consultare profili pubblici; non può violare le impostazioni di privacy né effettuare controlli sistematici e massivi senza rispettare il GDPR e le norme sui controlli a distanza.

    Cosa devo fare se ricevo una contestazione per un post?

    Leggere attentamente la contestazione, non rispondere d’impulso, presentare giustificazioni scritte entro i termini (di solito 5 giorni) e rivolgersi al sindacato o a un avvocato prima di accettare qualsiasi sanzione.

    La libertà di espressione protegge i post critici sul lavoro?

    Parzialmente: la libertà di espressione non è assoluta nel contesto lavorativo. Critiche generiche senza diffamazione e senza rivelazione di segreti aziendali sono in genere tollerate; insulti, falsi e rivelazione di informazioni riservate non lo sono.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Forza maggiore – Glossario giuridico

    Forza maggiore: evento esterno, imprevedibile e irresistibile che rende impossibile l’adempimento della prestazione, esonerandone il debitore dalla responsabilita contrattuale.

    Significato giuridico

    La forza maggiore, pur non definita esplicitamente dal codice civile italiano (a differenza di altri ordinamenti come quello francese), e riconosciuta dalla giurisprudenza come causa di esclusione della responsabilita per inadempimento ai sensi dell’art. 1218 c.c. L’evento di forza maggiore deve presentare tre requisiti cumulativi: esteriorita rispetto alla sfera del debitore, imprevedibilita al momento della conclusione del contratto, irresistibilita (impossibilita di evitarlo anche adottando le cautele ordinarie). Tipici esempi: calamita naturali (terremoti, alluvioni), epidemie, atti di guerra, provvedimenti autoritativi che vietino la prestazione. La forza maggiore opera come causa di esonero dalla responsabilita e, se l’impossibilita e definitiva, come causa estintiva dell’obbligazione (art. 1256 c.c.), con conseguente liberazione del debitore e perdita del diritto alla controprestazione.

    Esempio pratico

    Tizio ha contrattato la fornitura di componenti elettronici prodotti in una determinata regione estera. Prima della consegna, un terremoto di eccezionale intensita distrugge lo stabilimento produttivo e rende impossibile la produzione per sei mesi. Tizio non risponde dell’inadempimento: l’evento e esterno, imprevedibile e irresistibile. Se l’impossibilita si prolunga, il contratto puo essere risolto per impossibilita sopravvenuta.

    Differenze con istituti simili

    La forza maggiore si distingue dal caso fortuito: il caso fortuito enfatizza l’imprevedibilita dell’evento, la forza maggiore ne sottolinea l’irresistibilita; nella pratica italiana i due concetti sono spesso usati in modo intercambiabile. Si distingue dall’eccessiva onerosita sopravvenuta (art. 1467 c.c.): questa non rende impossibile la prestazione, ma solo eccessivamente onerosa, e non esonera automaticamente dall’adempimento ma consente la risoluzione o la rinegoziazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 1218 c.c. – responsabilita del debitore e impossibilita non imputabile
    • art. 1256 c.c. – impossibilita sopravvenuta dell’obbligazione
    • art. 1467 c.c. – risoluzione per eccessiva onerosita
  • Cosa immobile – Glossario giuridico

    Cosa immobile: bene che per sua natura e incorporato al suolo o al sottosuolo e non puo essere spostato senza alterazione della sua sostanza; comprende il suolo, le costruzioni, gli alberi, le sorgenti e i corsi d’acqua (art. 812 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 812, comma 1, c.c. elenca i beni immobili: il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto cio che e naturalmente o artificialmente incorporato al suolo. La qualificazione di immobile comporta conseguenze giuridiche rilevanti: i contratti che trasferiscono la proprieta o costituiscono diritti reali su immobili devono essere redatti per atto scritto a pena di nullita (art. 1350 c.c.); la trascrizione nei registri immobiliari tenuti dalla Conservatoria (artt. 2643 ss. c.c.) e necessaria per rendere il negozio opponibile ai terzi; i diritti reali di garanzia sugli immobili si costituiscono mediante ipoteca (art. 2808 c.c.), non mediante pegno. L’usucapione degli immobili richiede il possesso ventennale (art. 1158 c.c.).

    Esempio pratico

    Tizio acquista da Caio un appartamento a Roma. Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata davanti al notaio. L’atto viene poi trascritto nei registri immobiliari: solo con la trascrizione l’acquisto e opponibile ai terzi, cosicche se Caio avesse venduto lo stesso appartamento anche a Sempronio, prevarrebbe chi ha trascritto per primo.

    Differenze con istituti simili

    La cosa immobile si distingue dalla cosa mobile (art. 812, comma 2, c.c.): i mobili sono tutti i beni non rientranti nell’elenco degli immobili. Si distingue dai beni mobili registrati (art. 815 c.c.), che pur essendo materialmente spostabili seguono un regime pubblicitario e di garanzia in parte simile a quello degli immobili. Alcune costruzioni temporanee, benche fisicamente collegate al suolo, possono non essere qualificate immobili se l’incorporazione e transitoria.

    Riferimenti normativi

    • art. 812 c.c. – classificazione dei beni
    • art. 1350 c.c. – forma scritta per atti su immobili
    • art. 2643 c.c. – atti soggetti a trascrizione
    • art. 2808 c.c. – costituzione dell’ipoteca
  • Art. 77 D.Lgs. 141/2024 – Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita

    Art. 77 D.Lgs. 141/2024 – Esecuzione dei verbali di aggiudicazione e dei contratti di vendita

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.

    2. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, è destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall’Agenzia.

    3. La parte residua della somma di cui al comma 2 è assunta in deposito dall’Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma è incamerata a favore dell’Erario.

    4. Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilità delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell’Agenzia e di quelle già sostenute per la procedura di vendita, nonché dei diritti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale.

    5. Nei confronti dell’avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al comma 3 ovvero il recupero della disponibilità della merce di cui al comma 4 è contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.

    6. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l’Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporne la gratuita cessione a norma dell’articolo 75, comma 4, lettera a).

  • Diligenza – Glossario giuridico

    Diligenza: standard di cura e attenzione che il debitore deve impiegare nell’esecuzione della prestazione; varia secondo la natura del rapporto obbligatorio e la qualita professionale del debitore (art. 1176 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 1176 c.c. distingue due parametri di diligenza: quello del buon padre di famiglia per le obbligazioni ordinarie (comma 1), e quello della diligenza professionale per le attivita che richiedono una specifica competenza tecnica (comma 2). Il buon padre di famiglia e un uomo medio, avveduto e prudente; la diligenza professionale e invece il livello di cura e competenza richiesto a chi esercita una determinata professione. La diligenza professionale implica aggiornamento, adozione delle migliori prassi del settore, informazione del cliente, prudenza nelle scelte. L’inosservanza della diligenza dovuta configura colpa contrattuale e, se causa un danno, obbliga al risarcimento. Nelle obbligazioni di mezzi (es. prestazioni mediche o legali), la diligenza e il parametro centrale di valutazione dell’adempimento, poiche il debitore non garantisce il risultato ma solo l’impiego della cura dovuta.

    Esempio pratico

    Tizio e un avvocato che assiste Caio in un procedimento civile. La diligenza richiesta a Tizio non e quella del buon padre di famiglia ma quella del professionista del diritto: deve conoscere la giurisprudenza rilevante, rispettare i termini processuali, informare il cliente dei rischi. Se Tizio omette di notificare un atto entro i termini e il cliente perde il processo per decadenza, Tizio risponde per inadempimento colposo.

    Differenze con istituti simili

    La diligenza si distingue dalla perizia: la perizia e la competenza tecnica specifica di un settore, la diligenza e la cura con cui quella competenza viene applicata. Si distingue dalla prudenza, che riguarda la valutazione dei rischi e la scelta dei mezzi appropriati. Colpa, negligenza e imperizia sono le tre forme di violazione degli obblighi di diligenza (art. 43 c.p., applicato per analogia anche al diritto civile).

    Riferimenti normativi

    • art. 1176 c.c. – diligenza nell’adempimento
    • art. 1218 c.c. – responsabilita del debitore per inadempimento
    • art. 2236 c.c. – responsabilita del prestatore d’opera intellettuale
  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: orario di lavoro e straordinari del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il socio lavoratore di cooperativa ha un orario di lavoro regolato dal CCNL di settore applicabile; la flessibilità mutualistica consente modulazioni in risposta alle commesse, ma sempre entro i limiti legali e contrattuali.

    In sintesi

    L’orario ordinario è quello del CCNL di settore (di norma 40 ore settimanali). Le maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo si applicano integralmente. Il regolamento interno può prevedere, in caso di crisi, una temporanea riduzione dell’orario previa delibera assembleare, nel rispetto dei limiti legali e del trattamento minimo.

    Dati contrattuali

    Orario ordinario
    Come da CCNL di settore applicabile (di norma 40 ore/settimana)
    Limite legale straordinario
    250 ore/anno (D.Lgs. 66/2003); limite CCNL spesso inferiore
    Notturno
    Maggiorazioni come da CCNL di settore
    Flessibilità in crisi
    Ammessa previa delibera assembleare (L.142/2001, art.6)
    Norma di legge
    D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (orario di lavoro)

    L’orario ordinario nel lavoro cooperativo

    L’orario di lavoro del socio lavoratore con rapporto subordinato è regolato dal CCNL di settore richiamato dal regolamento interno della cooperativa, in conformità al D.Lgs. 66/2003. L’orario normale ordinario è generalmente pari a 40 ore settimanali, organizzate secondo le esigenze produttive della cooperativa.

    Alcuni CCNL cooperativi prevedono orari ridotti: ad esempio il CCNL Cooperative Metalmeccaniche, rinnovato nel 2025, segue la stessa struttura del CCNL Industria con possibilità di orario multiperiodale. Il CCNL Edilizia Cooperative ha proprie regole di distribuzione dell’orario legate alla stagionalità del settore.

    Straordinario, notturno e lavoro festivo

    Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e nei giorni festivi sono quelle previste dal CCNL di settore applicabile. Si applicano identicamente al socio lavoratore e al lavoratore dipendente ordinario, poiché il CCNL è integralmente richiamato.

    Il limite massimo legale di 250 ore di straordinario annuo (D.Lgs. 66/2003) si applica al socio lavoratore. I CCNL di settore spesso fissano limiti più bassi (ad esempio 200 ore) e prevedono procedure di autorizzazione e comunicazione ai rappresentanti sindacali.

    Flessibilità mutualistica: la modulazione dell’orario in crisi

    La specificita del modello cooperativo emerge nella gestione delle crisi aziendali. La L.142/2001, art.6, consente al regolamento interno di prevedere la temporanea riduzione dell’orario di lavoro dei soci in caso di difficoltà temporanee o riduzione di commesse, quale alternativa al licenziamento. Questa sospensione parziale del rapporto mutualistica:

    • è deliberata dall’assemblea dei soci;
    • è proporzionale alla riduzione dell’attività;
    • mantiene il trattamento minimo di legge;
    • è temporanea con obbligo di ripristino al normale orario al cessare della causa.

    Questa flessibilità è distinta dalla Cassa Integrazione Guadagni, alla quale le cooperative di produzione e lavoro possono accedere solo se rientrano nei requisiti dimensionali e settoriali previsti dalla L. 234/2021 (Riforma degli ammortizzatori sociali).

    Part-time e lavoro supplementare

    Il socio lavoratore può instaurare un rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso si applicano le regole del D.Lgs. 81/2015 sul lavoro part-time: divieto di discriminazione rispetto al tempo pieno, proporzionalità di tutti gli istituti contrattuali, obbligo di forma scritta della clausola di riduzione.

    Il lavoro supplementare (ore eccedenti l’orario part-time ma inferiori all’ordinario) è retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL di settore applicabile.

    Tabella riepilogativa

    Orario e maggiorazioni nel lavoro cooperativo (struttura generale)
    Tipo di prestazione Regolamentazione Note
    Orario ordinario CCNL di settore (di norma 40 h/sett.) Può variare per settore
    Straordinario diurno Maggiorazione CCNL (tipicamente 25-40%) Limite 250 h/anno ex D.Lgs. 66/2003
    Notturno ordinario Maggiorazione CCNL (tipicamente 15-30%) Notte: ore 22-6 per la legge
    Straordinario notturno Maggiorazione CCNL (cumulativa, tipicamente 50-60%) Cumulabile con maggiorazione notturna
    Festivo Maggiorazione CCNL (tipicamente 30-60%) Più recupero del riposo o indennizzo
    Riduzione orario in crisi Regolamento interno (L.142/2001, art.6) Previa delibera assembleare, temporanea

    Le percentuali di maggiorazione indicate sono solo esempi tipici. Le misure esatte dipendono dal CCNL di settore applicabile. Verificare sempre il testo aggiornato del proprio CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – Straordinario in cooperativa logistica
    Tizio è socio lavoratore al 4° livello di una cooperativa logistica che applica il CCNL Logistica. In dicembre, per far fronte ai picchi di commesse, svolge 20 ore di straordinario diurno. Il CCNL Logistica prevede una maggiorazione del 30% sullo straordinario diurno: Tizio riceve il 130% della retribuzione oraria ordinaria per quelle 20 ore.
    Caia – Riduzione orario per crisi temporanea
    La cooperativa di Caia (settore pulizie industriali) perde temporaneamente due commesse principali. L’assemblea dei soci delibera, ai sensi del regolamento interno, una riduzione dell’orario settimanale da 40 a 32 ore per tre mesi. La retribuzione di Caia si riduce proporzionalmente ma non scende sotto il minimo garantito. Al termine dei tre mesi, le commesse si ripristinano e l’orario torna a 40 ore.
    Sempronio – Socio part-time
    Sempronio è socio lavoratore part-time (24 ore/settimana) in una cooperativa edile. Il CCNL Edilizia Cooperative si applica in proporzione alle ore lavorate. Quando svolge ore di lavoro supplementare fino a 40 ore, le maggiorazioni si applicano secondo la percentuale prevista dal CCNL per il lavoro supplementare nel part-time.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora settimanalmente il socio lavoratore di cooperativa?
    L’orario settimanale ordinario è quello previsto dal CCNL di settore applicabile, di norma 40 ore. Alcune cooperative applicano CCNL con orario ridotto. L’orario è indicato nel regolamento interno e nella lettera di ammissione.
    Lo straordinario del socio lavoratore è retribuito come per i dipendenti ordinari?
    Sì. Le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo previste dal CCNL di settore si applicano anche al socio lavoratore con rapporto subordinato, poiché il CCNL è integralmente richiamato dal regolamento interno.
    La cooperativa può ridurre unilateralmente l’orario in caso di calo commesse?
    Può farlo previa delibera assembleare e nei limiti del regolamento interno (L.142/2001, art.6), ma non unilateralmente. La riduzione deve essere temporanea e non può scendere sotto i minimi di legge.
    Il socio lavoratore part-time ha diritto alle stesse tutele?
    Sì, proporzionalmente. Si applica il principio di non discriminazione del D.Lgs. 81/2015 e il CCNL di settore.
    Le banche ore e il ROL si applicano al socio lavoratore?
    Sì. I meccanismi di banca ore, ROL ed ex festività previsti dal CCNL di settore si applicano anche al socio lavoratore, in virtù del rinvio integrale operato dal regolamento interno.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Per i limiti esatti di orario e le maggiorazioni occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla propria cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 317 Cod. Amb. – riscossione dei crediti e fondo di rotazione

    Art. 317 Cod. Amb. – riscossione dei crediti e fondo di rotazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello Stato ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto, nell’ammontare determinato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 .

    2. Nell’ordinanza o nella sentenza può essere disposto, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili non superiori al numero di venti; ciascuna rata non può essere inferiore comunque ad euro cinquemila.

    3. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

    4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l’obbligo di pagamento del residuo ammontare in unica soluzione. 5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti

    6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166 .

  • Art. 49 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nel settore radiotelevisivo

    Art. 49 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nel settore radiotelevisivo ( legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

    2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al libro I, titolo II, capo II. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 72 D.P.R. 115/2002

    Art. 72 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

  • Art. 48 D.P.R. 115/2002

    Art. 48 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

  • Art. 7 D.Lgs. 209/2005 – (Reclami)

    Art. 7 D.Lgs. 209/2005 – (Reclami)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.

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