Autore: Andrea Marton

  • Art. 56 D.P.R. 115/2002

    Art. 56 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione.

    2. Il magistrato accerta le spese sostenute ed esclude dal rimborso quelle non necessarie.

    3. Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50.

    4. Quando le prestazioni di carattere intellettuale o tecnico di cui al comma 3 hanno propria autonomia rispetto all'incarico affidato, il magistrato conferisce incarico autonomo.

  • Art. 268 TUEL – Articolo 268

    Art. 268 TUEL – Articolo 268

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all’articolo 193, o l’insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalità di cui all’articolo 194, o il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell’organo regionale di controllo la segnalazione dei fatti all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato e l’invio degli atti alla Corte dei conti per l’accertamento delle responsabilità sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi squilibri.

    2. Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell’interno con proprio decreto, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali , stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: periodo di prova 2026

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Periodo di prova CCNL Stabilimenti Balneari: regole per stagionali e non

    Nel comparto balneare il periodo di prova ha una regola speciale per i contratti stagionali: massimo 10 giorni lavorativi, molto meno rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Una tutela concreta per chi lavora solo la stagione estiva.

    In sintesi

    Nel CCNL Turismo Confcommercio il periodo di prova dura da 15 giorni (livelli 6-7) a 180 giorni (quadri) per i contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a termine stagionali, il Titolo XII fissa un massimo di 10 giorni lavorativi per tutto il personale, indipendentemente dal livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Fonte specifica
    Art. 240 Titolo XII CCNL (contratti a termine balneari); disposizioni generali CCNL per contratti a tempo indeterminato

    Tabella riepilogativa

    Periodo di prova per tipologia di contratto e livello – CCNL Turismo Confcommercio
    Livello Contratto a tempo indeterminato Contratto a termine stagionale
    Quadro A e B 180 giorni di calendario 10 giorni lavorativi (max)
    Livello 1 150 giorni 10 giorni lavorativi (max)
    Livello 2 75 giorni 10 giorni lavorativi (max)
    Livello 3 45 giorni 10 giorni lavorativi (max)
    Livelli 4 e 5 30 giorni 10 giorni lavorativi (max)
    Livello 6S 20 giorni 10 giorni lavorativi (max)
    Livelli 6 e 7 15 giorni 10 giorni lavorativi (max)

    Per i contratti a tempo indeterminato i giorni si computano come «giornate di effettiva prestazione lavorativa» e non possono superare i 180 giorni di calendario dall’assunzione. Per i contratti stagionali il limite di 10 giorni lavorativi si applica a tutti i livelli per effetto dell’art. 240 del Titolo XII.

    Il periodo di prova nei contratti stagionali: la regola speciale del Titolo XII

    La peculiarità del settore balneare è la forte prevalenza dei contratti a termine stagionali: la maggior parte dei lavoratori (bagnini, assistenti, cassieri, personale di spiaggia) viene assunta per la stagione estiva, tipicamente da aprile-maggio a settembre-ottobre. Per questa tipologia contrattuale, il Titolo XII del CCNL all’art. 240 stabilisce che il periodo di prova è di 10 giorni lavorativi per tutto il personale, senza distinzione di livello.

    Questa regola è più favorevole rispetto alla disciplina ordinaria: il lavoratore stagionale acquisisce le tutele contrattuali piene (diritto alle ferie maturate, tredicesima, trattamento di malattia) dopo soli 10 giorni lavorativi dall’inizio del rapporto.

    La forma scritta è obbligatoria

    La clausola di prova deve essere indicata nell’atto scritto di assunzione. Il contratto deve specificare:

    • la durata del periodo di prova;
    • il livello di inquadramento e le mansioni;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    Se la clausola di prova non è in forma scritta, il rapporto si considera avviato senza prova: il datore di lavoro non può recedere liberamente, ma deve rispettare le regole ordinarie di licenziamento (giusta causa o giustificato motivo) fin dal primo giorno.

    Calcolo dei giorni di prova

    Per i contratti a tempo indeterminato, i giorni di prova si computano come giornate di effettiva prestazione lavorativa. Le assenze per malattia, infortunio, ferie o altri motivi sospendono il computo, allungando il periodo di un numero di giorni pari all’assenza. Il periodo di prova non può però estendersi oltre i 180 giorni di calendario dalla data di assunzione.

    Per i contratti stagionali, il computo dei 10 giorni lavorativi segue la stessa logica: solo i giorni di effettivo lavoro contano. Un’assenza per malattia nei primi giorni della stagione allunga la prova di altrettanti giorni lavorativi.

    Esenzione dalla prova: lavoratori stagionali che rientrano

    Un istituto importante per il comparto balneare è l’esenzione dal periodo di prova in caso di riassunzione. Il lavoratore che, nella stagione precedente o entro due anni, ha già prestato servizio presso lo stesso datore di lavoro con la medesima qualifica e ha superato il periodo di prova è esonerato da un nuovo periodo di prova al momento della riassunzione.

    Questa regola è molto applicata negli stabilimenti balneari, dove i lavoratori fedeli vengono richiamati ogni stagione. Il datore di lavoro non può imporre un nuovo periodo di prova a un bagnino che torna per la quarta estate consecutiva: sarebbe una clausola nulla.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente e senza obbligo di preavviso. Il datore non deve motivare il recesso, né il lavoratore deve giustificare le proprie dimissioni. Non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso.

    Restano però vietati i recessi:

    • Discriminatori: fondati su sesso, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale.
    • Ritorsivi: in risposta a una denuncia del lavoratore per irregolarità o per aver esercitato un diritto.
    • In stato di malattia tutelata: durante la malattia il recesso è sospeso fino alla guarigione o al superamento del periodo di comporto.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino stagionale alla prima stagione, prova di 10 giorni
    Tizio è assunto per la stagione estiva (giugno-settembre) come bagnino cabinista al livello 6. L’atto scritto indica un periodo di prova di 10 giorni lavorativi. Superati i 10 giorni, Tizio non può più essere licenziato senza rispettare le regole ordinarie (recesso anticipato ingiustificato con diritto alla retribuzione fino a scadenza). Nei primi 10 giorni, invece, il titolare dello stabilimento può recedere senza obbligo di motivazione né di preavviso.
    Caia – riassunta per la terza stagione, nessuna nuova prova
    Caia lavora come assistente bagnanti allo stesso stabilimento da tre estati. Ogni anno firma un contratto stagionale. La quarta estate, il titolare inserisce nel contratto una clausola di prova di 10 giorni. Caia, avendo già superato la prova nelle stagioni precedenti con la stessa qualifica presso lo stesso datore, è esonerata. La clausola è nulla; il rapporto si considera avviato senza prova fin dal primo giorno.
    Sempronio – assunto a tempo indeterminato come cassiere centrale, livello 2
    Sempronio viene assunto a tempo indeterminato come cassiere centrale (livello 2) da un grande stabilimento balneare. Il contratto prevede 75 giorni di prova. Durante il periodo di prova Sempronio si ammala per 5 giorni. Il periodo di prova si prolunga di 5 giorni lavorativi (non si computa l’assenza per malattia). La prova effettiva termina quindi dopo 75 giorni di effettiva presenza, e comunque non oltre 180 giorni di calendario dall’assunzione.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un contratto stagionale negli stabilimenti balneari?
    Per i contratti a termine stagionali, il Titolo XII (art. 240) fissa un periodo di prova massimo di 10 giorni lavorativi per tutto il personale, indipendentemente dal livello. Questa regola speciale si applica in deroga alla tabella ordinaria dei contratti a tempo indeterminato.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì. Il CCNL richiede che il periodo di prova sia indicato nell’atto scritto di assunzione. In assenza di forma scritta il rapporto si considera avviato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
    Se sono riassunto dallo stesso stabilimento, devo fare di nuovo la prova?
    No. Chi viene riassunto con la medesima qualifica entro due anni dallo stesso datore di lavoro, dopo aver già superato un precedente periodo di prova, è dispensato da un nuovo periodo di prova. Questo vale per i lavoratori stagionali che tornano ogni estate allo stesso stabilimento.
    La malattia allunga il periodo di prova?
    Sì. Le assenze per malattia sospendono il computo dei giorni di effettiva prestazione, allungando il periodo di prova di altrettanti giorni. Il periodo non può comunque superare i 180 giorni di calendario dalla data di assunzione.
    Può il datore licenziarmi senza motivo durante la prova?
    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il recesso è però nullo se discriminatorio o ritorsivo: in tali casi il lavoratore può impugnarlo davanti al Giudice del Lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 154 TULPS – Divieto di mendicità e ricovero degli inabili

    Art. 154 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

    Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell'interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.

    Il Ministro può autorizzare il prefetto a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

    Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

    Quando il comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto in parte a carico dello Stato.

    (16) 44a

  • CCNL Calzaturiero Industria: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: preavviso e licenziamento 2024

    Il preavviso di licenziamento e di dimissioni nel CCNL Calzaturiero Industria è differenziato per categoria (operai, intermedi, impiegati) e anzianità di servizio. Operai e apprendisti hanno il termine più breve (2 settimane), i dirigenti/quadri quello più lungo (fino a 5 mesi).

    In sintesi

    Nel CCNL Calzaturiero Industria il preavviso per operai e apprendisti è di 2 settimane lavorative. Per gli impiegati varia da 1 mese (4°-2° livello, fino a 5 anni) a 5 mesi (8° livello, oltre 10 anni). Per gli intermedi va da 1 mese a 2 mesi. In mancanza di preavviso è dovuta la relativa indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970

    Tabella riepilogativa dei preavvisi

    Preavvisi di licenziamento e dimissioni – CCNL Calzaturiero Industria (aziende industriali)
    Categoria Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
    Operai e apprendisti Tutti 2 settimane lavorative 2 settimane lavorative 2 settimane lavorative
    Intermedi 1 mese 1 mese 1,5 mesi
    Intermedi 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    Impiegati 4°-3°-2° 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    Impiegati 6°-5° 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    Impiegati 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Quadri 3 mesi 4 mesi 5 mesi

    I preavvisi indicati si applicano sia al licenziamento (da parte del datore) sia alle dimissioni (da parte del lavoratore). Il preavviso degli impiegati decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 del mese.

    Il preavviso: funzione e decorrenza

    Il preavviso (art. 2118 c.c.) è il termine che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto e la sua cessazione effettiva. Ha una funzione di protezione reciproca: consente al lavoratore di cercare una nuova occupazione e al datore di trovare un sostituto.

    Per gli operai il preavviso può iniziare qualsiasi giorno della settimana. Per gli impiegati e gli intermedi, il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno del mese: la comunicazione fatta il 10 febbraio, ad esempio, inizia a decorrere il 16 febbraio.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se una delle parti non rispetta il preavviso (risoluzione in tronco), deve corrispondere all’altra un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe stata dovuta per i giorni/mesi non lavorati. La base di calcolo include minimo tabellare, scatti di anzianità e superminimi.

    Il datore che licenzia senza preavviso deve pagare l’indennità sostitutiva come ultima voce in busta paga. Il lavoratore che si dimette senza rispettare il preavviso vede trattenuta dalla liquidazione finale la quota equivalente.

    Licenziamento: distinzione legge-CCNL

    È importante distinguere tra le diverse tipologie di licenziamento disciplinate dalla legge e le regole di preavviso del CCNL:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): risolve il rapporto in tronco senza preavviso né indennità sostitutiva. Richiede una mancanza grave tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale del lavoratore non sufficientemente grave da costituire giusta causa; richiede il preavviso o la sua indennità sostitutiva;
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative o economiche dell’azienda; richiede il preavviso e, per le imprese sopra certi limiti, la procedura di conciliazione preventiva (D.Lgs. 23/2015);
    • Licenziamento illegittimo: il lavoratore può impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 6 L. 604/1966).

    Dimissioni: procedura e decorrenza

    Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta, con comunicazione al datore di lavoro. Dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere rassegnate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (modulo telematico), pena l’inefficacia, salvo i casi di dimissioni durante la maternità/paternità o in sede protetta.

    Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, mobbing accertato) esonerano il lavoratore dall’obbligo di preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio che si dimette
    Tizio (2° livello, 6 anni di anzianità) decide di dimettersi per accettare un nuovo lavoro che inizia tra 3 settimane. Il preavviso per gli operai è di 2 settimane lavorative: Tizio deve comunicare le dimissioni almeno 2 settimane prima della data di cessazione desiderata. Le comunica il 1° giugno: il rapporto cessa il 15 giugno. Tizio rispetta il preavviso e non subirà trattenute sulla liquidazione.
    Caia – Impiegata licenziata (6° livello, 8 anni)
    Caia (6° livello, 8 anni di anzianità) riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 5 marzo 2026. La fascia di anzianità è 5-10 anni, il livello è 6°-5°: il preavviso è di 2 mesi. Poiché il preavviso per gli impiegati decorre dal 1° o dal 16° del mese, la comunicazione del 5 marzo fa partire il preavviso il 16 marzo. La cessazione avviene il 16 maggio 2026. In questo periodo Caia continua a lavorare e percepire la normale retribuzione.
    Sempronio – Quadro licenziato in tronco
    Sempronio (8° livello, 12 anni di anzianità) viene licenziato per giusta causa a seguito di una grave violazione delle politiche aziendali. Il datore non è tenuto a rispettare il preavviso di 5 mesi né a pagare l’indennità sostitutiva, essendo il licenziamento per giusta causa. Sempronio ha 60 giorni dalla ricezione della lettera per impugnare il licenziamento e verificare se la «giusta causa» invocata sia effettivamente tale o se il licenziamento sia ritorsivo/sproporzionato.

    Domande frequenti

    Quante settimane di preavviso deve dare un operaio calzaturiero?
    Gli operai e gli apprendisti del CCNL Calzaturiero Industria devono rispettare un preavviso di 2 settimane lavorative, indipendentemente dall’anzianità di servizio.
    Quanto preavviso spetta a un impiegato al 6° livello con 7 anni di anzianità?
    Per un impiegato ai livelli 6°-5° con anzianità compresa tra 5 e 10 anni, il preavviso è di 2 mesi.
    Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
    Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che sarebbe spettata per i giorni di preavviso non goduti.
    Cosa succede se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso?
    Il datore può trattenere dalla liquidazione finale l’importo equivalente ai giorni di preavviso non rispettati (trattenuta del preavviso).
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa è in tronco e non richiede il rispetto del preavviso né il pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024. I preavvisi indicati si riferiscono alle aziende industriali (Assocalzaturifici). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 111 T.U.B.: Microcredito

    Art. 111 T.U.B.: Microcredito

    Art. 111 T.U.B. Microcredito.

    In vigore dal 01/01/2022

    Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

    “1. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche o societa’ di persone o societa’ a responsabilita’ limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni o societa’ cooperative, per l’avvio o l’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:

    a) siano di ammontare non superiore a euro 75.000,00 e non siano assistiti da garanzie reali;

    b) (lettera abrogata dall’articolo 1, comma 914, lettera b), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022));

    c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.

    1-bis. I soggetti iscritti nell’apposito elenco di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti a societa’ a responsabilita’ limitata senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per un importo non superiore ad euro 100.000,00.

    2. L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1 e’ subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

    a) forma di societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata e cooperativa;

    b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito ai sensi del comma 5;

    c) requisiti di onorabilita’ dei soci di controllo o rilevanti, nonche’ di onorabilita’ e professionalita’ degli esponenti aziendali, ai sensi del comma 5;

    d) oggetto sociale limitato alle sole attivita’ di cui al comma 1, nonche’ alle attivita’ accessorie e strumentali;

    e) presentazione di un programma di attivita’.

    3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilita’ economica o sociale, purche’ i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo scopo di consentire l’inclusione sociale e finanziaria del beneficiario e siano prestati a condizioni piu’ favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

    3-bis. Nel caso di esercizio dell’attivita’ di cui al comma 3, questa attivita’ e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente.

    4. In deroga all’articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonche’ dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l’attivita’ indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando:

    a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti, prevedendo comunque una durata dei finanziamenti fino a quindici anni;

    b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita’, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3, escludendo comunque alcun tipo di limitazione riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l’attivo patrimoniale;

    c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4;

    d) le informazioni da fornire alla clientela.

    5-bis. L’utilizzo del sostantivo microcredito e’ subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3. (1)”

    —————

    (1) Articolo modificato dall’articolo 1, comma 914, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

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  • Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic

    Art. 145 ter T.U.B.: Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applic

    Art. 145 ter T.U.B. – Comunicazione all’ABE sulle sanzioni applicate.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. La Banca d’Italia comunica all’ABE le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche’ le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull’esito delle stesse.”

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  • Art. 125 Reg. (UE) 2023/1114 – Scambio di informazioni

    Art. 125 Reg. (UE) 2023/1114 – Scambio di informazioni

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 e fatto salvo l’articolo 96, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a:

    a) un emittente di un token collegato ad attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token collegato ad attività significativo;

    b) un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token collegato ad attività significativo abbia un accordo contrattuale;

    c) un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente creditizio o un’impresa di investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

    d) un emittente di un token di moneta elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token di moneta elettronica significativo;

    e) un prestatore di servizi di pagamento che presta servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    f) una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token di moneta elettronica significativi per conto dell’emittente di token di moneta elettronica significativi;

    g) un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token di moneta elettronica significativi;

    h) una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un token collegato ad attività significativo o un token di moneta elettronica significativo;

    i) l’organo di amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

    2. Un’autorità competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 123 e 124 solo se:

    a) l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;

    b) è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

    c) nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

  • Art. 29 D.P.R. 115/2002

    Art. 29 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per la notificazione degli atti è dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

  • Art. 94 T.U. Stupefacenti – Affidamento in prova in casi particolari per tossicodipendenti e alcoldipendenti

    Art. 94 T.U. Stupefacenti – Affidamento in prova in casi particolari

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo

    116. L'affidamento in prova in casi particolari puo' essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato decreto legislativo.

    2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma

    4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

    3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi' accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e

    3. 4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti gia' positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.

    5. (comma abrogato).

    6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n.

    663. 6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.

    354. 6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. Torna al sommario

  • Art. 14-bis D.Lgs. 209/2005 – Programma di attività

    Art. 14-bis D.Lgs. 209/2005 – Programma di attività

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Il programma di attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti: a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire; b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti; c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione; d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo; e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.

    2. 2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali: a) le previsioni di bilancio; b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I; e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta: 1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni; 2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri; f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

    2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito

  • Art. 1 Cod. Amb. – ambito di applicazione

    Art. 1 Cod. Amb. – ambito di applicazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , le materie seguenti: a) nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche; c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati; d) nella parte quinta, la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: – L’ art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. – L’ art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. – Si riporta il testo dell’ art. 117 della Costituzione : “Art.

    117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrar io a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.”. – La legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. – L’ art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente: “Art. 14 (Decreti legislativi). –

    1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’ art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di “decreto legislativo” e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

    2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio della delega.

    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.”. – Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. – La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 197/30 del 21 luglio 2001 . – La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 , come modificata dalle direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003 , concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175 del 5 luglio

    1985. – La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 , sulla prevenzione e la riduzione integrante dell’inquinamento, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 10 ottobre

    1996. – La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia acque, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 327 del 22 dicembre

    2000. – La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 , che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 078 del 26 marzo

    1991. – La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 , relativa ai rifiuti pericolosi, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 31 dicembre

    1991. – La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 , sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre

    1994. – La direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984 , concernente la lotta contro l’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 188 del 16 luglio

    1984. – La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 , sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (con) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 31 dicembre

    1994. – La direttiva 1999/13/CE dell’11 marzo 1999 , sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 85 del 29 marzo

    1999. – La direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999 , relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 dell’11 maggio

    1999. – La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 309 del 27 novembre

    2001. – La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 , sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 143 del 30 aprile

    2004. Nota all’art. 1: – La legge 15 dicembre 2004, n. 308 , recante: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 2004 (S.O.).