Art. 40 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. È approvato l’unito testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, composto di 275 articoli.
Concorrenza sleale: insieme di atti, contrari alla correttezza professionale, posti in essere da un imprenditore contro un concorrente e idonei a danneggiarne l’azienda.
La concorrenza sleale e disciplinata dall’art. 2598 c.c. Compie atti di concorrenza sleale chi: 1) usa nomi o segni distintivi confondibili con quelli usati legittimamente da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente (atti confusori); 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attivita di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente (atti denigratori e di appropriazione); 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda (clausola generale, comprende: sviamento di clientela, storno di dipendenti, boicottaggio, pubblicita ingannevole). Tutela (art. 2599 c.c.): inibitoria, distruzione degli oggetti dell’atto sleale, pubblicazione della sentenza. Risarcimento del danno (art. 2600 c.c.) se l’atto e doloso o colposo. La concorrenza sleale presuppone rapporto di concorrenza tra le imprese: stessa attivita economica, identico mercato di sbocco. Sanzioni anche per concorrenza scorretta presso AGCM (l. 287/1990 antitrust per pratiche piu gravi).
Tizio gestisce un ristorante di successo. Caio apre vicino un ristorante con nome simile, identico stile di insegna, riproduce gli stessi piatti distintivi e diffonde voci negative sul ristorante di Tizio (es. presunte irregolarita igieniche inventate). Tizio puo agire in giudizio contro Caio per concorrenza sleale: atti confusori (insegna, piatti) + denigratori (voci false). Chiede inibitoria (Caio deve cambiare insegna, smettere di diffondere voci), risarcimento dei danni, pubblicazione della sentenza.
Si distingue dalle pratiche commerciali scorrette (d.lgs. 206/2005 Codice del Consumo), specifiche per relazioni B2C. Diverge dalla contraffazione di marchi/brevetti (d.lgs. 30/2005 CPI), tutela autonoma di diritti di proprieta industriale. Si distingue dall’abuso di posizione dominante (art. 102 TFUE, art. 3 l. 287/1990), violazione antitrust. La diffamazione (art. 595 c.p.) tutela penalmente la reputazione, anche dell’imprenditore, ma con presupposti diversi.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .
Il settore energia e petrolio è caratterizzato da impianti che non si fermano mai: raffinerie, depositi, pozzi estrattivi. Il CCNL disciplina due regimi di orario — giornaliero e a turni — con specifiche regole sul ciclo continuo, sullo straordinario e sulle indennità connesse.
I giornalieri lavorano 37 ore e 40 minuti a settimana su 5 giorni. I turnisti a ciclo continuo (raffinerie, impianti 24/24) svolgono 231 giornate da 8 ore l’anno. Lo straordinario è maggiorato dal 10% (diurno feriale) all’85% (notturno festivo). Il 24 e il 31 dicembre sono giornate di riposo intero dal rinnovo 2025.
| Tipologia | Ore/settimana o giornate/anno | Distribuzione | Divisore orario |
|---|---|---|---|
| Lavoratori giornalieri | 37 ore 40 min/settimana | 5 giorni; sabato non lavorativo | 174,5 ore/mese |
| Turnisti ciclo continuo 24/24 (raffinerie, E&P) | 231 giornate × 8 ore = 1.848 ore/anno | Turni rotanti: mattino, pomeriggio, notte | 174,5 ore/mese |
| Turnisti tipo B (attività non ciclo continuo) | 245,5 giornate/anno | Turni diurni con alcune coperture notturne | 174,5 ore/mese |
| Logistica (distribuzione carburanti) | 1.952 ore/anno su 244 giornate | Turni da 4 a 12 ore | 174,5 ore/mese |
Il rinnovo 2025-2027 ha ridotto le giornate annue dei turnisti ciclo continuo da 231,5 a 231, con beneficio di mezza giornata aggiuntiva di riposo per i lavoratori interessati.
Il ciclo continuo riguarda gli impianti che operano ininterrottamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza possibilità di interruzione per ragioni tecniche o di sicurezza (raffinerie, impianti di stoccaggio di carburanti, piattaforme di estrazione offshore, impianti GPL). Per questi lavoratori il contratto prevede:
Il lavoro straordinario va autorizzato e compensato con una maggiorazione calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale mensile, ottenuta dividendo la RGM per 174,5.
| Tipo di prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno feriale (37h40’–39h settimanali) | +10% |
| Straordinario diurno feriale (oltre 39h settimanali) | +25% |
| Lavoro domenicale diurno | +55% |
| Lavoro notturno feriale (22:00–06:00) | +65% |
| Lavoro domenicale notturno | +75% |
| Lavoro festivo notturno | +85% |
Le percentuali si applicano alla quota oraria della RGM (RGM ÷ 174,5). La RGM comprende il minimo tabellare, l’EDR IPCA, gli scatti di anzianità e le indennità fisse continuative.
Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha convertito il 24 dicembre e il 31 dicembre in giornate di riposo intero per tutti i lavoratori. In precedenza, in base alla prassi del settore, queste giornate erano solo parzialmente libere (pomeriggio). L’impatto è rilevante per i turnisti degli impianti a ciclo continuo, per i quali le aziende devono gestire la copertura con personale in straordinario o con rotazioni alternative, concordate con la RSU.
Il CCNL prevede che le modifiche all’organizzazione dei turni debbano essere comunicate alla RSU con almeno 3 giorni di preavviso (salvo emergenze). Le aziende possono attivare regimi di flessibilità (es. banca ore, orari multiperiodali) attraverso accordi di secondo livello, nel rispetto del monte ore annuo contrattuale. Eventuali superamenti del monte ore programmato configurano straordinario con le relative maggiorazioni.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Per la disciplina dettagliata dei turni e delle indennità fare riferimento al testo contrattuale completo disponibile tramite Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil o Confindustria Energia. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In vigore dal 01/01/1994
Soppresso da: Decreto legislativo del 11/04/2002 n. 61 Articolo 8
“1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ed espone, nelle comunicazioni alla Banca d’Italia, fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche delle banche, degli intermediari finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni stesse al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, e’ punito, sempre che il fatto non costituisca reato piu’ grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari, soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ovvero presso altre societa’ comunque sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e ne ostacola le funzioni di vigilanza e’ punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.”
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In vigore dal 14/04/2017
Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1
“1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialita’ dello stesso e la rappresentativita’ dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita’, l’economicita’ della soluzione delle controversie e l’effettivita’ della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall’ordinamento.
3-bis. La Banca d’Italia, quando riceve un esposto da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica all’esponente la possibilita’ di adire i sistemi previsti dal presente articolo.”
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D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.
1. Dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall’articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 17.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 23, comma 2.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a), e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), l’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori . Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell’esperto costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell’articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. Il piano di rateazione di cui al primo periodo può essere concesso dall’Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell’impresa rappresentata nell’istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall’esperto.
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dalla stessa data si applica l’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.
2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare: a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l’equipaggio e dei passeggeri; b) l’alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell’aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo; c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell’aeromobile, nonché delle relative dotazioni di bordo; d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.
3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.
4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.
Buona fede oggettiva: regola di condotta che impone alle parti di un rapporto giuridico di comportarsi con correttezza e lealta reciproca in ogni fase del rapporto, dalla trattativa all’esecuzione (artt. 1175, 1375 c.c.).
La buona fede oggettiva e una clausola generale del diritto privato che opera come standard di comportamento imposto dall’ordinamento. Si distingue nettamente dalla buona fede soggettiva (stato psicologico di ignoranza incolpevole): la buona fede oggettiva e una regola di azione, non uno stato mentale. L’art. 1175 c.c. impone a debitore e creditore di comportarsi secondo le regole della correttezza; l’art. 1375 c.c. prescrive che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. La Cassazione ha elaborato molteplici doveri derivanti dalla buona fede oggettiva: obbligo di informazione, di cooperazione, di protezione, di rinegoziazione in caso di sopravvenienze. La violazione della buona fede oggettiva puo dar luogo a responsabilita precontrattuale (art. 1337 c.c.), a nullita di clausole abusive, o a inadempimento contrattuale.
Tizio e Caio trattano la vendita di un’azienda. Tizio, durante le trattative, viene a sapere che un importante cliente ha rescisso il contratto con l’azienda, fatto che incide significativamente sul valore. Se Tizio non comunica questa informazione a Caio e conclude il contratto, viola la buona fede precontrattuale (art. 1337 c.c.) e puo essere tenuto al risarcimento del danno da culpa in contrahendo.
La buona fede oggettiva si distingue dalla buona fede soggettiva (art. 1147 c.c.): quest’ultima e uno stato psicologico (ignoranza incolpevole di ledere un diritto altrui) rilevante ad esempio nel possesso. Si distingue dall’equita, che e un criterio di integrazione del contratto in presenza di lacune (art. 1374 c.c.), non una regola di comportamento imposta alle parti.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.
3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, è punito con la reclusione da due a quattro anni.
4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.