Autore: Andrea Marton

  • Art. 8-bis D.P.R. 115/2002 – (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero)

    Art. 8-bis D.P.R. 115/2002 – (Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero)

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    ((

    1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.

    2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.))

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  • Art. 65 bis CPI – (Uffici di trasferimento tecnologico)

    Art. 65 Bis CPI – (Uffici di trasferimento tecnologico)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell’ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all’ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio

  • Art. 65 D.Lgs. 159/2011 – Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento

    Art. 65 D.Lgs. 159/2011 – Rapporti del controllo giudiziario e dell’amministrazione giudiziaria con il fallimento

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.

    2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.

    3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.

  • Art. 17 D.P.R. 115/2002

    Art. 17 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le variazioni agli importi e agli scaglioni di valore di cui all'articolo 13, tenuto conto della necessità di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti.

  • Art. 125 novies T.U.B.: Intermediari del credito

    Art. 125 novies T.U.B.: Intermediari del credito

    Art. 125 novies T.U.B. – Intermediari del credito.

    In vigore dal 18/12/2010 con effetto dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

    “1. L’intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l’ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu’ finanziatori oppure a titolo di mediatore.

    2. Il consumatore e’ informato dell’eventuale compenso da versare all’intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e’ oggetto di accordo tra il consumatore e l’intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.

    3. L’intermediario del credito comunica al finanziatore l’eventuale compenso che il consumatore deve versare all’intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.”

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  • Art. 313 DPR 495/1992 – Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello

    Art. 313 DPR 495/1992 – Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.

    2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'articolo 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.

    3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice.

    4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento. (5)

    5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della categoria A. 10

  • Art. 60 D.Lgs. 159/2011 – Liquidazione dei beni

    Art. 60 D.Lgs. 159/2011 – Liquidazione dei beni

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. Dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del provvedimento di confisca.

    2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti))

    3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

    4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto

    5. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161 .

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: periodo di prova per livello 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Periodo di prova nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Come funziona il periodo di prova nelle piccole imprese artigiane del tessile e moda: durata per livello di inquadramento, forma scritta obbligatoria, sospensione per malattia e recesso libero.

    In sintesi

    Il CCNL Tessile Moda Artigianato (rinnovo 16 luglio 2024) ha ridefinito il periodo di prova in giorni di calendario: da 30 giorni per i livelli 1-2 fino a 180 giorni per il livello 6 e i quadri 6S. Deve risultare da atto scritto; senza forma scritta il rapporto si considera definitivo dall’inizio.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Novità 2024
    Termini rimodulati in giorni di calendario (in luogo di mesi o settimane)

    Tabella riepilogativa della durata del periodo di prova

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Tessile e Moda Artigianato (rinnovo luglio 2024)
    Livello Categoria Durata (giorni di calendario) Profilo tipico
    6S Quadri 180 giorni Dirigente di piccola impresa, quadro
    6 Impiegati direttivi 180 giorni Responsabile di reparto, impiegato direttivo
    5 Impiegati/intermedi specializzati 120 giorni Capo reparto, modellista senior
    4 Operai specializzati / Impiegati qualificati 90 giorni Operatore macchine complesse, addetto amministrativo
    3 Operai qualificati 60 giorni Cucitore su macchina specifica, addetto stiro
    2 Operai comuni 30 giorni Addetto a lavorazioni semplici
    1 Operai generici 30 giorni Mansioni ausiliarie, pulizia

    Nota: I valori indicati si riferiscono alle disposizioni introdotte con il rinnovo del 16 luglio 2024, che ha ridefinito i termini in giorni di calendario anziché in mesi o settimane come nel testo previgente. Per i livelli di confine (es. 4/5) con declaratorie ambigue, si consiglia di verificare con il testo integrale del CCNL o con le organizzazioni di categoria.

    Forma scritta: obbligo e conseguenze

    Il periodo di prova nel CCNL Tessile e Moda Artigianato deve obbligatoriamente risultare da atto scritto, inserito nella lettera di assunzione o in un allegato specifico. L’atto scritto deve indicare:

    • la durata in giorni del periodo di prova;
    • il livello di inquadramento assegnato;
    • le mansioni per le quali si effettua la prova;
    • la data di inizio del rapporto.

    In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera definitivamente instaurato sin dall’inizio senza periodo di prova, con piena operatività di tutte le tutele contrattuali e di legge. Il datore non potrà invocare retroattivamente la prova né procedere al recesso libero.

    Calcolo del periodo di prova e cause di sospensione

    Il periodo di prova si calcola in giorni di calendario (non lavorativi), ma le cause di sospensione ne interrompono il decorso. In particolare:

    • Malattia: sospende il periodo di prova per tutta la sua durata; il conteggio riprende al rientro.
    • Infortunio sul lavoro: sospende il periodo di prova.
    • Ferie: le ferie godute durante la prova ne sospendono il decorso.
    • Congedo di maternità/paternità: sospende il periodo di prova ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.

    La logica della sospensione è garantire al datore un effettivo periodo di valutazione della prestazione lavorativa. Un periodo di prova di 60 giorni in cui il lavoratore è malato per 20 giorni si estende di conseguenza a 80 giorni di calendario totali.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza corrispondere indennità sostitutiva. Il rapporto cessa nel giorno in cui viene comunicato il recesso.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (sesso, età, origine etnica, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale): sarebbe nullo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966 e delle norme antidiscriminatorie.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per avere denunciato irregolarità o esercitato un diritto).
    • Se il recesso interviene quando il lavoratore non ha potuto effettivamente svolgere la prova (es. per malattia continuativa), può configurarsi un abuso del diritto.

    Superamento della prova: effetti automatici

    Al termine del periodo di prova, se nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato senza necessità di alcuna comunicazione esplicita. Non occorre inviare lettere di conferma.

    Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, inclusi:

    • maturazione degli scatti di anzianità;
    • calcolo delle ferie;
    • computo del comporto per malattia;
    • determinazione del TFR;
    • calcolo del preavviso in caso di successivo licenziamento o dimissioni.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato (liv. 3), prima assunzione
    Tizio viene assunto come cucitore (livello 3) in un laboratorio artigiano di abbigliamento. Il contratto prevede 60 giorni di periodo di prova. Al 40° giorno Tizio si ammala per 10 giorni. Il periodo di prova si prolunga di 10 giorni, terminando al 70° giorno di calendario dall’assunzione. Se il datore non comunica il recesso entro tale data, Tizio è automaticamente confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Impiegata di livello 5, recesso datoriale
    Caia viene assunta come responsabile di produzione (livello 5) con 120 giorni di prova. Al 90° giorno il datore comunica il recesso per «mancato superamento della prova», senza specificare motivazione. Il recesso è legittimo perché la prova è ancora in corso. Caia non ha diritto a preavviso né a indennità sostitutiva. Il rapporto cessa il giorno della comunicazione.
    Sempronio – Assunzione senza clausola scritta
    Sempronio viene assunto verbalmente come operaio generico (livello 1) senza che il contratto menzioni la prova. Dopo 20 giorni il datore intende recedere «in prova». Sempronio si rivolge a Femca-CISL: l’assenza di forma scritta rende impraticabile il recesso libero. Il datore deve procedere con le tutele ordinarie (giustificato motivo) o patteggiare una risoluzione consensuale.

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un operaio di livello 3 nel CCNL Tessile Moda Artigianato?
    Per i lavoratori di livello 3 (operaio qualificato) il periodo di prova è di 60 giorni di calendario secondo le disposizioni introdotte dal rinnovo del 16 luglio 2024, che ha ridefinito i termini in giorni anziché in settimane o mesi.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, è obbligatoriamente prevista la forma scritta. La clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione con indicazione di durata, livello e mansioni. In mancanza il rapporto si considera definitivo sin dall’inizio.
    La malattia durante la prova la prolunga?
    Sì. La malattia, l’infortunio, le ferie e i congedi sospendono il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore per il periodo residuo.
    Si può recedere liberamente durante la prova?
    Sì, entrambe le parti possono recedere senza obbligo di motivazione, senza preavviso e senza indennità sostitutiva. Il recesso datoriale è però vietato se discriminatorio o ritorsivo.
    Cosa succede se la prova non è menzionata nel contratto?
    In assenza di clausola scritta il rapporto si intende definitivamente instaurato sin dall’origine, con piena applicazione di tutte le tutele contrattuali. Il datore non può recedere liberamente.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL), le associazioni datoriali (Confartigianato Moda, CNA Federmoda, Casartigiani) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 216/2023: IRPEF tre scaglioni 2024

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 216/2023: IRPEF tre scaglioni 2024

    D.Lgs. 216/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    IRPEF scaglioni e aliquote. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 7 D.Lgs. 159/2011 – Procedimento applicativo

    Art. 7 D.Lgs. 159/2011 – Procedimento applicativo

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

    2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio. (20)

    3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

    4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell'interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei.

    4-bis. Il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.

    5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L'udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore.

    6. Ove l'interessato non intervenga e occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere.

    7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

    8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . 24

    9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell' articolo 666 del codice di procedura penale .

    10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

    10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. (20)

    10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

    10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. (20)

    10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

    10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

    10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

    10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .

  • Art. 77 D.Lgs. 159/2011 – Fermo di indiziato di delitto

    Art. 77 D.Lgs. 159/2011 – Fermo di indiziato di delitto

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all' articolo 384 del codice di procedura penale , purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.