Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 29-bis L. 184/1983 – Dichiarazione di disponibilità e indagini per adozione

    Art. 29-bis L. 184/1983 – Dichiarazione di disponibilità e indagini per adozione internazionale

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

    2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

    3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

    4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività: a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

    5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

  • Art. 125 D.Lgs. 209/2005 – Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

    Art. 125 D.Lgs. 209/2005 – Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.

    2. 2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto: a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , ovvero b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.

    3. 3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione: a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi; b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo; c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

    4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

    5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

    5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

    6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

    7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell' IVASS , dal Ministro dello sviluppo economico .

  • Art. 238-bis D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 238-bis D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 124 D.Lgs. 209/2005 – Gare e competizioni sportive

    Art. 124 D.Lgs. 209/2005 – Gare e competizioni sportive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.

    2. L'assicurazione stipulata dall'organizzatore copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

  • Art. 238 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 238 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 123 D.Lgs. 209/2005 – Natanti

    Art. 123 D.Lgs. 209/2005 – Natanti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall' articolo 2054 del codice civile , compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell' IVASS , individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

    2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

    3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

    4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

  • Art. 237 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 237 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Credito d’imposta redditi esteri: come evitare la doppia tassazione

    In sintesi

    • A chi spetta: chi ha percepito redditi all’estero su cui ha pagato imposte divenute definitive
    • Obiettivo: evitare la doppia imposizione: non paghi l’IRPEF italiana sulla stessa ricchezza già tassata fuori Italia
    • Limite del credito: il credito non puó superare la quota di IRPEF italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero
    • Dove si compila: Sezione III del Quadro G del Modello 730 (rigo G4) oppure Quadro CE del Modello Redditi PF
    • Imposte ammesse: solo quelle divenute definitive – non valgono gli acconti o le imposte rimborsabili
    • Documentazione: conserva la prova del pagamento dell’imposta estera e la certificazione del reddito prodotto

    Come funziona il credito d'imposta per i redditi esteri

    Se lavori o investi all’estero e paghi le tasse sia nel Paese dove hai guadagnato sia in Italia, rischi di pagare due volte sulla stessa somma. Per evitarlo esiste il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: uno strumento che ti permette di scalare dall’IRPEF italiana le imposte che hai già versato fuori d’Italia.

    Il meccanismo é semplice: il Fisco italiano calcola la tua IRPEF sul reddito complessivo, che include anche quello estero. Poi riconosce un credito pari alle imposte pagate all’estero, fino a un certo limite. In questo modo, se hai già pagato 500 euro di imposta in Germania su un compenso da lavoro, non pagherai altri 500 euro in Italia sulla stessa somma.

    Il credito spetta solo per imposte ‘definitive’, cioè che non possono più essere rimborsate dallo Stato estero. Non rientrano quindi gli acconti o le imposte pagate in via provvisoria. Le imposte divenute definitive dal 2025 fino alla data di presentazione del 730/2026 possono essere indicate in questa dichiarazione, anche se si riferiscono a redditi prodotti in anni precedenti.

    Se hai prodotto redditi in più Paesi esteri devi compilare un rigo G4 separato per ciascuno Stato. Lo stesso vale se per lo stesso Paese hai imposte che sono diventate definitive in anni diversi.

    Come si calcola il credito d'imposta estero
    Elemento Descrizione
    Imposta estera ammessa Solo quella divenuta definitiva nel periodo considerato
    Reddito estero (col. 3) Quello già incluso nei quadri C o D del 730/2026
    Reddito complessivo (col. 5) Reddito complessivo dell'anno in cui è stato prodotto il reddito estero
    Imposta lorda italiana (col. 6) IRPEF lorda relativa all'anno di produzione del reddito estero
    Imposta netta italiana (col. 7) IRPEF netta relativa all'anno di produzione del reddito estero
    Credito già usato (col. 8) Credito eventualmente già fruito in dichiarazioni precedenti per lo stesso anno

    Esempio pratico

    • Tizio, residente in Italia, ha lavorato part-time per un’azienda francese nel 2025 e ha percepito 8.000 euro lordi, su cui la Francia ha applicato una ritenuta definitiva di 400 euro. In Italia, su un reddito complessivo di 32.000 euro (inclusi i 8.000 esteri), l’IRPEF lorda ammonta a 7.200 euro. Il credito spettante è pari al minore tra i 400 euro di imposta estera definitiva e la quota di IRPEF proporzionale al reddito estero (7.200 x 8.000 / 32.000 = 1.800 euro). Il credito è quindi 400 euro, che Tizio scala dall’IRPEF italiana. Per compilare il rigo G4 indica: codice Stato France (FR), anno 2025, reddito estero 8.000 euro, imposta estera 400 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 (punti 377-380 se il reddito è certificato dal sostituto italiano)
    • Documentazione rilasciata dallo Stato estero attestante il pagamento dell’imposta e il suo carattere definitivo
    • Eventuale Modello 730-3/2025 o REDDITI PF 2025 per riportare il credito usato nelle dichiarazioni precedenti
    • Eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni con lo Stato estero (consultabile sul sito AdE)

    Redditi da lavoro dipendente svolto all'estero nel 2025

    Scenario. Caio è residente in Italia e nel 2025 ha lavorato per tre mesi in Spagna per conto di una società italiana che lo ha distaccato. La società spagnola gli ha applicato una ritenuta definitiva di 600 euro su un compenso di 5.000 euro, che concorre alla formazione del suo reddito complessivo italiano di 28.000 euro.

    Come si applica. Caio compila il rigo G4 del Quadro G indicando: codice Stato Spagna (ES), anno 2025, reddito estero 5.000 euro, imposta estera 600 euro. Le colonne da 5 a 9 restano vuote perché il reddito è stato prodotto nel 2025 (stesso anno della dichiarazione). Il CAF calcolerà il credito spettante nei limiti della quota di IRPEF proporzionale al reddito spagnolo.

    In pratica

    • Il reddito estero va già incluso nel Quadro C (se da lavoro dipendente) o nel Quadro D: non si dichiara due volte, si indica solo il credito nel Quadro G
    • Se l’imposta spagnola è maggiore della quota di IRPEF italiana sul reddito estero, il credito è limitato a quest’ultima: la parte eccedente non è rimborsabile né riportabile

    Imposta estera diventata definitiva in anni diversi

    Scenario. Sempronia ha prodotto redditi in Germania nel 2023 su cui ha pagato complessivamente 500 euro di imposta: 300 euro sono diventati definitivi nel 2024 (già indicati nel 730/2025) e 100 euro sono diventati definitivi nel 2025. Nel 730/2026 deve indicare solo la quota diventata definitiva nel 2025.

    Come si applica. Sempronia compila un rigo G4 con: Stato Germania (DE), anno 2023, reddito estero prodotto nel 2023, imposta estera 100 euro (solo la quota divenuta definitiva nel 2025). Nelle colonne 5, 6 e 7 indica i dati del reddito complessivo, dell’imposta lorda e netta relativi all’anno 2023. Nella colonna 8 indica i 300 euro di credito già usati nel 730/2025; nella colonna 9 indica gli stessi 300 euro perché si riferiscono allo stesso Stato.

    In pratica

    • Non si ripete il credito già usato: la colonna 8 serve proprio a evitare che lo stesso importo venga scalato due volte
    • Se le imposte estere si sono rese definitive in più anni, occorre compilare un rigo G4 per ogni anno di definitività, indicando ogni volta solo la quota diventata definitiva in quell’anno

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa che l'imposta estera è 'definitiva'?

    Significa che non può essere rimborsata dallo Stato estero. Non valgono acconti o imposte pagate in via provvisoria. Se l’imposta straniera è ancora contestata o potenzialmente rimborsabile, non puoi indicarla nel rigo G4.

    Il credito può superare l'IRPEF italiana?

    No. Il credito è sempre limitato alla quota di IRPEF italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero. Se hai pagato più imposte all’estero che in Italia su quella quota di reddito, la parte eccedente va persa: non c’è rimborso.

    Dove trovo il codice dello Stato estero da indicare nella colonna 1 del rigo G4?

    Il codice si trova nella Tabella n. 10 dell’Appendice alle istruzioni del Modello 730. Se il reddito è certificato dalla Certificazione Unica 2026, il dato è nel punto 377.

    Ho prodotto redditi in due Paesi diversi: devo compilare due righi G4?

    Sì. Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, occorre compilare un rigo G4 distinto per ciascuno Stato. Se sono stati prodotti in anni diversi, occorre un rigo separato per ciascun anno.

    Posso usare il credito se l'imposta estera è inclusa nella Certificazione Unica del mio datore di lavoro italiano?

    Sì. In quel caso i dati del reddito estero (colonne 1-4 del rigo G4) sono già indicati nei punti 377-380 della Certificazione Unica 2026 e non devi fare calcoli aggiuntivi.

  • Art. 122-bis D.Lgs. 209/2005 – Deroghe

    Art. 122-bis D.Lgs. 209/2005 – Deroghe

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 122, comma 1, del presente codice e dall' articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

    1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del presente codice rientranti nella tipologia dei carrelli di cui all' articolo 58, comma 2, lettera c), del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

    1-ter. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per le macchine agricole di cui all' articolo 57 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, che operano esclusivamente all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, a condizione che siano coperte da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione obbligatoria. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 del presente codice, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

    2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono identificate le parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inidonei al loro utilizzo. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell' articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all'annualità. Per i veicoli di cui all' articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all'impresa di assicurazione da effettuarsi entro cinque giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a undici mesi, rispetto all'annualità. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, possono essere disciplinati ulteriori casi e modalità di sospensione dell'obbligo assicurativo tenuto conto del precipuo valore collezionistico dei veicoli di cui al medesimo articolo 60. Ferma restando la necessità che la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica, in relazione ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all' articolo 60, comma 4, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , l'obbligo assicurativo può essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dallo schema della responsabilità civile dei veicoli a motore, sempre che sia indicato separatamente il premio relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.

    2-bis. Nei casi di uso stagionale, nonché nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresì, previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la cui durata può essere inferiore al termine di cui all'articolo 170-bis.

    3. La sospensione di cui al comma 2 è attivata dal momento della registrazione nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110 , secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, del medesimo regolamento. L'impresa ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

    4. In caso di sinistro provocato da un veicolo di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 283, comma 1, lettera b).

    5. Qualora il veicolo responsabile del sinistro stazioni abitualmente in un altro Stato membro, il Fondo di garanzia di cui all'articolo 283 può presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. (70)

  • Accise su benzina e gasolio 2026: come cambiano i prezzi alla pompa, esempio

    In sintesi

    • Dal 1° gennaio 2026 benzina e gasolio hanno la stessa accisa: 672,90 euro/1.000 litri.
    • Il riallineamento nasce dall’eliminazione del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24.
    • La benzina scende di 4,05 cent/litro di accisa; il gasolio sale della stessa misura.
    • Alcune categorie di impiego del gasolio (es. usi agricoli e industriali specifici) restano escluse dall’aumento.
    • La norma non prevede impatti diretti sull’IVA applicata al carburante.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 129 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, modifica il D.Lgs. 43/2025 per superare il sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24: riduce l’accisa sulla benzina di 4,05 cent/litro e aumenta di pari misura quella sul gasolio carburante, portando entrambe le aliquote a 672,90 euro per mille litri. Alcune categorie di impieghi del gasolio restano esentate dall’aumento.

    Approfondimento normativo completo: Comma 129 LB 2026: riallineamento accise benzina e gasolio.

    Perché le accise su benzina e gasolio cambiano nel 2026

    La legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui carburanti con una misura strutturale: il riallineamento tra benzina e gasolio. Da decenni il gasolio godeva di un’accisa inferiore a quella della benzina, una differenza che l’Unione europea classifica tra i sussidi ambientalmente dannosi. Il comma 129 avvia il percorso di superamento del cosiddetto sussidio EN.SI.24, catalogato nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.

    Il meccanismo è simmetrico: l’accisa sulla benzina si riduce di 4,05 centesimi di euro per litro, mentre quella sul gasolio usato come carburante aumenta della stessa misura. Il risultato finale è che entrambi i prodotti raggiungono un’aliquota identica di 672,90 euro per mille litri. Chi guida un’auto a benzina beneficia quindi di un lieve alleggerimento dell’accisa; chi guida diesel vede l’accisa crescere in misura corrispondente.

    Non tutti gli utilizzi del gasolio subiscono l’aumento. La norma esclude espressamente gli impieghi elencati nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise), in particolare alcuni usi agricoli e industriali. Per questi settori non si applica né la variazione introdotta dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025 né quella prevista dal comma 129. L’effetto pratico sul prezzo finale dipende anche dall’IVA e dai margini della distribuzione, che restano invariati dalla norma in esame.

    Cosa sapere sul riallineamento accise 2026

    • Benzina: aliquota scende a 672,90 euro/1.000 litri (era superiore).
    • Gasolio carburante: aliquota sale a 672,90 euro/1.000 litri (era inferiore).
    • La variazione è di 4,05 centesimi per litro in ciascuna direzione.
    • Gasolio per impieghi agricoli e industriali specifici: escluso dall’aumento.
    • Il riallineamento è definitivo a partire dal 1° gennaio 2026, senza gradualità annuale.

    Caso 1: Tizio, automobilista con auto a benzina

    Scenario. Tizio guida un’utilitaria a benzina e percorre circa 15.000 km l’anno. Il suo consumo medio è 7 litri per 100 km, quindi consuma circa 1.050 litri di benzina all’anno. Prima del comma 129, l’accisa sulla benzina era superiore a 672,90 euro/1.000 litri; dopo la riduzione di 4,05 cent/litro, l’aliquota si attesta esattamente a 672,90 euro/1.000 litri.

    Come si legge in pratica. Sui 1.050 litri annui di Tizio, la riduzione dell’accisa di 4,05 centesimi per litro produce un risparmio teorico di circa 42,50 euro lordi sull’imposta, prima dell’IVA. L’IVA del 22% si applica anche sull’accisa, quindi il risparmio finale al netto IVA sarebbe leggermente inferiore. Si tratta di un vantaggio modesto ma stabile, poiché la norma non prevede scadenze o rimodulazioni annuali per la benzina. L’effettivo prezzo alla pompa dipende anche dalla quotazione internazionale del petrolio e dai margini commerciali.

    Riepilogo Caso 1

    • Consumo annuo stimato: 1.050 litri di benzina.
    • Riduzione accisa: 4,05 cent/litro.
    • Risparmio teorico sull’accisa: circa 42,50 euro/anno.
    • L’IVA al 22% si applica sull’accisa, riducendo leggermente il vantaggio netto.
    • Il prezzo finale dipende anche da fattori di mercato non regolati dalla norma.

    Caso 2: Caia, pendolare con auto diesel

    Scenario. Caia percorre ogni giorno 60 km tra casa e lavoro, per un totale di circa 20.000 km l’anno. Il suo SUV diesel consuma 6,5 litri per 100 km, ossia circa 1.300 litri di gasolio annui. Con il comma 129 l’accisa sul gasolio sale di 4,05 cent/litro, raggiungendo 672,90 euro/1.000 litri.

    Come si legge in pratica. Sui 1.300 litri di gasolio di Caia, l’aumento dell’accisa di 4,05 centesimi per litro determina un aggravio teorico di circa 52,65 euro sull’imposta nell’anno, prima dell’IVA. L’IVA al 22% amplifica l’importo finale. Per Caia non si applica nessuna esenzione, poiché il gasolio per autotrazione è soggetto all’aumento. La norma non prevede meccanismi compensativi diretti per i privati consumatori di gasolio per autotrazione.

    Riepilogo Caso 2

    • Consumo annuo stimato: 1.300 litri di gasolio.
    • Aumento accisa: 4,05 cent/litro.
    • Aggravio teorico sull’accisa: circa 52,65 euro/anno.
    • L’IVA al 22% si somma all’accisa aumentata.
    • Nessuna esenzione per il gasolio destinato all’autotrazione privata.

    Caso 3: Sempronio, agricoltore con uso agevolato gasolio

    Scenario. Sempronio è un agricoltore che utilizza gasolio agevolato per i propri trattori e macchinari agricoli, impiego rientrante nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995. Utilizza circa 4.000 litri di gasolio agricolo all’anno. Si chiede se il riallineamento previsto dal comma 129 LB 2026 aumenti il costo del gasolio che acquista.

    Come si legge in pratica. Il comma 129 esclude espressamente dall’aumento dell’accisa gli impieghi elencati nella tabella A del testo unico accise (D.Lgs. 504/1995). Il gasolio per uso agricolo rientra tra le categorie esentate. Per Sempronio, l’aliquota agevolata di cui beneficia non subisce la variazione in aumento di 4,05 cent/litro introdotta dal comma 129. Restano salve anche le condizioni previste dal decreto ministeriale del 14 maggio 2025, che non trovano applicazione per gli impieghi agricoli. L’agricoltore non subisce quindi aggravi dal riallineamento.

    Riepilogo Caso 3

    • Uso gasolio: agricolo, rientrante in tabella A D.Lgs. 504/1995.
    • Applicazione dell’aumento: esclusa per espressa previsione del comma 129.
    • Aliquota agevolata: invariata rispetto al regime precedente.
    • Consumo ipotetico: 4.000 litri/anno senza variazione di costo accisa.
    • Anche il decreto ministeriale del 14 maggio 2025 non si applica agli usi agricoli.

    Quando conviene una verifica

    Per valutare l’impatto del riallineamento accise sulla tua attività: Consulta un esperto in fiscalità dei carburanti.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Da quando si applica il nuovo riallineamento delle accise su benzina e gasolio?

    Il comma 129 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) è in vigore dal 1° gennaio 2026. Da quella data l’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi per litro e quella sul gasolio carburante è aumentata della stessa misura, con entrambe le aliquote fissate a 672,90 euro per mille litri. Non è previsto un regime transitorio o una gradualità nell’applicazione.

    Perché la legge di bilancio 2026 interviene sulle accise sui carburanti?

    La finalità esplicita della norma è il superamento del sussidio ambientalmente dannoso denominato EN.SI.24, classificato nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. La storica differenza tra l’accisa sulla benzina (più elevata) e quella sul gasolio (più bassa) era considerata un incentivo indiretto al consumo del combustibile fossile più inquinante. Il riallineamento risponde anche a orientamenti di politica ambientale europei.

    Il gasolio agricolo e industriale subisce l'aumento dell'accisa nel 2026?

    No. Il comma 129 esclude espressamente dall’aumento dell’accisa gli impieghi del gasolio elencati nella tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995 (testo unico accise). Per questi utilizzi non si applica neppure la variazione prevista dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 14 maggio 2025. L’esclusione è automatica per legge, senza necessità di presentare domande o istanze da parte degli operatori interessati.

    Quanto incide il riallineamento dell'accisa sul prezzo finale del carburante?

    L’accisa è una componente del prezzo alla pompa, ma non è l’unica. Il prezzo finale include anche l’IVA (che si applica sull’importo comprensivo di accisa) e i margini della distribuzione. La variazione di 4,05 centesimi per litro sull’accisa si traduce in un impatto leggermente superiore al consumatore una volta applicata l’IVA al 22%. Gli effettivi prezzi alla pompa dipendono anche dalle quotazioni internazionali del greggio, che la norma non può determinare.

    L'aumento dell'accisa sul gasolio si applica anche ai veicoli commerciali?

    Sì, per il gasolio impiegato come carburante per autotrazione, incluso quello utilizzato dai veicoli commerciali stradali non rientranti nelle categorie esentate. Le esenzioni riguardano specifici impieghi industriali e agricoli indicati nella tabella A del D.Lgs. 504/1995. Il comma 129 non introduce esenzioni specifiche per i trasportatori stradali o per le flotte aziendali in quanto tali; eventuali meccanismi compensativi dovrebbero essere previsti da norme distinte.

    Vedi anche: Accise sui tabacchi, Deposito fiscale, Accise e Accise su alcol e bevande alcoliche (e il vino).

  • Art. 236 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 236 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • REA: cos’è il Repertorio Economico Amministrativo

    In sintesi

    • Che cos’è: il REA (Repertorio Economico Amministrativo) è la sezione del Registro delle Imprese in cui le Camere di Commercio archiviano le notizie di carattere economico, amministrativo e statistico.
    • Chi vi è iscritto: non solo le imprese già iscritte al Registro, ma anche certi soggetti non-impresa (come alcune associazioni) che svolgono un’attività economica.
    • Quando scatta l’obbligo: l’iscrizione al REA è dovuta, fra l’altro, per le unità locali (sedi secondarie, filiali) e per le attività economiche secondarie esercitate accanto a quella principale.
    • Come si assolve: la comunicazione avviene attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), la procedura telematica unificata delle Camere di Commercio.
    • Diritto annuale: i soggetti REA devono versare ogni anno alla Camera di Commercio il diritto annuale, con F24, di norma entro il 30 giugno.
    • Visura camerale: i dati REA sono visibili sulla visura camerale ordinaria o storica, consultabile su registroimprese.it.

    REA e Registro delle Imprese: due livelli dello stesso sistema

    Quando si apre un’impresa o si aggiorna la sua struttura, si sente spesso parlare di ‘iscrizione al REA’. Ma che cos’è esattamente il REA e perché interessa anche chi non ha una società?

    Il REA, Repertorio Economico Amministrativo, è una sezione interna al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. Se il Registro accoglie i dati fondamentali dell’impresa – titolare, sede legale, oggetto sociale, amministratori, capitale – il REA raccoglie una serie di notizie ulteriori di natura economica, amministrativa e statistica. I due livelli convivono nello stesso archivio pubblico e sono consultabili insieme attraverso la visura camerale.

    La peculiarità del REA è che vi possono essere iscritti anche soggetti che non sono propriamente imprese in senso giuridico: per esempio alcune associazioni o enti che esercitano un’attività economica in via prevalente. Per questi soggetti il REA rappresenta il principale strumento di pubblicità legale verso terzi e verso la pubblica amministrazione.

    Per chi già possiede un’impresa regolarmente iscritta, l’obbligo di comunicare al REA scatta in due situazioni tipiche: l’apertura di un’unità locale (una sede secondaria, una filiale, un punto vendita aggiuntivo) e l’avvio di un’attività economica secondaria, cioè un’attività diversa da quella principale già registrata.

    REA: soggetti, obblighi e strumento di comunicazione
    Situazione Obbligo REA Come si comunica
    Impresa individuale già iscritta al Registro Iscrizione automatica al momento dell'avvio Comunicazione Unica (ComUnica)
    Apertura di un'unità locale (filiale, sede secondaria) Iscrizione al REA dell'unità locale Comunicazione Unica (ComUnica)
    Avvio di attività economica secondaria Comunicazione al REA della nuova attività Comunicazione Unica (ComUnica)
    Associazione con attività economica prevalente Iscrizione al REA (non al Registro ordinario) Comunicazione Unica (ComUnica)
    Variazione o cessazione di dati già iscritti Aggiornamento obbligatorio entro i termini Comunicazione Unica (ComUnica)

    Esempio pratico

    • Tizio è titolare di una falegnameria con sede a Milano, già iscritta al Registro delle Imprese. Decide di aprire un secondo laboratorio a Monza per gestire i lavori nella zona nord. Quel secondo laboratorio è un’unità locale: Tizio deve comunicarlo alla Camera di Commercio tramite la Comunicazione Unica, specificando indirizzo e attività svolta. L’iscrizione al REA dell’unità locale di Monza avviene contestualmente all’invio della comunicazione e la filiale risulterà subito visibile sulla visura camerale, sia in quella di Milano sia in una visura dedicata all’unità locale monzese.

    Documenti necessari

    • Visura camerale ordinaria o storica (da registroimprese.it) per verificare i dati già iscritti
    • Modello REA compilato tramite la piattaforma ComUnica delle Camere di Commercio
    • Documento d’identità del titolare o del legale rappresentante
    • Codice fiscale dell’impresa e, se applicabile, della nuova unità locale
    • F24 per il versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio (di norma entro il 30 giugno)

    Caso 1 – Tizio apre una filiale in una nuova città

    Scenario. Tizio gestisce una piccola agenzia di comunicazione con sede a Bologna, iscritta al Registro delle Imprese. Vince un contratto importante a Firenze e decide di aprire un ufficio locale per seguire il cliente sul posto.

    Come si applica. L’ufficio di Firenze è un’unità locale dell’agenzia di Bologna. Tizio deve inviare una Comunicazione Unica alla Camera di Commercio per iscrivere l’unità locale al REA. Non si tratta di aprire una nuova impresa – la partita IVA e il codice fiscale rimangono gli stessi – ma di aggiornare il profilo camerale con la nuova sede operativa. La comunicazione deve avvenire prima dell’apertura effettiva (o contestualmente). Dopo l’iscrizione, l’ufficio di Firenze sarà visibile sulla visura camerale dell’agenzia di Bologna come unità locale attiva.

    In pratica

    • Inviare la Comunicazione Unica tramite il portale delle Camere di Commercio, selezionando ‘apertura unità locale’.
    • Indicare l’indirizzo esatto, l’attività svolta nell’unità locale e il codice ATECO corrispondente.
    • Verificare sulla visura camerale, dopo qualche giorno dall’invio, che l’unità locale risulti correttamente iscritta.

    Caso 2 – Caio avvia un'attività secondaria

    Scenario. Caio ha un’officina meccanica iscritta al Registro delle Imprese con codice ATECO relativo alla riparazione di autoveicoli. Inizia a vendere anche accessori e ricambi auto direttamente ai privati: un’attività commerciale al dettaglio che non era inclusa nella registrazione originale.

    Come si applica. L’attività di vendita al dettaglio è diversa dalla riparazione: si tratta di un’attività economica secondaria che deve essere comunicata al REA. Caio deve aggiornare il profilo camerale aggiungendo il nuovo codice ATECO per il commercio al dettaglio di ricambi. Anche in questo caso si usa la Comunicazione Unica, scegliendo la variazione dei dati iscritti. Omettere la comunicazione espone Caio a sanzioni amministrative da parte della Camera di Commercio.

    In pratica

    • Identificare il codice ATECO corretto per l’attività secondaria (consultare la tabella ATECO 2007/2025 sul sito ISTAT o delle Camere di Commercio).
    • Inviare la Comunicazione Unica di variazione, aggiungendo il nuovo codice ATECO all’elenco delle attività.
    • Conservare la ricevuta della comunicazione come prova dell’avvenuta iscrizione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra REA e Registro delle Imprese?

    Il Registro delle Imprese contiene i dati fondamentali dell’impresa (titolare, sede, oggetto sociale, capitale). Il REA è una sezione dello stesso archivio che raccoglie notizie aggiuntive di carattere economico, amministrativo e statistico. Nella pratica si consultano insieme tramite la visura camerale.

    Devo iscrivermi al REA se apro solo un'attività online senza sede fisica?

    Sì. L’assenza di una sede fisica non esonera dall’iscrizione al Registro delle Imprese e al REA. La sede legale (anche se è il tuo appartamento) deve risultare dall’iscrizione camerale. Se successivamente apri un magazzino o uno showroom, quell’unità locale va comunicata separatamente.

    Entro quanto tempo devo comunicare l'apertura di un'unità locale?

    La comunicazione deve avvenire contestualmente all’avvio dell’unità locale, o prima. Non esiste un periodo di tolleranza: il ritardo è sanzionabile. Usa la Comunicazione Unica sul portale camerale.

    Il diritto annuale si paga anche per le unità locali?

    Sì. I soggetti iscritti al REA – incluse le unità locali – sono tenuti al versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio. L’importo varia in base alla forma giuridica e, per le società, al fatturato. Si versa con F24 di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

    Cosa succede se non comunico una variazione al REA?

    L’omessa o tardiva comunicazione al Registro delle Imprese/REA espone a sanzioni amministrative irrogate dalla Camera di Commercio. L’irregolarità emerge anche dalla visura camerale, che continua a mostrare i dati non aggiornati, con possibili problemi nei rapporti con banche, clienti e pubbliche amministrazioni.

    Come si consulta il REA di un'altra impresa?

    I dati del REA sono pubblici e consultabili sul portale registroimprese.it. La visura ordinaria mostra la situazione attuale; la visura storica ricostruisce tutte le variazioni nel tempo. Il servizio ha un costo per i diritti di segreteria, oppure alcune informazioni di base sono disponibili gratuitamente in forma semplificata.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.