CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)
CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: periodo di prova
Il periodo di prova consente al datore di valutare le capacità del lavoratore e al lavoratore di valutare la congruità dell’impiego. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027 ne fissa durata massima, forma e regole di recesso per ciascun livello.
In sintesi
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa la durata massima del periodo di prova da 30 giorni lavorativi per la 6ª categoria fino a 120 giorni per i Quadri e la 1ª categoria. Il patto deve essere stipulato per iscritto; durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, ma maturano retribuzione e TFR.
Tabella riepilogativa: durata del periodo di prova per livello
Durata massima del periodo di prova – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
| Livello |
Qualifica |
Durata massima (giorni lavorativi) |
| Q |
Quadro |
120 |
| 1ª |
Impiegato di concetto (1° grado) |
120 |
| 2ª |
Impiegato di concetto (2° grado) |
90 |
| 3ª |
Impiegato d’ordine (1° grado) |
60 |
| 4ª |
Impiegato d’ordine (2° grado) |
60 |
| 5ª |
Impiegato d’ordine (3° grado) |
30 |
| 6ª |
Impiegato esecutivo / ausiliario |
30 |
Nota: i giorni si intendono lavorativi (non di calendario). In caso di assenza per malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione del rapporto, il periodo di prova si prolunga di un numero di giorni pari all’assenza. Il patto deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale, pena la sua nullità.
Cos’è il patto di prova e come si stipula
Il periodo di prova è un istituto regolato sia dalla legge sia dal contratto collettivo. Sul piano legale, l’art. 2096 del Codice civile stabilisce che il patto di prova deve risultare da atto scritto: la giurisprudenza è costante nel ritenere nullo il patto non formalizzato per iscritto, con la conseguenza che il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato senza prova sin dall’inizio del rapporto.
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri interviene fissando le durate massime per ciascun livello. Le parti possono concordare una durata inferiore, ma non possono estenderla oltre i limiti contrattuali. Il contratto individuale deve indicare:
- il livello di inquadramento in base al quale viene fissata la durata;
- la durata concordata (uguale o inferiore al massimo CCNL);
- il riferimento al CCNL applicato.
Trattamento economico durante il periodo di prova
Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena corrispondente al livello di inquadramento contrattualizzato. Non è ammessa una retribuzione ridotta in prova: qualsiasi pattuizione in senso contrario sarebbe nulla per contrasto con il CCNL e con i principi dell’art. 36 della Costituzione.
Il periodo di prova matura:
- TFR (accantonamento mensile), gestito dalla Fondazione ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato;
- quote di tredicesima e quattordicesima in ragione delle mensilità lavorate;
- contributi previdenziali ENPAIA e INPS secondo le aliquote ordinarie;
- ferie e ROL in quota parte (la maturazione decorre dal primo giorno di lavoro).
Recesso durante il periodo di prova
La caratteristica fondamentale del periodo di prova è la libera recedibilità: sia il datore sia il lavoratore possono risolvere il rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione (art. 2096, co. 2, c.c.). Questa regola di legge non può essere derogata in senso peggiorativo per il datore dal contratto collettivo.
In caso di recesso in prova:
- Il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata fino all’ultimo giorno di lavoro effettivo;
- Ha diritto alle quote pro-rata di tredicesima, quattordicesima e ferie non godute;
- Ha diritto alla liquidazione del TFR maturato (versato all’ENPAIA o corrisposto direttamente se il rapporto è breve);
- Non ha diritto all’indennità di mancato preavviso, salvo diverso accordo individuale scritto.
Se invece il datore licenzia il lavoratore durante la prova adducendo una causa diversa dall’esito negativo della prova stessa (ad esempio, un motivo discriminatorio), il recesso è impugnabile dinanzi al giudice del lavoro come licenziamento illegittimo.
Sospensione e interruzione della prova
Il periodo di prova si sospende in caso di eventi che impediscono al lavoratore di manifestare appieno le proprie capacità: malattia, infortunio sul lavoro, astensione obbligatoria per maternità o paternità. Il CCNL, in linea con la giurisprudenza dominante, riconosce che la sospensione prolunga il termine finale della prova di un numero di giorni pari all’assenza.
Se il rapporto viene risolto durante la malattia, sorge la questione del comporto: poiché in prova non operano le garanzie del licenziamento per giustificato motivo, il recesso del datore è comunque libero, ma deve essere accertato che non vi sia un intento discriminatorio o ritorsivo.
Differenza rispetto agli operai agricoli
Il CCNL per gli impiegati agricoli si applica esclusivamente alla componente impiegatizia e ai quadri delle aziende del settore. Per gli operai agricoli (OTI e OTD) vige il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, che prevede regole distinte in materia di prova. I Quadri e gli impiegati agricoli sono iscritti alla Fondazione ENPAIA per la previdenza complementare e il TFR, mentre gli operai fanno capo all’INPS con regole proprie.
Casi pratici
Tizio – Quadro assunto senza patto scritto
Tizio viene assunto come Quadro in un’azienda vinicola. Il contratto individuale non contiene alcun riferimento al periodo di prova. Dopo 45 giorni il datore lo licenzia sostenendo di trovarsi ancora in periodo di prova. Poiché il patto non è stato formalizzato per iscritto, il recesso è equiparato a un licenziamento ordinario: il datore dovrà corrispondere l’indennità di preavviso prevista dal CCNL per il livello Q e, se non ricorre giustificato motivo, il lavoratore potrà impugnare il licenziamento.
Caia – Impiegata di 3ª categoria, malattia durante la prova
Caia è assunta come impiegata d’ordine di 1° grado (3ª categoria) con un periodo di prova di 60 giorni lavorativi. Al 40° giorno si ammala e rimane assente per 15 giorni. Al suo rientro, il datore le comunica che il periodo di prova si è prorogato di 15 giorni e scadrà quindi al 75° giorno lavorativo. La proroga è legittima: la malattia ha sospeso il decorso della prova e il termine finale viene posticipato in misura pari all’assenza.
Sempronio – Recesso volontario in prova al 10° giorno
Sempronio, impiegato di 2ª categoria in un consorzio agrario, decide dopo 10 giorni che l’impiego non è adatto a lui e comunica il recesso immediato senza preavviso. Il recesso in prova è libero: Sempronio ha diritto alla retribuzione dei 10 giorni lavorati (calcolata con il divisore 169 per le ore), alla quota pro-rata di tredicesima e quattordicesima, alle ferie maturate (liquidate in busta) e al TFR dei 10 giorni, versato all’ENPAIA o corrisposto direttamente.
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova per un impiegato di 2ª categoria?
Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri prevede per la 2ª categoria un periodo di prova di 90 giorni lavorativi. Le parti possono concordare una durata inferiore ma non superiore. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso né motivazione.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, la forma scritta è condizione di validità del patto di prova ai sensi dell’art. 2096 c.c. Se il contratto individuale non lo prevede espressamente, il lavoratore si considera assunto senza periodo di prova e il recesso del datore è soggetto alle ordinarie regole di preavviso e giustificato motivo.
Durante il periodo di prova si matura il TFR?
Sì. Il periodo di prova è a pieno titolo periodo di servizio: maturano retribuzione piena, TFR, tredicesima e quattordicesima in quota parte. Il TFR è gestito dalla Fondazione ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato.
Si può rinnovare il periodo di prova?
No. Una volta superato il periodo di prova (o una volta risolto il rapporto e poi riassunto il medesimo lavoratore per le stesse mansioni), il periodo di prova non può essere ripetuto. Un nuovo periodo di prova è ammissibile solo se il lavoratore viene assunto per mansioni sostanzialmente diverse rispetto alle precedenti.
Il datore deve motivare il licenziamento in prova?
No. Il recesso durante il periodo di prova è libero: non è richiesta motivazione né preavviso. Tuttavia, se il recesso maschera in realtà un motivo discriminatorio (sesso, religione, sindacalizzazione, ecc.), il lavoratore può impugnarlo. Il datore dovrà corrispondere la retribuzione fino all’ultimo giorno di lavoro effettivo.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.