Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 248 D.P.R. 115/2002 – (R) Invito al pagamento

    Art. 248 D.P.R. 115/2002 – (R) Invito al pagamento

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei casi di cui all'articolo 16, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell' articolo 137 del codice di procedura civile , l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese.

    2. Salvo quanto previsto dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.

    3. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

    3-bis. Nei procedimenti civili, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 16, in ipotesi di mancato pagamento entro trenta giorni dall'iscrizione a ruolo o dal diverso momento in cui sorge l'obbligo di pagamento, l'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione prevista dall' articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , procede all'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis. L'ufficio ovvero la società Equitalia Giustizia Spa, nel caso di stipulazione della convenzione di cui al primo periodo del presente comma, procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 . Si applica l' articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . (67)

  • Concordato preventivo biennale: come si aderisce

    In sintesi

    • L’adesione avviene tramite il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate
    • Il contribuente calcola la proposta e decide se accettarla o rifiutarla entro la scadenza della dichiarazione
    • L’accettazione vincola il contribuente per entrambe le annualità del biennio
    • Se il reddito effettivo supera il concordato, l’eccedenza non è soggetta a imposizione ordinaria
    • Se il reddito cala, si paga comunque sul reddito concordato salvo eventi eccezionali oltre soglia
    • I versamenti contributivi possono restare ancorati, su opzione, al reddito effettivo

    La procedura di adesione passo dopo passo

    Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, prevede una procedura di adesione strutturata che si innesta nel normale ciclo dichiarativo del contribuente. Non si tratta di una domanda separata da presentare a uno sportello: l’adesione avviene all’interno della dichiarazione dei redditi, utilizzando gli strumenti software forniti dall’Agenzia delle Entrate. Comprendere come funziona questo percorso è essenziale per esercitare la scelta con consapevolezza e nei tempi corretti.

    Il processo si articola in tre momenti distinti: il calcolo della proposta tramite il programma dedicato, la valutazione di convenienza da parte del contribuente, e infine l’accettazione formale – oppure il rifiuto – entro il termine di presentazione della dichiarazione. Ogni fase ha implicazioni pratiche precise che è utile conoscere prima di avviarsi.

    Una volta accettata, la proposta non è revocabile per capriccio: il concordato vincola per entrambe le annualità del biennio, creando un orizzonte di certezza fiscale che è al tempo stesso il principale vantaggio e il principale elemento di rischio dell’istituto.

    Le fasi della procedura di adesione al CPB
    Fase Cosa fare
    1. Calcolo della proposta Utilizzare il software ISA/CPB dell'Agenzia delle Entrate per ottenere la proposta di reddito concordato
    2. Valutazione Confrontare il reddito proposto con il reddito atteso per il biennio successivo
    3. Adesione o rifiuto Compilare la sezione dedicata del modello dichiarativo e accettare o rifiutare la proposta
    4. Rispetto del vincolo biennale Versare le imposte sul reddito concordato per entrambe le annualità del biennio
    5. Eventuale cessazione Comunicare o verificare cause di cessazione eccezionali che liberano dal vincolo

    Esempio pratico

    • Alfa Srl, società di consulenza informatica soggetta a ISA, avvia la procedura di adesione al CPB per il biennio. Il suo amministratore Tizio utilizza il software dell’Agenzia delle Entrate, inserisce i dati richiesti e ottiene la proposta di reddito concordato per i due anni successivi. Dopo aver confrontato la cifra proposta con le aspettative di crescita dell’azienda – che prevede di acquisire nuovi clienti – Tizio valuta che il reddito effettivo atteso supererà la proposta. Decide quindi di accettare: se l’aspettativa si realizza, l’eccedenza di reddito rispetto al concordato non sarà tassata ordinariamente. L’accettazione viene formalizzata nella dichiarazione presentata entro la scadenza prevista, e da quel momento Alfa Srl è vincolata per il biennio.

    Documenti necessari

    • D.Lgs. 13/2024: norma istitutiva del CPB e disciplina della procedura di adesione
    • Software ISA/CPB dell’Agenzia delle Entrate: disponibile sul sito ufficiale per il calcolo della proposta
    • Modello dichiarativo (Redditi PF/SC/SP) e relative istruzioni: sezione dedicata al CPB
    • Circolari e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul CPB (verificare aggiornamenti annuali)
    • Normativa su decadenza e cessazione del concordato: verificare cause e procedure vigenti

    Caso 1: accettazione con reddito effettivo superiore al concordato

    Scenario. Caio è un avvocato libero professionista soggetto a ISA. Il software dell’Agenzia gli propone un reddito concordato per il biennio. Caio prevede di espandere la propria attività e stima di produrre un reddito effettivo significativamente superiore alla proposta.

    Come si applica. Caio accetta la proposta entro il termine della dichiarazione. Nel primo anno del biennio produce effettivamente un reddito superiore al concordato. L’eccedenza non è soggetta all’imposizione ordinaria: Caio paga le imposte solo sul reddito concordato, beneficiando di un risparmio fiscale concreto. Il vantaggio si concretizza proprio grazie all’adesione in presenza di aspettative di crescita fondate.

    In pratica

    • Calcolare la proposta con il software prima di prendere qualsiasi decisione
    • Stimare con realismo il reddito atteso per i due anni successivi
    • L’adesione conviene se il reddito effettivo atteso è superiore a quello proposto dall’Agenzia

    Caso 2: reddito effettivo inferiore al concordato e vincolo biennale

    Scenario. Tizio ha accettato la proposta di concordato per il biennio. Nel secondo anno, a causa di una perdita di clienti non prevista, il suo reddito effettivo scende al di sotto del reddito concordato. Non si tratta però di un evento eccezionale che supera la soglia rilevante prevista dalla norma.

    Come si applica. Tizio è comunque tenuto a versare le imposte sul reddito concordato, anche se il reddito reale è inferiore. Il vincolo biennale è proprio il principale elemento di rischio del CPB: l’adesione comporta la certezza del carico fiscale in entrambi i sensi. Solo eventi eccezionali che determinano un calo oltre la soglia prevista dalla norma consentono la cessazione anticipata degli effetti del concordato.

    In pratica

    • Il rifiuto della proposta è sempre possibile entro i termini: non vi è obbligo di aderire
    • Valutare scenari di calo del reddito prima di accettare, non solo scenari di crescita
    • In caso di eventi eccezionali durante il biennio, verificare se ricorrono le condizioni di cessazione previste dalla norma

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola la proposta di reddito concordato?

    La proposta viene elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso e degli indici ISA del contribuente. Per ottenere il valore della proposta è necessario utilizzare il software dedicato messo a disposizione dall’Agenzia, inserendo i dati richiesti relativi alla propria attività. Il contribuente non determina autonomamente la cifra: la riceve come output del programma e decide se accettarla.

    Entro quando si deve aderire al concordato preventivo biennale?

    L’adesione deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta di riferimento. I termini esatti variano a seconda dell’anno e della categoria di contribuente: è necessario verificare le scadenze vigenti nelle istruzioni ministeriali e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati per ciascuna annualità.

    Cosa succede se si rifiuta la proposta?

    Il rifiuto è sempre possibile e non comporta conseguenze sanzionatorie. Il contribuente che rifiuta continua a determinare il proprio reddito imponibile con le regole ordinarie, a essere soggetto alla normale attività di accertamento e a non beneficiare degli effetti premiali previsti per i contribuenti che aderiscono al CPB.

    Il vincolo biennale è assoluto?

    No, non è assoluto. La disciplina del CPB prevede cause di cessazione degli effetti che possono liberare il contribuente dal vincolo prima della scadenza del biennio. Tra queste rientrano la cessazione o la modifica sostanziale dell’attività e il verificarsi di eventi eccezionali che determinano un calo del reddito superiore a una soglia rilevante. In presenza di tali circostanze, gli effetti del concordato cessano anticipatamente.

    I contributi previdenziali seguono il reddito concordato?

    Non necessariamente. La disciplina del CPB consente al contribuente di optare per mantenere i versamenti contributivi ancorati al reddito effettivamente prodotto, anziché al reddito concordato. È una scelta distinta rispetto all’adesione al concordato ai fini delle imposte sui redditi, che occorre valutare separatamente in base alla propria situazione previdenziale.

    Cosa si intende per effetti premiali del CPB?

    I contribuenti che aderiscono al CPB e rispettano gli impegni assunti beneficiano di alcune tutele: l’esclusione da determinati accertamenti basati su presunzioni semplici e l’accesso ai benefici premiali collegati al punteggio ISA. Questi effetti cessano in caso di decadenza dal concordato per violazioni rilevanti.

    È possibile modificare la dichiarazione dopo aver accettato il concordato?

    Una volta accettata la proposta e presentata la dichiarazione, l’adesione è vincolante per il biennio. Eventuali modifiche alla dichiarazione dopo la presentazione seguono le regole ordinarie della dichiarazione integrativa, ma non consentono di revocare l’adesione al concordato salvo nei casi di cessazione o decadenza espressamente previsti dalla norma.

  • Art. 132-ter D.Lgs. 209/2005 – Sconti obbligatori

    Art. 132-ter D.Lgs. 209/2005 – Sconti obbligatori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2: a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione; b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.

    2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato.

    3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.

    4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito, definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).

    5. 5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2: a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4; b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di rischio.

    6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.

    8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione.

    9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.

    10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito.

    11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .

    12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

  • Art. 132-bis D.Lgs. 209/2005 – Obblighi informativi degli intermediari

    Art. 132-bis D.Lgs. 209/2005 – Obblighi informativi degli intermediari

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall' articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni.

    2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore di cui all'articolo 132.1, consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero delle imprese del made in Italy e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

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    3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.

    4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore del cliente.

  • Art. 247 D.P.R. 115/2002

    Art. 247 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Ai fini delle norme che seguono e di quelle cui si rinvia, l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato.

  • Articolo 18 L. 184/1983: Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità

    Art. 18 L. 184/1983 – Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni

  • Art. 246 D.P.R. 115/2002

    Art. 246 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP.

    2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per il versamento.

  • Art. 132 D.Lgs. 209/2005 – Obbligo a contrarre

    Art. 132 D.Lgs. 209/2005 – Obbligo a contrarre

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

    1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.

    1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all' articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente))

    2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.

    3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.

    3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314

  • Art. 131 D.Lgs. 209/2005 – Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

    Art. 131 D.Lgs. 209/2005 – Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, il documento informativo e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.

    2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonché mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.

    2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione è affissa nei locali in cui l'intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.

    2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.

    3. L'IVASS determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.

  • Art. 245 D.P.R. 115/2002

    Art. 245 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In caso di recupero parziale, tutti i crediti di soggetti diversi dall'erario prenotati a debito sono prelevati con privilegio di pari grado sulle somme riscosse.

  • Art. 244 D.P.R. 115/2002

    Art. 244 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il concessionario, previe ritenute secondo le previsioni legislative, versa i crediti prenotati a debito ai soggetti che ne sono titolari, entro un mese dalla riscossione.

  • Art. 130 D.Lgs. 209/2005 – Imprese autorizzate

    Art. 130 D.Lgs. 209/2005 – Imprese autorizzate

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

    2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.

    3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.