Autore: Andrea Marton

  • Art. 3 Cod. Amb. – criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi

    Art. 3 Cod. Amb. – criteri per l’adozione dei provvedimenti successivi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 . 3. Per la modifica e l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 40

    4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

    5. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128 .

  • Articolo 114.12 del T.U.B.

    Articolo 114.12 del T.U.B.

    Art. 114.12 T.U.B. Scambio di informazioni e cooperazione.

    In vigore dal 14/08/2024

    Modificato da: Decreto legislativo del 30/07/2024 n. 116 Articolo 1

    “1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia, nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell’Unione europea, coopera, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita’ competenti degli Stati membri per agevolare le rispettive funzioni e garantire l’applicazione coordinata dell’azione di vigilanza, anche al fine di evitare duplicazioni nell’applicazione di sanzioni o misure correttive. In particolare, la Banca d’Italia informa le autorita’ competenti dello Stato ospitante del gestore di crediti in sofferenza e dello Stato in cui e’ stato concesso il credito, se diverse:

    a) su richiesta o ove ritenuto opportuno, dell’esito delle valutazioni in merito all’adeguatezza delle strutture organizzative o delle procedure per la tutela dei debitori ceduti;

    b) delle sanzioni amministrative e delle misure adottate ai sensi del presente capo e del titolo VI.”

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  • Art. 1066 Codice della Navigazione – Ordinanza di vendita

    Art. 1066 Codice della Navigazione – Ordinanza di vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore proprietario, il creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli intervenuti, nonché il console dello Stato, del quale l'aeromobile ha la nazionalità, dispone la vendita con o senza incanto. L'ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 656. L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni prescritte nell'articolo 532 secondo comma del codice di procedura civile.

  • Art. 291 D.Lgs. 209/2005 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale

    Art. 291 D.Lgs. 209/2005 – Pluralità di danneggiati e supero del massimale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.

    2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.

    3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

    4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l' articolo 102 del codice di procedura civile . L'impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

  • Art. 181 D.Lgs. 174/2016 – Istanza di fissazione dell’udienza

    Art. 181 D.Lgs. 174/2016 – Istanza di fissazione dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Salvo che l’istanza di fissazione dell’udienza non sia già formulata nell’atto di impugnazione, il presidente della sezione, su richiesta della parte più diligente, fissa con proprio decreto il giorno dell’udienza e i termini entro cui provvedere alla notificazione del decreto e al deposito di documenti e memorie difensive.

  • Ferie, permessi e ROL nel CCNL Metalmeccanici Industria: quanti giorni spettano

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanici Industria garantisce 4 settimane di ferie (20 giorni lavorativi) più 104 ore di PAR (permessi annui retribuiti) comprese le ex festività. Le aziende con più di 200 dipendenti riconoscono ulteriori 32 ore di ROL aggiuntive. Dal 2026 i permessi imprevisti annuali aumentano e i PAR collettivi passano da 5 a 7 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    Ferie, ROL, PAR ed ex festività – Quadro complessivo
    Voce Spettanza annua Note
    Ferie 4 settimane (20 giorni) 5 settimane oltre 10 anni di anzianità
    ROL (aziende ≤200 dip.) 72 ore Riduzione orario lavoro
    ROL (aziende >200 dip.) 104 ore 32 ore aggiuntive vs PMI
    Ex festività 32 ore (4 giorni) S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Unità Nazionale
    PAR totali 104 ore (13 giorni) 72 ROL + 32 ex festività
    Totale paid leave 104-136 ore Variabile per dimensione azienda

    Ferie: 4 settimane base + scatti di anzianità

    Il CCNL Metalmeccanici Industria riconosce 4 settimane di ferie annuali retribuite, pari a 20 giorni lavorativi su settimana di 5 giorni. Il monte ferie aumenta con l’anzianità di servizio: dopo i 10 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro si raggiunge la quinta settimana.

    Le ferie maturano in ragione di 2 giorni e mezzo al mese (20/12 = 1,67 giorni; nella pratica si computano spesso come ore: 173/12 = 14,4 ore al mese per chi ha 4 settimane).

    Il diritto alle ferie è irrinunciabile (art. 36 Cost.): non può essere monetizzato se non al momento della cessazione del rapporto. Almeno 2 settimane vanno fruite nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (art. 10 D.Lgs. 66/2003).

    PAR: cosa sono e come si calcolano

    I PAR (Permessi Annui Retribuiti) nel CCNL Metalmeccanici Industria sono 13 permessi da 8 ore, per un totale di 104 ore annue. Sono il risultato della somma di:

    • 72 ore di ROL (Riduzione Orario di Lavoro): nate negli anni ’80 come riduzione dell’orario settimanale da 40 a 39 ore “monetizzata” come permessi.
    • 32 ore di ex festività: sostituiscono le festività civili abolite dalla L. 54/1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre).

    Maturazione: 8 ore al mese di servizio (1 giorno PAR al mese). Il lavoratore a tempo parziale matura in proporzione alla percentuale di part-time.

    ROL aggiuntive aziende >200 dipendenti

    Nelle aziende con più di 200 dipendenti il CCNL prevede un monte ROL aggiuntivo: invece di 72 ore di ROL le aziende grandi riconoscono 104 ore di ROL, che sommate alle 32 ore di ex festività portano il totale a 136 ore di permessi retribuiti annui.

    Questa differenza riflette la storica capacità delle imprese più strutturate di riconoscere benefici aggiuntivi e va verificata sull’organico al momento del calcolo.

    Novità rinnovo 2025-2028

    Il rinnovo del 22 novembre 2025 ha introdotto alcune modifiche significative ai permessi:

    • PAR collettivi: passano da 5 a 7 giorni annui per richieste con preavviso ridotto a 7 giorni (prima 10).
    • 3 permessi imprevisti annuali su base individuale, fruibili senza preavviso per ragioni urgenti documentabili.
    • Comporto malattia maggiorato per disabili con invalidità ≥74% (dettagli nell’articolo “Malattia e infortunio”).

    Come si chiedono le ferie

    La programmazione delle ferie è prerogativa del datore di lavoro, che deve però tenere conto delle esigenze del lavoratore e comunicare il piano ferie con ragionevole anticipo (di norma 30 giorni prima). Il lavoratore può fare richieste motivate; eventuali dinieghi vanno giustificati con ragioni produttive.

    Il periodo feriale collettivo (chiusura estiva o invernale) è prassi diffusa: in questo caso le ferie vengono “imposte” a tutti i dipendenti contemporaneamente.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo ferie con anzianità
    Tizio è in azienda dal 2014 (12 anni di anzianità) al livello C3. Avendo superato i 10 anni di anzianità, ha diritto alla quinta settimana di ferie: 25 giorni lavorativi annui invece di 20. Su una retribuzione giornaliera lorda di circa 102 € (2.211 € / 21,67 gg medi), il valore complessivo del monte ferie supera i 2.500 €.
    Caia – PAR per emergenza familiare
    Caia (B1, azienda di 350 dipendenti) ha un’emergenza familiare (genitore ricoverato d’urgenza). Le servono 16 ore (2 giorni) di permesso da fruire subito. Pesca 8 ore dai 3 permessi imprevisti annuali e 8 ore dal monte PAR. Tutte le ore sono retribuite al 100%.
    Sempronio – Ferie non godute
    Sempronio non ha goduto 8 giorni di ferie maturati nel 2024. Per legge, il datore di lavoro deve farglieli fruire entro il 30 giugno 2026 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione). Se non lo fa, le ferie restano monetizzabili solo alla cessazione del rapporto e l’azienda è sanzionabile dall’Ispettorato.

    Domande frequenti

    Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Metalmeccanici?
    4 settimane (20 giorni lavorativi) di base, che diventano 5 settimane (25 giorni) dopo 10 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro.
    I ROL si possono monetizzare?
    Di norma no: vanno fruiti come permessi entro l’anno di maturazione o l’anno successivo. La monetizzazione è ammessa solo per i ROL eccedenti il monte annuale fissato dal CCNL, e comunque alla cessazione del rapporto se non goduti.
    Qual è la differenza tra ROL e PAR?
    I ROL sono “Riduzioni Orario Lavoro”, nate dalla riduzione dell’orario settimanale; le ex festività sono permessi sostitutivi di festività civili abolite. Insieme formano i PAR (Permessi Annui Retribuiti) per un totale di 104 ore (o 136 nelle grandi imprese).
    Le ferie maturano anche in malattia?
    Sì, il periodo di malattia retribuita è equiparato al servizio effettivo ai fini della maturazione di ferie, ROL e tredicesima. Lo stesso vale per maternità obbligatoria e congedo matrimoniale.
    Si possono cumulare ferie su più anni?
    Almeno 2 settimane devono essere fruite nell’anno di maturazione. Le restanti vanno fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Cumuli prolungati sono sanzionabili e fanno scattare anche obblighi contributivi sul valore monetizzato.
    Cosa cambia con il rinnovo 2025-2028?
    I PAR collettivi salgono da 5 a 7 giorni annui, il preavviso per richiederli scende da 10 a 7 giorni, e si introducono 3 permessi imprevisti annuali fruibili senza preavviso per ragioni urgenti documentabili.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi paga per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria, comporto, carenza e indennità e durata per livello e recesso.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 2 D.Lgs. 33/2013 – Oggetto

    Art. 2 D.Lgs. 33/2013 – Oggetto

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

    2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all’allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Animazione Turistica: diritto e regime fiscale

    CCNL Animazione Turistica

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Animazione Turistica: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 8 €/giorno se elettronico; l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 8,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Per importo e condizioni si rinvia quindi al contratto applicato.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 9 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 9 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 8 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 8 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: periodo di prova

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: periodo di prova

    Il periodo di prova consente al datore di valutare le capacità del lavoratore e al lavoratore di valutare la congruità dell’impiego. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027 ne fissa durata massima, forma e regole di recesso per ciascun livello.

    In sintesi

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa la durata massima del periodo di prova da 30 giorni lavorativi per la 6ª categoria fino a 120 giorni per i Quadri e la 1ª categoria. Il patto deve essere stipulato per iscritto; durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, ma maturano retribuzione e TFR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche, di irrigazione e bonifica, consorzi agrari

    Tabella riepilogativa: durata del periodo di prova per livello

    Durata massima del periodo di prova – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
    Livello Qualifica Durata massima (giorni lavorativi)
    Q Quadro 120
    Impiegato di concetto (1° grado) 120
    Impiegato di concetto (2° grado) 90
    Impiegato d’ordine (1° grado) 60
    Impiegato d’ordine (2° grado) 60
    Impiegato d’ordine (3° grado) 30
    Impiegato esecutivo / ausiliario 30

    Nota: i giorni si intendono lavorativi (non di calendario). In caso di assenza per malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione del rapporto, il periodo di prova si prolunga di un numero di giorni pari all’assenza. Il patto deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale, pena la sua nullità.

    Cos’è il patto di prova e come si stipula

    Il periodo di prova è un istituto regolato sia dalla legge sia dal contratto collettivo. Sul piano legale, l’art. 2096 del Codice civile stabilisce che il patto di prova deve risultare da atto scritto: la giurisprudenza è costante nel ritenere nullo il patto non formalizzato per iscritto, con la conseguenza che il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato senza prova sin dall’inizio del rapporto.

    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri interviene fissando le durate massime per ciascun livello. Le parti possono concordare una durata inferiore, ma non possono estenderla oltre i limiti contrattuali. Il contratto individuale deve indicare:

    • il livello di inquadramento in base al quale viene fissata la durata;
    • la durata concordata (uguale o inferiore al massimo CCNL);
    • il riferimento al CCNL applicato.

    Trattamento economico durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena corrispondente al livello di inquadramento contrattualizzato. Non è ammessa una retribuzione ridotta in prova: qualsiasi pattuizione in senso contrario sarebbe nulla per contrasto con il CCNL e con i principi dell’art. 36 della Costituzione.

    Il periodo di prova matura:

    • TFR (accantonamento mensile), gestito dalla Fondazione ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato;
    • quote di tredicesima e quattordicesima in ragione delle mensilità lavorate;
    • contributi previdenziali ENPAIA e INPS secondo le aliquote ordinarie;
    • ferie e ROL in quota parte (la maturazione decorre dal primo giorno di lavoro).

    Recesso durante il periodo di prova

    La caratteristica fondamentale del periodo di prova è la libera recedibilità: sia il datore sia il lavoratore possono risolvere il rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione (art. 2096, co. 2, c.c.). Questa regola di legge non può essere derogata in senso peggiorativo per il datore dal contratto collettivo.

    In caso di recesso in prova:

    • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata fino all’ultimo giorno di lavoro effettivo;
    • Ha diritto alle quote pro-rata di tredicesima, quattordicesima e ferie non godute;
    • Ha diritto alla liquidazione del TFR maturato (versato all’ENPAIA o corrisposto direttamente se il rapporto è breve);
    • Non ha diritto all’indennità di mancato preavviso, salvo diverso accordo individuale scritto.

    Se invece il datore licenzia il lavoratore durante la prova adducendo una causa diversa dall’esito negativo della prova stessa (ad esempio, un motivo discriminatorio), il recesso è impugnabile dinanzi al giudice del lavoro come licenziamento illegittimo.

    Sospensione e interruzione della prova

    Il periodo di prova si sospende in caso di eventi che impediscono al lavoratore di manifestare appieno le proprie capacità: malattia, infortunio sul lavoro, astensione obbligatoria per maternità o paternità. Il CCNL, in linea con la giurisprudenza dominante, riconosce che la sospensione prolunga il termine finale della prova di un numero di giorni pari all’assenza.

    Se il rapporto viene risolto durante la malattia, sorge la questione del comporto: poiché in prova non operano le garanzie del licenziamento per giustificato motivo, il recesso del datore è comunque libero, ma deve essere accertato che non vi sia un intento discriminatorio o ritorsivo.

    Differenza rispetto agli operai agricoli

    Il CCNL per gli impiegati agricoli si applica esclusivamente alla componente impiegatizia e ai quadri delle aziende del settore. Per gli operai agricoli (OTI e OTD) vige il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, che prevede regole distinte in materia di prova. I Quadri e gli impiegati agricoli sono iscritti alla Fondazione ENPAIA per la previdenza complementare e il TFR, mentre gli operai fanno capo all’INPS con regole proprie.

    Casi pratici

    Tizio – Quadro assunto senza patto scritto
    Tizio viene assunto come Quadro in un’azienda vinicola. Il contratto individuale non contiene alcun riferimento al periodo di prova. Dopo 45 giorni il datore lo licenzia sostenendo di trovarsi ancora in periodo di prova. Poiché il patto non è stato formalizzato per iscritto, il recesso è equiparato a un licenziamento ordinario: il datore dovrà corrispondere l’indennità di preavviso prevista dal CCNL per il livello Q e, se non ricorre giustificato motivo, il lavoratore potrà impugnare il licenziamento.
    Caia – Impiegata di 3ª categoria, malattia durante la prova
    Caia è assunta come impiegata d’ordine di 1° grado (3ª categoria) con un periodo di prova di 60 giorni lavorativi. Al 40° giorno si ammala e rimane assente per 15 giorni. Al suo rientro, il datore le comunica che il periodo di prova si è prorogato di 15 giorni e scadrà quindi al 75° giorno lavorativo. La proroga è legittima: la malattia ha sospeso il decorso della prova e il termine finale viene posticipato in misura pari all’assenza.
    Sempronio – Recesso volontario in prova al 10° giorno
    Sempronio, impiegato di 2ª categoria in un consorzio agrario, decide dopo 10 giorni che l’impiego non è adatto a lui e comunica il recesso immediato senza preavviso. Il recesso in prova è libero: Sempronio ha diritto alla retribuzione dei 10 giorni lavorati (calcolata con il divisore 169 per le ore), alla quota pro-rata di tredicesima e quattordicesima, alle ferie maturate (liquidate in busta) e al TFR dei 10 giorni, versato all’ENPAIA o corrisposto direttamente.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un impiegato di 2ª categoria?
    Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri prevede per la 2ª categoria un periodo di prova di 90 giorni lavorativi. Le parti possono concordare una durata inferiore ma non superiore. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso né motivazione.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, la forma scritta è condizione di validità del patto di prova ai sensi dell’art. 2096 c.c. Se il contratto individuale non lo prevede espressamente, il lavoratore si considera assunto senza periodo di prova e il recesso del datore è soggetto alle ordinarie regole di preavviso e giustificato motivo.
    Durante il periodo di prova si matura il TFR?
    Sì. Il periodo di prova è a pieno titolo periodo di servizio: maturano retribuzione piena, TFR, tredicesima e quattordicesima in quota parte. Il TFR è gestito dalla Fondazione ENPAIA per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato.
    Si può rinnovare il periodo di prova?
    No. Una volta superato il periodo di prova (o una volta risolto il rapporto e poi riassunto il medesimo lavoratore per le stesse mansioni), il periodo di prova non può essere ripetuto. Un nuovo periodo di prova è ammissibile solo se il lavoratore viene assunto per mansioni sostanzialmente diverse rispetto alle precedenti.
    Il datore deve motivare il licenziamento in prova?
    No. Il recesso durante il periodo di prova è libero: non è richiesta motivazione né preavviso. Tuttavia, se il recesso maschera in realtà un motivo discriminatorio (sesso, religione, sindacalizzazione, ecc.), il lavoratore può impugnarlo. Il datore dovrà corrispondere la retribuzione fino all’ultimo giorno di lavoro effettivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni nel CCNL Animazione Turistica: come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Animazione Turistica

    Dimissioni nel CCNL Animazione Turistica: come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Animazione Turistica: maggiorazioni

    CCNL Animazione Turistica

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Animazione Turistica: maggiorazioni

    Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

    Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
    Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
    Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
    Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
    Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Animazione Turistica (art. 2103)

    CCNL Animazione Turistica

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Animazione Turistica (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude un punto vendita
    Il negozio dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un altro punto vendita per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.