Autore: Andrea Marton

  • Articolo 10 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 10 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 10 CCII – Comunicazioni telematiche

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INIPEC), dall’indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall’indice nazionale dei domicili digitali (INAD).

    2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all’estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. 2 bis. Il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.

    3. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.

    4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

    5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

    6. […]

  • Art. 28 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di stabilimento

    Art. 28 D.Lgs. 209/2005 – Attività in regime di stabilimento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo , qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall' IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.

    2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.

    3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.

    4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.

    5. L' IVASS determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno un quarto dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.

    6. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.

    7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

  • Art. 124 bis T.U.B.: Verifica del merito creditizio

    Art. 124 bis T.U.B.: Verifica del merito creditizio

    Art. 124 bis T.U.B. – Verifica del merito creditizio

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore. Ferme le finalità di sana e prudente gestione previste dalla normativa prudenziale ove applicabile ai finanziatori, il finanziatore effettua la valutazione anche nell’interesse del consumatore, per evitare pratiche irresponsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento, e tiene conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito.

    1-bis. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore e che non includono le categorie particolari di dati di cui all’ articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Tali informazioni sono ottenute da pertinenti fonti interne o esterne, incluso il consumatore stesso e, ove necessario, sulla base della consultazione di una banca dati pertinente e sono opportunamente verificate. A questi fini non sono considerate fonti esterne i social network. L’intermediario del credito che abbia ottenuto dal consumatore informazioni necessarie alla valutazione del merito creditizio le trasmette al finanziatore.

    1-ter. Fermo restando quanto previsto dalla normativa prudenziale applicabile ai finanziatori, i finanziatori elaborano, documentano e tengono aggiornate le proprie procedure per la valutazione del merito creditizio e documentano e tengono aggiornate le informazioni di cui al comma 1-bis anche ai fini del presente articolo.

    1-quater. Il finanziatore eroga il credito al consumatore solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal medesimo contratto, tenendo conto dei fattori pertinenti di cui al comma 1.

    1-quinquies. La circostanza che la valutazione del merito creditizio non sia stata effettuata correttamente non può costituire motivo per l’adozione di modifiche unilaterali svantaggiose per il consumatore ovvero per la risoluzione del contratto di credito da parte del finanziatore, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni previste dal comma 1-bis o abbia fornito informazioni false.

    2. Se le parti convengono di modificare l’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate prima di procedere ad un aumento significativo dell’importo totale del credito.

    2-bis. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore, questi ha diritto di chiedere e ottenere dal finanziatore l’intervento umano, ossia:

    a) chiedere e ottenere dal finanziatore una spiegazione chiara e comprensibile della valutazione del merito creditizio, compresi la logica e i rischi derivanti dal trattamento automatizzato dei dati personali nonché la rilevanza e gli effetti sulla decisione;

    b) esprimere la propria opinione al finanziatore;

    c) chiedere un riesame della valutazione del merito creditizio e della decisione relativa alla concessione del credito da parte del finanziatore.

    2-ter. Qualora la valutazione del merito creditizio si fondi, anche solo in parte, sul trattamento automatizzato di dati personali del consumatore ad opera di un terzo di cui si avvale il finanziatore, il finanziatore adotta le misure necessarie per acquisire dal terzo tutte le informazioni necessarie ai fini della spiegazione di cui al comma 2-bis, lettera a).

    2-quater. Il finanziatore informa il consumatore dei diritti di cui al comma 2-bis prima dell’avvio del trattamento automatizzato dei suoi dati personali su cui si fonderà la valutazione del merito creditizio. Se del caso, il finanziatore informa altresì il consumatore della circostanza che il trattamento automatizzato dei suoi dati personali sarà svolto da un terzo.

    2-quinquies. Restano fermi gli ulteriori diritti esercitabili dal consumatore nei confronti del titolare del trattamento automatizzato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 .

    2-sexies. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, indirizza il consumatore a servizi di consulenza sul debito facilmente accessibili. Se del caso, informa il consumatore del fatto che la decisione è basata sul trattamento automatizzato di dati, dei suoi diritti ai sensi del comma 2-bis e della procedura per chiedere un riesame della decisione.

    3. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 16-quater D.Lgs. 502/1992 – Incentivazione della formazione continua

    Art. 16-quater D.Lgs. 502/1992 – Incentivazione della formazione continua

    Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria

    1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.

    2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

    3. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 78 novies Cod. Amb. – (Aggiornamento dei piani di gestione)

    Art. 78 Novies Cod. Amb. – (Aggiornamento dei piani di gestione)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Gli aggiornamenti dei Piani di gestione dei distretti idrografici predisposti ai sensi dell’articolo 117, comma 2-bis, riportano le seguenti informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, avvalendosi delle agenzie regionali per l’ambiente: a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza di cui all’articolo 78-sexies; b) per le sostanze per le quali si applica l’opzione di cui all’articolo 78, comma 3: 1) i motivi e la giustificazione forniti dalle regioni e province autonome, per la scelta di tale opzione; 2) i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate alle tabelle 1/A e 2/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai requisiti minimi di prestazione fissati all’articolo 78-sexies, al fine di permettere il confronto con le informazioni di cui alla lettera a); c) la motivazione tecnica della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità all’articolo 78, comma 7, se gli intervalli tra un monitoraggio e l’altro sono superiori ad un anno.

    2. Se del caso, i piani di gestione riportano per gli SQA alternativi stabiliti per la colonna d’acqua relativi all’esaclorobenzene e all’esaclorobutadiene, per il biota relativo al DDT e per le sostanze di cui alla tabella 2/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza la motivazione tecnica che dimostri che tali SQA garantiscano almeno lo stesso livello di protezione degli SQA fissati per le altre matrici alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell’allegato 1 alla parte terza.

    3. Le Autorità di bacino mettono a disposizione su un sito accessibile elettronicamente al pubblico, ai sensi dell’ articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati ai sensi dell’articolo 117, comma 2-bis, contenenti i risultati e l’impatto delle misure adottate per prevenire l’inquinamento chimico delle acque superficiali e la relazione provvisoria sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di misure di cui all’articolo

    116. Tali informazioni sono pubblicate e rese accessibili al pubblico sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  • Art. 155 TULPS – Diffida ai congiunti del mendicante per gli alimenti

    Art. 155 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall'autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

    Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

    44a

  • Art. 35-quater D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione degli attivi e delle passività)

    Art. 35-quater D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione degli attivi e delle passività)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità: a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato; b) le passività, all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

    2. Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.

    ))

  • Art. 1056 Codice della Navigazione – Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

    Art. 1056 Codice della Navigazione – Oggetto dell’espropriazione e delle misure cautelari

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze. Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono quote di comproprietà dell'aeromobile, il pretore può, sentiti i comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il sequestro dell'intero aeromobile, quando il debitore sia comproprietario per più della metà del valore dell'aeromobile; in tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle quote ad essi appartenenti è convertito nel diritto alla corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed è esente da ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.

  • Articolo 30 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 30 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 30 CCII – Conflitto positivo di competenza

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando un procedimento per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

    2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l’articolo 29, in quanto compatibile.

  • Art. 33 Codice Civile: Registrazione delle persone giuridiche

    Art. 33 Codice Civile: Registrazione delle persone giuridiche

    Art. 33 c.c. Registrazione delle persone giuridiche

    Articolo abrogato dal d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361

    [Abrogato]

  • Art. 1068 Codice della Navigazione – Forme della vendita

    Art. 1068 Codice della Navigazione – Forme della vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La vendita con incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 658 a 666 del presente codice. La vendita senza incanto si attua nelle forme stabilite negli articoli 570 a 575 del codice di procedura civile.