Art. 254 D.P.R. 115/2002
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Restano invariate le disposizioni sull'imposta di bollo relative al processo contabile.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. È in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. L'importo del costo e le modalità di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia più basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalità di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero dello sviluppo economico , l' IVASS è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico , è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico , programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall' IVASS , sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate 'anagrafe testimonì e 'anagrafe danneggiatì.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali.
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3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare))
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nel processo amministrativo il funzionario addetto all'ufficio che emette l'ordine di pagamento delle spese è individuato secondo il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Nel processo amministrativo, contabile e tributario non si applica la disciplina del presente testo unico relativa al diritto di certificato.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il contraente o, se persona diversa, il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativo ad almeno gli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, oppure dell'assenza di sinistri. Le imprese di assicurazione non trattano i contraenti in maniera discriminatoria, né maggiorano i premi in ragione della loro nazionalità o unicamente sulla base del loro precedente Stato membro di residenza. Le imprese di assicurazione trattano le attestazioni emesse in altri Stati membri alla pari di quelle emesse da un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, anche in relazione all'applicazione di eventuali sconti. La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio è effettuata per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica di cui al comma 2. (70)
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 .
1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 .
2. L'impresa di assicurazione inserisce le informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'IVASS ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione. (70)
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 22 NOVEMBRE 2023, N. 184 . L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, e individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento l'IVASS disciplina le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalità di consegna dell'attestato di rischio. Per le finalità di vigilanza di cui al comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 135.
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto. (57) (59)
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri. In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati. 4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall' articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 .
4-quater. È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
4-quinquies. L'impresa adotta, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, politiche relative all'uso delle attestazioni di sinistralità pregressa nel calcolare i premi e pubblica una panoramica generale delle stesse. (70)
4-sexies. Fino all'emanazione da parte della Commissione europea dell'atto di esecuzione di cui all' articolo 16 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 , il quale specifica, per mezzo di un modello, la forma e il contenuto delle attestazioni di sinistralità pregressa, si applicano le disposizioni adottate dall'IVASS con proprio regolamento. (70)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'IVASS, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .
1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Alla riscossione del contributo unificato si applicano gli articoli: 208, comma 2, riferito all'articolo 247; 210; 211, comma 2; 213; 214; 215; 216; 219; 220; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 230; 231; 234.
Sciogliere un contratto non significa sempre la stessa cosa. Il recesso è una scelta libera consentita dalla legge o dall’accordo; la risoluzione è invece una reazione a un inadempimento o ad altre anomalie del rapporto. Distinguere i due istituti è fondamentale per capire diritti, presupposti e conseguenze.
| Profilo | Recesso | Risoluzione |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | Art. 1373 c.c. | Art. 1453 c.c. |
| Presupposto | Volontà unilaterale, se prevista | Inadempimento o altra patologia |
| Colpa della controparte | Non richiesta | Richiesta (per l’inadempimento) |
| Momento | Di regola prima dell’esecuzione | Quando emerge l’inadempimento |
| Come si attua | Dichiarazione unilaterale | Domanda giudiziale o vie di diritto |
| Vie di diritto | – | Diffida ad adempiere (1454), clausola risolutiva (1456) |
| Funzione | Scelta lecita di sciogliersi | Reazione a un inadempimento |
| Conseguenze | Cessazione del vincolo | Cessazione ed eventuale risarcimento |
Il recesso (art. 1373 c.c.) è lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale di una delle parti. Non è sempre ammesso: occorre che il diritto di recedere sia previsto dalla legge o dal contratto stesso. Di regola può essere esercitato finché il contratto non ha avuto un principio di esecuzione, salvo che le parti abbiano stabilito diversamente, ad esempio prevedendo il recesso anche nei contratti a esecuzione continuata o periodica.
La caratteristica fondamentale del recesso è che non presuppone alcun inadempimento: chi recede non lamenta una violazione altrui, ma esercita semplicemente una facoltà riconosciutagli dalla legge o dal contratto. Il recesso si attua con una dichiarazione unilaterale comunicata all’altra parte e produce effetto liberatorio, sciogliendo il vincolo per il futuro.
In alcuni casi il recesso è subordinato al pagamento di un corrispettivo (la cosiddetta multa penitenziale) o al versamento di una caparra, secondo quanto stabilito dalle parti. La legge, inoltre, riconosce specifici diritti di recesso a tutela del contraente debole, come il consumatore nei contratti a distanza, indipendentemente dalla volontà della controparte.
La risoluzione (art. 1453 c.c.) presuppone una patologia del rapporto: tipicamente l’inadempimento di una parte, ma anche l’impossibilità sopravvenuta della prestazione o l’eccessiva onerosità sopravvenuta. Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può chiedere, a sua scelta, l’adempimento oppure la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
La risoluzione si ottiene di regola con una domanda al giudice, che accerta l’inadempimento e dichiara sciolto il contratto. Tuttavia, perché operi la risoluzione, l’inadempimento deve avere una certa gravità e non essere di scarsa importanza rispetto all’interesse dell’altra parte.
La risoluzione può operare anche di diritto, senza bisogno di una sentenza, in due ipotesi principali: la diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), con cui si intima per iscritto all’altra parte di adempiere entro un termine congruo, con avvertimento che, decorso inutilmente, il contratto si intenderà risolto; e la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), con cui le parti pattuiscono in anticipo che il contratto si risolva automaticamente in caso di inadempimento di una determinata obbligazione, una volta che la parte interessata dichiari di volersene avvalere.
Il recesso si usa quando una parte vuole, in modo lecito, liberarsi dal vincolo contrattuale, sfruttando una facoltà prevista dalla legge o dall’accordo. È uno strumento neutro: non incolpa nessuno e non richiede inadempimenti. Serve a uscire da un contratto perché si è cambiata idea, perché sono mutate le esigenze o perché si è semplicemente esercitato un diritto riconosciuto.
La risoluzione si usa, invece, quando una parte subisce un inadempimento e vuole sciogliere il contratto reagendo a tale violazione, spesso chiedendo anche il risarcimento del danno. È una reazione a una situazione patologica e presuppone, di norma, la responsabilità della controparte. Se nel contratto è inserita una clausola risolutiva espressa, o se si invia una diffida ad adempiere, la risoluzione può prodursi senza necessità di attendere una sentenza, accelerando i tempi.
In sintesi, la distinzione è netta sul piano funzionale: il recesso è una scelta lecita di scioglimento, la risoluzione è la conseguenza di un inadempimento. Conoscere quale strumento usare evita errori che possono esporre a responsabilità: chi abbandona un contratto senza averne diritto, infatti, rischia a sua volta di essere considerato inadempiente.
Tizio firma un contratto che gli riconosce il diritto di recedere entro un certo termine: cambia idea e comunica il recesso, sciogliendo il vincolo senza dover dimostrare alcuna colpa della controparte. Se il contratto prevedeva una caparra a titolo di corrispettivo del recesso, Tizio la perderà, ma il rapporto si chiuderà comunque in modo lecito e senza ulteriori conseguenze.
Caia, invece, ha acquistato una fornitura che il venditore non consegna nei tempi pattuiti. Caia può inviare una diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), assegnando un termine congruo per la consegna: se il termine scade senza che la fornitura arrivi, il contratto si risolve di diritto e Caia può chiedere il risarcimento del danno subito per la mancata esecuzione.
I due esempi chiariscono la differenza pratica: Tizio esercita una facoltà prevista dal contratto, Caia reagisce a un inadempimento dell’altra parte. Stesso effetto finale, lo scioglimento del contratto, ma presupposti e conseguenze del tutto diversi.
Il recesso (art. 1373 c.c.) è lo scioglimento del contratto per volontà unilaterale, senza alcun inadempimento. La risoluzione (art. 1453 c.c.) reagisce a un inadempimento o ad altra patologia del rapporto.
No. Oltre alla domanda giudiziale, la risoluzione può operare di diritto tramite diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) o clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).
No. Il recesso è ammesso solo quando è previsto dalla legge o dal contratto. In mancanza di tale previsione non si può sciogliere unilateralmente il vincolo.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.