Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 143 D.Lgs. 209/2005 – Denuncia di sinistro

    Art. 143 D.Lgs. 209/2005 – Denuncia di sinistro

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall' IVASS . In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l' articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

    2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

  • Fotovoltaico con lavori chiusi nel 2025 ma allacciato nel 2026: l’incentivo spetta? (prova via GAUDI)

    In sintesi

    • Per gli incentivi agli impianti da fonti rinnovabili (in particolare fotovoltaico e accumulo) conta ora il completamento dei lavori, non più l’entrata in esercizio.
    • La registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI di Terna fa prova dell’avvenuta installazione ai fini dei termini di legge.
    • La modifica supera il problema dei ritardi di allaccio imputabili al gestore di rete, ai collaudi o alle pratiche GSE.
    • Ne beneficiano gli impianti i cui lavori erano materialmente conclusi nei termini, ma entrati in esercizio in ritardo.
    • Per i requisiti operativi e i termini puntuali resta il rinvio alla disciplina dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 16 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024: il riferimento all’«entrata in esercizio dopo il 31 dicembre 2025» è sostituito da quello al completamento dei lavori di installazione, e la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI (gestito da Terna) fa prova dell’avvenuta installazione.

    Approfondimento normativo completo: Comma 16 LB26: bonus colonnine ricarica e prova installazione via GAUDI.

    Una semplificazione probatoria con effetti sostanziali

    L’art. 5, comma 2-quater, del D.L. 63/2024 (convertito dalla L. 101/2024) disciplina l’accesso agli incentivi per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riguardo al fotovoltaico e ai dispositivi di accumulo connessi. La formulazione previgente legava il beneficio alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

    Quel parametro era problematico: tra fine dei lavori e entrata in esercizio possono passare settimane o mesi per la connessione alla rete (e-distribuzione, Terna), per i collaudi e per le pratiche al GSE. Imprese con lavori conclusi nei termini rischiavano di perdere l’agevolazione per ritardi non dipendenti da loro.

    Il comma 16 risolve il nodo su due fronti: sposta il riferimento temporale al completamento dei lavori di installazione e introduce una regola probatoria chiara: la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI – la piattaforma di Terna che censisce gli impianti connessi o connettibili – fa prova dell’avvenuta installazione ai fini dei termini.

    Cosa verificare per dimostrare il diritto all'incentivo

    • La data di completamento dei lavori di installazione, ora rilevante in luogo dell’entrata in esercizio.
    • Lo stato della pratica nel sistema GAUDI di Terna e la qualificazione come «impianto realizzato».
    • La documentazione tecnica di cantiere (verbali, dichiarazioni di fine lavori) coerente con la data dichiarata.
    • Il rispetto degli altri requisiti dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 per l’accesso all’incentivo.
    • Eventuali istruzioni operative del GSE sull’applicazione del nuovo criterio.

    Caso 1 – Tizio, impresa con impianto allacciato in ritardo

    Scenario. L’impresa di Tizio ha completato l’installazione di un impianto fotovoltaico a dicembre 2025, ma la connessione alla rete e l’entrata in esercizio sono slittate a febbraio 2026 per i tempi del gestore.

    Come si legge in pratica. Con la regola previgente, legata all’entrata in esercizio, il ritardo avrebbe potuto pregiudicare il beneficio. Con il comma 16 conta il completamento dei lavori: se i lavori erano conclusi nei termini e l’impianto risulta «realizzato» in GAUDI, l’impresa può dimostrare il diritto all’incentivo nonostante l’allaccio successivo.

    In pratica

    • Conta il completamento dei lavori, non l’entrata in esercizio.
    • La registrazione «impianto realizzato» in GAUDI fa prova.
    • Il ritardo di allaccio non pregiudica più il beneficio.

    Caso 2 – Caio e la prova della data

    Scenario. Caio ha completato l’impianto a fine 2025 ma teme di non riuscire a provare la data, perché l’entrata in esercizio è arrivata molto dopo.

    Come si legge in pratica. Il comma 16 individua espressamente lo strumento di prova: la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI. Caio dovrà quindi curare che la posizione in GAUDI rifletta correttamente lo stato di impianto realizzato, affiancandola alla documentazione di fine lavori. È su questo, e non sulla data di allaccio, che si gioca la prova.

    Documenti utili

    • Stato «impianto realizzato» nel sistema GAUDI.
    • Dichiarazione/verbale di fine lavori coerente.
    • Eventuale documentazione di cantiere a supporto.

    Caso 3 – Sempronio con impianto e accumulo

    Scenario. Sempronio ha installato un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo. Si chiede se la nuova regola valga anche per la parte di accumulo.

    Come si legge in pratica. L’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 riguarda gli impianti FER e i dispositivi di accumulo connessi. La regola del comma 16 – completamento lavori e prova via GAUDI – si applica nell’ambito di quella disciplina. Per la perimetrazione di dettaglio e i requisiti specifici dell’accumulo è opportuno verificare le istruzioni operative del GSE.

    Attenzione

    • La disciplina copre impianti FER e accumulo connesso.
    • Il criterio probatorio GAUDI opera in quell’ambito.
    • Dettagli e requisiti: verificare le istruzioni GSE.

    Quando conviene una verifica

    Per inquadrare correttamente l’accesso agli incentivi energetici e la pratica GSE conviene il supporto di un professionista: trova un esperto in incentivi energetici.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa cambia con il comma 16 per gli incentivi al fotovoltaico?

    Il riferimento temporale per l’accesso all’incentivo (art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024) passa dall’entrata in esercizio al completamento dei lavori di installazione, con prova via sistema GAUDI.

    Cos'è il sistema GAUDI?

    È la piattaforma gestita da Terna che censisce gli impianti di produzione di energia elettrica connessi o connettibili alla rete. La registrazione come «impianto realizzato» fa prova dell’avvenuta installazione.

    Se l'impianto è entrato in esercizio in ritardo perdo l'incentivo?

    No, se i lavori erano completati nei termini: il comma 16 àncora il beneficio al completamento dei lavori, non all’entrata in esercizio, superando i ritardi di allaccio.

    La regola vale anche per i sistemi di accumulo?

    La disciplina dell’art. 5, c. 2-quater, D.L. 63/2024 riguarda gli impianti FER e i dispositivi di accumulo connessi; per i dettagli applicativi è bene verificare le istruzioni del GSE.

    Come dimostro il completamento dei lavori?

    Attraverso la registrazione come «impianto realizzato» nel sistema GAUDI, da affiancare alla documentazione tecnica di fine lavori.

  • Art. 260 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    Art. 260 D.P.R. 115/2002 – Articolo abrogato

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    Articolo abrogato

  • Art. 142-ter D.Lgs. 209/2005

    Art. 142-ter D.Lgs. 209/2005

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la responsabilità civile dei conducenti.

  • Art. 259 D.P.R. 115/2002

    Art. 259 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei processi in materia pensionistica la pubblicazione dell'avviso di cui all' articolo 5, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205 , è gratuita.

  • Piu’ mutui contemporanei: quali interessi detrai nel 730/2026

    In sintesi

    • Mutuo per l’abitazione principale: interessi detraibili al 19% su un massimo di 4.000 euro annui (rigo E7).
    • Mutuo per altri immobili: detraibili al 19% solo se il contratto e’ stato stipulato prima del 1993, su un massimo di 2.065,83 euro per intestatario (codice 8, righi E8-E10).
    • Il limite e’ complessivo: se hai piu’ mutui per la casa principale, i 4.000 euro si riferiscono al totale degli interessi di tutti i contratti combinati.
    • Cointestazione: ogni cointestatario ha diritto alla propria quota, con il limite totale che si divide tra i cointestatari (es. 2.000 euro ciascuno per i coniugi).
    • Mutui post-1992 per immobili non principali: non danno diritto ad alcuna detrazione, salvo casi specifici (mutui 1997 per recupero edilizio, mutui per costruzione abitazione principale).
    • Il 19% si calcola sulla quota detraibile: la detrazione effettiva e’ il 19% dell’importo che rientra nel limite.

    La regola fondamentale: abitazione principale vs altri immobili

    Se hai acceso piu’ mutui nello stesso anno – per esempio uno sulla casa dove abiti e un altro su un appartamento che hai comprato come investimento – le regole fiscali trattano i due casi in modo molto diverso. Non tutti gli interessi che paghi ti danno diritto alla detrazione del 19%.

    Per il mutuo ipotecario sull’abitazione principale, cioe’ quella dove tu o i tuoi familiari abitate stabilmente, la detrazione spetta su un importo massimo di 4.000 euro di interessi passivi all’anno (comprensivo di oneri accessori e quote di rivalutazione). Se il mutuo e’ cointestato con qualcuno che non e’ fiscalmente a tuo carico, ciascuno detrae la propria quota: ad esempio, coniugi con quote uguali indicano al massimo 2.000 euro ciascuno.

    Per i mutui sugli altri immobili, la situazione e’ piu’ restrittiva: la detrazione spetta solo per mutui ipotecari stipulati prima del 1993, e il limite scende a 2.065,83 euro per intestatario. I mutui stipulati dal 1993 in poi per acquistare una seconda casa, un immobile in affitto o qualsiasi immobile che non sia l’abitazione principale non danno diritto alla detrazione.

    Confronto detrazioni interessi mutuo per tipo di immobile
    Tipo di mutuo Limite massimo Rigo 730 Nota
    Mutuo ipotecario abitazione principale (stipulato fino al 31/12/2021) 4.000 euro totali E7, cod. 7 Per immobile dove si dimora abitualmente
    Mutuo ipotecario abitazione principale (stipulato 01/01/2022 – 31/12/2024) 4.000 euro totali E7, cod. 48 Stesso limite, data stipula diversa
    Mutuo ipotecario abitazione principale (stipulato dal 01/01/2025) 4.000 euro totali E7, cod. 57 Incluso nel riordino detrazioni >75.000 euro
    Mutuo ipotecario altri immobili (stipulato prima del 1993) 2.065,83 euro per intestatario E8-E10, cod. 8 Solo per mutui pre-1993
    Mutuo ipotecario altri immobili (stipulato dal 1993) Nessuna detrazione Non detraibile salvo eccezioni specifiche

    Esempio pratico

    • Tizio e sua moglie Caia hanno un mutuo cointestato al 50% sull’appartamento dove vivono (stipulato nel 2019): nel 2025 pagano 5.200 euro di interessi. Il limite complessivo e’ 4.000 euro, quindi ciascuno puo’ indicare al massimo 2.000 euro nel rigo E7. Tizio ha anche un mutuo stipulato nel 1991 su un appartamento che affitta: nel 2025 paga 1.800 euro di interessi. Questi vanno nei righi E8-E10 con codice 8 (mutuo pre-1993, immobile non principale): sono detraibili perche’ inferiori al limite di 2.065,83 euro. In totale, Tizio detrae il 19% su 2.000 + 1.800 = 3.800 euro.

    Documenti necessari

    • Contratto di mutuo con data di stipula (fondamentale per stabilire il codice corretto)
    • Certificazione della banca con l’importo degli interessi passivi pagati nel 2025
    • Eventuale Certificazione Unica del datore di lavoro (punti da 341 a 352) se gli interessi sono gia’ stati conteggiati
    • Atto di acquisto dell’immobile (per verificare che il mutuo copra il costo di acquisto)
    • In caso di cointestazione, accordo sulla ripartizione della quota tra i cointestatari

    Due mutui: abitazione principale e immobile acquistato pre-1993

    Scenario. Caio ha un mutuo sull’appartamento dove abita (stipulato nel 2015): paga 3.500 euro di interessi nel 2025. Ha anche un vecchio mutuo ipotecario stipulato nel 1992 su una piccola casa al mare: paga 1.200 euro di interessi.

    Come si applica. Il mutuo sull’abitazione principale va nel rigo E7 con codice 7 (stipulato fino al 31/12/2021): 3.500 euro, entro il limite di 4.000 euro, interamente detraibili. Il mutuo del 1992 per la seconda casa va nei righi E8-E10 con codice 8: 1.200 euro, inferiore al limite di 2.065,83 euro, interamente detraibili. Caio otterra’ la detrazione del 19% su entrambi gli importi.

    In pratica

    • Rigo E7, codice 7: inserisci 3.500 euro (interessi mutuo abitazione principale).
    • Rigo E8-E10, codice 8: inserisci 1.200 euro (interessi mutuo pre-1993 altro immobile).
    • Conserva le certificazioni della banca per entrambi i mutui.

    Mutuo post-1992 su immobile non principale: nessuna detrazione

    Scenario. Sempronio nel 2025 paga 2.800 euro di interessi su un mutuo stipulato nel 2010 per acquistare un appartamento che affitta. Paga anche 2.200 euro di interessi sul mutuo per la sua abitazione principale (stipulato nel 2020).

    Come si applica. I 2.800 euro di interessi sul mutuo per l’immobile locato (stipulato nel 2010, quindi dopo il 1992) non danno diritto ad alcuna detrazione: vanno esclusi. Solo i 2.200 euro del mutuo per l’abitazione principale possono essere indicati nel rigo E7 con codice 48, entro il limite di 4.000 euro.

    In pratica

    • Rigo E7, codice 48: inserisci 2.200 euro (mutuo abitazione principale, stipulato 2020).
    • I 2.800 euro del mutuo post-1992 sull’immobile locato non si indicano: non sono detraibili.
    • Verifica sempre la data di stipula prima di compilare.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Ho piu' mutui sull'abitazione principale: il limite di 4.000 euro vale per ciascuno o in totale?

    Il limite di 4.000 euro si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi di tutti i contratti di mutuo per l’abitazione principale messi insieme. Non e’ un limite per singolo contratto.

    Quando spetta la detrazione per interessi su immobili diversi dall'abitazione principale?

    Solo per mutui ipotecari stipulati prima del 1993, con un limite di 2.065,83 euro per intestatario. I mutui per altri immobili stipulati dal 1993 in poi non danno diritto alla detrazione.

    Mio marito e io siamo cointestatari del mutuo: come dividiamo la detrazione?

    Ciascuno detrae la propria quota di interessi. Se siete cointestatari al 50% su un mutuo con 4.000 euro di interessi totali, ciascuno di voi indica 2.000 euro nel rigo E7. Il limite complessivo di 4.000 euro si applica alla somma delle vostre quote.

    Ho rinegoziato il mutuo con una banca diversa: perdo la detrazione?

    No. In caso di rinegoziazione o surroga, la detrazione continua a spettare. La data di stipula che conta e’ quella del contratto originario (o del contratto di surrogazione/rinegoziazione, per stabilire il codice da usare). L’importo massimo detraibile non puo’ pero’ superare quello calcolato sul capitale residuo del vecchio mutuo.

    Il mutuo per costruire o ristrutturare la mia abitazione principale segue le stesse regole?

    No, segue regole diverse: va indicato con un codice specifico (10, 46 o 55 a seconda della data di stipula) nei righi E8-E10, con un limite massimo di 2.582,28 euro.

    Gli interessi pagati per un mutuo agrario sono detraibili?

    Si, ma il limite e’ diverso: la detrazione viene calcolata su un importo non superiore ai redditi dei terreni dichiarati, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo.

    Vedi anche: Mutuo cointestato e detrazione interessi, Detrazione interessi mutuo prima casa, Plusvalenza sugli immobili superbonus venduti entro 10 anni, Detrazione contributi società di mutuo soccorso, Acquisto immobile ristrutturato da impresa e Detrazione 19% oneri.

  • Art. 142-bis D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni sulla copertura assicurativa

    Art. 142-bis D.Lgs. 209/2005 – (Informazioni sulla copertura assicurativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di informazione di cui all'articolo 154 le informazioni riguardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la data di scadenza della stessa.

    ))

  • Assegno di inclusione 2026: sospensione e ripresa del beneficio, caso pratico

    In sintesi

    • Il comma 159 LB 2026 individua i nuclei destinatari delle regole D.L. 92/2025 sulla sospensione ADI
    • Il criterio temporale è il diciottesimo mese di percezione ADI calcolato prima della sospensione
    • La sospensione non azzera il conteggio: i mesi precedenti restano rilevanti
    • I nuclei fuori dalla finestra novembre 2025 seguono le regole generali dell’ADI
    • In vigore dal 1° gennaio 2026, senza ulteriori decreti attuativi per questo aspetto

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 159 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026, stabilisce che le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025) si applicano ai nuclei per cui il diciottesimo mese di percezione dell’assegno di inclusione, calcolato prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.

    Approfondimento normativo completo: Comma 159 LB26: assegno inclusione, regole D.L. 92/2025 per nucl.

    Sospensione e ripresa dell'assegno di inclusione: il quadro normativo dal 2026

    L’assegno di inclusione prevede un meccanismo di sospensione del beneficio al raggiungimento del diciottesimo mese di erogazione continuativa, decorso il quale il nucleo deve attendere un periodo prima di poter eventualmente riprendere la percezione. Il comma 159 della legge di bilancio 2026 non modifica questa struttura di base, ma chiarisce a quali nuclei si applicano le specifiche disposizioni introdotte dall’art. 10-ter, commi 1 e 2, del D.L. 26 giugno 2025, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2025, n. 113.

    Il criterio adottato dalla norma è di natura strettamente temporale: la clausola di applicazione riguarda i nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione dell’ADI – da computarsi anteriormente all’eventuale sospensione – ricade nel mese di novembre 2025. Si tratta di un criterio di coordinamento che serve a identificare con precisione la platea di beneficiari cui il D.L. 92/2025 si applica per effetto del comma 159 LB 2026, senza che sia necessaria alcuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario.

    La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e non richiede decreti attuativi per la definizione della clausola di destinazione. I nuclei interessati devono tuttavia verificare la propria posizione presso l’INPS, anche perché la ricostruzione dei mesi di percezione anteriori alla sospensione richiede l’accesso ai dati storici delle erogazioni, che l’istituto gestisce in via esclusiva.

    Cosa verificare in caso di sospensione dell'ADI

    • Richiedere all’INPS l’estratto cronologico delle erogazioni ADI con indicazione del mese di competenza
    • Calcolare il diciottesimo mese di percezione escludendo i periodi di sospensione formale
    • Verificare se tale mese coincide con novembre 2025, per determinare se si applica il comma 159 LB 2026
    • Controllare se il nucleo ha già ricevuto comunicazioni INPS relative all’applicazione del D.L. 92/2025
    • In caso di risposta negativa da parte dell’INPS, valutare il ricorso a un patronato per l’assistenza procedurale

    Caso 1: Tizio, sospensione intervenuta dopo il diciottesimo mese a novembre 2025

    Scenario. Il nucleo di Tizio ha iniziato a percepire l’ADI nel giugno 2024. Il diciottesimo mese di erogazione cade nel novembre 2025. A dicembre 2025 il beneficio viene sospeso per il riesame della posizione reddituale. La sospensione è quindi successiva al diciottesimo mese, che resta ancorato a novembre 2025 come parametro rilevante ai fini del comma 159 LB 2026.

    Come si legge in pratica. Il nucleo di Tizio rientra nell’ambito del comma 159 LB 2026: il diciottesimo mese di percezione ADI, calcolato prima della sospensione, è novembre 2025. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter D.L. 92/2025 si applicano quindi al suo caso. La sospensione sopravvenuta a dicembre 2025 non modifica il parametro temporale già cristallizzato. Tizio dovrà verificare con l’INPS l’esito del riesame e le modalità di eventuale ripresa del beneficio secondo le regole del D.L. 92/2025.

    Riepilogo Caso 1

    • Inizio ADI: giugno 2024
    • Diciottesimo mese di percezione: novembre 2025
    • Sospensione: dicembre 2025, successiva al mese rilevante
    • Comma 159 LB 2026: applicabile
    • Regole applicabili: commi 1 e 2 art. 10-ter D.L. 92/2025

    Caso 2: Caia, sospensione intervenuta prima del diciottesimo mese

    Scenario. Il nucleo di Caia ha iniziato a percepire l’ADI nel gennaio 2024. A settembre 2025 il beneficio viene sospeso per un controllo documentale, quando il nucleo ha maturato quattordici mesi di percezione effettiva. La sospensione dura tre mesi. Il diciottesimo mese, calcolato ante sospensione e ripartendo dal quattordicesimo, si colloca in una data che deve essere determinata sommando i mesi effettivi, non necessariamente novembre 2025.

    Come si legge in pratica. Il nucleo di Caia non rientra nell’ambito del comma 159 LB 2026 se il diciottesimo mese di percezione, calcolato escludendo il periodo di sospensione, non è novembre 2025. La verifica richiede una ricostruzione accurata del conteggio con l’INPS. Se il risultato confermasse che il diciottesimo mese si colloca in una data diversa, al nucleo si applicheranno le regole generali dell’ADI e non il D.L. 92/2025 per effetto del comma 159. Caia deve richiedere all’INPS il prospetto delle erogazioni per chiarire la propria posizione.

    Riepilogo Caso 2

    • Inizio ADI: gennaio 2024
    • Sospensione: settembre 2025 (quattordicesimo mese)
    • Diciottesimo mese stimato ante sospensione: da verificare con l’INPS
    • Comma 159 LB 2026: non applicabile se il mese risultante differisce da novembre 2025
    • Azione necessaria: ricostruzione del conteggio presso l’INPS

    Caso 3: Sempronio, nucleo con più interruzioni e difficoltà di calcolo

    Scenario. Il nucleo di Sempronio ha percepito l’ADI con due interruzioni distinte: una nel febbraio 2025 di due mesi e una nel luglio 2025 di un mese. L’inizio dell’erogazione risale al gennaio 2024. Non è immediato stabilire quale sia il diciottesimo mese di percezione effettiva, escluse le sospensioni, e se esso coincida con novembre 2025.

    Come si legge in pratica. In presenza di più interruzioni, il comma 159 LB 2026 impone di sommare solo i mesi di effettiva erogazione per determinare il diciottesimo mese rilevante. Solo l’INPS, con i dati storici delle erogazioni, può determinare con certezza il mese rilevante nel caso di Sempronio. Se la somma dei mesi di effettiva percezione porta al diciottesimo mese in novembre 2025, il comma 159 si applica; in caso contrario, si applicano le regole generali. Sempronio dovrà richiedere un prospetto dettagliato delle erogazioni prima di qualsiasi valutazione definitiva.

    Riepilogo Caso 3

    • Inizio ADI: gennaio 2024
    • Interruzioni: febbraio 2025 (2 mesi) e luglio 2025 (1 mese) – totale 3 mesi esclusi
    • Diciottesimo mese effettivo: da verificare con prospetto INPS
    • Comma 159 LB 2026: applicabile solo se il mese risulta essere novembre 2025
    • Strumento necessario: prospetto analitico delle erogazioni ADI rilasciato dall’INPS

    Quando conviene una verifica

    Hai subito una sospensione dell’ADI e non sai come riprendere il beneficio? Un esperto può orientarti. Parla con un patronato.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Cosa cambia per l'assegno di inclusione con il comma 159 della legge di bilancio 2026?

    Il comma 159 LB 2026 non modifica la struttura dell’assegno di inclusione, ma individua la specifica platea di nuclei familiari cui si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell’art. 10-ter del D.L. 26 giugno 2025, n. 92 (conv. L. 113/2025). L’elemento discriminante è che il diciottesimo mese di percezione ADI, calcolato prima della sospensione, ricada nel mese di novembre 2025. Per i nuclei fuori da questa finestra, nulla cambia rispetto alle regole generali.

    Come si calcola il diciottesimo mese prima della sospensione?

    Si contano solo i mesi in cui l’assegno di inclusione è stato effettivamente erogato, escludendo i periodi di sospensione formale. Se un nucleo ha percepito l’ADI per quattordici mesi, poi è stato sospeso, il conteggio riprende dal quattordicesimo mese. Il diciottesimo mese risulta dalla somma dei mesi di effettiva percezione. È necessario richiedere all’INPS il prospetto storico delle erogazioni per effettuare questo calcolo con precisione.

    La sospensione dell'ADI fa perdere i mesi già maturati?

    No. Il comma 159 LB 2026 è esplicito nel riferirsi al diciottesimo mese calcolato «prima della sospensione». Ciò significa che i mesi di percezione maturati prima della sospensione restano validi ai fini del computo. La sospensione non azzera il conteggio, ma determina un’interruzione del periodo di erogazione che non viene inclusa nel calcolo dei diciotto mesi rilevanti.

    Chi comunica ai nuclei interessati l'applicazione del comma 159?

    L’INPS è il soggetto competente a gestire le erogazioni ADI e a identificare i nuclei cui si applicano le disposizioni del D.L. 92/2025 per effetto del comma 159 LB 2026. I nuclei interessati possono ricevere comunicazioni dall’istituto, ma è comunque opportuno verificare attivamente la propria posizione tramite il cassetto previdenziale INPS o rivolgendosi a un patronato.

    Cosa fare se l'INPS non ha ancora aggiornato la posizione del nucleo?

    In caso di mancato aggiornamento o di incertezza, è possibile presentare una domanda di riesame o un’istanza di chiarimento all’INPS, allegando il prospetto delle erogazioni ricevute. Un patronato riconosciuto può assistere nella predisposizione della documentazione e nel monitoraggio dell’iter. La norma è in vigore dal 1° gennaio 2026 e l’istituto è tenuto ad applicarla ai nuclei che rientrano nel criterio temporale stabilito dal comma 159.

  • Art. 258 D.P.R. 115/2002

    Art. 258 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'atto introduttivo.

    2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante il timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sull'atto introduttivo.

    3. Le modalità di pagamento stabilite con il regolamento di cui all'articolo 196 valgono anche per il pagamento della tassa fissa.

  • Art. 142 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di surroga dell’assicuratore sociale

    Art. 142 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di surroga dell’assicuratore sociale

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

    2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare. 52

    3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.

    4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.

  • Art. 257 D.P.R. 115/2002

    Art. 257 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione nel processo contabile è dovuta una tassa fissa di euro 1,55.

    2. La tassa non è dovuta nel processo ad istanza del pubblico ministero o di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato e nel processo in materia pensionistica.

  • Articolo 19 TU Giustizia Tributaria: Trattamento economico dei giudici tributari

    Art. 19 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico dei giudici tributari

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 2, comma 2.

    2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi, secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle funzioni e dell'apporto di attività di ciascuno alla trattazione della controversia, compresa la deliberazione e la redazione della sentenza, nonché, per i residenti in comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha sede la corte di giustizia tributaria, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della corte. Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso.

    3. La liquidazione dei compensi e i relativi pagamenti sono disposti dal competente dirigente dell'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria individuato con il decreto di cui all'articolo 43, comma 1.

    4. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

    5. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui.

    6. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese.

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