Autore: Andrea Marton

  • Art. 4 CPI – Priorità

    Art. 4 CPI – Priorità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Chiunque abbia regolarmente depositato, in o per uno Stato facente parte di una convenzione internazionale ratificata dall’Italia che riconosce il diritto di priorità, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale o il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità a decorrere dalla prima domanda per effettuare il deposito di una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità, di privativa di nuova varietà vegetale, di registrazione di disegno o modello e di registrazione di marchio, secondo le disposizioni dell’articolo 4 della Convenzione di Unione di Parigi.

    2. Il termine di priorità è di dodici mesi per i brevetti d’invenzione ed i modelli di utilità e le varietà vegetali, di sei mesi per i disegni o modelli ed i marchi.

    3. È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.

  • Art. 147 TULPS – Stranieri: permesso di soggiorno (abrogato)

    Art. 147 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

  • Art. 44-ter D.Lgs. 209/2005 – (Fondi propri)

    Art. 44-ter D.Lgs. 209/2005 – (Fondi propri)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies.

    2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).

    3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento.

    ))

  • Art. 113 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritto di impugnazione

    Art. 113 Reg. (UE) 2023/1114 – Diritto di impugnazione

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dalle autorità competenti in applicazione del presente regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale. Il diritto di impugnazione dinanzi a un organo giurisdizionale si applica anche quando non sia stata adottata alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione di una domanda di autorizzazione corredata di tutte le informazioni richieste.

    2. Gli Stati membri provvedono affinché uno o più dei seguenti organismi, come stabilito dal diritto nazionale, possano, nell’interesse dei consumatori e conformemente al diritto nazionale, adire i giudici o gli organi amministrativi competenti per garantire l’applicazione del presente regolamento:

    a) enti pubblici o loro rappresentanti;

    b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i possessori di cripto-attività;

    c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse a proteggere i loro membri.

  • Art. 68 D.Lgs. 159/2011 – Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

    Art. 68 D.Lgs. 159/2011 – Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

    2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

    3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2.

  • Art. 2 D.Lgs. 81/2017 – Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

    Art. 2 D.Lgs. 81/2017 – Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 , si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

  • Art. 324 DPR 495/1992 – Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali

    Art. 324 DPR 495/1992 – Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.

    2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalità. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: periodo di prova per livello

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: periodo di prova per livello

    Durata del periodo di prova nei 9 livelli del CCNL Unionmeccanica Confapi: durata ordinaria e ridotta, forma scritta obbligatoria, sospensione per malattia e regole sul recesso durante la prova.

    In sintesi

    Nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi il periodo di prova varia da 1 mese (1° livello) a 6 mesi (livelli 7°-9°). Deve risultare da atto scritto – senza forma scritta non vi è prova. È ridotto a metà per chi ha svolto mansioni identiche per almeno 2 anni. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso; restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021
    Forma richiesta
    Scritta (clausola nel contratto individuale)
    Sospensione
    Malattia o infortunio: sospendono il computo; completamento possibile entro 3 mesi dall’assenza

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Livello Durata ordinaria Durata ridotta Profilo tipo
    1 mese di calendario 20 giorni di calendario Mansioni di supporto (livello in eliminazione)
    2° e 3° 1 mese e 15 giorni 1 mese Operaio comune / qualificato
    4°, 5° e 6° 3 mesi 2 mesi Operaio specializzato / tecnico di produzione
    7°, 8° e 9° 6 mesi 3 mesi Impiegato direttivo / Quadro

    Durata ridotta: si applica ai lavoratori che hanno svolto le stesse mansioni per almeno 2 anni consecutivi presso altra azienda, oppure che hanno completato il contratto di apprendistato per la medesima qualifica. È necessario documentare l’esperienza pregressa.

    Forma scritta: requisito imprescindibile

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi richiede che il periodo di prova risulti da atto scritto. La clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione o in un documento separato firmato da entrambe le parti prima o contestualmente all’inizio del rapporto.

    La clausola deve specificare:

    • La durata del periodo di prova (in mesi o giorni di calendario).
    • Il livello di inquadramento e le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.
    • La data di decorrenza del rapporto.

    Se la clausola non è in forma scritta, il periodo di prova è inefficace: il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dal primo giorno, con piena applicazione delle tutele contro il licenziamento illegittimo.

    Sospensione per malattia o infortunio

    Malattia, infortunio e ogni altra causa di sospensione del rapporto (comprese le ferie, se concordate) interrompono il computo del periodo di prova. I giorni di assenza non si contano ai fini della durata della prova.

    Il CCNL prevede che il lavoratore possa essere ammesso a completare la prova alla ripresa del servizio, a condizione che sia in grado di riprendere l’attività entro 3 mesi dall’inizio dell’assenza. Se l’assenza si prolunga oltre i 3 mesi, il datore di lavoro può risolvere il rapporto, ma non è automaticamente obbligato a farlo.

    Durante il periodo di malattia in prova, il lavoratore ha diritto al trattamento economico di malattia (INPS e integrazione contrattuale) come qualsiasi altro lavoratore dipendente, salvo che il datore non eserciti il recesso libero prima che la malattia sia insorta o prima che si concluda.

    Recesso durante la prova: regole e limiti

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza indennità sostitutiva. Il recesso diviene efficace dal momento della comunicazione.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (motivi di sesso, razza, religione, origine nazionale, opinioni politiche, appartenenza o attività sindacale): sarebbe nullo ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. in conseguenza di una denuncia di irregolarità o di un reclamo per sicurezza): sarebbe nullo.
    • Se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova per cause a lui non imputabili (malattia sopravvenuta immediatamente), il recesso motivato formalmente con «mancato superamento della prova» potrebbe essere contestato come abuso del diritto.

    Conferma e computo nell’anzianità

    Se alla scadenza del periodo di prova nessuna delle parti comunica il recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione esplicita. Non occorre firmare un nuovo contratto o una lettera di conferma.

    Dalla data di assunzione (non dalla fine della prova) decorrono:

    • L’anzianità di servizio rilevante per gli scatti biennali.
    • Il comporto per malattia (i giorni di malattia durante la prova si computano).
    • Le ferie maturate (proporzionalmente).
    • Il TFR accantonato dall’inizio del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – Prima assunzione senza esperienza pregressa, 4° livello
    Tizio viene assunto come operaio specializzato al 4° livello senza esperienza pregressa nella stessa mansione. Il periodo di prova ordinario è di 3 mesi. Il contratto firmato il 1° marzo 2026 indica prova fino al 31 maggio 2026. Al 31 maggio, senza recesso da parte di nessuno, Tizio è confermato a tempo indeterminato automaticamente. La RAL scatta dal 1° marzo.
    Caia – Esperienza pregressa, prova ridotta al 5° livello
    Caia ha lavorato tre anni come programmatore CNC (5° livello) in altra azienda metalmeccanica PMI. Cambia datore di lavoro con lo stesso inquadramento. Documenta l’esperienza con certificato di servizio e buste paga. Il CCNL le riconosce la prova ridotta: 2 mesi invece di 3. Il datore la inserisce nel contratto come «prova ridotta ai sensi del CCNL Unionmeccanica Confapi per esperienza pregressa».
    Sempronio – Malattia durante il periodo di prova
    Sempronio (6° livello, prova 3 mesi) si ammala al 40° giorno di prova per 20 giorni. Il periodo di prova non avanza durante la malattia: al rientro deve ancora completare i restanti 51 giorni di prova (3 mesi – 40 giorni già trascorsi). Il datore non recede; Sempronio completa la prova e viene confermato. Il TFR e l’anzianità decorrono comunque dal primo giorno di assunzione.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Da 1 mese (1° livello) a 6 mesi (7°-9° livello). Per il 2°-3° è 1 mese e 15 giorni; per il 4°-6° è 3 mesi. La durata si riduce a metà per chi ha almeno 2 anni di esperienza nella stessa mansione o ha completato l’apprendistato per la medesima qualifica.
    Il periodo di prova deve essere in forma scritta?
    Sì, è obbligatorio. Senza forma scritta il periodo di prova è inefficace: il rapporto è a tempo indeterminato fin dal primo giorno. La clausola scritta deve indicare durata, livello e mansioni.
    La malattia sospende il periodo di prova nel CCNL PMI Confapi?
    Sì. Malattia e infortunio sospendono il computo. Il lavoratore può completare la prova al rientro, purché entro 3 mesi dall’inizio dell’assenza. Il trattamento economico di malattia è riconosciuto normalmente.
    Il datore può licenziarmi senza motivo durante la prova?
    Sì, il recesso è libero durante la prova senza motivazione né preavviso. Restano però vietati i recessi discriminatori (sesso, religione, appartenenza sindacale) e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili in sede giudiziaria.
    Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio?
    Sì. Se superi la prova, l’anzianità decorre dal primo giorno di assunzione, non dalla fine della prova. Questo rileva per scatti biennali, ferie, comporto, preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 109 Codice del Processo Amministrativo – Competenza

    Art. 109 Codice del Processo Amministrativo – Competenza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. L’opposizione di terzo è proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, salvo il caso di cui al comma 2.

    2. Se è proposto appello contro la sentenza di primo grado, il terzo deve introdurre la domanda di cui all’articolo 108 intervenendo nel giudizio di appello. Se l’opposizione di terzo è già stata proposta al giudice di primo grado, questo la dichiara improcedibile e, se l’opponente non vi ha ancora provveduto, fissa un termine per l’intervento nel giudizio di appello, ai sensi del periodo precedente.

    Titolo V – Ricorso per cassazione

  • Art. 16 D.Lgs. 28/2010 – Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

    Art. 16 D.Lgs. 28/2010 – Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.

    1-bis. 1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà: a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi; b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti; c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite. (9) (10)

    1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori. (9) (10)

    2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2024, N. 216 .

    3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati e dei relativi criteri di calcolo, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. (9) (10)

    4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.

    4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.(4) (9) (10)

    5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto , in conformità all'articolo 16-bis, stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. (9) (10)

    6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  • Art. 8 L. 689/1981 – Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

    Art. 8 L. 689/1981 – Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. ((Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688 , per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato)) .

  • Art. 42 D.P.R. 115/2002

    Art. 42 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se il dibattimento è tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione della corte, i magistrati professionali di corte di assise e di corte di assise di appello hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.