Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per i processi civili e amministrativi già iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1 marzo 2002, una delle parti può avvalersi delle disposizioni della parte II, titolo I, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del cinquanta per cento.
2. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
3. Se nessuna delle parti dei processi di cui al comma 1 si avvale della facoltà ivi prevista, valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo.
4. Nei processi civili di cui al comma 3, per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 , come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 , e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525 , limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.
5. Nei processi civili e amministrativi di cui al comma 3, per i diritti di copia si applicano gli articoli 267, 268, 269, 270, 271, 272, 285 e 286.
6. Il processo di cui all' articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 , se iscritto a ruolo prima del 13 marzo 2002, è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
7. Per i processi iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso dal 1 marzo 2002 al giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge 10 maggio 2002, n. 91 , sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Redditi assimilati al lavoro dipendente: le somme percepite da collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) seguono le stesse regole fiscali degli stipendi, comprese le detrazioni.
Quadro C, Sezione I: i compensi co.co.co. si indicano nei righi da C1 a C3 con il codice ‘2’, insieme ai redditi di lavoro dipendente ordinari.
Certificazione Unica obbligatoria: chi ti ha pagato deve averti consegnato la CU 2026; i dati sono al punto 1 o 2 a seconda del tipo di contratto.
Collaborazioni escluse: le co.co.co. che rientrano nell’oggetto professionale del collaboratore (es. un commercialista che collabora come tale) non sono assimilate ma redditi professionali.
Compensi da artisti o professionisti ai familiari: non vanno dichiarati i compensi da co.co.co. corrisposti da un artista o professionista al coniuge, ai figli minori o inabili o agli ascendenti.
Cosa sono le collaborazioni coordinate e continuative
Una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e’ un rapporto di lavoro parasubordinato: non sei un dipendente, ma lavori in modo continuativo per un committente, senza vincolo di subordinazione e senza organizzare autonomamente i tuoi mezzi. Rientrano qui le collaborazioni a giornali, riviste e enciclopedie (esclusi i diritti d’autore), le partecipazioni a collegi e commissioni, e molte altre forme di collaborazione con societa’, associazioni ed enti.
Dal punto di vista fiscale, le co.co.co. sono trattate come redditi assimilati al lavoro dipendente. Questo significa che il tuo committente deve applicare la ritenuta d’acconto IRPEF, rilasciarti la Certificazione Unica 2026 e che tu devi riportare il reddito nel Quadro C del Modello 730, Sezione I, esattamente come faresti per uno stipendio.
Una precisazione importante: rientrano nei redditi assimilati anche le somme percepite in relazione a collaborazioni con societa’ e associazioni sportive dilettantistiche (sia in forma subordinata che tramite co.co.co.), purche’ riguardino attivita’ amministrativo-gestionali. Per le attivita’ sportive vere e proprie ci sono regole specifiche con franchigie di esenzione.
Co.co.co.: cosa indicare nel 730
Dato
Dove trovarlo nella CU 2026
Dove riportarlo nel 730
Compenso lordo (contratto a tempo indeterminato)
Punto 1 della CU
Rigo C1-C3, col. 3; codice '2' in col. 1, '1' in col. 2
Compenso lordo (contratto a tempo determinato)
Punto 2 della CU
Rigo C1-C3, col. 3; codice '2' in col. 1, '2' in col. 2
Ritenute IRPEF subite
Punto 21 della CU
Rigo C9, colonna 1
Addizionale regionale trattenuta
Punto 22 della CU
Rigo C10
Giorni del periodo di collaborazione
Punto 6 della CU
Rigo C5, colonna 1
Esempio pratico
Caio ha una co.co.co. con una societa’ di consulenza per cui nel 2025 ha guadagnato 18.000 euro lordi. Il committente e’ sostituto d’imposta, ha trattenuto le ritenute IRPEF e ha rilasciato la CU 2026. Caio riporta 18.000 euro nel rigo C1 (colonna 3) del suo 730, indica ‘2’ in colonna 1 e ‘2’ in colonna 2 (contratto a tempo determinato, come risulta dalla CU). Le ritenute dal punto 21 della CU vanno nel rigo C9. Chi presta l’assistenza fiscale calcolera’ la detrazione spettante in base al periodo di collaborazione e al reddito complessivo.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 rilasciata dal committente
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Documentazione delle ritenute versate (se il committente non e’ sostituto d’imposta)
Eventuali CU di piu’ committenti, se si hanno avuto piu’ rapporti di collaborazione nel 2025
Tizio: collaboratore di una rivista scientifica
Scenario. Tizio, fisico di professione, nel 2025 ha collaborato in modo continuativo con una rivista specializzata. Ha ricevuto 9.600 euro per la redazione di articoli tecnici (non come diritto d’autore, ma come prestazione di collaborazione coordinata). La rivista gli ha consegnato la CU.
Come si applica. I 9.600 euro vanno nel Quadro C come redditi assimilati al lavoro dipendente. Non si tratta di diritti d’autore (che avrebbero una deduzione forfetaria del 25%), ma di compensi per collaborazione a una rivista, che la legge qualifica esplicitamente come co.co.co. Tizio usa il codice ‘2’ in colonna 1 del rigo C1 e riporta l’importo dalla CU.
In pratica
Controlla la ‘causale’ indicata nella CU: se e’ la lettera ‘B’ significa diritti d’autore (Quadro D); se non c’e’ causale specifica per lavoro autonomo, il compenso per collaborazione a riviste va in Quadro C.
La distinzione tra compenso per collaborazione e diritto d’autore e’ importante: cambia il quadro e le eventuali deduzioni.
Sempronia: collaboratrice di un'associazione sportiva dilettantistica
Scenario. Sempronia gestisce l’amministrazione e la segreteria di un’associazione sportiva dilettantistica. Nel 2025 ha percepito 7.200 euro tramite un contratto di co.co.co. per attivita’ amministrativo-gestionale.
Come si applica. I compensi per attivita’ amministrativo-gestionale in favore di societa’ e associazioni sportive dilettantistiche, anche tramite co.co.co., sono redditi assimilati al lavoro dipendente e vanno nel Quadro C. Sempronia li riporta nel rigo C1 con il codice ‘2’. Se invece avesse svolto attivita’ sportiva vera e propria (allenatore, istruttore), si applicherebbero le regole specifiche per i redditi dello sport dilettantistico con franchigie di esenzione.
In pratica
Se svolgi sia attivita’ sportiva che amministrativa per la stessa associazione, potresti avere due righe nella CU: verifica attentamente cosa certifica ciascun importo.
Per i redditi sportivi dilettantistici veri e propri il codice in colonna 1 e’ ‘8’, non ‘2’: e’ il CAF a gestire la differenza, ma e’ utile saperlo.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Si’, se rientra nei redditi assimilati al lavoro dipendente. Fanno eccezione le collaborazioni che rientrano nell’oggetto professionale del collaboratore (es. un avvocato che collabora come tale): in quel caso il compenso e’ reddito professionale e va nel Quadro RE del Modello Redditi, non nel 730.
Se ho avuto piu' co.co.co. nello stesso anno come mi comporto?
Compila un rigo distinto (C1, C2, C3) per ogni Certificazione Unica non conguagliata. Se hai piu’ CU, segnalalo al CAF: potrebbe essere necessario usare piu’ moduli del Quadro C.
Spetta la detrazione per lavoro dipendente anche sui redditi co.co.co.?
Si’, per i compensi indicati nella Sezione I del Quadro C spetta la detrazione d’imposta rapportata al periodo. L’importo dipende dal tuo reddito complessivo e viene calcolato da chi presta l’assistenza fiscale.
I compensi co.co.co. corrisposti da un artista ai suoi familiari vanno dichiarati?
No. La legge esclude dal reddito i compensi da co.co.co. corrisposti dall’artista o professionista al coniuge, ai figli affidati o affiliati minori di eta’ o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti. Questi compensi non vanno dichiarati da chi li riceve.
Come si tratta una co.co.co. con una sola azienda per tutto l'anno?
Se hai avuto un unico committente per tutto il 2025, avrai una sola CU. Riporti il reddito nel rigo C1, colonna 3, il numero di giorni (365 se hai lavorato tutto l’anno) nel rigo C5, colonna 1, e le ritenute nel rigo C9. Il CAF o il professionista faranno il resto.
Art. 145-bis D.Lgs. 209/2005 – Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi elettronici
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell' articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dall' articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 , e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 .
5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 . L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 . Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.
Art. 145 D.Lgs. 209/2005 – Proponibilità dell’azione di risarcimento
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 196, il pagamento è effettuato mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale.
2. Il funzionario addetto all'ufficio annulla le marche, mediante timbro a secco dell'ufficio, e attesta l'avvenuto versamento sulla copia.
Sono reddito di lavoro dipendente: le indennità di malattia, maternità, allattamento e cassa integrazione erogate dall’INPS rientrano nel quadro C del modello 730, esattamente come lo stipendio.
La CU le riporta già: il datore di lavoro o l’INPS inseriscono questi importi nella Certificazione Unica 2026 (punto 1 o 2). Devi solo ricopiare il dato nel rigo C1.
Il conguaglio è normale: se hai avuto più periodi di lavoro o indennità da enti diversi, il 730 calcola l’imposta definitiva e ti dice se hai pagato troppo o troppo poco.
I giorni contano: nel rigo C5 devi indicare il numero totale di giorni di ‘lavoro dipendente’ del 2025, inclusi quelli coperti dall’indennità INPS.
Nessuna soglia di esenzione: a differenza di alcuni altri redditi, queste indennità sono interamente imponibili, senza franchigie.
Perché le indennità INPS finiscono nella dichiarazione dei redditi
Quando sei malato o in maternità e l’INPS ti paga l’indennità giornaliera, stai comunque percependo un reddito. La legge considera queste somme equiparate allo stipendio: si chiamano ‘somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell’INPS o di altri enti’ e rientrano fra i redditi di lavoro dipendente e assimilati del quadro C.
In pratica questo significa che l’IRPEF si calcola anche su queste somme. Il punto positivo è che non devi fare nulla di complicato: il datore di lavoro o l’INPS stessi comunicano gli importi nella Certificazione Unica (la famosa ‘CU’ o ‘ex CUD’) e tu li riporti nel 730.
Rientrano in questa categoria, tra le altre, l’indennità di malattia ordinaria, quella di maternità e paternità, l’indennità di allattamento, la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, l’indennità di mobilità e di disoccupazione. Anche le indennità per TBC, per donazione di sangue e per congedo matrimoniale seguono la stessa regola.
Indennità INPS imponibili IRPEF: dove trovarle nella CU e nel 730
Punto 1 (tempo indeterminato) o Punto 2 (tempo determinato)
Rigo C1, colonna 3
Numero giorni coperti dall'indennità
Punto 6 della CU
Rigo C5, colonna 1
Ritenute IRPEF già versate
Punto 21 della CU
Rigo C9, colonna 1
Addizionale regionale trattenuta
Punto 22 della CU
Rigo C10
Esempio pratico
Tizio nel 2025 ha lavorato 8 mesi e ha ricevuto 4 mesi di indennità di malattia dall’INPS. La sua CU riporta al punto 1 un importo complessivo di 22.000 euro (stipendio + indennità sommati dal datore di lavoro che ha fatto il conguaglio) e al punto 6 indica 365 giorni. Tizio compila il rigo C1 con 22.000 euro e il rigo C5 con 365. Il CAF o il sostituto calcoleranno l’IRPEF su tutto l’importo, verificando se le ritenute già versate (punto 21 della CU) sono sufficienti o se c’è un conguaglio a debito o a credito.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro o dall’INPS
Eventuale CU rilasciata dall’INPS separatamente (se non conguagliata col datore di lavoro)
Buste paga dei mesi lavorati, per verifica
Modello 730 precompilato (già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate)
Caso 1 – Lavoratrice in maternità con conguaglio dell'ultimo datore di lavoro
Scenario. Caia ha lavorato tutto l’anno ma ha usufruito di 5 mesi di congedo di maternità obbligatoria. L’INPS ha pagato direttamente l’indennità e il datore di lavoro ha fatto il conguaglio a fine anno, includendo tutto in un’unica CU.
Come si applica. Poiché il datore ha conguagliato anche l’indennità INPS, la CU di Caia contiene già l’importo totale (stipendio + indennità) al punto 1, e riporta 365 giorni al punto 6. Caia compila un solo rigo C1 con il totale e un solo rigo C5 con 365 giorni. Il 730 calcolerà l’IRPEF su tutto e confronterà con le ritenute già operate.
In pratica
Un’unica CU conguagliata semplifica tutto: compili un solo rigo C1.
Anche i giorni di maternità rientrano nel conteggio del rigo C5.
Se le ritenute nella CU sono state calcolate correttamente, il conguaglio sarà minimo o nullo.
Caso 2 – Lavoratore con due CU diverse (datore di lavoro e INPS separati)
Scenario. Sempronio ha cambiato lavoro a metà 2025. Durante i mesi di disoccupazione tra i due contratti ha percepito l’indennità NASpI dall’INPS. Riceve quindi due Certificazioni Uniche: una dal primo datore, una dall’INPS per la NASpI, entrambe non conguagliate.
Come si applica. Sempronio deve compilare più righi nel quadro C: uno per il reddito del primo datore di lavoro, uno per il reddito del secondo datore, uno per la NASpI INPS. Nel rigo C5 somma i giorni di tutti i periodi, stando attento a non contare due volte eventuali giorni sovrapposti. Il 730 eseguirà il conguaglio finale dell’IRPEF su tutti gli importi sommati.
In pratica
Hai più CU non conguagliate? Compila un rigo C1 per ciascuna.
La somma dei giorni nel rigo C5 non può superare 365.
Il conguaglio finale potrebbe far emergere un debito IRPEF, perché ogni sostituto ha tassato solo la propria quota.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No, l’indennità di maternità (e paternità) pagata dall’INPS è interamente imponibile ai fini IRPEF. Va dichiarata nel quadro C come reddito di lavoro dipendente assimilato.
Come faccio a sapere a quanto ammonta la mia indennità di malattia?
Controlla la Certificazione Unica 2026 che ti ha consegnato il datore di lavoro o l’INPS. Se il datore ha fatto il conguaglio, l’importo è già incluso nel punto 1 o 2 della CU. Se l’INPS ha rilasciato una CU separata, trovi l’importo nella CU dell’INPS.
Devo compilare qualcosa di speciale nel 730 per la cassa integrazione?
No, la cassa integrazione si riporta come qualsiasi altro reddito di lavoro dipendente, nel rigo C1. Non ci sono righi dedicati. L’importo lo trovi nella CU del datore di lavoro o dell’INPS, a seconda di chi ha pagato e se c’è stato conguaglio.
Se il datore di lavoro non ha fatto il conguaglio con l'INPS, rischio di pagare più imposte?
Sì. Se hai due CU separate non conguagliate, ogni sostituto ha calcolato le ritenute solo sul proprio importo, applicando le aliquote più basse. Sommando i redditi nel 730, l’IRPEF complessiva potrebbe risultare più alta. Il 730 calcola la differenza e la recupera come saldo a debito.
L'indennità per congedo parentale (facoltativo) è tassata come quella di maternità obbligatoria?
Sì, anche l’indennità per congedo parentale facoltativo è imponibile IRPEF e va dichiarata nello stesso modo, riportando l’importo indicato nella CU nel rigo C1.
Cosa succede se l'INPS mi ha trattenuto già le ritenute IRPEF sull'indennità?
Le ritenute già versate dall’INPS sono indicate nel punto 21 della CU e vanno riportate nel rigo C9 del 730. Chi presta l’assistenza fiscale le detrae dall’imposta calcolata: se hai pagato troppo, hai un rimborso; se hai pagato troppo poco, c’è un conguaglio a debito.
Art. 144-bis D.Lgs. 209/2005 – (Tutela dei danneggiati nei sinistri in cui è coinvolto un rimorchio trainato da un veicolo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. 1. Nel caso di un sinistro causato da un insieme di veicoli consistente in un veicolo trainante e in un rimorchio, laddove il rimorchio disponga di un'assicurazione della responsabilità civile separata, il danneggiato può presentare la propria richiesta di indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione che ha assicurato il rimorchio, ove: a) possa essere identificato il rimorchio, ma non possa essere identificato il veicolo trainante e b) la legge nazionale applicabile al sinistro preveda che l'assicuratore del rimorchio provveda all'indennizzo.
2. L'impresa di assicurazione del rimorchio che ha indennizzato il danneggiato esercita l'azione di regresso nei confronti dell'impresa che ha assicurato il veicolo trainante o del Fondo di garanzia per le vittime della strada o dell'equivalente organismo dello Stato membro la cui legge nazionale si applica nel caso di sinistro.
3. Nel caso di sinistro di cui al comma 1, l'assicuratore del rimorchio, laddove la legge nazionale applicabile al sinistro lo obblighi a fornire un indennizzo completo, informa il danneggiato, su richiesta di quest'ultimo e senza indebito ritardo:
a) dell'identità dell'assicuratore del veicolo trainante o
b) qualora l'assicuratore del rimorchio non sia in grado di identificare l'assicuratore del veicolo trainante, del meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di garanzia per le vittime della strada o dall'equivalente organismo di altro Stato membro.))
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
Art. 144 D.Lgs. 209/2005 – Azione diretta del danneggiato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
Detrazione del 19% sulle rette pagate per la frequenza di asili nido pubblici o privati.
Massimale: 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico (non un limite unico per tutti i figli).
La spesa riguarda entrambi i genitori: la detrazione si divide in base a quanto ha pagato ciascuno.
Vale sia per gli asili nido pubblici che per quelli privati autorizzati.
Non è cumulabile con il bonus asili nido: se hai ricevuto il bonus nello stesso anno, quella spesa non è detraibile.
Il pagamento deve essere tracciabile: bancomat, carta, bonifico (no contanti).
Come funziona la detrazione per l'asilo nido
Se hai un figlio che frequenta l’asilo nido – pubblico o privato – puoi recuperare parte della retta pagata nella dichiarazione dei redditi. La detrazione è del 19% sulla spesa sostenuta, fino a un massimale di 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico.
Il massimale di 632 euro vale figlio per figlio, non in totale. Quindi se hai due figli in età da asilo nido, puoi detrarre fino a 632 euro per ciascuno: la detrazione massima complessiva sarebbe 2 × 19% × 632 = 240,16 euro.
Quando entrambi i genitori contribuiscono al pagamento della retta, la detrazione si divide tra loro in proporzione a quanto ha effettivamente pagato ciascuno. Se il documento di spesa è intestato al bambino o a uno solo dei genitori, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di ripartizione, per dimostrare chi ha sostenuto la spesa e in che misura.
Attenzione: se nel 2025 hai ricevuto il bonus asili nido (l’agevolazione gestita dall’INPS), le spese coperte da quel bonus non possono essere inserite in detrazione. Le due agevolazioni non si sommano sugli stessi importi.
Riepilogo detrazione rette asilo nido
Voce
Importo / regola
Aliquota di detrazione
19%
Massimale di spesa per figlio
632 euro annui per ogni figlio a carico
Detrazione massima per figlio
120,08 euro (19% di 632 euro)
Asili nido ammessi
Pubblici e privati (autorizzati)
Cumulabilità con bonus INPS
No: le spese coperte dal bonus non sono detraibili
Rigo nel 730
Da E8 a E10, codice onere 33
Esempio pratico
Caio e sua moglie hanno un figlio che frequenta un asilo nido privato. La retta annuale pagata è stata di 900 euro, di cui 500 euro pagati da Caio e 400 dalla moglie. Il massimale per figlio è 632 euro: Caio può detrarre il 19% di 500 euro = 95 euro; la moglie può detrarre il 19% di 400 euro = 76 euro. Totale recuperato dalla famiglia: 171 euro. Se avessero avuto anche un secondo figlio all’asilo, il calcolo si sarebbe ripetuto per lui con un nuovo tetto di 632 euro.
Documenti necessari
Ricevuta o fattura della retta rilasciata dall’asilo nido (pubblica o privata), intestata al genitore o al bambino
Prova del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bancomat o carta di credito)
Annotazione sulla ricevuta della percentuale di ripartizione tra i genitori, se la spesa è stata divisa
Documentazione relativa al bonus asili nido INPS ricevuto (per escludere quegli importi dalla detrazione)
Un solo genitore paga l'intera retta
Scenario. Sempronia è genitore unico e ha pagato da sola la retta dell’asilo nido del figlio: 800 euro in totale nel 2025.
Come si applica. Il massimale per figlio è 632 euro. Sempronia può indicare nel 730 la spesa di 632 euro (non 800, perché il limite è fissato a 632). La detrazione spettante è il 19% di 632 euro = 120,08 euro.
In pratica
Retta effettivamente pagata: 800 euro
Spesa ammessa in detrazione: 632 euro (massimale per figlio)
Detrazione: 19% × 632 = 120,08 euro
Due genitori con due figli all'asilo
Scenario. Tizio e sua moglie hanno due figli entrambi all’asilo nido. Per il primo figlio hanno pagato 700 euro, per il secondo 500 euro. La spesa è divisa al 50% tra i coniugi.
Come si applica. Il tetto è 632 euro per figlio. Per il primo figlio si detrae su 632 euro (70 euro eccedenti il massimale vengono ignorati); per il secondo si detrae sull’intera spesa di 500 euro. Tizio (50% della spesa) inserisce nel suo 730: 316 euro per il primo figlio + 250 euro per il secondo. Detrazione totale di Tizio: 19% × (316 + 250) = 19% × 566 = 107,54 euro. Stessa situazione per la moglie.
In pratica
Massimale per figlio: 632 euro (da dividere tra i genitori in base ai rispettivi pagamenti)
Il tetto si applica figlio per figlio, non in totale
Compilare un rigo separato nel 730 per ogni figlio (codice 33 ripetuto)
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.