Autore: Andrea Marton

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: periodo di prova

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: periodo di prova

    Tutto sul periodo di prova nelle imprese artigiane del legno e dell’arredamento: durata per livello, obbligo di forma scritta, sospensione per malattia, recesso e conseguenze della mancata pattuizione scritta.

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Legno Arredamento Artigianato varia da 4 settimane (operai livelli F ed E) fino a 6 mesi (impiegati di livello A e AS). Deve essere pattuito per iscritto. La malattia sospende il decorso. Il recesso durante la prova è libero per entrambe le parti, senza preavviso né indennità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Riferimento normativo
    Art. 2096 c.c. (norma di legge sul patto di prova) + disposizioni CCNL

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per categoria – CCNL Legno e Arredamento Artigianato
    Livello / Categoria Durata periodo di prova Profilo tipico
    F e E – Operai 4 settimane Operaio di prima assunzione, ausiliario
    D – Operai 5 settimane Falegname qualificato, operaio alle macchine
    CS e superiori – Operai 6 settimane Operatore CNC, caposquadra posa, operaio specializzato provetto
    Impiegati (gruppi B, C, D, E) Fino a 3 mesi Impiegato d’ordine, amministrativo, tecnico
    Impiegati (gruppi A e AS) Fino a 6 mesi Impiegato con funzioni direttive, quadro

    Durante il periodo di prova «è reciproco il diritto alla risoluzione senza obbligo di preavviso né indennità». Se nessuna parte recede alla scadenza, il rapporto si intende confermato a tempo indeterminato.

    Forma scritta: obbligatoria e costitutiva

    La legge (art. 2096 c.c.) richiede che il patto di prova risulti da atto scritto. Il CCNL conferma questo principio. La forma scritta è costitutiva: in assenza di clausola di prova nel contratto di assunzione o in un documento allegato, il patto di prova è inesistente e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova fin dal primo giorno di lavoro.

    L’atto scritto deve contenere almeno:

    • La durata del periodo di prova (in settimane o mesi).
    • Il livello di inquadramento contrattuale.
    • Le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere.

    Come si calcola il periodo di prova

    Il periodo di prova decorre dalla data di effettiva presa di servizio e si calcola in giorni di lavoro effettivo. Le cause di sospensione della prestazione (malattia, infortunio, congedi retribuiti) interrompono il decorso della prova, che riprende dalla data di rientro al lavoro. Questo principio è espressamente previsto dal CCNL per la malattia: l’evento morboso sospende la prova «per periodo pari alla durata dell’evento, nell’ambito massimo del periodo di conservazione del posto».

    Recesso durante la prova: regole e limiti

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza diritto a indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore dimissionario e il datore che licenzia non devono fornire motivazione.

    Tuttavia, il recesso datoriale incontra limiti inderogabili:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso è nullo se motivato da ragioni di sesso, razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza sindacale (art. 3 L. 108/1990 e art. 15 Stat. Lavoratori).
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso è nullo se adottato in rappresaglia per aver esercitato un diritto (es. segnalazione di irregolarità, adesione al sindacato, denuncia di molestie).
    • Divieto durante la maternità: la lavoratrice in stato di gravidanza non può essere licenziata durante la prova ai sensi del D.Lgs. 151/2001.

    Retribuzione e istituti durante la prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto al trattamento economico corrispondente al suo livello di inquadramento, comprensivo del minimo tabellare del CCNL. Non è ammessa la riduzione della retribuzione in ragione della prova. Tutti gli istituti contrattuali si applicano normalmente: ferie, tredicesima (pro quota), contribuzione previdenziale e assistenziale, versamenti EBNA-FSBA.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio livello D, malattia durante la prova
    Tizio viene assunto come falegname di livello D il 2 gennaio 2026, con un periodo di prova di 5 settimane (scadenza prevista: 6 febbraio). Il 20 gennaio si ammala per 10 giorni. Il periodo di prova si sospende per i 10 giorni di malattia e riprende al rientro. La nuova scadenza diventa il 16 febbraio 2026. Se Tizio supera la prova senza recessi, dal 17 febbraio è assunto a tempo indeterminato.
    Caia – Impiegata livello A, prova non pattuita per iscritto
    Caia viene assunta verbalmente come impiegata di livello A. Il datore non include alcuna clausola di prova nella lettera di assunzione. Dopo 2 mesi, il datore vuole «licenziarla in prova». Non può farlo: in assenza di patto scritto, la prova non esiste e si applicano le ordinarie tutele contro il licenziamento (obbligo di preavviso, giustificato motivo). Caia si rivolge alla Filca-Cisl e ottiene l’applicazione delle tutele ordinarie.
    Sempronio – Recesso del lavoratore durante la prova
    Sempronio, operaio CS (caposquadra posa) in prova da 3 settimane, riceve una proposta migliore da un altro datore. Può recedere liberamente senza preavviso né motivazione. Comunica per iscritto le proprie dimissioni con effetto immediato. Il datore non può pretendere alcuna indennità né il rispetto di un preavviso: durante la prova la facoltà di recesso è reciproca e libera.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un falegname livello D nel CCNL Legno Artigianato?
    Per un operaio di livello D la durata è di 5 settimane. Per i livelli E e F la durata è di 4 settimane; per il livello C Super e superiori (operai) la durata sale a 6 settimane.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, il CCNL e l’art. 2096 c.c. richiedono la forma scritta. In assenza di clausola scritta, la prova non esiste e il lavoratore gode da subito di piena tutela contro il licenziamento.
    La malattia interrompe il periodo di prova?
    Sì, la malattia sospende il decorso della prova per un periodo pari alla durata dell’evento morboso, nel limite del comporto contrattuale. La prova riprende alla guarigione e termina più tardi di quanto originariamente previsto.
    Può il datore licenziare liberamente durante la prova?
    Durante il periodo di prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza preavviso né indennità. Il recesso datoriale però non può essere discriminatorio o ritorsivo, pena la nullità. La lavoratrice in gravidanza non può essere licenziata neppure durante la prova.
    Cosa succede se il lavoratore supera il periodo di prova?
    Se alla scadenza nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Poste: maternita, paternita e congedi parentali

    CCNL Poste

    In sintesi

    Il CCNL Poste integra le tutele di legge (D.Lgs. 151/2001) con disposizioni migliorative: integrazione aziendale al 100% durante l’astensione obbligatoria per maternita, congedo di paternita obbligatorio esteso, agevolazioni per il part-time al rientro dalla maternita e priorita nel cambio turno per genitori con figli piccoli.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Poste Italiane SpA · SLC-CGIL · SLP-CISL · UILposte · FAILP-CISAL · CONFSAL · FNC-UGL
    Ultimo rinnovo
    Accordo di rinnovo 2023-2025 (ultimo aggiornamento retributivo 2024)
    Vigenza
    In corso di rinnovo (trattative 2025-2026)
    Platea
    Oltre 100.000 dipendenti

    Tabella riepilogativa

    Maternita, paternita e congedi – CCNL Poste
    Istituto Durata Retribuzione (CCNL + INPS)
    Astensione obbligatoria maternita 5 mesi (2 ante + 3 post parto o flessibile) 100% retribuzione (80% INPS + integrazione aziendale)
    Congedo paternita obbligatorio 10 giorni (L. 234/2021 e successive modificazioni) 100% retribuzione
    Congedo parentale facoltativo Fino a 10 mesi (madre + padre, max 6 m/genitore) 80% per i primi 3 mesi, 30% per i restanti (INPS)
    Permessi allattamento 2 ore/giorno per 1 anno (1 se giornata <6h) 100% retribuiti (INPS)
    Integrazione aziendale maternita 5 mesi astensione obbligatoria Differenza tra 80% INPS e 100% stipendio tabellare

    Astensione obbligatoria e integrazione aziendale

    La astensione obbligatoria per maternita dura 5 mesi: di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo (con possibilita di flessibilita: 1+4 o 0+5 a seconda delle condizioni). L’INPS eroga l’80% della retribuzione media giornaliera. Il CCNL Poste prevede l’integrazione aziendale fino al raggiungimento del 100% della retribuzione tabellare per l’intero periodo di astensione obbligatoria.

    La dipendente in maternita non puo essere licenziata dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Poste Italiane non puo nemmeno trasferirla senza consenso durante la gravidanza e nei primi 7 mesi di vita del bambino.

    Congedo di paternita e genitori adottivi

    Il congedo di paternita obbligatorio (ex L. 234/2021, aggiornato alle disposizioni vigenti nel 2026) e di 10 giorni lavorativi da fruire entro i 5 mesi dalla nascita, con retribuzione al 100% a carico INPS. Il CCNL Poste non integra ulteriormente questo periodo ma garantisce la fruibilita senza ostacoli organizzativi.

    In caso di adozione o affidamento, la madre adottiva ha diritto all’astensione obbligatoria pari all’eta del bambino adottato (fino a 6 anni), con le stesse tutele della maternita biologica.

    Congedo parentale e priorita al rientro

    Il congedo parentale facoltativo puo essere fruito da ciascun genitore fino al compimento del 12° anno del bambino. In base alla normativa vigente (D.Lgs. 105/2022 e successive modificazioni) i primi 3 mesi sono indennizzati all’80% da INPS, i mesi successivi al 30%.

    Al rientro dalla maternita o dal congedo parentale, il CCNL Poste riconosce:

    • Priorita nella scelta del turno diurno per i primi 12 mesi dopo il rientro.
    • Diritto di precedenza nel part-time (verticale o orizzontale) rispetto ai colleghi senza figli piccoli.
    • Diritto al mantenimento della sede di assegnazione per i primi 3 anni salvo esigenze documentate.

    Casi pratici

    Tizio – Congedo paternita e turni
    Tizio e portalettere E. Al momento della nascita del figlio fruisce dei 10 giorni di congedo obbligatorio retribuiti al 100%. Nei 12 mesi successivi ha priorita nella scelta del turno diurno. Chiede inoltre 2 mesi di congedo parentale facoltativo (indennizzati all’80% INPS per il primo mese).
    Caia – Integrazione aziendale maternita
    Caia e sportellista C con stipendio tabellare di 1.950 euro. Durante i 5 mesi di maternita obbligatoria l’INPS eroga l’80% (1.560 euro). Poste Italiane integra la differenza di 390 euro mensili, garantendo il 100% della retribuzione tabellare per tutto il periodo di astensione obbligatoria.
    Sempronio – Rientro e part-time post-maternita
    La moglie di Sempronio non lavora in Poste, ma sua sorella Claudia, sportellista B, rientra dalla maternita dopo 5 mesi di astensione obbligatoria piu 2 di congedo. Claudia chiede il part-time al 50% per i 6 mesi successivi. Avendo diritto di precedenza contrattuale, l’azienda deve concederlo salvo documentata incompatibilita organizzativa.

    Domande frequenti

    Durante la maternita Poste paga il 100% dello stipendio?
    Si. Il CCNL Poste prevede l’integrazione aziendale per coprire la differenza tra l’80% dell’INPS e il 100% della retribuzione tabellare durante i 5 mesi di astensione obbligatoria.
    Quanti giorni di paternita obbligatoria spettano?
    10 giorni lavorativi, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, retribuiti al 100% a carico INPS. Sono obbligatori e non rinunciabili.
    Si puo lavorare in maternita flessibile?
    Si. La maternita flessibile consente di lavorare fino al mese precedente il parto (con certificazione medica) e di fruire dei 4 mesi restanti dopo il parto, a condizione che non sussistano rischi per la salute.
    Cosa spetta al rientro dalla maternita?
    Il CCNL Poste garantisce: priorita al turno diurno per 12 mesi, diritto di precedenza al part-time, mantenimento della sede di assegnazione per i primi 3 anni. La lavoratrice non puo essere licenziata fino al compimento di 1 anno del bambino.
    Il congedo parentale si puo fruire a ore?
    Si. Dal D.Lgs. 105/2022 il congedo parentale puo essere fruito anche su base oraria (non solo a giornate intere), previa comunicazione all’azienda con il preavviso minimo previsto dalla normativa o dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi e festivita, malattia, infortunio e periodo di comporto, TFR, calcolo e destinazione a Fondoposte e anzianita, premio di risultato e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Poste. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 13 D.Lgs. 22/2015 – Misura dell’indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico

    Art. 13 D.Lgs. 22/2015 – Misura dell’indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico

    Disciplina della NASpI (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

    1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all’articolo 4.

  • Art. 58 CPI – Trasformazione della domanda di brevetto europeo

    Art. 58 CPI – Trasformazione della domanda di brevetto europeo

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l’Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale: a) nei casi previsti dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 ; b) in caso di inosservanza del termine di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

    2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo anche con effetto unitario revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

    3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l’eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell’articolo

    84. 4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all’Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all’Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

  • Art. 4 D.Lgs. 209/2005 – Ministro dello sviluppo economico

    Art. 4 D.Lgs. 209/2005 – Ministro dello sviluppo economico

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

  • Art. 162 RD 12/1941

    Art. 162 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 75 TUEL – Articolo 75

    Art. 75 TUEL – Articolo 75

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. L’elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all’articolo 74 e al presente articolo.

    2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all’albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

    3. L’attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del presidente della provincia.

    4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

    5. Non sono ammessi all’assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

    6. Per l’assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,…. sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l’ordine dei quozienti.

    7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

    8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,… sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

    9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

    10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest’ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

    11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali.

    12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

  • Art. 10 D.Lgs. 159/2011 – Impugnazioni

    Art. 10 D.Lgs. 159/2011 – Impugnazioni

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

    1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.

    2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

    2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.

    2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

    2-quater. In caso di conferma del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte privata che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

    3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

    3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste.

    4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

  • Art. 70 D.P.R. 115/2002

    Art. 70 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.

  • Art. 1315 Codice della Navigazione – Inchiesta formale

    Art. 1315 Codice della Navigazione – Inchiesta formale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle inchieste formali in corso presso le commissioni costituite prima dell’entrata in vigore delle norme del codice, si applica il regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819. Nei casi in cui prima dell’entrata in vigore delle norme del codice, sia stata disposta la inchiesta formale, ma non siano state ancora iniziate le operazioni di inchiesta, si applicano gli articoli 581 a 583.

  • Art. 116 Reg. (UE) 2023/1114 – Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

    Art. 116 Reg. (UE) 2023/1114 – Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    La direttiva (UE) 2019/1937 si applica alle segnalazioni delle violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che le segnalano.