Autore: Andrea Marton

  • Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione

    Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione

    Art. 32 c.c. – Devoluzione dei beni con destinazione particolare

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

  • Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 – Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

    Art. 12-bis D.Lgs. 28/2010 – Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile .

    2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

    3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

    4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente. (9) (10)

  • Art. 49 D.Lgs. 209/2005 – (Riserve tecniche)

    Art. 49 D.Lgs. 209/2005 – (Riserve tecniche)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo.

    1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria conformemente all'articolo 35-quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37-ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42.

    2. L'IVASS può richiedere che gli attivi a copertura delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

    ))

  • Art. 41-bis D.Lgs. 159/2011 – (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate)

    Art. 41-bis D.Lgs. 159/2011 – (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate)

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.

    2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

    3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

    4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all' articolo 2751-bis del codice civile .

    5. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni e nel registro di cui all' articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

    6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-sexies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall' articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 . Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

    7. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 . Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

    8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione))

  • Art. 3 quinquies Cod. Amb. – Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

    Art. 3 Quinquies Cod. Amb. – Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. I principi contenuti nel presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale;

    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.

    3. Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell’azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell’entità dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.

    4. Il principio di sussidiarietà di cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori. Qualora sussistano i presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la Regione può esercitare il suo potere sostitutivo .

  • Caso fortuito – Glossario giuridico

    Caso fortuito: evento imprevedibile e non imputabile al debitore che rende impossibile la prestazione; costituisce causa di esclusione della responsabilita per inadempimento (art. 1218 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 1218 c.c. prevede che il debitore che non esegue esattamente la prestazione e tenuto al risarcimento del danno, salvo che provi che l’inadempimento e stato determinato da impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il caso fortuito rientra in questa esimente: e un accadimento esterno alla sfera di controllo del debitore, imprevedibile con l’ordinaria diligenza e tale da rendere oggettivamente impossibile l’esecuzione della prestazione. La giurisprudenza distingue tra imprevedibilita assoluta e mera difficolta dell’adempimento: solo la prima e sufficiente per integrare il caso fortuito. L’onere di prova grava sul debitore, che deve dimostrare l’esistenza dell’evento e il nesso causale tra esso e l’impossibilita della prestazione.

    Esempio pratico

    Caio si obbliga a consegnare a Tizio un carico di merci entro il 10 del mese. Il giorno prima della consegna, una frana improvvisa e imprevedibile blocca l’unica strada di accesso al magazzino per dieci giorni. Caio non puo adempiere per causa fortuita: e esonerato dalla responsabilita per il ritardo determinato dalla frana, purche provi l’impraticabilita della via alternativa e la straordinarieta dell’evento.

    Differenze con istituti simili

    Il caso fortuito si distingue dalla forza maggiore: sebbene spesso usati come sinonimi, la forza maggiore sottolinea l’irresistibilita dell’evento (es. calamita naturali, atti di autorita), mentre il caso fortuito ne enfatizza l’imprevedibilita. Si distingue dall’impossibilita sopravvenuta (art. 1256 c.c.): quest’ultima e la categoria giuridica che comprende tanto il caso fortuito quanto la forza maggiore come cause estintive dell’obbligazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 1218 c.c. – responsabilita del debitore e cause esimenti
    • art. 1256 c.c. – impossibilita definitiva e temporanea
    • art. 2051 c.c. – responsabilita del custode, salvo caso fortuito
  • Affidamento esclusivo – Glossario giuridico

    Affidamento esclusivo: regime di affidamento dei figli minori in cui la responsabilita genitoriale e attribuita a un solo genitore, disposto in via eccezionale rispetto all’affidamento condiviso.

    Significato giuridico

    L’affidamento esclusivo e disciplinato dall’art. 337-quater c.c. Il giudice puo disporlo quando ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore. La giurisprudenza richiede la sussistenza di gravi ragioni: condotta pregiudizievole del genitore (alcolismo, tossicodipendenza, condanne per maltrattamenti), totale disinteresse per la prole, conflittualita grave e ingestibile, manipolazione del minore. Il genitore non affidatario conserva comunque il diritto-dovere di vigilare sull’istruzione e l’educazione del figlio, e puo ricorrere al giudice se ritiene assunte decisioni pregiudizievoli (art. 337-quater co. 3). E previsto un regime ancora piu restrittivo, il cd. affidamento super-esclusivo, in cui anche le decisioni di maggior interesse sono assunte dal solo genitore affidatario; questa forma e disposta solo in casi gravissimi.

    Esempio pratico

    Tizio, padre dei due figli minori, ha gravi problemi di tossicodipendenza con condotte aggressive accertate dai servizi sociali. Il giudice dispone l’affidamento esclusivo dei minori alla madre Caia, con visite paterne in luogo protetto (Spazio Neutro) sotto la vigilanza di operatori. Tizio conserva il diritto di essere informato delle decisioni rilevanti riguardanti i figli ma non partecipa attivamente alla loro presa.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.), regime ordinario di affidamento. Diverge dall’affidamento super-esclusivo, in cui anche le decisioni di maggior interesse sono assunte dal solo genitore. Si distingue dall’affidamento ai servizi sociali o dalla messa in adozione, misure di tutela del minore disposte quando entrambi i genitori siano inidonei o assenti. La decadenza dalla responsabilita genitoriale (art. 330 c.c.) e misura ulteriormente piu grave dell’affidamento esclusivo.

    Riferimenti normativi

    • art. 337-quater c.c. – affidamento esclusivo a un solo genitore
    • art. 337-ter c.c. – affidamento condiviso (regime ordinario)
    • art. 330 c.c. – decadenza dalla responsabilita genitoriale
    • art. 333 c.c. – condotta pregiudizievole del genitore
  • Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica

    Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica

    Art. 27 c.c. – Estinzione della persona giuridica

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

    Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

  • Art. 2 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Libro II del codice penale

    Art. 2 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Libro II del codice penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 388-ter: 1) nella rubrica, la parola: «dolosa» è sostituita dalla seguente: «fraudolenta»; 2) al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse; b) all’articolo 582: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo

    577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»; c) all’articolo 590-bis, dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»; d) all’articolo 605, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»; e) all’articolo 610, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»; f) all’articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell’articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»; g) all’articolo 614: 1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»; 2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»; h) all’articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia è grave,» sono soppresse; i) all’articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»; l) all’articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a querela dell’offeso» sono sostituite con la parola: «minori»; m) all’articolo 634: 1) al primo comma, dopo le parole: «è punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»; 2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»; n) all’articolo 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»; o) all’articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse; p) all’articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse; q) all’articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» sono soppresse. Note all’art. 2: – Si riporta il testo degli articoli 388-ter , 582 , 590-bis , 605 , 610 , 612 , 614 , 623-ter , 624 , 626 , 634 , 635 , 640 , 640-ter e 649-bis del codice penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 388-ter (Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie). Chiunque per sottrarsi all’esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all’ingiunzione di pagamento, con la reclusione da sei mesi a tre anni.” “Art. 582 (Lesione personale). – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d’ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell’articolo

    577. Si procede altresì d’ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.” “Art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’ articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.” “Art. 605 (Sequestro di persona). – Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

    1. in danno di un ascendente, di un discendente, o del coniuge;

    2. da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni. Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente: 1) affinchè il minore riacquisti la propria libertà; 2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati; 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore. Nell’ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.” “Art. 610 (Violenza privata). – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo

    339. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.” “Art. 612 (Minaccia). – Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.” “Art. 614 (Violazione di domicilio). – Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.” “Art. 623-ter (Casi di procedibilità d’ufficio). – Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.” “Art. 624 (Furto). – Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro

    516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).” “Art. 626 (Furti minori). – Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa: 1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; 2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno; 3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell’articolo precedente.” “Art. 634 (Turbativa violenta del possesso di cose immobili). Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro

    309. Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone Si procede tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.” “Art.

    635. (Danneggiamento). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625; 2) opere destinate all’irrigazione; 3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.” “Art. 640 (Truffa). – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente.” “Art. 640-ter (Frode informatica). – Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età.” “Art. 649-bis (Casi di procedibilità d’ufficio). – Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all’articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità.”.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 137 T.U.B.: Mendacio e falso interno

    Art. 137 T.U.B.: Mendacio e falso interno

    Art. 137 T.U.B. – Mendacio e falso interno.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 8

    “1. (Comma abrogato)

    1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per se’ o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e’ punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000. Nel caso in cui le notizie o i dati falsi siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena dell’arresto fino a un anno o dell’ammenda fino ad euro 10.000.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato piu’ grave, chi svolge funzioni di amministrazione o di direzione presso una banca o un intermediario finanziario, nonche’ i dipendenti di banche o intermediari finanziari che, al fine di concedere o far concedere credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso, consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’ammenda fino a lire venti milioni.”

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  • Art. 1108 Codice della Navigazione – Complotto contro il comandante

    Art. 1108 Codice della Navigazione – Complotto contro il comandante

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o più, si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumità personale, la libertà individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione fino a quattro anni. Per i promotori e gli organizzatori la pena è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, è punito con la reclusione fino a un anno. Tuttavia la pena da applicare è in ogni caso inferiore alla metà di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.