Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell' articolo 164, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e dell' articolo 137, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Art. 113 D.Lgs. 175/2024 – Rimessione alla corte di giustizia tributaria di primo grado
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice; b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) quando riconosce che il collegio della corte di giustizia tributaria di primo grado non era legittimamente composto; e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 la corte di giustizia tributaria di secondo grado decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
Tassazione separata: il TFR non si somma agli altri redditi ma viene tassato con un’aliquota media calcolata su base pluriennale.
Il datore di lavoro trattiene subito un’imposta provvisoria; l’Agenzia delle Entrate effettua poi la riliquidazione definitiva.
Quando va in dichiarazione: il TFR erogato direttamente dal datore (non dall’INPS o da fondi) può essere indicato nel quadro M se non è già stato assoggettato a ritenuta.
Acconto del 20%: sui redditi a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte è dovuto un acconto pari al 20 per cento.
Opzione per la tassazione ordinaria: per alcune indennità simili (agenti, notai) è possibile scegliere la tassazione ordinaria barrando l’apposita casella nel modello.
Cos'è la tassazione separata e perché si applica al TFR
Quando finisce un rapporto di lavoro, il datore di lavoro ti liquida il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), cioè la somma accumulata anno dopo anno durante la tua carriera. Si tratta di una cifra che si è formata nel corso di più anni, quindi tassarla con le normali aliquote IRPEF sarebbe ingiusto: rischieresti di pagare molto di più solo perché ricevi tutto in una volta.
Per questo esiste la tassazione separata (artt. 7 e 17 del TUIR): invece di aggiungere il TFR al tuo reddito dell’anno, l’Agenzia delle Entrate calcola un’aliquota media sulla base dei tuoi redditi degli anni precedenti e la applica al TFR. In questo modo l’imposta è più equilibrata.
Il tuo datore di lavoro trattiene subito una ritenuta provvisoria. In un secondo momento – di solito a distanza di anni – l’Agenzia delle Entrate ricalcola l’imposta in via definitiva (è la cosiddetta ‘riliquidazione’) e ti chiede l’eventuale conguaglio oppure ti rimborsa la differenza se hai pagato troppo.
Tassazione separata: regole principali per il TFR
Voce
Regola
Modalità di tassazione
Aliquota media pluriennale, non le aliquote IRPEF progressive ordinarie
Soggetto che calcola l'imposta provvisoria
Il datore di lavoro (sostituto d'imposta)
Riliquidazione definitiva
L'Agenzia delle Entrate ricalcola e chiede conguaglio o rimborsa
Acconto dovuto (se no ritenuta)
20 per cento del reddito soggetto a tassazione separata
Dove si indica nel 730
Quadro M, sezione I (se non già assoggettato a ritenuta dal sostituto)
Opzione tassazione ordinaria
Possibile per alcune indennità assimilate (es. agenti, notai), NON per il TFR standard
Esempio pratico
Esempio: Tizio lascia il lavoro nel 2025 e riceve un TFR di 30.000 euro. Il datore di lavoro trattiene una ritenuta provvisoria calcolata sull’aliquota media degli ultimi cinque anni di reddito di Tizio, poniamo il 25%. Tizio paga quindi 7.500 euro in via provvisoria. Qualche anno dopo l’Agenzia delle Entrate riliquida: se l’aliquota definitiva risulta il 22%, Tizio riceve un rimborso di 900 euro (3% × 30.000). Il TFR non compare nel 730 di Tizio perché il sostituto ha già operato la ritenuta; la riliquidazione avviene d’ufficio.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 (punti relativi alle indennità di fine rapporto)
Busta paga finale o prospetto di liquidazione del TFR rilasciato dal datore di lavoro
Eventuale comunicazione di riliquidazione dell’Agenzia delle Entrate
Modello F24 per il versamento dell’acconto del 20% (se il TFR non è soggetto a ritenuta alla fonte)
Tizio: TFR erogato dal datore di lavoro privato
Scenario. Tizio lavora per un’azienda privata. A dicembre 2025 viene licenziato e riceve il TFR direttamente dall’azienda.
Come si applica. Il datore di lavoro trattiene la ritenuta provvisoria e la versa all’erario. Tizio non deve fare nulla nel 730: il TFR non va indicato nel quadro C né nel quadro M perché la ritenuta è già stata applicata. Attenderà la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate per la riliquidazione.
In pratica
Il TFR con ritenuta già applicata non compare nel 730.
L’Agenzia delle Entrate invia la riliquidazione definitiva autonomamente, anche a distanza di anni.
Se risulta un conguaglio a debito, Tizio riceverà un avviso di pagamento; se a credito, un rimborso.
Caio: indennità di cessazione rapporto di collaborazione coordinata
Scenario. Caio ha lavorato per anni come collaboratore coordinato e continuativo. Al termine del rapporto percepisce un’indennità per la cessazione, il cui diritto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.
Come si applica. Questa indennità è soggetta a tassazione separata e va indicata nel quadro M, rigo M7. Caio deve riportare l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione, l’importo percepito nell’anno e il totale maturato. L’imposta va versata con codice tributo 4200 nel modello F24.
In pratica
Indicare il rigo M7 del quadro M con l’anno di insorgenza del diritto e gli importi.
Versare l’eventuale imposta con codice tributo 4200.
L’Agenzia delle Entrate applica la tassazione ordinaria se risulta più favorevole.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Nella maggior parte dei casi no: se il datore di lavoro ha già applicato la ritenuta provvisoria, il TFR non va indicato nel 730. Bisogna inserirlo nel quadro M solo nelle ipotesi in cui non sia stata applicata la ritenuta alla fonte.
Cos'è la riliquidazione del TFR?
È il ricalcolo definitivo dell’imposta che l’Agenzia delle Entrate effettua dopo aver incassato l’imposta provvisoria dal datore di lavoro. Può dare origine a un rimborso (se hai pagato troppo) o a un conguaglio (se hai pagato poco).
Quanto dura la riliquidazione?
I tempi possono essere lunghi, anche di diversi anni. L’Agenzia delle Entrate elabora la riliquidazione sulla base dei dati fiscali del contribuente relativi agli anni di maturazione del TFR.
Posso scegliere la tassazione ordinaria per il TFR?
No, per il TFR classico la tassazione separata è obbligatoria. L’opzione per la tassazione ordinaria è invece disponibile per alcune indennità assimilate (agenti, notai, collaboratori coordinati) indicate nel quadro M.
Cos'è l'acconto del 20% sulla tassazione separata?
Sui redditi soggetti a tassazione separata che non hanno subito ritenuta alla fonte è dovuto un acconto pari al 20 per cento. Va versato con il modello F24 entro i termini ordinari di versamento delle imposte.
Contributi obbligatori e volontari: tutti i contributi versati all’ente pensionistico di appartenenza sono deducibili dal reddito complessivo senza limite di importo (rigo E21).
Riscatto anni di laurea: i contributi versati per riscattare gli anni universitari sono deducibili nel rigo E21; se versati per un familiare a carico, danno diritto a una detrazione del 19% nel rigo E8-E10 (codice 32).
Fondi pensione complementare: i contributi ai fondi pensione integrativi sono deducibili fino a 5.164,57 euro annui (righi E27-E30).
Casse di assistenza sanitaria: i contributi ai fondi sanitari integrativi sono deducibili fino a 3.615,20 euro (rigo E26, codice 6).
Addetti domestici: i contributi INPS per colf e badanti (quota a carico del datore) sono deducibili fino a 1.549,37 euro (rigo E23).
Cosa puoi dedurre: contributi previdenziali e pensionistici
Ogni anno versi contributi all’INPS o ad altra cassa previdenziale: una parte viene trattenuta in busta paga, ma in alcuni casi puoi versarne ulteriori in modo volontario – ad esempio per coprire periodi di buco nella tua carriera, per proseguire la contribuzione quando sei senza lavoro, o per riscattare gli anni passati all’università. Tutte queste somme abbassano il reddito su cui calcoli le imposte.
La regola generale è semplice: i contributi previdenziali e assistenziali versati al proprio ente pensionistico si deducono dal reddito complessivo. Questo vale sia per i contributi obbligatori (quelli in busta paga) sia per quelli versati volontariamente. Devi indicarli nel rigo E21 del quadro E del 730.
Esistono poi altre voci correlate: i fondi pensione complementari (come i fondi negoziali o i PIP, i Piani Individuali Pensionistici) hanno un limite di deduzione di 5.164,57 euro; i contributi versati per riscattare la laurea di un familiare a carico danno diritto a una detrazione del 19%; i contributi per colf e badanti hanno un tetto di 1.549,37 euro. Conoscere la categoria giusta ti permette di non perdere nessuna agevolazione.
Contributi deducibili: limiti e dove indicarli nel 730
Riscatto laurea per familiare a carico (detrazione, non deduzione)
19% della spesa sostenuta
Righi E8-E10, codice 32
Fondi sanitari integrativi (es. fondo di categoria)
3.615,20 euro annui (sommare punto 441 CU)
Rigo E26, codice 6
Contributi per addetti domestici (colf, badanti)
1.549,37 euro annui
Rigo E23
Esempio pratico
Esempio: Sempronio, dipendente privato, nel 2025 ha versato 1.200 euro di contributi volontari all’INPS per proseguire la contribuzione durante un periodo di aspettativa, 4.000 euro al fondo pensione aziendale e 800 euro per il riscatto degli anni universitari di suo figlio (familiare a carico). Nel 730: indica 1.200 + 800 euro al rigo E21 (contributi volontari e riscatto propria posizione); indica 4.000 euro al rigo E27 (fondo pensione); per il riscatto del figlio usa il rigo E8-E10 con codice 32, che da diritto a una detrazione del 19% su 800 euro, cioè 152 euro di imposta in meno.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 (punto 411-413 per contributi a fondi pensione tramite datore; punto 431 per oneri già dedotti dal datore)
Ricevuta o quietanza di versamento dei contributi volontari all’INPS o alla cassa previdenziale
Documentazione del fondo pensione complementare (estratto conto con i versamenti effettuati nel 2025)
Ricevuta INPS per il versamento dei contributi da riscatto degli anni di laurea
Bollettini di versamento dei contributi INPS per addetti domestici (colf/badanti)
Tizio: contributi volontari INPS e fondo pensione
Scenario. Tizio ha lavorato in modo discontinuo nel 2025. Ha versato 900 euro di contributi volontari all’INPS per coprire i mesi senza lavoro e ha versato 3.500 euro al fondo pensione negoziale della sua categoria.
Come si applica. Nel rigo E21 Tizio indica 900 euro (contributi volontari INPS, deducibili per intero senza limite). Nel rigo E27 indica 3.500 euro di contributi al fondo pensione, entro il limite di 5.164,57 euro. Chi presta l’assistenza fiscale dedurrà entrambi gli importi dal reddito complessivo, riducendo l’imposta dovuta.
In pratica
I contributi volontari INPS si deducono per intero nel rigo E21, senza tetto massimo.
I contributi al fondo pensione si deducono nel rigo E27, con tetto di 5.164,57 euro annui.
Verificare nel punto 412 e 413 della CU i contributi già considerati dal datore di lavoro.
Caio: riscatto laurea per se stesso e per il figlio a carico
Scenario. Caio ha avviato nel 2025 il riscatto degli anni universitari presso l’INPS e ha pagato la prima rata di 2.000 euro. Anche il figlio (fiscalmente a carico, ancora senza redditi) ha iniziato il riscatto: Caio ha versato per lui 1.500 euro.
Come si applica. I 2.000 euro versati per il riscatto della propria posizione INPS vanno nel rigo E21 (deduzione integrale). I 1.500 euro versati per il figlio a carico danno diritto a una detrazione del 19% nel rigo E8-E10 con codice 32 (non deduzione). Il figlio non deve avere un reddito per consentire la detraibilità da parte del genitore.
In pratica
Riscatto per se stessi: rigo E21 (deduzione, nessun limite).
Riscatto per familiare a carico: righi E8-E10, codice 32 (detrazione del 19%).
Il riscatto per familiari a carico è possibile anche se il familiare non ha ancora iniziato a lavorare.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
I contributi INPS obbligatori in busta paga si deducono nel 730?
Di solito no, perché il datore di lavoro li ha già dedotti prima di calcolare la tua busta paga. Se li ha già considerati, trovi l’importo nel punto 431 della Certificazione Unica e non devi ripeterli nel quadro E.
Qual è il limite di deduzione per i fondi pensione?
5.164,57 euro annui. Concorrono a questo limite sia i versamenti tuoi sia quelli del tuo datore di lavoro. Per i fondi in squilibrio finanziario non c’è limite: si deducono tutti i contributi versati.
Posso dedurre i contributi al fondo pensione anche se li verso da solo, senza il datore di lavoro?
Sì. Puoi versare contributi a un fondo pensione complementare (es. un PIP) anche autonomamente e dedurli nel rigo E27, sempre entro il limite di 5.164,57 euro.
Il riscatto della laurea mi dà una detrazione o una deduzione?
Dipende. Se riscatti anni di laurea per te stesso, hai una deduzione (rigo E21). Se li riscatti per un familiare fiscalmente a carico, hai una detrazione del 19% (rigo E8-E10, codice 32).
Posso dedurre i contributi INPS per la colf che lavora a casa mia?
Sì, ma solo la quota a tuo carico come datore di lavoro domestico, e fino a un massimo di 1.549,37 euro annui. Li indichi nel rigo E23 del quadro E.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
Art. 150-bis D.Lgs. 209/2005 – (Certificato di chiusa inchiesta)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all' articolo 642 del codice penale , limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta))
Art. 150 D.Lgs. 209/2005 – Disciplina del sistema di risarcimento diretto
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Art. 149-bis D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza delle procedure di risarcimento)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , che ha eseguito le riparazioni))
Tra gli effetti meno noti del divorzio c’è il diritto dell’ex coniuge a una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dall’altro. Lo prevede l’art. 12-bis della legge 898/1970, a determinate condizioni. Vediamo a chi spetta, come si calcola il famoso “40%” e quando il diritto è escluso.
Il diritto alla quota di TFR
Il coniuge titolare dell’assegno divorzile ha diritto, se l’altro cessa il rapporto di lavoro e percepisce il trattamento di fine rapporto, a una percentuale di tale indennità. Il diritto nasce con la cessazione del rapporto di lavoro dell’ex coniuge e riguarda anche il TFR maturato in costanza di matrimonio ma liquidato dopo il divorzio.
Come si calcola: il 40% degli anni di matrimonio
La quota spettante è pari al 40% dell’indennità di fine rapporto riferita agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Non si tratta quindi del 40% dell’intero TFR, ma solo della parte maturata durante il matrimonio. Esempio: se il rapporto di lavoro è durato venti anni e il matrimonio ne ha “coperti” dieci, si considera la metà del TFR, e su questa si calcola il 40%.
I requisiti
Il diritto spetta a precise condizioni:
l’ex coniuge deve essere titolare dell’assegno divorzile (non basta il divorzio senza assegno);
non deve essere passato a nuove nozze.
Se mancano questi presupposti – per esempio perché non era stato riconosciuto alcun assegno, o perché il beneficiario si è risposato – la quota di TFR non è dovuta.
Un diritto autonomo
La quota di TFR è distinta sia dall’assegno divorzile periodico sia dalla pensione di reversibilità spettante, ad altre condizioni, all’ex coniuge dopo la morte dell’altro. Si tratta di tutele diverse, che possono concorrere: l’assegno durante la vita, la quota di TFR alla cessazione del lavoro, la reversibilità in caso di morte.
Come si fa valere
Il diritto si fa valere nei confronti dell’ex coniuge che ha percepito il TFR. In caso di mancato versamento, l’avente diritto può agire in giudizio. È quindi importante, per chi è titolare di assegno divorzile, conoscere questa possibilità e attivarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro dell’ex.
A quanto ammonta la quota di TFR per l’ex coniuge?
Al 40% dell’indennità di fine rapporto riferita ai soli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non dell’intero TFR.
Chi ha diritto alla quota di TFR dopo il divorzio?
Solo l’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze. Senza assegno o in caso di nuovo matrimonio il diritto non sussiste.
La quota di TFR è la stessa cosa della reversibilità?
No. Sono diritti distinti: la quota di TFR spetta alla cessazione del rapporto di lavoro dell’ex; la reversibilità riguarda invece la pensione dopo la morte dell’ex coniuge.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
Art. 269-bis D.P.R. 115/2002 – (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale)
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico .
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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