Autore: Andrea Marton

  • Art. 8 CPI – Ritratti di persone, nomi e segni notori

    Art. 8 CPI – Ritratti di persone, nomi e segni notori

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

    2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma

    1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta, sussistendo i presupposti di cui all’art. 21, comma

    1. 3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le immagini che riproducono trofei, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

  • Art. 1063 Codice della Navigazione – Amministrazione dell’aeromobile pignorato

    Art. 1063 Codice della Navigazione – Amministrazione dell’aeromobile pignorato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell'articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione. Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si applicano le disposizioni dell'articolo 652, secondo a quinto comma.

  • Art. 45 D.Lgs. 1/2018 – Fondo regionale di protezione civile

    Art. 45 D.Lgs. 1/2018 – Fondo regionale di protezione civile ( Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).

    2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 4 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale

    Art. 4 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale , dopo l’articolo 24 è inserito il seguente: «Art. 24-bis (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio). –

    1. Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma

    2. 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori.

    3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

    4. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

    5. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma

    4. 6. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento.».

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): causali e durata

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: periodo di prova per livello

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Periodo di prova: durata per livello, forma scritta e regole di recesso

    Il periodo di prova nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento deve risultare obbligatoriamente da atto scritto e ha una durata variabile in funzione del livello di inquadramento. Questa guida spiega come si calcola, quando si sospende e come funziona il recesso durante la prova.

    In sintesi

    Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento il periodo di prova deve risultare da atto scritto e varia da 1 mese (livelli E-F) a 3 mesi (livelli AS e ASQ). Durante la prova entrambe le parti possono recedere senza obbligo di preavviso. La malattia e l’infortunio sospendono il computo del periodo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Riferimento normativo
    Art. 2096 c.c. – disciplina legale; CCNL Laterizi Industria per durate specifiche

    Tabella riepilogativa

    Durata indicativa del periodo di prova per livello – CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento Industria
    Livello Durata periodo di prova Profilo tipico
    ASQ, AS 3 mesi Quadri, responsabili di stabilimento, specialisti di alta professionalità
    A, B 2 mesi Coordinatori di reparto, specialisti tecnici, impiegati con autonomia
    CS, C 1,5 mesi Operai qualificati, conduttori di linea, impiegati di ordine
    D, E, F 1 mese Operai comuni, personale ausiliario, personale in ingresso

    Avvertenza: le durate indicate sono basate sulla struttura del CCNL Laterizi Industria e sulle prassi consolidate del settore. Per la durata esatta applicabile al caso specifico è necessario consultare il testo contrattuale vigente o un consulente del lavoro, poiché il CCNL può aver apportato modifiche con il rinnovo del 2025.

    La forma scritta: requisito indispensabile

    L’art. 2096 del Codice civile prevede che l’assunzione in prova debba essere stipulata per iscritto. Il CCNL Laterizi Industria ribadisce questo requisito: la clausola di prova deve essere inserita nella lettera di assunzione o nel contratto individuale prima o al momento dell’inizio del rapporto.

    La clausola scritta deve indicare:

    • la durata del periodo di prova (in mesi o giorni);
    • il livello di inquadramento e le mansioni da svolgere;
    • la data di decorrenza del rapporto di lavoro.

    In assenza di forma scritta, la clausola di prova è priva di effetti e il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato, con applicazione integrale delle tutele contrattuali e di legge dal primo giorno.

    Come si calcola il periodo di prova

    Il periodo di prova si calcola in mesi di calendario a partire dalla data di assunzione. La legge e il CCNL prevedono che le assenze per cause protette sospendano il computo:

    • Malattia e infortunio: i giorni di assenza non si computano nel periodo di prova, che si prolunga di altrettanti giorni.
    • Ferie: se il lavoratore fruisce di ferie durante il periodo di prova, queste sospendono il computo.
    • Maternità e congedi: le assenze per maternità obbligatoria o congedo parentale sospendono il periodo di prova.

    Il datore di lavoro è tenuto a comunicare la sospensione al lavoratore e a indicare la nuova data di scadenza del periodo di prova.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto, senza obbligo di motivazione e senza dover rispettare il periodo di preavviso previsto per il licenziamento o le dimissioni ordinarie. Il recesso opera immediatamente alla comunicazione.

    I limiti al recesso datoriale durante la prova sono:

    • Divieto assoluto di recesso discriminatorio (fondato su sesso, età, religione, appartenenza sindacale, convinzioni politiche o personali): la discriminazione è sanzionata dalla l. n. 300/1970 e dal D.lgs. n. 198/2006.
    • Divieto di recesso ritorsivo (es. licenziamento per aver segnalato irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, o per aver esercitato diritti sindacali).
    • Divieto di recesso quando la prova è risultata di fatto impossibile per cause imputabili al datore (es. lavoratore tenuto solo in mansioni diverse da quelle indicate nel contratto).

    Conferma e fine prova

    Se il periodo di prova scade senza che nessuna delle parti receda, il rapporto di lavoro si considera confermato automaticamente a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione formale di conferma.

    Dopo il superamento della prova:

    • Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio, con effetti su ferie, ROL, comporto, scatti biennali, TFR e preavviso.
    • Il lavoratore acquisisce tutte le tutele contrattuali e di legge, incluse quelle in materia di licenziamento (giusta causa, giustificato motivo).
    • Eventuali assenze per malattia durante il periodo di prova, se già certificate, sono computate nel periodo di comporto ordinario.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato livello C, prova di 1,5 mesi
    Tizio è assunto il 1° marzo 2026 come operaio qualificato al livello C, con periodo di prova di 1,5 mesi. La scadenza ordinaria è il 15 aprile 2026. Nel frattempo, Tizio si assenta 7 giorni per malattia. Il periodo di prova si sposta al 22 aprile 2026. Se entro quella data nessuno recede, dal 23 aprile Tizio è assunto a tempo indeterminato senza ulteriori formalità.
    Caia – Impiegata di livello A, prova di 2 mesi
    Caia viene assunta il 5 gennaio 2026 come impiegata tecnica al livello A. Il suo contratto prevede 2 mesi di prova: scadenza 5 marzo 2026. Il datore la informa il 28 febbraio del mancato superamento della prova. Caia può accettare il recesso, che è legittimo, oppure valutare con il sindacato se il recesso abbia carattere ritorsivo (es. era l’unica lavoratrice che aveva segnalato una violazione delle norme sulla sicurezza).
    Sempronio – Quadro ASQ, prova di 3 mesi
    Sempronio viene assunto come responsabile di stabilimento (livello ASQ) in un’azienda di prefabbricati. Il suo contratto prevede 3 mesi di prova. Superata la prova senza reclami, Sempronio diventa dipendente a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità: a dicembre matura il diritto alla tredicesima incluso il rateo del periodo di prova.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Laterizi?
    Dipende dal livello: circa 1 mese per i livelli E ed F, circa 1,5 mesi per i livelli D e C, circa 2 mesi per i livelli CS e B, circa 3 mesi per i livelli A, AS e ASQ. Per la durata esatta verificare il testo del CCNL vigente.
    La prova deve essere scritta?
    Sì, obbligatoriamente. Il CCNL prevede che l’assunzione in prova risulti da atto scritto. In assenza di forma scritta, il periodo di prova è nullo e il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova.
    Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
    Sì, il recesso del datore durante la prova è libero e non richiede motivazione né preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori e quelli ritorsivi, che sono nulli e impugnabili.
    La malattia interrompe la prova?
    No, la sospende: i giorni di malattia, infortunio o maternità non si contano ai fini del decorso del periodo di prova, che si allunga di altrettanto. La logica è garantire al datore un adeguato periodo di effettiva prestazione lavorativa.
    Dopo la prova il contratto è automaticamente confermato?
    Sì. Se nessuna delle parti recede entro la scadenza del periodo di prova, il rapporto si intende confermato a tempo indeterminato senza necessità di alcuna comunicazione esplicita. Il periodo di prova è poi computato nell’anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Le durate del periodo di prova indicate sono indicative: per i valori esatti consultare il testo contrattuale integrale, un consulente del lavoro o i sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil).

  • Art. 124 T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 124 T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 124 T.U.B. – Obblighi precontrattuali.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.

    1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite al consumatore in tempo utile prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, anche in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, qualora tali informazioni siano fornite meno di un giorno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito inviano al consumatore un promemoria sulla possibilità di recedere dal contratto di credito e sulla procedura da seguire per il recesso ai sensi dell’articolo 125-ter. Il promemoria è fornito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, tra uno e sette giorni dopo la conclusione del contratto o, se del caso, dopo la presentazione dell’offerta vincolante di credito da parte del consumatore.

    2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo.

    Abrogato [ 3. Se il contratto di credito è stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito. ]

    4. Su richiesta, il finanziatore o l’intermediario del credito, oltre al modulo di cui al comma 2, forniscono gratuitamente al consumatore copia della bozza del contratto di credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a condizione che il finanziatore, al momento della richiesta, intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

    5. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

    6. I fornitori di beni o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dai commi 1, 1-bis, 2 e 4. Il finanziatore o l’intermediario del credito assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali contemplate dai commi 1, 1-bis, 2 e 4.

    6-bis. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 , del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i finanziatori e gli intermediari del credito informano i consumatori in modo chiaro e comprensibile quando presentano loro un’offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato di dati personali.

    7. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:

    a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalitàdi messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

    b) il contenuto, le modalità e la portata dei chiarimenti adeguati da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;

    c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; dilazioni di pagamento e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento o probabile inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio .”

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  • Art. 17 L. 68/1999 – Obbligo di certificazione

    Art. 17 L. 68/1999 – Obbligo di certificazione

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,…, pena l’esclusione. articolo precedente articolo successivo

  • Responsabilita genitoriale – Glossario giuridico

    Responsabilita genitoriale: complesso di diritti e doveri spettanti ai genitori nei confronti dei figli minori, finalizzato a garantirne la crescita, l’educazione, l’istruzione e l’assistenza morale e materiale.

    Significato giuridico

    La responsabilita genitoriale e disciplinata dagli artt. 316 ss. c.c., riformulati dalla l. 219/2012 (filiazione) e dal d.lgs. 154/2013. Sostituisce la previgente nozione di potesta dei genitori (ex art. 316 c.c.), riflettendo il passaggio da una concezione autoritativa a una funzionale, centrata sul superiore interesse del minore. E esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, anche in caso di separazione. I contenuti comprendono: mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale, rispetto delle inclinazioni naturali, scelta della residenza abituale del minore, rappresentanza legale per gli atti di ordinaria amministrazione. Il giudice puo pronunciare la decadenza dalla responsabilita genitoriale (art. 330 c.c.) o l’allontanamento del figlio (art. 333 c.c.) in caso di condotta gravemente pregiudizievole.

    Esempio pratico

    Tizio e Caia, genitori del piccolo Mario, decidono insieme su scuola, attivita sportive, medico curante. Tizio firma le autorizzazioni per le gite scolastiche; Caia accompagna Mario alle visite pediatriche; entrambi partecipano ai colloqui scolastici. Se Caia trasferisce unilateralmente la residenza del figlio in altra citta senza accordo, Tizio puo ricorrere al giudice per ottenere la rettifica della scelta. La responsabilita genitoriale dura fino al compimento dei 18 anni di Mario.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla patria potesta, terminologia abrogata che evocava una posizione autoritativa; oggi sostituita da responsabilita genitoriale che enfatizza il dovere verso il minore. Diverge dalla tutela (art. 343 c.c.), che opera in mancanza di genitori (defunti, decaduti) o di altra rappresentanza legale. Si distingue dalla curatela del minore emancipato (art. 392 c.c.) e dall’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.) per maggiorenni con limitata autonomia.

    Riferimenti normativi

    • art. 316 c.c. – responsabilita genitoriale (esercizio congiunto)
    • art. 315-bis c.c. – diritti e doveri del figlio
    • art. 330 c.c. – decadenza dalla responsabilita genitoriale
    • art. 333 c.c. – condotta pregiudizievole del genitore
    • l. 219/2012 – riforma filiazione
  • Art. 21 L. 689/1981 – Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie

    Art. 21 L. 689/1981 – Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Quando è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi. Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. Quando è accertata la violazione dell' ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , è sempre disposta la confisca del veicolo. ((14)) Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: regime impatriati e rientro cervelli

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: regime impatriati e rientro cervelli

    D.Lgs. 209/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Regime impatriati. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • CCNL Cooperative Agricole: periodo di prova

    CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole: periodo di prova per operai e impiegati

    Il periodo di prova è l’intervallo iniziale del rapporto di lavoro in cui entrambe le parti – datore e lavoratore – valutano la reciproca idoneità. Nel CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole la sua durata, le condizioni di validità e le tutele del lavoratore sono disciplinate con precisione: conoscerle è fondamentale per evitare controversie fin dai primi giorni di lavoro.

    In sintesi

    Nel CCNL Cooperative Agricole il periodo di prova deve essere pattuito per iscritto nella lettera di assunzione. La durata varia a seconda del livello e della categoria (operai o impiegati). In assenza di forma scritta il patto è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova dall’inizio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare, Confcooperative FedAgriPesca, AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi connessi
    Vigenza
    Rinnovo periodico; per le decorrenze esatte si rinvia al testo vigente
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Cos’è il periodo di prova e a cosa serve

    Il periodo di prova è una clausola del contratto di lavoro che consente a entrambe le parti di verificare l’idoneità reciproca prima che il rapporto si stabilizzi definitivamente. Il datore valuta le capacità tecniche, l’affidabilità e l’adattamento del lavoratore al contesto aziendale; il lavoratore, a sua volta, verifica che le condizioni di lavoro corrispondano alle aspettative.

    Durante la prova il rapporto è pienamente efficace: il lavoratore percepisce la retribuzione del livello assegnato, matura TFR, ferie e tredicesima, ed è assoggettato alle norme di legge e contrattuali sul lavoro subordinato. La peculiarità consiste nella possibilità di recesso libero da parte di entrambi.

    Il patto di prova è disciplinato dall’art. 2096 del codice civile, che ne richiede la forma scritta a pena di nullità. Il CCNL Cooperative Agricole integra questa previsione fissando le durate massime per categoria e livello.

    La forma scritta: requisito inderogabile

    La legge (art. 2096 c.c.) e il contratto collettivo richiedono che il patto di prova sia stipulato per iscritto prima dell’inizio del rapporto di lavoro. La clausola deve essere contenuta nella lettera di assunzione o in un documento separato allegato alla stessa, sottoscritto da entrambe le parti.

    Il documento scritto deve indicare almeno:

    • la durata del periodo di prova (in giorni lavorativi o settimane);
    • il livello di inquadramento contrattuale;
    • le mansioni che formeranno oggetto della prova.

    Se manca la forma scritta, o se il documento viene firmato dopo l’inizio dell’attività lavorativa, il patto è nullo. In questo caso il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova fin dall’origine, e qualsiasi recesso datoriale produce gli effetti di un licenziamento ordinario, con l’obbligo di preavviso e, ricorrendone i presupposti, di giustificazione.

    Durata del periodo di prova per categoria e livello

    Il CCNL distingue la durata del periodo di prova in funzione della categoria (operaio o impiegato) e del livello di inquadramento. La logica è che mansioni più complesse e responsabilità più elevate richiedono un periodo di osservazione più lungo per una valutazione adeguata.

    Operai

    Per gli operai delle cooperative agricole la durata del periodo di prova è generalmente più breve rispetto agli impiegati, per via della natura più immediatamente verificabile delle prestazioni manuali. I livelli più bassi (operaio comune) hanno periodi di prova minimi; i livelli specializzati possono avere durate superiori. Per i valori precisi occorre consultare il testo contrattuale vigente nella sezione dedicata all’inquadramento degli operai.

    Impiegati

    Per gli impiegati le durate del periodo di prova sono modulate sul livello: dall’impiegato d’ordine (prova più breve) fino ai quadri o agli impiegati con funzioni direttive (prova più lunga). Anche per questa categoria il massimo contrattuale non può essere superato, neppure con accordo individuale in deroga.

    Le parti possono concordare nella lettera di assunzione una durata inferiore al massimo contrattuale, mai superiore. Una clausola che estenda il periodo di prova oltre il limite fissato dal CCNL sarebbe nulla per contrasto con la norma collettiva.

    Retribuzione e trattamento economico durante la prova

    Durante il periodo di prova il lavoratore ha diritto alla piena retribuzione contrattuale del livello di inquadramento assegnato. Non è ammessa una retribuzione ridotta «per via della prova»: clausole di segno contrario sarebbero nulle per contrasto con il contratto collettivo e con l’art. 36 della Costituzione.

    Il periodo di prova concorre alla maturazione dei seguenti istituti:

    • TFR (art. 2120 c.c.): matura dall’inizio del rapporto, anche durante la prova;
    • Ferie: i giorni di ferie maturano proporzionalmente a decorrere dalla data di assunzione;
    • Tredicesima: il rateo matura per i mesi (o frazioni di mese) di servizio prestato;
    • Anzianità contributiva: i contributi previdenziali INPS decorrono dalla data di assunzione.

    Se il rapporto si risolve durante la prova – per recesso di una delle parti – il TFR maturato e i ratei degli istituti contrattuali maturati devono essere comunque liquidati al lavoratore.

    Sospensione del periodo di prova: malattia e altri eventi

    Il periodo di prova si computa in giorni di lavoro effettivo. Alcune circostanze ne sospendono il decorso:

    • Malattia: sospende il computo per tutta la durata dell’assenza certificata. Il periodo riprende al rientro.
    • Infortunio sul lavoro: analogamente sospende la prova. Il datore non può recedere adducendo come unica causa l’infortunio (sarebbe recesso discriminatorio o ritorsivo rispetto allo stato di salute).
    • Congedo di maternità o paternità: sospende il periodo di prova; il rapporto riprende al termine del congedo obbligatorio, con il residuo del periodo di prova ancora da compiere.
    • Ferie: le ferie fruite durante la prova non interrompono il computo, in quanto la giurisprudenza prevalente le qualifica come sospensione concordata del lavoro che non incide sulla verifica della prestazione.

    Recesso durante la prova: libertà e limiti

    Nel corso del periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza motivare la decisione. Questa è la differenza fondamentale rispetto al licenziamento ordinario, che richiede giustificato motivo o giusta causa.

    Tuttavia il recesso durante la prova non è privo di limiti:

    • Divieto di recesso discriminatorio: il recesso fondato su sesso, razza, origine etnica, disabilità, religione, opinioni politiche o appartenenza sindacale è nullo ai sensi del d.lgs. 216/2003, dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e della legislazione anti-discriminatoria, anche se avvenuto durante la prova.
    • Divieto di recesso ritorsivo: il recesso causalmente collegato a una denuncia del lavoratore, a un’azione legale o sindacale è nullo.
    • Forma del recesso: il recesso datoriale durante la prova deve essere comunicato per iscritto al lavoratore (d.lgs. 23/2015). La comunicazione verbale è inefficace e può essere contestata.

    Il lavoratore che voglia dimettersi durante la prova può farlo liberamente, senza preavviso e senza dover corrispondere alcuna indennità sostitutiva.

    Effetti al termine della prova

    Alla scadenza del periodo di prova si verificano due scenari alternativi:

    • Nessun recesso: il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione formale. Da quel momento il lavoratore è tutelato dalla disciplina ordinaria dei licenziamenti.
    • Recesso di una delle parti: il rapporto cessa. Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati, al TFR maturato e ai ratei degli istituti contrattuali.

    Il periodo di prova superato viene computato integralmente nell’anzianità di servizio, con effetti sugli scatti, sul comporto in caso di malattia e sul preavviso.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio raccoglitore, patto di prova verbale
    Tizio viene assunto come operaio comune in una cooperativa ortofrutticola. Il responsabile del personale gli dice verbalmente che «c’è un mese di prova» ma non gli consegna alcuna lettera di assunzione con la clausola scritta. Dopo tre settimane il caposquadra lo informa che non è stato confermato. Tizio si rivolge alla FLAI-CGIL: poiché mancava il patto scritto, il recesso è qualificabile come licenziamento privo di giustificazione. Tizio ha diritto al preavviso (o all’indennità sostitutiva) e alle eventuali tutele previste dal d.lgs. 23/2015 in ragione delle dimensioni aziendali.
    Caia — Impiegata, malattia a inizio rapporto
    Caia viene assunta come impiegata di concetto in una cooperativa di trasformazione lattiero-casearia, con periodo di prova di quaranta giorni di calendario come previsto dalla lettera di assunzione. Al ventunesimo giorno si ammala per dieci giorni. Il periodo di prova si prolunga di dieci giorni: scadrà al cinquantesimo giorno dall’assunzione (quaranta giorni di prova effettiva più dieci di sospensione per malattia). Durante i dieci giorni di malattia Caia ha diritto all’indennità INPS e all’integrazione contrattuale a carico del datore, come per qualsiasi altro lavoratore in servizio.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova nel CCNL Cooperative Agricole deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Il patto di prova deve essere inserito nella lettera di assunzione con indicazione della durata, del livello di inquadramento e delle mansioni affidate. In assenza di forma scritta il patto è nullo e il rapporto si considera confermato a tempo indeterminato senza prova dall’inizio.
    Quanto dura il periodo di prova per un operaio agricolo?
    La durata varia in funzione del livello di inquadramento previsto dal CCNL. In generale, per le mansioni più elementari la prova è più breve, mentre per le posizioni specializzate la durata è maggiore. Per i valori esatti occorre consultare il testo contrattuale vigente.
    La malattia sospende il periodo di prova nelle cooperative agricole?
    Sì. La malattia, l’infortunio e le altre cause di sospensione del rapporto interrompono il decorso del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. Il periodo di prova si prolunga di un numero di giorni pari alla durata dell’assenza.
    Il datore può recedere durante il periodo di prova senza preavviso?
    Sì. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza dover motivare la decisione. Tuttavia il recesso discriminatorio o ritorsivo è sempre vietato e nullo, anche durante la prova.
    Se la prova scade senza recesso, il rapporto si considera confermato?
    Sì. Se nessuna parte recede alla scadenza del periodo di prova, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione esplicita. Il periodo di prova è computato ai fini dell’anzianità di servizio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e illustrano la disciplina tipica del periodo di prova nel CCNL per i lavoratori delle cooperative agricole. Per la durata esatta applicabile al proprio livello e categoria è indispensabile consultare il testo contrattuale vigente depositato al CNEL o rivolgersi alle sedi territoriali di FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.