Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. L'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, deliberato secondo le leggi precedenti anteriormente al 1 luglio 2002, rimane valida e i suoi effetti sono disciplinati dalla parte III.
Art. 158 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti per l’iscrizione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili; b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all' articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale , per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi; d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni; e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale; f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato; g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo né essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall' CONSAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L' CONSAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.
Art. 157 D.Lgs. 209/2005 – Ruolo dei periti assicurativi
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L' CONSAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e sul suo sito internet, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall'articolo 62, l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
Equiparazione totale per le unioni civili: per legge (L. 76/2016, art. 1 co. 20), ogni riferimento a ‘coniuge’ nelle istruzioni fiscali vale anche per ciascuna parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Detrazioni e carichi di famiglia: la parte dell’unione civile puo essere indicata nel prospetto familiari a carico con le stesse regole del coniuge: soglia di reddito di 2.840,51 euro lordi.
Dichiarazione congiunta disponibile: le parti di un’unione civile possono presentare il modello 730 in forma congiunta, come i coniugi.
Conviventi di fatto: la convivenza non registrata come unione civile non da diritto alla detrazione per ‘coniuge a carico’; il convivente puo al piu rientrare tra gli ‘altri familiari’ solo se convivente e con reddito entro 2.840,51 euro.
Modello 730-1: le parti di unione civile presentano due buste separate per le scelte dell’8, 5 e 2 per mille, esattamente come i coniugi.
Dal 2025: la detrazione per ascendenti (genitori) a carico spetta solo se convivono con il contribuente; le detrazioni per fratelli, suoceri e generi non spettano piu.
Unione civile e matrimonio: cosa dice il fisco
Se hai contratto un’unione civile con una persona dello stesso sesso, ai fini fiscali sei trattato esattamente come un coniuge. Lo dice espressamente la legge n. 76 del 2016, all’articolo 1, comma 20: ogni volta che le istruzioni del modello 730 usano la parola ‘coniuge’ o ‘coniugi’, questa si intende riferita anche a ciascuna delle parti dell’unione civile. Non ci sono moduli diversi, non ci sono sezioni separate: compilate il 730 esattamente come farebbe una coppia sposata.
Questo significa che la parte dell’unione civile puo essere indicata nel prospetto dei familiari a carico, con le stesse condizioni: deve avere avuto un reddito uguale o inferiore a 2.840,51 euro lordi nel 2025. Se e a carico, si ha diritto alla relativa detrazione IRPEF. Allo stesso modo, le parti di un’unione civile possono presentare il modello 730 in forma congiunta, con le stesse regole e modalita previste per i coniugi.
Diverso e il caso delle convivenze di fatto (le cosiddette ‘coppie di fatto’), cioe le coppie non unite civilmente ne sposate. Il convivente di fatto non e equiparato al coniuge ai fini fiscali. Non si puo indicarlo nel rigo ‘coniuge’ del prospetto familiari, ne si puo fare una dichiarazione congiunta con lui o lei. Se il convivente ha un reddito entro 2.840,51 euro e convive stabilmente con te, puo al limite essere indicato tra gli ‘altri familiari a carico’ (casella ‘P’), ma le regole sono piu restrittive e la detrazione e diversa.
Dal 2025 ci sono alcune restrizioni in piu: le detrazioni per ‘altri familiari a carico’ (diversi dal coniuge/parte unita civilmente e dai figli) spettano ora solo per gli ascendenti (genitori, nonni) che convivono con il contribuente. Non spettano piu per fratelli, sorelle, suoceri, generi o nuore, anche se convivono.
Trattamento fiscale nel 730/2026: unione civile vs convivenza di fatto
Situazione
Rigo 'coniuge'
Dichiarazione congiunta
Detrazione partner
Matrimonio
Si
Si
Si (se reddito <= 2.840,51 euro)
Unione civile (L. 76/2016)
Si (equiparata)
Si (equiparata)
Si (se reddito <= 2.840,51 euro)
Convivenza di fatto (non registrata)
No
No
Solo come 'altro familiare' (casella P), se convivente e reddito <= 2.840,51 euro
Esempio pratico
Esempio: Tizio e Caio hanno contratto un’unione civile nel 2022. Nel 2025 Caio non lavora e ha un reddito di 1.200 euro da interessi bancari. Tizio puo indicare Caio nel rigo 1 del prospetto familiari (casella ‘C’), con 12 mesi a carico, e beneficiare della detrazione per partner a carico. Se invece Tizio vivesse solo convivendo con Caio senza aver registrato l’unione civile, non potrebbe usare il rigo ‘coniuge’ ne fare dichiarazione congiunta.
Documenti necessari
Certificazione dell’unione civile (atto di unione civile registrato all’anagrafe)
Codice fiscale della parte dell’unione civile
Documentazione del reddito del partner (Certificazione Unica o dichiarazione)
Eventuale documentazione di residenza comune (per le convivenze di fatto che vogliano indicare il partner come ‘altro familiare’)
Caso 1: unione civile, partner fiscalmente a carico
Scenario. Sempronio ha contratto un’unione civile con Marco nel 2020. Nel 2025 Marco non ha lavorato e ha avuto solo 800 euro di interessi su un conto deposito.
Come si applica. Marco ha un reddito di 800 euro, ampiamente sotto la soglia di 2.840,51 euro. Sempronio lo indica nel rigo 1 del prospetto familiari a carico (casella ‘C’) con 12 mesi. Le istruzioni del 730 equiparano espressamente il partner di unione civile al coniuge, quindi Sempronio compila il modello esattamente come farebbe un coniuge. Puo anche optare per la dichiarazione congiunta.
In pratica
Il codice fiscale di Marco va indicato nel rigo 1 anche se non e a carico, per consentire il corretto calcolo delle detrazioni.
L’equiparazione al coniuge vale in modo pieno: stesse detrazioni, stessa dichiarazione congiunta, stesse regole di ripartizione.
Caso 2: convivenza di fatto, nessuna equiparazione
Scenario. Caio convive da 5 anni con Laura senza aver contratto matrimonio ne unione civile. Laura nel 2025 ha guadagnato 1.800 euro da lavoro occasionale e non ha altri redditi.
Come si applica. Laura non e equiparata al coniuge. Caio non puo indicarla nel rigo ‘coniuge’ e non puo fare dichiarazione congiunta con lei. Tuttavia, poiche Laura convive con Caio e ha un reddito inferiore a 2.840,51 euro, Caio puo indicarla nel prospetto familiari tra gli ‘altri familiari a carico’ (casella ‘P’), se spettano le condizioni previste. La detrazione sara quella per ‘altri familiari’, non quella del coniuge.
In pratica
La convivenza di fatto non produce effetti fiscali equivalenti al matrimonio o all’unione civile.
Per godere delle agevolazioni piene e necessario aver registrato l’unione civile ai sensi della legge 76/2016.
Dal 2025, le detrazioni per ‘altri familiari a carico’ sono riservate agli ascendenti conviventi: verificare le condizioni specifiche.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
L'unione civile e trattata come il matrimonio nel 730?
Si, completamente. La legge n. 76 del 2016 stabilisce che ogni riferimento a ‘coniuge’ nelle norme fiscali vale anche per ciascuna parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Posso fare la dichiarazione congiunta con il mio partner di unione civile?
Si, le parti di un’unione civile possono presentare il 730 in forma congiunta con le stesse regole valide per i coniugi.
Il mio convivente di fatto puo essere indicato come familiare a carico?
Non nel rigo ‘coniuge’. Se convive con te e ha un reddito non superiore a 2.840,51 euro lordi, potrebbe essere indicato tra gli ‘altri familiari a carico’ (casella P). Dal 2025 le detrazioni per ‘altri familiari’ spettano pero principalmente per gli ascendenti conviventi: verificare le condizioni caso per caso.
Cosa si intende per convivenza di fatto ai fini fiscali?
Le istruzioni del 730 non equiparano le convivenze di fatto al matrimonio. La convivenza non registrata come unione civile non da diritto alle stesse detrazioni ne alla dichiarazione congiunta.
Il partner di unione civile puo essere a carico anche se ha un reddito da pensione?
Si, purche il reddito complessivo (inclusa la pensione) non superi 2.840,51 euro lordi nel 2025. Se supera quella soglia, non puo essere considerato fiscalmente a carico.
Dove si segna il partner di unione civile nel prospetto familiari?
Nel rigo 1, barrando la casella ‘C’ (coniuge), esattamente come farebbe un coniuge sposato. Il codice fiscale del partner va indicato anche se non e a carico.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Ogni merce importata ha un’origine, cioè il Paese in cui è stata prodotta o sostanzialmente lavorata: questo dato cambia il trattamento doganale.
L’origine non preferenziale serve per la marcatura ‘made in’, per i dazi antidumping e per le statistiche commerciali.
L’origine preferenziale deriva dagli accordi commerciali dell’UE con Paesi terzi e permette di pagare un dazio ridotto o nullo.
Per provare l’origine preferenziale servono documenti specifici: il certificato EUR.1, la dichiarazione d’origine su fattura o il sistema REX (esportatori registrati).
Se manca la prova dell’origine, la dogana applica l’aliquota piena del dazio, anche se la merce proviene davvero da un Paese con accordo UE.
Origine e provenienza non coincidono: una merce può essere spedita da un Paese ma avere origine in un altro – conta l’origine, non il porto di imbarco.
Perché conta sapere da dove viene davvero una merce
Quando si parla di dogane, la parola ‘origine’ non significa semplicemente da dove è partita la spedizione. Significa dove la merce è stata prodotta o, per i prodotti trasformati, dove ha subito la lavorazione più significativa. Questa distinzione è fondamentale perché l’Unione Europea applica aliquote di dazio diverse a seconda dell’origine del prodotto: in alcuni casi il dazio è pieno, in altri è ridotto o azzerato grazie a un accordo commerciale.
Il diritto doganale distingue due tipi di origine. L’origine non preferenziale identifica il Paese di ‘fabbricazione’ della merce ai fini della marcatura (‘made in Italy’, ‘made in China’), dell’applicazione dei dazi antidumping e della raccolta delle statistiche commerciali. L’origine preferenziale è invece strettamente legata agli accordi commerciali che l’UE ha concluso con decine di Paesi nel mondo: se la merce soddisfa le regole di origine previste dall’accordo, l’importatore può beneficiare di un dazio ridotto o addirittura nullo.
La distinzione pratica è rilevante ogni volta che si importa da un Paese con cui l’UE ha un accordo di libero scambio – per esempio il Giappone, il Canada, la Corea del Sud o i Paesi ACP. In questi casi, pagare il dazio pieno invece di quello preferenziale significa sostenere un costo evitabile, spesso significativo sul totale degli acquisti. Ma per accedere al dazio ridotto non basta la provenienza geografica: occorre dimostrare l’origine con documenti precisi.
Origine non preferenziale vs preferenziale: confronto
Aspetto
Origine non preferenziale
Origine preferenziale
Scopo principale
Marcatura 'made in', antidumping, statistiche
Accesso a dazio ridotto o zero
Base normativa
Regolamento doganale UE (CDU)
Accordo commerciale UE con il Paese terzo
Prova richiesta
Dichiarazione del fornitore, documenti di produzione
EUR.1, dichiarazione su fattura, sistema REX
Chi la verifica
Agenzia delle Dogane (controllo doganale)
Agenzia delle Dogane + eventuale verifica nel Paese esportatore
Rischio se mancante
Errata marcatura, dazi antidumping non applicati
Perdita del beneficio: si paga il dazio pieno
Esempio pratico
Alfa Srl importa tessuti dal Bangladesh, Paese beneficiario del regime SPG Plus (Sistema di Preferenze Generalizzate dell’UE). L’aliquota piena per quella categoria di tessuti è del 12%, ma grazie all’accordo SPG scende a 0%. Per ottenere il dazio zero, il fornitore bangladese deve essere registrato nel sistema REX (esportatori registrati) e apporre la dichiarazione d’origine sul documento commerciale. Alfa Srl conserva questa dichiarazione insieme alla fattura. Se in sede di verifica la dichiarazione risultasse assente o irregolare, la dogana recupererebbe il 12% di dazio sull’intero valore della merce importata, più interessi.
Documenti necessari
Certificato EUR.1 rilasciato dall’autorità competente del Paese esportatore (per le spedizioni che superano le soglie previste dall’accordo)
Dichiarazione d’origine su fattura firmata dall’esportatore (per importi sotto soglia o per esportatori REX registrati)
Numero REX dell’esportatore (verificabile nel registro pubblico europeo)
Fattura commerciale con descrizione dettagliata delle merci e dichiarazione d’origine
Documentazione di produzione del fornitore (lista materiali, distinta base) in caso di verifica successiva
Testo dell’accordo commerciale UE applicabile, con le regole di origine specifiche per il prodotto (Protocollo sull’origine allegato all’accordo)
Caso 1 – Tizio importa dal Marocco e usa il certificato EUR.1
Scenario. Tizio gestisce un’impresa che importa componenti meccanici dal Marocco. L’UE ha un accordo di associazione con il Marocco che prevede dazi preferenziali. La spedizione supera la soglia che permette l’uso della semplice dichiarazione su fattura.
Come si applica. Il fornitore marocchino richiede alle autorità doganali del Marocco il rilascio di un certificato EUR.1, che attesta l’origine preferenziale marocchina delle merci secondo le regole dell’accordo UE-Marocco. Questo certificato accompagna la spedizione e viene presentato da Tizio alla dogana italiana al momento dell’importazione. La dogana verifica la correttezza formale del documento e applica l’aliquota preferenziale. Se il fornitore avesse fornito un EUR.1 irregolare o falso, Tizio non sarebbe necessariamente in malafede, ma potrebbe comunque subire un recupero del dazio nel caso in cui le autorità marocchine, interpellate dalla dogana italiana, non confermassero l’origine dichiarata.
In pratica
Il certificato EUR.1 va richiesto dal fornitore estero prima della spedizione: non si può ottenere retroattivamente.
Conservare una copia dell’EUR.1 per almeno tre anni dalla data di sdoganamento: la dogana può richiedere una verifica a posteriori.
Se la spedizione è suddivisa in più lotti, ogni lotto deve avere il proprio documento d’origine.
Caso 2 – Caio importa da un Paese con accordo UE e usa il sistema REX
Scenario. Caio importa regolarmente abbigliamento dal Vietnam, Paese con cui l’UE ha concluso un accordo di libero scambio (EVFTA). I suoi fornitori vietnamiti sono registrati nel sistema REX (Registered Exporter System).
Come si applica. Grazie alla registrazione REX, il fornitore vietnamita può apporre autonomamente una dichiarazione d’origine standardizzata direttamente sulla fattura commerciale, senza dover chiedere ogni volta il rilascio di un certificato EUR.1 alle autorità vietnamite. Caio verifica il numero REX del fornitore nel registro pubblico europeo prima di presentare la dichiarazione doganale. In dogana mostra la fattura con la dichiarazione d’origine e ottiene il dazio preferenziale previsto dall’EVFTA. Il sistema REX è vantaggioso per le forniture continuative: semplifica la documentazione e riduce i tempi di sdoganamento. L’origine resta però verificabile: le autorità doganali vietnamite possono essere interpellate dall’UE per confermare che i prodotti soddisfano davvero le regole di origine dell’accordo.
In pratica
Verificare sempre il numero REX del fornitore sul portale ufficiale UE prima di usare la dichiarazione su fattura come prova d’origine.
Chiedere al fornitore la documentazione di produzione (‘product specific rules’): in caso di verifica, si deve poter dimostrare che la merce soddisfa le regole di origine dell’accordo.
Origine e provenienza sono cose diverse: una merce spedita dal Vietnam ma prodotta con componenti cinesi in misura superiore alla soglia consentita perde l’origine preferenziale vietnamita.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual è la differenza tra 'origine' e 'provenienza' di una merce?
La provenienza indica il Paese da cui è partita la spedizione. L’origine indica il Paese in cui la merce è stata prodotta o sostanzialmente lavorata. Una merce può provenire da un Paese di transito ma avere origine in un altro: ai fini doganali conta l’origine, non il porto di imbarco.
Cosa succede se non ho il documento d'origine al momento dello sdoganamento?
La dogana applica l’aliquota piena del dazio, senza agevolazioni preferenziali. In alcuni casi è possibile presentare il documento d’origine in un secondo momento e chiedere il rimborso del dazio versato in eccesso, ma i termini e le condizioni variano. Meglio raccogliere la documentazione prima della spedizione.
Il certificato EUR.1 vale per qualsiasi importazione verso l'UE?
No. Il certificato EUR.1 è valido solo nell’ambito di uno specifico accordo commerciale tra l’UE e il Paese esportatore. Ogni accordo ha le proprie regole di origine e i propri documenti ammessi. È necessario verificare quale accordo si applica e quali prove sono richieste per quel prodotto e quel Paese.
Cos'è il sistema REX e chi può usarlo?
REX (Registered Exporter System) è un sistema che permette agli esportatori registrati di dichiarare autonomamente l’origine preferenziale delle merci su documenti commerciali, senza richiedere il certificato EUR.1 ogni volta. Possono usarlo gli esportatori dei Paesi beneficiari del regime SPG e di molti accordi commerciali UE, dopo essersi registrati presso le loro autorità doganali.
L'origine preferenziale riguarda anche le esportazioni dall'Italia?
Sì. Quando un’impresa italiana esporta verso un Paese con cui l’UE ha un accordo commerciale, può indicare sull’EUR.1 o sulla dichiarazione di origine che i prodotti hanno origine UE, consentendo all’importatore estero di beneficiare del dazio preferenziale nel suo Paese. Questo può essere un vantaggio competitivo nelle gare internazionali.
I dazi antidumping si applicano in base all'origine non preferenziale?
Sì. I dazi antidumping vengono imposti dall’UE su determinati prodotti provenienti da specifici Paesi quando si accerta una pratica di dumping (vendita sotto costo). L’origine non preferenziale è il criterio per stabilire se un dazio antidumping si applica a una determinata importazione, indipendentemente dall’esistenza di un accordo preferenziale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 59, l'indennità è determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità, e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli autori dell'opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l'indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell'opera, siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica.
Art. 155 D.Lgs. 209/2005 – Accesso al Centro di informazione italiano
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro: a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione; b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa; c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui: 1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica; 2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica; 3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. 2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare: a) all'impresa di assicurazione; b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonché gli organi di polizia stradale di cui all' articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'IVASS e la CONSAP hanno accesso gratuit ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) , e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada .
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal Centro di informazione italiano devono essere disponibili in formato elettronico.
Due tipi di polizza: esistono polizze vita tradizionali (ramo I, a gestione separata) e polizze a contenuto finanziario come le unit linked e le index linked, che investono in fondi o indici e hanno un profilo fiscale simile agli investimenti finanziari.
Tassazione al 26%: i rendimenti delle polizze a contenuto finanziario sono soggetti a imposta sostitutiva del 26% sulla parte imponibile del rendimento, applicata dall’assicurazione al momento del riscatto o della scadenza.
Quota titoli di Stato agevolata: la parte del rendimento riconducibile a titoli di Stato italiani o equiparati e a titoli di enti sovranazionali e’ tassata in misura ridotta: quella quota concorre al calcolo nella misura del 48,08% del suo ammontare, abbassando l’imposta effettiva.
Ritenuta applicata dall’assicurazione: di norma l’assicuratore applica la ritenuta a titolo d’imposta direttamente al momento del pagamento. Se cio’ avviene, il percipiente non deve inserire nulla nella dichiarazione.
Riscatto anticipato: se riscatti la polizza entro cinque anni e hai fruito in passato della detrazione sui premi (polizze stipulate entro il 31 dicembre 2000), devi indicare i premi agevolati nella sezione III A del quadro M.
Polizze percepite senza intermediario residente: se il rendimento proviene da una compagnia estera senza intermediario italiano, va dichiarato nel quadro M rigo M31 con imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta applicata in Italia.
Come vengono tassati i rendimenti delle polizze a contenuto finanziario
Le polizze vita si dividono in due grandi famiglie. Le polizze tradizionali (cosiddette ramo I) garantiscono il capitale e un rendimento minimo, e hanno una tassazione in parte diversa. Le polizze a contenuto finanziario – le unit linked collegate a fondi di investimento e le index linked collegate a indici di mercato – funzionano invece in modo molto piu’ simile a un investimento diretto in titoli: il valore fluttua, e il guadagno (o la perdita) dipende dall’andamento dei mercati.
Quando riscatti o porti a scadenza una polizza a contenuto finanziario, la compagnia calcola la differenza tra quanto ricevi e quanto hai versato in premi. Se il risultato e’ positivo, si chiama rendimento e viene tassato con un’imposta sostitutiva del 26%. Di norma e’ la stessa assicurazione ad applicare la ritenuta e a versarla al Fisco per tuo conto: tu ricevi il netto e non devi fare nulla in dichiarazione.
C’e’ pero’ un vantaggio: la parte del rendimento che la polizza ha generato investendo in titoli di Stato italiani o di Paesi inclusi nella lista ministeriale non e’ tassata al 26% pieno. Quella quota entra nel calcolo solo per il 48,08% del suo ammontare, riducendo l’imposta complessiva. E’ la compagnia a fare questo calcolo, ma e’ utile saperlo perche’ spiega perche’ le polizze con gestioni orientate ai bond governativi hanno un carico fiscale inferiore.
Attenzione al riscatto anticipato delle polizze vecchio stampo: se hai sottoscritto o rinnovato una polizza vita entro il 31 dicembre 2000 e hai detratto i premi nelle dichiarazioni degli anni passati, riscattare entro cinque anni da un’integrazione del contratto obbliga a dichiarare quei premi nella sezione III A del quadro M del Redditi PF 2026.
Tassazione rendimenti polizze vita a contenuto finanziario
Tipo di rendimento
Tassazione applicata
Rendimento generale della polizza (unit/index linked)
Imposta sostitutiva 26% sul differenziale positivo
Quota rendimento da titoli di Stato e titoli equiparati
Calcolata al 48,08% dell'ammontare (aliquota effettiva ridotta)
Ritenuta applicata dall'assicurazione italiana
A titolo d'imposta – nulla da dichiarare nel 730/Redditi PF
Rendimento da polizza estera senza intermediario IT
Dichiarato in quadro M, rigo M31 – imposta sostitutiva stessa misura ritenuta IT
Riscatto anticipato polizza pre-2001 con detrazione premi
Premi agevolati da indicare in quadro M sezione III A
Esempio pratico
Caio ha una unit linked da 50.000 euro di premi versati. Al riscatto nel 2025 riceve 62.000 euro. Il rendimento e’ 12.000 euro. Di questi, 3.000 euro sono imputabili a titoli di Stato: quella quota entra nel calcolo per il 48,08%, cioe’ 1.442 euro. Il resto – 9.000 euro – entra per intero. Base imponibile totale: 9.000 + 1.442 = 10.442 euro. Imposta sostitutiva: 10.442 x 26% = 2.715 euro circa. La compagnia versa direttamente questa somma e Caio non compila nulla nel suo 730 2026.
Documenti necessari
Comunicazione dell’assicurazione con il dettaglio del rendimento tassabile e della ritenuta applicata
Certificazione del valore riscattato e dei premi versati nel tempo
Estratto della polizza che indica la quota investita in titoli di Stato (per verificare l’agevolazione)
Polizze pre-2001: documentazione dei premi per cui si e’ fruito della detrazione nei precedenti anni d’imposta
Per polizze estere: documentazione della compagnia estera e prova dell’imposta eventualmente pagata all’estero
Tizio riscatta una unit linked dopo dieci anni
Scenario. Tizio ha una polizza unit linked aperta nel 2015, con premi versati per 40.000 euro. Nel 2025 riscatta tutto e riceve 54.000 euro. La compagnia calcola che 4.000 euro del rendimento provengono da gestioni su titoli di Stato.
Come si applica. Il rendimento totale e’ 14.000 euro. La quota da titoli di Stato (4.000 euro) entra nel calcolo al 48,08%, cioe’ 1.923 euro. Il resto (10.000 euro) entra per intero. La base imponibile e’ 11.923 euro e l’imposta e’ circa 3.100 euro. La compagnia applica la ritenuta e Tizio riceve il netto. Non compila nessun rigo nel suo 730 2026.
In pratica
Chiedi alla compagnia il ‘prospetto fiscale’ che indica la base imponibile e la ritenuta applicata.
Conserva il documento: potresti averne bisogno se il Fisco chiede chiarimenti.
Nessun adempimento dichiarativo se la compagnia ha applicato la ritenuta a titolo d’imposta.
Sempronio ha una polizza vita con una compagnia lussemburghese
Scenario. Sempronio ha investito in una unit linked di una compagnia del Lussemburgo, senza intermediario italiano. Nel 2025 riceve un rendimento di 5.000 euro senza alcuna ritenuta italiana.
Come si applica. Poiche’ non c’e’ stato un intermediario residente a trattenere l’imposta, Sempronio deve dichiarare il reddito nel rigo M31 del Redditi PF 2026, indicando come codice Stato estero quello del Lussemburgo e compilando l’aliquota applicabile. Puo’ pero’ scegliere la tassazione ordinaria (barrando l’apposita casella), nel qual caso ha diritto al credito per le eventuali imposte pagate all’estero.
In pratica
Verifica se la compagnia estera ha applicato una ritenuta locale: quella somma potrebbe essere detraibile come credito d’imposta.
Compila il rigo M31 del modello Redditi PF – attenzione: chi usa il 730 semplificato potrebbe non poter usare questo quadro e dovra’ presentare il Redditi PF.
Considera il regime di imposizione sostitutiva o quello ordinario in base alla tua situazione fiscale complessiva.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Se ho una polizza unit linked e non l'ho riscattata, devo dichiarare qualcosa?
No. Finche’ non riscatti o la polizza non giunge a scadenza, non si realizza nessun reddito. Non c’e’ nulla da dichiarare per il solo fatto di detenere la polizza.
La perdita su una unit linked e' deducibile da altre plusvalenze?
No. Le perdite sulle polizze vita non sono minusvalenze ‘finanziarie’ compensabili con plusvalenze su titoli o fondi. Le regole di compensazione si applicano solo ai redditi diversi di natura finanziaria indicati nell’art. 67 TUIR.
Come faccio a sapere quanta parte del rendimento viene dal bond governativo?
La compagnia assicurativa e’ obbligata a comunicartelo nel prospetto fiscale. Se non l’hai ricevuto, richiedilo prima di presentare la dichiarazione.
Devo compilare il quadro W se ho una polizza con una compagnia estera?
Si’, se detieni una polizza con una compagnia estera senza intermediario italiano devi indicarla nel quadro W (monitoraggio fiscale), indicando il valore iniziale e finale nel periodo d’imposta.
Le polizze vita tradizionali (ramo I) hanno lo stesso trattamento?
Hanno caratteristiche diverse. I rendimenti delle gestioni separate tradizionali sono soggetti a imposta sostitutiva, ma le aliquote e i meccanismi di calcolo hanno specificita’ proprie. Per il dettaglio numerico occorre fare riferimento alle istruzioni specifiche di ciascun prodotto.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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