Autore: Andrea Marton

  • Art. 79 D.Lgs. 159/2011 – Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

    Art. 79 D.Lgs. 159/2011 – Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67.

    2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

    3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

    4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall' articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 , si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .

    5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

    6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni.

    7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell' articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .

  • Art. 44 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 44 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 150 D.Lgs. 259/2003 – Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini

    Art. 150 D.Lgs. 259/2003 – Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

    2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all’autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo. articolo precedente articolo successivo

  • Articolo 24 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 24 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 24 CCII – Conservazione degli effetti

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell’articolo 64-bis omologato, l’apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies omologato.

    2. Non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purchè coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

    3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l’esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell’articolo 22.

    4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell’imprenditore per gli atti compiuti.

    5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto ai sensi dell’articolo 17, comma 5, purchè non siano state effettuate le iscrizioni previste dall’articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell’articolo 22.

  • Art. 42-ter D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 42-ter D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Catasto – Glossario giuridico

    Catasto: inventario pubblico tenuto dall’Agenzia delle Entrate (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) che rappresenta i beni immobili presenti nel territorio nazionale con funzione fiscale, tecnica e descrittiva.

    Significato giuridico

    Il catasto si distingue in catasto terreni (qualita di coltura, classe, redditi dominicali e agrari) e catasto fabbricati (categoria, classe, consistenza, rendita catastale). E gestito secondo principi tecnici complessi: ogni immobile e identificato da foglio, mappale e subalterno. Il catasto ha funzione principalmente fiscale (base imponibile per IMU, TASI, TARI, ICI storica, IRPEF su redditi fondiari) ma non ha valore probatorio della proprieta: i diritti reali sui beni immobili sono provati dai titoli (atti notarili) trascritti nei registri immobiliari (Conservatoria), non dalle risultanze catastali. Il principio di tassativita catastale resta limitato all’ambito fiscale.

    Esempio pratico

    Tizio acquista un appartamento. Per registrare la compravendita servono i dati catastali precisi (foglio 12, mappale 345, subalterno 7). La rendita catastale, ricavabile dalla visura, determina l’IMU annuale dovuta. Se Tizio fa lavori di ristrutturazione che modificano la consistenza (es. accorpa due unita), deve aggiornare la planimetria catastale (variazione DOCFA). La voltura catastale segue la trascrizione dell’atto presso la Conservatoria.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue nettamente dai registri immobiliari tenuti dalla Conservatoria, ove si trascrivono atti che provano la titolarita dei diritti reali. La visura catastale e diversa dalla visura ipotecaria (registri immobiliari, mostra atti trascritti, ipoteche, pignoramenti). La rendita catastale e il valore presunto annuo dell’immobile a fini fiscali, calcolato secondo coefficienti, e si distingue dal valore di mercato. Il catasto edilizio urbano e diverso dal catasto terreni.

    Riferimenti normativi

    • RDL 652/1939 – istituzione del catasto urbano
    • DPR 1142/1949 – regolamento catasto fabbricati
    • dpr 138/1998 – categorie catastali
    • art. 1 dpr 917/1986 (TUIR) – redditi fondiari basati su catasto
  • Art. 63 L. 218/1995 – Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto

    Art. 63 L. 218/1995 – Responsabilità extracontrattuale per danno da prodotto

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. La responsabilità per danno da prodotto è regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l’amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto è stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi è stato immesso in commercio senza il suo consenso. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 90 T.U. Stupefacenti – Sospensione dell’esecuzione della pena per chi ha completato un programma terapeutico

    Art. 90 T.U. Stupefacenti – Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e' sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo

    116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

    2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa e la relativa domanda e' inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

    3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

    4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di una volta.

    4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Torna al sommario

  • Art. 78 D.Lgs. 159/2011 – Intercettazioni telefoniche

    Art. 78 D.Lgs. 159/2011 – Intercettazioni telefoniche

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell' articolo 623-bis del codice penale , quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

    2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall' articolo 268 del codice di procedura penale .

    3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

    4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

  • Art. 3 septies Cod. Amb. – Interpello in materia ambientale

    Art. 3 Septies Cod. Amb. – Interpello in materia ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica … istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione . Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un’unica risposta.

    2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all’articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell’ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito internet istituzionale di cui all’ articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

  • Art. 9 TUEL – Articolo 9

    Art. 9 TUEL – Articolo 9

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.

    2. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 .

  • Art. 76 Cod. Amb. – disposizioni generali

    Art. 76 Cod. Amb. – disposizioni generali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all’articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

    2. L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

    3. L’obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

    4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015; a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”; b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all’articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

    5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale; l’obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre

    2015. 6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.

    7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.