Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Rateizzare le imposte del 730/2026: rate, interessi e scadenze

    In sintesi

    • Quante rate si possono scegliere: da un minimo di 2 a un massimo di 6 rate per i lavoratori dipendenti; massimo 5 rate per i pensionati.
    • Interessi sulla rateizzazione: su ogni rata successiva alla prima si applica un interesse dello 0,33% mensile, calcolato dal sostituto d’imposta.
    • Termine ultimo: il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre, quindi l’ultima rata non puo andare oltre novembre (versamento entro il 16 dicembre).
    • Cosa si puo rateizzare: saldo IRPEF 2025, addizionali regionale e comunale, cedolare secca, prima rata di acconto IRPEF 2026 e acconto del 20% su redditi a tassazione separata.
    • Senza sostituto: chi non ha un datore di lavoro o ente pensionistico che fa il conguaglio puo rateizzare da 2 a 7 rate, con le stesse scadenze del modello REDDITI.
    • Come si chiede: compilando la colonna 7 del rigo F6 nel quadro F del modello 730, indicando il numero di rate desiderato.

    Come funziona la rateizzazione nel 730

    Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un importo da versare, non e sempre necessario pagare tutto in un colpo solo. Il modello 730 permette di suddividere le somme dovute in piu rate mensili, che vengono trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. E una comodita che molti contribuenti non conoscono, ma che puo fare una differenza concreta sul bilancio familiare nei mesi estivi.

    Il meccanismo e semplice: il datore di lavoro o l’ente pensionistico, una volta ricevuto il prospetto di liquidazione (il cosiddetto modello 730-3), trattiene ogni mese la rata stabilita dalla busta paga o dalla pensione, aggiungendo un piccolo interesse mensile. L’interesse previsto per la rateizzazione e pari allo 0,33 per cento mensile, applicato sull’importo di ogni rata successiva alla prima.

    Il numero di rate che puoi scegliere dipende dalla tua situazione. Se hai un datore di lavoro che effettua il conguaglio, puoi scegliere tra 2 e 6 rate. Se sei pensionato, il massimo e 5 rate. Attenzione: il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre, quindi il sostituto d’imposta adegua automaticamente il numero massimo di rate possibile in base alla data in cui riceve il prospetto di liquidazione. L’ultima rata viene trattenuta a novembre, con versamento entro il 16 dicembre.

    Se non hai un sostituto d’imposta (cioe presenti il 730 ‘senza sostituto’ e paghi con modello F24), puoi rateizzare da 2 a 7 rate, seguendo le stesse scadenze previste per il modello REDDITI Persone fisiche.

    Parametri della rateizzazione nel 730/2026
    Parametro Valore
    Numero minimo di rate 2
    Numero massimo di rate (lavoratori dipendenti) 6
    Numero massimo di rate (pensionati) 5
    Numero massimo di rate (730 senza sostituto) 7
    Interesse mensile sulla rateizzazione 0,33% per ogni mese successivo alla prima rata
    Termine ultimo per l'ultima trattenuta Novembre (versamento entro il 16 dicembre)

    Esempio pratico

    • Esempio: Tizio ha un saldo IRPEF da pagare di 900 euro e sceglie di rateizzare in 3 rate da luglio a settembre. La prima rata e di 300 euro senza interessi. La seconda, ad agosto, ha un interesse dello 0,33%: 300 + (300 x 0,33%) = 300,99 euro. La terza, a settembre, ha due mesi di interesse: 300 + (300 x 0,66%) = 301,98 euro. Il totale pagato e di 902,97 euro invece di 900, con un costo degli interessi di circa 3 euro. Il sostituto d’imposta (il datore di lavoro di Tizio) provvede automaticamente al calcolo e alla trattenuta.

    Documenti necessari

    • Modello 730/2026 compilato (in particolare il rigo F6, colonna 7)
    • Prospetto di liquidazione modello 730-3 (consegnato dal CAF o dal sostituto)
    • Buste paga dei mesi in cui vengono effettuate le trattenute (per verifica)
    • Certificazione Unica 2027 (l’anno prossimo: conterra gli acconti trattenuti nel 2026)

    Caso 1: lavoratore dipendente che rateizza il saldo

    Scenario. Caio e un impiegato. Dal suo 730/2026 emerge un saldo IRPEF di 600 euro piu addizionali per 120 euro. Non vuole pagare tutto in luglio e chiede la rateizzazione in 4 rate.

    Come si applica. Caio compila la colonna 7 del rigo F6 con il numero ‘4’. Il datore di lavoro calcola quattro rate mensili a partire da luglio, aggiungendo lo 0,33% di interessi su ciascuna rata successiva alla prima. L’ultima rata cade a ottobre (versamento entro novembre), quindi e compatibile con il termine di dicembre. Tutto avviene in automatico in busta paga: Caio non deve fare alcun versamento manuale.

    In pratica

    • Indicare il numero di rate nella colonna 7 del rigo F6 al momento della presentazione del 730.
    • Il sostituto d’imposta calcola gli interessi: non serve calcolarli da soli.
    • Se la busta paga del mese non copre l’importo della rata, la parte residua viene recuperata nei mesi successivi.

    Caso 2: pensionato che rateizza con limite di 5 rate

    Scenario. Sempronio, 70 anni, e pensionato INPS. Dal suo 730 emerge un debito totale di 500 euro. Vorrebbe pagare in 6 rate, ma e pensionato.

    Come si applica. Per i pensionati il numero massimo di rate e 5, non 6. L’ente pensionistico (INPS) effettua le trattenute a partire dal secondo mese successivo a quello in cui riceve il prospetto di liquidazione, di solito da agosto o settembre. Il conguaglio piu le trattenute devono comunque concludersi entro il 16 dicembre. Sempronio deve quindi scegliere al massimo 5 rate e verificare che siano compatibili con la data di ricezione del prospetto.

    In pratica

    • I pensionati ricevono il rimborso o la trattenuta in genere da agosto o settembre, un mese dopo rispetto ai lavoratori dipendenti.
    • Il massimo di 5 rate per i pensionati dipende dal termine di dicembre: con partenza a settembre, si arriva al piu a novembre.
    • Anche in caso di rateizzazione, a novembre viene comunque trattenuto l’acconto IRPEF per il 2026.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quante rate posso scegliere per il saldo IRPEF?

    Da 2 a 6 rate se hai un datore di lavoro che effettua il conguaglio; da 2 a 5 rate se sei pensionato; da 2 a 7 rate se presenti il 730 senza sostituto e paghi con F24.

    Quanto costano gli interessi sulla rateizzazione?

    Lo 0,33 per cento mensile su ogni rata successiva alla prima. Il calcolo e automatico: ci pensa il sostituto d’imposta o il CAF.

    Entro quando deve finire il pagamento rateale?

    Il pagamento rateale deve concludersi entro il 16 dicembre. Di conseguenza, l’ultima rata viene trattenuta a novembre (da versare entro il 16 dicembre).

    Come si chiede la rateizzazione nel 730?

    Compilando la colonna 7 del rigo F6 nel quadro F, indicando il numero di rate (da 2 a 6 per i dipendenti). Va fatto al momento della presentazione del modello 730 al CAF, al professionista o al sostituto.

    Cosa succede se la busta paga non basta a coprire la rata?

    Se la retribuzione del mese e insufficiente, la parte residua della rata, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, viene trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

    Cosa si puo rateizzare?

    Il saldo IRPEF 2025, le addizionali regionale e comunale, la cedolare secca, la prima rata di acconto IRPEF 2026, l’acconto dell’addizionale comunale e l’acconto del 20% sui redditi a tassazione separata.

    Da leggere insieme

  • Alloggi per studenti universitari 2026: cosa prevede il piano con CDP, esempio

    Detrazione nel 730. Se sei uno studente fuori sede, o lo è un familiare a carico, verifica la detrazione del 19% sui canoni di locazione per studenti fuori sede.

    In sintesi

    • Il MUR può affidare a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) l’attuazione del Fondo PNRR per gli alloggi studenteschi per un importo di 599 milioni di euro.
    • I contributi sono erogati a fondo perduto in favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto.
    • Il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
    • La convenzione MUR-CDP definisce soggetti beneficiari, criteri di selezione, entità del contributo individuale e fasi di esecuzione.
    • La norma è in attesa della convenzione MUR-CDP e del relativo avviso pubblico: non ci sono ancora domande aperte né procedure definitive.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    I commi 883-894 della L. 199/2025 autorizzano il MUR ad affidare a CDP l’attuazione del Fondo PNRR per gli alloggi studenteschi (investimento 5, M4C1) per 599 milioni di euro. I contributi a fondo perduto arrivano fino a 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato da soggetti pubblici e privati. La convenzione MUR-CDP e il decreto attuativo non sono ancora stati pubblicati.

    Approfondimento normativo completo: Commi 883-894 LB 2026: alloggi studenti universitari e ricerca.

    Il piano alloggi PNRR per gli studenti universitari: cosa cambia con i commi 883-894

    I commi 883-894 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) intervengono su uno degli investimenti più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di istruzione superiore: il Fondo per gli alloggi destinati agli studenti (investimento 5 della missione 4, componente 1 del PNRR). Il Ministero dell’università e della ricerca (MUR) viene autorizzato ad affidare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), nella sua qualità di istituto nazionale di promozione, l’attuazione dell’investimento per un importo di 599 milioni di euro, sulla base di un’apposita convenzione.

    Il meccanismo previsto è quello dei contributi a fondo perduto in favore di soggetti pubblici e privati che realizzano nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato. La convenzione MUR-CDP definirà nel dettaglio i soggetti beneficiari, la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili, l’entità del contributo spettante a ciascun beneficiario, le fasi di esecuzione e le modalità di controllo e monitoraggio.

    Attenzione: la norma è in attesa della convenzione MUR-CDP e dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande. È inoltre atteso l’aggiornamento del decreto del MUR entro 60 giorni. Fino alla pubblicazione di tali atti, non è possibile presentare domande né conoscere le procedure operative. I commi 883-894 prevedono anche uno stanziamento separato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell’INDIRE, per potenziare i percorsi scolastici in materia di educazione al rispetto e al contrasto alla violenza di genere: si tratta di una misura distinta, destinata alle istituzioni scolastiche e non agli studenti universitari.

    Checklist: cosa fare in attesa della convenzione MUR-CDP e dell'avviso pubblico

    • Monitorare il sito del MUR e del PNRR per la pubblicazione della convenzione MUR-CDP e dell’avviso pubblico per la presentazione delle candidature.
    • Verificare se la propria istituzione (università, ente gestore di residenze universitarie, soggetto privato) rientra tra i potenziali soggetti beneficiari come definiti dalla convenzione.
    • Predisporre la documentazione relativa ai posti letto che si intende realizzare o mettere a disposizione, poiché i criteri di selezione degli interventi ammissibili saranno definiti dalla convenzione.
    • Tenere presente che il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto: utile per una stima preliminare della copertura finanziaria.
    • Non presentare domande prima della pubblicazione dell’avviso pubblico: le procedure non sono ancora operative.

    Caso 1 – Tizio: rettore di un ateneo che valuta la realizzazione di nuove residenze universitarie

    Scenario. Tizio è il rettore di un ateneo statale. L’università dispone di un’area edificabile su cui potrebbe costruire una nuova residenza universitaria con 100 posti letto. Vuole capire se e come potrà accedere ai contributi previsti dai commi 883-894.

    Come si legge in pratica. L’ateneo di Tizio, in quanto istituzione della formazione superiore, è potenzialmente tra i soggetti beneficiari dei contributi. Con 100 nuovi posti letto, il contributo massimo teorico sarebbe di 2 milioni di euro (100 × 20.000 euro), da sommare alle altre risorse dell’ateneo per finanziare la costruzione. Tuttavia, l’ammissibilità dell’intervento, i criteri di selezione e l’entità effettiva del contributo saranno definiti dalla convenzione MUR-CDP. Tizio deve attendere la pubblicazione dell’avviso pubblico e verificare che il progetto rispetti i requisiti che saranno indicati.

    Riepilogo caso Tizio (rettore)

    • L’ateneo è potenzialmente beneficiario in quanto istituzione della formazione superiore.
    • Il contributo massimo è di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.
    • Con 100 posti letto il contributo massimo teorico è 2 milioni di euro (calcolo esemplificativo).
    • I criteri di selezione e l’entità effettiva del contributo saranno definiti dalla convenzione MUR-CDP.
    • Tizio deve attendere l’avviso pubblico prima di presentare la candidatura dell’ateneo.

    Caso 2 – Caia: imprenditrice privata che gestisce appartamenti per studenti

    Scenario. Caia possiede e gestisce un complesso di appartamenti arredati vicino a un’università. Vuole ristrutturare un immobile adiacente per creare 30 nuovi posti letto da destinare agli studenti. Vuole sapere se può accedere ai contributi.

    Come si legge in pratica. I commi 883-894 prevedono espressamente che i contributi possano essere erogati a favore di soggetti pubblici e privati. Caia, in quanto soggetto privato che intende creare nuovi posti letto per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è potenzialmente ammissibile. Con 30 nuovi posti letto il contributo massimo teorico sarebbe di 600.000 euro (30 × 20.000 euro). La convenzione MUR-CDP definirà tipologia e criteri degli interventi ammissibili: Caia dovrà verificare se la ristrutturazione di un immobile esistente rientra tra gli interventi finanziabili. Nessuna domanda può essere presentata prima dell’avviso pubblico.

    Riepilogo caso Caia (privata)

    • I contributi sono erogabili anche a soggetti privati: Caia è potenzialmente ammissibile.
    • Con 30 nuovi posti letto il contributo massimo teorico è 600.000 euro (calcolo esemplificativo).
    • La convenzione MUR-CDP stabilirà se la ristrutturazione di immobili esistenti è ammissibile.
    • Caia deve verificare i requisiti della convenzione e attendere l’avviso pubblico.
    • Le risorse dell’investimento costituiscono patrimonio autonomo e separato da quello di CDP.

    Caso 3 – Sempronio: studente universitario fuori sede che cerca un posto letto a costi accessibili

    Scenario. Sempronio, 21 anni, è iscritto a un corso di laurea in un’altra città e fatica a trovare un alloggio a prezzi sostenibili. Vuole capire se il piano PNRR per gli alloggi studenteschi lo riguarderà direttamente.

    Come si legge in pratica. Il meccanismo dei commi 883-894 non eroga contributi direttamente agli studenti: i fondi vanno agli enti (pubblici o privati) che realizzano nuovi posti letto. L’effetto per Sempronio è indiretto: un aumento dell’offerta di posti letto nelle residenze universitarie potrebbe tradursi, nel tempo, in condizioni di accesso più favorevoli. Sempronio non presenta alcuna domanda nell’ambito di questa misura. Per le agevolazioni dirette agli studenti fuori sede (es. contributo affitto), deve fare riferimento agli strumenti specificamente dedicati, come il contributo gestito dall’INPS.

    Riepilogo caso Sempronio (studente)

    • I contributi PNRR non vanno agli studenti ma agli enti che realizzano nuovi posti letto.
    • L’effetto per Sempronio è indiretto: aumento dell’offerta di alloggi universitari nel medio termine.
    • Sempronio non presenta alcuna domanda nell’ambito dei commi 883-894.
    • Per il sostegno diretto all’affitto, Sempronio deve fare riferimento al contributo INPS (commi 373-375).
    • La piena operatività del piano dipende dalla convenzione MUR-CDP e dall’avviso pubblico, non ancora pubblicati.

    Quando conviene una verifica

    Un esperto può aiutarti ad analizzare l’ammissibilità del tuo progetto e a prepararti per l’avviso pubblico. Vuoi valutare le opportunità PNRR per alloggi studenteschi o orientarti tra le misure 2026?.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Chi può presentare domanda per i contributi PNRR sugli alloggi per studenti universitari?

    I commi 883-894 prevedono che i contributi siano erogati a soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. La platea esatta dei soggetti ammissibili – università, enti per il diritto allo studio, fondazioni, operatori privati – sarà definita dalla convenzione MUR-CDP e dall’avviso pubblico, non ancora pubblicati.

    Qual è l'importo massimo del contributo per ciascun nuovo posto letto?

    Il comma 886 della L. 199/2025 fissa il contributo massimo in 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato. Si tratta di un contributo a fondo perduto. L’entità effettiva del contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario sarà determinata dalla convenzione MUR-CDP, che può prevedere importi inferiori al massimo in base ai criteri di selezione.

    Quando sarà possibile presentare la candidatura per i contributi alloggi studenteschi?

    La norma è in attesa della convenzione MUR-CDP e dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande. È inoltre atteso l’aggiornamento del decreto del MUR entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Fino alla pubblicazione di questi atti, non è possibile presentare candidature. Si consiglia di monitorare il sito del MUR e la sezione PNRR del governo per gli aggiornamenti.

    Le risorse del fondo PNRR alloggi studenteschi sono separate dal patrimonio di CDP?

    Sì. Il comma 885 prevede espressamente che le risorse dell’investimento affidate a CDP costituiscano patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Questo garantisce che le risorse PNRR siano contabilmente distinte e non confuse con le attività ordinarie di CDP.

    Cosa prevede la norma per le scuole in materia di educazione al rispetto e contrasto alla violenza di genere?

    Il comma 883 autorizza una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a favore dell’INDIRE, per potenziare i percorsi già attivati nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere. Si tratta di una misura distinta dal piano alloggi universitari, destinata alle scuole e non agli atenei né agli studenti universitari.

    Vedi anche: Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Donazioni a università ed enti di ricerca, Figli maggiorenni studenti a carico, Università non statali e Prima dichiarazione dei redditi.

  • Art. 283 D.P.R. 115/2002

    Art. 283 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'approvazione della convenzione prevista dall'articolo 39, le spese postali per notificazioni a carico dell'erario sono liquidate mensilmente dal funzionario addetto all'UNEP, se relative al processo penale e civile, dal funzionario addetto all'ufficio presso il magistrato militare, se relative al processo penale militare, dal funzionario addetto secondo l'ordinamento dell'amministrazione finanziaria, se relative al processo tributario, nonché dal funzionario addetto secondo i regolamenti concernenti la disciplina dell'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti se relative al processo amministrativo e contabile.

    2. L'ordine di pagamento è emesso in favore dell'ufficio postale.

  • Art. 162 D.Lgs. 209/2005 – Determinazione dell’oggetto della delega

    Art. 162 D.Lgs. 209/2005 – Determinazione dell’oggetto della delega

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.

    2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.

    3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.

    4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

  • Art. 282 D.P.R. 115/2002

    Art. 282 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 163, i registri sono tenuti secondo le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico.

  • Art. 161 D.Lgs. 209/2005 – Coassicurazione comunitaria

    Art. 161 D.Lgs. 209/2005 – Coassicurazione comunitaria

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).

  • Art. 281 D.P.R. 115/2002

    Art. 281 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I crediti già iscritti nella tavola alfabetica alla data di entrata in vigore del testo unico, se non prescritti e se non ricorrono altri casi di estinzione, sono riportati nel registro dei crediti da recuperare per l'iscrizione a ruolo.

  • Pegno o ipoteca: quali sono le differenze

    Quando un creditore vuole una garanzia più forte di una semplice promessa di pagamento, può contare su pegno e ipoteca. Sono garanzie reali, cioè ancorate a un bene specifico, ma si distinguono per l’oggetto, per le modalità di costituzione e per il rapporto con il possesso del bene. La scelta dipende dalla natura del bene offerto in garanzia.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Pegno Ipoteca
    Norma di riferimento Art. 2784 c.c. Art. 2808 c.c.
    Natura Garanzia reale Garanzia reale
    Oggetto Beni mobili o crediti Beni immobili e mobili registrati
    Possesso del bene Spossessamento del debitore Nessuno spossessamento
    Costituzione Consegna al creditore o a un terzo Iscrizione nei registri immobiliari
    Priorità tra creditori Secondo le regole del pegno Determinata dal grado dell’iscrizione
    Diritto di prelazione
    Seguito sul bene
    Quando conviene Garanzia su beni mobili o crediti Garanzia su immobili senza privarne il debitore

    Le caratteristiche del pegno

    Il pegno è la garanzia reale che ha per oggetto beni mobili o crediti. Il suo tratto distintivo è lo spossessamento: il bene viene consegnato al creditore o a un terzo designato, così che il debitore ne perda la disponibilità materiale.

    • Riguarda beni mobili o crediti del debitore o di un terzo.
    • Comporta la consegna della cosa al creditore o a un terzo, che la custodisce.
    • Attribuisce al creditore un diritto di prelazione e il diritto di seguito sul bene.

    Esempio: Tizio ottiene credito da Caio e consegna in pegno un bene mobile di valore. Caio, finché dura la garanzia, ne ha la detenzione e, in caso di inadempimento, gode della prelazione.

    Le caratteristiche dell’ipoteca

    L’ipoteca è la garanzia reale che si costituisce su beni immobili e su mobili registrati. A differenza del pegno, non priva il debitore del bene: egli continua a utilizzarlo.

    • Ha per oggetto immobili e mobili registrati.
    • Non comporta spossessamento: si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari.
    • L’iscrizione attribuisce un grado che determina la priorità rispetto agli altri creditori, oltre alla prelazione e al diritto di seguito.

    Esempio: Caia concede ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un finanziamento. Continua a usare l’immobile, ma il creditore acquista, con l’iscrizione, un grado e una prelazione sul bene.

    Quando conviene il pegno e quando l’ipoteca

    La scelta dipende soprattutto dalla natura del bene offerto in garanzia. Il pegno è adatto quando la garanzia ricade su beni mobili o crediti e si accetta lo spossessamento, cioè la consegna del bene al creditore o a un terzo che lo custodisce. È quindi la soluzione tipica per chi vuole garantire un debito con un bene mobile di valore.

    L’ipoteca conviene quando il bene è un immobile o un mobile registrato e si vuole lasciarne il godimento al debitore: la garanzia si costituisce tramite iscrizione nei registri, senza privare il proprietario dell’uso del bene. È la strada abituale per le garanzie di importo rilevante, dove il grado dell’iscrizione assume un ruolo centrale.

    In entrambi i casi il creditore ottiene una tutela rafforzata rispetto al credito non garantito: prelazione nel soddisfacimento sul bene e diritto di seguito anche se il bene passa ad altri. La differenza pratica è che con il pegno il debitore perde la disponibilità materiale della cosa, mentre con l’ipoteca continua a usarla.

    Oggetto, costituzione e prelazione a confronto

    Pur condividendo la natura di garanzie reali, pegno e ipoteca si distinguono per tre profili decisivi. Il primo è l’oggetto: il pegno cade su beni mobili o crediti, l’ipoteca su immobili e mobili registrati. Il secondo è il rapporto con il possesso: il pegno comporta lo spossessamento del debitore, mentre l’ipoteca lascia al proprietario il godimento del bene. Il terzo è la costituzione: il pegno si perfeziona con la consegna del bene al creditore o a un terzo, l’ipoteca con l’iscrizione nei registri immobiliari.

    Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione, cioè la possibilità di soddisfarsi sul bene con preferenza rispetto agli altri creditori, e il diritto di seguito, che consente di far valere la garanzia anche se il bene passa ad altri. Nell’ipoteca, in particolare, la priorità tra più creditori è scandita dal grado dell’iscrizione.

    • Il pegno è legato alla consegna materiale del bene mobile o alla corretta costituzione sul credito.
    • L’ipoteca è legata all’iscrizione e al grado, che ne fissano la priorità.

    Aspetti pratici da non trascurare

    Nel pegno la consegna del bene è essenziale: senza spossessamento la garanzia non opera nel modo previsto, perciò occorre individuare con chiarezza chi ne assume la custodia. Nell’ipoteca è centrale l’iscrizione e il relativo grado, che fissa l’ordine di priorità tra più creditori sul ricavato dell’eventuale vendita del bene.

    • Per il pegno, individuare chi custodisce il bene mobile o gestire correttamente il credito dato in garanzia.
    • Per l’ipoteca, curare l’iscrizione e verificare il grado, perché determina la priorità sul ricavato.
    • In entrambi i casi conviene valutare in anticipo il valore del bene rispetto al credito garantito.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Pegno e ipoteca sono entrambe garanzie reali?

    Sì. Entrambe attribuiscono al creditore un diritto di prelazione e il seguito sul bene; cambiano l’oggetto e le modalità di costituzione.

    Il pegno comporta la consegna del bene?

    Sì. Il pegno comporta lo spossessamento: il bene mobile è consegnato al creditore o a un terzo che lo custodisce.

    Come si costituisce l’ipoteca?

    L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione nei registri immobiliari, senza spossessamento, e il grado dell’iscrizione determina la priorità.

    Confronti e guide correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista abilitato.

  • Art. 160 D.Lgs. 209/2005 – Reiscrizione

    Art. 160 D.Lgs. 209/2005 – Reiscrizione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.

    2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

    3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di gestione , può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.

    4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.

  • Art. 280 D.P.R. 115/2002

    Art. 280 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.

    2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito.

    3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il foglio delle notizie.

    4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.

  • Diritti del convivente di fatto: salute, casa, lavoro e assistenza

    Chi convive senza essere sposato né unito civilmente non è più “invisibile” al diritto: la legge 76/2016, ai commi da 36 a 49, riconosce ai conviventi di fatto una serie di diritti concreti, soprattutto in materia di salute, casa e assistenza. Restano però differenze importanti rispetto al matrimonio e all’unione civile, in particolare sul fronte dell’eredità e della previdenza. Ecco una mappa chiara di ciò che spetta e ciò che non spetta.

    Chi è “convivente di fatto” e come si dimostra

    Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non legate da matrimonio, unione civile o vincoli di parentela. L’esistenza della convivenza si accerta con la dichiarazione anagrafica resa al Comune (la cosiddetta famiglia anagrafica). È questa registrazione che “attiva” concretamente i diritti previsti dalla legge.

    Salute e assistenza

    In caso di malattia o di ricovero, il convivente ha diritto di visita e di assistenza negli stessi termini previsti per i coniugi e i familiari. Ciascun convivente può inoltre designare l’altro, in forma scritta, come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, e per le decisioni sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie in caso di morte.

    La casa di comune residenza

    È una delle tutele più importanti. Se muore il convivente proprietario della casa di comune residenza, il superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore, comunque non oltre cinque anni. Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il diritto dura almeno tre anni. Si tratta però di un diritto temporaneo, ben diverso dal diritto di abitazione vitalizio riservato al coniuge dall’art. 540 del codice civile.

    La locazione

    Se a morire o a recedere dal contratto è il convivente che era intestatario della locazione della casa comune, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto. È la traduzione legislativa di un principio già affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 404/1988) a tutela della continuità abitativa.

    Lavoro e impresa familiare

    Il convivente che presta stabilmente la propria opera nell’impresa dell’altro ha diritto, in base all’art. 230-ter del codice civile (introdotto dalla legge), a una partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell’azienda, commisurata al lavoro prestato. È una tutela più limitata rispetto a quella del familiare nell’impresa familiare classica (art. 230-bis), ma colma un vuoto importante.

    Alimenti alla fine della convivenza

    Se la convivenza cessa e uno dei due versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, il giudice può riconoscergli il diritto agli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e secondo i criteri dell’art. 433 del codice civile. Attenzione: si tratta di alimenti (il necessario per vivere), non dell’assegno di mantenimento previsto per i coniugi separati o divorziati, che è ben più ampio.

    Cosa NON spetta al convivente

    Restano esclusi alcuni diritti propri del matrimonio e dell’unione civile: il convivente non è erede legittimo e non ha quota di legittima (serve un testamento); non ha diritto alla pensione di reversibilità; non gode del diritto di abitazione vitalizio sulla casa familiare. È la principale ragione per cui molte coppie integrano la convivenza con strumenti aggiuntivi (testamento, polizze, designazioni sui fondi pensione).

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Il convivente può entrare in ospedale come un familiare?

    Sì. La legge 76/2016 riconosce al convivente di fatto il diritto di visita e di assistenza in caso di ricovero, negli stessi termini dei coniugi, e la possibilità di essere designato per le decisioni sulla salute.

    Se muore il mio compagno proprietario di casa, posso restare?

    Sì, ma per un tempo limitato: due anni o la durata della convivenza se maggiore (massimo cinque), almeno tre anni se vi sono figli minori o disabili. Non è un diritto a vita come quello del coniuge.

    Convivenza registrata e contratto di convivenza sono la stessa cosa?

    No. La registrazione anagrafica fa nascere lo status di convivente di fatto e i relativi diritti. Il contratto di convivenza è un atto ulteriore e facoltativo che regola gli aspetti patrimoniali.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 159 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione dal ruolo

    Art. 159 D.Lgs. 209/2005 – Cancellazione dal ruolo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall' CONSAP , con provvedimento motivato, in caso di: a) rinuncia all'iscrizione; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d); c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2; d) radiazione; e) mancato versamento del contributo di gestione di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall' CONSAP .

    2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.