Autore: Andrea Marton

  • Art. 17 L. 689/1981 – Obbligo del rapporto

    Art. 17 L. 689/1981 – Obbligo del rapporto

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349 , sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. ((40)) Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407 , saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

  • Art. 242 CPI – Durata della privativa

    Art. 242 CPI – Durata della privativa

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni dell’articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 .

    2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 , hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l’utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

    2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformità all’ articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 .

  • Art. 182 D.Lgs. 174/2016 – Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza

    Art. 182 D.Lgs. 174/2016 – Notificazione del decreto di fissazione dell’udienza

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. La parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione dell’udienza deve notificarlo alle altre parti entro il termine stabilito; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell’udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile.

    2. La notificazione si effettua nei luoghi previsti dall’articolo 179, comma 1 e 2, ovvero presso il procuratore costituitosi in appello.

    3. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importi nullità della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, fissa un termine perentorio per rinnovarla.

    4. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    5. Se la parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 3, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

    6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione del decreto di fissazione dell’udienza non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.

  • Unione civile – Glossario giuridico

    Unione civile: formazione sociale specifica, introdotta dalla l. 76/2016, costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimoni.

    Significato giuridico

    L’unione civile e disciplinata dalla l. 20 maggio 2016 n. 76 (cd. legge Cirinna). Si costituisce con dichiarazione formale davanti all’ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni; viene registrata nell’archivio dello stato civile. Le parti acquisiscono uno status giuridico assimilabile a quello dei coniugi: obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, contribuzione ai bisogni comuni in relazione alle sostanze e alla capacita lavorativa, scelta della residenza comune. Tuttavia non e previsto il dovere di fedelta (escluso dal testo finale di legge per scelta politica). Il regime patrimoniale legale e la comunione dei beni, salva diversa convenzione. Lo scioglimento avviene per dichiarazione unilaterale resa davanti all’ufficiale dello stato civile (senza necessita di separazione preventiva) e si perfeziona dopo tre mesi.

    Esempio pratico

    Tizio e Caio, conviventi da anni, decidono di formalizzare la loro relazione. Si recano dall’ufficiale dello stato civile del Comune con due testimoni e rendono la dichiarazione formale. Acquisiscono i diritti previsti: reciproco mantenimento, regime di comunione dei beni, diritti successori analoghi a quelli del coniuge, possibilita di adozione del cognome comune. Se in futuro decidono di sciogliere l’unione, basta la dichiarazione di uno dei due all’ufficiale dello stato civile, senza giudizio di separazione.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal matrimonio per: assenza del dovere di fedelta, procedura di scioglimento semplificata, riservatezza alle persone dello stesso sesso (le coppie di sesso diverso possono solo sposarsi). Si distingue dalla convivenza di fatto (anch’essa l. 76/2016) per la formalita dell’atto costitutivo e i maggiori diritti reciproci. Le coppie eterosessuali possono accedere alla convivenza di fatto registrata ma non all’unione civile.

    Riferimenti normativi

    • l. 20 maggio 2016 n. 76 – Regolamentazione unioni civili e convivenze di fatto
    • art. 1 co. 1 l. 76/2016 – definizione di unione civile
    • art. 1 co. 11 l. 76/2016 – obblighi reciproci delle parti
    • art. 1 co. 24-25 l. 76/2016 – scioglimento dell’unione
  • Antitrust – Glossario giuridico

    Antitrust: disciplina giuridica che tutela la concorrenza nei mercati attraverso il divieto di intese restrittive, di abusi di posizione dominante e il controllo delle concentrazioni tra imprese.

    Significato giuridico

    La disciplina antitrust e contenuta nella l. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e negli artt. 101 e 102 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Tre pilastri: 1) Divieto di intese restrittive (art. 2 l. 287/1990, art. 101 TFUE): accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese, pratiche concordate che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza (es. cartelli sui prezzi, ripartizione di mercati, limitazione produzione); 2) Divieto di abuso di posizione dominante (art. 3 l. 287/1990, art. 102 TFUE): impresa dominante che sfrutta abusivamente la propria posizione (prezzi predatori, rifiuto di fornitura, vendite legate); 3) Controllo delle concentrazioni (artt. 5-7 l. 287/1990, Reg. UE 139/2004): fusioni, acquisizioni di controllo, joint venture che superino determinate soglie devono essere notificate preventivamente all’AGCM (o Commissione UE) per autorizzazione. Autorita di vigilanza: AGCM (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) in Italia, Commissione UE-DG COMP per dimensione UE. Sanzioni amministrative: fino al 10% del fatturato globale. Programma di clemenza: esenzione o riduzione della sanzione per chi denuncia per primo intese cartellistiche.

    Esempio pratico

    Tre aziende di trasporto su gomma si accordano per fissare insieme i prezzi minimi del trasporto merci e ripartirsi le rotte. L’AGCM, ricevuta segnalazione, apre istruttoria: rinviene comunicazioni, riunioni segrete, prezzi simultaneamente aumentati. Conclude: intesa anticoncorrenziale (cartello). Sanzione pecuniaria di 50 milioni di euro complessivi alle tre aziende. Una di esse aveva chiesto programma di clemenza confessando: ha sanzione ridotta o annullata. I clienti danneggiati possono agire civilmente per risarcimento (private enforcement).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), che opera tra imprese specifiche con scopo confusorio o denigratorio. Diverge dalla tutela del consumatore (Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005), che opera in relazioni B2C. Si distingue dalla disciplina degli aiuti di Stato (artt. 107-109 TFUE), che vieta agli Stati membri di erogare sovvenzioni distorsive della concorrenza. Le autorita regolatorie di settore (ARERA, AGCOM, ANAC) hanno competenze specifiche per i rispettivi mercati.

    Riferimenti normativi

    • l. 10 ottobre 1990 n. 287 – Norme tutela concorrenza e mercato
    • artt. 101 e 102 TFUE – divieti antitrust UE
    • Reg. UE 139/2004 – controllo concentrazioni
    • d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3 – private enforcement (risarcimento danni antitrust)
  • Art. 55 D.P.R. 115/2002

    Art. 55 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per l'indennità di viaggio e di soggiorno, si applica il trattamento previsto per i dipendenti statali. L'incaricato è equiparato al dirigente di seconda fascia del ruolo unico, di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . È fatta salva l'eventuale maggiore indennità spettante all'incaricato dipendente pubblico.

    2. Le spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei.

    3. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari sono rimborsate se preventivamente autorizzate dal magistrato.

  • Art. 9 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 9 bis L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 9 Bis L. Fall. – Disposizioni in materia di incompetenza

    Disposizioni in materia di incompetenza

  • Art. 82 D.Lgs. 159/2011 – Oggetto

    Art. 82 D.Lgs. 159/2011 – Oggetto

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica» , e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

  • Art. 65 CPI – (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS)

    Art. 65 CPI – (Invenzioni dei ricercatori delle università, degli enti pubblici di ricerca e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. In deroga all’articolo 64, quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, anche se a tempo determinato, con un’università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall’invenzione spettano alla struttura di appartenenza dell’inventore, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l’invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione e fermo restando quanto previsto dall’articolo

    6. 2. L’inventore deve comunicare l’oggetto dell’invenzione alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora non effettui detta comunicazione, l’inventore non può depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ai sensi del comma 3, fermi restando la possibilità di rivendica ai sensi dell’articolo 118 e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

    3. La struttura di appartenenza, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, deposita la domanda di brevetto o comunica all’inventore l’assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui al primo periodo è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione all’inventore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate dalla struttura di appartenenza immediatamente dopo la ricezione della comunicazione di cui al comma

    2. Qualora la struttura di appartenenza non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di brevetto, l’inventore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda di brevetto. L’inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora la struttura di appartenenza abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l’assenza di interesse a procedervi.

    4. I soggetti indicati al comma 1, nell’ambito della propria autonomia, disciplinano: a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ricerca, compresi gli studenti dei corsi di laurea per i risultati inventivi conseguiti nell’ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; b) i rapporti con gli inventori e le premialità connesse con l’attività inventiva; c) i rapporti con i finanziatori della ricerca che produca invenzioni brevettabili, regolati mediante accordi contrattuali redatti tenendo conto di quanto previsto al comma 5; d) ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

    5. I diritti derivanti dall’invenzione realizzata nell’esecuzione di attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma 1, finanziata, in tutto o in parte, da altro soggetto, sono disciplinati dagli accordi contrattuali tra le parti redatti sulla base delle linee guida, che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali, adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono fatti salvi gli accordi stipulati tra le parti prima dell’emanazione delle predette linee guida

  • Art. 169 RD 12/1941

    Art. 169 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 2 CPI – Costituzione ed acquisto dei diritti

    Art. 2 CPI – Costituzione ed acquisto dei diritti

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

    2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

    3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

    4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, i segreti commerciali , le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

    5. L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.

  • Art. 5 Cod. Amb. – Definizioni

    Art. 5 Cod. Amb. – Definizioni

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio; b) valutazione d’impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l’elaborazione e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto; b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell’Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l’esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione; b-ter) valutazione d’incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un’area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso; c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE ; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo. d) patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’ articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ; e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 13; g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall’ articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall’ articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 , ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell’allegato IV della direttiva 2011/92/UE ; 134 g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull’ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto; h) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 ; i) studio di impatto ambientale: documento che integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 22 e alle indicazioni contenute nell’allegato VII alla parte seconda del presente decreto; 134 i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e gli organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92 ; i-ter) inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi; i-quater) ‘installazioné: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore; i-quinquies) ‘installazione esistentè: ai fini dell’applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio

    2014. Le installazioni esistenti si qualificano come ‘non già soggette ad AIÀ se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ; i-sexies) ‘nuova installazioné: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente; i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura , di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo; i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l’effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto; i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale; l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull’ambiente; l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques – BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato XI. Si intende per: 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto; 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso; l-ter.1) ‘documento di riferimento sulle BAT’ o ‘BREF’: documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; l-ter.2) ‘conclusioni sulle BAT’: un documento adottato secondo quanto specificato all’ articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE , e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; l-ter.4) ‘livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibilì o ‘BAT-AEL’: intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche; l-ter.5) ‘tecnica emergentè: una tecnica innovativa per un’attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti; m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto; m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall’autorità competente sulla base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni; n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA; o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell’autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell’istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere; o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c). Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio; o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA; o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l’esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio; 134 o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto; p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio; q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto; r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi; s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani, programmi o progetti; t) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti; u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse; v-bis) ‘relazione di riferimentò: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’ articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE ; v-ter) ‘acque sotterraneè: acque sotterranee quali definite all’articolo 74, comma 1, lettera l); v-quater) ‘suolò: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell’applicazione della Parte Terza, l’accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali; v-quinquies) ‘ispezione ambientalè: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell’autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell’installazione, intraprese dall’autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l’impatto ambientale di queste ultime; v-sexies) ‘pollamè: il pollame quale definito all’ articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 ; v-septies) ‘combustibilè: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l’energia liberata dal processo; v-octies) ‘sostanze pericolosé: le sostanze o miscele, come definite all’articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , pericolose ai sensi dell’articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all’articolo 74, comma 2, lettera ee).

    1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di ‘impianto di incenerimento dei rifiutì e di ‘impianto di coincenerimento dei rifiutì di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 237-ter.