Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 275 D.P.R. 115/2002

    Art. 275 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4 , della legge 8 luglio 1980, n. 319 , come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37.

  • Sismabonus acquisti 730/2026: detrazione per casa antisismica

    In sintesi

    • A chi spetta: a chi acquista unità abitative in edifici completamente demoliti e ricostruiti in zone sismiche 1, 2 e 3.
    • Aliquote 2021-2024: 75% se la ricostruzione porta a una classe di rischio inferiore; 85% se si scende di due classi.
    • Aliquote dal 2025: 50% per i titolari di proprietà o diritto reale sull’abitazione principale; 36% negli altri casi.
    • Base di calcolo: il prezzo dell’unità immobiliare indicato nell’atto pubblico di compravendita.
    • Rateizzazione: la detrazione si divide in 10 rate annuali di pari importo.
    • Dove si indica: nei righi da E41 a E43 del quadro E del 730, con il codice 10 (passaggio a una classe) o 11 (passaggio a due classi) in colonna 2.

    Cos'è il sismabonus acquisti e quando spetta

    Il sismabonus acquisti è una detrazione pensata per chi compra un appartamento in un edificio che l’impresa costruttrice ha demolito e poi riedificato con criteri antisismici più elevati. Non si tratta di lavori su un edificio esistente, ma di una vera e propria ricostruzione da zero, con il risultato che il rischio sismico dell’edificio diminuisce di una o due classi rispetto a prima.

    Per poter accedere a questa agevolazione, l’immobile deve trovarsi in una delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. Non sono incluse le zone a rischio sismico 4, quelle considerate a bassa pericolosità.

    L’entità della detrazione dipende da quante classi di rischio sismico ha guadagnato l’edificio grazie alla ricostruzione. Se l’edificio è passato a una classe di rischio inferiore, l’aliquota è del 75% per le spese sostenute dal 2021 al 2024. Se il miglioramento è stato ancora più marcato, ovvero il passaggio è avvenuto a due classi di rischio inferiore, l’aliquota sale all’85%. Dal 2025, la struttura cambia: si scende al 50% per chi acquista come abitazione principale, al 36% per tutti gli altri.

    La base di calcolo non è il valore catastale né il valore di mercato stimato: è il prezzo di acquisto effettivo scritto nell’atto pubblico di compravendita. Su quella cifra si applica la percentuale di detrazione.

    Aliquote sismabonus acquisti per anno di spesa
    Anno spesa / Condizione Passaggio 1 classe di rischio Passaggio 2 classi di rischio
    2021-2024 75% 85%
    Dal 2025 – abitazione principale (proprietario o titolare diritto reale) 50% 50%
    Dal 2025 – altri casi 36% 36%
    Rateizzazione 10 rate annuali 10 rate annuali

    Esempio pratico

    • Tizio acquista nel 2024 un appartamento in un edificio situato in zona sismica 2, demolito e ricostruito dall’impresa con passaggio a una classe di rischio sismico inferiore. Il prezzo nell’atto notarile è 200.000 euro. Aliquota applicabile: 75%. Detrazione totale: 150.000 euro, divisa in 10 rate annuali da 15.000 euro. Tizio porta nel 730/2025 (spese 2024) la seconda rata, pari a 15.000 euro di detrazione IRPEF.

    Documenti necessari

    • Atto pubblico di compravendita dell’immobile, con il prezzo indicato
    • Documentazione che attesta la classificazione sismica dell’edificio prima e dopo la ricostruzione (asseverazione del tecnico)
    • Certificazione che attesta il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiore
    • Codice fiscale dell’impresa che ha eseguito la ricostruzione (da indicare in colonna 3 del rigo)
    • Dati catastali dell’immobile acquistato

    Caso 1 – Acquisto con passaggio a una classe di rischio (spese 2024)

    Scenario. Caio acquista nel 2024 un appartamento in zona sismica 1. L’edificio era stato classificato in classe di rischio C prima della demolizione, e dopo la ricostruzione è stato classificato in classe B: un salto di una classe sola.

    Come si applica. Spesa 2024, passaggio a una classe inferiore: aliquota 75%. Se il prezzo nell’atto è 160.000 euro, la detrazione totale è 120.000 euro, da fruire in 10 rate annuali da 12.000 euro. Nel 730/2025 Caio porta la prima rata da 12.000 euro.

    In pratica

    • Codice da indicare in colonna 2 del rigo E41: 10
    • In colonna 9 va indicato il prezzo dell’atto notarile
    • In colonna 3 va indicato il codice fiscale dell’impresa costruttrice

    Caso 2 – Acquisto nel 2025 con passaggio a due classi (abitazione principale)

    Scenario. Sempronio acquista nel 2025 un appartamento in zona sismica 2, destinandolo ad abitazione principale. L’edificio è stato ricostruito con un miglioramento di due classi di rischio sismico. Prezzo in atto: 180.000 euro.

    Come si applica. Dal 2025 le aliquote alte (75% e 85%) non si applicano più. Poiché l’appartamento è adibito ad abitazione principale e Sempronio è proprietario, si applica l’aliquota del 50%. Detrazione totale: 90.000 euro in 10 rate da 9.000 euro/anno.

    In pratica

    • Codice da indicare in colonna 2: 11 (passaggio a due classi)
    • Compilare la casella di colonna 7 con il codice 3 per il 50% abitazione principale
    • Senza la casella colonna 7 compilata, verrebbe applicato il 36%

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali zone sismiche danno diritto al sismabonus acquisti?

    Le zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006. La zona sismica 4 (bassa pericolosità) non rientra in questa agevolazione.

    Quanto si detrae con il sismabonus acquisti nel 2025?

    Dal 2025 si detrae il 50% del prezzo di acquisto se l’immobile è adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o titolare di diritto reale. Negli altri casi l’aliquota è del 36%. Le aliquote del 75% e 85% erano valide per le spese sostenute dal 2021 al 2024.

    La detrazione si calcola sul prezzo pagato o sul valore catastale?

    Sul prezzo di acquisto risultante dall’atto pubblico di compravendita. Non rileva il valore catastale né stime di mercato.

    Quante rate ho per recuperare la detrazione?

    La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

    Il sismabonus acquisti vale anche se compro da un privato?

    No. La norma riguarda l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti dall’impresa costruttrice. L’agevolazione è legata all’intervento di demolizione e ricostruzione effettuato dall’impresa, non a compravendite tra privati.

    Devo indicare qualcosa di speciale nel 730?

    Sì. Nei righi da E41 a E43 del quadro E, in colonna 2 va inserito il codice 10 (passaggio a una classe di rischio) o 11 (passaggio a due classi). In colonna 3 va il codice fiscale dell’impresa costruttrice. Per le spese dal 2025, se si ha diritto al 50% per abitazione principale, va compilata anche la colonna 7 con il codice 3.

  • Art. 154 D.Lgs. 209/2005 – Centro di informazione italiano

    Art. 154 D.Lgs. 209/2005 – Centro di informazione italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. È istituito presso l' CONSAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l' CONSAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.

    2. 2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta: a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica; b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore; c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.

    3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).

    4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

    5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall' CONSAP , sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.

    ((

    6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, la CONSAP è autorizzata, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , ad avvalersi dei dati trattati dall'IVASS per le finalità della banca dati sinistri. L'IVASS, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.

    ))

    7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali , nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.

    8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.

  • Art. 51 L. 633/1941

    Art. 51 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 153 D.Lgs. 209/2005 – Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

    Art. 153 D.Lgs. 209/2005 – Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

    2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.

  • Art. 274 D.P.R. 115/2002

    Art. 274 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  • Acquisto immobile ristrutturato da impresa: detrazione 730/2026

    In sintesi

    • Chi può detrarre: chi acquista o riceve in assegnazione un’unità abitativa che fa parte di un fabbricato interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione.
    • Base di calcolo: non l’intera spesa, ma il 25% del prezzo di vendita o di assegnazione risultante nell’atto.
    • Aliquota: 50% della base forfettaria (o 36% se non è abitazione principale, dal 2025), con limite complessivo di spesa di 96.000 euro.
    • Rateizzazione: 10 rate annuali di pari importo.
    • Condizione temporale: l’impresa deve cedere l’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.
    • Dove si indica: nei righi da E41 a E43 del quadro E, inserendo il codice 4 nella colonna 4 (Interventi particolari).

    Come funziona la detrazione per chi compra da un'impresa che ha ristrutturato

    Se hai acquistato un appartamento in un edificio che un’impresa di costruzione o ristrutturazione ha recuperato integralmente, hai diritto a una detrazione d’imposta anche senza aver speso nulla direttamente in lavori edili. Il legislatore ha previsto questa agevolazione per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, premiando anche chi sceglie di acquistare un immobile già ristrutturato.

    Il meccanismo è forfettario: non si tiene conto del costo reale dei lavori, ma si prende il 25% del prezzo di acquisto indicato nell’atto notarile di compravendita. Su questa cifra si applica poi la percentuale di detrazione. In sostanza, la norma presume che un quarto del prezzo che hai pagato corrisponda al valore dei lavori di ristrutturazione incorporati nell’immobile.

    C’è una condizione di tempo da rispettare: l’impresa deve aver venduto o assegnato l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori. Se l’acquisto avviene dopo questo termine, la detrazione non spetta.

    Nel quadro E del 730 va indicato il codice fiscale dell’impresa che ha ristrutturato nella colonna 3, e il codice 4 nella colonna 4 (Interventi particolari). In colonna 9 non si indica il prezzo pieno dell’immobile, ma già solo il 25% di quel prezzo, che rappresenta la base su cui si calcola la detrazione.

    Come si calcola la detrazione
    Elemento Valore / Regola
    Base forfettaria 25% del prezzo di acquisto nell'atto notarile
    Aliquota 2025 – abitazione principale (proprietario o diritto reale) 50% della base forfettaria
    Aliquota 2025 – altri casi 36% della base forfettaria
    Limite massimo base forfettaria detraibile 96.000 euro
    Rateizzazione 10 rate annuali di pari importo
    Termine cessione da parte dell'impresa Entro 18 mesi dalla fine lavori

    Esempio pratico

    • Tizio acquista nel 2025 un appartamento ristrutturato da un’impresa a 200.000 euro. La base forfettaria è 200.000 x 25% = 50.000 euro. Se l’appartamento diventa la sua abitazione principale, la detrazione è 50.000 x 50% = 25.000 euro totali, divisi in 10 rate da 2.500 euro/anno. Se invece non fosse la sua abitazione principale, la detrazione scenderebbe a 50.000 x 36% = 18.000 euro, sempre in 10 rate.

    Documenti necessari

    • Atto pubblico di compravendita con il prezzo di acquisto dell’immobile
    • Codice fiscale dell’impresa di costruzione o ristrutturazione che ha effettuato i lavori
    • Documentazione che attesta la data di fine lavori e il rispetto del termine dei 18 mesi per la cessione
    • Dati catastali dell’immobile acquistato (sezione III-B del quadro E)
    • Ricevuta del bonifico o altra prova di pagamento tracciabile

    Caso 1 – Acquisto come abitazione principale nel 2025

    Scenario. Caio acquista nel febbraio 2025 un appartamento in un palazzo interamente ristrutturato da un’impresa. L’impresa ha terminato i lavori a settembre 2024 e vende l’immobile entro i 18 mesi previsti. Prezzo nell’atto: 240.000 euro.

    Come si applica. Base forfettaria: 240.000 x 25% = 60.000 euro. Poiché Caio destina l’appartamento ad abitazione principale e ne è proprietario, si applica il 50%: 60.000 x 50% = 30.000 euro di detrazione totale. In 10 rate da 3.000 euro/anno.

    In pratica

    • In colonna 9 del rigo E41 si indica 60.000 euro (il 25% del prezzo), non 240.000
    • In colonna 4 va inserito il codice 4 (Interventi particolari)
    • In colonna 3 va il codice fiscale dell’impresa che ha ristrutturato

    Caso 2 – Acquisto di immobile ceduto oltre i 18 mesi

    Scenario. Sempronio acquista un appartamento in un edificio ristrutturato, ma dalla fine dei lavori sono già passati due anni. L’impresa ha venduto l’immobile oltre il termine dei 18 mesi.

    Come si applica. La detrazione non spetta. La condizione che l’impresa ceda l’immobile entro 18 mesi dalla fine dei lavori è essenziale. Sempronio deve verificare la data di ultimazione dei lavori nell’atto o nella documentazione tecnica dell’impresa: se il termine è scaduto, l’agevolazione non è applicabile.

    In pratica

    • Prima del rogito, chiedere all’impresa la data di fine lavori certificata
    • Calcolare se dall’ultimazione alla data di acquisto prevista passano meno di 18 mesi
    • Se il termine è già scaduto, non è possibile recuperare l’agevolazione in alcun modo

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae comprando un immobile ristrutturato dall'impresa?

    Si detrae il 50% (o il 36% se non è abitazione principale) applicato al 25% del prezzo di acquisto. In pratica si recupera il 12,5% del prezzo pagato se si tratta di abitazione principale, ripartito in 10 anni.

    Perché si usa il 25% del prezzo e non la spesa reale dei lavori?

    Perché non potresti conoscere quanto l’impresa ha speso per ristrutturare. Il legislatore ha scelto una percentuale forfettaria del prezzo di acquisto come stima convenzionale del valore dei lavori incorporati nell’immobile.

    Entro quando l'impresa deve vendermi l'immobile perché io abbia diritto alla detrazione?

    Entro 18 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione. Se acquisti dopo questo termine, la detrazione non spetta.

    Devo indicare qualcosa di particolare nel 730?

    Sì. Nei righi da E41 a E43 del quadro E va indicato il codice 4 in colonna 4 (Interventi particolari), il codice fiscale dell’impresa in colonna 3, e in colonna 9 il 25% del prezzo di acquisto (non il prezzo pieno).

    La detrazione spetta anche per acquisti in cooperativa?

    Sì. La norma si applica anche all’assegnazione di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie che hanno ristrutturato l’intero fabbricato, alle stesse condizioni previste per l’acquisto dall’impresa di costruzione.

    Posso cumulare questa detrazione con quella per l'IVA agevolata (rigo E59)?

    No. Se hai detratto il 50% dell’IVA pagata al costruttore tramite il rigo E59, quella quota di IVA deve essere esclusa dal prezzo su cui calcoli la base forfettaria del 25%. Non puoi applicare due agevolazioni sullo stesso importo.

    Vedi anche: Plusvalenza sugli immobili superbonus venduti entro 10 anni, Piu’ mutui contemporanei, Detrazione ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione e Bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus.

  • Art. 152 D.Lgs. 209/2005 – Mandatario per la liquidazione dei sinistri

    Art. 152 D.Lgs. 209/2005 – Mandatario per la liquidazione dei sinistri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.

    2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.

    3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.

    4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.

    5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

  • Art. 273 D.P.R. 115/2002

    Art. 273 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all'articolo 40, il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10; (15) (40a) (45) (58) 75 b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.(15) (40a) (45) (58) 75

  • Buoni fruttiferi postali e titoli di Stato: come sono tassati

    In sintesi

    • Aliquota agevolata del 12,5%: gli interessi dei titoli di Stato, dei buoni del Tesoro (BOT, BTP, CCT) e dei titoli equiparati beneficiano di un’imposta sostitutiva con aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria del 26% applicata ad altri strumenti finanziari.
    • Buoni fruttiferi postali inclusi: i buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti rientrano nella categoria dei titoli equiparati ai titoli di Stato e godono dello stesso trattamento agevolato.
    • Ritenuta trattenuta dall’emittente: di norma la Posta o la banca applica la ritenuta agevolata al momento del rimborso o della cedola, senza che il titolare debba fare nulla nella dichiarazione.
    • Quando va dichiarato: se l’imposta sostitutiva non è stata applicata dall’intermediario, gli interessi vanno indicati nel quadro M del modello 730 (rigo M32) o nel modello Redditi PF.
    • Plusvalenze da cessione: se vendi un titolo di Stato prima della scadenza e realizzi una plusvalenza, questa è invece soggetta all’aliquota del 26% (quadro T del 730 o RT del Redditi PF).

    Regime fiscale dei titoli di Stato e dei buoni postali

    I buoni fruttiferi postali, i BOT, i BTP, i CCT e in generale i titoli di Stato italiani godono di un trattamento fiscale più favorevole rispetto alla maggior parte degli altri investimenti finanziari. Mentre gli interessi di un conto deposito o di una normale obbligazione aziendale vengono tassati al 26%, su questi strumenti si applica un’aliquota inferiore, disciplinata dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

    Nella pratica, il meccanismo funziona in modo analogo agli altri strumenti: la Posta o la banca calcola l’imposta sugli interessi (o sulla differenza tra prezzo di rimborso e prezzo di acquisto, per i titoli zero coupon) e la trattiene prima di versarti il netto. Puoi quindi incassare il buono o ricevere la cedola sapendo già che la tassazione è assolta.

    Esistono però casi in cui l’imposta non viene applicata automaticamente dall’intermediario. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2026 indicano che, in queste situazioni, il contribuente deve dichiarare gli interessi nel rigo M32 del quadro M, indicando l’ammontare del reddito e l’aliquota applicabile. Per queste fattispecie, la normativa non consente di optare per la tassazione ordinaria.

    Tassazione interessi su titoli di Stato e strumenti equiparati
    Strumento Aliquota imposta sostitutiva Come si paga
    BOT, BTP, CCT e titoli di Stato italiani 12,5% (agevolata) Ritenuta alla fonte dall'intermediario
    Buoni fruttiferi postali (Cassa Depositi e Prestiti) 12,5% (agevolata) Ritenuta alla fonte da Poste Italiane
    Obbligazioni di emittenti privati (es. obbligazioni bancarie) 26% Ritenuta alla fonte dall'intermediario
    Plusvalenza da cessione di titoli di Stato 26% Imposta sostitutiva via dichiarazione (quadro T)

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un BTP con valore nominale 10.000 euro e cedola annua del 4%. A ogni scadenza cedolare incassa 400 euro lordi di interessi. Poste o la banca applica il 12,5% di imposta sostitutiva agevolata: 50 euro di tasse. Tizio riceve 350 euro netti e non deve indicare nulla nel 730. Se invece Tizio avesse un’obbligazione bancaria con la stessa cedola, l’imposta sarebbe del 26%, pari a 104 euro, con un netto di soli 296 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione della banca o di Poste Italiane relativa agli interessi percepiti e alla ritenuta applicata nel 2025
    • Documento di acquisto (ricevuta, contratto di sottoscrizione) del buono o del titolo di Stato
    • Estratto conto del deposito titoli con l’evidenza delle cedole incassate
    • Per titoli venduti prima della scadenza: rendiconto dell’operazione di cessione con il corrispettivo incassato

    Caso 1: buono fruttifero postale riscosso a scadenza

    Scenario. Caio ha sottoscritto un buono fruttifero postale ordinario anni fa e nel 2025 lo riscuote alla scadenza. La differenza tra il valore di rimborso e il capitale versato è di 2.000 euro.

    Come si applica. Poste Italiane applica automaticamente l’imposta sostitutiva agevolata sulla differenza di 2.000 euro. Caio riceve il netto senza dover compilare alcun rigo aggiuntivo nel modello 730. L’imposta è definitiva: quella somma non entra nel reddito complessivo IRPEF.

    In pratica

    • Nessuna compilazione del 730 per gli interessi già tassati alla fonte.
    • Conserva la ricevuta di rimborso del buono come documentazione.
    • L’aliquota agevolata si applica automaticamente: non devi fare richieste.

    Caso 2: interessi da titoli di Stato non assoggettati a ritenuta

    Scenario. Sempronio detiene titoli di Stato italiani attraverso un conto titoli estero. L’intermediario straniero non ha applicato la ritenuta italiana sulle cedole del 2025, pari a 800 euro.

    Come si applica. Sempronio deve indicare quegli 800 euro nel rigo M32 del quadro M del modello 730, specificando l’ammontare e l’aliquota agevolata applicabile. Non può optare per la tassazione ordinaria in sostituzione dell’imposta sostitutiva su questi proventi. Deve anche verificare l’obbligo di compilare il quadro W per il monitoraggio del conto titoli estero.

    In pratica

    • Compila il rigo M32 del quadro M con i proventi non tassati alla fonte.
    • Per i titoli di Stato si applica l’aliquota agevolata, non quella ordinaria del 26%.
    • Non puoi optare per la tassazione ordinaria su questi redditi: la norma lo esclude espressamente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I buoni fruttiferi postali sono tassati come le obbligazioni bancarie?

    No. I buoni fruttiferi postali emessi da Cassa Depositi e Prestiti beneficiano dell’aliquota agevolata prevista per i titoli di Stato, diversa dall’aliquota ordinaria applicata alle obbligazioni di emittenti privati.

    Devo dichiarare gli interessi del BTP nel 730?

    Di norma no, se la banca o l’intermediario ha già applicato la ritenuta alla fonte. In quel caso l’imposta è assolta e non è necessario inserire nulla nel 730.

    Se vendo un BTP prima della scadenza e guadagno sulla differenza di prezzo, come vengo tassato?

    La plusvalenza da cessione di titoli di Stato è soggetta all’imposta sostitutiva del 26%, non all’aliquota agevolata. Devi indicarla nel quadro T del modello 730 o nel quadro RT del modello Redditi PF.

    Cosa indica il rigo M32 del quadro M?

    Il rigo M32 serve a dichiarare gli interessi e i proventi di obbligazioni e titoli, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata dall’intermediario l’imposta sostitutiva prevista dalla normativa. Si indica l’importo e l’aliquota applicabile.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria IRPEF invece dell'imposta sostitutiva sui titoli di Stato?

    No. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate precisano che per i redditi indicati nel rigo M32 non è ammessa l’opzione per la tassazione ordinaria.

  • Affrancamento titoli e quote: come rideterminare il valore e pagare l’imposta sostitutiva

    In sintesi

    • A cosa serve l’affrancamento: se hai titoli o quote acquistati anni fa a un prezzo basso e oggi valgono molto di piu’, venderli ti costerebbe una grossa imposta sulla plusvalenza. L’affrancamento ti permette di ‘aggiornare’ il costo fiscale al valore attuale, pagando subito un’imposta sostitutiva agevolata.
    • Aliquota dell’imposta sostitutiva: per le partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) possedute al 1° gennaio 2025, l’imposta sostitutiva e’ del 18%, da versare entro il 30 novembre 2025.
    • Anche per titoli quotati: per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati posseduti al 1° gennaio 2025, si puo’ usare il valore normale di dicembre 2023 come nuovo costo fiscale, applicando la stessa imposta sostitutiva del 18%.
    • Perizia giurata di stima: per le partecipazioni non quotate e’ obbligatoria una perizia giurata redatta da un professionista abilitato, che deve essere completata entro il 30 novembre 2025.
    • No minusvalenze dall’affrancamento: se dopo aver rivalutato vendi a un prezzo inferiore al valore rivalutato, quella differenza negativa non genera minusvalenze fiscalmente rilevanti.
    • Dove indicarlo: i dati della rivalutazione vanno inseriti nella Sezione IX del quadro RT del Redditi PF 2026 (righi RT116 e RT117) oppure, per chi usa il 730, nella Sezione V del quadro T.

    Che cos'e' l'affrancamento e perche' conviene valutarlo

    Immagina di aver acquistato nel 2010 delle quote di una societa’ non quotata per 10.000 euro. Oggi quelle quote valgono 80.000 euro. Se le vendi, la plusvalenza di 70.000 euro e’ soggetta a imposta sostitutiva del 26%, pari a 18.200 euro. L’affrancamento e’ uno strumento che ti consente di ‘azzerare’ questa plusvalenza latente, pagando oggi un’imposta piu’ bassa – il 18% – sul valore attuale rivalutato, cosi’ da ridurre o eliminare l’imposta futura quando vendi davvero.

    Il meccanismo concreto e’ questo: fai redigere una perizia giurata di stima da un professionista (commercialista, revisore o perito iscritto all’albo), che certifica il valore delle tue partecipazioni al 1° gennaio 2025. Poi paghi il 18% su quel valore come imposta sostitutiva. Da quel momento, il tuo ‘costo fiscale’ di acquisto diventa il valore rivalutato: quando in futuro venderai, la plusvalenza si calcolera’ sulla differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato, e non piu’ sul costo storico di acquisto.

    Per i titoli quotati in borsa c’e’ una semplificazione: non serve la perizia. Puoi usare come valore di riferimento il valore normale del titolo nel mese di dicembre 2023, cioe’ la media dei prezzi di borsa di quel mese. Anche in questo caso paghi il 18% su quel valore e aggiorni il tuo costo fiscale.

    Attenzione a due regole importanti. Prima: il versamento dell’imposta sostitutiva del 18% andava effettuato entro il 30 novembre 2025 (in unica soluzione o a rate – massimo tre rate annuali, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). Seconda: una volta che hai rivalutato, se poi vendi a un prezzo inferiore al valore rivalutato quella differenza non e’ una minusvalenza deducibile. Il valore rivalutato e’ un ‘pavimento’, non un punto di partenza da cui calcolare perdite.

    Affrancamento partecipazioni e titoli – dati chiave dal Redditi PF 2026
    Elemento Dettaglio
    Data di possesso rilevante 1° gennaio 2025
    Aliquota imposta sostitutiva (partecipazioni qualificate e non qualificate) 18%
    Scadenza versamento (prima rata o unica soluzione) 30 novembre 2025
    Numero massimo di rate 3 rate annuali di pari importo
    Interessi sulle rate successive alla prima 3% annuo, da versare con la rata
    Requisito per partecipazioni non quotate Perizia giurata di stima entro il 30 novembre 2025
    Alternativa per titoli quotati Valore normale mese dicembre 2023 (senza perizia)
    Minusvalenze deducibili dopo rivalutazione No – il confronto col valore di perizia non genera minusvalenze
    Dove dichiarare (Redditi PF) Sezione IX quadro RT – righi RT116 e RT117
    Dove dichiarare (730) Sezione V quadro T – dati rivalutazione

    Esempio pratico

    • Tizio possiede il 10% di una SRL non quotata, acquistato nel 2015 per 15.000 euro. Al 1° gennaio 2025 fa redigere una perizia giurata che certifica un valore delle sue quote di 60.000 euro. L’imposta sostitutiva e’ 60.000 x 18% = 10.800 euro. Tizio sceglie di pagare in tre rate: la prima di 3.600 euro entro il 30 novembre 2025, la seconda di 3.600 euro + interessi (3% su 3.600 = 108 euro) nel 2026, la terza di 3.600 euro + interessi (3% su 7.200 = 216 euro) nel 2027. Quando in futuro vendera’ le quote, la plusvalenza sara’ calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita e 60.000 euro – non piu’ su 15.000 euro. Se vende a 70.000 euro, la plusvalenza tassata sara’ solo 10.000 euro (e non 55.000 euro come sarebbe stato senza affrancamento).

    Documenti necessari

    • Perizia giurata di stima redatta da professionista abilitato (per partecipazioni non quotate), datata entro il 30 novembre 2025
    • Ricevuta di pagamento dell’imposta sostitutiva (modello F24) con codice tributo 1100
    • In caso di rateizzazione: documentazione di ciascuna rata pagata con gli interessi
    • Per titoli quotati: documentazione del valore normale di dicembre 2023 (prospetto prezzi di borsa)
    • Atto o documentazione di acquisto originale per confronto col valore rivalutato
    • Se hai effettuato piu’ rivalutazioni sullo stesso bene: documentazione delle precedenti perizie e versamenti (per lo scomputo)

    Tizio rivaluta quote di SRL con perizia giurata

    Scenario. Tizio possiede il 15% di una SRL artigiana acquistato nel 2008 per 8.000 euro. Al 1° gennaio 2025 le quote sono stimate da perizia a 50.000 euro. Tizio paga il 18% in unica soluzione entro il 30 novembre 2025.

    Come si applica. L’imposta sostitutiva e’ 50.000 x 18% = 9.000 euro, versata con F24 codice tributo 1100. Nella dichiarazione Redditi PF 2026 indica nella Sezione IX, rigo RT116, il valore rivalutato (50.000 euro) e l’imposta sostitutiva (9.000 euro). Se aveva gia’ fatto una precedente rivalutazione sulle stesse quote, puo’ scomputare quella vecchia imposta. Se in futuro vende le quote a 65.000 euro, la plusvalenza tassata al 26% sara’ solo 15.000 euro (65.000 – 50.000).

    In pratica

    • Conserva la perizia giurata per sempre: e’ la prova del valore rivalutato e ti serve ogni volta che vendi.
    • Compila correttamente i righi RT116/RT117: indica il valore rivalutato dalla perizia, l’imposta dovuta e quella eventualmente gia’ versata in rivalutazioni precedenti.
    • Se hai pagato a rate, indica nella colonna 5 che hai scelto la rateizzazione.

    Caio affranca azioni quotate usando il valore di dicembre 2023

    Scenario. Caio ha acquistato 1.000 azioni di una societa’ quotata a Milano nel 2018 a 5 euro l’una (costo totale 5.000 euro). Il valore normale di dicembre 2023 e’ 12 euro per azione (valore normale 12.000 euro). Caio vuole aggiornare il costo fiscale.

    Come si applica. Non servendo perizia per titoli quotati, Caio calcola l’imposta sostitutiva su 12.000 euro: 12.000 x 18% = 2.160 euro, versati entro il 30 novembre 2025. Nella dichiarazione Redditi PF 2026 indica il valore normale di riferimento e l’imposta. Da ora il suo costo fiscale e’ 12.000 euro. Se vende nel 2026 a 15 euro per azione (15.000 euro totali), la plusvalenza tassata sara’ solo 3.000 euro (15.000 – 12.000), con imposta del 26% pari a 780 euro – invece dei 2.600 euro che avrebbe pagato senza affrancamento.

    In pratica

    • Il valore normale di dicembre 2023 va documentato: conserva lo storico prezzi di borsa per quel mese.
    • Occhio alla regola anti-minusvalenza: se le azioni scendono sotto 12 euro e le vendi, quella perdita non e’ deducibile.
    • Valuta se conviene affrancare: se il titolo ha guadagnato poco, il risparmio futuro potrebbe non compensare l’esborso immediato del 18%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso affrancare solo una parte delle mie quote, non tutte?

    Si’, le istruzioni AdE prevedono la possibilita’ di rivalutazione parziale. Tuttavia, anche in caso di rivalutazione parziale, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non puo’ dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

    Ho gia' rivalutato le stesse quote nel 2022. Posso farlo di nuovo nel 2025?

    Si’. Puoi effettuare una nuova rivalutazione. L’imposta gia’ versata in occasione della precedente rivalutazione puo’ essere scomputata dall’imposta dovuta sulla nuova, sempreche’ non tu abbia gia’ presentato istanza di rimborso per quella precedente.

    Con quale codice tributo si versa l'imposta sostitutiva sull'affrancamento?

    Le istruzioni ufficiali indicano il codice tributo 1100 per le plusvalenze di natura finanziaria del quadro RT. Per le rivalutazioni di partecipazioni il codice e’ indicato nelle istruzioni del Redditi PF 2026; verifica sempre il codice aggiornato prima di compilare il modello F24.

    Se la perizia e' tardiva, perdo il diritto all'affrancamento?

    Si’. La perizia giurata di stima deve essere redatta entro il 30 novembre 2025 – la stessa scadenza del versamento. Una perizia successiva non consente di beneficiare dell’agevolazione.

    L'affrancamento conviene sempre?

    Non necessariamente. Conviene se il risparmio futuro (differenza tra imposta al 26% sulla plusvalenza ‘storica’ e imposta al 18% sul valore rivalutato) supera il costo immediato dell’affrancamento piu’ le spese di perizia. Se hai intenzione di tenere le quote a lungo o di donarle, il calcolo cambia ulteriormente.

    Vedi anche: Plusvalenze finanziarie nel Quadro T, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa e Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione.

  • ISA: cause di esclusione e come si compilano

    In sintesi

    • Non tutti i contribuenti sono tenuti ad applicare gli ISA: esistono cause di esclusione tassative
    • Chi inizia o cessa l’attività nel periodo d’imposta è escluso dagli ISA per quell’anno
    • I contribuenti in regime forfettario o dei minimi non applicano gli ISA
    • Il superamento di una soglia di ricavi o compensi determina l’esclusione per eccesso di dimensione
    • La compilazione avviene tramite modello ISA allegato alla dichiarazione e software ministeriale ‘Il tuo ISA’
    • I dati aggiuntivi consentono di rappresentare meglio situazioni atipiche e migliorare il profilo

    Chi è escluso dagli ISA e come si procede per chi deve applicarli

    Gli ISA – Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti dall’art. 9-bis del D.L. 50/2017 – non si applicano in modo universale a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi. L’ordinamento prevede specifiche cause di esclusione che esonerano il contribuente dall’obbligo di compilare il modello e dal calcolo del punteggio. Conoscere queste cause è il primo passo: compilare un ISA quando non si è tenuti, o non compilarlo quando invece si dovrebbe, sono entrambi errori con conseguenze diverse.

    Per chi ricade nell’ambito applicativo, la compilazione non è un mero adempimento formale: i dati inseriti determinano il punteggio, che a sua volta incide sull’accesso al regime premiale e sull’esposizione ai controlli. Una compilazione accurata, che rifletta correttamente la realtà dell’attività, è nell’interesse del contribuente.

    Questo articolo illustra le principali cause di esclusione e il percorso operativo per la compilazione, dal modello ISA in dichiarazione all’uso del software ministeriale, fino alla possibilità di integrare i dati con informazioni aggiuntive.

    Principali cause di esclusione dagli ISA
    Causa di esclusione Note operative
    Inizio attività nel corso del periodo d'imposta L'esclusione vale per l'anno di apertura; dalla prima dichiarazione a regime si verifica se esiste l'ISA di riferimento
    Cessazione attività nel corso del periodo d'imposta L'esclusione vale per l'anno in cui l'attività è cessata
    Superamento della soglia di ricavi o compensi La soglia va verificata annualmente nei decreti e nei provvedimenti vigenti; indicazioni qualitative
    Periodo di non normale svolgimento dell'attività Include situazioni di crisi, sospensione, liquidazione o eventi eccezionali documentabili
    Regime forfettario o regime dei minimi Questi contribuenti applicano regole proprie; l'ISA non è compatibile con tali regimi
    Assenza dell'ISA approvato per l'attività svolta Per alcune attività l'ISA non è ancora stato approvato; in tal caso non si applica

    Esempio pratico

    • Caio avvia una piccola impresa di riparazione elettronica nel mese di aprile. Per il primo anno d’imposta – quello di avvio – non è tenuto a compilare l’ISA: la causa di esclusione per inizio attività lo esenta dall’adempimento. Nella dichiarazione dovrà comunque indicare il codice di esclusione corretto nel modello. Dall’anno successivo, se l’attività prosegue normalmente e i ricavi non superano la soglia di esclusione, dovrà invece compilare il proprio ISA, inserendo i dati contabili ed extracontabili richiesti e verificando il punteggio con il software ministeriale prima di trasmettere la dichiarazione.

    Documenti necessari

    • Art. 9-bis, D.L. 50/2017 – norma istitutiva degli ISA, cause di esclusione e obblighi di compilazione
    • Decreto ministeriale annuale di approvazione degli ISA – elenca gli indici approvati per ciascun codice attività e le soglie di ricavi
    • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – istruzioni per la compilazione del modello ISA e dei dati aggiuntivi
    • Software ‘Il tuo ISA’ – applicazione ministeriale per il calcolo del punteggio, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
    • Istruzioni ai modelli dichiarativi (Redditi PF, SC, SP) – indicano dove e come allegare il modello ISA alla dichiarazione

    Caso 1 – Il contribuente che non sa se è escluso

    Scenario. Alfa Srl svolge un’attività di trasporto merci conto terzi. Nel corso dell’anno ha subito una sospensione dell’attività di tre mesi a causa di un sinistro che ha reso inagibile il magazzino. L’amministratore si chiede se debba compilare l’ISA o se possa invocare una causa di esclusione.

    Come si applica. La sospensione prolungata e documentabile può configurare un ‘periodo di non normale svolgimento dell’attività’, che è una delle cause di esclusione previste dalla normativa. In questo caso Alfa Srl dovrebbe verificare, con il supporto del proprio consulente, se la situazione concreta rientri tra le ipotesi di esclusione ammesse per il periodo d’imposta di riferimento. Se l’esclusione è applicabile, nel modello si indica il relativo codice; se invece si decide di compilare l’ISA nonostante la situazione anomala, è possibile integrare la compilazione con dati aggiuntivi che spiegano le circostanze straordinarie.

    In pratica

    • Documentare sempre le cause straordinarie che hanno inciso sull’attività: sono la base per invocare l’esclusione o per integrare i dati ISA
    • Non indicare un codice di esclusione senza verificare che la situazione rientri effettivamente nelle fattispecie previste dalla normativa vigente
    • In caso di dubbio, confrontarsi con il commercialista prima della trasmissione della dichiarazione: correggere a posteriori è più complesso

    Caso 2 – Il professionista che compila l'ISA per la prima volta

    Scenario. Tizio è un avvocato che ha esercitato la professione per tutto l’anno in regime ordinario. I suoi compensi rientrano nella soglia di applicazione dell’ISA previsto per la propria categoria. È la prima volta che compila il modello ISA e non sa da dove iniziare.

    Come si applica. Tizio deve individuare il codice ISA corrispondente alla propria attività (sulla base del codice ATECO dichiarato) e scaricare il software ‘Il tuo ISA’ dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Il software guida la compilazione del modello: richiede dati contabili (compensi, spese, costi del personale), dati strutturali (anni di esercizio, collaboratori) e dati extracontabili (ore dedicate all’attività, tipologia di clientela). Una volta inseriti tutti i dati, il software calcola il punteggio e indica se si accede al regime premiale. Il modello compilato va quindi allegato alla dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF nel caso di Tizio).

    In pratica

    • Verificare il corretto codice ATECO prima di selezionare l’ISA da compilare: un codice errato porta a un indice non rappresentativo
    • Inserire con cura i dati extracontabili richiesti dal software: sono spesso determinanti per il punteggio finale e vengono trascurati
    • Non attendere l’ultimo giorno per il calcolo: se il punteggio è basso, c’è ancora tempo per verificare eventuali dati mancanti o errati prima della trasmissione

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi è esonerato dal compilare gli ISA?

    Sono esonerati, tra gli altri, i contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta, chi supera la soglia di ricavi o compensi prevista dalla normativa, chi si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’attività e i contribuenti in regime forfettario o dei minimi. L’elenco completo delle cause di esclusione va verificato nei decreti annuali di approvazione degli ISA.

    Cosa si intende per 'periodo di non normale svolgimento dell'attività'?

    È una situazione in cui l’attività non si è svolta in modo regolare per l’intero periodo d’imposta, ad esempio per liquidazione, sospensione prolungata, eventi eccezionali o altre circostanze documentabili. La valutazione caso per caso è necessaria poiché la normativa non fornisce un elenco tassativo.

    I contribuenti in regime forfettario devono compilare gli ISA?

    No. I contribuenti in regime forfettario e quelli in regime dei minimi sono esclusi dagli ISA: applicano regole proprie per la determinazione del reddito e non sono soggetti a questo strumento di misurazione dell’affidabilità fiscale.

    Dove si compila il modello ISA?

    Il modello ISA è un allegato alla dichiarazione dei redditi (Redditi PF, SP o SC a seconda della forma giuridica). La compilazione pratica avviene tramite il software ‘Il tuo ISA’, reso disponibile ogni anno dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.

    Cosa sono i dati aggiuntivi nel contesto ISA?

    Sono informazioni che il contribuente può facoltativamente fornire per rappresentare meglio la propria situazione rispetto agli indicatori standard. Servono a segnalare circostanze particolari – come eventi straordinari, cambiamenti di attività o situazioni di mercato atipiche – che potrebbero influire negativamente sul punteggio se non considerate.

    Cosa succede se si indica erroneamente una causa di esclusione?

    Indicare un codice di esclusione non spettante equivale a omettere la compilazione dell’ISA quando invece sarebbe obbligatoria. Questa irregolarità può essere rilevata in sede di controllo e comportare conseguenze sulla posizione dichiarativa. È sempre consigliabile verificare con il proprio consulente la correttezza dell’esonero prima di trasmettere la dichiarazione.

    La soglia di ricavi che determina l'esclusione è la stessa per tutte le attività?

    No. La soglia può variare in funzione dell’attività e del periodo d’imposta. Va verificata annualmente nel decreto ministeriale di approvazione degli ISA e nelle istruzioni al modello dichiarativo, poiché può essere aggiornata di anno in anno. Indicazioni qualitative: verificare i parametri vigenti per l’anno di riferimento.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.