Autore: Andrea Marton

  • Art. 57 D.Lgs. 171/2005 – Rapporto delle violazioni

    Art. 57 D.Lgs. 171/2005 – Rapporto delle violazioni

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’ articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.

    2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall’ articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l’ordinanza di cui all’ articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 52 D.P.R. 115/2002

    Art. 52 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

    2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo .

  • Art. 44-bis D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 44-bis D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 3 quater Cod. Amb. – Principio dello sviluppo sostenibile

    Art. 3 Quater Cod. Amb. – Principio dello sviluppo sostenibile

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

    2. Anche l’attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

    3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell’ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinchè nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell’ambiente anche futuro.

    4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l’evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

  • Art. 125 decies T.U.B.: Inadempimento del consumatore

    Art. 125 decies T.U.B.: Inadempimento del consumatore

    Art. 125 decies T.U.B. – Inadempimento del consumatore.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con i consumatori in difficoltà nei pagamenti al fine di esercitare, ove opportuno, un ragionevole grado di tolleranza prima dell’avvio di procedimenti esecutivi. La Banca d’Italia adotta disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore, ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare debolezza del consumatore, nonché alle misure adottabili dal finanziatore, che comprendono la modifica delle condizioni del contratto di credito.

    2. Il finanziatore non può imporre al consumatore oneri, derivanti dall’inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • CCNL Metalmeccanici Industria 2026: tabelle retributive e minimi paga per livello

    CCNL Metalmeccanici Industria

    In sintesi

    Il CCNL Metalmeccanici Industria fissa per il 2026 minimi tabellari da 1.784,94 € lordi mensili (livello D1) a 2.907,01 € (livello A1). Il rinnovo 2025-2028 prevede aumenti complessivi di circa il 9,64% in quattro anni, con incrementi annuali da giugno 2026, giugno 2027 e giugno 2028 e flexible benefit annuo a 250 €.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federmeccanica · Assistal · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 novembre 2025
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 30 giugno 2028
    Platea
    ~1,5 milioni

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – Giugno 2026 (in euro)
    Livello (nuovo) Ex livello Minimo mensile Minimo annuale Aumento vs 2025
    D1 1.784,94 € 23.204,22 € +42,91 €/mese
    D2 1.979,37 € 25.731,81 € +47,59 €/mese
    C1 3ª Super 2.022,12 € 26.287,56 € +48,61 €/mese
    C2 2.064,88 € 26.843,44 € +49,64 €/mese
    C3 2.211,43 € 28.748,59 € +53,17 €/mese
    B1 5ª Super 2.370,33 € 30.814,29 € +56,99 €/mese
    B2 2.542,98 € 33.058,74 € +61,14 €/mese
    B3 2.838,99 € 36.906,87 € +68,25 €/mese
    A1 8ª Quadri 2.907,01 € 37.791,13 € +69,89 €/mese

    Nota: i minimi includono lo scatto di anzianità maturato. Importi al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Il minimo annuo è calcolato su 13 mensilità (tredicesima compresa).

    Come si legge la tabella retributiva

    Il minimo tabellare è la retribuzione base mensile garantita dal CCNL al lavoratore inquadrato in un determinato livello. È il punto di partenza della busta paga, a cui si aggiungono altre voci: scatti di anzianità, indennità di funzione, superminimi individuali, premi di risultato, eventuali ore di straordinario e l’elemento retributivo annuo (ERA).

    La struttura del CCNL Metalmeccanici Industria 2025-2028 prevede 9 livelli raggruppati in 4 aree: A (alta professionalità), B (specialistica), C (operativa qualificata), D (esecutiva). Ogni livello corrisponde alle declaratorie di mansione descritte nel CCNL.

    Aumenti programmati 2026-2028

    Il rinnovo del 22 novembre 2025 ha definito un piano di aumenti scaglionato su tre tranche, calcolati sul livello C3 (parametro di riferimento):

    Decorrenza Aumento mensile (C3) Aumento cumulato
    1° giugno 2025 +28,00 € +28 €
    1° giugno 2026 +53,17 € +81,17 €
    1° giugno 2027 +59,00 € +140,17 €
    1° giugno 2028 +65,00 € +205,17 €

    Su quattro anni l’incremento complessivo è di circa il 9,64% della retribuzione tabellare. Gli aumenti su livelli diversi da C3 sono proporzionali in base al parametro retributivo di ciascun livello.

    Cosa contiene la busta paga oltre al minimo

    Sul minimo tabellare si stratificano voci aggiuntive:

    • Scatti di anzianità: importi crescenti ogni 3 anni di servizio, fino a un massimo di 5 scatti.
    • Indennità di funzione: per ruoli con responsabilità (capi reparto, coordinatori) previste dalla declaratoria.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità per lavoro disagiato: turni notturni, lavoro in linea, postazioni a temperatura elevata.
    • Tredicesima (mensilità aggiuntiva pagata a dicembre, vedi articolo dedicato).
    • Welfare contrattuale: flexible benefit 250 €/anno dal 2026 (non monetizzabili in busta).

    Stima netto in busta paga

    La conversione lordo/netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali/comunali, situazione familiare e detrazioni. Indicativamente, per un lavoratore single senza altre detrazioni:

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Metalmeccanici Industria, quanti giorni spettano, Maternità e congedi parentali nel CCNL Metalmeccanici Industria, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Metalmeccanici Industria, comporto, carenza e indennità e durata per livello e recesso.

    Stima orientativa. Il netto effettivo varia in base a regione, comune, carichi familiari e bonus fiscali.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato con anzianità
    Tizio è inquadrato al livello C3 dal 2021. Da giugno 2026 il suo minimo tabellare passa a 2.211,43 € mensili (+53,17 € rispetto a maggio 2026). Avendo maturato 2 scatti di anzianità (ognuno di circa 25-30 €), la sua retribuzione base sale a circa 2.270 € lordi mensili, oltre eventuali superminimi.
    Caia – Impiegata tecnica al rinnovo
    Caia è impiegata B2 e firma il contratto il 15 giugno 2026, subito dopo l’entrata in vigore della nuova tabella. Il suo minimo tabellare è 2.542,98 € (vs 2.481,84 € di maggio). La differenza di +61,14 €/mese è automatica: il datore di lavoro la applica dal cedolino di giugno senza necessità di firma di un’integrazione.
    Sempronio – Trasferimento da PMI a grande impresa
    Sempronio cambia lavoro a settembre 2026 passando dal CCNL Metalmeccanici PMI Confapi al CCNL Metalmeccanici Industria Federmeccanica. Inquadrato come C1, il suo minimo tabellare ha come nuovo riferimento il minimo tabellare di 2.022,12 € (livello C1), oltre a un miglior pacchetto welfare (Metasalute + flexible benefit 250 €).

    Domande frequenti

    Quando aumentano gli stipendi nel 2026?
    Gli aumenti previsti dal rinnovo decorrono dal 1° giugno 2026 e sono visibili in busta paga di giugno. Per il livello C3 l’aumento è di 53,17 € lordi mensili. Gli importi per gli altri livelli sono proporzionali al parametro retributivo.
    La tabella retributiva è uguale in tutta Italia?
    Sì, il CCNL Metalmeccanici Industria stabilisce minimi tabellari nazionali validi su tutto il territorio. Possono esistere differenze a livello di contrattazione di secondo livello (premi di risultato, accordi aziendali) ma il minimo tabellare è uniforme.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi alle organizzazioni sindacali o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, e in subordine al Giudice del Lavoro per la differenza retributiva.
    Cosa sono i superminimi?
    Il superminimo è un importo individuale aggiuntivo al minimo tabellare, concordato con il datore di lavoro. Può essere “assorbibile” (cioè scompare quando ci sono aumenti contrattuali) o “non assorbibile” (rimane stabile e si somma agli aumenti).
    Lo scatto di anzianità quando matura?
    Lo scatto matura ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 5 scatti complessivi. L’importo varia per livello (orientativamente 18-32 € mensili per scatto).
    Il flexible benefit di 250 € è in busta paga?
    No, il flexible benefit non è erogato in denaro: è un credito da spendere su una piattaforma welfare per beni e servizi (rimborsi medici, istruzione figli, mobilità, ecc.). Dal 2026 non può più essere destinato al fondo Metasalute.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria del 22 novembre 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1067 Codice della Navigazione – Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

    Art. 1067 Codice della Navigazione – Notificazione e pubblicità dell’ordinanza di vendita

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'ordinanza di vendita è notificata a cura del cancelliere del giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente che non sono comparse. L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in margine al pignoramento. Copia di essa è affissa nell'albo della pretura del luogo dove si svolge l'esecuzione, in quello della direzione di aeroporto, e nell'albo della Reale unione nazionale aeronautica. Il giudice può anche disporne la pubblicazione in periodici aeronautici.

  • Art. 35 D.P.R. 115/2002

    Art. 35 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. L'indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: euro 1,22; b) fino a dodici chilometri: euro 2,25; c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: periodo di prova

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: periodo di prova

    Tutto sul periodo di prova nel contratto ortofrutticolo: durata per livello, regola speciale per i contratti stagionali a tempo determinato, forma scritta e diritti in caso di recesso.

    In sintesi

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede 6 mesi di prova per Quadri e livello 1, e 3 mesi per i livelli dal 2 al 7. Per i contratti a tempo determinato la durata si calcola in dodicesimi della durata del contratto (es. contratto di 4 mesi al livello 5 = 1 mese di prova). I lavoratori stagionali già in forza nelle campagne precedenti non sono sottoposti a nuova prova. La forma scritta è sempre obbligatoria.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Lavorazione, condizionamento e commercio di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa del periodo di prova

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Livello Contratto a tempo indeterminato Contratto a termine (calcolo pro-rata)
    Q (Quadro) e livello 1 6 mesi 6 mesi × (durata contratto ÷ 12)
    Livelli 2 – 7 3 mesi 3 mesi × (durata contratto ÷ 12)
    Lavoratori stagionali richiamati Nessun periodo di prova (esenzione contrattuale)

    Il rinnovo 2024 ha introdotto la regola del calcolo in dodicesimi per i contratti a tempo determinato: la durata della prova è proporzionale alla durata del contratto, evitando periodi di prova sproporzionati per contratti brevi.

    Forma scritta: un requisito imprescindibile

    Il codice civile (art. 2096) richiede che il periodo di prova sia fissato per iscritto. In mancanza di forma scritta, il rapporto si intende instaurato senza prova: il lavoratore non può essere licenziato liberamente, ma solo con le tutele ordinarie previste dal contratto e dalla legge.

    La clausola di prova nel contratto di assunzione deve indicare:

    • la durata in mesi (o giorni per contratti molto brevi);
    • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • la data di decorrenza del rapporto.

    Il computo della prova: giorni lavorativi e sospensioni

    Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari fa riferimento a mesi di lavoro. In linea con i principi generali del diritto del lavoro, i periodi di sospensione del rapporto (malattia, infortunio, gravidanza) sospendono il decorso del periodo di prova, prolungandolo di altrettanti giorni. In questo modo il datore può valutare effettivamente la prestazione lavorativa per l’intera durata pattuita.

    Regola speciale per i lavoratori stagionali

    Il settore ortofrutticolo si basa in misura significativa sul lavoro stagionale: aziende di lavorazione, condizionamento e commercio all’ingrosso assumono ogni anno centinaia di lavoratori per le campagne di raccolta e trasformazione (agrumi in inverno, frutta estiva nella stagione calda, ecc.).

    Il CCNL introduce una tutela specifica per questi lavoratori:

    • Esenzione dalla prova per stagionali richiamati: il lavoratore stagionale che ha già prestato la propria opera alle dipendenze della stessa azienda in un precedente ciclo stagionale, per le stesse mansioni, non è soggetto a nuovo periodo di prova nelle campagne successive.
    • Questo riconosce implicitamente che il datore conosce già le capacità del lavoratore e riduce il rischio di abusi (licenziamenti «durante la prova» mascherati da fine campagna).
    • Per i lavoratori stagionali alla prima campagna, si applica la regola pro-rata in dodicesimi.

    Esempio pratico: contratto stagionale di 5 mesi al livello 6 (prima campagna). Prova = 3 mesi × (5 ÷ 12) = 1,25 mesi, arrotondati convenzionalmente a circa 37 giorni.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivazione. Il rapporto cessa al momento della comunicazione.

    Limiti al recesso datoriale durante la prova:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (per sesso, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche, origine etnica, appartenenza sindacale): è nullo ai sensi dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970) e del D.Lgs. 216/2003.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. dopo una denuncia di irregolarità o una richiesta di applicare il CCNL).
    • La lavoratrice in stato di gravidanza non può essere licenziata durante la prova per motivi connessi alla maternità (D.Lgs. 151/2001).

    Superamento della prova e conferma del rapporto

    Se nessuna delle parti recede entro la scadenza, il rapporto si considera automaticamente confermato senza necessità di comunicazione esplicita. Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio ai fini di:

    • scatti di anzianità;
    • maturazione delle ferie;
    • calcolo del comporto per malattia;
    • TFR (matura dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova).

    Casi pratici

    Tizio – Prima stagione, contratto 6 mesi al livello 6
    Tizio viene assunto per la prima volta per la campagna estiva della frutta con contratto a tempo determinato stagionale di 6 mesi al livello 6. Il periodo di prova si calcola: 3 mesi × (6 ÷ 12) = 1 mese e mezzo. Il contratto scritto indica una prova di 45 giorni. Al 46° giorno, se nessuno ha comunicato il recesso, Tizio è confermato per l’intera durata del contratto stagionale.
    Caia – Stagionale richiamata per la terza campagna, nessuna prova
    Caia ha lavorato per due stagioni consecutive nella stessa azienda agrumaria come selezionatrice (livello 6). Al terzo richiamo, l’azienda inserisce erroneamente nel contratto una clausola di prova di 45 giorni. Caia si rivolge alla Flai-Cgil, che segnala l’errore: il CCNL esenta i lavoratori stagionali richiamati per le stesse mansioni dalla ripetizione del periodo di prova. La clausola viene rimossa.
    Sempronio – Quadro assunto a tempo indeterminato, recesso in prova
    Sempronio è assunto come responsabile di magazzino (livello Q) con prova di 6 mesi. Al quarto mese, l’azienda gli comunica il recesso durante la prova senza motivazione. Sempronio valuta se il recesso sia stato ritorsivo (aveva sollevato una questione sulla sicurezza delle celle frigorifere). Con l’assistenza di Uiltucs-Uil, chiede chiarimenti all’Ispettorato del Lavoro: il recesso libero in prova è lecito, ma non può essere ritorsivo o discriminatorio.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Ortofrutticoli?
    6 mesi per Quadri (livello Q) e livello 1; 3 mesi per tutti gli altri livelli (2-7). Per i contratti a tempo determinato la durata è proporzionale (calcolo in dodicesimi della durata del contratto).
    Un lavoratore stagionale deve fare la prova ogni anno?
    No. Il CCNL esenta dalla prova i lavoratori stagionali richiamati dalla stessa azienda nelle stagioni successive, per le stesse mansioni. Solo alla prima campagna si applica la prova pro-rata.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente per iscritto nel contratto di assunzione. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore.
    Come si calcola la prova per un contratto stagionale di 4 mesi al livello 5?
    La durata ordinaria al livello 5 è 3 mesi. Per 4 mesi di contratto: 3 × (4 ÷ 12) = 1 mese di prova.
    Il datore può licenziare senza motivazione durante la prova?
    Sì, durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza preavviso né motivazione. Rimangono vietati i recessi discriminatori (sesso, etnia, sindacato, ecc.) e ritorsivi, che sono nulli.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 71 CPI – Brevetto dipendente

    Art. 71 CPI – Brevetto dipendente

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l’invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all’oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

    2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull’invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull’invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione dipendente.

  • Art. 67-bis L. 354/1975 – Visite alle camere di sicurezza). 1. Le disposizioni di cui all’articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza

    Art. 67-bis L. 354/1975 – Visite alle camere di sicurezza).

    1. Le disposizioni di cui all’articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Articolo abrogato.

  • Art. 3 ter Cod. Amb. – Principio dell’azione ambientale

    Art. 3 Ter Cod. Amb. – Principio dell’azione ambientale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.