Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 149 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento diretto

    Art. 149 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento diretto

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

    2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

    3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

    4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

    5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

    6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

  • Art. 269 D.P.R. 115/2002

    Art. 269 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.

    1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

  • Articolo 51 L. 184/1983: Revoca dell’adozione per indegnità dell’adottato

    Art. 51 L. 184/1983 – Revoca dell’adozione per indegnità dell’adottato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

  • Art. 345 D.Lgs. 209/2005 – Istituzioni e enti esclusi

    Art. 345 D.Lgs. 209/2005 – Istituzioni e enti esclusi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice: a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio; b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 ; c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227 , e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2; d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall' articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256 ; e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni; f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 , che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3; g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526 , e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759 , modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479 , entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 , a sua volta modificata dall' articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290 , convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303 .

    2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.

    3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.

    4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

  • Art. 268 D.P.R. 115/2002

    Art. 268 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico.

    ((

    1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall' articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

    ))

  • Art. 148 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento

    Art. 148 D.Lgs. 209/2005 – Procedura di risarcimento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione. 62

    2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione. 62

    2-bis. Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all' articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa dall'impresa al danneggiato e all'IVASS, al quale e` anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa può non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e` prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui all' articolo 124, primo comma, del codice penale , decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.

    3. Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.

    4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

    5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.

    6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

    7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

    8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.

    9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all' articolo 1913 del codice civile .

    10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'IVASS per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.

    11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

    11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 . A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

  • Università non statali nel 730: detrazione e limiti di spesa

    In sintesi

    • La detrazione del 19% spetta per le spese universitarie sostenute nel 2025 sia presso università statali che non statali.
    • Per le università non statali la spesa detraibile non può superare il limite fissato annualmente dal decreto del Ministero dell’Istruzione (MUR), diverso per facoltà e zona geografica.
    • Il limite MUR tiene conto degli importi medi delle tasse e contributi delle università statali: l’idea è di non superare quello che si pagherebbe in un ateneo pubblico.
    • Le spese possono riguardare anche più anni accademici, compresa l’iscrizione fuori corso.
    • La detrazione spetta anche per università straniere e corsi di perfezionamento o specializzazione, nei medesimi limiti.
    • Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.) per avere diritto alla detrazione del 19%.

    Chi studia in un ateneo privato può detrarre le tasse universitarie

    Se stai frequentando un’università privata, o se stai pagando le tasse universitarie per un figlio fiscalmente a carico iscritto a un ateneo non statale, puoi inserire queste spese nel 730 e ottenere una detrazione del 19%. La stessa regola vale per i corsi di perfezionamento e specializzazione universitaria, anche se tenuti da istituti stranieri.

    Il punto cruciale per le università non statali è il tetto di spesa. Non puoi detrarre qualunque importo tu abbia pagato: esiste un limite massimo fissato ogni anno con un decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MUR). Questo limite varia in base alla facoltà (area disciplinare) e alla zona geografica dove si trova l’ateneo. L’obiettivo è fare in modo che la detrazione non superi quella che avresti ottenuto frequentando un ateneo statale nella stessa area.

    In pratica: se le tasse dell’università privata sono più alte del tetto MUR, puoi detrarre solo fino a quel tetto. Se invece sono più basse, detrai l’importo effettivamente pagato. Il Caf o il professionista che ti assiste nella compilazione del 730 ti aiuterà a verificare qual è il limite applicabile al tuo caso specifico.

    Regole principali per la detrazione delle spese universitarie
    Aspetto Regola
    Aliquota di detrazione 19% delle spese sostenute
    Università statali italiane Detraibi l'intero importo pagato
    Università non statali italiane e straniere Detraibili fino al limite fissato dal decreto MUR annuale (per facoltà e zona geografica)
    Criteri del limite MUR Importi medi delle tasse e contributi delle università statali della stessa area
    Anni accademici coperti Spese riferite a più anni, anche fuori corso
    Corsi coperti Laurea triennale, magistrale, perfezionamento, specializzazione universitaria
    Pagamento Tracciabile (bonifico, carta, ecc.)

    Esempio pratico

    • Tizio è iscritto alla facoltà di Economia di un’università non statale nel Nord Italia. Ha pagato nel 2025 tasse e contributi per 3.200 euro. Il decreto MUR per quell’area disciplinare e quella zona geografica fissa il limite a 2.800 euro. Tizio può indicare nel 730 solo 2.800 euro (il tetto MUR), non i 3.200 euro effettivamente pagati. La detrazione sarà del 19% su 2.800 euro, pari a 532 euro di riduzione dell’imposta. Se invece le tasse fossero state 2.500 euro, Tizio indicherebbe 2.500 euro e detrarrebbe il 19% di 2.500 = 475 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevute di pagamento delle tasse universitarie intestate allo studente o al genitore che le ha pagate
    • Estratto conto o prova del pagamento tracciabile (bonifico, carta di debito o credito)
    • Certificato di iscrizione all’università (per documentare l’anno accademico e il corso)
    • Decreto MUR annuale con i limiti per area disciplinare e zona geografica (reperibile sul sito del Ministero)
    • Certificazione Unica (se il datore di lavoro ha già considerato la spesa)

    Caio paga le tasse universitarie della figlia iscritta a Medicina in un ateneo privato

    Scenario. La figlia di Caio, fiscalmente a carico, è iscritta al secondo anno di Medicina e Chirurgia in un’università non statale del Centro Italia. Caio ha pagato nel 2025 tasse universitarie per 4.000 euro.

    Come si applica. Caio può detrarre le spese universitarie della figlia perché è fiscalmente a carico. Tuttavia, deve verificare il limite stabilito dal decreto MUR per l’area medico-sanitaria e la zona geografica Centro. Se il tetto MUR è, ad esempio, 3.500 euro, Caio potrà inserire nel 730 solo 3.500 euro e ottenere il 19% di quella somma come detrazione. La spesa effettiva di 4.000 euro eccede il tetto e la parte eccedente non è detraibile.

    In pratica

    • Verifica sempre il decreto MUR valido per l’anno d’imposta: il limite cambia ogni anno e dipende dall’area disciplinare e dalla zona geografica.
    • Le spese vanno intestate al genitore che le ha pagate oppure allo studente fiscalmente a carico: entrambe le situazioni sono ammesse.
    • Se il documento di spesa è intestato alla figlia, Caio può comunque detrarre la spesa se la figlia è a suo carico.

    Sempronia frequenta un master universitario all'estero

    Scenario. Sempronia si è iscritta a un corso di specializzazione presso un’università straniera nell’Unione europea. Ha pagato le tasse di iscrizione per 5.000 euro nel 2025.

    Come si applica. Le istruzioni includono tra le spese detraibili anche i corsi universitari tenuti da istituti privati stranieri, purché le spese non superino i limiti del decreto MUR per la facoltà corrispondente. Sempronio quindi confronta quanto pagato con il tetto MUR applicabile all’area disciplinare del suo master: la parte eccedente non è detraibile. La detrazione del 19% si applica sull’importo ammissibile.

    In pratica

    • Anche i corsi di perfezionamento e specializzazione tenuti da università straniere rientrano nella detrazione.
    • Il limite MUR si applica allo stesso modo per le università straniere: non si può detrarre di più solo perché l’ateneo è fuori Italia.
    • Conserva tutti i documenti di pagamento in originale: potranno essere richiesti in caso di controllo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre l'intera retta di un'università privata italiana?

    Solo fino al limite fissato annualmente dal decreto del MUR per la tua area disciplinare e zona geografica. Se hai pagato di più, la parte eccedente non è detraibile.

    Come trovo il limite MUR per la mia università?

    Il decreto MUR viene pubblicato ogni anno sul sito del Ministero. Riporta i massimali per area disciplinare (es. umanistica, scientifica, medica, ingegneristica) e zona geografica (Nord, Centro, Sud e Isole). Il Caf o il commercialista che segue la tua dichiarazione può aiutarti a trovare il valore corretto.

    La detrazione spetta anche se sto ancora pagando tasse di anni accademici precedenti?

    Si. Le istruzioni precisano che le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso.

    Posso detrarre le spese universitarie per un figlio non più a carico?

    No. La detrazione per le spese del figlio spetta solo se quest’ultimo è fiscalmente a carico nel periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

    Il pagamento in contanti è ammesso per avere la detrazione?

    No. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione del 19% richiede il pagamento con strumenti tracciabili (carte, bonifici, MAV, PagoPA). Il pagamento in contanti fa perdere il diritto alla detrazione.

    Rientrano le spese per i libri universitari o solo le tasse?

    Le istruzioni parlano di ‘spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria’, che in genere comprendono tasse e contributi di iscrizione. Le spese per libri e materiale didattico non rientrano in questa voce.

    Vedi anche: Detrazione 19% spese istruzione e università, Aumento stipendio personale tecnico-amministrativo università 2022-2024, Aumento stipendi Università, AFAM ed enti di ricerca 2022-2024, Spese istruzione scolastica figli, Donazioni a università ed enti di ricerca e Alloggi per studenti universitari.

  • Art. 267 D.P.R. 115/2002

    Art. 267 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.

  • Art. 147 D.Lgs. 209/2005 – Stato di bisogno del danneggiato

    Art. 147 D.Lgs. 209/2005 – Stato di bisogno del danneggiato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

    2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell' articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale , l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

    3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.

    4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.

  • Detrazione agenzia immobiliare acquisto casa: come funziona nel 730

    In sintesi

    • Aliquota: detrazione del 19% sui compensi pagati all’agenzia immobiliare.
    • Massimale di spesa: il tetto è 1.000 euro (su cui si calcola il 19%: al massimo 190 euro di risparmio fiscale).
    • Solo per l’abitazione principale: la detrazione riguarda esclusivamente l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale.
    • In comproprietà: il limite di 1.000 euro va ripartito tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: dal 2020 la provvigione deve essere pagata con strumenti tracciabili (bonifico, carta, ecc.).
    • Dove si indica nel 730: righi da E8 a E10, codice 17.

    Quando puoi detrarre la provvigione dell'agenzia

    Quando si compra casa tramite un’agenzia immobiliare, si paga una provvigione, cioè il compenso per il servizio di intermediazione. Se l’immobile acquistato diventa la tua abitazione principale, quella spesa può essere parzialmente recuperata tramite la dichiarazione dei redditi.

    La detrazione è pari al 19% della provvigione pagata, ma solo fino a un massimale di spesa di 1.000 euro. Questo significa che il risparmio fiscale massimo è di 190 euro (il 19% di 1.000 euro). Se hai pagato 3.000 euro di provvigione, puoi detrarre solo il 19% di 1.000 euro, non il 19% di 3.000 euro.

    Questa detrazione riguarda esclusivamente l’acquisto dell’abitazione principale, ossia la casa dove tu o i tuoi familiari abitate abitualmente. Non spetta per l’acquisto di una seconda casa, di un immobile da affittare o da tenere a disposizione. Attenzione a non confonderla con la detrazione per le spese di mediazione su un contratto di affitto (per la quale valgono regole diverse).

    Rientra tra le detrazioni soggette al ‘riordino’ per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, e tra quelle che si riducono progressivamente per chi supera i 120.000 euro di reddito complessivo (fino ad azzerarsi a 240.000 euro).

    Detrazione intermediazione immobiliare: riepilogo
    Voce Dettaglio
    Aliquota di detrazione 19%
    Massimale di spesa detraibile 1.000 euro
    Risparmio fiscale massimo 190 euro (19% di 1.000 euro)
    Immobile ammesso Solo abitazione principale
    Pagamento Con strumento tracciabile (dal 2020)
    Rigo 730 Da E8 a E10, codice 17

    Esempio pratico

    • Tizio acquista nel 2025 un appartamento da adibire ad abitazione principale e paga all’agenzia immobiliare una provvigione di 4.500 euro, pagata tramite bonifico bancario. Nel 730/2026 indica nel rigo E8 il codice 17 e l’importo di 1.000 euro (il tetto massimo). La detrazione spettante è il 19% di 1.000 euro = 190 euro. I restanti 3.500 euro di provvigione non danno diritto ad alcuna detrazione ulteriore. Se invece la provvigione fosse stata solo 700 euro, Tizio indicherebbe 700 euro e la detrazione sarebbe il 19% di 700 euro = 133 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura dell’agenzia immobiliare con indicazione del servizio di mediazione
    • Ricevuta di pagamento tracciabile (es. estratto conto con il bonifico)
    • Atto notarile di compravendita con indicazione dell’uso come abitazione principale
    • Codice fiscale dell’agenzia immobiliare (presente in fattura)

    Acquisto in comproprietà al 50%

    Scenario. Caio e Sempronia comprano insieme un appartamento come abitazione principale, ciascuno al 50%. Pagano all’agenzia 2.000 euro di provvigione, con un bonifico intestato a entrambi.

    Come si applica. Il massimale di 1.000 euro si riferisce all’intera provvigione pagata per quella compravendita, non a ciascun comproprietario separatamente. I 1.000 euro vanno quindi ripartiti tra Caio e Sempronia in base alla quota di proprietà: 500 euro ciascuno. Caio indicherà 500 euro nel suo 730 (codice 17) e la sua detrazione sarà il 19% di 500 euro = 95 euro. Lo stesso per Sempronia. La somma dei due massimali resta 1.000 euro.

    In pratica

    • Il tetto di 1.000 euro non si moltiplica per il numero di acquirenti: si ripartisce tra loro in base alle quote di proprietà.
    • Ogni comproprietario indica nel proprio 730 la propria quota dell’importo (codice 17, righi E8-E10).
    • La provvigione deve essere pagata con strumento tracciabile e documentata da fattura.

    Acquisto di seconda casa: nessuna detrazione

    Scenario. Tizio possiede già un’abitazione principale. Compra un secondo appartamento al mare tramite agenzia, pagando 1.500 euro di provvigione.

    Come si applica. La detrazione con codice 17 spetta solo per l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale. Poiché il secondo appartamento non è l’abitazione principale di Tizio (quella è la prima casa), la provvigione pagata per quell’acquisto non dà diritto ad alcuna detrazione. Tizio non compila il rigo E8/E9/E10 con il codice 17 per questa spesa.

    In pratica

    • Se l’immobile acquistato non viene adibito ad abitazione principale, la provvigione all’agenzia non è detraibile.
    • Non confondere con la detrazione per i canoni di locazione da studenti universitari (codice 18) o altre spese di intermediazione su contratti di affitto.
    • La destinazione ad abitazione principale deve concretizzarsi: l’immobile deve essere effettivamente la residenza del contribuente o dei suoi familiari.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto si detrae sulla provvigione dell'agenzia?

    Il 19% della spesa pagata, calcolato su un massimo di 1.000 euro. Il risparmio fiscale massimo è quindi di 190 euro.

    La detrazione si applica a qualsiasi acquisto?

    No. Vale solo per l’acquisto dell’immobile destinato ad abitazione principale. Per le seconde case o altri immobili non spetta.

    Posso pagare la provvigione in contanti?

    Dal 2020 le detrazioni del 19% si applicano solo se la spesa è stata pagata con strumenti tracciabili (bonifico, carta di debito o credito, ecc.). Il pagamento in contanti esclude la detrazione.

    Se compro con mio marito, ognuno di noi può detrarre 1.000 euro?

    No. Il tetto di 1.000 euro riguarda la singola operazione di compravendita e va ripartito tra i comproprietari in base alle quote di proprietà.

    Dove si indica nel modello 730?

    Nei righi da E8 a E10, indicando nella colonna 1 il codice ’17’ e nella colonna 2 la spesa sostenuta (massimo 1.000 euro).

    La detrazione si applica anche all'IVA sulla provvigione?

    La norma prevede la detrazione sui compensi pagati all’intermediario. Conserva la fattura completa: il documento deve attestare il servizio di mediazione e l’importo pagato.

  • Art. 266 D.P.R. 115/2002

    Art. 266 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 si applicano le norme di questo capo.

  • Art. 146 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di accesso agli atti

    Art. 146 D.Lgs. 209/2005 – Diritto di accesso agli atti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali , le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

    2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.

    3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all' IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

    4. Il Ministro dello sviluppo economico , di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell' IVASS , individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

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