Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 243 D.P.R. 115/2002

    Art. 243 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il concessionario, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all' articolo 154, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , versa alla fine di ogni mese all'UNEP le somme relative a diritti e indennità di trasferta prenotate a debito . . . .

    2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per il versamento.

    3. Le somme sono ripartite ai sensi dell' articolo 138, commi 4 , 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 .

  • Art. 129 D.Lgs. 209/2005 – Soggetti esclusi dall’assicurazione

    Art. 129 D.Lgs. 209/2005 – Soggetti esclusi dall’assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

    2. 2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all' articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all' articolo 91, comma 2, del codice della strada ; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

  • Art. 242 D.P.R. 115/2002

    Art. 242 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano gli articoli 231 e 234.

  • Art. 5 L. 633/1941 – Esclusioni: testi normativi e di Stati esteri

    Testo della norma consultabile sul portale ufficiale Normattiva. Di seguito la lettura divulgativa a cura della redazione.

  • Art. 128 D.Lgs. 209/2005 – (Massimali di garanzia)

    Art. 128 D.Lgs. 209/2005 – (Massimali di garanzia)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai seguenti importi: a) nel caso di danni alle persone un importo di euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell' articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.

    2. Ogni cinque anni dalla data del 22 dicembre 2021, gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono indicizzati automaticamente in linea con l'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito a norma del regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio , per effetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea entro sei mesi dalla fine di ciascun periodo di cinque anni.))

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  • Art. 241 D.P.R. 115/2002

    Art. 241 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se l'invito al pagamento è riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.

  • Art. 127 D.Lgs. 209/2005 – Certificato di assicurazione e contrassegno

    Art. 127 D.Lgs. 209/2005 – Certificato di assicurazione e contrassegno

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

    2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall' articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

    3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio. (30)

    4. L' IVASS , con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

  • Art. 240 D.P.R. 115/2002

    Art. 240 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l' articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l'articolo 218, comma 1.

  • Detrazione farmaci nel 730: scontrino parlante e franchigia

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sulle spese per medicinali, calcolata sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
    • Lo scontrino deve essere ‘parlante’: deve riportare natura e quantita del prodotto, codice alfanumerico del farmaco e codice fiscale dell’acquirente.
    • I medicinali si possono acquistare in farmacia o parafarmacia: la detrazione si applica in entrambi i casi se lo scontrino e corretto.
    • Per i farmaci non serve il pagamento tracciabile: lo scontrino parlante e sufficiente come documento.
    • La franchigia di 129,11 euro vale per il totale delle spese sanitarie (E1): non solo i farmaci, ma anche visite, analisi e altre prestazioni.
    • Le spese rimborsate da assicurazione o datore di lavoro non si possono detrarre.

    Come funziona la detrazione sui farmaci

    Ogni anno puoi recuperare parte di quello che hai speso per acquistare medicinali. La legge prevede una detrazione del 19 per cento, ma solo sulla parte che supera 129,11 euro di spesa totale: questa soglia si chiama franchigia, cioe la parte di spesa che resta comunque a tuo carico senza rimborso fiscale.

    Perche la detrazione sia valida, lo scontrino della farmacia (o della parafarmacia) deve essere un documento speciale, che le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate chiamano ‘scontrino parlante’. Non basta uno scontrino qualunque: il documento deve riportare tre informazioni precise: la natura e la quantita del prodotto acquistato, il codice alfanumerico che identifica il farmaco (quello stampato sulla confezione), e il tuo codice fiscale.

    Una regola importante distingue i medicinali dalle altre spese mediche: per i farmaci non e richiesto il pagamento con metodo tracciabile (carta, bonifico, ecc.). Lo scontrino parlante e sufficiente, anche se hai pagato in contanti. Questa eccezione non vale per le visite specialistiche o le analisi cliniche, dove il pagamento tracciabile e invece obbligatorio.

    Spese medicinali: regole in sintesi
    Elemento Regola
    Aliquota detrazione 19%
    Franchigia (parte non detraibile) 129,11 euro
    Documento richiesto Scontrino parlante con codice fiscale e codice farmaco
    Pagamento tracciabile obbligatorio? No (eccezione specifica per i medicinali)
    Dove si acquistano Farmacia o parafarmacia
    Spese rimborsate da terzi Non detraibili

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato medicinali nel 2025 per un totale di 480 euro, tutti con scontrino parlante. La franchigia di 129,11 euro viene sottratta dal totale: 480 – 129,11 = 350,89 euro. La detrazione del 19% si calcola su 350,89 euro, il che significa un risparmio fiscale di circa 66,67 euro sull’imposta da pagare. Tizio non ha bisogno di conservare ricevute di pagamento elettronico: gli scontrini parlanti bastano.

    Documenti necessari

    • Scontrini parlanti (con codice fiscale, codice farmaco e quantita)
    • Fatture di acquisto farmaci con indicazione del codice fiscale (in alternativa allo scontrino)
    • Documentazione dei rimborsi ricevuti (per escludere le spese gia coperte)

    Spesa sotto la franchigia: nessuna detrazione

    Scenario. Caio ha speso in tutto 90 euro di farmaci nel 2025 e non ha avuto altre spese sanitarie. Tutti gli scontrini sono parlanti e riportano il suo codice fiscale.

    Come si applica. La franchigia di 129,11 euro si applica al totale delle spese sanitarie del rigo E1. Poiche Caio ha speso solo 90 euro, l’importo resta sotto la franchigia e non genera alcuna detrazione. Non ha senso indicare la spesa nel 730 perche il 19% si calcola solo sulla parte eccedente 129,11 euro: in questo caso non c’e nulla da detrarre.

    In pratica

    • Spesa totale 90 euro: sotto la franchigia di 129,11 euro.
    • Detrazione spettante: zero.
    • Conviene comunque indicare la spesa se hai altre spese sanitarie nello stesso rigo E1.

    Scontrino senza codice fiscale: spesa non detraibile

    Scenario. Sempronia ha acquistato antibiotici per 150 euro ma il farmacista non ha inserito il suo codice fiscale sullo scontrino. Ha solo lo scontrino normale con il totale.

    Come si applica. Lo scontrino privo del codice fiscale (e del codice alfanumerico del farmaco) non e uno scontrino parlante. Quella spesa di 150 euro non puo essere indicata nel 730. Sempronia avrebbe dovuto chiedere al farmacista di inserire il codice fiscale prima di stampare lo scontrino: una volta emesso, non e possibile modificarlo.

    In pratica

    • Senza codice fiscale e codice farmaco sullo scontrino, la spesa non e detraibile.
    • Soluzione: chiedere sempre il codice fiscale prima della stampa dello scontrino in farmacia.
    • In alternativa, si puo chiedere una fattura intestata al contribuente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per scontrino parlante?

    E uno scontrino fiscale che riporta: la natura e la quantita dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico del farmaco (quello stampato sulla confezione) e il codice fiscale di chi acquista. Senza questi tre elementi lo scontrino non e valido per la detrazione.

    Posso detrarre i farmaci acquistati in parafarmacia?

    Si. La detrazione spetta sia per gli acquisti in farmacia sia in parafarmacia, a patto che lo scontrino sia parlante con codice fiscale e codice farmaco.

    Devo pagare con carta per detrarre i farmaci?

    No. I medicinali sono un’eccezione alla regola del pagamento tracciabile. Puoi pagare anche in contanti: lo scontrino parlante e sufficiente.

    La franchigia di 129,11 euro vale solo per i farmaci?

    No. La franchigia si applica al totale delle spese sanitarie indicate nel rigo E1 (farmaci, visite mediche, analisi, ecc.). Non si calcola separatamente per ogni tipo di spesa.

    Posso detrarre anche i farmaci acquistati per un familiare a carico?

    Si. La detrazione spetta per le spese sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico. Lo scontrino puo essere intestato al contribuente oppure al familiare.

    I farmaci rimborsati dalla mutua o dall'assicurazione si detraggono?

    No. Le spese rimborsate da terzi (datore di lavoro, cassa sanitaria, assicurazione) non possono essere indicate: si detrae solo la parte rimasta effettivamente a tuo carico.

    Vedi anche: Protesi e dispositivi medici, Aumento stipendio medici 2022-2024, Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche e Franchigia spese sanitarie.

  • Art. 126 D.Lgs. 209/2005 – Ufficio centrale italiano

    Art. 126 D.Lgs. 209/2005 – Ufficio centrale italiano

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro dello sviluppo economico.

    2. 2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività: a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'IVASS, dal Ministro dello sviluppo economico e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione; c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.

    3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all' articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-undecies, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.

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    4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.

    5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.

    6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.

  • Lavoro autonomo occasionale nel 730: soglia 5.000 euro e contributi INPS

    In sintesi

    • Dove si dichiara: rigo D5 del Quadro D (codice 2 per lavoro autonomo occasionale), al lordo delle spese
    • Ritenuta d’acconto: il committente deve applicare una ritenuta d’acconto; indicane l’importo nella colonna 4 del rigo D5
    • Spese deducibili: puoi sottrarre le spese strettamente inerenti alla produzione del reddito (colonna 3 del rigo D5)
    • Soglia INPS: se i compensi netti da lavoro autonomo occasionale superano i 5.000 euro annui scatta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS
    • Causale CU: nella Certificazione Unica, i compensi occasionali sono contrassegnati dalla lettera M, M2 o O a seconda dei casi
    • Detrazioni: per questi redditi spettano detrazioni teoriche dall’imposta lorda, calcolate dal CAF o dal sostituto in base alla situazione reddituale complessiva

    Cos'è il lavoro autonomo occasionale e come si tassa

    Il lavoro autonomo occasionale è una prestazione intellettuale o tecnica svolta senza continuità e senza partita IVA: una consulenza ogni tanto, una traduzione, un corso tenuto una volta l’anno. Non è un’attività abituale e non richiede iscrizione alla cassa professionale o apertura di partita IVA. Tuttavia, i compensi percepiti sono redditi a tutti gli effetti e vanno dichiarati.

    Se hai ricevuto compensi occasionali da un’azienda o da un privato che agisce in qualità di sostituto d’imposta, troverai i dati nella Certificazione Unica 2026 rilasciata da chi ti ha pagato. La causale sarà la lettera M (attività autonoma occasionale in generale), M2 (se sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI, per alcune professioni sanitarie) oppure O (se il Circo. INPS n. 104/2001 ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata). Nel 730 questi redditi vanno nel rigo D5, colonna 1 con codice 2.

    Il compenso che indichi nel modulo è quello lordo. Se hai sostenuto spese strettamente legate a quella prestazione (per esempio, il materiale acquistato, il viaggio necessario) le puoi dedurre indicandole nella colonna 3. La differenza tra compenso lordo e spese è il reddito netto che concorre all’IRPEF.

    Attenzione alla soglia INPS: se i tuoi compensi netti da lavoro autonomo occasionale superano i 5.000 euro nell’anno solare, la parte eccedente quel limite è soggetta a contribuzione alla Gestione Separata INPS. L’obbligo scatta in capo a te, non al committente, e devi gestirlo autonomamente. Sotto i 5.000 euro netti non c’è alcun contributo previdenziale.

    Riepilogo: compilazione del rigo D5 per lavoro autonomo occasionale
    Colonna Cosa indicare
    Colonna 1 (tipo di reddito) Codice 2 per lavoro autonomo non esercitato abitualmente (causale M, M2 o O nella CU)
    Colonna 2 (redditi) Compenso lordo percepito nel 2025
    Colonna 3 (spese) Spese strettamente inerenti la produzione del reddito (non possono superare il compenso)
    Colonna 4 (ritenute) Ritenuta d'acconto subita (indicata nella Certificazione Unica)
    Soglia INPS Compensi netti oltre 5.000 euro: parte eccedente soggetta a Gestione Separata INPS

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 tiene tre workshop di fotografia per conto di un’associazione culturale. Riceve compensi lordi per 4.200 euro; l’associazione gli trattiene una ritenuta d’acconto. Ha sostenuto 300 euro di spese documentate per il materiale fotografico usato. Nel rigo D5 indica: colonna 1 = codice 2, colonna 2 = 4.200 (lordo), colonna 3 = 300 (spese), colonna 4 = ritenuta indicata nella CU. Il reddito netto è 3.900 euro, che resta sotto la soglia di 5.000 euro: nessun contributo INPS dovuto. Se invece i compensi lordi fossero stati 6.000 euro con spese di 500 euro, il netto sarebbe 5.500 euro: i 500 euro eccedenti il limite di 5.000 euro sarebbero soggetti alla Gestione Separata INPS.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal committente (causale M, M2 o O nel punto 1 – Lavoro autonomo)
    • Fatture o ricevute dei compensi percepiti (se il committente non è sostituto d’imposta)
    • Documentazione delle spese sostenute strettamente inerenti la prestazione
    • Prospetto riepilogativo delle operazioni eseguite (da conservare ed esibire su richiesta dell’AdE)

    Consulente occasionale con compensi sotto soglia INPS

    Scenario. Caio è un programmatore dipendente che nel 2025 svolge una consulenza per un’azienda esterna, concordando un compenso di 3.000 euro lordi. L’azienda, in qualità di sostituto d’imposta, applica la ritenuta d’acconto e rilascia la Certificazione Unica con causale M.

    Come si applica. Caio trova nella CU 2026 il compenso lordo (3.000 euro) e la ritenuta d’acconto. Compila il rigo D5: colonna 1 con codice 2, colonna 2 con 3.000, colonna 4 con l’importo della ritenuta dalla CU. Se non ha spese da dedurre, lascia la colonna 3 vuota. Poiché il compenso netto è inferiore a 5.000 euro, non scatta nessun obbligo contributivo verso la Gestione Separata INPS.

    In pratica

    • La ritenuta d’acconto già trattenuta dall’azienda viene scomputata dall’IRPEF dovuta: se hai diritto a un rimborso, lo riceverai direttamente in busta paga o tramite il CAF
    • Non confondere la ritenuta d’acconto (che si recupera in dichiarazione) con la ritenuta a titolo d’imposta (che invece chiude definitivamente il conto con il Fisco)

    Professionista occasionale sopra soglia INPS

    Scenario. Sempronia, insegnante di ruolo, nel 2025 tiene corsi privati di lingue per varie aziende. I compensi lordi complessivi ammontano a 7.000 euro; le spese documentate sostenute per i materiali didattici sono 400 euro.

    Come si applica. Sempronia compila il rigo D5: codice 2 in colonna 1, 7.000 in colonna 2, 400 in colonna 3, la ritenuta indicata nelle CU in colonna 4. Il reddito netto è 6.600 euro. Poiché supera i 5.000 euro, i 1.600 euro eccedenti (6.600 – 5.000) sono soggetti alla Gestione Separata INPS: Sempronia deve versare i relativi contributi autonomamente, calcolati sulla quota eccedente il limite. L’obbligo INPS non riguarda la dichiarazione dei redditi ma la comunicazione e il versamento separati verso l’INPS.

    In pratica

    • La soglia di 5.000 euro si calcola sul totale dei compensi netti (al netto delle spese) da lavoro autonomo occasionale percepiti durante l’intero anno solare, sommando tutti i committenti
    • Se hai più committenti, somma tutti i compensi netti: se il totale supera 5.000 euro, devi iscriverti alla Gestione Separata INPS e versare i contributi sulla parte eccedente

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Fino a che importo non devo preoccuparmi dei contributi INPS?

    Fino a 5.000 euro netti complessivi di compensi da lavoro autonomo occasionale nell’anno solare non c’è obbligo contributivo verso la Gestione Separata INPS. Superata quella soglia, la parte eccedente è soggetta a contributi.

    Se il mio committente non applica la ritenuta d'acconto, cosa faccio?

    Se il committente non è un sostituto d’imposta (per esempio un privato cittadino), non applica ritenute. In questo caso compili il rigo D5 indicando il compenso lordo e lasci la colonna 4 vuota. Pagherai l’IRPEF direttamente in sede di dichiarazione.

    Quali spese posso dedurre dai compensi occasionali?

    Solo le spese strettamente inerenti alla produzione del reddito per quella specifica prestazione. Per esempio: i materiali acquistati appositamente, il viaggio sostenuto per recarsi dal committente. Non puoi dedurre spese generali o non documentate. Le spese non possono superare l’importo del compenso.

    Come distinguo il lavoro autonomo occasionale da quello abituale?

    La distinzione dipende dalla continuità e dall’organizzazione: se svolgi l’attività in modo regolare e con una struttura (anche minima), sei un professionista e devi aprire partita IVA. Se si tratta di prestazioni sporadiche e non organizzate, sei nel regime del lavoro autonomo occasionale. In caso di dubbi, consulta un commercialista.

    Posso usare il Modello 730 anche se ho avuto redditi da lavoro autonomo occasionale?

    Sì. I compensi da lavoro autonomo occasionale rientrano nei redditi che si possono dichiarare con il Modello 730, nel rigo D5. Non è necessario presentare il Modello Redditi PF, salvo casi particolari (per esempio, se hai anche redditi d’impresa o partecipazioni societarie che richiedono il Fascicolo 3).

  • Art. 239 D.P.R. 115/2002

    Art. 239 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il magistrato competente per il processo di conversione comunica l'esito degli accertamenti sui nuovi beni all'ufficio e al concessionario e, in caso di esito positivo, restituisce gli atti al pubblico ministero.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.