Autore: Andrea Marton

  • Scatti di anzianità nel CCNL Animazione Turistica: maturazione, numero e importo

    CCNL Animazione Turistica

    Scatti di anzianità nel CCNL Animazione Turistica: maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL fissa cadenza (di solito biennale o triennale), numero massimo e importo per livello: per i valori esatti si rinvia al contratto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola tipica del CCNL
    Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione
    Cadenza dello scatto A scadenze fisse (spesso biennio o triennio)
    Tetto massimo Numero massimo di scatti previsto dal contratto
    Valore Importo per livello, indicato nelle tabelle
    I valori e il numero di scatti sono quelli del CCNL applicato: la voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con le tabelle del contratto.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 47-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza degli investitori istituzionali)

    Art. 47-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza degli investitori istituzionali)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa di cui all' articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

    2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall' articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

    ))

  • Art. 161 D.Lgs. 259/2003 – Norme tecniche per gli impianti

    Art. 161 D.Lgs. 259/2003 – Norme tecniche per gli impianti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 66 L. 354/1975 – Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti

    Art. 66 L. 354/1975 – Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

  • Art. 2 Cod. Amb. – finalità

    Art. 2 Cod. Amb. – finalità

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

    2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all’integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui all’articolo 1, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308 , e nel rispetto degli obblighi internazionali, dell’ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali.

    3. Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  • CCNL Ceramica: scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il CCNL Ceramica prevede scatti di anzianita che maturano ogni due anni di servizio continuativo, fino a un massimo definito per livello. La tredicesima mensilita (gratifica natalizia) e corrisposta entro dicembre. Non e prevista, a livello nazionale, una quattordicesima. Gli accordi aziendali possono prevedere erogazioni aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    Scatti di anzianita CCNL Ceramica – Schema indicativo
    Categoria/Livello Importo per scatto (indicativo) Numero max scatti Totale max scatti
    Operaio comune (livello base) ~15 €/mese 5 ~75 €/mese
    Operaio qualificato (livello 2) ~17 €/mese 5 ~85 €/mese
    Operaio specializzato (livello 3) ~20 €/mese 5 ~100 €/mese
    Operaio alt. spec. (livello 4) ~22 €/mese 5 ~110 €/mese
    Impiegato esecutivo / d’ordine ~20 €/mese 5 ~100 €/mese
    Impiegato qualificato ~25 €/mese 5 ~125 €/mese
    Impiegato direttivo ~35 €/mese 5 ~175 €/mese

    Importi indicativi; i valori precisi sono fissati dal CCNL e dagli accordi di rinnovo. Gli scatti sono non assorbibili dagli aumenti tabellari.

    Scatti di anzianita: maturazione e calcolo

    Gli scatti di anzianita maturano ogni due anni di servizio effettivo e continuativo presso lo stesso datore, fino al raggiungimento del numero massimo previsto dal CCNL (di norma 5 scatti). Sono corrisposti automaticamente al maturare del biennio, senza necessita di richiesta formale.

    Gli scatti si calcolano sulla retribuzione lorda mensile e si aggiungono a tutte le componenti della busta paga: concorrono al TFR, alla tredicesima e a tutti gli istituti calcolati sulla retribuzione globale di fatto.

    In caso di passaggio di livello, gli scatti gia maturati nel livello precedente si conservano; il conteggio dei bienni prosegue senza interruzione (l’anzianita aziendale non si azzera).

    Tredicesima mensilita (gratifica natalizia)

    Il CCNL Ceramica Industria prevede la tredicesima mensilita (gratifica natalizia), da erogarsi di norma entro il mese di dicembre. L’importo e pari a una mensilita della retribuzione globale di fatto (minimo tabellare + scatti + superminimo contrattuale), pro-rata per i periodi di servizio inferiori all’anno.

    Il calcolo pro-rata: per ogni mese completo lavorato nell’anno si matura 1/12 della tredicesima. I periodi di astensione obbligatoria per maternita sono computati integralmente; i periodi di malattia oltre la carenza INPS possono incidere sul pro-rata se non coperti dall’integrazione datoriale.

    La tredicesima e soggetta a contribuzione INPS e IRPEF ordinaria nel mese di erogazione.

    Quattordicesima e altri istituti aggiuntivi

    Il CCNL Ceramica Industria non prevede una quattordicesima mensilita contrattuale nazionale. Alcune aziende del distretto di Sassuolo, per effetto di accordi aziendali storici, corrispondono un’ulteriore gratifica semestrale (di solito a luglio), ma si tratta di prassi aziendali non universali.

    Oltre alla tredicesima, il CCNL puo prevedere il premio di presenza (erogazione legata all’assenza per malattia inferiore a soglie definite) e altre forme di erogazione variabile collegate alla produttivita.

    I premi di risultato (PDR) definiti negli accordi aziendali costituiscono la componente variabile principale e possono ammontare da 800 a 2.500 euro lordi annui nelle aziende del distretto.

    Casi pratici

    Tizio – Scatti maturati dopo 10 anni
    Tizio ha 10 anni di anzianita come operaio specializzato (livello 3): ha maturato 5 scatti (massimo contrattuale) per un totale di circa 100 euro mensili aggiuntivi al minimo tabellare. Questi 100 euro entrano nel calcolo della tredicesima e del TFR.
    Caia – Tredicesima pro-rata per assunzione a maggio
    Caia viene assunta il 1° maggio 2026. A dicembre 2026 ha maturato 8 mesi (maggio-dicembre). La tredicesima pro-rata sara 8/12 della mensilita globale. Con una retribuzione mensile di 2.050 euro: 2.050 x 8/12 = 1.367 euro lordi di tredicesima.
    Sempronio – Nessuna quattordicesima contrattuale
    Sempronio, assunto da poco, chiede al responsabile del personale se spetta la quattordicesima. La risposta e che il CCNL Ceramica Industria non prevede la quattordicesima a livello nazionale. Solo se l’azienda ha un accordo integrativo storico che la riconosce, Sempronio ne avrebbe diritto. In assenza di tale accordo, la pretesa e infondata.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianita si perdono se cambio livello?
    No: gli scatti maturati si conservano in caso di passaggio di livello. L’anzianita aziendale non si azzera e il conteggio dei bienni prosegue senza interruzione.
    Quando viene erogata la tredicesima?
    Di norma entro dicembre (prima delle festivita natalizie). Alcune aziende la anticipano a novembre. L’esatta scadenza e disciplinata dal CCNL e dagli accordi aziendali.
    Il CCNL Ceramica prevede la quattordicesima?
    No, non a livello nazionale. Alcune aziende del distretto di Sassuolo la corrispondono per accordo integrativo storico. E necessario verificare il contratto aziendale applicato.
    Gli scatti concorrono al TFR?
    Si: gli scatti sono voce continuativa della retribuzione e rientrano nella base di calcolo del TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c.
    Il premio di risultato sostituisce la quattordicesima?
    No: sono istituti distinti. Il premio di risultato e variabile e legato a indicatori di performance aziendale; non e una mensilita aggiuntiva fissa e il suo importo puo variare o azzerarsi se gli obiettivi non vengono raggiunti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio e periodo di comporto e periodo di prova, assunzione, apprendistato e tipologie contrattuali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1107 Codice della Navigazione – Mancato intervento per impedire un reato

    Art. 1107 Codice della Navigazione – Mancato intervento per impedire un reato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.

  • Art. 131 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

    Art. 131 L. 689/1981 – Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L' articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art.

    301. – (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). – L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorsa per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

  • Art. 145 TULPS – Stranieri: rimpatrio (abrogato)

    Art. 145 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1989, N. 416 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 1990, N. 39

  • Art. 29 D.Lgs. 148/2015 – Fondo di integrazione salariale

    Art. 29 D.Lgs. 148/2015 – Fondo di integrazione salariale

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui all’articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.

    2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40.

    3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi occupati, secondo quanto definito dall’articolo 33, commi 1, 2 e 4, garantisce l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile l’ulteriore prestazione di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Il presente comma cessa di trovare applicazione per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022. 3-bis. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali…, è riconosciuto con i criteri e per le durate di seguito indicate: a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile; b) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile.

    4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l’equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso. 4-bis. Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non si applica la disposizione di cui al comma 4, secondo periodo.

    5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del fondo cessa di esercitare il compito di cui all’articolo 36, comma 1, lettera b).

    6. Al fine di garantire l’avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui all’articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.

    7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate l’autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva.

    8. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,50 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, e allo 0,80 per cento, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo delle prestazioni di cui al comma 3-bis, pari al 4 per cento della retribuzione persa. 8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando quanto previsto dal comma 4, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale ai sensi del presente articolo per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota di cui al comma 8 si riduce in misura pari al 40 per cento.

    9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35.

    10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 35, commi 4 e 5, entro il 31 dicembre 2017 l’INPS procede all’analisi dell’utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale ha facoltà di proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al fondo.

    11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti possono richiedere l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31 per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016. Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione (abrogato)

    Art. 43 T.U.IVA: Violazioni dell’obbligo di dichiarazione (abrogato)

    Art. 43 T.U.IVA – Violazioni dell’obbligo di dichiarazione.

    In vigore dal 30/09/1989 al 01/04/1998 con effetto dal 01/01/1981

    Modificato da: Decreto-legge del 30/09/1989 n. 332 Articolo 8

    Soppresso dal 01/04/1998 da: Decreto legislativo del 18/12/1997 n. 471 Articolo 16

    “Chi non presenta la dichiarazione annuale, e’ punito con la pena pecuniaria
    da due a quattro volte l’imposta dovuta per l’anno solare o per il piu’
    breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere
    presentata.
    Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore di oltre un
    decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
    superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena
    pecuniaria da una a due volte la differenza.
    L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni
    inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti
    commi, con la pena pecuniaria da seicentomila a tre milioni di lire.
    Chi non presenta una delle dichiarazioni previste nel primo e nel terzo
    comma dell’art. 35 o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali
    da non consentire l’identificazione del contribuente e’ punito con la pena
    pecuniaria da lire un milione duecentomila a sei milioni. La stessa pena si
    applica a chi presenta la dichiarazione senza le indicazioni di cui al n. 4)
    dello stesso articolo o con indicazioni incomplete o inesatte tali da non
    consentire l’individuazione del luogo o dei luoghi in cui e’ esercitata
    l’attivita’ o in cui sono tenuti e conservati i libri, registri, scritture e
    documenti.
    Chi non esegue con le modalita’ e nei termini prescritti la liquidazione di
    cui agli articoli 27 e 33 e’ punito con la pena pecuniaria da lire
    duecentomila a due milioni di lire.
    Per l’omessa o inesatta indicazione del numero di partita nelle
    dichiarazioni e negli altri documenti di cui all’art. 35 si applica la pena
    pecuniaria da lire duecentomila a lire quattro milioni.”

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  • Art. 93 T.U. Stupefacenti – Estinzione reato e revoca sospensione

    Art. 93 T.U. Stupefacenti – Estinzione del reato. Revoca della sospensione

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.

    2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma ed al comma

    1. 2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma

    4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo' determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione. Torna al sommario