Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 30 D.Lgs. 231/2001 – Scissione dell’ente

    Art. 30 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Scissione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma

    3. 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

    3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

  • Art. 141 L. 689/1981 – Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    Art. 141 L. 689/1981 – Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell’istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Nota: il testo riporta la novella del 1981 con gli importi originari in lire. Il regime penale degli assegni è stato interamente riformato dalla L. 386/1990 e in gran parte depenalizzato dal D.Lgs. 507/1999: questi importi non sono più vigenti.

    Dopo l' articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 , sono inseriti i seguenti articoli: "Art.

    124. – All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". "Art.

    125. – Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

  • Separazione giudiziale: come funziona quando non c’è accordo

    Quando i coniugi non riescono a mettersi d’accordo sulle condizioni della separazione, la strada è quella della separazione giudiziale, regolata dall’art. 151 del codice civile e dalle norme sul processo per la famiglia. È un percorso più lungo e contenzioso della separazione consensuale, ma necessario quando manca l’intesa su figli, casa o assegni. Vediamo come si svolge.

    Quando si ricorre alla separazione giudiziale

    Si procede in via giudiziale quando non c’è accordo tra i coniugi su una o più condizioni: affidamento e collocamento dei figli, assegnazione della casa, assegni di mantenimento, oppure quando un coniuge intende chiedere l’addebito. A differenza della separazione consensuale, qui è il giudice a decidere ciò su cui le parti non si intendono.

    L’avvio: il ricorso

    Il procedimento si apre con un ricorso depositato in tribunale, in cui il coniuge espone la situazione e formula le proprie domande (sui figli, sugli assegni, sull’eventuale addebito). Dopo la riforma del processo per la famiglia è previsto un rito unico: il ricorso deve contenere fin da subito le domande e l’indicazione dei mezzi di prova, e l’altro coniuge si difende con una comparsa di risposta.

    I provvedimenti temporanei

    Alla prima udienza il giudice, sentite le parti e tentata la conciliazione, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse dei figli e dei coniugi: affidamento e collocamento dei figli, calendario di visite, assegnazione della casa, assegni di mantenimento. Questi provvedimenti regolano la vita della famiglia durante il processo e sono immediatamente efficaci, pur potendo essere modificati.

    L’istruttoria e la sentenza

    Si apre poi la fase istruttoria, in cui si raccolgono le prove (documenti, testimoni, eventuali consulenze, ascolto del minore quando previsto). Al termine il tribunale pronuncia la sentenza di separazione, che decide in via definitiva sulle condizioni e, se richiesto e provato, sull’addebito. La durata dipende dalla complessità del caso e dal carico del tribunale.

    La differenza con la separazione consensuale

    Nella separazione consensuale i coniugi concordano tutte le condizioni e chiedono al giudice solo di recepirle: tempi brevi, costi contenuti, basso conflitto. Nella giudiziale è il giudice a decidere ciò su cui non c’è accordo: tempi più lunghi, costi maggiori, conflitto più alto. Spesso un procedimento iniziato come giudiziale si chiude poi in via consensuale, quando le parti trovano un’intesa in corso di causa.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Quando serve la separazione giudiziale?

    Quando i coniugi non trovano un accordo sulle condizioni (figli, casa, assegni) o quando un coniuge vuole chiedere l’addebito. In questi casi decide il giudice.

    Cosa succede alla prima udienza?

    Il giudice tenta la conciliazione e adotta i provvedimenti temporanei e urgenti su affidamento dei figli, casa e assegni, che valgono durante il processo.

    Posso passare dalla giudiziale alla consensuale?

    Sì. Se in corso di causa i coniugi raggiungono un accordo, possono chiedere di proseguire in via consensuale, riducendo tempi, costi e conflitto.

    Risorse correlate

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  • Art. 53 CTS – Funzionamento del Registro

    Art. 53 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Funzionamento del Registro

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, individuando i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 48, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore finalizzate ad assicurare l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

    2. Le Regioni e le province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore; entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.

    3. Le risorse necessarie a consentire l'avvio e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore sono stabilite in 25 milioni di euro per l'anno 2018, in 20 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, in 14,7 milioni di euro per l'anno 2021 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da impiegare per l'infrastruttura informatica nonché per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo e di cui all'articolo 93, comma 3, anche attraverso accordi ai sensi dell' articolo 15 della legge 9 agosto 1990, n. 241 , con le Regioni e le Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Note all'art. 53: – Si riporta l' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 . «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). –

    1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

    2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e

    3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell' art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.».

  • Art. 62 D.Lgs. 504/1995 – Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

    Art. 62 D.Lgs. 504/1995 – Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, sono sottoposti ad imposta di consumo, con l’aliquota stabilita nell’allegato I: a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99), anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, qualora: 1) destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; 2) utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione; b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00).

    2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 21, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Ai fini dell’applicazione dell’imposta si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

    3. L’imposta di consumo di cui al comma 1 si applica altresì agli oli lubrificanti e ai bitumi, limitatamente al loro quantitativo e con l’applicazione delle rispettive aliquote indicate nell’allegato I, contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea.

    4. Sono esenti dall’imposta di consumo gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall’accisa, ai sensi della tabella A, punti 2 e 3, allegata al presente testo unico.

    5. L’imposta di consumo non si applica: a) ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l’edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici; b) agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all’articolo 22, comma 1.

    6. Per i prodotti energetici ottenuti, congiuntamente agli oli lubrificanti, durante il processo di rigenerazione degli oli usati trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 21; le medesime disposizioni non si applicano invece agli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.

    7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati a imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Ai fini dell’esecuzione degli inventari periodici dei prodotti di cui ai commi 1, lettera a), 2 e 3, e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, è consentita, previa approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti, sottoposti al medesimo trattamento tributario, che possono essere considerati omogenei.

    8. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

  • Art. 39 CAD – Libri e scritture

    Art. 39 D.Lgs. 82/2005 CAD – Libri e scritture

    In vigore dal 01/01/2006

    1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.

  • Art. 29 D.Lgs. 231/2001 – Fusione dell’ente

    Art. 29 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Fusione dell’ente

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

  • Articolo 98 Codice della Strada: Circolazione di prova

    Art. 98 C.d.S. – Circolazione di prova

    Testo vigente – D.Lgs. 285/1992 (aggiornato da Normattiva)

    1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

    2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474.

    3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

    4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 173 a € 694; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

    4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201.

  • Art. 52 CTS – Opponibilità ai terzi degli atti depositati

    Art. 52 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Opponibilità ai terzi degli atti depositati

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.

    2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

  • Art. 38 CAD – Trasferimenti di fondi

    Art. 38 D.Lgs. 82/2005 CAD – Trasferimenti di fondi

    In vigore dal 01/01/2006

    1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le Linee guida, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.

  • Art. 329 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi

    Art. 329 D.Lgs. 209/2005 – Sanzioni disciplinari applicabili ai periti assicurativi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

  • Articolo 38 TU Giustizia Tributaria: Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

    Art. 38 D.Lgs. 175/2024 – Ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Fatto salvo quanto previsto da successivi provvedimenti di riorganizzazione, il Consiglio di presidenza è assistito da un ufficio di segreteria al quale vengono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze due unità di livello dirigenziale non generale e settantadue unità di personale amministrativo di livello non dirigenziale, appartenenti al contingente del personale del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 40.

    2. L'ufficio di segreteria, per l'espletamento dei compiti affidatigli, può avvalersi dei servizi di cui all'articolo 44.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.