Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Auto aziendale della SRL: deducibilità e fringe benefit

    In sintesi

    • Regola generale 20%: i costi dell’auto non esclusivamente strumentale (quota di ammortamento, carburante, assicurazione, manutenzione) sono deducibili solo al 20%.
    • Tetto sul costo fiscale: per le autovetture il costo massimo su cui calcolare l’ammortamento è 18.075,99 euro; le spese oltre tale soglia sono indeducibili.
    • Uso promiscuo al dipendente o all’amministratore: 70%: se il veicolo è assegnato per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità sale al 70%.
    • Veicoli esclusivamente strumentali: 100%: autocarri, furgoni o mezzi utilizzati solo nell’attività d’impresa sono integralmente deducibili.
    • Fringe benefit: l’uso privato dell’auto aziendale genera un compenso in natura tassato in capo all’assegnatario, calcolato sulle tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.
    • Carburante tracciabile: il carburante è deducibile (nella percentuale del veicolo) solo se pagato con mezzo tracciabile e documentato da fattura elettronica.

    Come funziona la deducibilità dell'auto in SRL

    Quando una SRL acquista o noleggia un’automobile, non può dedurre liberamente tutti i costi: la legge fiscale (art. 164 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) stabilisce percentuali precise che dipendono dall’uso che si fa del veicolo.

    Il principio di base è che un’auto aziendale serve spesso anche a scopi privati: per questo il legislatore limita la deducibilità dei costi. Solo i veicoli davvero indispensabili all’attività – pensiamo a un autocarro o a un’auto scuola – possono essere dedotti al 100%.

    Capire la regola giusta è importante perché sbagliare percentuale significa pagare più IRES (l’imposta sul reddito delle società, al 24%) del necessario, oppure – all’opposto – dedurre più del consentito e rischiare contestazioni in caso di controllo.

    In questa guida analizziamo le tre percentuali previste dalla legge, il tetto sul costo fiscale dell’auto, il meccanismo del fringe benefit (cioè il valore tassabile del beneficio concesso al dipendente o all’amministratore) e le regole sul carburante.

    Deducibilità dei costi auto nella SRL (art. 164 TUIR)
    Tipo di utilizzo Deducibilità costi Note principali
    Veicoli non strumentali e non assegnati (uso misto) 20% Tetto costo fiscale 18.075,99 € per autovetture
    Veicolo dato in uso promiscuo a dipendente/amministratore per la maggior parte del periodo d'imposta 70% Il veicolo genera fringe benefit tassabile in capo all'assegnatario
    Veicoli esclusivamente strumentali (es. autocarri, furgoni merci, auto noleggio) 100% L'attività richiede necessariamente quel veicolo
    Carburante (qualunque veicolo) Stessa % del veicolo Solo se pagato con mezzo tracciabile e fattura elettronica

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista un’autovettura per 30.000 euro (IVA esclusa). Il costo fiscalmente rilevante è però limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto non è assegnata a nessuno, la deducibilità è al 20%: la quota di ammortamento deducibile si calcola sul tetto (18.075,99 €) e poi si applica il 20%. Se invece l’auto viene assegnata in uso promiscuo all’amministratore Tizio per l’intero anno, la SRL porta in deduzione il 70% dei costi (sempre sul tetto di 18.075,99 €), ma Tizio dovrà dichiarare il fringe benefit calcolato secondo le tariffe ACI per 15.000 km convenzionali.

    Documenti necessari

    • Fatture di acquisto o contratto di noleggio/leasing del veicolo
    • Fatture elettroniche del carburante (o ricevute di pagamento tracciabile)
    • Atto o delibera di assegnazione del veicolo al dipendente o all’amministratore (con data certa)
    • Tariffe ACI dell’anno di riferimento per il calcolo del fringe benefit
    • Registro dei chilometri o documentazione dell’uso del veicolo (consigliato)
    • Cedolini paga o prospetti compenso amministratore con indicazione del fringe benefit tassato

    Caso 1: auto aziendale non assegnata

    Scenario. Alfa SRL ha un’autovettura da 25.000 euro usata dai soci per visite commerciali ma non formalmente assegnata a nessun dipendente o amministratore.

    Come si applica. L’auto rientra nella categoria residuale: non è esclusivamente strumentale e non è assegnata in uso promiscuo. La SRL può dedurre i costi (ammortamento, carburante tracciabile, assicurazione, manutenzione) solo al 20%. Il costo rilevante ai fini fiscali è però 18.075,99 euro (non 25.000): l’ammortamento viene calcolato su questo tetto e poi ridotto al 20%. Le spese eccedenti il tetto sono definitivamente indeducibili.

    In pratica

    • Deducibilità al 20% su tutte le spese del veicolo (ammortamento, carburante, bollo, assicurazione, manutenzione).
    • L’ammortamento si calcola sul costo fiscale massimo di 18.075,99 euro, non sul costo effettivo.
    • Il carburante è deducibile al 20% solo se pagato con carta di credito/debito o prepagata e documentato da fattura elettronica.
    • Non si genera fringe benefit perché il veicolo non è assegnato a nessun singolo.

    Caso 2: auto assegnata in uso promiscuo all'amministratore Tizio

    Scenario. Alfa SRL assegna a Tizio, suo amministratore, un’autovettura aziendale che Tizio usa sia per le trasferte di lavoro sia per gli spostamenti privati. L’assegnazione dura per tutto l’anno.

    Come si applica. Poiché il veicolo è dato in uso promiscuo a Tizio per la maggior parte del periodo d’imposta, la SRL può dedurre i costi al 70% (sempre nel limite del costo fiscale di 18.075,99 euro per l’ammortamento). In cambio, Tizio deve dichiarare come reddito in natura (fringe benefit) il valore convenzionale dell’uso privato dell’auto: tale valore si determina applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, una percentuale fissata dalla legge. Per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha introdotto il criterio per alimentazione: 50% per benzina, diesel e ibridi non plug-in, 20% per gli ibridi plug-in, 10% per gli elettrici puri. Per i veicoli assegnati entro il 31 dicembre 2024 (o ordinati entro quella data e consegnati entro il 30 giugno 2025) restano le vecchie percentuali per fascia di emissioni CO2 (25/30/50/60%).

    In pratica

    • La SRL deduce il 70% dei costi del veicolo (entro il tetto di 18.075,99 euro per l’auto).
    • Tizio deve dichiarare il fringe benefit come reddito assimilato a lavoro dipendente: è tassato con IRPEF progressiva.
    • Il valore del fringe benefit si basa sulle tariffe ACI per 15.000 km: cambia ogni anno, verificare sul sito ACI o nella circolare MEF.
    • L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa (es. delibera del CdA o lettera di assegnazione).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il tetto di costo su cui calcolare l'ammortamento dell'auto in SRL?

    Per le autovetture il costo fiscalmente rilevante è limitato a 18.075,99 euro. Se l’auto costa di più, la quota eccedente è definitivamente indeducibile.

    Quando si applica la deducibilità al 70%?

    Quando il veicolo è dato in uso promiscuo a un dipendente o a un amministratore per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè più di 183 giorni nell’anno). In quel caso la società deduce il 70% dei costi e l’assegnatario dichiara il fringe benefit.

    Come si calcola il fringe benefit sull'auto?

    Il valore tassabile si determina applicando al costo chilometrico ACI, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, una percentuale fissata dalla legge: per i veicoli immatricolati e assegnati dal 1° gennaio 2025 dipende dall’alimentazione (10% elettrici, 20% ibridi plug-in, 50% tutti gli altri); per le assegnazioni precedenti restano le percentuali per fascia di emissioni CO2. Le tabelle dei costi chilometrici ACI sono aggiornate ogni anno.

    Il carburante è sempre deducibile?

    No. Il carburante è deducibile (nella percentuale applicabile al veicolo: 20%, 70% o 100%) solo se il pagamento avviene con mezzo tracciabile (carta di credito, debito o prepagata) e la spesa è documentata da fattura elettronica. I pagamenti in contanti non sono deducibili.

    Un autocarro aziendale si può dedurre al 100%?

    Sì. I veicoli esclusivamente strumentali all’attività (autocarri, furgoni per merci, auto destinate a noleggio o scuola guida) sono integralmente deducibili senza tetto sul costo, perché per loro non esiste un uso privato rilevante.

    La SRL può dedurre i costi dell'auto del socio-amministratore anche senza assegnazione formale?

    È molto rischioso senza documentazione. L’assegnazione deve risultare da un atto scritto con data certa. In assenza, l’auto rischia di essere trattata come bene in godimento al socio (art. 67 TUIR): i costi diventano indeducibili per la società e la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato è reddito diverso tassabile per il socio.

  • Quadro VE: le operazioni attive nella dichiarazione IVA

    In sintesi

    • Quadro VE raccoglie tutte le operazioni attive (vendite e prestazioni) suddivise per aliquota IVA.
    • Le aliquote ordinarie e ridotte previste dal DPR 633/1972 sono 22%, 10%, 5% e 4%.
    • Le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie) si indicano separatamente e danno diritto alla detrazione.
    • Le operazioni esenti (art. 10 DPR 633) non applicano l’IVA ma richiedono comunque la registrazione.
    • Il totale del VE alimenta il quadro VL per calcolare il saldo annuale IVA.
    • La base imponibile include corrispettivi e spese accessorie, ma non l’IVA stessa né le penalità o gli sconti contrattuali.

    Che cos'è il Quadro VE e a cosa serve

    Il Quadro VE è la sezione della dichiarazione IVA annuale in cui si riepilogano tutte le operazioni attive, cioè le vendite di beni e le prestazioni di servizi che un’impresa o un professionista ha effettuato nel corso dell’anno. In altre parole, è la fotografia di tutto ciò che hai fatturato ai tuoi clienti.

    Per ogni operazione devi indicare la base imponibile (l’importo su cui si calcola l’IVA) e l’imposta applicata, raggruppando le operazioni in base all’aliquota IVA utilizzata. Le aliquote previste dalla normativa sono quattro: l’aliquota ordinaria del 22%, quella ridotta del 10%, quella del 5% e quella del 4% riservata ai beni di prima necessità come generi alimentari di base, libri, prima casa non di lusso e ausili per disabili.

    Nel Quadro VE trovano posto anche le operazioni che non comportano l’addebito dell’IVA: le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni verso altri Paesi dell’Unione Europea) e le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, come le prestazioni sanitarie, educative, finanziarie e le locazioni di abitazioni. La distinzione è importante: le operazioni non imponibili danno comunque diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti, mentre quelle esenti la limitano attraverso il meccanismo del pro-rata.

    Il dato finale del Quadro VE – l’IVA a debito totale – confluisce nel Quadro VL, dove si calcola il saldo annuale confrontando l’IVA dovuta sulle vendite con quella detraibile sugli acquisti.

    Classificazione delle operazioni nel Quadro VE
    Tipo di operazione Aliquota / IVA Effetto sulla detrazione acquisti
    Imponibile ordinaria 22% Piena detrazione
    Imponibile ridotta (ristorazione, energia, ristrutturazioni) 10% Piena detrazione
    Imponibile ridotta (alcune prestazioni socio-sanitarie) 5% Piena detrazione
    Imponibile beni prima necessità (alimenti base, libri, prima casa) 4% Piena detrazione
    Non imponibile (esportazioni, cessioni UE art. 41 DL 331/93) 0% – no IVA addebitata Detrazione piena, concorre al plafond
    Esente art. 10 (sanità, locazioni abitative, finanziarie) 0% – no IVA addebitata Limita la detrazione (pro-rata)

    Esempio pratico

    • Alfa Srl gestisce un negozio di abbigliamento e nell’anno ha emesso fatture per 200.000 euro di base imponibile con aliquota al 22%, e 30.000 euro di vendite di libri tassati al 4%. L’IVA a debito nel Quadro VE sarà: 200.000 × 22% = 44.000 euro, più 30.000 × 4% = 1.200 euro, per un totale di 45.200 euro di IVA a debito complessiva da riportare nel Quadro VL.

    Documenti necessari

    • Registro delle fatture emesse (o corrispettivi) dell’anno d’imposta
    • Fatture di vendita emesse nell’anno
    • Scontrini fiscali e registratori di cassa (per commercianti al dettaglio)
    • Prospetto riepilogativo delle liquidazioni periodiche IVA
    • Eventuale documentazione delle operazioni non imponibili (bolle doganali, CMR per esportazioni)

    Tizio: artigiano con sole operazioni imponibili al 22%

    Scenario. Tizio è un idraulico che lavora esclusivamente per privati e piccole imprese. Tutte le sue prestazioni sono imponibili IVA al 22%. Nell’anno ha incassato corrispettivi per 80.000 euro (al netto dell’IVA).

    Come si applica. Nel Quadro VE Tizio deve indicare 80.000 euro come base imponibile nella riga dedicata all’aliquota del 22%, e 17.600 euro come IVA a debito (80.000 × 22%). Non ha operazioni non imponibili né esenti, quindi non compila le sezioni corrispondenti. L’IVA a debito di 17.600 euro confluirà nel Quadro VL per essere confrontata con l’IVA detraibile sugli acquisti.

    In pratica

    • Base imponibile al 22%: 80.000 euro → IVA a debito: 17.600 euro.
    • Nessuna sezione non imponibili/esenti da compilare: il quadro è semplice.
    • Il totale IVA debito passa direttamente al Quadro VL.

    Beta Snc: studio con operazioni miste esenti e imponibili

    Scenario. Beta Snc è una piccola società che svolge in parte attività di consulenza fiscale (imponibile al 22%) e in parte attività di formazione scolastica (esente art. 10). Nell’anno ha fatturato 120.000 euro di consulenze e 40.000 euro di formazione.

    Come si applica. Nel Quadro VE Beta Snc indica: 120.000 euro di base imponibile al 22% con IVA a debito di 26.400 euro, e 40.000 euro di operazioni esenti nella sezione dedicata. La presenza di operazioni esenti significa che Beta Snc non potrà detrarre integralmente l’IVA sugli acquisti: scatterà il calcolo del pro-rata (operazioni con diritto a detrazione / totale operazioni). In questo caso il pro-rata sarà 120.000 / 160.000 = 75%, percentuale che si applicherà all’IVA sugli acquisti nel Quadro VF.

    In pratica

    • Le operazioni esenti si indicano nel VE ma non generano IVA a debito.
    • La presenza di esenti attiva il pro-rata: solo il 75% dell’IVA sugli acquisti è detraibile.
    • È fondamentale classificare correttamente le operazioni per non distorcere il pro-rata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo indicare nel Quadro VE anche le operazioni senza IVA?

    Sì. Le operazioni non imponibili (esportazioni, cessioni UE) e quelle esenti (art. 10) vanno indicate nelle apposite sezioni del Quadro VE, anche se non generano IVA a debito. Servono per determinare correttamente il pro-rata e il volume d’affari.

    Come tratto le operazioni con reverse charge nel Quadro VE?

    Le operazioni per cui l’IVA è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge) non generano IVA a debito per il cedente/prestatore: nel VE si indicano come operazioni senza IVA addebitata. L’IVA che il destinatario deve versare viene invece gestita nel Quadro VJ.

    Cosa si intende per base imponibile nel Quadro VE?

    La base imponibile è il corrispettivo contrattuale comprensivo delle spese accessorie come trasporto e imballaggio, ma esclude l’IVA stessa, gli interessi moratori, le penalità e gli sconti previsti contrattualmente. Anche le anticipazioni in nome e per conto documentate sono escluse.

    Le operazioni fuori campo IVA vanno nel Quadro VE?

    No. Le operazioni escluse dal campo IVA perché prive di uno dei presupposti (oggettivo, soggettivo o territoriale) o escluse per legge non rientrano nel Quadro VE. Non fanno parte della base imponibile IVA.

    Il Quadro VE riguarda solo le fatture emesse?

    Il Quadro VE riguarda tutte le operazioni attive documentate, quindi non solo le fatture ma anche i corrispettivi annotati dal commerciante al dettaglio, i registratori di cassa, e qualsiasi altra forma di documentazione delle operazioni attive prevista dalla normativa IVA.

    Se ho solo operazioni esenti, devo comunque presentare la dichiarazione IVA?

    Chi ha registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 DPR 633 rientra tra i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale. È però necessario verificare la propria situazione specifica, perché l’esonero scatta solo se tutte le operazioni dell’anno sono esenti.

    Vedi anche: Quadro VF, Esterometro, Dichiarazione d’intento, Operazioni non imponibili, Operazioni esenti IVA e Dichiarazione IVA omessa o tardiva.

  • Art. 53 DPR 602/1973 – Cessazione efficacia pignoramento

    Art. 53 DPR 602/1973 – Cessazione efficacia pignoramento

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.

    2. Se il pignoramento e’ stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

  • Art. 52 DPR 602/1973 – Procedimento di vendita dei beni pignorati

    Art. 52 DPR 602/1973 – Procedimento di vendita dei beni pignorati

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. La vendita dei beni pignorati e’ effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita’ di autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria.

    2. L’incanto e’ tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.

    2-bis. Il debitore ha facolta’ di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita.

  • SRL inattiva o senza fatturato: cosa va dichiarato

    In sintesi

    • Obbligo dichiarativo invariato: anche con fatturato zero, la SRL deve presentare Redditi SC entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
    • Società di comodo: la SRL che per tre esercizi consecutivi dichiara perdite fiscali (o non supera certi ricavi minimi) rischia di essere classificata come ‘non operativa’, con conseguenze fiscali pesanti.
    • Maggiorazione IRES: la società di comodo paga l’IRES su un reddito minimo presunto, indipendentemente dall’utile reale, e la maggiorazione IRES per questo status va nel quadro RQ.
    • Quadro RS: anche la SRL senza utili deve compilare il prospetto del capitale e delle riserve, per tracciare la composizione del patrimonio netto.
    • Interpello disapplicativo: se la SRL è inattiva per ragioni oggettive (es. fase di avvio, crisi di mercato), si può chiedere all’Agenzia delle Entrate di disapplicare la normativa anti-comodo.
    • Perdite riportabili: le perdite accumulate restano riportabili senza limiti di tempo, nei limiti dell’80% del reddito futuro (100% nei primi tre esercizi).

    Perché la SRL deve dichiarare anche senza ricavi

    Molti soci di SRL inattive pensano che, non avendo fatturato nulla, non ci sia nulla da dichiarare. Non è così. La SRL è un soggetto giuridico autonomo e l’obbligo di presentare Redditi SC non dipende dall’esistenza di ricavi o di un utile. Il modello va inviato ogni anno, a prescindere dall’attività effettivamente svolta.

    Il rischio reale di una SRL ferma non è solo la multa per mancata dichiarazione: è quello di finire nel mirino delle norme sulle società di comodo (dette anche ‘non operative’). Queste regole prevedono che, se la SRL non raggiunge certi livelli minimi di ricavi per più anni, l’Agenzia delle Entrate può tassarla come se avesse guadagnato un reddito minimo presunto – anche se in realtà non ha incassato niente.

    Conoscere queste regole in anticipo permette di muoversi con consapevolezza: presentare comunque la dichiarazione, valutare se chiedere la disapplicazione della normativa, e decidere se ha senso tenere la società aperta o procedere alla liquidazione.

    Adempimenti dichiarativi di una SRL inattiva
    Adempimento Obbligo / Note
    Redditi SC (Modello) Obbligatorio anche con ricavi zero
    Scadenza presentazione (esercizio solare) 30 settembre dell'anno successivo
    Quadro RS – prospetto capitale e riserve Da compilare per tracciare il patrimonio netto
    Quadro RQ – imposte sostitutive/maggiorazioni Da compilare se la SRL è classificata di comodo
    Quadro RX – crediti/rimborsi Se emergono crediti IRES da riportare o chiedere a rimborso
    Interpello disapplicativo anti-comodo Facoltativo ma consigliato in presenza di cause oggettive

    Esempio pratico

    • Alfa SRL è rimasta inattiva per tutto il 2025: nessun ricavo, nessuna fattura emessa. Deve comunque presentare Redditi SC entro il 30 settembre 2026. Nel modello indicherà ricavi zero e costi di gestione ordinaria (es. commercialista, diritti CCIAA), ottenendo una perdita fiscale. Se questa situazione si ripete per tre esercizi consecutivi, Alfa SRL rischia la qualifica di società non operativa: a quel punto l’Agenzia delle Entrate applicherà un reddito minimo presunto su cui calcolare l’IRES, e una maggiorazione nel quadro RQ. Per evitarlo, Alfa SRL può presentare un interpello disapplicativo spiegando le cause oggettive dell’inattività.

    Documenti necessari

    • Bilancio di esercizio anche se a ricavi zero (stato patrimoniale e conto economico)
    • Verbale di assemblea che approva il bilancio
    • Visura camerale aggiornata (per verificare lo stato attivo della società)
    • F24 dei versamenti effettuati (tasse camerali, eventuali imposte)
    • Eventuale istanza di interpello disapplicativo presentata all’Agenzia delle Entrate
    • Documentazione delle cause oggettive di inattività (contratti sospesi, contenzioso, crisi settoriale)

    Caso 1 – Alfa SRL inattiva al primo anno: obbligo dichiarativo

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2024 ma nel 2025 non ha svolto alcuna attività commerciale: zero ricavi, zero fatture. Ha sostenuto solo costi fissi (quota CCIAA, compenso al commercialista) per 3.000 euro.

    Come si applica. Alfa SRL deve presentare Redditi SC per il 2025 entro il 30 settembre 2026. Il risultato fiscale sarà una perdita di 3.000 euro. Essendo il secondo anno dalla costituzione, la perdita rientra ancora nel triennio agevolato: sarà riportabile al 100% del reddito futuro (non all’80%). Non c’è IRES da pagare. Tuttavia il modello va inviato obbligatoriamente: ometterlo espone la società a sanzioni. La perdita dichiarata non va ‘persa’: è utilizzabile negli anni successivi senza scadenza.

    In pratica

    • Redditi SC va presentato anche con ricavi zero: è un obbligo, non una scelta.
    • La perdita del periodo è riportabile negli esercizi successivi senza limiti di tempo.
    • Se l’inattività dura più anni consecutivi, valutare l’interpello disapplicativo anti-comodo.

    Caso 2 – Tizio teme la qualifica di società di comodo dopo tre anni di perdite

    Scenario. Tizio è socio unico di una SRL che opera nel settore immobiliare. Per tre esercizi consecutivi la società ha dichiarato perdite fiscali. Un consulente gli segnala il rischio di essere classificata come ‘società non operativa’.

    Come si applica. Le norme anti-comodo prevedono che una SRL che dichiara perdite sistematiche per più periodi d’imposta consecutivi possa essere assoggettata a un regime penalizzante: l’Agenzia delle Entrate presume un reddito minimo e applica l’IRES su di esso, indipendentemente dall’effettivo risultato. La maggiorazione IRES per questo status va esposta nel quadro RQ della dichiarazione. Tizio può difendersi presentando un interpello disapplicativo: è un’istanza all’Agenzia con cui si documentano le cause oggettive dell’inattività o delle perdite (crisi di mercato, contenzioso, ristrutturazione). Se l’Agenzia risponde favorevolmente, le norme anti-comodo non si applicano. Il silenzio dell’Agenzia entro i termini previsti equivale ad assenso.

    In pratica

    • Tre anni consecutivi di perdite o ricavi sotto la soglia minima: rischio società di comodo.
    • La maggiorazione IRES per le società non operative va nel quadro RQ della dichiarazione.
    • L’interpello disapplicativo è lo strumento per chiedere all’Agenzia di non applicare la norma penalizzante.
    • Il silenzio dell’Agenzia entro i termini vale come risposta favorevole (silenzio-assenso).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Una SRL con zero ricavi deve davvero presentare la dichiarazione?

    Sì, senza eccezioni. L’obbligo di presentare Redditi SC vale per tutte le SRL indipendentemente dall’attività svolta. Anche se la società non ha emesso una sola fattura, la dichiarazione va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre.

    Cosa si rischia se si omette la dichiarazione di una SRL inattiva?

    Le sanzioni per omessa dichiarazione sono elevate e calcolate sull’imposta eventualmente dovuta o, in assenza di imposta, in misura fissa. L’Agenzia può inoltre procedere ad accertamento d’ufficio, determinando il reddito in modo autonomo.

    Cosa significa 'società di comodo' e quando scatta?

    Una SRL viene considerata ‘non operativa’ (di comodo) quando per un certo numero di periodi d’imposta consecutivi dichiara perdite sistematiche o non raggiunge certi livelli minimi di ricavi rispetto al patrimonio. In questo caso si applica un reddito minimo presunto su cui calcolare l’IRES, anche se la società non ha guadagnato nulla.

    Come si evita la tassazione da società di comodo?

    Lo strumento principale è l’interpello disapplicativo: si presenta un’istanza all’Agenzia delle Entrate documentando le ragioni oggettive dell’inattività o delle perdite. Se l’Agenzia accoglie la richiesta – o non risponde entro i termini – le norme penalizzanti non si applicano.

    Le perdite accumulate durante l'inattività si perdono?

    No. Le perdite fiscali delle SRL si riportano senza limiti di tempo negli esercizi successivi. Quelle maturate nei primi tre esercizi dalla costituzione sono deducibili al 100% del reddito futuro; quelle degli esercizi successivi, nell’80% del reddito.

    Conviene sciogliere una SRL inattiva o tenerla aperta?

    Dipende dai costi di gestione (commercialista, diritti CCIAA, eventuali imposte), dai piani futuri e dai rischi anti-comodo. Se la società non serve più, la liquidazione è spesso la scelta più conveniente. Un commercialista può aiutare a valutare il bilancio costi-benefici.

  • Rimborso spese e trasferte dell’amministratore: come funziona

    In sintesi

    • Rimborso analitico (a piè di lista): l’amministratore presenta le ricevute originali e la SRL rimborsa le spese effettive documentate. Non è tassato in capo all’amministratore.
    • Rimborso forfettario: la società corrisponde una diaria fissa, a prescindere dalle spese reali. È tassato come reddito in capo all’amministratore oltre le soglie di esenzione previste dalla legge.
    • Limiti di deducibilità per vitto e alloggio: le spese di trasferta dei dipendenti e collaboratori (incluso l’amministratore) fuori dal comune della sede sono deducibili al 100% entro 180,76 euro al giorno in Italia e 258,23 euro al giorno all’estero.
    • Spese di alberghi e ristoranti non in trasferta: se non rientrano nella trasferta fuori comune, si deducono nel limite del 75% del costo.
    • Documentazione obbligatoria: per il rimborso analitico servono ricevute fiscali o fatture. Senza prove documentali, la spesa non è deducibile e il rimborso può diventare reddito tassabile.
    • Distinzione socio/amministratore: le regole si applicano all’amministratore in quanto tale; il solo fatto di essere socio non basta – serve il ruolo gestionale.

    Rimborso spese all'amministratore: le regole chiave

    Quando l’amministratore di una SRL si sposta per lavoro – va a incontrare un cliente in un’altra città, partecipa a una fiera, affronta una trasferta all’estero – sostiene delle spese: hotel, pasto, treno, taxi. Come vengono trattate fiscalmente queste spese? La risposta dipende da come viene impostato il rimborso.

    Esistono due modalità principali: il rimborso analitico, detto anche «a piè di lista», dove la SRL rimborsa esattamente quanto l’amministratore ha speso e documentato; e il rimborso forfettario, dove viene corrisposta una somma fissa (la diaria) indipendentemente dalle spese effettive. Le conseguenze fiscali delle due scelte sono molto diverse.

    C’è poi un elemento geografico importante: le spese per trasferte fuori dal comune della sede hanno un trattamento più favorevole rispetto alle spese sostenute in loco. La legge prevede limiti giornalieri di deducibilità specifici che è fondamentale rispettare.

    In questa guida spieghiamo le due modalità di rimborso, i limiti di deducibilità per vitto e alloggio, quando il rimborso diventa reddito tassabile per l’amministratore e quale documentazione è necessaria.

    Rimborso spese trasferta amministratore SRL: limiti e tassazione
    Tipo di rimborso / Spesa Deducibilità per la SRL Tassazione per l'amministratore
    Rimborso analitico (a piè di lista) con ricevute 100% nei limiti di legge Non tassato (rimborso spese documentato)
    Vitto e alloggio in trasferta fuori comune – Italia 100% entro 180,76 €/giorno Non tassato se rimborso analitico
    Vitto e alloggio in trasferta fuori comune – Estero 100% entro 258,23 €/giorno Non tassato se rimborso analitico
    Alberghi e ristoranti non in trasferta (o sopra i limiti) 75% del costo Eventuale eccedenza come reddito se forfettario
    Rimborso forfettario (diaria) Deducibile per la SRL Tassato come reddito oltre le soglie di esenzione

    Esempio pratico

    • Tizio, amministratore di Alfa SRL, si reca a Milano per una riunione con un cliente. Trascorre una notte in hotel (120 euro) e sostiene spese per pasti (40 euro), treno (60 euro) e taxi (15 euro). Con il rimborso analitico, presenta le ricevute: la SRL rimborsa 235 euro totali. L’importo è interamente deducibile per la SRL (le spese di vitto+alloggio ammontano a 160 euro, sotto la soglia di 180,76 euro/giorno), e Tizio non deve dichiarare nulla come reddito aggiuntivo. Se invece Alfa SRL avesse corrisposto a Tizio una diaria forfettaria di 200 euro per quella giornata, l’importo sarebbe deducibile per la SRL ma Tizio avrebbe dovuto dichiarare la diaria come reddito, al netto delle soglie di esenzione previste dalla legge.

    Documenti necessari

    • Ricevute fiscali o fatture di albergo, ristoranti, trasporti per ogni trasferta (rimborso analitico)
    • Nota spese compilata dall’amministratore con data, luogo, scopo della trasferta
    • Eventuale delibera o regolamento aziendale che disciplina i rimborsi spese
    • Estratto conto della carta aziendale o personale usata per i pagamenti (per tracciabilità)
    • Biglietti, prenotazioni, contratti di noleggio auto a supporto delle spese di viaggio

    Caso 1: trasferta documentata a piè di lista

    Scenario. Tizio è amministratore di Alfa SRL con sede a Roma. Per tre giorni si reca a Milano per seguire la trattativa con un fornitore strategico. Sostiene spese di hotel per 180 euro a notte (tre notti) e spese di vitto per 45 euro al giorno, oltre al biglietto aereo.

    Come si applica. La trasferta è fuori dal comune della sede: si applicano i limiti di deducibilità per trasferta. Le spese di vitto e alloggio ammontano a 180 + 45 = 225 euro al giorno: superiori alla soglia di 180,76 euro. La SRL può dedurre le spese di vitto e alloggio solo entro 180,76 euro al giorno; la parte eccedente (225 – 180,76 = 44,24 euro al giorno) non è deducibile. Il biglietto aereo, non rientrando nelle spese di vitto e alloggio, è deducibile integralmente se documentato. Tizio, avendo ricevuto un rimborso analitico basato su ricevute reali, non deve dichiarare nulla come reddito aggiuntivo.

    In pratica

    • Conservare tutte le ricevute originali di hotel, ristoranti e trasporti con data e intestazione.
    • Il limite giornaliero di 180,76 euro (Italia) si applica al totale di vitto e alloggio: non superarlo evita di perdere deducibilità.
    • Il biglietto del treno o dell’aereo è deducibile integralmente come spesa di viaggio, non rientra nel limite giornaliero.
    • Compilare una nota spese riepilogativa per ciascuna trasferta, anche se non obbligatoria per legge, protegge in caso di controllo.

    Caso 2: diaria forfettaria e conseguenze fiscali

    Scenario. Alfa SRL stabilisce che a Tizio viene corrisposta una diaria forfettaria di 150 euro per ogni giornata in trasferta fuori Roma, senza obbligo di presentare ricevute.

    Come si applica. Il rimborso forfettario è deducibile per la SRL come componente di costo. Tuttavia, per Tizio la diaria è un compenso in natura (o in denaro) che concorre al suo reddito come reddito assimilato a lavoro dipendente, al netto delle soglie di esenzione previste dalla legge per le indennità di trasferta. In pratica, Tizio dovrà dichiarare come reddito la parte della diaria che supera le soglie di esenzione, pagando su quella parte l’IRPEF progressiva. Questo meccanismo rende il rimborso forfettario meno efficiente rispetto all’analitico quando le spese effettive sono ben documentate: con il piè di lista, lo stesso importo rimborsato non è tassato in capo a Tizio.

    In pratica

    • La diaria forfettaria è deducibile per la SRL ma tassata (oltre le soglie di esenzione) come reddito per l’amministratore.
    • Il rimborso analitico documentato è quasi sempre più efficiente: la stessa spesa non genera reddito tassabile per Tizio.
    • Se si sceglie il forfettario, è comunque opportuno un regolamento scritto che definisca importi e condizioni, per evitare che il tutto venga riqualificato come compenso ordinario.
    • I due sistemi possono coesistere: alcune spese (viaggio) rimborsate analiticamente, altre (piccole spese) con una diaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'amministratore può essere rimborsato delle spese anche senza compenso?

    Sì. Il rimborso spese non è un compenso: è la restituzione di un esborso che l’amministratore ha anticipato per conto della società. Anche un amministratore a titolo gratuito (senza compenso deliberato) ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell’interesse della società, purché documentate.

    Cosa si intende per 'trasferta fuori dal comune della sede'?

    La trasferta rilevante ai fini dei limiti di deducibilità favorevoli è quella che porta l’amministratore in un comune diverso da quello in cui ha sede la società (o da quello dove normalmente opera). Le spese sostenute nella stessa città della sede non beneficiano dei limiti giornalieri di 180,76/258,23 euro e le spese di ristorante, ad esempio, sono deducibili solo al 75%.

    Qual è la differenza tra 180,76 euro e 258,23 euro al giorno?

    Il limite di 180,76 euro al giorno si applica alle trasferte in Italia fuori dal comune della sede. Il limite di 258,23 euro al giorno si applica alle trasferte all’estero. Entro questi importi giornalieri, le spese di vitto e alloggio sono deducibili al 100% per la SRL e non tassate in capo all’amministratore se rimborsate analiticamente.

    Le spese di ristorante con clienti sono deducibili come spese di trasferta?

    No. Le spese di rappresentanza (pranzi o cene con clienti) seguono regole diverse: sono deducibili nei limiti percentuali commisurati ai ricavi della società (art. 108 TUIR), non come spese di trasferta. I due regimi sono distinti: le spese di trasferta riguardano i costi sostenuti dall’amministratore per sé stesso nel corso della trasferta.

    Serve una delibera per rimborsare le spese all'amministratore?

    Per il rimborso analitico di spese documentate non è strettamente necessaria una delibera specifica, ma è buona prassi avere un regolamento aziendale che definisca le regole generali (quali spese sono rimborsabili, come si presenta la nota spese). Per il rimborso forfettario (diaria) è invece opportuno che l’importo sia definito per iscritto, anche per evitare contestazioni sulla natura del pagamento.

    Se l'amministratore usa l'auto propria per la trasferta, è rimborsabile?

    Sì. L’amministratore che usa l’auto propria (non aziendale) per trasferte di lavoro può essere rimborsato con le tariffe ACI per il tipo di veicolo e la percorrenza effettiva. Il rimborso chilometrico entro le tariffe ACI non è tassato in capo all’amministratore e, entro i limiti di legge, è deducibile per la SRL.

  • Art. 51 DPR 602/1973 – Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

    Art. 51 DPR 602/1973 – Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Qualora sui beni del debitore sia gia’ iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario puo’ dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e’ esercitata. La dichiarazione e’ notificata al creditore procedente ed al debitore.

    2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia’ iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

    3. Il concessionario puo’ esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.

  • Art. 50 DPR 602/1973 – Termine per l’inizio dell’esecuzione

    Art. 50 DPR 602/1973 – Termine per l’inizio dell’esecuzione

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’ inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

    2. Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

    3. L’avviso di cui al comma 2 e’ redatto in conformita’ al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.

  • Art. 49 DPR 602/1973 – Espropriazione forzata

    Art. 49 DPR 602/1973 – Espropriazione forzata

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; il concessionario puo’ altresi’ promuovere azioni cautelari e conservative, nonche’ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

    1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione.

    2. Il procedimento di espropriazione forzata e’ regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita’ previste dall’articolo 26.

    3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

  • Art. 48-bis DPR 602/1973 – Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

    Art. 48-bis DPR 602/1973 – Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio.

    1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

    2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

  • Art. 48 DPR 602/1973 – Tasse e diritti per atti giudiziari

    Art. 48 DPR 602/1973 – Tasse e diritti per atti giudiziari

    D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

    1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta’ e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

    2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo’ abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.

  • Base imponibile IVA: come si determina

    In sintesi

    • La base imponibile IVA è il corrispettivo contrattuale, cioè il prezzo concordato tra le parti per la cessione del bene o la prestazione del servizio.
    • Vi rientrano anche gli oneri e le spese accessorie addebitati al cliente (trasporto, imballaggio, ecc.).
    • Non fanno parte della base imponibile: l’IVA stessa, gli interessi moratori, le penalità, gli sconti contrattuali e le anticipazioni in nome e per conto documentate.
    • Conoscere la base imponibile corretta è fondamentale per emettere la fattura senza errori e per calcolare l’IVA dovuta.
    • Il riferimento normativo è l’art. 13 del DPR 633/1972.

    Che cos'è la base imponibile IVA e perché è importante

    Prima di calcolare l’IVA da applicare su una vendita o su una prestazione, bisogna stabilire su quale importo applicarla. Quell’importo si chiama base imponibile, ed è disciplinato dall’art. 13 del DPR 633/1972, il decreto che regolamenta l’IVA in Italia.

    La regola di partenza è semplice: la base imponibile è il corrispettivo, cioè la somma che il cliente si è impegnato a pagare in cambio del bene o del servizio. Se il prezzo pattuito è 1.000 euro, l’IVA (ad esempio al 22%) si calcola su 1.000 euro. Ma nella pratica ci sono elementi che si aggiungono alla base imponibile e altri che invece ne restano fuori, e confonderli può portare a errori in fattura.

    Sapere cosa includere nella base imponibile non è solo una questione tecnica per le aziende: anche un privato che acquista un bene o un servizio ha interesse a capire su cosa sta pagando l’imposta, per verificare che la fattura ricevuta sia corretta.

    Cosa entra e cosa resta fuori dalla base imponibile IVA
    Voce Inclusa nella base imponibile?
    Corrispettivo contrattuale (prezzo concordato)
    Spese di trasporto e imballaggio addebitate al cliente
    Altri oneri e spese accessorie addebitati al cliente
    L'IVA stessa No
    Interessi moratori e penalità No
    Sconti previsti contrattualmente No
    Anticipazioni in nome e per conto del cliente (documentate) No

    Esempio pratico

    • Alfa Srl vende un macchinario a Beta Snc per 10.000 euro. Oltre al prezzo del macchinario, Alfa Srl addebita 200 euro per il trasporto e 50 euro per l’imballaggio. La base imponibile IVA è quindi 10.250 euro (10.000 + 200 + 50). Se il contratto prevedeva uno sconto di 500 euro già applicato al prezzo di 10.000 euro, lo sconto è già scontato nel corrispettivo concordato e non va sottratto di nuovo. Se invece Beta Snc aveva anticipato 300 euro al vettore in nome di Alfa Srl, quella somma documentata è esclusa dalla base imponibile.

    Documenti necessari

    • Contratto o ordine di acquisto (per verificare il corrispettivo concordato e gli sconti previsti)
    • Fattura emessa o ricevuta (con base imponibile e IVA separati)
    • Documentazione delle anticipazioni in nome e per conto (ricevute, quietanze intestate al cliente)
    • Nota di credito (in caso di rettifica della base imponibile per errori o variazioni del corrispettivo)

    Caso 1 – Alfa Srl: spese di spedizione in fattura

    Scenario. Alfa Srl vende prodotti online e spedisce la merce a un cliente. In fattura indica il prezzo dei beni (500 euro) e le spese di spedizione (15 euro) come voce separata. Il cliente chiede: l’IVA si applica anche sulla spedizione?

    Come si applica. Secondo l’art. 13 del DPR 633/1972, le spese accessorie addebitate al cliente – come quelle di trasporto – entrano nella base imponibile. Alfa Srl deve quindi calcolare l’IVA sull’importo totale di 515 euro (500 + 15), non solo sui 500 euro del prezzo dei beni. Se la merce sconta l’aliquota ordinaria del 22%, l’IVA sarà calcolata su 515 euro. La fattura deve indicare chiaramente la base imponibile complessiva e l’IVA risultante.

    In pratica

    • Le spese di trasporto e imballaggio addebitate al cliente sono parte della base imponibile.
    • L’IVA va calcolata sul totale comprensivo di prezzo del bene e spese accessorie.
    • La fattura deve riportare la base imponibile totale e l’IVA separatamente.

    Caso 2 – Beta Snc: anticipo spese in nome del cliente

    Scenario. Beta Snc, uno studio professionale, paga per conto del proprio cliente Tizio alcune spese (diritti di segreteria, bolli) intestate a Tizio e documentate con ricevute a suo nome. In seguito, Beta Snc richiede il rimborso di queste somme.

    Come si applica. Le somme anticipate in nome e per conto del cliente, purché documentate (cioè le ricevute sono intestate al cliente, non a Beta Snc), sono escluse dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972. Nella fattura di Beta Snc a Tizio, quelle somme vengono indicate come rimborso spese fuori campo IVA, separate dall’onorario professionale che invece è imponibile. È essenziale che la documentazione dimostri chiaramente che le spese sono state sostenute in nome di Tizio e non di Beta Snc.

    In pratica

    • Le anticipazioni in nome e per conto del cliente sono escluse dalla base imponibile, se documentate.
    • Le ricevute devono essere intestate al cliente, non al professionista che le anticipa.
    • In fattura vanno indicate separatamente: onorario (imponibile) e rimborso spese (fuori campo IVA).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli sconti commerciali riducono la base imponibile IVA?

    Sì, se lo sconto è previsto contrattualmente al momento della cessione. Gli sconti concordati abbassano il corrispettivo e quindi la base imponibile. Se lo sconto viene concesso dopo l’emissione della fattura, occorre emettere una nota di credito per rettificare la base imponibile.

    L'IVA si calcola sull'importo IVA inclusa o esclusa?

    L’IVA si calcola sulla base imponibile, che per definizione esclude l’IVA stessa. Il prezzo ‘IVA inclusa’ è il totale che paga il cliente, ma la percentuale di imposta si applica al netto.

    Gli interessi di mora entrano nella base imponibile?

    No. Gli interessi moratori (quelli che si applicano in caso di ritardo nel pagamento) sono espressamente esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 13 DPR 633/1972.

    Se il prezzo viene pagato in parte con permuta, come si calcola la base imponibile?

    La scheda ufficiale di riferimento tratta la base imponibile nel caso standard del corrispettivo contrattuale. Per casi particolari come la permuta è opportuno consultare un professionista o le istruzioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate.

    Le penali per inadempimento contrattuale sono soggette a IVA?

    No. Le penalità previste contrattualmente sono escluse dalla base imponibile IVA, come indicato dall’art. 13 DPR 633/1972.

    Come si indica la base imponibile in fattura?

    La fattura deve riportare la base imponibile (l’importo su cui si calcola l’IVA), l’aliquota applicata e l’importo dell’IVA risultante. La somma di base imponibile e IVA dà il totale da pagare.

    Vedi anche: IRAP: come si calcola la base imponibile, Operazioni non imponibili, Base imponibile IRAP, Aprire la partita IVA, Lavoro autonomo e partita IVA e Valore doganale delle merci.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.