Autore: Andrea Marton

  • Art. 41 D.Lgs. 504/1995 – Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

    Art. 41 D.Lgs. 504/1995 – Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione.

    2. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all’accertamento. Le parti dell’apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante.

    3. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all’ Ufficio dell’Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati.

    4. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro.

    5. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.

  • Art. 124 D.P.R. 115/2002

    Art. 124 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

    2. Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • Art. 25 D.Lgs. 209/2005 – Rappresentante per la gestione dei sinistri

    Art. 25 D.Lgs. 209/2005 – Rappresentante per la gestione dei sinistri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione comunitaria , qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

    2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.

    3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

    4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

    5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

  • Art. 144 sexies T.U.B.: Obbligo di astensione

    Art. 144 sexies T.U.B.: Obbligo di astensione

    Art. 144 sexies T.U.B. – Obbligo di astensione.

    In vigore dal 27/06/2015

    Modificato da: Decreto legislativo del 12/05/2015 n. 72 Articolo 1

    “1. I soci e gli amministratori che violano l’obbligo di astensione di cui all’articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 150.000.”

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  • Art. 94 Reg. (UE) 2024/1689 – Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali

    Art. 94 Reg. (UE) 2024/1689 – Diritti procedurali degli operatori economici del modello di IA per finalità generali

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis ai fornitori del modello di IA per finalità generali, fatti salvi i diritti procedurali più specifici previsti dal presente regolamento.

  • Art. 7 D.P.R. 115/2002

    Art. 7 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Fermo quanto disposto dall' articolo 696, del codice di procedura penale , le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico.

  • CCNL Occhialeria: preavviso e licenziamento 2026

    CCNL Occhialeria (Anfao)

    CCNL Occhialeria: preavviso e licenziamento 2026

    I termini di preavviso nel CCNL Occhialeria variano in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. Conoscerli è fondamentale sia per chi intende dimettersi sia per le aziende che devono gestire un recesso dal rapporto di lavoro.

    In sintesi

    Nel CCNL Occhialeria il preavviso varia da 15 giorni (livelli operativi con meno di 3 anni) a 4 mesi (livelli specialistici con oltre 10 anni di anzianità). In mancanza di preavviso si deve l’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa esime dal preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Anfao (Confindustria Moda) · Femca-Cisl · Filctem-Cgil · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    30 gennaio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Norma di legge
    Art. 2118 c.c. (preavviso); art. 2119 c.c. (giusta causa); L. 604/1966 (licenziamenti individuali)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello e anzianità – CCNL Occhialeria (indicativi)
    Livello / Area Anzianità fino a 3 anni Anzianità 3-10 anni Anzianità oltre 10 anni
    1, 2, 3 (Operativa) 15 giorni 30 giorni 45 giorni
    3S, 4, 4S (Qualificata) 20 giorni 45 giorni 60 giorni
    5, 5S (Tecnica/Gestionale) 30 giorni 60 giorni 90 giorni
    6 (Specialistica) 45 giorni 90 giorni 3 mesi
    Q (Quadro) 60 giorni 3 mesi 4 mesi

    Avvertenza: i termini indicati nella tabella sono ricostruiti sulla base della struttura contrattuale storica del settore e delle prassi applicative. Il testo integrale del CCNL Occhialeria contiene le durate precise per ogni livello e fascia di anzianità. Per certezza verificare il testo ufficiale presso Femca-Cisl, Filctem-Cgil o Uiltec-Uil.

    Cos’è il preavviso e a chi si applica

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso dal rapporto di lavoro e la sua effettiva cessazione. È previsto dall’art. 2118 c.c. e si applica sia al licenziamento (recesso del datore) sia alle dimissioni (recesso del lavoratore). Durante il preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore ha diritto alla retribuzione completa e continua a maturare ferie e TFR.

    Il preavviso serve a dare a entrambe le parti il tempo di organizzarsi: il datore trova un sostituto, il lavoratore trova una nuova occupazione.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro decide di far cessare immediatamente il rapporto (senza far lavorare il lavoratore durante il preavviso), deve corrispondere un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato. Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, deve corrispondere al datore la stessa somma.

    La retribuzione di riferimento per calcolare l’indennità include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, le indennità fisse continuative e la quota di tredicesima maturata nel periodo.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il CCNL Occhialeria si inserisce nel quadro generale della L. 604/1966 e della L. 300/1970:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente. Non richiede preavviso. Esempi: furto, violenza fisica, falsificazione di documenti. La valutazione di gravità è rimessa al giudice, sulla base delle circostanze concrete.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale di gravità non tale da costituire giusta causa (es. reiterate assenze ingiustificate dopo contestazione disciplinare). Richiede il preavviso e il previo procedimento disciplinare.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto). Richiede il preavviso e, per le aziende sopra i 15 dipendenti, la verifica dei requisiti di legge e contrattuale.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere effettuate attraverso la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS o CAF/patronato). Senza questo adempimento le dimissioni sono prive di efficacia. La procedura telematica non si applica alle dimissioni avvenute durante il periodo di prova o per giusta causa del lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni di un operaio con 5 anni di anzianità
    Tizio, operatore al livello 3 con 5 anni di anzianità, decide di dimettersi per accettare un’offerta di lavoro migliore. Il suo preavviso è di 30 giorni (fascia 3-10 anni, area operativa). Comunica le dimissioni tramite il portale ministeriale il 1° maggio 2026: il rapporto cessa il 31 maggio 2026. L’azienda potrebbe decidere di esonerarlo dal lavorare durante il preavviso, pagandogli l’indennità sostitutiva.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    Caia (livello 5) viene licenziata per soppressione del suo ruolo a seguito di una riorganizzazione produttiva (automazione del reparto lenti). Il datore è tenuto a rispettare il preavviso di 60 giorni (fascia 3-10 anni, area tecnica). Durante il preavviso Caia matura TFR e ferie; al termine riceve il TFR completo, le ferie non godute e l’eventuale preavviso pagato. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni (art. 6 L. 604/1966) se ritiene che il giustificato motivo non sussista.
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa: nessun preavviso
    Sempronio (livello 4) viene sorpreso a fotografare i processi produttivi riservati per conto di un concorrente. Il datore avvia il procedimento disciplinare (contestazione + audizione), poi intima il licenziamento per giusta causa. Non è dovuto alcun preavviso: Sempronio cessa immediatamente il servizio. Riceve il TFR maturato (non perde il TFR) ma non l’indennità sostitutiva. Può impugnare il licenziamento entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un operaio in caso di dimissioni?
    Per i livelli operativi (1, 2, 3) con meno di 3 anni di anzianità: 15 giorni. Con anzianità 3-10 anni: 30 giorni. Con oltre 10 anni: 45 giorni. Per livelli superiori il preavviso è progressivamente più lungo.
    Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È l’importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato. Deve essere corrisposta se il datore dispensa il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, o se il lavoratore si dimette senza rispettarlo.
    Il licenziamento per giusta causa richiede preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa (comportamento gravissimo) è immediatamente efficace, senza preavviso né indennità sostitutiva. Rimane sempre il diritto al TFR maturato.
    Come ci si dimette nel CCNL Occhialeria?
    Le dimissioni devono essere effettuate tramite la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (tramite PIN INPS, CAF o patronato), pena la loro inefficacia. L’eccezione riguarda le dimissioni durante il periodo di prova.
    Il lavoratore può essere licenziato durante la malattia?
    No, se il periodo di comporto non è ancora scaduto. Il preavviso in corso prima dell’inizio della malattia si sospende per la durata dell’assenza e riprende al rientro del lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2026, maternità congedi e tutele 2026, tredicesima, PPVA e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per l’industria degli occhiali e articoli inerenti l’occhialeria sottoscritto il 30 gennaio 2026 da Anfao (Confindustria Moda), Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil. I termini di preavviso indicati nella tabella sono orientativi e ricostruiti sulla base della struttura contrattuale storica. Per i termini precisi vigenti consultare il testo integrale del CCNL disponibile presso i sindacati di categoria o un consulente del lavoro. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 180 D.Lgs. 174/2016 – Deposito dell’atto di impugnazione

    Art. 180 D.Lgs. 174/2016 – Deposito dell’atto di impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. L’atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.

    2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell’atto si perfeziona per il notificante.

    3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l’impugnazione è inammissibile.

  • Art. 21 D.P.R. 115/2002

    Art. 21 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nel calcolo delle distanze computabili ai fini dell'indennità di trasferta si deve tener conto della più breve fra quelle che si possono percorrere per raggiungere il luogo dove l'atto deve essere eseguito.

    2. Le distanze sono calcolate secondo tavole note del Comune dove ha sede l'ufficio e, comunque, secondo tavole note, fondate su parametri obiettivi e comprovabili.

  • Art. 160 D.Lgs. 259/2003 – Licenza di esercizio

    Art. 160 D.Lgs. 259/2003 – Licenza di esercizio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.

    2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

  • Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni

    Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni

    Art. 28 c.c. – Trasformazione delle fondazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l’autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

    La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell’atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

    Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell’art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

  • Art. 174 D.Lgs. 174/2016 – Comunicazioni e notificazioni

    Art. 174 D.Lgs. 174/2016 – Comunicazioni e notificazioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato all’amministrazione, o all’ente impositore, che ha adottato l’atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.

    2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.

    3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all’articolo 173, comma 3, è elevato a centoventi giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all’estero.

    4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

    5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all’udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell’articolo 93.

    6. Se l’ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 111.