Autore: Andrea Marton

  • Art. 126 ter decies T.U.B.: Siti web di confronto

    Art. 126 ter decies T.U.B.: Siti web di confronto

    Art. 126 ter decies T.U.B. – Siti web di confronto (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu’ siti web, costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul proprio sito web, ove disponibile.

    2. I siti web previsti dal comma 1:

    a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;

    b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i servizi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 126-undecies, comma 1, nonche’ dell’indicatore sintetico di costo previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia;

    c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parita’ di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di ricerca;

    d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili sull’identita’ dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito, nonche’ sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da definirsi in modo semplice e oggettivo;

    e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui all’articolo 126-undecies;

    f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la data dell’ultimo aggiornamento;

    g) comprendono un’ampia gamma di offerte di conti di pagamento rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della ricerca;

    h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori nelle informazioni pubblicate;

    i) non possono svolgere attivita’ di mediazione;

    l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei prestatori di servizi di pagamento;

    m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia di cui al comma 3;

    n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento aderenti;

    o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale positiva secondo quanto previsto dal comma 3.

    3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e’ certificata e annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell’ente specializzato alla Banca d’Italia che ne da’ notizia sul proprio sito web. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sono individuate le caratteristiche dell’ente certificatore, la procedura di accreditamento che dovra’ garantire il rispetto dei principi di imparzialita’, indipendenza, correttezza e competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al comma 2, lettera m).

    4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.

    5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del funzionamento del sito alla Banca d’Italia.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 1021 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 1021 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima, ad eccezione degli articoli 515 secondo comma, 527, 538. DEI PRIVILEGI E DELLA IPOTECA Dei privilegi

  • Art. 2 D.Lgs. 28/2010 – Controversie oggetto di mediazione

    Art. 2 D.Lgs. 28/2010 – Controversie oggetto di mediazione

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

    2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi. (9) 10

  • Art. 72 D.Lgs. 159/2011 – Reati concernenti le armi e gli esplosivi

    Art. 72 D.Lgs. 159/2011 – Reati concernenti le armi e gli esplosivi

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all' articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale , se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

  • Art. 1026 Codice della Navigazione – Rinvio

    Art. 1026 Codice della Navigazione – Rinvio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Per quanto non è disposto in questo capo si applicano le disposizioni degli articoli 549 a 551; 553 a 555; 556 primo, secondo, quarto e quinto comma, 557 a 560; 562 a 564. Dell'ipoteca

  • Articolo 17 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 17 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 17 CCII – Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. L’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto nominato.

    2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all’articolo 13, comma 2.

    3. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di im- posta, nonchè una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza; b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare; c) l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell’esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell’articolo 54, comma 3; e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1; f) la situazione debitoria complessiva richiesta all’Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1; h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell’istanza. 3 bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l’imprenditore può inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto, le certificazioni medesime.

    4. L’esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell’incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all’imprenditore l’accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l’ha nominato perchè provveda alla sua sostituzione. L’esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

    5. L’esperto, accettato l’incarico, convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall’organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L’imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l’esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l’esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all’esito della convocazione o in un momento successivo, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l’equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

    6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull’indipendenza dell’esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perchè, valutate le circostanze esposte e sentito l’esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l’imprenditore e due o più parti interessate formulano osservazioni sull’operato dell’esperto.

    7. L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l’imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l’esperto vi acconsente, oppure quando l’imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell’incarico è inserita nella piattaforma a cura dell’esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell’esperto o nell’ipotesi di cui all’articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall’accettazione del primo esperto nominato.

    8. Al termine dell’incarico l’esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all’articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l’esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. L’archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.

    9. In caso di archiviazione dell’istanza di cui al comma 1, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione. Se l’archiviazione è richiesta dall’imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall’accettazione dell’esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.

    10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell’impresa che propone l’istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

  • Art. 155 D.Lgs. 259/2003 – Rifiuto di esibire i documenti

    Art. 155 D.Lgs. 259/2003 – Rifiuto di esibire i documenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell’articolo 154, è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.

    2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 69 D.P.R. 115/2002

    Art. 69 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. Sono escluse dalle spese di giustizia: a) la sepoltura dei detenuti; b) la traduzione dei detenuti; c) il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico; d) il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo.

  • Art. 4 D.Lgs. 159/2011 – Soggetti destinatari

    Art. 4 D.Lgs. 159/2011 – Soggetti destinatari

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all' articolo 416-bis c.p. ; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all' articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , o del delitto di cui all' articolo 418 del codice penale ; (20) c) ai soggetti di cui all'articolo 1; (26) d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall' articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284 , 285 , 286 , 306 , 438 , 439 , 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all' articolo 270-sexies del codice penale ; (20) e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente; f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell' articolo 1 della legge n. 645 del 1952 , in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza; (20) g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per il delitto di cui all' articolo 421-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497 , e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d); h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati; i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all' articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive. i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all' articolo 416 del codice penale , finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice; (20) i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies e 609-bis del medesimo codice . (20) (44)

  • Art. 61 D.P.R. 115/2002

    Art. 61 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il magistrato che cura l'esecuzione di sentenze recanti ordine di, o aventi ad oggetto la, demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi chiede, tramite i provveditorati alle opere pubbliche, l'intervento delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, o affida l'incarico ad imprese private, ai sensi dell' articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , quando reputa più oneroso, sulla base di valutazioni oggettive, l'intervento delle prime.