Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Art. 29 D.Lgs. 175/2024 – Proclamazione degli eletti. Reclami
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali sono indirizzati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.
3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.
4. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 24, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.
5. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
Art. 39 DPR 602/1973 – Sospensione amministrativa della riscossione
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta’ di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento puo’ essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
2. Sulle somme il cui pagamento e’ stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
Art. 38 DPR 602/1973 – Rimborso di versamenti diretti
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo’ presentare all’intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale e’ stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
L’istanza di cui al primo comma puo’ essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e’ stata operata.
L’intendente di finanza, sentito l’ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell’art. 3 e’ superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell’ufficio.
Art. 37 DPR 602/1973 – Rimborso di ritenute dirette
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo’ ricorrere all’intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.
Avverso la decisione dell’intendente di finanza ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione, il contribuente puo’ ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Al rimborso l’intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e’ reso definitivo.
Premio da torneo occasionale: rientra tra i redditi diversi (art. 67 TUIR), da indicare nel quadro D, rigo D5 codice 1 (attività commerciale non esercitata abitualmente).
Compenso da player o streamer abituale: se l’attività è esercitata in modo continuativo e organizzato, si tratta di reddito d’impresa o di lavoro autonomo: serve la partita IVA.
Ritenuta d’acconto: gli organizzatori che effettuano la ritenuta rilasciano la Certificazione Unica (causale V1 per attività commerciale occasionale); il netto incassato va indicato al lordo.
Vincite all’estero: i premi conseguiti online su piattaforme estere senza ritenuta italiana vanno dichiarati nel rigo D4 codice 9 del quadro D.
Regime forfetario: il player con P.IVA che incassa compensi abituali può applicare il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO e pagare l’imposta sostitutiva al 15% (o 5% per i primi cinque anni di nuova attività).
Premio in torneo o compenso professionale: la differenza conta
Il mondo degli e-sport e del gaming online ha generato nuove forme di guadagno che il fisco italiano inquadra in categorie già esistenti. La chiave per compilare correttamente la dichiarazione è capire se si tratta di un premio occasionale o di una vera attività ripetuta nel tempo.
Un montepremi vinto partecipando a un singolo torneo, senza che il gioco rappresenti la tua attività principale, è considerato reddito diverso derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente. Va dichiarato nel quadro D, rigo D5 con codice 1. Devi riportare il lordo percepito: se l’organizzatore ha già applicato una ritenuta d’acconto, la detrarrai dall’imposta finale.
Se invece partecipi regolarmente a tornei, hai sponsor, incassi abbonamenti Twitch o compensi da piattaforme di streaming e l’attività è organizzata e continuativa, il fisco la considera un’impresa o una professione. In quel caso non puoi usare il 730 per questi redditi: devi aprire la partita IVA e dichiarare con il Modello Redditi PF. Il regime forfetario, con limite di ricavi a 85.000 euro (che cessa di applicarsi nell’anno in cui si superano i 100.000 euro), è la scelta più comune per chi inizia.
Attenzione ai premi ricevuti tramite piattaforme estere: se non è stata applicata alcuna ritenuta italiana, il reddito va indicato nel rigo D4 codice 9 del quadro D, tra gli ‘altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line’.
Tipo di guadagno e quadro da compilare
Tipo di guadagno
Inquadramento fiscale
Dove dichiarare
Premio da torneo occasionale (Italia)
Reddito diverso – attività commerciale occasionale
Quadro D, rigo D5 codice 1
Vincita da gioco online su piattaforma estera
Reddito diverso senza ritenuta italiana
Quadro D, rigo D4 codice 9
Compenso da sponsor o streaming occasionale
Reddito diverso – attività commerciale occasionale
Imposta sostitutiva 15% (o 5% per nuove attivita')
Modello Redditi PF, quadro LM
Esempio pratico
Tizio partecipa a un torneo di gaming online organizzato da una societa’ italiana e vince un montepremi di 2.000 euro. L’organizzatore applica una ritenuta d’acconto e rilascia la Certificazione Unica con causale V1. Tizio riporta nel rigo D5, colonna 2, il lordo di 2.000 euro e nella colonna 4 l’importo della ritenuta subita. Il CAF calcolera’ l’IRPEF sul reddito netto e scomputera’ la ritenuta gia’ versata. Se invece Tizio avesse vinto lo stesso importo su una piattaforma estera senza ritenuta italiana, avrebbe dovuto indicare 2.000 euro nel rigo D4 con codice 9.
Documenti necessari
Certificazione Unica rilasciata dall’organizzatore del torneo (causale V1 o N)
Documentazione della vincita o del pagamento ricevuto dalla piattaforma
Estratto conto bancario o PayPal con accredito del premio
Contratti con sponsor o piattaforme di streaming (se presenti)
Ricevuta di pagamento da piattaforma estera (per redditi senza ritenuta italiana)
Caso 1 – Tizio: vittoria occasionale in un torneo nazionale
Scenario. Tizio e’ un appassionato di videogiochi che nel 2025 ha partecipato a un torneo di e-sport organizzato da una societa’ italiana, classificandosi primo e incassando un montepremi di 3.500 euro. Non ha altri guadagni legati al gaming e non ha la partita IVA.
Come si applica. La vincita e’ un reddito diverso da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. L’organizzatore ha rilasciato la Certificazione Unica con causale V1 e ha applicato una ritenuta d’acconto. Tizio compila il rigo D5 del quadro D (codice 1 in colonna 1) inserendo il lordo percepito in colonna 2 e la ritenuta in colonna 4. Non deve aprire la partita IVA perche’ l’episodio e’ isolato e non c’e’ organizzazione continuativa.
In pratica
Inserire il lordo nel rigo D5, colonna 2 (non il netto dopo ritenuta).
Portare in detrazione la ritenuta d’acconto indicata nella Certificazione Unica.
Nessun obbligo di P.IVA se l’attivita’ e’ davvero occasionale e non ripetuta sistematicamente.
Caso 2 – Caio: streamer con sponsor e abbonamenti regolari
Scenario. Caio fa streaming su una piattaforma nota da due anni, ha tre sponsor fissi, incassa abbonamenti mensili e saltuariamente premia da piccoli tornei organizzati dal proprio canale. I guadagni 2025 ammontano complessivamente a 40.000 euro.
Come si applica. L’attivita’ di Caio e’ abituale, organizzata e continuativa: non puo’ essere inquadrata come occasionale. Deve avere la partita IVA e dichiarare con il Modello Redditi PF. Se ha scelto il regime forfetario (ricavi <= 85.000 euro), applica il coefficiente di redditivita' del proprio codice ATECO (67% per 'altre attivita' economiche' che include i servizi digitali/creativi) e paga l'imposta sostitutiva del 15% sul reddito imponibile determinato forfetariamente. Non puo' usare il 730 per questi redditi.
In pratica
Attivita’ abituale = P.IVA obbligatoria; il 730 non e’ il modello adatto per questi redditi.
Con regime forfetario: reddito imponibile = ricavi x coefficiente ATECO; imposta sostitutiva 15%.
Il limite di accesso al forfetario e’ 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente; il regime cessa dall’anno stesso in cui i ricavi superano 100.000 euro.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo dichiarare un premio vinto in un torneo online se l'importo e' basso?
Si’, i redditi diversi non hanno una soglia di esenzione generalizzata. Qualsiasi premio da attivita’ commerciale occasionale va dichiarato nel rigo D5 del quadro D, indipendentemente dall’importo.
Il montepremi e-sport e' soggetto a ritenuta d'acconto?
Se l’organizzatore e’ un soggetto italiano che sostituisce l’imposta, si’: applica la ritenuta e rilascia la Certificazione Unica. Bisogna riportare il lordo in dichiarazione e detrarre la ritenuta.
Se guadagno da Twitch o YouTube, devo aprire la partita IVA?
Se i guadagni sono sistematici e organizzati (abbonamenti, sponsorizzazioni, compensi ricorrenti), si’: si tratta di attivita’ abituale e serve la partita IVA. Un guadagno isolato e occasionale puo’ restare nei redditi diversi senza P.IVA.
Dove dichiaro una vincita su una piattaforma gaming con sede all'estero?
Nel rigo D4 del quadro D con codice 9, previsto espressamente per le vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line senza ritenuta italiana applicata.
Posso usare il regime forfetario per i guadagni da e-sport?
Si’, se l’attivita’ e’ abituale e hai la partita IVA. Il forfetario prevede un limite di 85.000 euro di ricavi per l’accesso e cessa dall’anno in cui si superano 100.000 euro. L’imposta sostitutiva e’ del 15% (5% per i primi cinque anni di nuova attivita’).
Il premio in natura (gadget, hardware) si dichiara?
Si’, il valore normale del bene ricevuto come premio costituisce reddito nella stessa misura in cui lo sarebbe un compenso in denaro, e va dichiarato nel rigo appropriato del quadro D.
Tassazione SNC: il reddito è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote; ciascuno paga l’IRPEF progressiva (23-43%) sul suo reddito, anche se non lo ha incassato.
Tassazione SRL: la società paga l’IRES al 24%; gli utili distribuiti come dividendo scontano un’ulteriore imposta sostitutiva del 26% in capo al socio.
Responsabilità nella SNC: tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente con il patrimonio personale per le obbligazioni sociali.
Responsabilità nella SRL: i soci rispondono solo nei limiti del capitale versato; il patrimonio personale è separato da quello societario.
Costi e adempimenti: la SNC è più semplice e meno costosa; la SRL richiede sempre contabilità ordinaria e bilancio approvato dall’assemblea.
Quando conviene la SRL: con redditi elevati da reinvestire e quando la protezione del patrimonio personale è prioritaria.
SNC e SRL: due logiche fiscali opposte
La società in nome collettivo (SNC) è la forma più diffusa tra le società di persone commerciali. Funziona per ‘trasparenza fiscale’: la società non paga imposte in proprio. Il reddito che produce viene diviso tra i soci in base alle rispettive quote e ciascuno lo dichiara nel proprio modello REDDITI PF, pagando l’IRPEF progressiva. Questo vale anche se quell’utile non è stato distribuito in denaro e resta in cassa. Il vantaggio è la semplicità; lo svantaggio è che con redditi elevati l’aliquota IRPEF raggiunge il 43%.
La SRL funziona in modo opposto. È una persona giuridica autonoma: produce il suo reddito, paga l’IRES al 24% e, solo se l’assemblea decide di distribuire gli utili, i soci persona fisica pagano un’imposta sostitutiva del 26% sul dividendo ricevuto. Chi non vuole o non ha bisogno di incassare gli utili subito può lasciarli in azienda, pagando solo il 24% di IRES. Questo meccanismo si chiama ‘doppia imposizione economica’ quando gli utili vengono effettivamente distribuiti.
La scelta tra SNC e SRL dipende quindi da tre fattori principali: il livello di reddito atteso, la propensione al rischio patrimoniale e la complessità gestionale che si è disposti ad accettare.
SNC vs SRL: confronto testa a testa
Aspetto
SNC
SRL
Tassazione del reddito
Per trasparenza: IRPEF progressiva (23-43%) in capo a ciascun socio sulla quota di reddito spettante
IRES 24% in capo alla società; dividendo ulteriormente tassato al 26% sul socio
Responsabilità dei soci
Solidale e illimitata: ogni socio risponde con tutto il patrimonio personale
Limitata alle quote versate; il patrimonio personale è separato
Regime contabile
Contabilità semplificata possibile sotto le soglie di ricavi; principio di cassa
Sempre contabilità ordinaria; bilancio annuale obbligatorio
Costi di struttura
Minimi: nessun atto notarile obbligatorio per la costituzione ordinaria, meno adempimenti
Notaio per atto costitutivo, tenuta libro giornale e inventari, deposito bilancio
Distribuzione degli utili
L'utile è già tassato in capo ai soci: può essere distribuito senza ulteriori imposte
Distribuzione come dividendo: 26% aggiuntivo; prelievo come compenso: IRPEF + contributi
Quando conviene
Redditi bassi o medi, attività con poco rischio di credito, volontà di semplicità gestionale
Redditi elevati da reinvestire, rischio di credito alto, più soci con esigenze diverse
Esempio pratico
Tizio e Caio sono soci al 50% di una SNC che produce un reddito imponibile di 80.000 euro. Ciascuno dichiara 40.000 euro di reddito da partecipazione e paga IRPEF: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 12.000 € (3.960 €) = 10.400 € ciascuno, totale 20.800 € di IRPEF complessiva. Se la stessa attività fosse una SRL con lo stesso imponibile, l’IRES sarebbe 24% × 80.000 = 19.200 €; se i soci distribuissero tutto come dividendo, pagherebbero in aggiunta il 26% su (80.000 − 19.200) = 60.800 €, cioè altri 15.808 €: totale 35.008 €, ben più alto. Ma se reinvestissero l’utile, il carico si fermerebbe a 19.200 €, molto meno della SNC.
Documenti necessari
Atto costitutivo della SNC o della SRL (rogito notarile per la SRL)
Visura camerale con indicazione delle quote dei soci
Bilancio d’esercizio approvato (obbligatorio per la SRL)
Modello REDDITI SP (per la SNC, con prospetto redditi imputati ai soci)
Modello REDDITI PF dei singoli soci (per la quota di reddito SNC)
Modello REDDITI SC (dichiarazione IRES della SRL)
Caso 1 – Tizio e Caio aprono un'officina meccanica
Scenario. Tizio e Caio sono due meccanici che vogliono aprire un’officina insieme. Prevedono un reddito annuo di circa 50.000 euro da dividere a metà. Preferiscono la massima semplicità gestionale e hanno un livello di rischio di credito limitato.
Come si applica. Con 25.000 euro ciascuno di reddito da partecipazione SNC, entrambi restano nella fascia IRPEF del 23%. La SNC è la scelta naturale: non serve il notaio per la costituzione ordinaria, la contabilità può essere semplificata, non c’è l’obbligo di bilancio. Il rischio patrimoniale illimitato è accettabile perché l’officina ha pochi creditori e nessun debito bancario rilevante. La SRL costerebbe di più in adempimenti e non porterebbe vantaggi fiscali apprezzabili a questi livelli di reddito.
In pratica
Con redditi divisi tra due soci che restano nella prima fascia IRPEF (fino a 28.000 € ciascuno), la SNC è quasi sempre più conveniente della SRL sul piano fiscale e dei costi.
Il rischio patrimoniale illimitato della SNC va valutato caso per caso: se i creditori potenziali sono molti o i debiti alti, la limitazione della responsabilità della SRL può valere i costi aggiuntivi.
Caso 2 – Caio, imprenditore in crescita che vuole reinvestire
Scenario. Caio ha una SNC con un socio al 50% che genera 200.000 euro di reddito l’anno. Caio vorrebbe reinvestire quasi tutto l’utile nell’acquisto di macchinari nuovi e non ha bisogno di incassare grandi somme personalmente.
Come si applica. Con 100.000 euro di quota SNC ciascuno, entrambi i soci pagano l’IRPEF con aliquota marginale del 43% sulla parte sopra i 50.000 €. Trasformare l’attività in SRL permetterebbe di tassare il reddito societario al 24% (IRES) e lasciare gli utili in azienda per finanziare i macchinari senza ulteriori imposte nell’immediato. Il 26% sui dividendi scatta solo quando Caio deciderà di distribuire quegli utili, posticipando il prelievo fiscale al momento del bisogno. La SRL diventa chiaramente più efficiente.
In pratica
Quando il reddito pro-quota dei soci supera stabilmente i 50.000 euro e si prevede di reinvestire buona parte degli utili, la SRL è quasi sempre preferibile alla SNC per il risparmio fiscale.
Trasformare una SNC in SRL richiede un atto notarile e comporta adempimenti contabili maggiori: va pianificata con un commercialista per evitare imprevisti fiscali nella fase di trasformazione.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Nella SNC il reddito è tassato direttamente sui soci con l’IRPEF progressiva (per trasparenza), anche se non distribuito. Nella SRL la società paga l’IRES al 24%; gli utili distribuiti al socio subiscono un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.
Nella SNC i soci rischiano il patrimonio personale?
Sì. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali: se la società ha debiti, i creditori possono rivalersi sul patrimonio personale di ciascun socio. Nella SRL invece la responsabilità è limitata alle quote versate.
Conviene la SNC o la SRL con redditi bassi?
Con redditi pro-quota bassi (sotto i 28.000 euro ciascuno) la SNC è di solito più conveniente: l’aliquota IRPEF del 23% è vicina all’IRES del 24% e si risparmia molto sui costi di struttura (no notaio, no bilancio, meno commercialista).
È possibile reinvestire gli utili in una SNC senza pagarci le imposte?
No. Nella SNC il reddito è tassato in capo ai soci nell’anno in cui è prodotto, indipendentemente dal fatto che sia stato distribuito o rimanga in cassa. Nella SRL invece l’utile non distribuito sconta solo l’IRES del 24%.
Come si distribuiscono gli utili in una SNC rispetto a una SRL?
In una SNC gli utili vengono imputati ai soci in proporzione alle quote e tassati a IRPEF ogni anno, poi possono essere prelevati senza ulteriori imposte. Nella SRL gli utili devono essere formalmente deliberati dall’assemblea e, al momento della distribuzione come dividendo, scontano il 26% di imposta sostitutiva.
Quanti soci ci vogliono al minimo in una SNC e in una SRL?
Sia la SNC sia la SRL richiedono almeno un socio (la SRL unipersonale è ammessa dalla legge). La SNC con un solo socio non è però la forma tipica: con un unico imprenditore si preferisce di solito la ditta individuale o la SRL unipersonale.
Art. 36 DPR 602/1973 – Responsabilità amministratori, liquidatori e soci
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attivita’ della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilita’ e’ commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della societa’ o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilita’ stabilite dal codice civile.
Le responsabilita’ previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attivita’ sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
La responsabilita’ di cui ai commi precedenti e’ accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 35 DPR 602/1973 – Solidarietà del sostituto d’imposta
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne’ le ritenute a titolo di imposta ne’ i relativi versamenti, il sostituito e’ coobbligato in solido.
Art. 34 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale imposte persone fisiche
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest’ultimo.
La responsabilita’ solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell’aliquota.
Art. 33 DPR 602/1973 – Responsabilità solidale per imposta locale sui redditi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Quando il presupposto dell’imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu’ soggetti, ciascuno di essi e’ tenuto in solido al pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
La solidarieta’ di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu’ soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando: a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo; b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi; c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori ovvero è provata l'irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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