Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 16 D.P.R. 602/1973 – Versamenti diretti non computati (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Detrazione 19%: le spese per cure termali con prescrizione medica rientrano tra le spese sanitarie e danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%.
Franchigia: come per tutte le spese sanitarie, la detrazione si applica sulla parte eccedente 129,11 euro (la quota che resta sempre a carico tuo).
Prescrizione medica necessaria: la cura termale deve essere prescritta dal medico perché le spese siano qualificabili come sanitarie ai fini della detrazione.
Pagamento tracciabile: se la struttura termale è privata non accreditata SSN, il pagamento deve essere tracciabile; per le strutture accreditate SSN l’obbligo non vale.
Solo la quota sanitaria: rientrano nella detrazione le spese strettamente medico-sanitarie della cura, non il vitto, l’alloggio o il viaggio.
Rigo E1 del 730: le spese vanno indicate nel rigo E1 del Quadro E, colonna 2.
Quando le cure termali diventano una spesa medica detraibile
Le terme non sono tutte uguali dal punto di vista fiscale. Una vacanza in un hotel termale, anche di lusso, non è una spesa sanitaria. Ma se il tuo medico ti prescrive un ciclo di cure termali per trattare una patologia specifica – come artrosi, disturbi respiratori cronici o malattie della pelle – allora le spese sanitarie legate a quel ciclo di cure possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi.
La regola di base è la stessa di tutte le spese sanitarie: detrazione IRPEF del 19% sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. La franchigia è unica per tutte le spese sanitarie dell’anno e si applica sul totale di quelle indicate nei righi E1 ed E2 del Quadro E.
Il punto fondamentale per distinguere ciò che è detraibile da ciò che non lo è è la natura della spesa. Sono detraibili le tariffe per le prestazioni sanitarie erogate dalla struttura termale: fanghi, bagni medicati, idroterapia e simili. Non sono invece detraibili le spese di carattere ricreativo o di soggiorno: pensione, pernottamento, trattamenti estetici o di benessere non prescritti.
Dal 2020 vige l’obbligo di pagamento tracciabile per la quasi totalità delle spese sanitarie detraibili al 19%. Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni erogate da strutture pubbliche o accreditate al SSN. Se la struttura termale è privata e non convenzionata, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili – bonifico, carta di debito, carta di credito – altrimenti la detrazione non spetta.
Cure termali: cosa si può detrarre e cosa no
Voce di spesa
Detraibile?
Nota
Tariffe per fanghi, bagni termali, idroterapia su prescrizione
Sì
Spesa sanitaria, rigo E1
Prestazioni medico-specialistiche presso la struttura termale
Sì
Spesa sanitaria, rigo E1
Vitto e alloggio durante il soggiorno termale
No
Non è spesa sanitaria
Trattamenti estetici o di benessere non prescritti
No
Non qualificabili come sanitari
Viaggio per raggiungere la struttura termale
No
Non è spesa sanitaria
Esempio pratico
Tizio ha l’artrosi alle ginocchia. Il medico specialista gli ha prescritto un ciclo di 12 sedute di fangoterapia presso una struttura termale privata non accreditata SSN. Costo delle sedute: 420 euro. Tizio ha anche sostenuto 150 euro di alloggio e 80 euro di viaggio. Solo i 420 euro delle sedute sono detraibili. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale delle spese sanitarie dell’anno: se non ha altre spese, la base di calcolo è 420 – 129,11 = 290,89 euro. Detrazione del 19%: circa 55 euro. L’alloggio e il viaggio non danno diritto ad alcuna detrazione.
Documenti necessari
Prescrizione medica (del medico di base o dello specialista) che prescrive le cure termali
Fattura o ricevuta fiscale della struttura termale, con specifica delle sole prestazioni sanitarie erogate
Ricevuta di pagamento tracciabile (bonifico, estratto conto carta) per strutture private non accreditate SSN
Eventuale documentazione della patologia di base in caso di controllo fiscale
Ciclo di cure termali su prescrizione, struttura privata
Scenario. Caio ha un disturbo respiratorio cronico. Il medico di base gli ha prescritto un ciclo di inalazioni e bagni termali. Ha frequentato una struttura termale privata non accreditata SSN, pagando 550 euro per le prestazioni sanitarie con carta di credito. Ha soggiornato in hotel per 3 notti spendendo 360 euro.
Come si applica. Solo i 550 euro delle prestazioni sanitarie sono detraibili. I 360 euro dell’hotel non rientrano. Se non ci sono altre spese sanitarie, la base per la detrazione è 550 – 129,11 = 420,89 euro. Detrazione del 19%: circa 80 euro. Pagamento con carta di credito soddisfa il requisito di tracciabilità.
In pratica
Indicare 550 euro nel rigo E1, colonna 2 (spese sanitarie).
Le spese di alloggio non vanno inserite nel 730 come spesa sanitaria.
Cure termali in struttura accreditata SSN
Scenario. Sempronia ha un’artrite reumatoide e le viene prescritta una cura termale in una struttura convenzionata con il SSN. Paga solo il ticket sanitario (quota di partecipazione alla spesa pubblica).
Come si applica. Il ticket sanitario pagato alle strutture pubbliche o accreditate SSN è una spesa sanitaria detraibile. Non è richiesto il pagamento tracciabile perché si tratta di una struttura pubblica o accreditata. La spesa va inserita nel rigo E1, colonna 2, e confluisce nel conteggio con le altre spese sanitarie dell’anno.
In pratica
Indicare l’importo del ticket nel rigo E1, colonna 2.
Non è richiesto il pagamento tracciabile per le strutture pubbliche o accreditate SSN.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Posso detrarre anche le spese di viaggio e alloggio per le terme?
No. Le spese di vitto, alloggio e trasporto non sono spese sanitarie e non danno diritto alla detrazione, anche se il soggiorno è motivato da ragioni mediche.
Serve la prescrizione medica per detrarre le cure termali?
Sì. La prescrizione medica è il documento che qualifica la cura come sanitaria. Senza di essa, le terme sono equiparabili a una spesa turistica o di benessere, non detraibile.
Quanto vale la franchigia?
La franchigia è di 129,11 euro. La detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia, considerando il totale di tutte le spese sanitarie indicate nei righi E1 ed E2 nell’anno.
Devo pagare con bonifico?
Dipende dalla struttura. Per strutture private non accreditate al SSN il pagamento deve essere tracciabile. Per strutture pubbliche o accreditate SSN l’obbligo non vale.
Posso detrarre le cure termali pagate per un genitore a carico?
Sì. Le spese sanitarie sostenute per familiari fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione. Il documento di spesa deve essere intestato al contribuente o al familiare a carico.
La fattura della struttura termale deve separare le voci?
È fortemente consigliato che la fattura distingua le prestazioni sanitarie (fanghi, bagni terapeutici, prestazioni mediche) dalle voci non sanitarie (alloggio, trattamenti estetici). In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può richiedere questa distinzione.
Assegnazione di beni ai soci: è equiparata fiscalmente a una cessione a titolo oneroso al valore normale. La società realizza una plusvalenza (o sopravvenienza) tassata come se avesse venduto il bene.
Vendita a terzi: la società incassa un corrispettivo reale e paga le imposte sulla differenza tra corrispettivo e valore fiscale del bene (plusvalenza).
Nel caso dell’assegnazione, oltre alla tassazione in capo alla società, il socio è tassato sulla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e il costo fiscale della propria partecipazione (o come dividendo, se prelevato da riserve di utili).
La doppia tassazione (prima in capo alla società, poi al socio) rende l’assegnazione spesso più onerosa della semplice vendita a terzi.
Esistono regimi agevolati di assegnazione (con imposta sostitutiva) previsti da leggi speciali: verificare se sono in vigore per il periodo d’imposta in esame.
Quando la società assegna beni ai soci: come funziona fiscalmente
Una società può trovarsi nella situazione di voler ‘uscire’ da un bene – un immobile, un veicolo, un’attrezzatura – senza venderlo sul mercato ma assegnandolo direttamente a uno o più soci. Questo può avvenire in sede di scioglimento della società, di riduzione del capitale, o come modalità di distribuzione di valore ai soci anziché tramite dividendi in denaro.
Dal punto di vista fiscale, l’assegnazione di beni ai soci non è mai neutrale. La legge equipara questo trasferimento a una vendita: la società viene trattata come se avesse ceduto il bene al suo valore normale di mercato, e su quella base viene calcolata l’eventuale plusvalenza tassabile. Non conta che il bene sia stato ‘regalato’ al socio senza corrispettivo: il fisco considera realizzato il valore di mercato.
In aggiunta alla tassazione sulla società, il socio che riceve il bene può dover pagare a propria volta delle imposte, a seconda di come l’assegnazione viene qualificata (prelievo di riserve di utili, rimborso di capitale, ecc.). Questo meccanismo di doppia tassazione è la principale ragione per cui l’assegnazione va confrontata attentamente con la vendita a terzi prima di decidere.
Assegnazione beni soci vs vendita a terzi – confronto testa a testa
Alfa SRL possiede un immobile con valore fiscale (costo storico netto) di 80.000 euro. Il valore normale di mercato oggi è 200.000 euro. Plusvalenza latente: 120.000 euro. Socio unico Tizio.
Scenario vendita a terzi: Alfa vende l’immobile per 200.000 euro a un acquirente esterno. Plusvalenza = 120.000 euro. IRES = 120.000 × 24% = 28.800 euro. Alfa incassa 200.000 euro; Tizio non paga nulla in questa fase (eventuale dividendo futuro sarà tassato al 26%).
Scenario assegnazione a Tizio: Alfa assegna l’immobile a Tizio. Il fisco considera che Alfa abbia ‘venduto’ a 200.000 euro (valore normale). Plusvalenza = 120.000 euro. IRES = 28.800 euro (stessa dell’ipotesi vendita). In aggiunta, Tizio riceve un bene di valore 200.000 euro: la differenza tra questo valore e il costo della sua partecipazione in Alfa è potenzialmente tassata come reddito (dividendo al 26% o plusvalenza). Carico totale sull’assegnazione: superiore alla sola vendita a terzi.
Documenti necessari
Perizia di stima del valore normale del bene da assegnare (immobile, veicolo, ecc.)
Bilancio della società e prospetto del valore fiscale del bene (costo storico e ammortamenti)
Delibera assembleare di assegnazione ai soci
Documentazione della partecipazione del socio e del suo costo fiscale (per calcolare la tassazione in capo al socio)
Eventuale domanda di accesso a regimi agevolati di assegnazione (se previsti da leggi speciali vigenti)
Atto notarile se l’assegnazione riguarda beni immobili
Caso 1: assegnazione di immobile in sede di scioglimento – doppia tassazione da valutare
Scenario. Beta Srl viene messa in liquidazione. L’unico bene rilevante è un capannone con valore fiscale 60.000 euro e valore di mercato 180.000 euro. Il socio unico Caio vorrebbe riceverlo direttamente, senza venderlo a terzi.
Come si applica. Beta deve calcolare la plusvalenza come se avesse venduto il capannone a 180.000 euro: 180.000 − 60.000 = 120.000 euro di plusvalenza. IRES = 120.000 × 24% = 28.800 euro. Poi Caio, ricevendo il capannone del valore di 180.000 euro in sede di liquidazione, è tassato sulla parte che eccede il costo fiscale della propria partecipazione in Beta (come reddito diverso o assimilato a dividendo, secondo le modalità). Se invece Beta vendesse il capannone a terzi per 180.000 euro, la tassazione IRES sarebbe identica (28.800 euro), ma il corrispettivo incassato potrebbe poi essere distribuito a Caio come dividendo in denaro (26%), e Caio almeno avrebbe liquidità con cui pagare la tassazione. Con l’assegnazione diretta del bene, Caio si ritrova a dover pagare imposte senza avere incassato denaro.
In pratica
L’assegnazione di beni in sede di liquidazione non evita la tassazione sulla plusvalenza in capo alla società: il valore normale è sempre la base imponibile.
Il socio che riceve beni anziché denaro può trovarsi a dover pagare imposte senza avere la liquidità per farlo.
In presenza di regimi agevolati temporanei di assegnazione (verificare la normativa dell’anno), il carico complessivo può ridursi significativamente.
Caso 2: vendita a terzi più efficiente – società che vuole uscire da un investimento
Scenario. Alfa SRL possiede un’auto aziendale con valore fiscale residuo di 10.000 euro e valore di mercato 25.000 euro. Il socio Tizio vorrebbe ‘tenersela’. L’alternativa è venderla a un concessionario.
Come si applica. Assegnazione a Tizio: plusvalenza per Alfa = 15.000 euro, IRES = 3.600 euro. Tizio riceve un bene da 25.000 euro e potrebbe dover dichiarare un reddito aggiuntivo. Vendita a terzi: Alfa incassa 25.000 euro, paga IRES su 15.000 = 3.600 euro, e il netto (circa 21.400 euro) può essere distribuito a Tizio come dividendo in denaro (imposta sostitutiva 26% = 5.564 euro). Carico complessivo sulla vendita + dividendo: circa 9.164 euro. Il confronto con la tassazione sull’assegnazione (IRES + tassazione Tizio sul bene ricevuto) dipende dalla qualificazione dell’assegnazione, ma raramente l’assegnazione risulta più conveniente in scenari senza agevolazioni.
In pratica
Per beni di modesto valore, la vendita a terzi con successiva distribuzione del dividendo è spesso più trasparente e prevedibile fiscalmente dell’assegnazione diretta.
L’assegnazione di beni aziendali ai soci è fiscalmente ‘cara’ nella situazione ordinaria: è conveniente principalmente in presenza di regimi agevolati specifici.
Prima di procedere, sempre quantificare il carico complessivo (società + socio) nei due scenari con il supporto di un commercialista.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
L'assegnazione di beni ai soci è equiparata a una vendita fiscale?
Sì: la legge considera l’assegnazione come una cessione al valore normale del bene. La società realizza una plusvalenza calcolata sulla differenza tra il valore normale di mercato e il valore fiscale del bene, e paga l’IRES su questa plusvalenza.
Il socio che riceve il bene deve pagare qualcosa?
Sì, in linea generale. La differenza tra il valore normale del bene ricevuto e il costo fiscale della propria partecipazione nella società può essere tassata come dividendo (26% di imposta sostitutiva) o come reddito diverso, secondo le modalità dell’assegnazione.
Conviene più vendere a terzi o assegnare ai soci?
In assenza di agevolazioni speciali, la vendita a terzi è spesso preferibile: la tassazione sulla plusvalenza è simile, ma il socio almeno riceve liquidità (il corrispettivo meno le imposte) invece di un bene su cui potrebbe dover pagare ulteriori imposte senza avere denaro disponibile.
Cosa si intende per 'valore normale' ai fini dell'assegnazione?
Il valore normale è il prezzo che il bene avrebbe in una libera compravendita di mercato tra parti indipendenti. Per gli immobili si fa normalmente riferimento a perizie di stima; per i veicoli ai listini di mercato. È la base su cui la società calcola la plusvalenza anche senza incassare nulla.
Esistono agevolazioni per le assegnazioni di beni ai soci?
Nel corso degli anni il legislatore ha previsto regimi temporanei di assegnazione con imposta sostitutiva agevolata (più bassa dell’IRES ordinaria). La disponibilità di questi regimi varia: è necessario verificare se sono in vigore per il periodo d’imposta di interesse.
Cosa succede con i beni assegnati in sede di scioglimento della società di persone?
Per le società di persone, lo scioglimento e l’assegnazione dei beni ai soci possono far emergere plusvalenze, poiché l’assegnazione è equiparata a realizzo al valore normale. Va presentata la dichiarazione relativa al periodo che si chiude.
Art. 15-ter DPR 602/1973 – Inadempimenti pagamenti da controllo Agenzia entrate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonche’ della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della meta’ e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
3. E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro; b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a: a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonche’ in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e’ eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
Ogni merce importata o esportata deve essere classificata con un codice doganale che determina il trattamento fiscale e normativo.
La Nomenclatura Combinata (NC) usa 8 cifre; il TARIC aggiunge altre 2 cifre per incorporare le misure dell’Unione Europea.
Il codice determina l’aliquota del dazio, gli eventuali contingenti, i dazi antidumping, i divieti di importazione e le licenze necessarie.
Una classificazione sbagliata espone l’operatore a recuperi del dazio non versato e a sanzioni amministrative.
L’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) è il modo per ottenere certezza preventiva: l’Agenzia delle Dogane certifica il codice corretto.
Lo sdoganamento può essere delegato a uno spedizioniere doganale, che agisce con rappresentanza diretta o indiretta.
Che cos'è il codice doganale e perché è così importante
Quando un’impresa italiana importa merci da un Paese fuori dall’Unione Europea, la prima cosa che la dogana vuole sapere è: di che cosa si tratta esattamente? La risposta non si dà a parole, ma con un numero: il codice doganale, nella sua versione più completa chiamato codice TARIC. Questo codice non è una semplice etichetta burocratica. È la chiave che apre – o chiude – le porte del mercato europeo per un determinato prodotto.
Il sistema di classificazione si chiama Nomenclatura Combinata (NC) ed è organizzato in una struttura gerarchica che parte da grandi categorie merceologiche – animali vivi, prodotti chimici, macchinari – e scende fino al dettaglio del singolo prodotto. Ogni voce ha un codice numerico. La NC usa 8 cifre; il TARIC (Tariffa Integrata Comunitaria) aggiunge altre 2 cifre per incorporare tutte le misure di politica commerciale dell’Unione Europea: dazi antidumping, contingenti, misure di salvaguardia, licenze di importazione.
La classificazione non è neutrale. Spostare un prodotto da una voce doganale a un’altra può significare pagare un dazio più alto o più basso, dover richiedere una licenza, essere soggetti a un dazio antidumping, o addirittura non poter importare affatto quel prodotto. Per questo la classificazione è uno degli aspetti più delicati e contestati del diritto doganale, e le controversie tra operatori e dogana sono frequenti.
Struttura del codice TARIC: le 10 cifre
Livello
Numero di cifre
Cosa identifica
Capitolo
2 cifre
Grande famiglia merceologica (es. prodotti chimici)
Voce
4 cifre
Gruppo di prodotti (es. acidi organici)
Sottovoce SA
6 cifre
Livello internazionale armonizzato (sistema SA)
Sottovoce NC
8 cifre
Livello europeo – Nomenclatura Combinata
Codice TARIC
10 cifre
Livello UE con misure commerciali specifiche
Esempio pratico
Alfa Srl importa dalla Cina un lotto di biciclette elettriche. Il responsabile acquisti trova la voce doganale a 8 cifre nella Nomenclatura Combinata e la estende alle 10 cifre TARIC. Scopre così che su quel prodotto è in vigore un dazio antidumping provvisorio, visibile solo al livello TARIC. Senza consultare il TARIC aggiornato, Alfa Srl avrebbe presentato una dichiarazione doganale incompleta, esponendosi a un recupero del dazio e a interessi di mora.
Documenti necessari
Banca dati TARIC della Commissione Europea (accessibile online, aggiornata quotidianamente)
Nomenclatura Combinata in vigore per l’anno di importazione (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE)
Fattura commerciale del fornitore con descrizione dettagliata della merce
Schede tecniche del prodotto (composizione, funzione, utilizzo previsto)
Eventuale domanda di Informazione Tariffaria Vincolante (modulo ADM/ITV)
Procura o mandato allo spedizioniere doganale (se si delega lo sdoganamento)
Caso 1 – Tizio importa componenti elettronici
Scenario. Tizio è titolare di una piccola impresa che assembla apparecchi elettronici. Decide di importare circuiti stampati dalla Corea del Sud e deve capire come classificarli.
Come si applica. I circuiti stampati ricadono in una specifica voce della Nomenclatura Combinata. Tizio individua il codice a 8 cifre, poi consulta il TARIC e scopre che su quella voce, per merci di origine sudcoreana, è applicabile un dazio ridotto grazie all’accordo commerciale UE-Corea del Sud. Per accedere al dazio preferenziale deve però dimostrare l’origine coreana del prodotto. Se Tizio avesse classificato i circuiti in una voce errata – per esempio quella dei ‘pannelli’ piuttosto che dei ‘circuiti’ – avrebbe applicato un’aliquota sbagliata e avrebbe rischiato una rettifica in sede di verifica doganale.
In pratica
Verificare sempre il codice sul portale TARIC ufficiale UE prima di presentare la dichiarazione doganale.
Conservare la documentazione tecnica del prodotto: in caso di controllo, la dogana può chiedere di giustificare la classificazione adottata.
Se l’origine è preferenziale, raccogliere il certificato EUR.1 o la dichiarazione d’origine già prima dello sdoganamento.
Caso 2 – Caio chiede un'Informazione Tariffaria Vincolante
Scenario. Caio gestisce un’impresa che importa regolarmente integratori alimentari. I suoi prodotti si trovano in una zona di confine tra la voce ‘preparazioni alimentari’ e quella ‘medicinali’: la differenza di dazio è rilevante.
Come si applica. Invece di procedere con una classificazione autonoma e rischiare una contestazione, Caio presenta una domanda di Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’ITV è una decisione scritta e vincolante: una volta rilasciata, la dogana non può applicare un codice diverso per le merci descritte nella domanda, per tutta la durata di validità del provvedimento. L’ITV vale in tutta l’Unione Europea e può essere citata in caso di controlli. Il costo è principalmente in termini di tempo (l’istruttoria può richiedere alcune settimane), ma la certezza ottenuta vale l’attesa per chi importa volumi significativi.
In pratica
L’ITV è lo strumento più sicuro quando la classificazione è incerta o il prodotto è ‘di confine’ tra due voci.
La domanda va presentata prima dell’operazione doganale, non dopo: non è possibile regolarizzare retroattivamente con un’ITV.
L’ITV rilasciata in un Paese UE vale in tutta l’Unione: conviene richiederla una volta sola e usarla per tutti i punti di ingresso europei.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Dove trovo il codice TARIC corretto per il mio prodotto?
La Commissione Europea mette a disposizione gratuitamente il portale TARIC online, consultabile per descrizione merceologica o per codice. È aggiornato quotidianamente e mostra le misure commerciali in vigore per ogni combinazione prodotto-Paese di origine.
Cosa succede se classifico un prodotto con il codice sbagliato?
La dogana può rettificare la dichiarazione e recuperare il dazio non versato, più interessi di mora. Nei casi più gravi – classificazione intenzionalmente errata per pagare meno – scattano sanzioni amministrative proporzionate all’importo del dazio evaso.
L'Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) ha un costo?
La domanda di ITV non prevede di norma un costo diretto, ma richiede una descrizione dettagliata del prodotto e documentazione tecnica. Il tempo di istruttoria può variare da alcune settimane a qualche mese. Il beneficio è la certezza giuridica sulla classificazione per tutta la durata della decisione.
Il codice TARIC cambia nel tempo?
Sì. La Nomenclatura Combinata viene aggiornata ogni anno, di solito dal 1° gennaio. Le misure commerciali (dazi antidumping, contingenti) possono cambiare anche più frequentemente. Occorre verificare il codice in vigore alla data di accettazione della dichiarazione doganale.
Posso delegare la classificazione allo spedizioniere doganale?
Sì. Lo spedizioniere può presentare la dichiarazione doganale in rappresentanza diretta (in nome e per conto dell’importatore, che rimane il solo responsabile) o indiretta (in nome proprio per conto dell’importatore, con responsabilità solidale per i dazi). In entrambi i casi l’importatore deve fornire informazioni accurate sul prodotto.
La classificazione doganale influisce anche sulle statistiche commerciali?
Sì. I dati delle dichiarazioni doganali alimentano le statistiche del commercio estero dell’UE (Eurostat). Una classificazione errata altera i dati statistici oltre a comportare un’applicazione sbagliata del dazio.
Art. 15-bis DPR 602/1973 – Iscrizioni nei ruoli straordinari
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. In deroga all’articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.
Art. 15 DPR 602/1973 – Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonche’ i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
(Comma abrogato)
Nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell’articolo 39, comma 1-ter, lettera b), del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione e’ effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.
La sospensione della riscossione degli importi di cui al primo comma opera altresi’ in caso di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
Art. 14 DPR 602/1973 – Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.
730 rettificativo: se l’errore è stato commesso dal CAF o dal professionista, il contribuente lo comunica al soggetto che ha prestato assistenza, che elabora un modello 730 rettificativo.
730 integrativo a favore (codice 1): se il contribuente ha omesso oneri detraibili, può presentare un nuovo 730 completo entro il 26 ottobre a un CAF o professionista abilitato.
730 integrativo per dati sostituto (codice 2): solo per correggere i dati del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, sempre entro il 26 ottobre.
Modello Redditi in alternativa: per integrazioni a favore, il contribuente può presentare il modello REDDITI PF 2026 entro il 2 novembre 2026 (correttiva nei termini) o entro il termine del modello Redditi dell’anno successivo.
Integrazione a sfavore: se emergono maggiori imposte o minor credito, si usa esclusivamente il modello REDDITI PF 2026 con ravvedimento operoso.
Continuazione del conguaglio: la presentazione della dichiarazione integrativa non sospende le operazioni di rimborso o trattenuta già avviate dal sostituto d’imposta.
Cosa fare se il 730/2026 contiene un errore dopo l'invio
Dopo aver presentato il modello 730/2026, il contribuente potrebbe accorgersi di un errore o di una omissione. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate distinguono due situazioni di partenza: l’errore commesso dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale (CAF, professionista o sostituto d’imposta) e l’errore o l’omissione imputabile al contribuente che non ha fornito tutti gli elementi necessari.
Nel primo caso si parla di 730 rettificativo: il contribuente segnala l’errore al soggetto che ha elaborato la dichiarazione, il quale provvede a trasmettere un modello corretto. Nel secondo caso – ovvero quando il contribuente si accorge di non aver comunicato al CAF alcune spese detraibili oppure di aver indicato dati incompleti – la strada dipende dall’effetto che la correzione produce sull’imposta: se genera un maggiore credito o un minor debito (situazione ‘a favore’), è possibile presentare un 730 integrativo; se invece produce un maggiore debito o un minor credito, il solo strumento disponibile è il modello REDDITI Persone fisiche 2026.
È importante tenere presente che la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con il 730 originario: il datore di lavoro o l’ente pensionistico continua a effettuare i rimborsi o le trattenute già disposte in base al prospetto di liquidazione originario (modello 730-3). Qualsiasi aggiustamento derivante dall’integrazione viene regolato separatamente secondo le modalità previste per il modello scelto.
Quadro riepilogativo: strumenti e scadenze per correggere il 730/2026
Tipo di correzione
Strumento
Scadenza
Errore del CAF/professionista
730 rettificativo (elaborato dal CAF)
Prima possibile, senza scadenza fissa
Omissione a favore del contribuente (codice 1)
730 integrativo completo
26 ottobre 2026
Correzione dati sostituto d'imposta (codice 2)
730 integrativo per dati sostituto
26 ottobre 2026
Omissione a favore – alternativa al 730 integrativo
Modello REDDITI PF 2026 correttiva
2 novembre 2026
Omissione a favore – dichiarazione integrativa tardiva
Modello REDDITI PF 2026 integrativa
Termine REDDITI anno successivo o 31/12 del 5° anno successivo
Omissione a sfavore del contribuente (maggior debito)
Modello REDDITI PF 2026 con ravvedimento
Entro il 2 novembre 2026 o termini integrativa
Esempio pratico
Tizio ha presentato il 730/2026 tramite CAF a maggio, dimenticando di indicare 800 euro di spese odontoiatriche pagate nel 2025. Si tratta di un’omissione che comporta un maggiore credito (situazione a favore). Tizio ha due opzioni: presentare entro il 26 ottobre un 730 integrativo (codice 1) portando al CAF le fatture del dentista, oppure presentare entro il 2 novembre il modello REDDITI PF 2026 in forma correttiva, recuperando la differenza di credito tramite rimborso dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti necessari
Copia del modello 730/2026 originario e del prospetto di liquidazione 730-3
Documentazione delle spese o dei redditi omessi (fatture, ricevute, scontrini, attestati di versamento)
Certificazione Unica aggiornata del datore di lavoro o dell’ente pensionistico, se rilevante
Delega per l’accesso al modello 730 precompilato, se la dichiarazione integrativa viene presentata tramite CAF
Caso 1 – 730 integrativo a favore per spese dimenticate
Scenario. Caio ha presentato il 730/2026 a giugno tramite il proprio datore di lavoro (sostituto d’imposta). A settembre si accorge di non aver fornito al sostituto le fatture per 1.200 euro di spese sanitarie sostenute nel 2025.
Come si applica. Caio non può presentare il 730 integrativo (codice 1) al sostituto d’imposta: le istruzioni prevedono che il 730 integrativo debba essere presentato obbligatoriamente a un CAF o a un professionista abilitato, anche quando l’assistenza originaria era stata prestata dal sostituto. Caio si rivolge dunque a un CAF entro il 26 ottobre, esibisce tutta la documentazione (inclusa la Certificazione Unica originaria) e il CAF trasmette il 730 integrativo con codice 1 nel frontespizio. Il rimborso aggiuntivo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate direttamente al contribuente.
In pratica
Se l’assistenza originaria era del sostituto d’imposta, il 730 integrativo va presentato comunque a un CAF o professionista abilitato: il sostituto non è abilitato a ricevere integrazioni.
Portare al CAF tutta la documentazione del 730 originario, non solo quella delle spese dimenticate, perché il nuovo modello deve essere completo in tutte le sue parti.
Caso 2 – Integrazione a sfavore con modello Redditi e ravvedimento
Scenario. Sempronio si accorge a ottobre che nel 730/2026 ha indicato per errore un reddito di lavoro autonomo occasionale in misura inferiore al reale: la differenza produce una maggiore imposta di 350 euro.
Come si applica. Poiché la correzione comporta un maggiore debito, Sempronio non può usare né il 730 rettificativo né il 730 integrativo. Deve presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2026 in forma correttiva entro il 2 novembre 2026 (il 31 ottobre 2026 è sabato, quindi il termine slitta al 2 novembre). Al momento della presentazione deve versare contemporaneamente la maggiore imposta dovuta, gli interessi legali calcolati giornalmente e la sanzione in misura ridotta prevista dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997). Le operazioni di conguaglio già disposte dal datore di lavoro in base al 730 originario non vengono sospese.
In pratica
Il versamento della maggiore imposta, degli interessi e della sanzione ridotta deve avvenire contestualmente alla presentazione del modello REDDITI correttivo, non in un momento successivo.
La presentazione del modello REDDITI non blocca il conguaglio già avviato dal sostituto in base al 730 originario: i due procedimenti corrono in parallelo.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Qual è la differenza tra 730 rettificativo e 730 integrativo?
Il 730 rettificativo viene elaborato dal CAF o dal professionista quando l’errore è loro imputabile: il contribuente lo segnala e il soggetto che ha prestato assistenza trasmette la versione corretta. Il 730 integrativo è invece presentato dal contribuente stesso (tramite CAF o professionista) quando si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari.
Entro quando si può presentare il 730 integrativo a favore nel 2026?
Il termine è il 26 ottobre 2026 (il 25 ottobre cade di domenica). Oltre tale data, per le integrazioni a favore è possibile ricorrere al modello REDDITI PF 2026: in forma correttiva entro il 2 novembre 2026, oppure come dichiarazione integrativa entro il termine del modello Redditi dell’anno successivo, o ancora entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
Posso presentare il 730 integrativo al mio datore di lavoro?
No. Il 730 integrativo (codice 1, 2 o 3) deve essere presentato obbligatoriamente a un CAF o a un professionista abilitato, anche se la dichiarazione originaria era stata elaborata dal sostituto d’imposta.
Cosa succede al conguaglio già avviato dal datore di lavoro?
La presentazione di un 730 integrativo o di un modello REDDITI non sospende le operazioni di rimborso o trattenuta già disposte dal sostituto d’imposta in base al 730 originario. Le due procedure corrono in parallelo.
Se ho sbagliato solo i dati del datore di lavoro che effettua il conguaglio, cosa devo fare?
Presentare un 730 integrativo con codice 2 entro il 26 ottobre 2026. Il modello deve contenere le stesse informazioni del 730 originario, con la sola correzione dei dati del sostituto d’imposta nel riquadro ‘Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio’.
Cosa si intende per dichiarazione integrativa 'a sfavore' e quali sono le conseguenze?
Si tratta di un’integrazione che comporta una maggiore imposta o un minor credito rispetto al 730 originario. In questo caso si utilizza il modello REDDITI PF 2026 e occorre versare contestualmente l’imposta dovuta, gli interessi legali calcolati con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta prevista dal ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. 472/1997).
Art. 13 D.P.R. 602/1973 – Termine formazione invio ruoli (abrogato)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Riscossione delle imposte sul reddito
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2025, n. 200.
Art. 12-bis DPR 602/1973 – Importo minimo iscrivibile a ruolo
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito
1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo puo’ essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
IRES ordinaria: la SRL paga il 24% sul reddito; i soci pagano il 26% sul dividendo distribuito.
Trasparenza fiscale (art. 116 TUIR): il reddito della SRL è imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote, tassato con IRPEF progressiva, senza pagare prima l’IRES.
La trasparenza evita la doppia imposizione economica (IRES + 26% dividendo) ma espone i soci all’aliquota IRPEF personale, anche se l’utile non viene distribuito.
L’opzione è triennale e richiede specifici requisiti dimensionali e di compagine societaria (art. 116 TUIR).
Conviene se l’aliquota IRPEF marginale dei soci è inferiore al carico combinato IRES + imposta sostitutiva sui dividendi.
Come funziona la trasparenza fiscale per le SRL
Una SRL paga normalmente l’IRES, l’imposta sul reddito delle società, al 24% sui propri utili. Quando poi distribuisce dividendi ai soci persone fisiche, questi pagano un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%. In pratica lo stesso utile viene tassato due volte: prima in capo alla società, poi in capo al socio. È la cosiddetta ‘doppia imposizione economica’.
L’art. 116 del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi) offre una via alternativa: la ‘piccola trasparenza’. Con questa opzione la SRL non paga l’IRES in proprio; il suo reddito viene invece imputato direttamente ai soci, ciascuno per la propria quota, e tassato con l’IRPEF progressiva come se fossero una società di persone. Il dividendo poi non sconta più il 26%, perché il reddito è già stato tassato al momento della produzione.
Attenzione: la trasparenza significa che il socio paga le imposte sull’utile della SRL anche se quell’utile non gli viene mai distribuito fisicamente. Se la società lascia l’utile in cassa per reinvestirlo, il socio deve comunque versare l’IRPEF sulla propria quota di reddito imputato. Questo è il principale punto di attenzione prima di scegliere l’opzione.
IRES ordinaria vs trasparenza fiscale SRL – confronto testa a testa
Aspetto
IRES ordinaria (regime base)
Trasparenza fiscale (art. 116 TUIR)
Chi paga le imposte sul reddito
La società (IRES 24%)
I soci (IRPEF progressiva)
Aliquota sul reddito societario
24% fisso (eventuale mini-IRES 20%)
23% / 33% / 43% secondo scaglioni IRPEF del socio
Tassazione del dividendo distribuito
Imposta sostitutiva 26% in capo al socio
Nessuna: il reddito è già stato imputato
Carico se utile reinvestito (non distribuito)
Solo IRES 24%; il socio non paga nulla
Il socio paga IRPEF sull'utile imputato anche senza incassare
Opzione vincolante
No (regime ordinario)
Sì, triennale; requisiti art. 116 TUIR
Doppia imposizione economica
Sì (IRES + 26% dividendo)
No
Esempio pratico
Alfa SRL ha un reddito imponibile di 100.000 euro. Socio unico Tizio.
Regime IRES ordinario: Alfa paga IRES 24% = 24.000 euro. Utile netto 76.000 euro. Se Tizio incassa tutto come dividendo: 76.000 × 26% = 19.760 euro di imposta sostitutiva. Carico totale: 24.000 + 19.760 = 43.760 euro (43,76% del reddito lordo).
Trasparenza fiscale: Alfa non paga IRES. Tizio dichiara 100.000 euro come proprio reddito. Se il suo reddito complessivo è già oltre 50.000 euro, l’aliquota marginale è 43%: imposta = 43.000 euro. Carico totale: 43.000 euro. In questo caso la trasparenza è marginalmente più conveniente e il dividendo futuro non costerà nulla. Se invece Tizio avesse un reddito complessivo basso (sotto 28.000 euro), l’aliquota marginale sarebbe 23%: imposta = 23.000 euro, un risparmio netto di oltre 20.000 euro rispetto all’IRES ordinaria.
Documenti necessari
Statuto della SRL (per verifica compagine e requisiti)
Ultime dichiarazioni dei redditi dei soci (per stimare l’aliquota IRPEF marginale)
Delibera assembleare di opzione per la trasparenza (da depositare nei termini)
Bilancio della SRL degli ultimi due esercizi (requisiti dimensionali art. 116)
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione triennale
Caso 1: SRL con soci a basso reddito – trasparenza conveniente
Scenario. Beta Srl ha due soci al 50%: Tizio e Caio, entrambi con redditi personali contenuti. La società produce 80.000 euro di utile l’anno e i soci intendono distribuirlo integralmente.
Come si applica. Con IRES ordinaria: Beta paga 19.200 euro (24% di 80.000). Utile netto 60.800 euro diviso a metà: 30.400 euro ciascuno. Ciascun socio paga 30.400 × 26% = 7.904 euro di imposta sostitutiva. Carico totale sui due soci: 19.200 + 15.808 = 35.008 euro. Con trasparenza: i 80.000 euro sono imputati 40.000 a testa. Se l’aliquota IRPEF marginale di ciascuno si ferma al 23% (reddito totale sotto 28.000 euro), imposta totale = 40.000 × 23% × 2 = 18.400 euro. Risparmio: oltre 16.000 euro l’anno.
In pratica
Quando i soci hanno redditi personali bassi, la trasparenza può abbattere il carico fiscale complessivo anche del 30-40%.
La convenienza si riduce man mano che sale l’aliquota marginale dei soci: il combinato IRES 24% + sostitutiva 26% sui dividendi equivale a circa il 43,8%, quindi per soci già nello scaglione del 43% (oltre 50.000 euro, più addizionali) il vantaggio della trasparenza in gran parte svanisce.
Ricordare: con la trasparenza si paga IRPEF anche sugli utili non distribuiti.
Caso 2: SRL che vuole reinvestire gli utili – IRES ordinaria preferibile
Scenario. Alfa SRL produce 120.000 euro di utile e decide di non distribuire nulla ai soci: vuole reinvestire tutto nello sviluppo dell’attività. Socio unico Tizio, reddito personale già elevato.
Come si applica. Con IRES ordinaria: Alfa paga 28.800 euro (24%); Tizio non paga nulla perché non incassa dividendi. Carico immediato: 28.800 euro. Con trasparenza: Tizio deve dichiarare 120.000 euro in aggiunta ai propri redditi. Con aliquota marginale al 43% sull’eccedenza oltre 50.000 euro, l’imposta aggiuntiva potrebbe superare i 50.000 euro, nonostante non abbia incassato un euro dalla SRL. In questo scenario la trasparenza è penalizzante.
In pratica
Se la società ha una strategia di reinvestimento degli utili, l’IRES ordinaria protegge il socio dal pagare IRPEF su redditi mai percepiti.
La trasparenza fiscale è ideale solo quando si prevede la distribuzione sistematica degli utili e l’aliquota IRPEF dei soci è bassa.
Valutare l’opzione con un commercialista prima del triennio: il vincolo è pluriennale e non si può cambiare in corsa.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
È un’opzione (art. 116 TUIR) che consente alle SRL con determinate caratteristiche di non pagare l’IRES in proprio: il reddito societario viene invece imputato direttamente ai soci e tassato con la loro IRPEF personale, come accade nelle società di persone.
Quando conviene scegliere la trasparenza?
Conviene quando l’aliquota IRPEF marginale dei soci è inferiore al carico combinato di IRES (24%) più imposta sostitutiva sui dividendi (26%), e quando la società distribuisce regolarmente gli utili anziché tenerli in cassa.
Il socio paga anche se non riceve dividendi?
Sì: con la trasparenza il socio è tassato sull’utile imputato anche se la SRL non distribuisce nulla. Questo è il rischio principale da valutare prima di optare per il regime.
Quali requisiti servono per l'art. 116 TUIR?
La SRL deve avere soci persone fisiche e rispettare i requisiti dimensionali e di compagine societaria previsti dall’art. 116. L’opzione è triennale e va comunicata all’Agenzia delle Entrate nei termini.
La doppia imposizione sparisce davvero con la trasparenza?
Sì: poiché il reddito è già tassato in capo al socio con l’IRPEF, il successivo prelievo del dividendo non sconta più l’imposta sostitutiva del 26%. Si elimina così la doppia imposizione economica tipica della SRL ordinaria.
Cosa succede se la SRL entra in perdita con la trasparenza?
Le perdite fiscali della società vengono imputate ai soci proporzionalmente alle quote e possono essere usate per abbattere altri redditi del socio, entro i limiti di legge. È un ulteriore vantaggio della trasparenza in anni di perdita.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
Gestisci Consenso
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.