Autore: Andrea Marton

  • Art. 323 DPR 495/1992 – Requisiti uditivi

    Art. 323 DPR 495/1992 – Requisiti uditivi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.

    2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice.

    3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

  • Capacita di agire – Glossario giuridico

    Capacita di agire: idoneita di un soggetto a compiere personalmente e validamente atti giuridici, acquistata al compimento del diciottesimo anno di eta (art. 2 c.c.).

    Significato giuridico

    L’art. 2 c.c. fissa al compimento della maggiore eta il momento in cui la persona fisica acquista la piena capacita di agire, ossia il potere di porre in essere atti giuridici produttivi di effetti direttamente nella propria sfera patrimoniale e personale. A differenza della capacita giuridica, che spetta a ogni persona sin dalla nascita, la capacita di agire presuppone un livello minimo di maturita psicofisica ritenuto sufficiente dall’ordinamento per valutare consapevolmente le conseguenze dei propri atti. La capacita di agire puo essere limitata o esclusa per incapacita naturale, interdizione (art. 414 c.c.) o inabilitazione (art. 415 c.c.), oppure integrata dall’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.). Gli atti compiuti dall’incapace sono annullabili su istanza dello stesso o del suo rappresentante legale. Le limitazioni alla capacita di agire sono tassative e non estensibili per analogia.

    Esempio pratico

    Caio, di diciassette anni, non puo stipulare autonomamente un contratto di locazione o aprire un conto corrente bancario: questi atti richiedono la capacita di agire che acquistira solo al compimento dei diciotto anni. Nel frattempo, i genitori agiscono in sua vece nell’esercizio della responsabilita genitoriale. Se Caio firmasse un contratto di acquisto di un autoveicolo senza il consenso dei genitori, l’atto sarebbe annullabile.

    Differenze con istituti simili

    La capacita di agire si distingue dalla capacita giuridica: la seconda e la mera titolarita di diritti e obblighi, la prima e il potere di esercitarli direttamente. Si distingue altresi dalla legittimazione, che e l’idoneita a compiere un determinato atto giuridico in relazione a una specifica situazione concreta (es. legittimazione a vendere un bene: occorre essere proprietari o avere procura). La legittimazione presuppone la capacita di agire, ma non si identifica con essa.

    Riferimenti normativi

    • art. 2 c.c. – maggiore eta e piena capacita di agire
    • art. 414 c.c. – interdizione giudiziale
    • art. 415 c.c. – inabilitazione
    • art. 404 c.c. – amministrazione di sostegno
  • Art. 77 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni

    Art. 77 Reg. (UE) 2022/2065 – Termine di prescrizione per l’irrogazione di sanzioni

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

    2. Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.

    3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:

    a) richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;

    b) ispezioni;

    c) l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

    4. Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

    5. Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

  • Art. 40 sexies T.U.IVA: Dati da conservare

    Art. 40 sexies T.U.IVA: Dati da conservare

    Art. 40 sexies T.U.IVA – Dati da conservare.

    In vigore dal 18/11/2023 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 18/10/2023 n. 153 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. La documentazione conservata ai sensi dell’articolo 40-ter contiene le seguenti informazioni:

    a) il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento;

    b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

    c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;

    d) l’IBAN o, se l’IBAN non e’ disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguita’, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;

    e) se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguita’, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

    f) se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;

    g) i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter;

    h) i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).

    2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:

    a) la data e l’ora del pagamento o del rimborso del pagamento;

    b) l’importo e la valuta del pagamento o del rimborso del pagamento;

    c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario ovvero lo Stato membro di destinazione del rimborso, nonche’ le informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento o la destinazione del rimborso;

    d) ogni riferimento che individui, senza ambiguita’, il pagamento;

    e) se il pagamento e’ disposto nei locali dell’esercente, l’indicazione di tale circostanza.”

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  • Art. 30 D.Lgs. 209/2005 – Sistema di governo societario dell’impresa

    Art. 30 D.Lgs. 209/2005 – Sistema di governo societario dell’impresa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario , ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.

    2. 2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno: a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa; b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni; c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76; d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo; e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.

    3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.

    4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 .

    5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.

    6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.

    7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.

  • Ipoteca – Glossario giuridico

    Ipoteca: diritto reale di garanzia che il creditore acquisisce su beni immobili o mobili registrati per assicurare l’adempimento di un’obbligazione, con diritto di prelazione sul prezzo di vendita.

    Significato giuridico

    L’ipoteca e disciplinata dagli artt. 2808 ss. c.c. Attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato (prelazione). L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio (art. 2827 c.c.) e dura venti anni dall’iscrizione, rinnovabili. Si distinguono tre tipologie: ipoteca volontaria (atto unilaterale o contratto del debitore, art. 2821 c.c.), ipoteca legale (prevista direttamente dalla legge, es. art. 2817 c.c. a favore dell’alienante per il prezzo non pagato), ipoteca giudiziale (sentenza di condanna al pagamento, art. 2818 c.c.). L’ipoteca segue il bene anche in caso di trasferimento a terzi (diritto di seguito).

    Esempio pratico

    Tizio chiede a una banca un mutuo di 200.000 euro per acquistare una casa. La banca eroga il finanziamento e iscrive ipoteca di primo grado sulla casa per 300.000 euro (capitale + interessi). Se Tizio non paga le rate, la banca puo agire esecutivamente sull’immobile e soddisfarsi con prelazione sul ricavato dell’asta. Una seconda banca, eventualmente, potra iscrivere ipoteca di secondo grado, ma sara soddisfatta solo dopo la prima.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal pegno (art. 2784 c.c.), che opera su beni mobili non registrati e richiede la consegna del bene al creditore o a un terzo. Diversamente dal privilegio (artt. 2745 ss. c.c.), che e una causa di prelazione disposta direttamente dalla legge senza necessita di iscrizione, l’ipoteca richiede sempre l’iscrizione costitutiva. La fideiussione (art. 1936 c.c.) e invece una garanzia personale, non reale: il fideiussore risponde con tutto il proprio patrimonio, non con un bene specifico.

    Riferimenti normativi

    • art. 2808 c.c. – definizione e oggetto dell’ipoteca
    • art. 2817-2818 c.c. – ipoteche legale e giudiziale
    • art. 2821 c.c. – ipoteca volontaria
    • art. 2827 c.c. – iscrizione presso la Conservatoria
    • art. 2847 c.c. – durata e rinnovazione
  • Art. 58 Cod. Amb. – competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

    Art. 58 Cod. Amb. – competenze del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.

    2. In particolare, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare : a) formula proposte, sentita la Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione, ai sensi dell’articolo 57, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni; b) predispone la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell’ambiente di cui all’ articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento per la difesa del suolo, di cui all’articolo 69, da allegare alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell’ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ); c) opera, ai sensi dell’ articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l’utilizzazione delle acque e per la tutela dell’ambiente.

    3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le seguenti funzioni: a) programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo; b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli interventi di somma urgenza; c) indirizzo e coordinamento dell’attività dei rappresentanti del Ministero in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all’articolo 63; d) identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del suolo, nonché con riguardo all’impatto ambientale dell’articolazione territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali; e) determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico d’Italia – Dipartimento difesa del suolo dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ), e di consultazione dei dati, definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per l’accertamento e lo studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; f) valutazione degli effetti conseguenti all’esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo; g) coordinamento dei sistemi cartografici.

  • Art. 21 D.Lgs. 28/2010 – Informazioni al pubblico

    Art. 21 D.Lgs. 28/2010 – Informazioni al pubblico

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 , la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.

  • Art. 1039 Codice della Navigazione – Domanda per danni a terzi sulla supeficie o per danni da urto

    Art. 1039 Codice della Navigazione – Domanda per danni a terzi sulla supeficie o per danni da urto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La domanda di risarcimento per danni a terzi sulla superficie o per danni da urto può proporsi anche avanti il giudice che ha autorizzato il sequestro dell'aeromobile o del carico, nei limiti della competenza per valore.

  • Art. 125 ter T.U.B.: Recesso del consumatore

    Art. 125 ter T.U.B.: Recesso del consumatore

    Art. 125 ter T.U.B. – Recesso del consumatore

    In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.

    1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito.

    1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell’esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1.

    1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l’acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo.

    2. Il consumatore che recede:

    a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un’interfaccia online, si applica l’ articolo 54-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

    b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

    3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

    4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L’esistenza dell’accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

    Abrogato [ 5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64 , 65 , 66 , 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo . ]”

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  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 54 D.Lgs. 159/2011 – Pagamento di crediti prededucibili

    Art. 54 D.Lgs. 159/2011 – Pagamento di crediti prededucibili

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

    2. Se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili nel patrimonio aziendale secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

    3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.