Autore: Andrea Marton

  • Ricorso al TAR – Glossario giuridico

    Ricorso al TAR: atto introduttivo del giudizio davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, con cui si impugna un provvedimento amministrativo ritenuto illegittimo o lesivo di interessi legittimi/diritti soggettivi.

    Significato giuridico

    Il ricorso al TAR e disciplinato dal d.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo, c.p.a.). Termini di impugnazione: 60 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla sua piena conoscenza (art. 41 c.p.a.). Forma: ricorso scritto contenente identificazione delle parti, indicazione del provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi specifici (vizi: incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge), conclusioni. Notificazione all’amministrazione resistente e a eventuali contro-interessati. Deposito presso il TAR competente entro 30 giorni dalla notifica. Contributo unificato variabile per oggetto (es. 650 euro per appalti pubblici, 325 euro per espropri, 1.800 euro per ricorsi su atti annullativi). Possibile istanza di sospensiva cautelare (art. 55 c.p.a.) in presenza di periculum in mora e fumus boni iuris. La sentenza del TAR puo essere appellata al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione. Riti accelerati per specifiche materie (appalti, immigrazione, accesso).

    Esempio pratico

    Tizio ha partecipato a una gara d’appalto pubblica, classificandosi secondo. La stazione appaltante aggiudica a un’altra impresa con motivazione che Tizio ritiene illegittima (errore nella valutazione dei punteggi). Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione, Tizio propone ricorso al TAR con motivi specifici (violazione del bando, eccesso di potere). Chiede contestualmente la sospensiva. Il TAR puo accogliere e sospendere l’aggiudicazione, in attesa della decisione di merito.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal ricorso al Consiglio di Stato, di secondo grado, che si propone in appello contro le sentenze del TAR. Diverge dal ricorso straordinario al Capo dello Stato, rimedio alternativo al TAR (entro 120 giorni, decisione non impugnabile salvo limiti). Si distingue dal ricorso gerarchico alla PA, che chiede annullamento alla stessa amministrazione o organo superiore. Il processo civile opera per diritti soggettivi non attinenti al potere pubblico.

    Riferimenti normativi

    • d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Codice del processo amministrativo (c.p.a.)
    • art. 41 c.p.a. – notifica e termine del ricorso
    • art. 55 c.p.a. – domanda di sospensiva
    • art. 100 c.p.a. – appello al Consiglio di Stato
    • art. 119 c.p.a. – riti accelerati (appalti, ecc.)
  • Art. 41 D.Lgs. 159/2011 – Gestione delle aziende sequestrate

    Art. 41 D.Lgs. 159/2011 – Gestione delle aziende sequestrate

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile , anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente: a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1; b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività; c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto; d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa; e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

    1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

    1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall' articolo 2359 del codice civile , il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

    1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.

    1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

    1-sexies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell' articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

    1-septies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall' articolo 2359 del codice civile , il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

    1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile .

    1-novies. Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies .

    2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

    2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

    2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell' articolo 1808 del codice civile , il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

    3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.

    4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile , ove non espressamente altrimenti disposto.

    5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.

    5-bis. Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne dà comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione .

    6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

    6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali.

  • CCNL Animazione Turistica: periodo di prova 2024

    CCNL Animazione Turistica

    CCNL Animazione Turistica: periodo di prova

    Quanto dura il periodo di prova per un animatore o un capo villaggio? È valido anche nei contratti stagionali? Questa guida spiega le regole del periodo di prova nel CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), con attenzione alle specificità del lavoro stagionale nell’animazione.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo fissa durate di prova graduali per livello: da 7 giorni per il 7° livello fino a 4 mesi per i Quadri. Per il 4° livello (animatore) è indicativamente di 1 mese, per il 3° livello (capo animatore) di circa 2 mesi. Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto individuale e, se il lavoratore è malato, i giorni di assenza non si computano.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lato datoriale)
    Federalberghi · Faita
    Parti firmatarie (lato sindacale)
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027

    Tabella riepilogativa

    Durata indicativa del periodo di prova per livello — CCNL Turismo Federalberghi-Faita
    Livello Durata indicativa Figure tipiche animazione
    Quadro A, Quadro B fino a 4 mesi Direttore animazione, figura apicale
    1° livello 3 mesi Capo villaggio struttura grande
    2° livello 2-3 mesi Capo villaggio, Responsabile intrattenimento
    3° livello circa 2 mesi Capo animatore, Resp. mini club
    4° livello circa 1 mese Animatore polivalente
    5° livello circa 1 mese Animatore junior
    6° / 7° livello 7-15 giorni Supporto animazione

    Nota: le durate indicate sono orientative, basate sulla struttura tipica del CCNL Turismo. Le durate precise al giorno sono definite nel testo contrattuale vigente. Per i contratti stagionali il periodo di prova deve essere proporzionato alla durata complessiva del rapporto.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto, inserito direttamente nel contratto individuale di lavoro o in una clausola allegata. In assenza di forma scritta, il rapporto si considera instaurato senza periodo di prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.

    La clausola deve indicare:

    • la durata del periodo di prova;
    • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • la data di decorrenza del contratto.

    Periodo di prova nei contratti stagionali

    Il lavoro nell’animazione turistica è prevalentemente stagionale: i contratti durano tipicamente da 2 a 6 mesi, con punte concentrare nella stagione estiva (giugno-settembre) o invernale (dicembre-marzo per le località montane). Anche i contratti a tempo determinato stagionali possono prevedere un periodo di prova.

    Tuttavia, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che il periodo di prova debba essere proporzionato alla durata del contratto: un periodo di prova di 2 mesi su un contratto stagionale di 2 mesi è sproporzionato e potrebbe essere dichiarato nullo, privando il datore della facoltà di recesso libero. In un contratto stagionale di 3 mesi, un periodo di prova di 1 mese è generalmente ritenuto congruo.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso né indennità sostitutiva. Il rapporto cessa con la comunicazione del recesso.

    Limiti al recesso del datore:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (per sesso, religione, sindacalizzazione, et cetera).
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver segnalato irregolarità).
    • Se la struttura non ha effettivamente consentito lo svolgimento della prestazione (es. l’animatore è rimasto ammalato per tutto il periodo), il recesso potrebbe configurarsi come abuso del diritto.

    Cosa spetta al lavoratore al termine anticipato per recesso in prova

    Anche in caso di recesso durante la prova, il lavoratore ha diritto a tutte le competenze maturate fino a quel momento:

    • Retribuzione per i giorni effettivamente lavorati;
    • Rateo di tredicesima e quattordicesima per i giorni di servizio;
    • Rateo ferie non godute;
    • TFR maturato;
    • Indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se dovuta.

    Sospensione del periodo di prova

    Malattia, infortunio e maternità sospendono il decorso del periodo di prova: i giorni di assenza non vengono computati e, alla ripresa del lavoro, il periodo di prova ricomincia a decorrere dal punto in cui si era interrotto. La logica è garantire al datore un’effettiva verifica della prestazione lavorativa, escludendo i giorni in cui questa non si è concretamente svolta.

    Casi pratici

    Tizio — Animatore stagionale, prova proporzionata
    Tizio firma un contratto stagionale dal 1° giugno al 31 agosto 2026 (3 mesi) come animatore al 4° livello. Il contratto prevede un periodo di prova di 1 mese. Il periodo di prova termina il 30 giugno: se entro quella data nessuno recede, il contratto prosegue automaticamente fino al 31 agosto. Il periodo di prova è congruo rispetto alla durata stagionale.
    Caia — Malattia durante la prova
    Caia è animatrice al 4° livello in prova dal 1° giugno. Il 10 giugno si ammala per 12 giorni e torna in struttura il 22 giugno. Il periodo di prova di 1 mese (30 giorni) si è svolto per 9 giorni prima della malattia. Alla ripresa, restano ancora 21 giorni di prova da completare: la prova terminerà il 13 luglio (22 giugno + 21 giorni).
    Sempronio — Recesso del datore senza prova scritta
    Sempronio viene assunto verbalmente come animatore: il contratto scritto non contiene alcuna clausola di prova. Dopo 20 giorni il direttore della struttura lo informa che «il rapporto non si conferma». Sempronio contesta il recesso: in assenza di prova scritta, la struttura non può recedere senza preavviso e senza giustificato motivo. Si rivolge al sindacato, che ottiene il rispetto dei termini di preavviso e il pagamento di tutte le competenze.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un animatore al 4° livello?
    Secondo il CCNL Turismo (Federalberghi-Faita), il periodo di prova per il 4° livello è indicativamente di circa 1 mese. La durata precisa è definita nel testo contrattuale vigente e deve essere indicata nel contratto individuale scritto.
    Il periodo di prova è valido anche nei contratti stagionali?
    Sì, ma deve essere proporzionato alla durata del contratto. In un contratto stagionale di 2 mesi, un periodo di prova di 1 mese è considerato congruo; uno di 2 mesi sarebbe sproporzionato e potenzialmente nullo.
    Se recedo durante la prova, ho diritto al TFR?
    Sì. Anche in caso di recesso in prova, spettano tutte le competenze maturate: retribuzione per i giorni lavorati, ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie non godute e TFR.
    Cosa succede se la struttura non inserisce la clausola di prova nel contratto?
    Il rapporto si considera instaurato senza prova. Il datore non può recedere liberamente senza preavviso: deve rispettare i termini di preavviso contrattuale o corrispondere l’indennità sostitutiva.
    La malattia sospende il periodo di prova anche nei contratti stagionali?
    Sì. La malattia sospende il computo del periodo di prova: i giorni di assenza non si contano. Alla ripresa, la prova riprende da dove era rimasta. Questo vale anche per i contratti stagionali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo del 5 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 28 D.Lgs. 148/2015 – Fondo di solidarietà residuale

    Art. 28 D.Lgs. 148/2015 – Fondo di solidarietà residuale

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26, o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27, opera il fondo residuale istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141.

    2. Qualora gli accordi di cui all’articolo 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore rientrano nell’ambito di applicazione di questo e non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I fondi costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 e garantiscono l’ assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 30, comma 1. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla base delle stime effettuate dall’INPS, può proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell’obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate, determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 35.

    3. Alla gestione del fondo di solidarietà residuale provvede un comitato amministratore, secondo quanto previsto dall’articolo 36.

    4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la disciplina del fondo di solidarietà residuale è adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del presente decreto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 1062 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di patti separabili e pertinenze

    Art. 1062 Codice della Navigazione – Forma del pignoramento di patti separabili e pertinenze

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il pignoramento delle parti separabili e delle pertinenze dell'aeromobile si esegue secondo le norme del codice di procedura civile riguardanti il pignoramento di cose mobili.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: orario di lavoro e straordinari

    Il personale dipendente CRI opera in un contesto di emergenza e assistenza che richiede turni, reperibilità e lavoro notturno. Il CCNL definisce l’orario ordinario, i limiti massimi, le maggiorazioni per straordinario e le specificità del settore come il tempo di vestizione.

    In sintesi

    L’orario ordinario è di 38 ore settimanali su 5-6 giorni; il limite massimo di 48 ore medie su 12 mesi. Le maggiorazioni per straordinario vanno da +20% (diurno) a +50% (festivo notturno). Il CCNL 2020 ha introdotto il riconoscimento del tempo di vestizione come orario di lavoro e la regolamentazione degli spostamenti nell’assistenza domiciliare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Articoli di riferimento
    Artt. 26, 27, 55, 61 CCNL; d.lgs. 66/2003

    Orario ordinario e distribuzione settimanale

    Il CCNL CRI fissa l’orario di lavoro ordinario in 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni a seconda delle esigenze organizzative del comitato o della struttura. Questa flessibilità risponde alle peculiarità di un’organizzazione che gestisce emergenze, pronto soccorso, assistenza domiciliare e altre attività che non si esauriscono entro i classici orari di ufficio.

    Il contratto prevede che l’orario medio non superi le 48 ore settimanali calcolate su un arco di 12 mesi, in ossequio all’art. 4 del d.lgs. 66/2003 che recepisce la direttiva europea 2003/88/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro.

    Tabella riepilogativa: maggiorazioni retributive

    Maggiorazioni per straordinario e lavoro in condizioni speciali
    Tipo di prestazione Maggiorazione
    Ore supplementari diurne (part-time) +25%
    Straordinario diurno ordinario +20%
    Lavoro notturno +30%
    Lavoro festivo diurno +30%
    Lavoro festivo notturno +50%

    Le percentuali si applicano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + scatti di anzianità diviso il divisore orario, che per il CCNL CRI è 164,58). Per i lavoratori part-time le ore supplementari (quelle tra l’orario contrattuale individuale e le 38 ore settimanali) sono compensate con la maggiorazione del 25%; le ore oltre le 38 ore sono straordinario.

    Riposo giornaliero e settimanale

    Il d.lgs. 66/2003, applicabile anche al personale CRI, garantisce:

    • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore tra la fine di un turno e l’inizio del successivo.
    • Riposo settimanale: almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica. Per i servizi di emergenza, soccorso e continuità assistenziale sono possibili deroghe, con recupero del riposo in altra giornata della settimana o del periodo di riferimento.
    • Pausa: per turni di più di 6 ore consecutive, il lavoratore ha diritto a una pausa.

    Novità del CCNL 2020: vestizione e spostamenti

    Il rinnovo contrattuale del 27 maggio 2020 ha introdotto due riconoscimenti importanti per il personale operativo:

    • Tempo di vestizione: il tempo necessario per indossare la divisa o il dispositivo di protezione individuale (DPI) è ora espressamente riconosciuto come orario di lavoro e deve essere computato e retribuito.
    • Spostamenti nell’assistenza domiciliare: per il personale impegnato in attività domiciliari, gli spostamenti tra un utente e l’altro sono considerati orario lavorativo, eliminando una precedente zona grigia in cui questo tempo non veniva retribuito.

    Entrambe le disposizioni rappresentano un miglioramento rispetto alle prassi precedenti e sono immediatamente applicabili.

    Lavoro notturno: definizione e tutele aggiuntive

    Il lavoro notturno è disciplinato dagli artt. 11-15 del d.lgs. 66/2003. Il lavoratore notturno è colui che svolge almeno tre ore del proprio orario di lavoro giornaliero nelle ore notturne (di regola 22:00-6:00) per un numero minimo di giorni stabilito dalla legge o dal CCNL. Per i lavoratori notturni è prevista:

    • una visita medica preventiva e periodica;
    • il diritto al passaggio al lavoro diurno in caso di controindicazioni sanitarie certificate;
    • la maggiorazione retributiva del 30% (o del 50% se il turno notturno cade in un giorno festivo).

    Casi pratici

    Tizio — Autista soccorritore con turni festivi
    Tizio (Area C3) lavora un turno festivo dalle 6:00 alle 22:00 (16 ore). Le prime 8 ore (fino alle 14:00) rientrano nell’orario ordinario settimanale con la maggiorazione festiva diurna del 30%. Le ore da 14:00 a 22:00 sono straordinario festivo diurno (+30%). Nessuna ora notturna in questo turno.
    Caia — Infermiera domiciliare e spostamenti
    Caia (Area D) presta servizio di assistenza domiciliare con turni da 38 ore settimanali. Grazie al CCNL 2020, gli spostamenti tra un utente e l’altro (mediamente 45 minuti al giorno) sono ora conteggiati nell’orario lavorativo e retribuiti come ore ordinarie. In precedenza questi tempi non venivano compensati.
    Sempronio — Part-time e ore supplementari
    Sempronio ha un contratto part-time da 25 ore settimanali. In una settimana lavora 30 ore per coprire un’assenza. Le prime 5 ore aggiuntive (da 25 a 30 ore) sono ore supplementari, maggiorate del 25%. Le ore da 30 a 38 sarebbero ancora supplementari; solo le ore oltre le 38 settimanali varrebbero come straordinario (+20% se diurne).

    Domande frequenti

    Quante ore settimanali prevede il CCNL CRI?
    38 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Il limite massimo assoluto è di 48 ore medie su un periodo di 12 mesi.
    Quanto vale lo straordinario notturno?
    Il lavoro notturno è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria ordinaria. Se il turno notturno cade in un giorno festivo la maggiorazione sale al 50%.
    Il tempo per vestirsi è retribuito?
    Sì, dal CCNL 2020 il tempo di vestizione è espressamente riconosciuto come orario di lavoro e deve essere retribuito.
    Posso essere obbligato a lavorare la domenica?
    Sì, per le attività di soccorso ed emergenza sono previste deroghe al riposo domenicale. In questo caso il dipendente ha diritto al riposo compensativo in altro giorno della settimana o del periodo di riferimento e alla maggiorazione del 30% sul festivo.
    Quante ore di riposo ho tra un turno e l’altro?
    Almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore, in base al d.lgs. 66/2003. Eventuali turni che non rispettino questo limite sono irregolari.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 26, 27, 55, 61) e al d.lgs. 66/2003. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 152 RD 12/1941

    Art. 152 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 55 D.Lgs. 159/2011 – Azioni esecutive

    Art. 55 D.Lgs. 159/2011 – Azioni esecutive

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

    ((

    2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

    3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione))

    4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

  • Art. 6 T.U.B.: Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    Art. 6 T.U.B.: Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    Art. 6 T.U.B. – Rapporti con il diritto dell’Unione europea

    In vigore dal 01/01/1994. Modificato dal D.Lgs. 72/2015.

    1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

    2. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle sue funzioni, tiene conto degli orientamenti e delle istruzioni emanate dalla Banca centrale europea.

  • Art. 126 bis T.U.B.: Disposizioni di carattere generale

    Art. 126 bis T.U.B.: Disposizioni di carattere generale

    Art. 126 bis T.U.B. – Disposizioni di carattere generale

    In vigore dal 21/03/2025

    Modificato da: Legge del 11/03/2025 n. 28 Articolo 2

    “1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.

    2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l’emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorita’, emettono moneta elettronica, si applica soltanto l’articolo 126-novies.

    3. In deroga all’articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l?utilizzatore di servizi di pagamento non è un consumatore, né una micro-impresa. Resta fermo in ogni caso quanto stabilito dal regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, dal regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, e dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 .

    4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l’onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.

    5. La Banca d’Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.

    6. Nell’esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d’Italia tiene conto anche della finalità di garantire un adeguato livello di affidabilità ed efficienza dei servizi di pagamento.”

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  • CCNL Aninsei Scuola Privata: orario di insegnamento, attività funzionali e straordinari

    CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei)

    Orario di insegnamento e attività funzionali nel CCNL Aninsei

    L’orario di lavoro di un docente di scuola privata laica non si misura solo con le ore in classe. Il CCNL Aninsei distingue le ore di insegnamento frontale — diverse per ogni ordine scolastico — dalle attività funzionali (collegi, scrutini, riunioni) che si aggiungono fino a un massimo annuo.

    In sintesi

    Il CCNL Aninsei fissa 18 ore settimanali di insegnamento per la scuola secondaria, 24 ore per la primaria e 34 ore per la scuola dell’infanzia. A queste si sommano fino a 100 ore annue di attività funzionali (ridotte a 60 per i part-time a metà orario). Il personale ATA e i direttivi lavorano 38 ore settimanali. Lo straordinario è retribuito con maggiorazioni variabili o compensato con riposo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Aninsei (Confindustria Federvarie) · Uil-Scuola Rua
    Data rinnovo
    15 giugno 2024
    Vigenza
    1° settembre 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Scuole private laiche non religiose aderenti ad Aninsei

    Tabella riepilogativa

    Orario di lavoro nel CCNL Aninsei per profilo
    Profilo / Livello Ore settimanali insegnamento Attività funzionali annue Note
    Docente scuola secondaria (liv. VI) 18 ore Max 100 ore Escluse dal computo le supplenze brevi
    Docente scuola primaria (liv. V) 24 ore Max 100 ore  
    Insegnante scuola dell’infanzia (liv. IV) 34 ore Max 100 ore Comprende sorveglianza mensa e riposo
    Educatore prima infanzia / nido (liv. IV) 34 ore Max 100 ore Equiparato all’infanzia dal rinnovo 2024
    Docente part-time (≤ metà orario) Proporzionale Max 60 ore Riduzione proporzionale delle funzionali
    Personale ATA (liv. I-V Area Prima) 38 ore settimanali Distribuibili su 5 o 6 giorni
    Direttivi (liv. VIII A-B) 38 ore settimanali Orario gestionale, non di insegnamento

    L’orario di insegnamento è l’orario «frontale» in aula o con gli alunni. Le ore di preparazione delle lezioni e di correzione delle verifiche non sono conteggiate nelle ore contrattuali, ma rientrano nella professionalità docente.

    Ore di insegnamento: la specificità della scuola privata

    Uno degli elementi distintivi del rapporto di lavoro nelle scuole private laiche è che l’orario di insegnamento è stabilito direttamente dal CCNL, senza rinvio al calendario ministeriale. Ciò significa che:

    • Il datore di lavoro organizza il monte-ore annuale e settimanale secondo le proprie esigenze didattiche, nel rispetto del tetto contrattuale;
    • Le ore di insegnamento eccedenti l’orario settimanale contrattuale costituiscono lavoro straordinario e devono essere retribuite con le maggiorazioni previste (o compensate con riposo);
    • Le sospensioni didattiche (vacanze natalizie, pasquali, estive) non interrompono il rapporto di lavoro: la retribuzione mensile rimane invariata anche nei periodi in cui non vi è attività in aula, a condizione che il calendario sia stabilito dall’istituto e non da terzi.

    Le attività funzionali: massimale annuo

    Le attività funzionali comprendono tutte le attività accessorie connesse al normale funzionamento della scuola che i docenti sono tenuti a svolgere al di fuori dell’insegnamento frontale:

    • Collegi docenti e consigli di classe;
    • Scrutini ed esami;
    • Incontri con le famiglie;
    • Attività di programmazione didattica;
    • Riunioni di plesso o di settore.

    Il massimale è di 100 ore annue per i docenti a tempo pieno (ridotte a 60 ore per i docenti con orario pari o inferiore alla metà di quello contrattuale). Tutte le ore funzionali rientrano nel trattamento economico contrattuale già corrisposto mensilmente e non danno diritto a compenso aggiuntivo. Fanno eccezione le ore eccedenti il massimale: queste vengono retribuite, senza maggiorazione, in un’unica soluzione con il cedolino del mese di settembre dell’anno scolastico successivo.

    Orario del personale ATA

    Il personale ATA — ausiliari, assistenti, segretari, tecnici — ha un orario settimanale di 38 ore, distribuibili su cinque o sei giorni a seconda delle esigenze organizzative della scuola. La flessibilità oraria può essere prevista da accordi aziendali. Le ore eccedenti le 38 settimanali costituiscono straordinario soggetto alle maggiorazioni contrattuali.

    Lavoro straordinario e festivo

    Il CCNL Aninsei prevede maggiorazioni per il lavoro prestato oltre l’orario contrattuale o in orari/giorni particolari. I principali riconoscimenti sono:

    • Straordinario diurno feriale: maggiorazione del 25% sulla retribuzione oraria ordinaria;
    • Lavoro festivo o domenicale: maggiorazione più elevata, indicativamente sino al 35-40%;
    • Lavoro notturno: maggiorazione sino al 50-65% (varia per profilo);
    • Alternativa al pagamento: il lavoratore e il datore possono concordare, in luogo del compenso economico, il godimento di un riposo compensativo.

    Le percentuali esatte di maggiorazione sono fissate dal CCNL. Per una verifica precisa degli importi applicabili al proprio livello e tipo di orario, è consigliabile consultare il testo integrale del contratto disponibile sul sito Aninsei o rivolgersi alla Uil-Scuola Rua.

    Casi pratici

    Tizio – Docente secondaria (18 ore) e collegi extra
    Tizio insegna storia in un liceo privato laico. Nell’anno scolastico 2025-2026 il dirigente convoca 12 collegi docenti e 24 consigli di classe: complessivamente 90 ore funzionali. Rientrano nel massimale contrattuale di 100 ore e non danno diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Se in corso d’anno vengono convocate ulteriori 15 ore di riunioni, le 5 ore eccedenti (105 – 100 = 5) saranno retribuite a settembre 2026 al suo importo orario ordinario, senza maggiorazione.
    Caia – Docente infanzia (34 ore), part-time a metà
    Caia lavora a metà orario come insegnante di scuola dell’infanzia: 17 ore settimanali anziché 34. Il suo massimale di attività funzionali si riduce a 60 ore annue (e non 100). Se in un anno scolastico svolge 65 ore di riunioni e collegi, le 5 ore eccedenti saranno retribuite separatamente a settembre.
    Sempronio – Bidello (ATA livello I) chiamato a sostituire il collega
    Sempronio lavora 38 ore settimanali come ausiliare. In una settimana il datore gli chiede di svolgere 42 ore perché un collega è assente. Le 4 ore eccedenti le 38 ordinarie sono straordinario. Sempronio può chiedere il compenso con maggiorazione del 25% (straordinario diurno feriale) oppure, d’accordo con il datore, il recupero con riposo compensativo nella settimana successiva.

    Domande frequenti

    Quante ore insegna un docente di scuola secondaria nel CCNL Aninsei?
    18 ore settimanali di insegnamento frontale, più fino a 100 ore annue di attività funzionali (collegi, scrutini, incontri famiglie). Le ore funzionali eccedenti le 100 vengono retribuite a settembre dell’anno successivo.
    Le attività funzionali sono retribuite extra?
    No, sono già incluse nella retribuzione mensile fino al massimale di 100 ore (60 per i part-time a metà orario). Solo le ore eccedenti il massimale vengono retribuite in aggiunta, senza maggiorazione, nel cedolino di settembre.
    Quante ore lavora il personale ATA?
    38 ore settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni lavorativi. Le ore eccedenti sono straordinario soggetto alle maggiorazioni contrattuali.
    Come viene retribuito il lavoro straordinario?
    Con una maggiorazione sulla retribuzione oraria ordinaria: circa il 25% per lo straordinario diurno feriale, percentuali più elevate per il lavoro festivo e notturno. In alternativa, è possibile compensare con riposo compensativo.
    Un docente deve essere retribuito durante le vacanze scolastiche?
    Sì. Nelle scuole private laiche il rapporto di lavoro è a tempo pieno per tutto l’anno contrattuale: la retribuzione mensile è dovuta anche nei periodi di sospensione didattica, a condizione che il calendario sia imposto dall’istituto o da normative di terzi e non da accordi diversi.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi 2025-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e congedi, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Scuola Privata Laica (Aninsei) del 15 giugno 2024, vigente dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, la Uil-Scuola Rua o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.