Indice
- L'articolo 122 TUIR detta gli obblighi della società o ente controllante nel consolidato fiscale nazionale: presentazione della dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolo del reddito complessivo globale come somma algebrica dei redditi netti delle società partecipanti, liquidazione dell'imposta di gruppo.
- La dichiarazione del consolidato si presenta attraverso il modello CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale), con tempistiche allineate al modello Redditi SC ordinario (di norma entro novembre dell'anno successivo a quello di riferimento).
- Le disposizioni attuative sono contenute nel decreto ministeriale di cui all'art. 129 TUIR (D.M. 1° marzo 2018) e nel decreto annuale di approvazione del modello dichiarativo, che disciplinano contenuti, formati e modalità di compilazione.
- Il controllante è l'unico interlocutore fiscale per l'IRES del consolidato: presenta dichiarazione, versa acconti e saldi, gestisce eccedenze e crediti d'imposta, riceve atti e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate (in coordinamento con l'elezione di domicilio delle controllate ex art. 119 TUIR).
- La determinazione del reddito complessivo globale si realizza sommando i redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna società partecipante per l'intero ammontare (indipendentemente dalla quota di partecipazione, ai sensi dell'art. 118 c. 1 TUIR), tenendo conto dei coordinamenti previsti per crediti d'imposta esteri, eccedenze, perdite pre-consolidato.
- La gestione dichiarativa del consolidato richiede coordinamento sistematico tra le società del gruppo: la dichiarazione del controllante incorpora i dati delle controllate, sicché ritardi o errori delle controllate impattano direttamente sull'adempimento globale del gruppo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 122 TUIR – Obblighi della società o ente controllante (1)
In vigore dal 01/01/2008 con effetto dal 01/01/1988
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
Nota:Per la decorrenza vedi l’art. 3, c. 2, del DLG 18/12/97, n. 467.”1. La societa’ o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle societa’ partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.”
————
(1) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il Decreto 01/03/2018 (GU 57/2018)
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Stesso numero, altri codici
- Art. 122 Cod. Amb. — informazione e consultazione pubblica
- Art. 122 D.Lgs. 209/2005 — Veicoli a motore
- Art. 122 D.Lgs. 42/2004 — Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
- Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore
- Articolo 122 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 122 Codice del Consumo: Colpa del danneggiato
Commento
L'articolo 122 TUIR e la dichiarazione del consolidato
L'articolo 122 del TUIR detta gli obblighi della società o ente controllante nel consolidato fiscale nazionale, individuando il principale adempimento dichiarativo del regime: la dichiarazione dei redditi del consolidato. La disposizione, vigente dal 1° gennaio 2008 a seguito delle modifiche della L. 244/2007, sintetizza in poche righe un'attività di significativa complessità tecnica, regolata in dettaglio dai decreti ministeriali attuativi.
Il controllante è il perno operativo del consolidato: presenta la dichiarazione di gruppo, calcola il reddito complessivo globale, liquida l'imposta dovuta, gestisce versamenti, eccedenze e crediti, dialoga con l'Amministrazione finanziaria. Il ruolo del controllante è dunque centrale per la corretta operatività del regime e richiede un'attenta organizzazione interna delle funzioni fiscali (di norma la fiscal unit della holding o un ufficio dedicato del gruppo).
Il modello CNM e le tempistiche dichiarative
La dichiarazione del consolidato si presenta attraverso il modello CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale), specifico per i regimi degli artt. 117-142 TUIR. Il modello CNM si differenzia dal modello Redditi SC ordinario per: la struttura dedicata alla "consolidazione" dei dati delle controllate; i prospetti specifici per la gestione delle eccedenze, dei crediti d'imposta esteri, delle perdite pre-consolidato; la rappresentazione dei trasferimenti ex art. 123 TUIR e dei valori latenti; le specifiche sezioni per il consolidato mondiale (artt. 130-142) ove applicato.
Le tempistiche di presentazione del CNM sono allineate a quelle del modello Redditi SC ordinario: di norma entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo al periodo d'imposta cui si riferisce (30 novembre per le società con esercizio coincidente con l'anno solare). I termini sono tassativi: la presentazione tardiva genera sanzioni amministrative, e l'omessa presentazione può pregiudicare l'efficacia del consolidato per il periodo.
I versamenti d'imposta seguono le scadenze ordinarie: saldo IRES entro il 30 giugno dell'anno successivo (o ultimo giorno del sesto mese successivo al periodo d'imposta); primo acconto entro lo stesso termine; secondo acconto entro il 30 novembre. La gestione dei flussi finanziari è centralizzata in capo al controllante, che riceve dalle controllate le contropartite economiche degli adempimenti (tax sharing agreement).
La determinazione del reddito complessivo globale
Il cuore tecnico della dichiarazione del consolidato è il calcolo del reddito complessivo globale: somma algebrica dei redditi complessivi netti di tutte le società aderenti, considerati per intero ai sensi dell'art. 118 c. 1 TUIR. Il calcolo si articola in più fasi:
(1) Determinazione individuale: ciascuna controllata determina il proprio reddito complessivo netto secondo le regole ordinarie (artt. 81-110 TUIR), inclusi i ricavi, costi, variazioni in aumento e diminuzione, applicazione delle perdite pre-consolidato (utilizzabili solo dalla società che le ha prodotte). Il dato emerge dal modello Redditi SC della controllata.
(2) Comunicazione al controllante: la controllata trasmette il dato del proprio reddito complessivo netto al controllante, ai sensi dell'art. 121 TUIR e del D.M. 1° marzo 2018.
(3) Sommatoria globale: il controllante somma algebricamente i redditi netti di tutte le società aderenti (utili e perdite si compensano).
(4) Aggiustamenti e variazioni: il controllante applica le specifiche variazioni del consolidato (es. variazioni infragruppo, aggiustamenti per crediti d'imposta esteri, neutralizzazione di trasferimenti ex art. 123, deduzione integrale degli interessi infragruppo ex art. 96 c. 13).
(5) Determinazione del reddito imponibile globale: il valore residuo costituisce la base imponibile del consolidato, su cui si applica l'aliquota IRES (24%) per la determinazione dell'imposta dovuta.
La liquidazione dell'imposta e degli acconti
La liquidazione dell'imposta di gruppo avviene attraverso il modello CNM. Il controllante calcola l'IRES sul reddito complessivo globale, scomputa: ritenute d'acconto subite dalle società del gruppo (con aggregazione consolidata); crediti d'imposta esteri ex art. 165 TUIR (calcolati separatamente per ciascuna società e Stato, con regola "per country" e "per society"); eccedenze d'imposta riportate da periodi precedenti (sia eccedenze del consolidato sia eccedenze di società singole utilizzabili dal controllante); crediti d'imposta agevolativi (R&D, Industria 4.0, ZES, ecc.).
L'imposta dovuta dopo gli scomputi può risultare positiva (debito da versare) o negativa (eccedenza a credito). Le eccedenze a credito si gestiscono ai sensi dell'art. 80 TUIR (computo in diminuzione, rimborso, compensazione orizzontale), con specifiche regole nel consolidato (es. cessione delle eccedenze ex art. 43-ter D.P.R. 602/1973 verso le società del gruppo).
Per gli acconti d'imposta si applica l'art. 118 c. 3 TUIR: il primo acconto si calcola sull'imposta del periodo precedente indicata nel CNM; il secondo acconto si versa entro il 30 novembre; per il primo esercizio del consolidato l'acconto si determina virtualmente sulla somma algebrica dei redditi delle società del gruppo nel periodo precedente.
I decreti attuativi: D.M. 1° marzo 2018 e modello annuale
Le disposizioni attuative dell'art. 122 sono contenute in due livelli normativi. Il D.M. 1° marzo 2018, regolamento attuativo dell'art. 129 TUIR, disciplina aspetti strutturali del consolidato: modalità di calcolo, gestione delle interruzioni anticipate, attribuzione delle perdite residue, coordinamento con operazioni straordinarie. Il decreto annuale di approvazione del modello dichiarativo (modello CNM dell'anno) detta le regole specifiche di compilazione per il singolo periodo d'imposta, incluse eventuali novità normative del periodo.
Il commercialista deve consultare entrambi i livelli per la corretta predisposizione della dichiarazione: il regolamento generale per gli aspetti sistematici, le istruzioni del modello annuale per le specificità operative dell'anno. La frequenza delle modifiche normative del consolidato (interventi quasi annuali su singoli aspetti) richiede aggiornamento continuo.
Il dialogo con l'Amministrazione: notifiche, accertamenti, contenzioso
Il controllante è l'unico interlocutore fiscale per l'IRES del consolidato. Ai sensi dell'art. 119 c. 1 lett. c) TUIR, ciascuna controllata elegge domicilio presso il controllante per la notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta del consolidato. L'Agenzia delle Entrate notifica al controllante tutti gli atti riguardanti il consolidato (avvisi di accertamento, contestazioni, intimazioni), anche quando relativi a posizioni di una specifica controllata.
La responsabilità solidale tra controllante e controllate ex art. 127 TUIR rende il dialogo con l'Amministrazione un aspetto critico: il controllante deve gestire eventuali contestazioni con il supporto delle controllate (ex art. 121 c. 1 lett. c TUIR), coordinando la difesa nel contraddittorio preventivo e nell'eventuale contenzioso tributario. La gestione di contenziosi rilevanti richiede team multidisciplinari (commercialisti, avvocati tributaristi, eventualmente revisori) e attenzione ai rischi di contagio tra società del gruppo.
Profili applicativi e best practices
Sul piano operativo l'art. 122 TUIR richiede al commercialista che assiste la controllante una complessa attività di coordinamento. Le best practices includono: predisposizione di un calendario fiscale di gruppo con scadenze interne anteriori a quelle dell'Agenzia (di norma 30-45 giorni di anticipo); adozione di format standard per le comunicazioni delle controllate al controllante; predisposizione di workpapers di consolidamento con tracciabilità di tutte le variazioni e degli aggiustamenti; revisione preventiva delle dichiarazioni delle controllate da parte del controllante prima della consolidazione.
Per i gruppi di rilevante dimensione (gruppi industriali, finanziari, multinazionali) la gestione del consolidato è di norma supportata da software dedicati (Oracle Tax, SAP Tax, software di provider specializzati italiani come Wolters Kluwer, Sole24ore, Sistemi) che automatizzano la raccolta dei dati, il calcolo del reddito globale, la predisposizione del modello CNM, il monitoraggio delle posizioni latenti.
La tax certainty nel consolidato è significativamente accresciuta dall'utilizzo di strumenti preventivi con l'Amministrazione: ruling internazionali ex art. 31-ter D.P.R. 600/1973 per i transfer pricing intercompany; interpelli ordinari ex art. 11 L. 212/2000 su questioni applicative complesse; cooperative compliance ex D.Lgs. 128/2015 per i grandi contribuenti che vogliono consolidare un rapporto trasparente con l'Amministrazione. Il consolidato fiscale è oggi una delle aree di maggior valore aggiunto della consulenza fiscale d'impresa, con ricadute significative sulla redditività netta e sulla gestione del rischio fiscale dei gruppi italiani.
Prassi e linee guida
Circolare · n. 53/E del 20 dicembre 2004
Fonte ufficiale
Illustra in modo organico la disciplina del consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR) introdotto dalla riforma IRES del D.Lgs. 344/2003, con particolare attenzione agli obblighi dichiarativi della societa' controllante ex art. 122 TUIR, alle rettifiche di consolidamento e alla determinazione del reddito complessivo globale.
Leggi il documento su def.finanze.itCircolare · n. 40/E del 26 settembre 2016
Agenzia delle Entrate
Fornisce chiarimenti aggiornati in tema di consolidato nazionale ex artt. 117-122 TUIR dopo le modifiche normative successive al 2004, illustrando i nuovi requisiti soggettivi e oggettivi e gli obblighi della consolidante.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Quali sono i principali obblighi della società controllante nel consolidato fiscale?
Ai sensi dell'art. 122 TUIR, il controllante deve presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato (modello CNM), calcolare il reddito complessivo globale come somma algebrica dei redditi netti dichiarati dalle società partecipanti, procedere alla liquidazione dell'imposta di gruppo. Il controllante è l'unico interlocutore fiscale per l'IRES del consolidato: versa acconti e saldi, gestisce eccedenze e crediti d'imposta, riceve atti e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, coordina il dialogo con l'Amministrazione anche per le posizioni delle controllate.
Cos'è il modello CNM?
Il modello CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale) è il modello dichiarativo specifico del consolidato fiscale, previsto per i regimi degli artt. 117-142 TUIR. Si differenzia dal modello Redditi SC ordinario per la struttura dedicata alla consolidazione dei dati delle controllate, i prospetti specifici per eccedenze, crediti d'imposta esteri, perdite pre-consolidato, trasferimenti in neutralità ex art. 123 TUIR. Il modello è approvato annualmente dall'Agenzia delle Entrate con apposito decreto, che detta le regole di compilazione per il singolo periodo d'imposta.
Quando si presenta la dichiarazione del consolidato e quando si versa l'IRES?
Le tempistiche sono allineate al modello Redditi SC ordinario: dichiarazione (modello CNM) entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo al periodo d'imposta (30 novembre per esercizi coincidenti con l'anno solare); saldo IRES entro il 30 giugno dell'anno successivo (o sesto mese successivo); primo acconto entro lo stesso termine; secondo acconto entro il 30 novembre. I termini sono tassativi: la presentazione tardiva genera sanzioni amministrative, l'omessa presentazione può pregiudicare l'efficacia del consolidato per il periodo.
Come si determina il reddito complessivo globale del consolidato?
Per somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna società partecipante (art. 122 + art. 118 c. 1 TUIR), considerati per intero indipendentemente dalla quota di partecipazione del controllante. Il calcolo si articola in più fasi: determinazione individuale dei redditi delle controllate; comunicazione dei dati al controllante ex art. 121 TUIR; sommatoria globale con aggiustamenti per variazioni infragruppo (crediti esteri, neutralizzazione interessi infragruppo ex art. 96 c. 13, trasferimenti ex art. 123); applicazione dell'aliquota IRES (24%) sul risultato.
Dove sono contenute le disposizioni attuative dettagliate dell'art. 122 TUIR?
In due livelli normativi: il D.M. 1° marzo 2018, regolamento attuativo dell'art. 129 TUIR, che disciplina aspetti strutturali del consolidato (modalità di calcolo, interruzioni anticipate, attribuzione perdite, operazioni straordinarie); il decreto annuale di approvazione del modello CNM, che detta le regole specifiche di compilazione per il singolo periodo d'imposta. Il commercialista deve consultare entrambi i livelli per la corretta predisposizione della dichiarazione e mantenere aggiornamento continuo per le frequenti modifiche normative del consolidato.
Vedi anche