Indice
- L'articolo disciplina gli adempimenti IVA in caso di fallimento (oggi liquidazione giudiziale ex Codice della Crisi D.Lgs. 14/2019) o di liquidazione coatta amministrativa, distinguendo tra operazioni anteriori e successive alla dichiarazione di apertura della procedura.
- Per le operazioni anteriori alla dichiarazione di fallimento o LCA, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempre che i relativi termini non siano ancora scaduti, devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.
- Per le operazioni successive all'apertura della procedura (anche in caso di esercizio provvisorio), gli adempimenti IVA sono eseguiti dal curatore/commissario: fatture entro 30 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, liquidazioni periodiche ex artt. 27 e 33 T.U.IVA solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.
- In deroga al primo comma dell'art. 38-bis T.U.IVA, i rimborsi IVA previsti dall'art. 30 non ancora liquidati alla data della dichiarazione e quelli successivi sono eseguiti senza prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a 500 milioni di lire (≈ 258.228 euro): semplificazione operativa per la procedura concorsuale.
- L'articolo è in vigore dal 01/01/2001 (modificato dalla L. 23/12/2000 n. 388 art. 31, legge finanziaria 2001) ma soppresso dal 01/01/2027 dall'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 (riforma Meloni Atto III).
Testo dell'articoloVigente
Art. 74 bis T.U.IVA – Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatte amministrative.
In vigore dal 01/01/2001 al 01/01/2027
Modificato da: Legge del 23/12/2000 n. 388 Articolo 31
Soppresso dal 01/01/2027 da: Testo unico del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170
“Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento
o di liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e registrazione, sempreche’ i relativi termini non siano ancora scaduti, devono
essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina.
Per le operazioni effettuate successivamente all’apertura del fallimento o all’inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti
dal presente decreto, anche se e’ stato disposto l’esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture
devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 devono
essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili.
In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione
di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare
non superiore a lire cinquecento milioni.”
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Commento
L'art. 74-bis T.U.IVA disciplina gli adempimenti IVA in caso di apertura di una procedura concorsuale liquidatoria: il fallimento, oggi denominato liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019 n. 14, in vigore dal 15/07/2022), o la liquidazione coatta amministrativa (LCA) ex artt. 194 ss. R.D. 267/1942 (legge fallimentare), oggi confluita negli artt. 296 ss. del CCII per le società sottoposte a vigilanza pubblica (banche, assicurazioni, SIM, SGR). La norma, collocata nel Titolo VI «Disposizioni varie e finali» del T.U.IVA, attribuisce al curatore (per il fallimento/liquidazione giudiziale) e al commissario liquidatore (per la LCA) la responsabilità degli adempimenti IVA della massa fallimentare, distinguendo tra operazioni anteriori e successive all'apertura della procedura.
Adempimenti per operazioni anteriori alla dichiarazione
Il primo comma disciplina le operazioni effettuate dal debitore anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di LCA. Per queste operazioni, tipicamente fatture emesse o operazioni perfezionate ma non ancora registrate, ovvero registrate ma non ancora liquidate, gli obblighi di fatturazione e registrazione devono essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi dalla nomina, sempre che i relativi termini non siano ancora scaduti. La norma assolve un'importante funzione di continuità documentale: il curatore subentra nella tenuta degli adempimenti IVA del fallito, evitando vuoti documentali che potrebbero pregiudicare la determinazione dell'imposta dovuta sulla massa attiva. I quattro mesi rappresentano il periodo di «messa a regime» della procedura: in questo termine il curatore deve riconoscere lo stato della contabilità del fallito, predisporre l'inventario, e completare gli adempimenti documentali pendenti. Se i termini di fatturazione e registrazione delle operazioni anteriori sono già scaduti al momento della nomina, il curatore non è tenuto a sanare retroattivamente le omissioni del debitore: la norma opera solo per gli adempimenti ancora «in corso» al momento dell'apertura.
Adempimenti per operazioni successive all'apertura della procedura
Il secondo comma disciplina le operazioni effettuate dal curatore/commissario liquidatore dopo l'apertura della procedura concorsuale. Per queste operazioni, tipicamente cessioni di beni della massa attiva, locazioni di immobili, prestazioni di servizi nell'ambito dell'esercizio provvisorio (art. 211 CCII), gli adempimenti IVA previsti dal T.U.IVA sono eseguiti dal curatore/commissario, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa (continuità aziendale temporanea finalizzata alla liquidazione di valore). Le fatture devono essere emesse entro 30 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni, termine che si discosta dal regime ordinario di emissione contestuale o entro 12 giorni, riflettendo le esigenze operative della procedura. Le liquidazioni periodiche ex artt. 27 e 33 T.U.IVA (mensili o trimestrali a seconda del regime del debitore) devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili: regola di proporzionalità che evita di gravare la massa con adempimenti formali superflui in periodi di inattività operativa.
Coordinamento con il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) e gli istituti pre-fallimentari
L'art. 74-bis si coordina con il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15/07/2022, che ha sostituito il termine «fallimento» con «liquidazione giudiziale» (art. 7 CCII). La norma del T.U.IVA, pur conservando la dicitura storica «fallimento», si applica senz'altro alla liquidazione giudiziale per continuità sistematica. Il CCII ha introdotto anche strumenti pre-liquidatori diversi (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) per i quali la disciplina dell'art. 74-bis non si applica direttamente: in tali procedure l'imprenditore conserva l'amministrazione (con limitazioni o controlli giudiziari) e gli adempimenti IVA restano a suo carico secondo le regole ordinarie. Tuttavia se la procedura pre-liquidatoria si converte in liquidazione giudiziale, dal momento dell'apertura di quest'ultima si applica l'art. 74-bis. Per la liquidazione coatta amministrativa (LCA) di banche, assicurazioni, SIM, SGR il CCII ha mantenuto la disciplina speciale (artt. 296 ss.), e l'art. 74-bis si applica al commissario liquidatore in modo analogo.
Le operazioni «infrafallimentari» e il regime speciale dell'art. 26 T.U.IVA
Particolare rilevanza assumono le operazioni «infrafallimentari»: cessioni di beni della massa, locazioni passive da fornitori che insinuano al passivo, note di variazione su crediti pre-fallimentari ammessi in tutto o in parte. Il D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) e successive modifiche hanno semplificato l'art. 26 T.U.IVA sulle note di variazione in caso di procedure concorsuali: il fornitore del fallito può emettere nota di variazione in diminuzione (recupero IVA) dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (oggi liquidazione giudiziale), senza dover attendere l'inutilità della procedura. Questo accelera il recupero dell'IVA per i fornitori e riduce il carico fiscale del fallito sulla massa attiva. L'art. 74-bis si coordina con questa disciplina: il curatore deve gestire le richieste di nota di variazione dei fornitori e l'eventuale regolarizzazione delle operazioni del debitore. La materia è oggetto di costante affinamento giurisprudenziale (Cass. n. 2535/2025 sulla decorrenza del diritto al recupero IVA in caso di concordato preventivo).
Comma 3: rimborsi IVA senza garanzia fino a 500 milioni di lire
Il terzo comma introduce una deroga importante all'art. 38-bis T.U.IVA: i rimborsi IVA ex art. 30 T.U.IVA non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di LCA, e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a 500 milioni di lire (importo storico in lire = circa 258.228 euro al cambio di conversione 1.936,27 lire/euro). Il regime ordinario dell'art. 38-bis prevede che i rimborsi IVA superiori a 30.000 euro siano subordinati alla prestazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di durata triennale; in alternativa, dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di accertamenti pendenti per il triennio precedente. Per le procedure concorsuali, la prestazione di garanzie sarebbe spesso impossibile (il fallito non può prestare garanzie e il curatore non ha mezzi per finanziarle): la deroga del comma 3 dell'art. 74-bis consente di liquidare i rimborzi senza garanzia, accelerando l'incasso da parte della procedura e contribuendo alla massa attiva da distribuire ai creditori. La soglia di 258k euro è significativa: per importi superiori il curatore deve negoziare con l'Agenzia delle entrate forme di garanzia alternative (es. lettera di patronage, garanzia su altri rimborsi, scaglionamento del rimborso).
Profili pratici per il curatore e raccordo con il piano di liquidazione
Per il curatore della liquidazione giudiziale, l'art. 74-bis impone una serie di adempimenti operativi: (1) entro 4 mesi dalla nomina, ricognizione delle operazioni anteriori non ancora fatturate/registrate e completamento degli adempimenti pendenti; (2) apertura di un nuovo libro IVA per le operazioni successive, separato da quello del debitore, per facilitare la rendicontazione alla massa; (3) emissione delle fatture sulle vendite della massa attiva entro 30 giorni dall'effettuazione, con corretta indicazione del soggetto emittente (es. «Tizio Srl in liquidazione giudiziale, curatore Caio Sempronio»); (4) liquidazioni periodiche mensili o trimestrali solo se ci sono operazioni imponibili nel periodo, con dichiarazione annuale IVA della procedura; (5) richiesta di rimborzi IVA ex art. 30 con applicazione del regime senza garanzia fino a 258k; (6) gestione delle note di variazione richieste dai fornitori del debitore. Il piano di liquidazione ex art. 213 CCII deve includere la stima delle entrate e uscite IVA della procedura per consentire al comitato dei creditori e al giudice delegato di valutare la sostenibilità della gestione.
Soppressione dal 01/01/2027 e prospettive
L'art. 170 del Testo Unico 19/01/2026 n. 10 sopprime l'art. 74-bis dal 01/01/2027 nell'ambito della riforma Meloni Atto III in attuazione della L. 9 agosto 2023 n. 111. La disciplina sostanziale degli adempimenti IVA in procedura concorsuale sarà trasposta nel nuovo Testo Unico IVA, con presumibile aggiornamento terminologico (sostituzione di «fallimento» con «liquidazione giudiziale» ai sensi del CCII) e probabile aggiornamento della soglia in euro (i 500 milioni di lire/258k euro storicizzati saranno verosimilmente sostituiti con cifra in euro coerente con i valori monetari attuali). I curatori che operano in procedure aperte tra il 01/01/2025 e il 31/12/2026 applicano l'art. 74-bis come oggi vigente; quelli che operano in procedure aperte dal 01/01/2027 in poi applicheranno il nuovo Testo Unico IVA. Per le procedure pendenti al 31/12/2026, è probabile una disciplina transitoria che mantenga in vigore l'art. 74-bis fino al loro completamento per ragioni di certezza giuridica.
Prassi e linee guida
Provvedimento · Modello IVA 74-bis
Provv. Direttore AE del 15 gennaio 2019
Approva il modello e le istruzioni della dichiarazione IVA 74-bis che curatori fallimentari e commissari liquidatori devono presentare entro quattro mesi dalla nomina per le operazioni della frazione d'anno antecedente all'apertura della procedura concorsuale. Comunica la posizione debitoria/creditoria IVA del soggetto alla data della procedura.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare · AE
Istruzioni Modello IVA 74-bis
Sintesi operativa: il curatore/commissario deve presentare la dichiarazione 74-bis per la frazione pre-fallimento; per l'intero periodo d'imposta presentera' poi la dichiarazione annuale composta da due moduli (operazioni ante e post procedura). Non e' richiedibile rimborso del credito risultante dal 74-bis.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Chi gestisce gli adempimenti IVA in caso di fallimento o liquidazione giudiziale?
Il curatore della liquidazione giudiziale (o il commissario liquidatore per la LCA) gestisce tutti gli adempimenti IVA della procedura. Per le operazioni anteriori alla dichiarazione, deve completare fatturazione e registrazione entro 4 mesi dalla nomina (sempre che i termini non siano scaduti). Per le operazioni successive, emette fatture entro 30 giorni dall'effettuazione ed esegue le liquidazioni periodiche solo se ci sono operazioni imponibili nel mese/trimestre.
Le liquidazioni periodiche IVA del fallimento devono essere fatte ogni mese o trimestre?
Solo se nel mese o trimestre di riferimento siano state registrate operazioni imponibili. È una regola di proporzionalità introdotta dall'art. 74-bis comma 2 che evita di gravare la massa fallimentare con adempimenti formali superflui in periodi di inattività operativa. Se ad esempio la procedura non ha venduto beni o effettuato locazioni in un mese, non sono dovute liquidazioni IVA per quel periodo. La dichiarazione annuale IVA va comunque presentata.
Il curatore può ottenere rimborsi IVA senza prestare fideiussioni?
Sì, ai sensi del terzo comma dell'art. 74-bis, in deroga al primo comma dell'art. 38-bis T.U.IVA, i rimborsi IVA non ancora liquidati alla data della dichiarazione e quelli successivi sono eseguiti senza prestazione delle garanzie per un ammontare non superiore a 500 milioni di lire (≈ 258.228 euro). La deroga riconosce l'oggettiva impossibilità per la procedura di prestare fideiussioni bancarie. Per importi superiori il curatore deve negoziare con l'Agenzia delle entrate forme alternative di garanzia o scaglionamenti del rimborso.
Come funzionano le note di variazione IVA dei fornitori del fallito?
I fornitori che hanno crediti IVA verso il fallito possono emettere note di variazione in diminuzione ex art. 26 T.U.IVA, recuperando l'IVA pagata ma non incassata. Il D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) ha anticipato il momento del recupero alla data della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale, senza dover attendere l'esito della procedura. Il curatore deve gestire le richieste dei fornitori coordinandosi con la massa passiva e l'eventuale regolarizzazione documentale delle operazioni del debitore. Materia oggetto di costante affinamento giurisprudenziale (Cass. n. 2535/2025).
L'art. 74-bis si applica anche al concordato preventivo o alla composizione negoziata?
No. L'art. 74-bis si applica solo a procedure liquidatorie: liquidazione giudiziale (ex fallimento) e liquidazione coatta amministrativa. Nelle procedure pre-liquidatorie (composizione negoziata, concordato preventivo in continuità o liquidatorio, accordi di ristrutturazione) l'imprenditore conserva l'amministrazione e gli adempimenti IVA restano a suo carico secondo le regole ordinarie del T.U.IVA. Se la procedura pre-liquidatoria si converte in liquidazione giudiziale, dal momento dell'apertura si applica l'art. 74-bis al curatore.
Vedi anche