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Categoria: Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001)

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

  • Art. 24 D.Lgs. 231/2001 — Articolo 24

    Art. 24 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Articolo 24

    In vigore dal 04/07/2001

    Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

    1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, ((353, 353-bis,)) 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

    2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 .

    3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

  • Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 — (Delitti di criminalità organizzata)

    Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti di criminalità organizzata)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale , ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all' articolo 416 del codice penale , ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407 , comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale , si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

    3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ))

  • Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 — (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in…

    Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)) , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. ((f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote))

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale , si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

  • Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 — Articolo 25-decies

    Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Articolo 25-decies

    In vigore dal 04/07/2001

    (( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all' art. 377-bis del codice civile , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

  • Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 — Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno…

    Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione del delitto di cui all' articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. ((

    1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

    1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

  • Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001 — (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e sacc…

    Art. 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

    2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3))

  • Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 — (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)

    Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633 , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

    2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941 . (17) ((20))

  • Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 — (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni…

    Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita , nonché autoriciclaggio )

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, 648-ter e 648-ter.1)) del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

    3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .

  • Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 — (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione d…

    Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma

    3. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre

    1999. ))

  • Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 — (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo d…

    Art. 25 quaterdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

    In vigore dal 04/07/2001

    ((

    1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno))

  • Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 — (Delitti contro la personalità individuale)

    Art. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — (Delitti contro la personalità individuale)

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 ((, 602 e 603-bis,)) la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

    2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

    3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

  • Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 — Reati tributari

    Art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Reati tributari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , ((quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore)) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

    2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

    3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). (37)