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Categoria: Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001)

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

  • Art. 77 D.Lgs. 231/2001 — Esecuzione delle sanzioni interdittive

    Art. 77 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Esecuzione delle sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

    2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

  • Art. 78 D.Lgs. 231/2001 — Conversione delle sanzioni interdittive

    Art. 78 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Conversione delle sanzioni interdittive

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

    2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo

    17. 3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.

    4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

  • Art. 79 D.Lgs. 231/2001 — Nomina del commissario giudiziale e confisca del pro…

    Art. 79 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

    2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

    3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale .

    4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente. Nota all'art. 79: – Per il testo dell' art. 667 del codice di procedura penale , si vedano le note all'art. 74.

  • Art. 80 D.Lgs. 231/2001 — Articolo abrogato

    Art. 80 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Articolo abrogato

    In vigore dal 04/07/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

  • Art. 81 D.Lgs. 231/2001 — Articolo abrogato

    Art. 81 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Articolo abrogato

    In vigore dal 04/07/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

  • Art. 82 D.Lgs. 231/2001 — Articolo abrogato

    Art. 82 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Articolo abrogato

    In vigore dal 04/07/2001

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313

  • Art. 83 D.Lgs. 231/2001 — Concorso di sanzioni

    Art. 83 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Concorso di sanzioni

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

    2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

  • Art. 84 D.Lgs. 231/2001 — Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

    Art. 84 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

  • Art. 85 D.Lgs. 231/2001 — Disposizioni regolamentari

    Art. 85 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Disposizioni regolamentari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 )) ; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

    2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.