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Categoria: Responsabilità Amministrativa Enti (D.Lgs. 231/2001)

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

  • Art. 53 D.Lgs. 231/2001 — Sequestro preventivo

    Art. 53 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Sequestro preventivo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo

    19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

    1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89 .

    1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 , ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, ((commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-septies, 1-octies, 1-novies e 1-decies,)) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . ((49))

  • Art. 54 D.Lgs. 231/2001 — Sequestro conservativo

    Art. 54 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Sequestro conservativo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4 , 317 , 318 , 319 e 320 del codice di procedura penale , in quanto applicabili. Nota all'art. 54: – Si riporta il testo degli articoli 316 , 317 , 318 , 319 e 320 del codice di procedura penale : "Art. 316 (Presupposti ed effetti del provvedimento). –

    1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento.

    2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma

    1. 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

    4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.". "Art. 317 (Forma del provvedimento. Competenza). –

    1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede.

    2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione, dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

    3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili.

    4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione.". "Art. 318 (Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo). –

    1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'art.

    324. 2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.". "Art. 319 (Offerta di cauzione). –

    1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'art. 316, il giudice dispone con decreto che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

    2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame, il giudice revoca il sequestro conservativo quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

    3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea.". "Art. 320 (Esecuzione sui beni sequestrati). –

    1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'art. 316, comma

    4. 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui bei sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile . Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le pene pecuniarie, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.".

  • Art. 55 D.Lgs. 231/2001 — Annotazione dell’illecito amministrativo

    Art. 55 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Annotazione dell’illecito amministrativo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura penale , gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

    2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito. Nota all'art. 55: – Si riporta il testo dell' art. 335 del codice di procedura penale : "Art. 335 (Registro delle notizie di reato). –

    1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

    2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

    3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

    3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabili.".

  • Art. 56 D.Lgs. 231/2001 — Termine per l’accertamento dell’illecito amministrat…

    Art. 56 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

    2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

  • Art. 57 D.Lgs. 231/2001 — Informazione di garanzia

    Art. 57 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Informazione di garanzia

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

  • Art. 58 D.Lgs. 231/2001 — Archiviazione

    Art. 58 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Archiviazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

  • Art. 59 D.Lgs. 231/2001 — Contestazione dell’illecito amministrativo

    Art. 59 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Contestazione dell’illecito amministrativo

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati ((dall' articolo 407-bis) ) , comma 1, del codice di procedura penale .

    2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

  • Art. 60 D.Lgs. 231/2001 — Decadenza dalla contestazione

    Art. 60 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Decadenza dalla contestazione

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

  • Art. 61 D.Lgs. 231/2001 — Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

    Art. 61 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti ((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente)) . Si applicano le disposizioni dell' articolo 426 del codice di procedura penale .

    2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

  • Art. 62 D.Lgs. 231/2001 — Giudizio abbreviato

    Art. 62 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Giudizio abbreviato

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

    2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma

    8. 3. La riduzione di cui all' articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

    4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva. Note all'art. 62: – Il titolo I del libro sesto del codice di procedura penale , reca: "Giudizio Abbreviato". – Si riporta il testo degli articoli 555 , 557 , 558 e 442 del codice di procedura penale : "Art. 555 (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta). –

    1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'art. 210 di cui intendono chiedere l'esame.

    2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'art. 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domande di oblazione.

    3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

    4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.

    5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.". "Art. 557 (Procedimento per decreto). –

    1. Con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 o presenta domanda di oblazione.

    2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

    3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.". "Art. 558 (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo).

    1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza quello designato di ufficio a norma dell'art. 97, comma

    3. 2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arresto all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'art. 386, comma

    4. 3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

    4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'art. 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa a richiesta del pubblico ministero, al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'art. 391, in quanto compatibili.

    5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

    6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

    7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

    8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'art. 452, comma

    2. 9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'art. 449, commi 4 e 5.". "Art. 442 (Decisione). –

    1. Terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti:

    1-bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza.

    2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

    3. La sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso.

    4. Si applica la disposizione dell'art. 426, comma 2.

  • Art. 63 D.Lgs. 231/2001 — Applicazione della sanzione su richiesta

    Art. 63 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Applicazione della sanzione su richiesta

    In vigore dal 04/07/2001

    1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , in quanto applicabili.

    2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all' articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

    3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta. Note all'art. 63: – Per il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale si vedranno le note dell'art.

    38. – Il titolo II del libro sesto del codice di procedura penale , reca: "Applicazione della pena su richiesta delle parti".

  • Art. 64 D.Lgs. 231/2001 — Procedimento per decreto

    Art. 64 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti — Procedimento per decreto

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro ((un anno)) dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

    2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.

    3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

    4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell' articolo 557 del codice di procedura penale , in quanto compatibili.